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COMUNE DI LAIGUEGLIA
Provincia di Savona
Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301
e-mail: [email protected]
pec: [email protected]
sito Internet: http://www.comune.laigueglia.sv.it
Settore Urbanistica
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELLA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA COMUNALE DI LEVANTE
CON ANNESSO PARCO ACQUATICO GONFIABILE
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 37del 17/03/2015
Art. 1 – Premessa
Ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione nonchè delle disposizioni di cui all’art. 30 D. Leg.vo n.
163/2006 s.m.i., e conformemente alle “Linee Guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la
concessione di nuovi stabilimenti balneari” approvate con DGR n. 512 del 21/05/2004 integrato e modificate
dalla L.R. 22/2008 e alle linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle SLA approvate con
deliberazione di G.R. Liguria n. 1057 del 02.08.2013, viene previsto l’affidamento in concessione della
gestione del servizio della spiaggia libera attrezzata comunale di levante - SLA con annesso “parco
acquatico gonfiabile”, così come definito con deliberazione di Giunta Comunale n.37 del17/03/2015.
Art. 2 – Oggetto della attività di gestione
L’oggetto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 45 bis del C.N., della concessione del servizio di gestione
comprende:
A. attività principale: gestione della spiaggia libera attrezzata comunale di levante - SLA
B. attività accessoria: gestione di un parco acquatico gonfiabile galleggiante posto nello specchio
acqueo antistante la SLA.
così come meglio specificato nel progetto approvato in variante al PUD, con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 del 06/02/2015 (allegato A), determinazione conclusiva del procedimento prot. 3238 del
25/02/2015 (allegato B) e concessione demaniale marittima suppletiva n.1/2005 rep. 1030 del
11/03/2015 (allegato C) e autorizzazione demaniale marittima n. 7/2015 del 13/03/2015 (allegato D).
Art. 3 – Durata, vincoli, limiti e condizione della gestione
La gestione del servizio della Spiaggia Libera Attrezzata con annesso Parco acquatico gonfiabile, come
descritto nel presente capitolato, ha durata di 6 stagioni balneari (5 anni e 7 mesi), con decorrenza dal 01
giugno 2015, fino al 31 dicembre 2020.
L’affidamento della presente concessione è sottoposta alle seguenti condizioni e limitazioni:
- Le tariffe per l’uso della SLA e del “parco acquatico gonfiabile” sono quelle stabilite dal Comune con
deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 17/03/2015 (allegato E).
- Al “parco acquatico gonfiabile” possono accedere esclusivamente i fruitori dei servizi a pagamento della
spiaggia libera attrezzata come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 17/03/2015
(allegato E).
A fronte dell’affidamento della gestione della SLA con annesso “parco acquatico gonfiabile” il Gestore si
obbliga a garantire:
1.
la sorveglianza della spiaggia libera posta al confine con Alassio e subito a levante della SLA di fronte
pari a ml. 230 per tutte le domeniche dei mesi di luglio e agosto, compresa anche la giornata del 15
agosto, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con l’obbligo di un organico minimo di tre bagnini (uno ogni 80
metri), fatto salvo l’obbligo per il concessionario di adeguarsi, senza possibilità di rivalsa nei confronti
del Comune di Laigueglia, alle eventuali diverse prescrizioni che dovessero essere impartite da parte
delle altre Amministrazioni competenti;
2.
la pulizia dell’arenile della spiaggia libera posta tra il confine di Alassio ed il confine a levante della
SLA di ml. 230 eseguendo i seguenti interventi:
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raccolta giornaliera, preferibilmente a fine giornata, dei rifiuti solidi urbani, con differenziazione dei
rifiuti, che devono essere inseriti negli appositi sacchetti/bidoni, e dovranno essere conferiti presso i
contenitori presenti sulla spiaggia;
pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici e delle docce a servizio esclusivo della
spiaggia libera posta al confine di Alassio e subito a levante della SLA di ml. 230, concesse
gratuitamente ai fruitori.
Il Gestore si impegna a rispettare e fare rispettare le linee guida della Regione (DGR n. 512 del 21/05/2004
integrato e modificate dalla L.R. 22/2008, D.G.R. 156 del 15/02/2013 modificata dalla D.G.R. 1057 del
02/08/2013), la vigente ordinanza demaniale comunale e la normativa in materia, nonché le disposizioni
dettate dalla Capitaneria di Porto, con obbligo di adeguarsi anche a sopravvenute modifiche delle stesse,
nel corso degli anni di durata della gestione della SLA con annesso “parco acquatico gonfiabile”, senza nulla
pretendere da Comune.
Art. 4 – Il canone della concessione di servizio
Il canone annuo della concessine di servizio viene stabilito come da “linee guida per le spiagge libere e
libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari “, approvate con deliberazione
della giunta regionale n. 512 del 21 maggio 2004” :
o importo del canone annuo concessorio relativo alla concessione demaniale marittima, il quale
ammonta, per l’anno 2014 ad €. 9.748,49 (novemilasettecentoquarantottoeuro,49), che sarà
determinato, di anno in anno in relazione a quanto il comune sarà tenuto a pagare per la
concessione stessa;
o importo annuo di €. 7.706,44 (settemilasettecentoseieuro,44) finalizzato all’ammortamento delle
spese sostenute per l’acquisto delle attrezzature messe a disposizione (ombrelloni, sdraio, lettini,
trespoli ecc.) ed il recupero di quelle spese sostenute per la manutenzione dei locali accessori alla
spiaggia.
L’importo dovuto per l’affidamento della gestione della spiaggia libera attrezzata, relativamente all’anno
2015, risulta complessivamente di €. 17.454,93 annuo (diciasettemilaquattrocentocinquataquattroeuro,93).
L’importo di cui sopra è comunque soggetto a variazione dovute ad eventuali diverse disposizioni in merito al
calcolo del canone concessorio demaniale emanate da parte delle autorità competenti.
Art. 5 –Metodo di aggiudicazione della concessione di servizio
Il Gestore deve gestire la SLA con annesso “parco acquatico gonfiabile” descritto nel progetto allegato
all’offerta di gara secondo quanto offerto in sede di aggiudicazione.
L’affidamento della gestione della SLA con annesso “parco acquatico gonfiabile” avviene in favore del
soggetto che ha ottenuto il punteggio totale più elevato dalla somma degli elementi valutativi dei servizi
aggiuntivi gratuiti, proposti all’interno della gestione del servizio in concessione in fase di gara
(offerta tecnica).
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla produzione da parte del Gestore della documentazione
richiesta a comprova delle autocertificazioni rese e dalla sottoscrizione del Gestore per accettazione, previa
verifica, del verbale dell'inventario delle attrezzature (allegato F) e delle strutture come da autorizzazione
demaniale autorizzazione demaniale marittima n. 7/2015 del 13/03/2015 (allegato D) redatto e sottoscritto
dal tecnico incaricato e della sottoscrizione del Gestore.
La stipula del contratto è subordinata alla produzione delle cauzioni e alla produzione della polizza
assicurativa di cui al successivo articolo 8.
Art. 6 – Caratteristiche generali e prescrizioni specifiche
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Il Comune di Laigueglia in qualità di titolare della autorizzazione per esercizio di spiaggia libera attrezzata
Aut. S.B. n. 4 del 2005, con titolarità della concessione demaniale n. 30/2005 Rep.n. 860, del 18/07/2005,
scadente il 31/12/2009, autorizzazione 24/2014 e 25/2015, e già prorogata sino al 31/12/2015 ai sensi
dell’art. 1 comma 18, del decreto-legge 30/12/2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge
26/02/2010, n. 25, e successivamente con Dl: 18/10/2012 n. 179, convertito con la legge 17/12/2012 n. 221,
prorogata sino al 31/12/2020, a seguito di deliberazione di C.C. n. 3 del 06/02/2015 (allegato A) e
determinazione conclusiva del procedimento prot. 3238 del 25/02/2015 (allegato B), vista la
concessione demaniale marittima suppletiva n.1/2005 rep. 1030 del 11/03/2015 (allegato C) e
autorizzazione demaniale marittima n. 7/2015 del 13/03/2015 (allegato D), affida – anche ai sensi dell’art.
45 bis del Codice della Navigazione e dell’art. 2562 del Codice civile -, la gestione in concessione di
servizi della “spiaggia libera attrezzata comunale di levante con annesso parco acquatico gonfiabile”
posto nello specchio acqueo antistante la SLA.
Il Gestore si impegna altresì sin d’ora ad accettare tutte le prescrizioni e condizioni inserite negli atti
concessori e autorizzativi di cui sopra.
Si specifica che, in ogni caso, Titolare diretto della concessione demaniale e marittima rimane la stessa
Amministrazione Comunale, che consegnerà all’aggiudicatario della gara il tratto di arenile e lo specchio
d’acqua antistante la spiaggia libera attrezzata, nella condizione in cui si trova secondo i termini stabilita
dall’art. 45 bis del Codice della Navigazione.
Punto 6.1 – oggetto dell’attività di gestione dell’attività principale
Per la conduzione della SLA l’Amministrazione Comunale mette a disposizione del Gestore le strutture (i
locali in muratura e non) risultanti dalla concessione demaniale n. 30/2005 del 18/07/2005, autorizzazione
24/2014 e 25/2014 e autorizzazione demaniale marittima n. 7/2015 del 13/03/2015 ed il materiale
tecnico/attrezzature ricoverato presso i magazzini comunali come risulta da allegato “Inventario” (allegato
F).
Il fronte della Spiaggia Libera Attrezzata presenta una lunghezza pari ad 80 metri (di cui 40 metri destinati
l’istallazione di ombrelloni, sdraio e lettini, per una capienza massima oscillante tra i 95 ed i 120 ombrelloni);
quello della Spiaggia Libera è pari a 230 metri; la superficie della Spiaggia Libera Attrezzata utilizzabile
dagli utenti risulta pari a 1.139,00 mq.
Il materiale messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale si trova depositato parte nelle cabine in
muratura della S.L.A. e parte nei locali del campo sportivo, da dove dovrà essere prelevato e ridepositato a
cura e spese del gestore al termine della concessione. Tutto il materiale durante il periodo della concessione
dovrà essere custodito a cura e spese del gestore, in spazi privati.
Nel caso in cui venga utilizzato materiale di proprietà del Gestore, lo stesso dovrà conservarlo a propria cura
e spese.
Il Gestore, purché senza spese a carico del Comune, può acquistare altre attrezzature oltre a quelle
esistenti; in caso di eventuale sostituzione di attrezzature, deve essere data immediata comunicazione
scritta al Comune, con l'obbligo di restituzione, a fine stagione balneare, di quanto sostituito al Comune
proprietario che provvede a stilare apposito verbale di ritiro del materiale.
Tutto il materiale e le attrezzature, sia quelle messe a disposizione dal Comune, sia quelle eventualmente
acquistate direttamente dal Gestore aggiudicatario, devono essere posizionate nel rispetto delle linee guida
della Regione (DGR n. 512 del 21/05/20014 – “Linee guida per la spiaggia libera e libere attrezzate”, D.G.R.
156 del 15/02/2013 modificata dalla D.G.R. 1057 del 05/08/2013 ”linee guida per l’apertura degli stabilimenti
balneari e delle spiagge libere attrezzate”), delle ordinanze della Capitaneria di Porto, dell’ordinanza
demaniale comunale e della normativa tutta in materia. (a titolo esemplificativo orario minimo di apertura e
chiusura, spazio tra gli ombrelloni, porzione di spiaggia 50 % lasciata libera).
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Il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, a smontare e rimontare le attrezzature della SLA con
annesso “Parco acquatico gonfiabile” a seguito di motivata richiesta del Comune (es. in occasione di fuochi
pirotecnici).
Si precisa che non è disponibile alcuna licenza per l’esercizio di bar. E’ consentita la sola
installazione di apparecchi automatici di distribuzione di bevande ed alimenti.
Punto 6.2 – oggetto della gestione dell’attività accessoria
Il “parco acquatico gonfiabile” costituisce un servizio accessorio della Spiaggia Libera Attrezzata ed è
riservato agli utenti di quest’ultima.
Il parco deve essere acquisito e posizionato con oneri interamente a carico del Gestore.
Il parco e tutta l’attrezzatura necessaria sono forniti dal Gestore e rimarranno di sua proprietà per tutto il
tempo della concessione e non entrerà nell’inventario del Comune.
A termine della gestione il Comune potrà acquistarlo dal gestore ad un prezzo decurtato dell’ammortamento,
ritenuto conveniente dal Comune.
Il parco deve essere posto nello specchio acqueo antistante la stessa SLA, entro i 200 metri dalla
battigia, della dimensione di 40 mt di larghezza per 90 mt. di lunghezza per un totale 3.600 mq. (compresa
l’area perimetrale di rispetto di 5 mt), come da planimetria allegata alla determinazione conclusiva del
procedimento prot. 3238 del 25/02/2015 (allegato B) e concessione demaniale marittima suppletiva
n.1/2005 rep. 1030 del 11/03/2015 (allegato C)
L’attrezzatura e i gioghi che il gestore deve posizionare devono ricoprire la dimensione di mq. 2400
(larghezza 30 mt x lunghezza 80 mt).
Il parco acquatico gonfiabile deve presentare i seguenti requisiti minimi.
I giochi di tale superficie dovranno essere tutti uniti e collegati tra loro ed in numero e dimensione tali da
definire un percorso che si estenda su almeno 2.000 mq., con possibilità del personale di salvamento di
muoversi lungo i percorsi dei giochi gonfiabili.
L’attrezzatura e i giochi che il gestore deve posizionare devono essere adeguati a soddisfare le esigente di
utenti di tre fasce di età: bambini, adolescenti, adulti come segue:
- circa il 30 % della superficie complessiva, posta nella parte meno profonda, dovrà essere dedicato a
gioghi per bambini fino ai 12 anni (bambini);
- circa il 70 % della superficie complessiva, posta nella parte più profonda, dovrà essere dedicato a
gioghi per età superiore ai 12 anni (adolescenti e adulti).
Il Gestore si impegna a fornire e posizionare
- le boe di delimitazione all’interno delle quali dovrà essere posizionato il parco;
- i fari di segnalamento notturno della delimitazione del parco giochi galleggiante;
- ed ogni altro materiale ritenuto necessario per garantire la sicurezza pubblica.
In Gestore si impegna a fornire a propria cura e spese tutti i salvagenti lungo il perimetro e/o all’interno del
parco gonfiabili, collegati con apprestamento di sgancio, in numero adeguato, previsto da ordinanza
Capitaneria di Porto.
Le modalità di funzionamento del parco acquatico gonfiabile devono essere specificate dal gestore in
apposito Regolamento, allegato al progetto del parco acquatico gonfiabile presentato in sede di gara,
comprendente un Piano Operativo di Sicurezza che preveda la prevenzione degli infortuni (soglia etàaltezza, numero massimo persone contemporanee, ect..) e comunque tutti quegli accorgimenti, prescrizioni
e quant’altro necessario per garantire la sicurezza dell’uso delle strutture.
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Punto 6.3 – obblighi, impegni del Gestore
Il Gestore deve assicurare l’attività della SLA con annesso “parco acquatico gonfiabile” almeno per il periodo
obbligatorio di apertura previsto dall’ordinanza demaniale comunale vigente.
L’orario di apertura del parco deve rientrare in quello della Spiaggia Libera Attrezzata.
Il “parco acquatico gonfiabile” deve essere installato non prima del periodo di apertura della SLA nel rispetto
dell’ordinanza demaniale marittima comunale (di norma dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno,
obbligatoriamente dal 01 giugno al 15 settembre) e dovrà essere smontato e completamente rimosso entro
quindici giorni dalla fine della stagione balneare e ricoverato per proprio conto e a proprie spese in spazi
privati, fino a nuova stagione balneare (oppure come da Ordinanza Demaniale del Comune di Laigueglia e
della Capitaneria di Porto)
Per il primo anno l’installazione del parco giochi potrà avvenire non prima del rilascio dell’autorizzazione 45
bis del Codice della Navigazione.
Il Gestore si impegna a garantire, a proprie spese la sorveglianza:
- della SLA con l’obbligo in organico di un bagnino, almeno per il periodo obbligatorio previsto
dall’ordinanza demaniale comunale (uno ogni 80 metri);
- del “parco acquatico gonfiabile” con l’obbligo in organico di numero tre bagnini, nel periodo di
apertura dello stesso parco compresa l’attrezzatura necessaria per garantire il salvamento e la
sicurezza (a titolo esemplificativo, cannocchiale, salvagenti ect..)
- della spiaggia libera posta al confine con Alassio e subito a levante della SLA di ml. 230 per tutte le
domeniche dei mesi di luglio e agosto, compresa anche la giornata del 15 agosto, dalle ore 9,00 alle ore
19,00 con l’obbligo di un organico minimo di tre bagnini (uno ogni 80 metri), compresa l’attrezzatura
necessaria per garantire il salvamento e la sicurezza (a titolo esemplificativo, trespoli, cannocchiale,
salvagente ect..) e quant’altro necessario previste dalla ordinanze di sicurezza balneare.
Il Gestore si impegna inderogabilmente fin d’ora a garantire tutte le prescrizioni derivanti da successive
ordinanze della Capitaneria di Porto, senza nulla pretendere dal Comune.
Agli utenti della “SLA con annesso parco acquatico gonfiabile” il Gestore ha l’obbligo di applicare le tariffe
stabilite dal Comune con deliberazione di G.C. n. 36 del 17/03/2015 (allegato E).
Il Gestore si impegna altresì sin d’ora a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni, permessi, nullaosta e
quant’altro necessario, presso le Autorità e Uffici competenti (quale a titolo esemplificativo Autorizzazione
per la posa dei “corpi morti” ex art. 109 del D.lgs. 152/2006 s.m.i. e l’Ordinanza della Capitaneria di Porto). Il
Gestore inoltre si impegna altresì sin d’ora ad accettare ed applicare nella gestione della SLA con annesso
“parco acquatico gonfiabile” tutte le prescrizioni che saranno eventualmente emesse dalle Autorità e Uffici
competenti.
Il Gestore deve inoltre provvedere per tutta la durata della concessione, sempre a sua cura e spesa propria,
alla manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria di tutte le attrezzature e strutture date in
concessione, oltre alle spese correnti (quali a titolo esemplificativo acqua e luce) con richiesta a proprio
carico di subentro nell’intestazione.
Il Gestore aggiudicatario ha l’obbligo:
a) di disporre nella spiaggia ombrelloni, sdraio e lettini.
b) di lavare le attrezzature suddette quando se ne presenti il caso, e comunque almeno una volta a fine
stagione;
c) di ricollocare nelle cabine in muratura della spiaggia tutto il materiale (ombrelloni, sdraio e lettini boe fari
ecc.) a fine stagione;
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d) di predisporre la sistemazione dell’arenile e la installazione delle attrezzature di supporto garantendo gli
adempimenti previsti dall’ordinanza della Capitaneria di Porto, l’ordinanza demaniale comunale e la
normativa di riferimento;
e) di mantenere in stato di perfetta efficienza, funzionalità e decoro la struttura e garantire un'adeguata
gestione sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e del decoro come indicato nelle linee guida della
Regione (D.G.R. 512/2004 e s.m.i., D.G.R. 156 del 15/02/2013 modificata dalla D.G.R. 1057 del
02/08/2013);
f) di eseguire e fare eseguire le prescrizioni della Capitaneria di Porto, di osservare e fare osservare le
Leggi, le linee guida della Regione (D.G.R. 156 del 15/02/2013 modificata dalla D.G.R. 1057 del
02/08/2013), le ordinanze dell’Autorità Marittima, la normativa vigente e di praticare le tariffe stabilite dal
Comune.
g) di garantire la sorveglianza, nell’orario di balneazione, di personale munito di regolare patentino di
bagnino.
h) di garantire la pulizia dell’arenile della SLA e della spiaggia libera fino al confine con Alassio;
i) di provvedere, nel rispetto della normativa vigente, nella predetta SLA alla raccolta ed al deposito presso
punti e con orari e modalità stabiliti dall’Ufficio Ambiente dei materiali spiaggiati, anche in occasione di
eventi eccezionali, quali alghe, tronchi, legnami, oggetti in metallo o plastica e comunque ogni sorta di
rifiuto proveniente dal mare.
l) di curare gratuitamente la sorveglianza alla balneazione dei bambini frequentanti il “Campo Solare”,
qualora venga istituito ed organizzato dal Comune nella spiaggia libera attrezzata;
m) di rispettare l’orario di apertura al pubblico previsto dalla richiamata ordinanza nelle attività balneari;
n) di ottenere le relative autorizzazioni, nulla osta, permessi per manutenzioni straordinarie laddove
necessarie e, qualora il Gestore intervenga sugli impianti presenti nell’immobile oggetto del contratto,
egli è tenuto a produrre al comune ogni certificazione in merito alla regolarità delle opere eseguite quali
a titolo esemplificativo, certificazioni ex lege 46/90, dichiarazioni di cui al D.M. 37 del 21.01.2008;
o) di provvedere all’adozione di tutte le cautele necessarie per preservare la pubblica e la privata incolumità;
p) di rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia, dei
propri dipendenti o di terzi, possa derivare al Comune o a terzi, compresi i danni a cose di proprietà di
terzi; a tale riguardo il Gestore è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa come da art. 8.
Tutto il personale addetto al servizio è da considerarsi alle esclusive dipendenze del Gestore che assume, a
suo carico, tutte le spese ed oneri relativi ed è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti nella disciplina
della domanda e dell'offerta di lavoro.
Il Gestore deve individuare un responsabile per la sicurezza della SLA con annesso “parco acquatico
gonfiabile” e comunicarne il nominativo al Comune.
Il Gestore si rende pienamente responsabile della gestione e della sicurezza dell’uso del “parco acquatico
gonfiabile” e delle attrezzature e strutture messe a disposizione.
Il Gestore si impegna a presentare ogni anno dopo l’installazione e prima dell’apertura, pena revoca
dell’affidamento, senza nulla pretendere:
1. Relazione redatta da tecnico abilitato che accerti e dichiari l’agibilità delle strutture gonfiabili del parco
acquatico, anche nella loro unione, ai fini dell’esercizio dell’attività, secondo le regole tecniche e la
normativa vigente in materia, indicando anche le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a
tutela della sicurezza pubblica;
2. Collaudo del corretto ancoraggio delle strutture gonfiabili galleggianti al fondale al fine di ottenere una
stabilità ed una sicurezza adeguata;
3. Dichiarazione di corretto montaggio e idoneità statica delle strutture allestite e dichiarazione di
approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio, entrambe a firma di tecnici abilitati.
Tutta l’attrezzatura e i giochi che il gestore posizionerà devono rispettare tutte le norme di legge e
regolamenti in vigore e garantire la massima sicurezza.
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Al termine della concessione, il Gestore dovrà smontare e ritirare dalla SLA tutte le attrezzature e i giochi
proposti in offerta, lasciando la stessa SLA nelle medesime condizioni in cui è stata consegnata.
Il Comune si rende disponibile, previo eventuali pareri e nulla-osta necessari, a riservare, se necessario, la
superficie di due posti auto su entrambe le corsie della via Aurelia, presso l’ingresso della SLA, per
eventuali e necessarie fermata bus navetta che il Gestore potrà mettere a disposizione a proprie spese.
Art. 7 – Modalità di pagamento
Quale corrispettivo per la gestione il Gestore versa ogni anno di gestione, il canone annuo in due rate
semestrali con scadenze:
- il 30 luglio il 50 % del canone annuo;
- il 10 ottobre il 50 % canone annuo;
a garanzia di tale somma nonché del regolare adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato
deve essere costituita, come specificato nel successivo articolo, cauzione definitiva.
Il mancato o ritardato pagamento di due rate comporta il diritto del Comune di procedere alla risoluzione
della concessione per grave inadempimento costituendo clausola risolutiva espressa.
Il Comune, nella durata dell’affidamento della gestione della SLA con annesso “parco acquatico gonfiabile”,
potrà effettuare i dovuti controlli, ogni volta che lo riterrà opportuno, sulla corretta applicazione delle
prescrizioni del presente capitolato speciale di concessione, avvalendosi anche del Comando di Polizia
Municipale o chiedendo supporto alla Capitaneria di Porto o ai Comandi territoriali della Guardia di Finanza.
Art. 8 – Garanzie e clausole
8.1 Cauzione definitiva di importo pari ad €. 54.000,00 (cinquantaquattromilaeuro,00) (ovvero Euro nel
caso in cui l’aggiudicatario abbia il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001), da costituire a
norma dell’art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006 prestata a garanzia del pagamento dei canoni della gestione e
della esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, nonché del risarcimento di
eventuali danni. Tale cauzione, in particolare, deve essere’ costituita mediante polizza fidejussoria bancaria
o assicurativa da vincolarsi per tutto il periodo di durata della concessione.
La fideiussione dovrà esplicitamente prevedere:
a) l’impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell’Istituto Bancario o assicurativo, su semplice
richiesta dell’Amministrazione ad effettuare il versamento della somma dovuta, anche in caso di
opposizione concessionario o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della
preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente concedente.
b) l’impegno alle obbligazioni previste dall’art.1957 del codice civile.
Al termine del rapporto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dal Responsabile dell’Ufficio comunale,
subordinatamente all’avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia o
pendenza.
In caso di risoluzione non consensuale la cauzione verrà escussa per intero.
In caso di mancato pagamento dei canoni si procederà all’escussione parziale/totale della cauzione.
Qualora le parti decidano di comune accordo di proseguire il rapporto, il conduttore dell’azienda si impegna
a ricostituire una nuova polizza.
8.2 La cauzione speciale di €. 15.000,00 quale garanzia di eventuali danni ad attrezzature, arredi e
strutture, deve essere prestata con una delle seguenti modalità: polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.
La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, deve avere durata pari alla gestione, prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale e deve
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essere escutibile da parte del Comune di Laigueglia a prima domanda entro 30 gg.. La polizza non deve
prevedere l’estinzione alla prima escussione.
8.3 Polizza assicurativa: il Gestore si impegna a rispondere direttamente ed interamente di ogni danno
che per fatto proprio, della sua famiglia, dei propri dipendenti o di terzi, possa derivare al Comune o a terzi,
compresi i danni a cose di proprietà di terzi, con polizza assicurativa con massimale minimo di €.
2.000.000,00. Di tale adempimento il Gestore è tenuto a fornire prova esibendo in originale la polizza
assicurativa all'atto della sottoscrizione del contratto.
In caso di danni alle attrezzature, strutture di proprietà comunale, non causati dal mero deterioramento per
l’uso e non imputabili a casi di forza maggiore, il Comune ne chiede il risarcimento al Gestore applicando il
valore di mercato del bene “nuovo” e, qualora lo stesso non provveda, trattiene il deposito cauzionale e
avvia tutte le procedure necessarie per il recupero di eventuali maggiori somme.
Si precisa che in caso di atti vandalici a danno delle attrezzature e/o delle strutture, il risarcimento del danno
rimane a carico del Gestore.
Art. 9 – Risoluzione del rapporto di gestione
La violazione delle clausole di cui ai precedenti articoli comporta la risoluzione di diritto del contratto, ex art.
1456 del Codice Civile, e l’incameramento della cauzione a tale fine richiesta, sino alla concorrenza delle
penali e/o dei risarcimenti dovuti dal contravventore e salvo conguaglio qualora l’importo della cauzione sia
inferiore.
1. L’Amministrazione Comunale può comunque rivalersi, in caso di irregolare adempimento degli obblighi
contrattuali, sulla cauzione di cui all’art. 8.1.
3. Nel caso di morte del Gestore il Comune ha facoltà di recedere dal contratto senza indennizzi, danni e
risarcimenti.
4. Le società, prima di effettuare trasformazioni sociali o sostituzione del legale rappresentante, devono
sempre chiedere autorizzazione al Comune – il quale ha sempre la facoltà di recedere dal contratto
senza indennizzi, danni e risarcimenti, ovvero proseguire con la medesima società come modificata.
5 Qualora la Società sia sciolta durante la vigenza contrattuale, il contratto cessa di produrre i propri effetti.
6 In caso di cessazione del contratto, gli eredi del Gestore deceduto o i soci rimasti non hanno titolo alla
restituzione del rateo di canone eventualmente già corrisposto e non maturato.
7 La cauzione è restituita agli eredi dopo che il Comune abbia soddisfatto tutte le sue ragioni di credito.
8. La durata della concessione della gestione del servizio della spiaggia libera attrezzata con annesso parco
acquatico è subordinata alla perdurante operatività della concessione demaniale marittima n. 30/2005
del 18/07/2005 scadente il 31/12/2009 e poi prorogata sino al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 18,
del decreto-legge 30/12/2009 (come novellato ad opera dell’art. 34-duodecies del decreto legge n. 179
del 2012) con atto rep. 1024, registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 374 del 10/03/2015. Pertanto, in
tutti i casi in cui la scadenza della concessione demaniale dovesse essere anticipata rispetto alla data
prevista del 31 dicembre 2020, tale evento comporterà l’automatico ed immediato scioglimento di diritto
della concessione del servizio di gestione della spiaggia libera attrezzata in via di affidamento, senza
che il concessionario possa pretendere alcunché dal Comune di Laigueglia a titolo di indennizzo e/o
risarcimento dei danni dipendenti dalla minore durata del rapporto, come oggi prevista.
Ogni violazione sostanziale agli obblighi contenuti nel presente capitolato costituisce inadempimento
grave, dà luogo alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione a tale fine richiesta, sino
alla concorrenza delle penali e/o dei risarcimenti dovuti dal contravventore e salvo conguaglio qualora
l’importo della cauzione sia inferiore.
Il Comune ha diritto di valersi in qualsiasi momento delle cauzioni per reintegrarsi dei crediti e dalle
obbligazioni da queste garantite. L’aggiudicatario è tenuto a ricostituirne l’importo entro 10 giorni, pena la
risoluzione contrattuale.
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Art. 10 – Spese, rischi ed oneri contrattuali
Il Gestore eserciterà la propria attività in piena autonomia d’impresa e sotto la propria completa
responsabilità accollandosi il totale rischio di impresa. In nome proprio egli stipulerà tutti i contratti a tal fine
necessari, compresi quelli per le forniture a rete (vedasi Enel, acqua, etc.) e richiederà le autorizzazioni
amministrative previste per legge per le attività intraprese senza possibilità di richieste di rimborso spese
totali o parziali a carico del Comune di Laigueglia.
Qualsiasi spesa inerente il contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa in conformità a quanto
previsto dall’articolo 11, comma 13, del D.Lgs.163/2006, o a questo consequenziale, nessuna esclusa o
eccettuata, è a carico della Ditta aggiudicataria che assume inoltre a suo completo ed esclusivo carico tutte
le imposte e tasse relative al contratto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque
eventualmente derivatole nei confronti del Comune di Laigueglia
E’ fatta salva l'eventuale applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Per tutto quanto non previsto nel presente si rinvia alle norme vigenti in materia e alle disposizioni di legge in
vigore.
Art. 11 – Divieto di subaffidamento a terzi della concessione e pubblicità
E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria, sotto pena di risoluzione del contratto, perdita della cauzione e del
risarcimento di tutte le maggiori spese e danni che derivassero in conseguenza al Comune per la risoluzione
contrattuale anticipata, di cedere e/o comunque affidare a terzi, in tutto o in parte, la gestione dei servizi
oggetto della presente concessione.
E’ fatto divieto al Gestore di far installare scritte o cartelli pubblicitari diversi dalle insegne del locale, dei
prezzi e servizi offerti, ad esclusione di “sponsorizzazioni” offerte da un terzo (sponsor), che si obbliga ad
erogare per un corrispettivo prefissato (in denaro o in servizi) da destinare al Gestore la possibilità di
promuovere, in appositi e predeterminati luoghi e spazi nell’ambito delle strutture il nome, il logo, i prodotti,
le offerte commerciali, le promozioni ecc..
Le “sponsorizzazioni“ sono ammesse esclusivamente alle seguenti condizioni:
o previo consenso, sull’iniziativa oggetto della “sponsorizzazione”, da parte della Giunta Comunale, e
di qualsiasi altra autorizzazione e/o consenso, nulla/osta che si renda necessario, con indicazione
sull’apposita “scheda sponsor” pubblicata sul sito internet aziendale e deve indicare il bene, il
servizio, il lavoro, l’attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
o con uno lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a
disposizione dello sponsor da parte del Gestore:
o non maggiore di 40 mq sulla superficie del “parco acquatico gonfiabile”
o non maggiore di 20 mq da posizionare sulla SLA.
Tutte le richieste, proposte, progetti sono a carico del Gestore.
Qualsiasi problema, danno a cose e/o persone sono a carico del Gestore.
Art. 12 - Clausola di inscindibilita’
Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome
formanti un unico ed inscindibile contesto.
Il gestore si impegna ad accettare tutte le clausole inserite nel presente capitolato, senza nulla pretendere
nel caso in cui non venga rilasciata la concessione demaniale integrata ed autorizzatoria della realizzazione
del parco acquatico gonfiabile secondo quanto stabilito nei capoversi precedenti
Art. 13 - Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione del contratto la
giurisdizione sarà determinata in base alle vigenti norme del ricorso con esclusione del ricorso al giudizio
arbitrale.
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Art. 14 – Norma finale
La ditta aggiudicataria, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuta all'osservanza di tutte le
leggi statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai
pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente concessione.
Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente Capitolato, si fa espresso richiamo al Bando
di gara, e si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali e regolamentari comunali in materia.
I dati personali forniti dai soggetti attuatori, obbligatori per le finalità connesse alla presente convenzione e
per l'eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dagli enti interessati conformemente alle
disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003.
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Allegati:
A deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 06/02/2015
B determinazione conclusiva del procedimento prot. 3238 del 25/02/2015
C concessione demaniale marittima suppletiva ex art. 24 del codice della Navigazione n.1/2005 rep.
1030 del 11/03/2015
C planimetria allegata a concessione demaniale marittima suppletiva n.1/2005 rep. 1030 del 11/03/2015
D autorizzazione demaniale marittima n. 7/2015 del 13/03/2015
D frontespizio TAV. 1-2 allegato autorizzazione demaniale marittima n. 7/2015 del 13/03/2015
D TAVOLA 1 allegato autorizzazione demaniale marittima n. 7/2015 del 13/03/2015
D TAVOLA 2 allegato autorizzazione demaniale marittima n. 7/2015 del 13/03/2015
E tariffe approvate con delibera G.C. n. 36 del 17/03/2015
F inventario materiale
G Documentazione dell’offerta presentata in sede gara da allegare al presente capitolato:
1. progetto grafico-dimensionale del “parco acquatico gonfiabile”;
2. una relazione che ne attesti per ogni gioco gonfiabile, la conformità agli standard europei di
sicurezza, certifichi l’adeguata classe di reazione al fuoco, ottenuta dopo aver superato le prove
antincendio definite dalle previste norme in vigore nonché dotati di idoneo Certificato di conformità
secondo la Direttiva comunitaria 2001/95/CE, sulla sicurezza generale dei prodotti ed, altresì,
conformi alle prescrizioni e clausole imposte dalle compagnie di assicurazione. La relazione deve
anche contenere informazioni circa le caratteristiche delle attrazioni che verranno posizionate, le
quali non dovranno rientrare nelle attrezzature da divertimento meccaniche od elettromeccaniche
che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi;
3. certificato del costruttore per ogni gioco gonfiabile, che ne garantisca la conformità dei materiali
costruttivi (classe di reazione al fuoco 2), oltre al collaudo tecnico annuale;
4. certificazione delle modalità e delle attrezzature utilizzate per il gonfiaggio, con la corretta tensione
e potenza;
5. regolamento sulle modalità di funzionamento e di sicurezza del parco acquatico gonfiabile
allegato al progetto del “parco acquatico gonfiabile“ presentato in sede di gara, comprendente un
Piano Operativo di Sicurezza che preveda la prevenzione degli infortuni (soglia età-altezza,
numero massimo persone contemporanee, ect..) e comunque tutti quegli accorgimenti, prescrizioni e
quant’altro necessario per garantire la sicurezza dell’uso delle strutture sia della SLA che del
Parco acquatico gonfiabile.
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