Full-text - Società Italiana di Storia del Diritto
Transcript
Full-text - Società Italiana di Storia del Diritto
Index Quaderni camerti di studi romanistici International Survey of Roman Law estratto 40 2012 JOVENE EDITORE NAPOLI Index Quaderni camerti di studi romanistici International Survey of Roman Law Direttore Luigi Labruna Condirettore Cosimo Cascione Sotto gli auspici della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti». Organo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano». Presidente Pierangelo Catalano. Comitato direttivo: Ignazio Buti, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Sandro Schipani. Comitato di redazione: Carla Masi Doria, Felice Mercogliano, Francesca Reduzzi Merola. Comitato scientifico: Carla Masi Doria Napoli Federico II Jean Andreau Paris EHESS Hans Ankum Amsterdam Ignazio Buti Pascal Pichonnaz Fribourg Francesca Reduzzi Merola Napoli Federico II Camerino Martin J. Schermaier Luigi Capogrossi Colognesi Bonn Roma Sapienza Sandro Schipani Alessandro Corbino Roma Sapienza Catania Teresa Giménez-Candela Barcelona Autònoma Michel Humbert Paris II Rolf Knütel Peter Stein Cambridge Gunter Wesener Graz Laurens Winkel Bonn Rotterdam Giovanni Lobrano Witold Wołodkiewicz Sassari Warszawa In redazione: Valeria Di Nisio; Nunzia Donadio; Alessandro Manni; Aglaia McClintock; Carlo Nitsch; Natale Rampazzo; Paola Santini; Fabiana Tuccillo. Segretaria: Daniela Piccione. Index Volume realizzato con l’intervento della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti» nell’àmbito della Convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Scritti di: Valeria Di Nisio Nunzia Donadio Lucia Fanizza Thomas Finkenauer Giorgia Alessi Michael Gagarin Francesco Amarelli Lorenzo Gagliardi Paola Angeli Bernardini Filippo Gallo Antonio Banfi Carol Gilligan Okko Behrends Patrizia Giunti Maurizio Bettini Maria Vittoria Bramante Giulio Guidorizzi Alejandro Guzmán-Brito Emiliano J. Buis Luigi Capogrossi Colognesi Evelyn Höbenreich Luciana Jacobelli Adelaide Caravaglios Elena Krinytzyna Cosimo Cascione Luigi Labruna Amelia Castresana Francesca Lamberti Vanessa Cavalleri Alberto Maffi Rita CompatangeloAlessandro Manni Soussignan Carla Masi Doria Alessandro Corbino Aglaia McClintock Tommaso dalla Massara Rosa Mentxaka Valentina Dell’Anno Felice Mercogliano Francesco Milazzo Valerio Massimo Minale Katariina Mustakallio Umberto Pappalardo Laura Pepe Federico Pergami Johannes Platschek Natale Rampazzo Francesca Reduzzi Merola Giunio Rizzelli Osvaldo Sacchi Bernardo Santalucia Paola Santini Tullio Spagnuolo Vigorita Jakob Fortunat Stagl Oriana Toro Armando Torrent Fabiana Tuccillo Jakub Urbanik Beate Wagner-Hasel La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l’anonimato dell’autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG., RISG., BIDR., AUPA., SDHI., Iura, Index, Roma e America, IAH., Quaderni Lupiensi, Diritto@storia, TSDP.), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR. Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un abstract in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue. Copyright 2012 by Jovene Editore s.r.l. - Napoli Registr. Trib. Camerino nr. 1 del 14.3.1970 - L. Labruna dir. resp. Printed in Italy - Fine stampa maggio 2012 - Ink Print Service - Napoli Le costituzioni Asilo, diritto d’asilo. Romolo, Cesare, Tiberio Lucia Fanizza Tra i resoconti piú interessanti che gli Annali di Tacito conservano, quelli che riguardano i rapporti tra Roma e le cittadinanze provinciali occupano uno spazio di grande interesse. Le richieste, di solito esaminate dal senato, potevano essere molteplici e l’annalista, nel menzionarle accuratamente, mostra un’attenzione non meno significativa rispetto agli affari di politica interna. Nel 23 torna in senato la questione del riconoscimento, ai santuari di Coo e di Samo, di un’antica prerogativa, quella di essere considerati luoghi di asilo. Una problematica importante non solo per i commentatori tacitiani, come mostra del resto la molteplicità degli studi ad essa dedicati anche di recente. Le interpretazioni svolte dagli storici del diritto, dagli archeologi, dagli storici del mondo ellenistico e dagli storici romani che si sono occupati di questo tema non sempre però si sono connesse tra di loro. Nonostante Mommsen avesse negato l’esistenza del ius asyli in Roma, diverse fonti ne attestano invece l’esistenza e, peraltro, recenti contributi di carattere archeologico hanno ricostruito con maggiore precisione la collocazione dell’asilo romuleo. Credo però che l’asilo di Romolo, e il rifugio che taluni soggetti potevano trovare a Roma in alcuni templi, riguardassero una situazione profondamente diversa rispetto alla condizione dei templi asiatici come luoghi di asilo. Si tratta insomma di situazioni differenti per le quali si attuavano tutele articolate. Solo per alcune di esse si può parlare di ius asyli, per altre si tratta di consuetudini, o di mera tolleranza; certo di non minore rilievo, ma da collocarsi su un piano diverso da quello individuato dal riconoscimento giuridico qualificato come ius. In un percorso a ritroso saranno considerate le testimonianze riguardanti il principato di Tiberio, le decisioni di Giulio Cesare; è proprio * Dedico ad Augusto Fraschetti l’amico carissimo mai dimenticato. 1 Th. Mommsen, Römisches Strafrecht (Leipzig 1899) 458 ss.; L. Wenger, s.v. «Asylrecht», in RAC. I (Stuttgart 1950) 836 ss.; per un percorso piú articolato F. Altheim, Römische Religionsgeschichte I (Baden-Baden 1951) 175 ss.; G. Crifò, s.v. «Asilo», in ED. III (Milano 1958) 191 ss.; M. Dreher, Die Asylstätte des Romulus – eine griechische Institution im frühen Rom?, in E. Cantarella, G. Thür (Hrsg.), Symposion 1997. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte. Altafiumara 8-14 September 1997 (Köln-Weimar-Wien 2001) 235 ss. Si limita a riprodurre luoghi classici senza suggerire nuove interpretazioni Chr. Traulsen, Das sakrale Asyl in der Alten Welt. Zur Schutzfunktion des Heiligen von König Salomo bis zum Codex Theodosianus (Tübingen 2004) 219 ss. 606 LUCIA FANIZZA [2] in questo arco cronologico che si formalizza per taluni casi il ius asyli. La negazione di Mommsen dovrà essere ricondotta alla sua componente dogmatica; certamente non esisteva un astratto Asylrecht, come del resto lo intendeva anche Wenger in una trattazione enciclopedica che incominciava da Romolo e finiva alla chiesa del V secolo1. Grazie alla ricchezza e alla molteplicità dei contributi storiografici successivi, fino al recente Das Antike Asyl2, sono possibili ora maggiori approfondimenti e puntualizzazioni. «Ancora in quell’anno» ricorda Tacito «ci furono delegazioni di città greche: gli abitanti di Samo chiedevano che venisse confermato l’antico diritto di asilo al tempio di Giunone, gli abitanti di Coo a quello di Esculapio»3. Si parla dunque di un diritto, per giunta risalente – vetustum – che dura da molto tempo, potremmo dire, sia per Samo che per Coo. Entrambe, ciononostante, ne chiedono però nel 23 conferma, e fondano le rispettive richieste su fatti che difficilmente potevano essere contestati. I Samii esibivano un decreto degli Amfizioni, quei consorzi di città vicine che avevano in cura il santuario, la cui autorità risaliva al tempo in cui i greci, fondate colonie nell’Asia, erano padroni del litorale marittimo4. Non era meno antico il riconoscimento che gli abitanti di Coo prospettavano, ma Tacito omette di registrarne le caratteristiche; ricorda, piuttosto, che essi mostravano anche un altro merito, questa volta locale, direi politico, e cioè quello di aver dato rifugio nel tempio di Esculapio a cittadini romani quando, per ordine del re Mitridate, venivano trucidati in tutte le isole e le città dell’Asia. Tacito non ci dice se le richieste furono accolte, ma dobbiamo presumere che non dovette esserci discussione sui contenuti. I senatori non poterono non riconoscere l’autorità del decreto degli antichi custodi, né le prerogative del tempio di Era, antichissimo secondo Pausania, a giudicare dalla statua opera di un Egineto, Smilis, figlio di Euclide; il piú grande di tutti i templi secondo Erodoto che ricorda anche il nome del primo architetto, Roico, figlio di Fileo5. Cosí come non potevano essere stati dimenticati gli esiti disastrosi della prima guerra mitridatica; a Coo, gli italici e i romani rifugiatisi nel tempio erano stati risparmiati, senza tener conto dell’ordine del re del Ponto di uccidere tutti coloro che si trovassero nel territorio6. Se tuttavia i fatti non lasciano dubbi sulla fon2 M. Dreher (Hrsg.), Das Antike Asyl. Kultische Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung und politische Funktion (Köln-Weimar-Wien 2003). 3 Tac. ann. 4.14, traduzione A. Arici. 4 P. Sánchez, L’amphictionie des Pyles et de Delphes. Recherches sur son rôle historique, des origines au IIe siècle de notre ère (Stuttgart 2001) 47 s., 344, e soprattutto su asulía, atéleia, aspháleia accordati da decreti amfitionici B. Bravo, Sulân. Représailles et justice privée contre des étrangers dans les cités grecques (Étude du vocabulaire et des institutions), in ASNP. 10/3 (1980) 806, 885 ss., 947 s. 5 Paus. 7.4.4; Erod. 2.148; 3.60; IGR. 4.1724a.b = SEG. I.389 (IG. XII.6.1, nr. 367B), D. Magie, Roman Rule in Asia Minor. To the End of the Third Century after Christ II (Princeton 1950) 78, 891 s., 912 ss. Per chi voglia ripercorrere le fasi edilizie H. Kyrieleis, The Heraion of Samos, in R. Hägg, N. Marinatos (Eds.), Greek Sanctuaries: New Approaches (London 1993) 125 ss. 6 App. Mitr. 22-23; l’ordine di uccidere è ricordato anche da Liv. per. 78. Sul numero delle vittime le fonti presentano testimonianze discordanti, [3] ASILO, DIRITTO D’ASILO. ROMOLO, CESARE, TIBERIO 607 datezza delle richieste delle delegazioni, non è chiaro perché tale conferma fosse stata pretesa dal senato. Non risulta infatti che questo diritto, una volta riconosciuto, dovesse essere confermato. Dobbiamo pensare che il decreto degli Amfizioni sarà stato riconosciuto già dai primi proconsoli d’Asia: e quindi supporre che il diritto d’asilo del tempio di Era, vetusto secondo Tacito, fosse noto ai due Scevola, l’augure e il pontefice, durante il periodo del rispettivo proconsolato, nel 120-119 e nel 98-977. L’antiquitas del diritto d’asilo del tempio di Esculapio a Coo è attestata proprio dal fatto che italici e romani si erano lí rifugiati per sfuggire nell’88 al decreto di Mitridate. Non va nemmeno dimenticato il coinvolgimento nella tragedia del massacro di Publio Rutilio Rufo, il grande giurista e letterato, legato in Asia di Quinto Mucio pontefice. Secondo Cicerone, Rutilio, a Mitilene in quell’occasione, sarebbe rimasto illeso in quanto si sarebbe travestito da greco. Fonti locali raccontavano la vicenda diversamente; nell’archivio segreto di Mitridate sarebbe stato trovato il discorso con cui Rutilio avrebbe istigato il re del Ponto all’ordine di uccisione8. Perché dunque queste cittadinanze ricche di storia e di indiscussa religiosità erano state costrette a riproporre la questione? Va precisato che questi casi non erano isolati. Non era in discussione solo la situazione di Samo e quella di Coo. Nel racconto tacitiano la questione ha il tono di un coinvolgimento generale, indifferenziato, di tutte le cittadinanze ospitanti santuari che affermavano di godere di quello che Tacito definisce diritto d’asilo, un diritto d’asilo da confermare. Asyli ius ut firmaretur petentibus. Un asilo quindi che esisteva già non in quanto tale, ma come diritto, ius, già riconosciuto in qualche modo. E infatti qualche tempo prima, verso la fine del 22, Tacito aveva riportato in un lungo resoconto la vicenda analoga di altre cittadinanze che dovettero presentare in senato iura atque lePlut. Syll. 24, Val. Max. 9.2, Vell. Pat. 2.18, Oros. 6.2.3, Memn. 31. Secondo Strabone 14.1.23, Mitridate avrebbe esteso il perimetro dell’asilo del tempio di Artemide a Efeso, forse dopo il massacro. Per un inquadramento d’insieme A.N. Sherwin-White, Roman Foreign Policy in the East 168 B.C. to A.D. 1 (London 1984) 121 ss. 7 Per Quinto Mucio pontefice, T.R.S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic II ( New York 1952) 7, 27; III (Atlanta 1986) 145 s., 212, e R.M. Kallet-Marx, Asconius 14-5 Clark and the Date of Q. Mucius Scaevola’s Command in Asia, in CPh. 84 (1989) 305 ss.; Id., Hegemony to Empire. The Development of the Roman Imperium in the East from 148 to 62 B.C. (Berkeley-Los Angeles-Oxford 1995) 131 s.; J.-L. Ferrary, Les gouverneurs des provinces romaines d’Asie Mineure (Asie et Cilicie), depuis l’organisation de la province d’Asie jusqu’à la première guerre de Mithridate (126-88 av. J.-C.), in Chiron 30 (2000) 161 ss. Per uno sguardo piú ampio S. Mitchell, The Administration of Roman Asia from 133 BC. to AD. 250, in W. Eck (Hrsg.), Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert (München 1999) 22 ss. 8 Cic. pro Rab. 10.27; Plut. Pomp. 37 (Teofane di Mitilene FGrHist 188 F. 1 Jacoby). Plutarco aggiunge che secondo molti autori si trattava di una malignità di Teofane, inventata per odio nei confronti di Rutilio o piuttosto per ingraziarsi Pompeo, il cui padre era stato descritto nelle storie di Rutilio come un lestofante. Peraltro si ritiene (R.M. Kallet-Marx, Hegemony cit. 253) che le memorie di Rutilio sarebbero state utilizzate da Appiano attraverso le Storie di Posidonio. Discute la bibliografia A. Mastrocinque, Studi sulle guerre Mitridatiche (Stuttgart 1999) 64 ss. 608 LUCIA FANIZZA [4] gatos, ovvero gli atti giuridicamente rilevanti esibiti dai legati9. Il coinvolgimento in quella occasione fu epocale. Già dopo aver ascoltato sei casi, i senatori esausti affidarono ai consoli il compito di esaminare le altre richieste e di riferire poi all’assemblea. Tacito riesce a descrivere con poche parole l’emozione di quel giorno, speciale perché il senato dovette analizzare maiorum beneficia, sociorum pacta, regum decreta, numinum religiones. Un grande giorno perché il senato era libero di confermare o mutare quanto risultava dagli atti presentati, gli veniva riconosciuta insomma una autonomia che sembrava ormai perduta. Era sottoposto al giudizio dei senatori valutare gli iura, entrare nel merito di privilegi concessi dagli antenati, come dei patti stretti con i soci, dei decreti dei re, persino quelli emanati validamente prima della dominazione romana. I senatori potevano liberamente riconsiderare i culti delle divinità. Interessano qui solo marginalmente i sentimenti nostalgici di Tacito nei confronti della libertà senatoria, o l’ambivalenza di Tiberio nel riconoscere al senato una indipendenza di cui nei fatti era privo, o la rappresentazione della vis romana come potenza imperialistica: ci serve piuttosto osservare la filigrana delle prerogative delle autorità repressive e dei limiti al loro esercizio a Roma e in talune realtà provinciali. Furono ascoltati gli inviati dell’antichissima Efeso, forse per primi anche perché la loro città era stata scelta come sede del proconsole d’Asia. In un emozionante racconto si ripercorre la storia del culto delle divinità che vi erano onorate; Apollo e Diana erano stati generati nel loro paese, dicono i rappresentati della cittadinanza. Latona li aveva dati alla luce nel bosco di Ortigia, lungo il fiume Cencrio, appoggiata ad un ulivo che tutt’ora esisteva. Per ordine degli dei questo bosco era stato consacrato e proprio Apollo vi aveva trovato rifugio contro l’ira di Giove per aver ucciso i Ciclopi. E poi Libero vittorioso aveva lasciato salva la vita alle Amazzoni che, supplici, si erano rifugiate nel tempio. Anche Ercole ne aveva accresciuto la santità quando s’impadroní della Lidia. Le prerogative del tempio, il suo ius, sono fino a questo momento rimaste inalterate, si sono conservate nonostante la dominazione persiana e quella macedone10. Gli inviati di Magnesia si fondavano invece su quanto stabilito da Lucio Cornelio Scipione e da Lucio Silla. L’Asiatico dopo la vittoria su Antioco, e poi Silla con la vittoria su Mitridate, avevano ricompensato la fedeltà di Magnesia, dichiarando inviolabile il tempio di Diana Leucofrina per coloro che lí si fossero rifugiati. Anche Afrodisia, dove si celebrava il culto di Venere e Stratonicea, nota per quelli di Giove e di Trivia, presentavano decreti imperiali: Cesare dittatore aveva riconosciuto i meriti delle cittadinanze nei confronti del suo partito e il divo Augusto aveva lodato la loro immutata costanza nei confronti del popolo romano, nonostante l’irruzione partica. 9 Tac. ann. 3.60. Il resoconto continua fino al paragrafo 63, R.J.A. Talbert, The Senate of Imperial Rome (Princeton 1984) 83, 97, 412. 10 Cfr. Strab. 14.1.23; per Libero come appellativo di Bacco Tac. ann. 2.49. [5] ASILO, DIRITTO D’ASILO. ROMOLO, CESARE, TIBERIO 609 A tempi piú remoti risaliva il discorso degli abitanti di Ierocesarea che riconducevano l’inviolabilità del tempio di Diana Persica, a gloriosi comandanti come Perpenna e Isaurico; l’inviolabilità sarebbe stata da questi estesa fino a due miglia. Parlarono anche i Ciprioti in difesa dei propri santuari dedicati a Venere Pafia, a Venere Amatufia, a Giove di Salamina11. Insomma ciascuna delegazione vantava riconoscimenti piú o meni risalenti e ne forniva, come abbiamo visto, la documentazione. Fu impossibile per i senatori esaminare puntualmente ogni richiesta; questo compito fu affidato ai consoli con l’invito a riferire poi integralmente all’assemblea12. Gli iura dunque c’erano, ma non per tutti evidentemente. I consoli riconobbero il diritto del tempio di Esculapio a Pergamo, ma altri casi si presentarono oscuri, di non verificabile fondamento. L’oracolo di Apollo, per la fondazione del tempio di Venere Stratonice a Smirne, non sembra aver avuto considerazione nell’esame consolare neanche per il tempio consacrato a Nettuno nella località di Teno. Tacito non approfondisce le richieste degli abitanti di Sardi13 che si rifacevano ad Alessandro né quelle di Mileto che ricorreva a Dario. La richiesta dei Cretesi per il riconoscimento delle prerogative dell’inviolabilità a una statua del divo Augusto viene riferita con toni dubbiosi14. Del resto l’elenco tacitiano non sembra esaustivo e probabilmente la stanchezza, che aveva indotto i senatori ad affidare la questione ai consoli, avrà preso anche lo scrittore. La ricchezza di particolari e la partecipazione iniziale, si perdono nel prosieguo del racconto. Nella prima parte ci presenta gli iura, le decisioni dei grandi generali, e poi quelle di Silla, di Cesare, di Augusto; ma non ritiene di dover dare rilievo a richieste che non avevano un fondamento di tal genere, e che ciononostante saranno state registrate negli atti del senato. Del resto le decisioni dell’assemblea mantennero la differenziazione che i casi avevano presentato. Facta senatusconsulta. I senatoconsulti incisi in bronzo furono molteplici dunque, perché ciascun testo doveva essere affisso nel tempio per consacrarne l’esistenza, fissarne la memoria, sancirne il contenuto. Le prescrizioni furono molteplici e differenti, tante quante furono le richieste, come lascia intendere la genericità della formula tacitiana quis multo cum honore modus tamen praescribebatur. Veniva stabilito un criterio pur anche in termini non offensivi per i culti e le rispettive cittadinanze. Il limite è indicato dall’annalista nell’ambizione, nel desiderio di poter aspirare, in questo caso con il pretesto della religione, a qualcosa senza averne diritto, a un potere senza fondamento. Questo atteggiamento poteva sfociare infatti in una sorta di usurpazione; e infatti, nella premessa, Tacito aveva detto che alcune cittadinanze spontaneamente rinunciarono a presentarsi in senato, proprio perché consapevoli di farsi pro11 M.P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion II (München 1950) 295 ss.; G.G. Belloni, ‘Asylia’ e santuari greci dell’Asia Minore al tempo di Tiberio, in M. Sordi (a cura di), I santuari e la guerra nel mondo classico (Milano 1984) 164 ss. 12 Mi sono occupata delle modalità di lavoro dell’assemblea senatoria in Senato e società politica tra Augusto e Traiano3 (Roma-Bari 2006) con altra bibliografia. 13 Oltre p. 615 nt. 35. 14 Oltre p. 615. 610 LUCIA FANIZZA [6] motrici di una ingiusta pretesa, di usurpare appunto un diritto inesistente. Altre invece facevano affidamento su antiche superstizioni, o sui meriti che avevano guadagnato, a vario titolo, nei confronti dei romani. Il fatto che aveva provocato questa consultazione senatoria era evidentemente la diffusione nelle città greche di ogni sorta di abuso nei luoghi di asilo; nei templi si raccoglievano la feccia degli schiavi, debitori insolventi, rei di crimini capitali. Questa situazione restava impunita perché nessun imperium veniva esercitato validamente nei confronti di coloro che proteggevano allo stesso modo i crimini degli uomini e il culto degli dei. Secondo Tacito questo atteggiamento era sedizioso; era evidente infatti la difficoltà di valersi dell’imperium in luoghi che godevano dell’inviolabilità. La sua stessa validità, secondo Tacito, veniva compromessa. Ma chi aveva denunciato questa situazione? Non è chiaro come di fatto si siano svolti i passaggi politico-istituzionali, anche se possiamo ipotizzarlo con sufficiente credibilità. Un indizio importante lo troviamo proprio all’inizio dell’excursus tacitiano su questa consultazione, quando lo storico afferma che fu Tiberio a rimettere al senato le richieste delle province. Nel racconto di Tacito la consultazione senatoria fu suscitata da Tiberio al quale, taluni singoli o cittadinanze si erano rivolti per denunciare il fatto che nec ullum satis validum imperium erat coercendis seditionibus populi, flagitia hominum ut caerimonias deum protegentis. Il principe avrebbe potuto risolvere la questione personalmente, nonostante si trattasse di provincia senatoria. La richiesta era stata rivolta a lui e del resto era consuetudine che il principe, anche in questi luoghi, prendesse iniziative di vario genere. Come ricorda nelle Res gestae, Augusto restaurò i templi di tutte le comunità della provincia d’Asia e, a Efeso, era intervenuto proprio sui limiti dell’area sacra del tempio di Artemide. I confini entro cui si esercitava il diritto di asilo, erano stati infatti piú volte modificati. Alessandro li portò alla misura di uno stadio, Mitridate avrebbe superato questo limite. A sua volta Antonio raddoppiò questa distanza, e comprese nell’area protetta una parte della città. Questo provvedimento si sarebbe rivelato dannoso e perciò revocato da Augusto, per evitare che la città fosse alla mercé di malfattori15. Con l’ambivalenza che gli era abituale, Tiberio rimise la questione al senato che assunse le decisioni riferite nel testo. Non credo però che Tiberio si sia limitato ad affidare ai senatori le decisioni. Penso in effetti, come i commentatori di questi passi, che questo racconto vada messo in relazione con quanto afferma Svetonio nella vita di Tiberio ma, contrariamente alle interpretazioni correnti, non mi sembra che le due letture degli avvenimenti siano discordanti. Al contrario, penso che le due testimonianze vadano nello stesso senso16 e che la differente intonazione dei resoconti dipenda dal fatto che essi si riferiscono a due momenti diversi dell’itinerario politico-istituzionale sollevato 15 Res gestae 24; Strab. 14.1.23 e il commento di N. Biffi, L’Anatolia meridionale in Strabone. Libro XIV della Geografia (Bari 2009). 16 Un altro esempio di concordanza lo troviamo tra Suet. Tib. 58 e Tac. ann. 1.72. [7] ASILO, DIRITTO D’ASILO. ROMOLO, CESARE, TIBERIO 611 dalla questione ius asyli. Quando afferma che Tiberio abolevit et ius moremque asylorum, quae usquam erant17 Svetonio potrebbe riferirsi a un editto emanato da Tiberio in seguito ai postulata provinciarum circa l’inesistenza di un validum imperium che tenesse sotto controllo l’uso dei santuari come luoghi di asilo. Insomma, tutta la questione si sarebbe svolta in tre fasi. La prima riguarderebbe i postulata provinciarum rivolti a Tiberio, la seconda l’emanazione di un editto che aboliva ius moremque asylorum, con l’obbligo da parte di chi ne chiedeva la conferma, di presentare al senato iura atque legatos, e infine la decisione senatoria. Insomma la gravità dei casi avrebbe indotto Tiberio ad annullare tutte le situazioni esistenti, senza distinguere se fossero fondate su un ius o su un mos. Il senato avrebbe riesaminato singolarmente ciascuna richiesta e avrebbe deliberato in merito. Concordo con Dreher18 nel ritenere che questi senatoconsulti assunsero un’importanza determinante. A partire dal 22 le situazioni divennero certe: nei templi a cui si riconobbe il diritto d’asilo furono affisse tavole di bronzo, che stabilivano i termini del diritto riconosciuto. Devo chiarire però che, in taluni casi, si torna a disciplinare diritti già esistenti in quanto tali. Infatti Tacito dice che le cittadinanze dovevano presentare iura. Quindi gli iura preesistenti vengono confermati o modificati, e si tratta proprio di iura. L’affermazione che Roma non conoscesse il diritto d’asilo, risalente a Mommsen e sostanzialmente condivisa nella sua genericità dagli storici del diritto, va dunque ridimensionata. Le decisioni senatorie sembrano riprendere diritti risalenti, oltre a superstitiones e consuetudini irrilevanti per i costumi romani. Con i senatoconsulti tiberiani si afferma un cambiamento di prospettiva nel riconoscimento del diritto d’asilo. Se antichi generali, e piú recenti imperatori, avevano riconosciuto, con la sacralità di alcuni luoghi, l’inviolabilità degli stessi, evidentemente senza entrare nei contenuti di tale riconoscimento, adesso le cose cambiano. Se per i generali si trattava individualmente di porre un limite all’esercizio del proprio imperium, assumendo le prerogative dei luoghi, cosí come si presentavano, con i senatoconsulti tiberiani si definiscono i criteri, si pongono i limiti all’operatività di tali diritti d’asilo per garantire protezione ai cittadini per ragioni private, come a quelli in transito, negoziatori, artisti, in caso di necessità. Si regola insomma l’autonomia giudiziaria, ma anche quella fiscale. Del resto, come Van Berchem e Sinn19 hanno messo in evidenza, proprio in virtú 17 Suet. Tib. 37. 18 Rom und die griechischen Asyle zur Zeit des Tiberius, in R.W. Wallace, M. Gagarin (Hrsg.), Symposion 2001 (Wien 2005) 263 ss.; con la risposta di A. Maffi di cui condivido diversi aspetti. Alla situazione romana accenna anche K.J. Rigsby, Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World (Berkeley-Los AngelesLondon 1996) 574 ss. 19 D. van Berchem, Trois cas d’asylie archaïque, in MH. 17 (1960) 21 ss.; U. Sinn, Das Heraion von Perachora. Eine sakrale Schutzzone in der korinthischen Peraia, in AM. 105 (1990) 53 ss.; Id., Greek Sanctuaries as Places of Refuge, in R. Hägg, N. Marinatos (Eds.), Greek Sanctuaries cit. 88 ss. Non fa apprezzabili progressi l’impostazione di B. Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor App. II. Rome and the ajsuliva of Sanctuaries in Asia Minor (Oxford 2002) 612 LUCIA FANIZZA [8] della inviolabilità che riuscivano a garantire, i santuari potevano svolgere di fatto la funzione di banche, e proprio il santuario di Artemide a Efeso costituiva l’esempio forse piú noto di questo stato di cose. Insomma, non si tratta piú di rapporti reciproci tra cittadinanze greche; l’ambito si allarga ai romani e all’orizzonte politico-istituzionale che doveva contenere questa realtà. Se fino a questo momento il problema dei limiti all’esercizio dell’imperium20 si era risolto con la decisione individuale del generale di rispettare il luogo sacro, recependo evidentemente una situazione già esistente senza modificarla, adesso invece, l’abuso di tale protezione costringe il senato ad esaminare i casi, a disciplinarli, per cosí dire, dal punto di vista romano, formale, istituzionale21. Con le decisioni del senato tiberiano le istituzioni di governo conoscono il ius asyli, riconoscendolo fin dalle prime autolimitazioni che i generali, o i governatori, avevano operato al proprio imperium, riguardo a quei templi che godevano di questa prerogativa22. Non sappiamo in concreto come operassero queste modalità; forse sarà stato vietato di accogliere i condannati, o solo alcune categorie di essi, inoltre sarà stata disciplinata diversamente la posizione degli schiavi da quella dei liberi, saranno stati concordati i poteri del personale religioso, saranno state determinate le dimensioni dell’asilo. Nei saggi di Chaniotis23 queste situazioni sono state esaminate dettagliatamente nelle città ellenistiche e se ne possono trarre spunti sicuramente utili. Il ius asyli esisteva dunque, la nozione appartiene alle istituzioni giuridiche romane sicuramente da età tiberiana. Ma dal racconto tacitiano possiamo ricavare anche un’altra notizia, e cioè che già precedentemente il senato si era occupato di questioni di questo genere: a proposito della richiesta di Afrodisia, Tacito ricorda infatti una concessione di Cesare, forse quella che noi conosciamo anche attraverso il riferimento in una testimonianza epigrafica. Il cosiddetto senatoconsulto de Aphrodisiensibus, ripreso verosimilmente da una legge, confermò infatti, intorno al 40, la con288 ss., arretrata sui problemi istituzionali e sull’interpretazione delle fonti. Vanno visti piuttosto per una considerazione d’insieme P. Catalano, Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia, in ANRW. XVI.1 (Berlin-New York 1978) 457 ss., e J.E. Stambaugh, The Functions of Roman Temples, ivi, 585 ss. 20 In una prospettiva piú estesa D. Nörr, Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit2 (München 1969); L. Fanizza, L’amministrazione della giustizia nel principato. Aspetti e problemi (Roma 1999), e quindi Emilio Betti. Continuità e imperium nella storia costituzionale romana (Firenze 2007) con indice delle fonti di E. Betti, La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma (Roma 1982). Altra bibliografia in A. Bérenger-Badel, Formation et compétences des gouverneurs de province dans l’Empire romain, in DHA. 30 (2004) 35 ss. 21 Mi sono occupata della molteplicità delle forme costitutive di ius in Autorità e diritto. L’esempio di Augusto (Roma 2004). 22 Oltre ai casi menzionati da Tacito si ricorda, ad esempio, in Diod. 29.1 il discorso di Tito Quinzio Flaminino ai Corinzi nel 192 in ossequio alla sacralità del tempio Delio in Beozia. 23 Conflicting Authorities. Asylia between Secular and Divine Law in the Classical and Hellenistic Poleis, in Kernos 9 (1996) 65 ss.; G. Thür, Gerichtliche Kontrolle des Asylanspruchs, in Das Antike Asyl cit. 29 ss. V. anche E. Schlesinger, Die Griechische Asylie (Giessen 1933) 30 ss. [9] ASILO, DIRITTO D’ASILO. ROMOLO, CESARE, TIBERIO 613 cessione di privilegi, di immunità e il riconoscimento del diritto d’asilo al tempio di Afrodite, secondo quanto stabilito da un decreto di Cesare24: {O iJero;n ei[te k[ai;] tevmeno" qea`" ΔAfrodeivth" ejn povlei Plarasevwn kai; ΔAfrodeisiev-/w[n] ejstivn, ejkei`no to; iJero;n, ejkei`no to; tevme-/no" a[sulon [e[]stw touvtw/ tw`/ dikaivw/, tauvth/ te d(e)isidaimoniva/ w|/ dikaivw/ kai; h|/ / deisidamoniva/ to; iJero;n ei[te kai; tevmeno" ΔAr-/tevmido" ΔE[fe]siva" ejsti;n ejn ΔEfevsw/, kuvklw/, te ejkeivnou tou` iJerou`, ei[te tevmeno" ejstin, / eij" to; pavnth mevcri podw`n eJkato;n ei[ko-/si, ejkei`no" oJ tovpo" a[sulo" e[stw: Forse fu proprio il testo di questo atto, che evidentemente distingue il piano giuridico da quello religioso, a riconoscere l’asilo come diritto sancito da un’autorità istituzionale, dal senato in quanto autore di ius. Si trova qui la traccia, il modello e il precedente giuridico dei successivi senatoconsulti tiberiani. In tal senso è perciò significativo che, a quanto pare, si tratti proprio dell’unica attestazione epigrafica, fuori dall’Egitto, che determina le dimensioni per l’asilo25. Questa testimonianza va perciò aggiunta al dossier sul ius asyli per una piú giusta periodizzazione, ma soprattutto per una piú corretta valutazione della sua storia e del suo riconoscimento istituzionale. Se lo statuto di Afrodisia introdotto da Cesare fu riconosciuto dal senato anche con riguardo al diritto d’asilo, un procedimento analogo dovettero seguire le città greche che chiedevano conferma di riconoscimenti concessi da generali, o governatori, come il racconto tacitiano testimonia. Nella fase precedente al cambiamento prefigurato, le concessioni sembrano riguardare piuttosto il riconoscimento dell’asilo secondo il criterio della prerogativa, espresso con una formulazione, uno stilema pregresso, che non distingue l’aspetto sacro da quello giuridico. Profili che, nella concessione ad Afrodisia, appaiono invece differenziati tecnicamente dalla piú complessa statuizione senatoria26. A questa si avvicina piuttosto un’altra testimonianza molto ben conservata nelle prime linee, l’ejpivkrima peri; th`" ajsuliva" di P. Servilio Isaurico alla cittadinanza di Pergamo riguardo al tempio di Asclepio, nel 46-44: qui si parla di tw`n tou` iJerou` dikaivwn, pur continuando tuttavia ad esprimersi in termini di tw`n tou` ΔAsklhpiou` iJerw`n novmwn ajsuliva" te27. Entro quali limiti questo diritto operasse a Roma, nelle diverse situazioni che potevano verificarsi, è ancora da approfondire. Penso ad ogni 24 FIRA. I2, nr. 38; R.K. Sherk, Roman Documents from the Greek East (Baltimore 1969) nr. 28. Riporto il testo (ll. 55-58) secondo la restituzione accolta da J. Reynolds, Aphrodisias and Rome (London 1982) nr. 6-8, che bisogna considerare anche per la cronologia. Diversamente da quanto si pensava infatti sarebbe stato Ottaviano come triumviro ad inviare alla cittadinanza di Afrodisia copia dell’editto suo e di Antonio e del senatoconsulto. Il riferimento è alla l. 41 (tav te loi`pa o{sa qeo;" ΔIouvlio"). 25 Lo afferma K.J. Rigsby, Asylia cit. 430. 26 R.K. Sherk, Roman Documents cit., e K.J. Rigsby, Asylia cit. s.v. «ajsuliva, a[sulon», Liv. per. 37.56.1-6, A. Mastrocinque, Città sacre e asylia alla fine della guerra tra Roma e Antioco III, in I santuari e la guerra cit. 142 ss. 27 Cfr. Tac. ann. 3.62.3 e L. Robert, Hellenica VI (Paris 1948) 37 ss., R.K. Sherk, Roman Documents cit. nr. 55, K.J. Rigsby, Asylia cit. nr. 181. 614 LUCIA FANIZZA [10] modo che qui, piú che di un diritto, si tratti d’altro, e cioè della protezione temporanea utilizzata dai supplicanti come limite all’attività giudiziaria, coercitiva, dominicale esercitabile nei loro confronti. L’asilo di Romolo28, il tempio di Cerere, il tempio di Diana aventina potevano offrire una protezione di questo genere, e del resto dalla sacralità del flamine di Giove, della vestale, del tribuno della plebe, come ha ribadito Freyburger29, poteva derivare un risultato analogo a favore di chi entrava in qualche modo in contatto con essi. Sappiamo del resto che Catone come tribuno nel 62 aveva trovato rifugio nel tempio di Castore, che Bibulo come console nel 59 nel tempio di Giove Statore, che i cesaricidi si rifugiarono nel tempio di Giove Capitolino30. Non credo perciò che si trattasse di situazioni tutelate come diritti. Non c’era insomma un formale riconoscimento che la sacralità del luogo o del rappresentante religioso si estendesse a chi venisse a trovarsi in contatto con essi; se ciò fosse accaduto l’esercizio della giustizia sarebbe stato vanificato. Si trattava piuttosto di una sospensione di fatto, ma ad essere sospeso era il diritto di punire o di giudicare. Una sospensione limitata nel tempo e condizionata al riconoscimento che l’autorità repressiva volesse dare, di volta in volta, a situazioni di questo genere. Ottaviano, nel racconto di Svetonio e di Cassio Dione, avrebbe ucciso il giovane Antonio, il maggiore dei due figli nati da Fulvia, dopo averlo strappato a viva forza dalla statua del divo Giulio presso la quale si era rifugiato, nonostante molte e vane preghiere31. Probabilmente l’asserzione negativa mommseniana nasceva anche dal fatto che, nel Digesto, non si trovano citazioni del ius asyli. Ma questo fatto non è significativo, giacché la frammentarietà della documentazione, a noi pervenuta, è ancora piú evidente per le opere di diritto pubblico della giurisprudenza fino alla prima età imperiale. In un solo testo di Ulpiano, nel commentario all’editto degli edili curuli, si fa riferimento per due volte all’asilo in una discussione che risaliva a Celio e a Labeone circa l’opportunità, esclusa da Ulpiano, di considerare fugitivus chi (lo schiavo) 28 Plut. Rom. 9.3 e il commento di C. Ampolo, Le vite di Teseo e di Romolo (Milano 1988) 292 ss.; E. Gabba, Studi su Dionigi d’Alicarnasso I. La costituzione di Romolo, in Athenaeum 38 (1960) 175 ss.; A. Fraschetti, Romolo il fondatore (Roma-Bari 2002) 75 ss. Per la localizzazione Liv. 1.8.5 (Tac. hist. 3.71); K. Wellesley, Livy, 1,8,5, in Latomus 33 (1974) 912 ss.; T.P. Wiseman, s.v. «Asylum», in E.M. Steinby (a cura di), Lexicon Topographicum Urbis Romae I (Roma 1993) 130, e soprattutto A. Mura Sommella, Inter duos lucos: problematiche relative alla localizzazione dell’Asylum, in Etrusca et Italica. Scritti in ricordo di M. Pallottino II (Roma 1997) 425 ss. 29 Le droit d’asile à Rome, in EC. 60 (1992) 139 ss., e poi Le Dieu Veiovis et l’asile accordé a Rome aux suppliants, in Das Antike Asyl cit. 161 ss. Torna sui luoghi classici in un lavoro sintetico J. Derlien, Asyl. Die religiöse und rechtliche Begründung der Flucht zu sakralen Orten in der griechisch-römischen Antike (Marburg 2003) 288 ss. L’impostazione – vedi l’introduzione di Dreher a Das Antike Asyl – si fonda sull’assunto, naturalmente da me non condivisibile, che «das moderne Asyl geht auf antike griechisch-römische Grundlagen zurück». Non mi pare ci sia una nozione unitaria di asilo né trovo nelle fonti una nozione greco-romana su cui fondare l’affermazione riportata. 30 App. bell. civ. 2.11.40; 120.503; Cass. Dio 44.21.2. 31 Suet. div. Aug. 17.10. Che si trattasse di Roma o di Alessandria poco importa in questo caso. [11] ASILO, DIRITTO D’ASILO. ROMOLO, CESARE, TIBERIO 615 si fosse rifugiato in questo luogo32. Abbondano invece i testi in cui si riferisce dei casi di coloro che si rifugiavano presso la statua dell’imperatore, o piuttosto ne esibivano l’effige, per sottrarsi all’esercizio dell’imperium o dell’attività repressiva altrimenti dovuta nei loro confronti. L’assimilazione della figura dell’imperatore divinizzato, statua o immagine, all’asilo come luogo di rifugio per sottrarsi all’esercizio dell’attività coercitiva, è testimoniata con sicurezza da età augustea33. Il resoconto tacitiano, sopra esaminato, ricorda infatti la richiesta dell’inviolabilità per la statua del divo Augusto a Creta, e del resto anche Ulpiano faceva risalire a Labeone l’applicazione delle prerogative dell’asilo a coloro che avessero trovato rifugio presso la statua dell’imperatore34. I giuristi della transizione avranno dunque discusso questi casi e concluso secondo il noto schema sillogistico. Anche per questa ipotesi dobbiamo supporre, però, come per i senatoconsulti tiberiani, una configurazione dei profili dell’inviolabilità precedente all’età augustea-tiberiana. Abbiamo visto che il riconoscimento di Cesare ad Afrodisia aveva determinato il senatoconsulto che intorno al 40 aveva fissato la concessione del ius asyli al tempio di Afrodite e, verosimilmente, altre concessioni di questo genere avranno riguardato, nello stesso periodo, anche, come correttamente è stato ipotizzato, la cittadinanza di Sardi35. Del resto Appiano ricorda decreti ai quali si faceva risalire il fatto che nessuno dovesse essere giustiziato se avesse trovato rifugio con lui, con il suo simulacro: chi entrava in contatto con Cesare sacro e inviolabile acquisiva queste qualità, queste prerogative. Con la legge Rufrena Cesare fu assunto nell’ambito dei culti pubblici e nel sistema religioso del politeismo romano36; si sancí perciò definitivamente una condizione, uno statuto, con le ineluttabili conseguenze che ne sarebbero derivate. Un arco di tempo decisivo, dunque, per la costruzione, se non di una teoria dell’inviolabilità, certamente del suo fondamento politico istituzionale. Ancora nel 42, secondo il resoconto dioneo, venne votata dai tribuni la costruzione del tempio del divus Iulius, un tempio con il carattere dell’inviolabilità. «A differenza di molte città greche, a Roma si trattava anche per un tempio di un privilegio di eccezione, tanto da poter essere confrontato solo con precedenti analoghi di epoca romulea»37. Torna insomma la considerazione dell’asilo 32 D. 21.1.17.12 (Ulp. 1 ad ed. aed. cur.) e W. Kunkel, R. Wittmann, Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik II (München 1995) 475, 538. 33 Suet. div. Aug. 17.2; Tac. ann. 3.36; Plin. ep. 10.74, D. 48.19.28.7 (Call. 6 de cogn.), e R. Gamauf, Ad statuam licet confugere. Untersuchungen zum Asylrecht im römischen Prinzipat (Frankfurt 1999), e poi in Das antike Asyl cit. 177 ss.; K.J. Rigsby, Asylia cit. 586. 34 Cfr. Gai 1.53 (ad fana deorum vel ad statuam principis confugiunt), Gell. 7.2.13 (asylum fani). 35 AE. 1989, 684 (SEG. 39, 1290) commentata da P. Herrmann, Rom und die Asylie griechischer Heiligtümer. Eine Urkunde des Dictators Caesar aus Sardeis, in Chiron 19 (1989) 127 ss. 36 Discute la datazione del 42 A. Alföldy, La divinisation de César dans la politique d’Antoine et d’Octavien entre 44 et 40 avant J.-C., in Caesariana: gesammelte Aufsätze zur Geschichte Caesars und seiner Zeit (Bonn 1984) 229 ss. 37 Cosí nel commentare Cassio Dione, A. Fraschetti, Roma e il principe2 (Roma-Bari 2005) 64 ss. App. bell. civ. 2.144.602; Cass. Dio 47.19.2. Per la lex Rufrena 616 LUCIA FANIZZA [12] come prerogativa. Questo asilo, continua Cassio Dione, sarebbe stato conservato solo di nome, giacché l’accesso all’area venne di fatto impedito, in qualche modo precluso. Vanificata dunque «per l’assembrarsi degli uomini» tale concessione, il tempio non fu diverso dagli altri. Forse già dalla sua inaugurazione da parte di Cesare figlio nel 29, se non precedentemente, nessuno potè lí rifugiarsi per sottrarsi alla giustizia cittadina, ma, ciononostante, l’originaria condizione avrebbe avuto, come si è visto, diverse multiformi applicazioni. Roma. LUCIA FANIZZA CIL. I 626, cfr. IX 2628, e S. Weinstock, Divus Iulius (Oxford 1971) 391 ss.; A. Fraschetti, Giulio Cesare (Roma-Bari 2005) 78 ss. Per le fasi successive e la configurazione del crimen maiestatis, Tac. ann. 3.36.1, B. Levick, Tiberius the Politician (London 1976) 103, 106, 412; G. Freyburger, Le droit d’asile à Rome cit. 141 ss. Sommario DONNE FAMIGLIA E POTERE IN GRECIA [STUDI PER EVA CANTARELLA] 1 E A ROMA. Luigi Labruna, «Donne e pene in Roma antica» 19 Carol Gilligan, «The Psychological Wisdom of Ancient Myths» 32 Paola Angeli Bernardini, «I cataloghi delle eroine e la funzione genealogica secondaria della donna nella Grecia arcaica» 42 Aglaia McClintock, «L’ira di Demetra» 57 Michael Gagarin, «Women and the Law in Gortyn» 68 Giulio Guidorizzi, «Un padre, un figlio e una donna contesa: il caso di Fenice» 80 Beate Wagner-Hasel, «Die Solonische phernê: Brautgut oder Mitgift?» 91 Alberto Maffi, «Lo statuto dei ‘beni materni’ nella Grecia classica» 112 Emiliano J. Buis, «‘¿Y quién creen ustedes que soy?’: Abandono amoroso, delación judicial y la (re)distribución de roles actorales en Pluto de Aristófanes (v. 823-1096)» 131 Laura Pepe, «Processo a un’avvelenatrice: la prima orazione di Antifonte» 146 Luigi Capogrossi Colognesi, «Familia, pater, civis: intrecci e contraddizioni» 155 Alessandro Corbino, «Il matrimonio romano in età arcaica e repubblicana» 165 Katariina Mustakallio, «Women outside their homes, the female voice in early Republican memory: Reconsidering Cloelia and Veturia» VIII SOMMARIO 175 Nunzia Donadio, «Iudicium domesticum, riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla patria potestas» 196 Paola Santini, «… damnatam triumviro in carcere necandam tradidit …: spunti di riflessione su Val. Max. 5.4.7» 211 Maurizio Bettini, «‘Non nato da donna’. La nascita di Cesare e il ‘parto cesareo’ nella cultura antica» 238 Cosimo Cascione, «Matrone vocatae in ius: tra antico e tardoantico» 244 Francesca Lamberti, «Mulieres e vicende processuali fra repubblica e principato: ruoli attivi e ‘presenze silenziose’» 257 Tullio Spagnuolo Vigorita, «Joersiana IV: Livia, Augusto e il plebiscito Voconio» 271 Giunio Rizzelli, «Sen. contr. 2.4 e la legislazione matrimoniale augustea. Qualche considerazione» 313 Carla Masi Doria, «Libertorum bona ad patronos pertineant: su Calp. Flacc. decl. exc. 14» 326 Jakob Fortunat Stagl, «La Lis de dotibus socrus et nurus e il potere del favor dotis (Quint. decl. 360)» 342 Patrizia Giunti, «Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento» 380 Francesca Reduzzi Merola, «Le donne nei documenti della prassi campana» 387 Bernardo Santalucia, «Incendiari, ladri, servi fuggitivi: i grattacapi del praefectus vigilum» 407 Luciana Jacobelli, «Ruolo e immagine della donna nei medaglioni a soggetto erotico della Valle del Rodano» 423 Lorenzo Gagliardi, «La madre tutrice e la madre ejpakolouqhvtria: osservazioni sul rapporto tra diritto romano e diritti delle province orientali» 447 Rosa Mentxaka, «Género y violencia(s) en la ‘Pasión’ de Perpetua y Felicidad» 475 Antonio Banfi, «Commistioni improprie: a proposito della legislazione costantiniana circa le unioni fra donne libere e schiavi» SOMMARIO IX 493 Federico Pergami, «La repressione dell’adulterio nella legislazione tardoimperiale» 512 Evelyn Höbenreich, «Vergewaltigung und Verführung in der medizinisch-juristischen Literatur im deutschen Sprachraum um 1900» TRADIZIONE ROMANISTICA E METODO STORICO-GIURIDICO 533 Filippo Gallo, «L’eredità perduta del diritto romano» 537 Armando Torrent, «Celso, Kelsen, Gallo e la rifondazione della scienza giuridica» 558 Alejandro Guzmán-Brito, «El instante jurídico» 575 Valerio Massimo Minale, «Diritto romano e diritto russo antico: per un’impostazione della questione» 590 Giorgia Alessi, «Chiese, diritto, modernità» 598 Luigi Labruna, «Mario Talamanca e Index» LE COSTITUZIONI 605 Lucia Fanizza, «Asilo, diritto d’asilo. Romolo, Cesare, Tiberio» 617 Johannes Platschek, «Das nomen universitatis in D. 3.4.7.2 (Ulp. 10 ed.)» 633 Felice Mercogliano, «Humanitas vs. maiestas nelle accuse a Pisone» 640 Armando Torrent, «La cura annonae en lex Irn. 75. Un intento de explicación en clave económica del control de los mercados» PERSONE 671 Thomas Finkenauer, «Marco Aurelio e la schiavitú» 686 Bernardo Santalucia, «Servi della pena» OBBLIGAZIONI 695 Amelia Castresana, «La relevancia jurídica del silencio (a propósito de ciertos deberes de información del vendedor)» X SOMMARIO 745 Adelaide Caravaglios, «Gaio e le fonti dell’obbligazione da fatto illecito: il maleficium» 750 Tommaso dalla Massara, «Il contratto nella prospettiva storicocomparatistica» PROFILI 773 Carla Masi Doria, «In Index, Guzmán-Brito» 780 Okko Behrends, «Detlef Liebs» LA VALUTAZIONE 795 Cosimo Cascione, «Note a margine del dibattito su autonomia universitaria e valutazione della ricerca» RICORDI 803 Rosa Mentxaka, «Juan de Churruca Arellano» 807 Francesco Amarelli, «Giuliano Crifò. Un anno dopo» 810 Umberto Pappalardo, «Antonino Di Vita» 813 LIBRORUM INDEX, a cura di Fabiana Tuccillo PREMIO BOULVERT 855 «Il bando del ‘Nono Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert’» NOTIZIE 857 Valerio Massimo Minale, «Gli Ebrei a Bisanzio. Storia, società, diritto» 858 Francesca Reduzzi Merola, «République: modèles, anti-modèles et utopies» 860 Rita Compatangelo-Soussignan, «Guerres, violences et corps suppliciés» SOMMARIO XI 863 Valentina Dell’Anno, «Aurum. L’oro nelle culture del Mediterraneo antico» 866 Alessandro Manni, «Diritto romano e scienze antichistiche nell’era digitale» 874 Vanessa Cavalleri, «La LXV Sessione della SIHDA» 881 Francesco Milazzo, «Arcaismi: tra diritto romano e diritto moderno» 882 Elena Krinytzyna, «Alessandro Corbino e Manuel García Garrido dottori moscoviti honoris causa: diritto romano e attualità» 884 Cosimo Cascione, «Su diritto e verità» 886 Valeria Di Nisio, «L’impatto della cultura giuridica tra Europa e America Latina» 888 Oriana Toro, «Tempo e tempi del diritto» 892 Maria Vittoria Bramante, «Lingue e testi tecnici antichi» 894 Luigi Labruna, «Politica antica» 895 ABSTRACTS INDICE 913 «Libri discussi» Index ha frequenza annuale. L’abbonamento costa € 90,00 per l’Italia e € 110,00 per l’estero (annata arretrata € 110,00); va sottoscritto presso la Casa Editrice Jovene, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804) - e-mail: [email protected] - www.jovene.it Tutti gli ordini relativi alle annate arretrate vanno indirizzati alla Casa Editrice Jovene che ha in distribuzione anche i volumi di Index pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore. L’Editore, alla stampa del volume, fornirà a ciascun autore il proprio contributo, con copertina, in formato pdf. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese. Index segnala tutte le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia. I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/a via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/2534327. E-mail: [email protected] - [email protected] - [email protected] L’indirizzo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano» è il seguente: professor Pierangelo Catalano, presso ISPROM, I - 07100 Sassari, Piazza d’Italia 32, Casella Postale 81.