NOVITÀ SU VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY La nuova

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NOVITÀ SU VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY La nuova
NOVITÀ SU VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY
La nuova disciplina dopo le modifiche del Jobs Act
Dal 24 settembre è in vigore il Decreto Legislativo n. 151 che – nell’ambito delle novità contenute dal Jobs
Act -, modifica l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori adeguando la disciplina del controllo dei dipendenti
all’evoluzione tecnologica ma nel rispetto delle regole in materia di privacy.
Già dai lavori preparatori era stato rilevato che tale revisione è stata voluta ed introdotta per “adeguare la
disciplina del controllo dei dipendenti all’evoluzione tecnologica, nel rispetto comunque delle disposizioni in
materia di privacy”.
Per il Ministro, l’intento perseguito dal Governo riguardo ai controlli a distanza, è stato quello di passare ad una
norma in grado di disciplinare anche l’utilizzo degli strumenti di lavoro, oltre che gli impianti fissi di
videosorveglianza, sempre nel rispetto del Codice della Privacy. A ciò si aggiunge poi la chiarezza della norma
circa la possibilità di ammettere, come prova di una possibile violazione disciplinare, le informazioni raccolte dal
datore di lavoro con i sistemi di controllo, sempre nel rispetto dell’obbligo di informazione preventiva e congrua
ai lavoratori sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli stessi.
La norma, così come licenziata dal Consiglio dei Ministri:
1) elimina il divieto generale di installare impianti audiovisivi e di altre apparecchiature all’interno dell’azienda;
2) mantiene il divieto di installare impianti audiovisivi e altre apparecchiature finalizzate al mero controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori;
3) dispone che nei casi in cui si voglia installare tali strumenti necessari per esigenze organizzative e produttive,
per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, e da questa installazione possa derivare anche
la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori si deve ottenere previamente o i) un accordo
collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero ii)
un’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro;
4) tale accordo e tale autorizzazione non sono invece necessari per agli strumenti utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa (ad es. pc, table, telefonini, autovetture) e agli strumenti di registrazione degli
accessi e delle presenze salvo il caso in cui tali strumenti vengano modificati (ad es. con l’installazione di
applicazioni, di dispositivi di geolocalizzazione, software di filtraggio, ecc.). Secondo il Ministero del Lavoro, con
nota pubblicata lo scorso 18 giugno sul sito del Ministero, in questi casi tali strumenti sarebbero sicuramente più
invasivi rispetto alle finalità per essi previste, venendo pertanto ad equipararsi agli strumenti di controllo
dell’attività dei lavoratori di cui al comma 1 dell’art 23 in questione, richiedendo così l’obbligo dell’accordo
sindacale o l’autorizzazione del DTL o Ministero;
5) i dati acquisiti possono essere utilizzati anche a fini disciplinari (a condizione che sia stata previamente data
comunicazione delle modalità d’uso e di effettuazione dei controlli);
6) scompare la possibilità di effettuare ricorso secondo quanto previsto nel terzo comma del vecchio articolo 4.
Il Ministero proprio nella nota emanata lo scorso 18 giugno afferma “Perciò, è bene ribadirlo, non si autorizza
nessun controllo a distanza; piuttosto, si chiariscono solo le modalità per l'utilizzo degli strumenti tecnologici
impiegati per la prestazione lavorativa ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti con questi strumenti.
Il nuovo articolo 4, peraltro, rafforza e tutela ancor meglio rispetto al passato la posizione del lavoratore,
imponendo:
• che al lavoratore venga data adeguata informazione circa l'esistenza e le modalità d'uso delle
apparecchiature di controllo (anche quelle, dunque, installate con l'accordo sindacale o l'autorizzazione
della DTL o del Ministero);
• e, per quanto più specificamente riguarda gli strumenti di lavoro, che venga data al lavoratore adeguata
informazione circa le modalità di effettuazione dei controlli, che, comunque, non potranno mai avvenire
in contrasto con quanto previsto dal Codice privacy. Qualora il lavoratore non sia adeguatamente
informato dell'esistenza e delle modalità d'uso delle apparecchiature di controllo e delle modalità di
effettuazione dei controlli dal nuovo articolo 4 discende che i dati raccolti non sono utilizzabili a nessun
fine, nemmeno a fini disciplinari.”
Il testo del vecchio art. 4 della legge 300/1970
Il testo del nuovo art. 4 licenziato dal
Consiglio dei Ministri
Art. 4.
“Disposizioni in materia di rapporto di lavoro
ART. 23
(Modifiche all’articolo 4 della legge 20
maggio 1970, n. 300 e all’articolo 171 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
(Impianti audiovisivi)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a
distanza dell'attività' dei lavoratori. Gli impianti
e le apparecchiature di controllo che siano
richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a
distanza dell'attività' dei lavoratori, possono
essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in
mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di
lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di
tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti,
che rispondano alle caratteristiche di cui al
secondo comma del presente articolo, in
mancanza di accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali o con la commissione
interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro
un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalità di uso degli
impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del
lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo
comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste,
la commissione interna, oppure i sindacati dei
lavoratori di cui al successivo art. 19 possono
ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale.
1. L’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300 è sostituito dal seguente:
“ART. 4. Impianti audiovisivi e altri strumenti
di controllo.
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti
dai quali derivi anche la possibilità di controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori possono
essere impiegati esclusivamente per esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza del
lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale
e possono essere installati previo accordo
collettivo stipulato dalla rappresentanza
sindacale unitaria o dalle rappresentanze
sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di
imprese con unità produttive ubicate in diverse
province della stessa regione ovvero in più
regioni, tale accordo può essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. In
mancanza di accordo gli impianti e gli
strumenti di cui al periodo precedente possono
essere installati previa autorizzazione della
Direzione territoriale del lavoro o, in
alternativa, nel caso di imprese con unità
produttive dislocate negli ambiti di competenza
di più Direzioni territoriali del lavoro, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si
applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore
per rendere la prestazione lavorativa e agli
strumenti di registrazione degli accessi e delle
presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi
1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al
rapporto di lavoro a condizione che sia data al
lavoratore adeguata informazione delle
modalità d’uso degli strumenti e di
effettuazione dei controlli e nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.”.
2. L’articolo 171 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:
“ART. 171. Altre fattispecie.
1. La violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e
secondo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, è punita con le sanzioni di cui
all’articolo 38 della legge n. 300 del 1970.”