La Repubblica di San Marino: attrattive, vantaggi e opportunità

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La Repubblica di San Marino: attrattive, vantaggi e opportunità
La Repubblica di San Marino: attrattive, vantaggi e opportunità
Prima di addentrarsi nel cuore della trattazione in merito ai vantaggi e le opportunità che offre il
sistema San Marino è opportuno inquadrare le caratteristiche di San Marino in quanto Stato,
successivamente il quadro normativo di riferimento ossia le regole che contraddistinguono il “fare
impresa” a San Marino e in particolare occorre soffermarsi sulle regole societarie e il sistema fiscale.
Come ben tutti sanno, la Repubblica di San Marino è la Repubblica più antica al mondo, risalendo le sue
origine al 301 d.c. e gode di propria e indipendente sovranità in quanto dotata di tutti gli organismi e
istituzioni autonome; ha acquisito negli anni personalità giuridica internazionale tramite il
riconoscimento da parte degli altri Stati e l’adesione a trattati e organizzazioni a carattere
sovranazionale.
Nonostante sia completamente circondata dal territorio italiano e non abbia sbocchi sul mare, è ed è
sempre stata uno Stato giuridicamente e politicamente autonomo.
Questi brevissimi cenni sono utili per sottolineare che San Marino è a tutti gli effetti uno Stato
indipendente e sovrano, dotato di proprie Istituzioni, propri organismi e con un sistema di proprie
regole.
IL SISTEMA SOCIETARIO SAMMARINESE
La disciplina societaria è contenuta nella Legge 47 del 2006 e successive modifiche che prevede
l’esistenza sia delle società di persone (società in nome collettivo) sia delle società di capitali (società
per azioni e società a responsabilità limitata).
Sono ammesse anche altre tipologie societarie che possono eventualmente risultare maggiormente
idonee al conseguimento dell’oggetto sociale e sempre che siano dirette a realizzare interessi meritevoli
di tutela e non contrastino l’ordine pubblico.
L’ordinamento societario prevede per le società di persone che i soci rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali e il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi
mentre nelle società di capitali per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio
patrimonio.
A San Marino non ci sono esempi di società di persone (nel pubblico registro delle società sammarinese
non sono presenti società di persone) proprio perché non sono considerate fiscalmente convenienti
poiché sono tassate per trasparenza sulla persona fisica e il regime fiscale è molto più conveniente per
le persone giuridiche piuttosto che per le persone fisiche.
Possono essere soci di società di capitali sia le persone fisiche sia le persone giuridiche
indipendentemente dal luogo in cui le stesse hanno la propria residenza.
La normativa prevede anche la figura del socio unico, anch’esso può essere sia residente sia non
residente.
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Ad eccezione di alcuni settori particolari la procedura di costituzione di una società di diritto
sammarinese è piuttosto semplice e non è sottoposta ad alcuna autorizzazione preventiva.
Le condizioni per costituire una società nella Repubblica di San Marino sono le seguenti:
 le persone fisiche e/o giuridiche che intendono partecipare in qualità di soci devono essere
considerate “idonee”; l’idoneità viene dimostrata tramite la presentazione di appositi documenti
attestanti l’onorabilità della persona fisica e/o giuridica;
 La sede della società deve essere stabilita all’interno del territorio della Repubblica di San
Marino;
 L’oggetto sociale deve essere lecito, possibile e determinato e deve ricomprendere tra loro
attività ritenute coerenti;
 Il capitale sociale minimo è di euro 25.500 per le società a responsabilità limitata e di euro
77.000 per le società per azioni;
 La metà del capitale sociale deve essere versata entro 60 giorni dall’iscrizione della società nel
registro delle imprese, la restante metà entro tre anni dall’iscrizione della società nel registro.
Discorso a parte per le società a Socio Unico il cui capitale deve essere interamente versato per
ottenere la limitazione della responsabilità.
 Il valore dei conferimenti non può ovviamente essere inferiore all’ammontare del capitale
sociale e qualora lo statuto non preveda diversamente i conferimenti devono essere effettuati in
denaro. I conferimenti in denaro devono essere effettuati presso istituti bancari sammarinesi.
Sono ammessi anche conferimenti in natura previa predisposizone di relazione giurata di stima
di un revisore o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di un
professionista iscritto ad un albo professionale sammarinese
Procedere con la costituzione di una società è piuttosto semplice; indicativamente le società una volta
costituite sono in grado di operare al massimo in 20 giorni.
L’atto costitutivo delle società deve avere la forma di atto pubblico e pertanto è sufficiente recarsi in
uno studio notarile della Repubblica di San Marino dove si procede con la redazione dell'atto costitutivo
e dello statuto societario.
L’atto costitutivo deve avere come contenuto minimo:
 Indicazione del tipo di società
 La denominazione
 La durata
 La sede sociale che deve essere ovviamente all’interno della Repubblica di San Marino
 L’oggetto sociale
 L’ammontare del capitale sociale
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 L’identificazione di tutte le persone fisiche e/o giuridiche che partecipano in qualità di soci
alla stipula dell’atto costitutivo
 La partecipazione assegnata a ciascun socio
 La sottoscrizione dell’intero capitale sociale
 I conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito a eventuali conferimenti in natura
 Le norme relative alla composizione e ai poteri degli organi sociali
 Le regole di ripartizione degli utili
 La nomina dei primi componenti degli organi sociali
 Indicazione delle norme relative al funzionamento della società.
Il notaio che ha ricevuto la costituzione della società, verificato il mantenimento delle condizioni
previste dalla legge, deve depositare copia conforme presso la cancelleria del tribunale entro 30 giorni
dalla data di registrazione dell’atto allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni
previste dalla legge.
L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto
costitutivo. Il cancelliere del Tribunale entro 10 giorni dalla richiesta di iscrizione è tenuto a iscrivere la
società nel registro ovvero emette un provvedimento motivato di diniego da notificare al soggetto che
ne ha richiesto l’iscrizione.
Con l’iscrizione nel registro la società acquista personalità giuridica che perdura sino alla cancellazione
della società; con l’acquisto della personalità giuridica il patrimonio della società è distinto dal
patrimonio dei soci.
Organi sociali
L’assemblea dei soci è l’organo deliberativo nel quale si forma la volontà della società. Le deliberazioni
adottate dall’assemblea in conformità alla legge e alle norme statutarie vincolano tutti soci anche se non
intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro cinque mesi della chiusura dell’esercizio sociale e
ha competenze in materia di:
 Approvazione del bilancio;
 Modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
 Nomina e revoca di amministratori, sindaci revisori e società di revisione;
 Determinazione dei compensi degli amministratori, dei sindaci revisori e della società di
revisione;
 Esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei sindaci revisori,
della società di revisione;
 Emissione di obbligazioni;
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 Trasformazione, scissione, fusione, liquidazione, nonché nomina, revoca e determinazione dei
poteri dei liquidatori;
 Ogni altra questione attinente alla gestione della società, riservata alla sua competenza dalla
legge, dallo statuto, o sottoposta al suo esame dagli amministratori.
Gli amministratori hanno il potere di compiere tutti gli atti necessari o utili al perseguimento
dell’oggetto sociale ad eccezione di quelli per i quali la legge o lo statuto richiedano la deliberazione
dell’assemblea,
Le società di capitali possono essere amministrate o da un amministratore unico o da un consiglio di
amministrazione.
L’incarico di amministratore può essere conferito per un periodo massimo di tre anni rinnovabile.
Il potere di rappresentanza attraverso il quale la società acquista diritti, assume obbligazioni e sta in
giudizio, compete agli amministratori. Nelle società amministrate dal consiglio di amministrazione il
potere di rappresentanza compete, salva diversa disposizione dello statuto, al presidente. Spetta altresì
agli amministratori delegati o al presidente del comitato esecutivo eventualmente nominati, nei limiti
della delega ad essi conferita.
L’organo di controllo: nella normativa sanmarinese l’organo di controllo può essere unipersonale o
collegiale. Si parla quindi di sindaco unico oppure di collegio sindacale.
La nomina del sindaco unico è obbligatoria sempre nelle società per azioni, nelle società responsabilità
limitata quando il capitale sociale è pari o superiore a € 77.000 oppure quando per due esercizi
consecutivi i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno superato il valore di 2 milioni di euro.
Nelle medesime società la nomina del collegio sindacale diventa obbligatoria qualora i ricavi delle
vendite e delle prestazioni per due esercizi successivi abbiano superato il valore di € 7.300.000.
Qualora per due esercizi consecutivi l’ammontare dei ricavi delle vendite sia inferiore alle soglie
indicate la nomina dell’organo di controllo, se precedentemente divenuto obbligatorio, cessa di esserlo.
In tal caso i sindaci decadono ex lege con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio nel quale è
venuto meno il presupposto della obbligatorietà; l’assemblea è tenuta a prendere atto della loro
decadenza.
Adempimenti
Le società devono tenere, anche con strumenti informatici, il libro giornale, il libro degli inventari e il
libro dei cespiti ammortizzabili.
Devono altresì conservare gli originali della corrispondenza e delle fatture ricevute e delle fatture
spedite. Devono inoltre tenere il libro dei soci, il libro delle deliberazioni dell’assemblea, il libro del
consiglio di amministrazione, il libro del collegio sindacale, il libro del controllo contabile dei revisori.
Le società sono obbligate alla redazione del bilancio e della nota integrativa, documenti che devono
essere approvati dall’assemblea dei soci entro il 31 maggio dell’esercizio successivo a quello di
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riferimento. Il bilancio deve essere depositato in tribunale almeno 20 giorni prima della data fissata per
la sua approvazione.
Settori d’impresa per i quali è richiesto il nulla osta del Congresso di Stato
Per la costituzione di società aventi ad oggetto particolari attività economiche o settori merceologici,
l’iter di costituzione deve essere preceduto dal “nulla osta” del Congresso di Stato.
I settori per cui è necessario tale “nulla osta” sono i seguenti:
1. le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo tra la Repubblica di San
Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell’Autotrasporto Internazionale,
fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 luglio 1997 n.73 e successive modifiche;
2. le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici
e filatelici;
3. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell’edilizia;
4. le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti,
rivestimenti, pareti in cartongesso, finiture di ambienti;
5. le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di
riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione di
energia elettrica;
6. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade compreso la formazione
delle reti sottostanti inerenti alle opere di urbanizzazioni primarie;
7. tutte le attività economiche nel settore merceologico dell’energia;
8. tutte le attività economiche nei settori merceologici delle telecomunicazioni, del traffico telefonico,
delle carte telefoniche e degli apparecchi telefonici;
9. le attività economiche di smaltimento e trattamento nel settore merceologico dei rifiuti;
10. le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico degli immobili, le
quali inoltre devono avere la forma di S.R.L. o S.P.A., se S.R.L. il capitale minimo deve essere di, € 75.000
e deve essere interamente versato entro 60 gg.;
11. le attività economiche di noleggio con e/o senza conducente e commercializzazione nel settore
merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;
12. le attività economiche di commissionario;
13. tutte le attività economiche di servizio per l’igiene e l’estetica della persona;
14. tutte le attività economiche nel settore merceologico delle armi, dei prodotti esplosivi e delle polveri
piriche;
15. tutte le attività economiche nel settore della vigilanza privata, effettuata anche attraverso l’uso di
tecnologie, e della investigazione privata;
16. le attività economiche di servizio, di carattere non finanziario, per il recupero crediti;
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17. le attività economiche nel settore dei rottami ferrosi.
18. le attività economiche connesse all’erogazione di corsi di istruzione e formazione finalizzati al
conseguimento di titoli di studio aventi valore legale o propedeutici al loro ottenimento.
Per le attività e i settori di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 10 e 13 il nulla osta non è necessario quando:
a) la società è costituita nella forma della società per azioni o della società a responsabilità limitata, e
b) la totalità delle azioni o quote della società è di proprietà di persone fisiche residenti in Repubblica, e
c) la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione o l’amministratore unico sono
residenti in Repubblica.
Per il trasferimento di quote o azioni che determini il venire meno del requisito di cui alla lettera b),
così come per la nomina di un organo amministrativo che non possieda i requisiti di cui alla lettera c), è
necessario il nulla osta preventivo del Congresso di Stato.
Ricevuto il nulla osta, i successivi trasferimenti di quote o azioni della società e la nomina dei
componenti dell’organo amministrativo, non sono soggetti ad ulteriore nulla osta del Congresso di
Stato.
Oltre ai settori di cui sopra, vi sono una serie di “attività riservate” (attività bancaria, concessione di
finanziamenti, attività fiduciaria, servizi di investimento, assicurativi, etc.), disciplinate dalla Legge 17
Novembre 2005 N.165, per le quali oltre al nulla osta del Congresso di Stato è necessario il parere
preventivo dell’Autorità di Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
SISTEMA FISCALE VIGENTE NELLA REPUBBICA DI SAN MARINO
Il sistema fiscale sanmarinese è piuttosto snello e semplice ed è regolamentato dalla legge 166 del 10
dicembre 2013 che ha apportato sostanziali modifiche al sistema previgente risalente al 1984,
probabilmente uno dei sistemi più longevi, dato che difficilmente una norma fiscale rimane in vigore
per trent’anni.
Nella Repubblica di San Marino esiste un’unica imposta (I.G.R. – Imposta Generale sui Redditi) che
colpisce il reddito prodotto sia delle persone fisiche sia delle persone giuridiche, anche se cambia il
metodo di applicazione dell’imposta (progressivo per scaglioni per le persone fisiche, proporzionale per
le persone giuridiche) e le aliquote (da un minimo del 9% ad un massimo del 35% per le persone fisiche
e un’aliquota unica del 17% per le persone giuridiche).
Il sistema fiscale prevede degli incentivi anche collegati all’insediamento di nuove attività di cui si
tratterà nel proseguo.
La legge prevede che tutti i redditi, ovunque prodotti dai soggetti residenti in denaro o in natura,
continuativi o occasionali, provenienti da qualsiasi fonte, sono soggetti all'imposta generale sui redditi. I
soggetti non residenti sono soggetti passivi d'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio.
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L’imposta è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria
autonoma.
In questa sede si ritiene opportuno tralasciare l’imposizione per le persone fisiche, ritenendo di
maggiore interesse quello sulle persone giuridiche, richiamando di volta in volta le particolarità qualora
ciò fosse interessante ai fini della trattazione.
Come già detto l’imposta generale sui redditi per le persone giuridiche è determinata applicando
l’aliquota proporzionale nella misura del 17% al reddito imponibile.
Se alla formazione del reddito complessivo della persona giuridica concorrono redditi prodotti
all’estero, le imposte su tali redditi pagate a titolo definitivo, comunque non ripetibili, sono ammesse in
detrazione dell’imposta netta dovuta, fino a concorrenza della quota d’imposta sanmarinese
corrispondente al rapporto fra redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo. Nell’applicazione di
quest’ultima norma è evidente che incide in maniera determinante l’esistenza o meno di una
convenzione contro le doppie imposizioni con il paese nel quale quel reddito estero è stato prodotto.
Il reddito d’impresa è costituito dagli utili realizzati nel periodo d’imposta risultante dalla differenza fra
l’ammontare dei ricavi comunque conseguiti e l’ammontare dei costi inerenti relativi al periodo
d’imposta. Quindi il primo principio fondamentale della normativa sanmarinese è quello di inerenza
economica, vale a dire che tutti i componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si
riferiscono all’attività da cui derivano o potrebbero derivare ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito.
Altro principio fondamentale della normativa sanmarinese é quello della competenza temporale: i
componenti positivi e negativi concorrono infatti alla determinazione del reddito imponibile
nell’esercizio di competenza se in tale esercizio ne risulti certa l’esistenza e determinabile in modo
oggettivo l’ammontare; in caso contrario i componenti positivi e negativi concorrono a formare il
reddito imponibile dell’esercizio in cui si verifichino tali condizioni.
La perdita documentata di un periodo d’imposta può essere portata in deduzione dal reddito imponibile
nella misura massima dell’80% nei tre periodi d’imposta successivi.
Non esistono pertanto dei limiti alla deducibilità dei costi se non per alcune tipologie:
a) I costi relativi alle spese di pubblicità comprese le sponsorizzazioni sono deducibili fine al limite
massimo dell’8% dei ricavi della gestione;
b) I costi relativi alle attività di elaborazione dati, ivi compresi quelli relativi alle ricerche di
mercato sono deducibili fino al limite massimo del 10% dei ricavi della gestione;
c) I costi relativi alle spese di rappresentanza sono deducibili fino al massimo del 5% dei ricavi
della gestione.
Le predette limitazioni non si applicano qualora i predetti costi formino oggetto dell’attività
caratteristica del contribuente. In ogni caso il contribuente può richiedere all’ufficio tributario la
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disapplicazione delle limitazioni dimostrando che le operazioni poste in essere rispondano ad un
effettivo interesse economico dell’impresa e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Vale la pena di evidenziare alcune norme e in particolare:
TASSAZIONE PLUSVALENZE: le plusvalenze derivanti da atti di trasferimento a titolo oneroso,
compresi la permuta e il conferimento, aventi per oggetto i diritti di proprietà, usufrutto e ogni altro
diritto riferibile a partecipazioni in società residenti o non residenti, non concorrono alla formazione
del reddito d’impresa (c.d. PEX). L’esenzione opera alle seguenti condizioni:
a) Che la partecipazione nelle società sia detenuta ininterrottamente dal primo giorno del 12º
mese precedente all’avvenuto realizzo;
b) Che la partecipazione sia classificata nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo
bilancio chiuso nel periodo di possesso.
TASSAZIONE DIVIDENDI: In tema di dividendi le somme o i valori derivanti dalla distribuzione in
denaro o in natura, di utili o di riserve, anche in occasione della liquidazione, da parte di società non
residenti nel territorio di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società
ricevente, per il 95% del loro ammontare. Tale esclusione opera a condizione che la partecipazione
nelle suddette società sia detenuta ininterrottamente per almeno 12 mesi, risulti dalla contabilità
sociale e da almeno un bilancio.
Le somme ed i valori derivanti dalla distribuzione, in denaro o in natura, di utili o di riserve, anche in
occasione della liquidazione, da parte di società aventi personalità giuridica, residenti nel territorio
della Repubblica di San Marino, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente,
essendo l’imposta assolta dalla società partecipata liberatoria nei confronti della partecipante.
Nel caso in cui i dividendi siano invece distribuiti da una società sammarinese nei confronti di una
persona fisica residente o non residente viene applicata una ritenuta del 5% che è a titolo d’imposta per
le persone fisiche residenti; per le persone fisiche non residenti dovrà di volta in volta essere valutata la
tassazione nel proprio paese di residenza e l’eventuale recupero della ritenita col meccanismo del
credito di imposta.
Misure di incentivazione
Nell’ordinamento sanmarinese sono previste alcune misure di incentivazione e in particolare:
Detassazione degli utili reinvestiti
Gli utili annuali di bilancio dei soggetti in contabilità ordinaria non costituiscono reddito imponibile
purché utilizzati per investimenti in beni strumentali e purché all’atto della domanda l’impresa abbia
almeno 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato e precisamente:
1. introduzione di avanzamenti tecnologici o acquisto di impianti finalizzati alla realizzazione di
nuovi prodotti o nuovi processi produttivi: l’investimento non deve essere inferiore a euro 50
mila e comporta una detassazione del 60% degli utili annuali;
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2. costruzione, acquisizione, ristrutturazione o ampliamento di immobili volti a migliorare i
processi produttivi esistenti: l’investimento non deve essere inferiore a euro 300 mila per
costruzione e acquisizione e a euro 150 mila in caso di ristrutturazioni e comporta una
detassazione del 40% degli utili annuali;
3. acquisizione di impianti, macchinari o processi tecnologici tesi ad ottenere consistenti risparmi
energetici ed idrici: l’investimento non deve essere inferiore a euro 20 mila e comporta una
detassazione del 90% degli utili annuali.
I benefici fiscali sono riconosciuti sino a concorrenza del valore dell’intervento di investimento entro il
quinto anno successivo a quello dell’autorizzazione medesima estensibile a 7 anni per investimenti
superiori a 7 milioni.
Gli utili non tassati devono essere destinati ad un fondo speciale di bilancio e sono vincolati per
cinque anni.
Incentivi fiscali per il sostegno dell’occupazione
Agli operatori economici che incrementano il numero medio dei lavoratori dipendenti occupati e
purché prima del predetto incremento abbiano almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato è
consentito un abbattimento del reddito imponibile del:
1. 15% per incrementi uguali o superiori a 3 unità e inferiori a 5 unità
2. 25% per incrementi uguali o superiori a 5 unità
I predetti abbattimenti si applicano anche ai due esercizi fiscali successivi a condizione che negli stessi
non intervengano riduzioni delle unità lavorative superiori al 20% dell’incremento stesso e che
nonostante le eventuali riduzioni di cui sopra siano mantenuti gli incrementi minimi richiesti.
Incentivi fiscali per le imprese di nuova costituzione
Per le imprese di nuova costituzione che intendano usufruire dei benefici sopra descritti (per il
sostegno dell’occupazione) non si applicano i requisiti minimi previsti in riferimento al numero minimo
dei dipendenti richiesti all’atto della presentazione della domanda purché i progetti di investimento
siano avviati nei primi 3 esercizi di attività.
Alle imprese di nuova costituzione è consentito di portare in diminuzione del reddito complessivo il
totale delle eventuali perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione
senza alcun limite di tempo.
Sono inoltre riconosciuti i seguenti benefici alle società di nuova costituzione, a condizione che i soci
non abbiano esercitato nell’anno precedente la richiesta impresa avente attività assimilabile a quella
per la quale si richiede l’accesso ai benefici e che prevedano l’assunzione di almeno 1 dipendente entro
2 mesi dal ritiro licenza e di ulteriori 2 dipendenti entro 12 mesi dal rilascio della licenza:
a. esenzione del pagamento della tassa di primo rilascio della licenza;
b. per i primi 3 anni di esercizio dell’attività esenzione del pagamento della tassa di licenza;
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c. per i primi sei anni di esercizio dell’attività esenzione fiscale del reddito del 50% con
possibilità di posticipare la decorrenza del periodo di esenzione fiscale non oltre il terzo
periodo d’imposta successivo a quello di inizio della nuova attività;
d. credito d’imposta su programmi di formazione del personale, di innovazione tecnologica
e sviluppo.
Incentivi volti alla patrimonializzazione delle imprese
Le persone giuridiche possono portare in deduzione dal reddito imponibile una quota pari al 10%
dell’incremento del capitale proprio, al netto del risultato dell’esercizio in corso, in ciascun periodo
d’imposta.
Incentivi per imprese start up ad alta tecnologia
Le società che si configurano quali start up ad alta tecnologia godono di alcuni benefici che vengono
di seguito sintetizzati.
Affinché una società possa beneficiare del regime previsto per le Imprese start up ad alta tecnologia
deve essere iscritta nel Registro istituito nella Repubblica di San Marino a seguito di apposita istanza
presentata all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. L’iscrizione al Registro è subordinata alla
presentazione di business plan che viene sottoposto all’esame di apposita commissione. Il regime di
impresa start up ha una durata massima di 5 anni dalla data del rilascio della licenza.
I soci devono detenere direttamente le quote o azioni della start up e almeno il 35% deve essere
detenuto da:
Persone fisiche assunte nell’impresa in possesso di lauree triennali o magistrali oppure in
possesso di diploma di scuola secondaria superiore, con esperienza lavorativa, di almeno 2 anni,
nei settori tecnologici dell’impresa start up ad alta tecnologia
oppure
Una società di capitali che eroga servizi o produce beni a prevalente carattere tecnologico che
non detenga altre partecipazioni in società di diritto sammarinese.
L’oggetto sociale della società deve prevedere attività a prevalente carattere tecnologico o innovativo.
Le start up devono poi sottoscrivere apposito contratto di incubazione con il Parco Scientifico
Tecnologico. La sottoscrizione del contratto determina:
a. Esonero dal pagamento della tassa di licenza
b. La possibilità di versare l’intero capitale sociale entro 3 anni
c. Esenzione per cinque esercizi dal pagamento dell’imposta generale sul reddito;
d. La possibilità di effettuare le assunzioni, per i primi 3 anni dal rilascio della licenza, in base a
specifici contratti di lavoro ovvero contratti a tempo determinato per un tempo massimo di 36
mesi contratto che può applicarsi anche a persone senza il requisito della residenza (nel limite
di 8 soggetti) e al socio anche se Amministratore della Start up.
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I dipendenti delle imprese start up possono richiedere il permesso di soggiorno in Repubblica che può
essere esteso, previa richiesta, al coniuge e ai figli.
I soci non possono distribuire utili per tre interi anni solari dall’Iscrizione al Registro.
Le società rientranti in questo regime possono avere la sede presso il parco scientifico oppure avere
una propria sede altrove ed essere incubate virtualmente avendo accesso a tutti i servizi del parco
scientifico oltre alle agevolazioni di cui sopra.
Si specifica che l’Amministratore e/o i componenti del Consiglio di Amministrazione di questa tipologia
di società non possono ricoprire la medesima carica in altre società di diritto sammarinese.
LE IMPOSTE INDIRETTE
Imposta sulle importazioni
La più rilevante delle imposte indirette sammarinesi è l’imposta sulle importazioni, introdotta con la L.
n. 40/1972; nel sistema sammarinese non esiste l’Imposta sul Valore Aggiunto anche se è all’esame la
possibilità di adottare il sistema IVA al fine di valutare l’impatto della predetta adozione.
Rispetto all’IVA che come è noto è un’imposta plurifase che grava su tutti gli stadi del processo
commerciale, l’imposta sammarinese è applicabile solo nel momento in cui il bene viene importato in
San Marino da parte dell’operatore economico. Per tale ragione viene anche detta imposta monofase.
Con la L. n. 134/1993 che ha in parte modificato la Legge del 1972, si è stabilito che gli operatori
economici devono pagare l’imposta sulle importazioni su tutti i beni e servizi connessi introdotti nel
territorio sammarinese. L’aliquota ordinaria d’imposta è pari al 17%, la stessa è ridotta o elevata in
relazione a categorie merceologiche di beni o per beni che abbiano una particolare destinazione
all’interno dell’azienda (beni strumentali). E’ previsto il rimborso dell’imposta quando i beni, anche
dopo la trasformazione, vengono ceduti fuori dal territorio a operatori economici.
La normativa di riferimento è contenuta nella Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche e
integrazioni.
Acquisti:
1. dall’Italia: per gli acquisti effettuati in Italia, esistendo una zona di libero scambio fra i due Stati
non sono necessarie procedure doganali. La merce viaggia scortata da documento di trasporto.
Le cessioni di beni da parte di operatori italiani ad operatori economici sammarinesi sono
considerate assimilate alle esportazioni e pertanto beneficiano della non imponibilità agli effetti
dell’IVA (art. 71 e 8 DPR 633/1972). Per quanto concerne le prestazioni di servizi da parte di
operatori italiani ai fini dell’applicazione dell’IVA si fa riferimento alla casistica contenuta negli
articoli 7 ter, 7 quater, 7 quinques, 7 sexies, 7 septies e 9 del DPR 633/72;
2. dall’Unione Europea (tranne Italia): la merce viaggia scortata da documento T2 in quanto
sono necessarie operazioni doganali seppure semplificate; non sono dovuti dazi in virtù
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dell’Accordo di cooperazione e unione doganale con l’Unione Europea;
3. da Paesi Extra-Cee: in questo caso trattandosi di una “classica” importazione è necessario
porre in essere una vera e propria operazione doganale.
Vendite:
1. verso l’Italia: per le cessioni di beni da San Marino verso l’Italia, la legge prevede la possibilità
di utilizzare due procedure, vale a dire con addebito dell’IVA in fattura o senza addebito
dell’IVA. E’ ovvio che a seconda della procedura cambiano gli adempimenti in capo agli
operatori sia italiani sia sammarinesi. Nella pratica era stata introdotta una terza procedura,
ovvero la cessione tramite rappresentante fiscale. A seguito dell’implementazione della
Direttiva n. 2008/8/CE, viene di fatto esclusa tale possibilità.
2. verso l’Unione Europea (esclusa l’Italia): San Marino non fa parte dell’Unione Europea ma ha
siglato con l’UE l’Accordo di Cooperazione e Unione Doganale. Ne deriva che nei rapporti fra San
Marino e l’Unione Europea vengono poste in essere operazioni doganali semplificate in virtù
dell’unione doganale.
3. verso Paesi Extra-Cee: nel rapporto con gli Stati Extra-Cee, avendo adottato la Repubblica di
San Marino i regolamenti comunitari applicabili in materia doganale e circolazione delle merci,
esistono vere e proprie procedure doganali del tutto simili a quelle in vigore nell’Unione
Europea.
Di seguito si riporta un breve sunto dei principali vantaggi fiscali offerti dal sistema
sammarinese:
1. Esistenza di un'unica imposta che colpisce il reddito prodotto. Le persone giuridiche pagano
un’imposta proporzionale pari al 17%. Le persone fisiche pagano un’imposta progressiva a
scaglioni di reddito; in ogni caso le persone fisiche (lavoratori autonomi) sino al 31/12/2017
pagano l’imposta proporzionale del 17% anziché l’imposta progressiva per scaglioni di reddito.
2. Relativa semplicità del sistema.
3. Deducibilità di tutti i costi sostenuti nell’esercizio d’impresa purché inerenti al conseguimento
dei ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, con l’eccezione di alcune
tipologie di costo che sono deducibili percentualmente rispetto al valore dei ricavi per le vendite
e le prestazioni.
4. Possibilità di accantonare al fondo svalutazione crediti una quota ogni anno sino alla
concorrenza del 5% dei crediti esistenti al 31/12 di ciascun anno.
5. Ammortamenti: deduzione integrale anche per il primo esercizio con possibilità di
ammortamento anticipato per i primi due anni (20%).
6. Utile prodotto è completamente distribuibile (non esiste riserva legale, ad eccezione di banche e
società finanziarie).
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7. Contratto di locazione finanziaria: possibilità di deduzione sulla base della durata del contratto
(altrimenti per i beni immobili l’ammortamento fiscale ammesso è pari al 3%). Durata minima
dei contratti di locazione finanziaria: 24 mesi per i beni mobili, 48 mesi per i beni immobili
(fiscalmente però la durata minima del contratto si assume a 8 anni).
8. Possibilità di portare in deduzione la perdita fiscale nel limite dell’80% dal reddito imponibile
nei tre periodi di imposta successivi; la deduzione è del 100% senza limiti di tempo per la
perdita realizzata nei primi 3 periodi d’imposta a condizione che si tratti di una nuova attività
economica.
9. Misure di incentivazione per progetti di investimento, per incentivare l’occupazione, per
patrimonializzare le imprese e per imprese di nuova costituzione;
10. A San Marino, non esiste il sistema IVA; i beni e i servizi connessi sono assoggettati all’imposta
sulle importazioni con aliquota massima pari al 17% (ad eccezione dei prodotti petroliferi).
L’imposta non colpisce il valore aggiunto, ma solo il costo del bene quando lo stesso viene
introdotto a San Marino, in particolare:
a)non colpisce i servizi che non siano connessi all’importazione di beni.
b)nel caso di importazioni da Paesi Extra-CEE non è previsto l’anticipo dell’IVA in dogana;
c) se l’operatore economico esporta completamente i beni precedentemente importati annulla
l’effetto dell’imposta sulle importazioni in quanto la stessa viene rimborsata integralmente (non
colpendo il “valore aggiunto”).
d) esistono aliquote agevolate per beni direttamente strumentali all’attività svolta (1%) e
aliquote agevolate per autovetture (7%)
RESIDENZA A SAN MARINO
L’imprenditore che decida di investire nella Repubblica di San Marino può fare richiesta di residenza
presentando specifica domanda corredata da apposito business plan quinquennale dell’attività che si
intende insediare in Repubblica; la domanda viene esaminata dalla Commissione Affari Esteri al fine di
valutare l’interesse di San Marino nei confronti del progetto presentato e concedere di conseguenza la
residenza.
In data 11 marzo 2014 è stato emanato apposito Decreto Delegato che, nell’ottica di attrarre
investimenti esteri in Repubblica, stabilisce i settori e le condizioni minime che devono sussistere
affinché il rilascio della residenza avvenga in maniera semplificata.
I settori di investimento da privilegiare sono i seguenti:
a) Produzione di beni e servizi tecnologicamente avanzati;
b) Settore dell’economia verde;
c) Settore della ricettività e del turismo;
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d) Settore dell’intrattenimento e del divertimento tesi alla valorizzazione del territorio e
dell’offerta turistica;
e) Settore del commercio;
f) Settore delle arti e della cultura;
g) Insediamento in territorio di attività di direzione, sviluppo, marketing, relazioni internazionali,
formazione, ricerca;
h) Settori produttivi tradizionali con basso impatto ambientale;
i) Settori sanitario e farmaceutico.
I progetti imprenditoriali devono soddisfare i seguenti impegni:
1. Impegni minimi occupazionali: in generale almeno 5 unità ad eccezione dei progetti di attività
industriali di produzione per i quali sono previsti almeno 8 unità. L’impegno occupazionale deve
essere soddisfatto per il 60% nei primi due anni.
Le assunzioni devono essere effettuate dalle liste di avviamento al lavoro e l’impegno
occupazionale deve essere mantenuto per almeno 5 anni. Si specifica che nel caso di progetti
imprenditoriali con specializzazione particolarmente elevata è possibile fare richiesta di
personale non residente ulteriore che sia determinante per l’avvio del progetto.
2. Presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da un soggetto vigilato
sammarinese in favore dell’Ecc.ma Camera pari a € 300.000 o in alternativa l’acquisto di un
immobile di pari valore;
3. Entro 12 mesi dall’approvazione del progetto imprenditoriale un investimento immobiliare
del valore minimo di € 300.000 che comporta automaticamente lo svincolo della fidejussione;
4. Polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e assistenza sanitaria con copertura
annua minima di € 30.000 per l’imprenditore e il suo nucleo familiare per i primi 24 mesi di
residenza in territorio.
Nel caso in cui si acceda al regime semplificato per l’ottenimento della residenza i tempi sono piuttosto
brevi in quanto entro 25 giorni dalla presentazione del progetto imprenditoriale viene presa una
decisione sull’ammissibilità o meno del progetto. In caso di accoglimento del progetto avviene
l’iscrizione dei soggetti nel registro della popolazione residente.
Perché risiedere nella Repubblica di San Marino?
La Repubblica di San Marino è fra gli Stati con l’aspettativa di vita più lunga al mondo (terzo
posto, fonte W.H.O. 2011), ha il più basso tasso di mortalità infantile, concede ai propri residenti un
sistema sanitario gratuito, un sistema scolastico gratuito e di eccellenza, il territorio è ben controllato e
monitorato.
Le persone fisiche che hanno la residenza effettiva nella Repubblica di San Marino godono della fiscalità
sammarinese. Ad esempio:
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 detenzione di partecipazione in una società di capitali di diritto sammarinese: sull’utile
distribuito viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 5%.;
 detenzione di partecipazione in una società di capitali estera: sull’utile a frontiera viene
applicata l’aliquota del 3% ad imposizione separata;
 realizzo di plusvalenze non rientranti nel reddito d’impresa o di lavoro autonomo (capital gain):
tassazione a titolo definitivo dell’8%;
 dal reddito complessivo della persona fisica si deducono spese per l’acquisto di beni e servizi
(tracciate con sistemi elettronici) effettuate in territorio sino ad euro 9.000;
 dal reddito complessivo della persona fisica si deducono, in aggiunta a quelle indicate nel
capoverso precedente diverse tipologie di spese fra cui: spese per consulenze diagnostiche,
terapie e prodotti non mutuati (euro 2.500), tasse scolastiche per l’iscrizione a scuole
secondarie o università (euro 5.000), spese di locazione per la frequenza di corsi fuori territorio
(euro 3.500), il 50% (80% nel caso di età inferiore a 35 anni) del canone di locazione
dell’immobile adibito a civile abitazione, rette frequenza asili nido, spese per assistenza alle
persone inferme (euro 5.000), spese per assistenza psicoterapica (euro 1.500), spese funebri
(euro 3.000), premi per assicurazione vita o infortuni (euro 2.000), assegni alimentari periodi
corrisposti al coniuge, donazioni e liberalità allo Stato, donazione o liberalità ad associazioni
(euro 1.600), contributi previdenziali volontari (euro 2.500), oneri relativi al ricorso a babysitter fino al terzo anno di età del bambino (euro 2.000), spese per protesi dentarie e sanitarie
(euro 1.600), spese relative alle politiche di sostegno ambientale e di sicurezza sismica
(interventi edilizi finalizzati all’aumento della classe energetica; spese di progettazione; spese
per la riduzione del consumo di acqua potabile; acquisto e installazione di impianti fotovoltaici,
eolici, termini solari, geotermici e di cogenerazione; progettazione e realizzazione di interventi
edilizi per l’adozione di misure antisismiche; etc.);
 applicazione di detrazioni dall’imposta delle persone fisiche per i familiari a carico, detrazione
maggiorate qualora il numero dei famigliari a carico superi le due unità.
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
A cosa servono le convenzioni contro la doppia imposizione?
Le convenzioni internazionali contro la doppia imposizione sono accordi stipulati tra due Stati e hanno
lo scopo di regolare/evitare, con opportune disposizioni vincolanti per entrambi gli Stati, il fenomeno
della doppia imposizione.
La stipula di convenzioni contro le doppie imposizione rappresenta per San Marino una tappa
fondamentale del percorso di riforme del proprio ordinamento interno e internazionale intrapreso e
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consentirà allo stato sammarinese di allinearsi agli standards di trasparenza e di scambio di
informazioni in materia fiscale dettati dall’OCSE.
La Repubblica di San Marino negli anni ha sottoscritto diverse convenzioni, alcune particolarmente
interessanti. Di seguito si riportano alcune tabelle riassuntive riferite alle Convenzioni sottoscritte dalla
Repubblica di San Marino:
Tabella 1 – Convenzioni in vigore
CONVENZIONE
SAN MARINO/
Austria
Belgio
Cipro
Croazia
Italia
Lichtenstein
Lussemburgo
Malesia
Malta
Quatar
Romania
St. Kitts & Nevis
Ungheria
Vietnam
Seychelles
Georgia
Grecia
TIPOLOGIA DI
PROVVEDIMENTO
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Protocollo di modifica
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Protocollo di modifica
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Protocollo di modifica
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Protocollo di modifica
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Protocollo di modifica
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
DATA DI
SOTTOSCRIZIONE
24.112004
DATA DI
RATIFICA
04.07.2005
DATA DI ENTRATA
IN VIGORE
01.12.2005
18.09.2009
21.12.2005
28.01.2010
24.11.2006
01.06.2010
25.06.2007
14.07.2009
27.04.2007
21.01.2010
14.06.2007
18.07.2013
18.07.2007
18.10.2004
04.07.2005
05.12.2005
13.06.2012
20.06.2012
03.10.2013
23.09.2009
28.01.2010
19.01.2011
27.03.2006
24.11.2006
29.12.2006
18.09.2009
19.11.2009
28.01.2010
28.01.2010
05.08.2011
28.12.2010
03.05.2005
04.07.2005
19.07.2005
10.09.2009
17.03.2013
28.01.2010
23.10.2013
15.02.2010
30.10.2013
23.05.2007
04.02.2008
11.02.2008
27.07.2010
20.04.2010
25.01.2011
01.06.2010
16.06.2011
12.02.2014
15.09.2009
28.01.2010
03.12.2010
14.02.2013
23.10.2013
11.04.2014
28.09.2012
21.03.2013
30.05.2013
28.09.2012
21.03.2013
12.04.2013
26.06.2013
23.01.2014
07.04.2014
N. 17 convenzioni contro le doppie imposizioni di San Marino in vigore alla data del 28.02.2015
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Tabella 2 – Convenzioni sottoscritte
CONVENZIONE
SAN MARINO/
Barbados
Libia
Portogallo
Singapore
Azerbaijan
Brasile
TIPOLOGIA DI
PROVVEDIMENTO
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
Convenzione contro le
doppie imposizioni
DATA DI
SOTTOSCRIZIONE
14.12.2012
DATA DI
RATIFICA
21.03.2013
DATA DI ENTRATA IN
VIGORE
-
08.08.2009
-
-
18.11.2010
27.04.2011
-
11.12.2013
31.10.2014
-
31.12.2014
-
-
31.12.2014
-
-
N. 6 convenzioni contro le doppie imposizioni di San Marino in attesa di ratifica o di entrare in vigore alla
data del 28.02.2015
Tabella 3 – Accordi sullo scambio di informazioni fiscali
CONVENZIONE
SAN MARINO/
Andorra
TIPOLOGIA DI
DATA DI
PROVVEDIMENTO
SOTTOSCRIZIONE
Accordo sullo scambio di
21.09.2009
informazioni fiscale
Argentina
Accordo sullo scambio di
07.12.2009
informazioni fiscale
Australia
Accordo sullo scambio di
04.03.2010
informazioni fiscale
Bahamas
Accordo sullo scambio di
24.09.2009
informazioni fiscale
Canada
Accordo sullo scambio di
27.10.2010
informazioni fiscale
Cina
Accordo sullo scambio di
09.07.2012
informazioni fiscale
Danimarca
Accordo sullo scambio di
12.01.2010
informazioni fiscale
Faroes
Accordo sullo scambio di
10.09.2009
informazioni fiscale
Finlandia
Accordo sullo scambio di
12.01.2010
informazioni fiscale
Francia
Accordo sullo scambio di
22.09.2009
informazioni fiscale
Germania
Accordo sullo scambio di
21.06.2010
informazioni fiscale
Groenlandia
Accordo sullo scambio di
22.09.2009
informazioni fiscale
Guernsey
Accordo sullo scambio di
29.09.2010
informazioni fiscale
India
Accordo sullo scambio di
19.12.2013
informazioni fiscale
Indonesia
Accordo sullo scambio di
25.09.2013
informazioni fiscale
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DATA DI
RATIFICA
21.01.2010
DATA DI ENTRATA
IN VIGORE
07.12.2010
21.01.2010
16.06.2012
19.03.2010
11.01.2011
21.01.2010
10.11.2011
20.01.2011
20.10.2011
20.03.2013
30.04.2013
19.03.2010
19.05.2010
21.01.2010
03.06.2011
19.03.2010
15.05.2010
21.01.2010
02.09.2010
22.07.2010
21.12.2011
21.01.2010
07.12.2012
20.01.2011
16.03.2011
11.04.2014
29.08.2014
25.09.2013
11.04.2014
17
CONVENZIONE
SAN MARINO/
Irlanda
Islanda
Monaco
Norvegia
Paesi Bassi
(Olanda)
Polonia
Regno Unito
Repubblica Ceca
Samoa
Spagna
Sud Africa
Svezia
Vanuatu
TIPOLOGIA DI
PROVVEDIMENTO
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
Accordo sullo scambio di
informazioni fiscale
DATA DI
SOTTOSCRIZIONE
04.07.2012
DATA DI
RATIFICA
21.03.2013
DATA DI ENTRATA
IN VIGORE
12.05.2013
12.01.2010
19.03.2010
03.11.2012
29.07.2009
21.01.2010
10.05.2010
12.01.2010
19.03.2010
22.07.2010
27.01.2010
19.03.2010
-
31.03.2012
12.07.2012
28.02.2013
16.02.2010
19.03.2010
27.07.2011
25.11.2011
19.01.2012
06.09.2012
01.09.2009
21.01.2010
21.03.2012
06.09.2010
20.01.2011
02.08.2011
10.03.2011
21.07.2011
28.01.2012
12.01.2010
19.03.2010
01.07.2010
19.05.2011
21.07.2011
-
N. 28 accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale di San Marino alla data del 28.02.2015.; con
ciascun Stato con cui è stato sottoscritto l’accordo sullo scambio di informazioni è in corso la negoziazione
per la sottoscrizione dell’accordo contro le doppie imposizioni.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – San Marino
Particolare importanza riveste la Convenzione con lo Stato italiano in quanto, introducendo un sistema
di regole di natura pattizia diretto a disciplinare la tassazione dei flussi di reddito transazionale e a
definire i criteri per l’eliminazione del fenomeno della doppia imposizione, mira a conferire maggiore
certezza agli scambi fra i due Paesi.
In quest’ottica si possono realizzare condizioni favorevoli allo sviluppo degli investimenti esteri, tutelati
dall’esistenza di un quadro coerente di norme convenzionali in materia tributaria atto a garantire un
regolato svolgimento delle operazioni transfrontaliere.
Attraverso la Convenzione i due Stati si propongono di rafforzare l’ordinato sviluppo delle relazioni
economiche nel contesto di una maggiore cooperazione e di assicurare che i vantaggi del trattato
vadano a beneficio esclusivo dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali.
La Convenzione ovviamente non prevede nuove fattispecie impositive e nemmeno nuovi regimi fiscali,
ma si limita unicamente a stabilire a quale Stato (uno od entrambi) è attribuito il potere di tassare il
determinato reddito considerato prodotto da un residente dei due Stati.
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Saranno poi le normative interne, qualora siano entrambe o meno applicabili, di ciascuno Stato a
determinare le regole di determinazione della base imponibile, le modalità di tassazione e le aliquote da
applicare.
Quando applico la convenzione?
Legge fiscale RSM n. 166/2013
TUIR Italiano
Articolo 9:
Articolo 128:
Le disposizioni della presente legge si applicano, se più
Le disposizioni interne dettate dal TUIR si applicano, se
favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi
più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli
internazionali contro la doppia imposizione.
accordi internazionali contro le doppie imposizioni.
Le norme convenzionali si applicano se più favorevoli al
In presenza di accordi contro le doppie imposizioni
contribuente rispetto alla normativa interna.
stipulate tra l’Italia e il paese estero, le norme
convenzionali prevalgono sulle norma interna, salvo che
questa non sia più favorevole al contribuente.
E’ evidente pertanto che invocherò l’applicazione della norma convenzionale solo nel caso in cui questa
sia più conveniente rispetto all’applicazione della norma interna.
Pertanto il percorso logico da affrontare per determinare se e in quale Paese un determinato reddito sia
tassabile è il seguente:
1. Verifica della sussistenza del presupposto territoriale di tassabilità nel Paese di fonte del
reddito (COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO)
2. Verifica della misura e delle modalità di tassazione in base alla normativa interna del Paese di
fonte del reddito
3. Tassazione secondo la norma interna del paese di fonte del reddito ovvero secondo la
normativa convenzionale se più favorevole
4. Tassazione definitiva nel Paese di residenza del percettore con scomputo dell’eventuale imposta
pagata all’estero (credito di imposta).
Questo perché se una determinata tipologia di reddito fosse ad esempio esente nel Paese di fonte del
reddito non avrebbe senso andare a valutare la tassazione in base alla convenzione
Esempio;
1. DLgs. n. 239 del 1996 artt. 6 e 7: Gli interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli
similari emessi dai cd. «grandi emittenti», non sono soggetti a tassazione in Italia qualora
percepiti, tra gli altri, dai soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di
informazioni indicati nel D.M. 4 settembre 1996.
2. A norma dell’art. 23, c. 1, lett. b), TUIR, non si considerano prodotti nel territorio dello
Stato gli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.
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L’extraterritorialità comporta l’esclusione da imposta in Italia. In questo caso la normativa
interna italiana è più conveniente rispetto a quella convenzionale.
In questa sede non è possibile entrare nel merito dei singoli articoli della Convenzione; si vuole però
sottolineare che grazie all’entrata in vigore della convenzione ora è possibile stabilire in maniera più
chiara dove un soggetto ha la propria residenza fiscale (art. 4), in quali casi si può parlare di stabile
organizzazione (art. 5), nonché in quale dei due Stati (o in entrambi) una componente reddituale
produce l’obbligazione tributaria.
In riferimento alle varie categorie reddituali si vuole portare l’attenzione sulle seguenti fattispecie
ritenute di particolare interesse:
Art. 10 del Trattato contro le doppie imposizioni stipulato tra l’Italia e San Marino - DIVIDENDI
I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato. [TASSAZIONE CONCORRENTE]
Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i
dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario dei
dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da
una società di persone che ha detenuto almeno il 10 per cento del capitale della società che distribuisce
i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei
dividendi;
b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione
di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i
dividendi.
… (omissis)….
Commento
Al ricorrere delle condizioni di cui al punto a) dell’articolo 10 nessuna ritenuta alla fonte deve essere
applicata nel Paese di residenza del soggetto che paga i dividendi oppure, non ricorrendo tali condizioni
la ritenuta non può comunque eccedere il 15%.
Il dividendo verrà poi tassato nel Paese di residenza del soggetto che lo percepisce secondo le regole
interne.
Ad esempio a San Marino è prevista una tassazione del 3% per le persone fisiche, mentre per le persone
giuridiche il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo per il 5% del loro ammontare.
Art. 11 del Trattato contro le doppie imposizioni stipulato tra l’Italia e San Marino - INTERESSI
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1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato. [TASSAZIONE CONCORRENTE]
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono
e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l'effettivo beneficiario degli interessi è un
residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere:
a) lo 0 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se l'effettivo beneficiario è una società diversa da
una società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga gli
interessi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento degli interessi;
b) il 13 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione
di tali limitazioni.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono
esenti da imposta in detto Stato se:
a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od
organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o
di un suo ente locale; o
c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi (compresi gli istituti
finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi
degli Stati contraenti.
…(omissis)….
Commento:
Al ricorrere delle condizioni di cui al punto a) dell’articolo 11 nessuna ritenuta alla fonte deve essere
applicata nel Paese di residenza del soggetto che paga gli interessi oppure, non ricorrendo tali
condizioni la ritenuta non può comunque eccedere il 13%.
Sono invece esenti e pertanto non si applica alcuna ritenuta nei casi di cui al comma 3 dell’articolo 11
(ad es. titoli di stato).
E’ evidente che in alcuni casi la tassazione interna sammarinese è più conveniente rispetto a quella
prevista al punto b), paragrafo 2) dell’articolo 11 e pertanto non sarà necessario invocare l’applicazione
della convenzione.
Art. 12 del Trattato contro le doppie imposizioni stipulato tra l’Italia e San Marino – CANONI
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell’altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. [TASSAZIONE CONCORRENTE]
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2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in
conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei canoni è un residente
dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) lo 0 per cento dell’ammontare lordo dei canoni se l’effettivo beneficiario è una società diversa da una
società di persone che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i canoni
per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data di pagamento dei canoni;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione
di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per
l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi
compresi il software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o
televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi
segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o
per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
…(omissis)….
Commento:
Al ricorrere delle condizioni di cui al punto a) dell’articolo 12 nessuna ritenuta alla fonte deve essere
applicata nel Paese dal quale i canoni provengono oppure, non ricorrendo tali condizioni la ritenuta non
può comunque eccedere il 10%.
Per canone si intende il pagamento di un compenso riferito all’uso o alla concessione in uso, di diritti,
attrezzature, software, marchi, etc.
Art. 26 del Trattato contro le doppie imposizioni stipulato tra l’Italia e San Marino – SCAMBIO DI
INFORMAZIONI
1.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente
pertinenti per applicare le disposizione della presente Convenzione o per l’amministrazione o
l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate
per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali,
nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per
prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.
La scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2.
2.
Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno
comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi)
incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei
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procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del
controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni
soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di
tribunali o nei giudizi.
3.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di
imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria
prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o
nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale,
professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe
contraria all’ordine pubblico.
4.
Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente articolo,
l’altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste,
anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto Stato. L’obbligo di cui al
periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono
essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di
fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali;
5.
Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che un
Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una
banca, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette
informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.
Commento:
L’articolo è in linea con la nuova formulazione del Modello OCSE e pertanto con gli standards
internazionali in materia. La definizione dell’articolo consente infatti la massima estensione possibile
dello scambio di informazioni in materia fiscale e al contempo, chiarisce che gli Stati Contraenti non
sono liberi di intraprendere “spedizioni di pesca” (“fishing expedition”: termine per definire richieste di
informazioni generiche e non specifiche ovvero non adeguatamente circostanziate alla luce dei criteri
fissati dall’OCSE) ovvero di richiedere informazioni che difficilmente saranno rilevanti con riferimento a
profili fiscali del contribuente.
I paragrafi 4 e 5 dell’articolo 26 sono stati inseriti dal Protocollo di modifica sottoscritto in data
13/06/2012 adeguando la Convenzione fra l’Italia e San Marino al Modello OCSE 2005 al fine di
disciplinare esplicitamente:
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 lo scambio di informazioni in situazioni nelle quali le stesse non sono richieste da uno Stato per
ragioni fiscali interne ma per scambiare tali informazioni in virtù dell’applicazione di una
Convenzione (questa pratica era già prevista per prassi anche prima dell’inserimento di tale
previsione nel Modello OCSE 2005; nonostante ciò si è preferito disciplinare tale fattispecie e la
Convenzione Italia San Marino si è adeguata);
 per assicurare che i limiti di cui al paragrafo 3 dell’articolo 26 non siano utilizzati per prevenire
lo scambio di informazioni custodite da banche, istituzioni finanziarie, agenti e fiduciarie.
Viene ben specificato (nell’art. V del Protocollo di modifica sottoscritto in data 13/06/2012) che
qualora lo scambio di informazioni non venisse effettivamente attuato le disposizioni degli articoli 10,
11 e 12 non verrebbero applicate e pertanto, le aliquote applicabili saranno rispettivamente:
 5% anziché 0 per quanto riguarda la ritenuta su dividendi di cui alla lettera a) articolo 10;
 13% anziché 0 per quanto riguarda la ritenuta sugli interessi di cui alla lettera a) articolo 11;
 10% anziché 0 per quanto riguarda la ritenuta sui canoni di cui alla lettera a) articolo punto 12.
Si porta all’attenzione inoltre che l’articolo VI del Protocollo di modifica sottoscritto in data
13/06/2012 ha introdotto un principio fondamentale per la Repubblica di San Marino. Recita
testualmente:
“I due Stati contraenti convengono di esaminare le fattispecie applicative dell’articolo 4 della
Convenzione citata in materia di residenza fiscale, tenuto altresì conto della particolare situazione
socio-economica e geografica dei due Paesi.”
E’ evidente che le condizioni socio-economiche della Repubblica di San Marino impongono da un lato di
definire attentamente il concetto di residenza fiscale delle persone fisiche ma soprattutto, in rapporto
alla formulazione dell’articolo 73 del TUIR italiano in tema di esterovestizione, richiederebbero un
approfondimento della definizione di residenza fiscale per le persone giuridiche. L’inserimento di
questa specifica previsione consente di poter affermare che saranno definiti parametri che tengano
conto della particolare situazione di San Marino.
Tipologie di licenza esistenti a San Marino
Le possibilità di operare a San Marino sono le seguenti:
1. Attività di produzione
2. attività di commercio al dettaglio
3. attività di commercio all’ingrosso
4. attività di e-commerce
5. attività di servizi
Le attività di produzione non presentano alcun tipo di limitazione nell’intestazione delle quote/azioni
societarie; possono pertanto essere detenute indifferentemente sia da persone fisiche residenti o non
residenti, sia da persone giuridiche ovunque residenti.
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L’esercizio dell’attività produttiva richiede l’espletamento dell’avvio alla produzione che è differente
ovviamente da settore a settore.
Le attività di commercio siano esse al dettaglio, all’ingrosso o di e-commerce comportano
l’obbligo dell’introduzione dei beni commercializzati in Repubblica. Quindi queste tipologie di attività
devono essere dotate di una struttura fisica nella quale conservare i beni oggetto dell’attività e per il
dettaglio anche un locale aperto al pubblico.
Per l’attività al dettaglio la normativa generale richiede ancora la presenza di un socio sammarinese; è
possibile intestare le quote anche a persone fisiche non residenti quando ricorrono le seguenti
condizioni:
esercizio dell’attività in locale con superficie minima di almeno 200 mq;
acquisto della sede di cui sopra o sottoscrizione di contratto di affitto pluriennale con deposito
di fidejussione a favore dell’Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino per la somma di
euro 150.000;
assunzione di almeno 2 unità lavorative dalle liste di avviamento al lavoro.
L’attività all’ingrosso può essere intestata anche a non residenti previa autorizzazione da parte della
Commissione del Commercio, ed infine l’attività di e-commerce sia al dettaglio sia all’ingrosso può
essere intestata interamente a persone fisiche anche non residenti.
L’introduzione in territorio di beni comporta il pagamento dell’imposta sulle importazioni (si veda
quanto indicato a pagina 10 e seguenti).
Le attività di servizi possono essere liberamente costituite e intestate a chiunque (persone fisiche e
giuridiche) indipendentemente dalla residenza del socio.
CONCLUSIONE
Dalla trattazione sopra esposta è evidente che investire nella Repubblica di San Marino sia vantaggioso
per una serie di fattori fra di loro concorrenti che vanno dalla fiscalità leggera, agli incentivi collegati ad
investimenti effettuati in Repubblica, alla possibilità di sfruttare il network delle Convenzioni contro le
doppie imposizioni, alla possibilità di acquisire la residenza (con tutti i vantaggi già esposti ad essa
collegati) con una procedura semplificata a condizione che la stessa sia effettiva.
L’imprenditore che dovesse scegliere San Marino per effettuare i propri investimenti si troverà di fronte
quindi un sistema fiscale chiaro e semplice, un sistema bancario e finanziario solido e ben
patrimonializzato, un rinnovato clima di serenità e collaborazione con gli altri Stati.
In conclusione, il sistema fiscale leggero, gli incentivi esistenti di supporto alle imprese in particolare
quelle di nuova costituzione, il sistema bancario di supporto all’impresa, il network di convenzioni
siglate, il welfare esistente fanno della Repubblica di San Marino un luogo in grado di attrarre
investitori e investimenti.
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