T7 Linee guida stima oneri sicurezza rev3
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LINEE GUIDA PER LA STIMA DEI COSTI E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA 0. Premessa Uno degli obblighi del coordinatore per la progettazione in fase di redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento è la stima degli oneri delle misure di sicurezza individuate sul Piano stesso. L’aspetto più problematico dell’applicazione di quest’obbligo sta nel fatto che le disposizioni normative attualmente in vigore, nonché la bozza di Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza o mobili in attuazione dell’art.31, comma 1, della L.n.109/94 e ss.mm. e dell’art.22, comma1, del d.lgs. n.528/99 non danno sufficienti indicazioni operative atte a definire criteri univoci di stima. Partendo da questa problematiche il tecnico si è posto l’obiettivo di realizzare un documento contenente dei criteri di stima e dei prezzi relativi alle principali misure di sicurezza al fine di definire una metodologia operativa comune per i coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, anche al fine di supportare l'attività dei soggetti aggiudicatori che nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito, relativi alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, devono indicare specificamente e separatamente dall'importo dell'intervento, il costo della sicurezza, l'onere per la sicurezza e il costo presunto della manodopera utilizzata, che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da affidare. La somma dei costi sopra riportati, come noto, non è soggetta a ribasso d’asta, ed inoltre tali costi non sono soggetti a riduzione neanche in sede di subappalto, quindi essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto di subappalto e nella notifica preliminare con le modalità previste dalla normative del caso. Nella trasmissione dei dati all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, i costi della sicurezza saranno indicati alla voce “Importo totale per l’attuazione della sicurezza”, mentre la somma degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera saranno indicati alla voce “Eventuali ulteriori somme non assoggettate al ribasso d’asta”. L’importo rimanente sarà quello da assoggettare a ribasso e quindi da indicare alla voce “Importo componente lavori”. Allo scopo di descrivere costi e oneri della sicurezza, e per determinare le modalità di calcolo e rendicontazione da applicare durante tutto il percorso di programmazione, progettazione, gara, esecuzione e rendicontazione dell’opera in progetto sono state utilizzate, e riportate quasi integralmente nel seguito della presente relazione le: Linee Guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici (Art. 23 della Legge Regione Umbria n.3 del 21 gennaio 2010) 1. Costi della sicurezza Si ritiene necessario chiarire la differenza tra i due termini utilizzati e cioè: “Costi della Sicurezza” e “Oneri della Sicurezza”. La distinzione tra Costi della sicurezza e Oneri della sicurezza nasce dalle diverse “dizioni” letterali che si rinvengono nella normativa italiana, in particolare al punto 1.1.1 lettera m), dell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 si legge la definizione onnicomprensiva di costi per la sicurezza: “costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche”. Da questa definizione si evidenzia una ripartizione tra: • i COSTI da prevedere alla luce di quanto riportato nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) del singolo cantiere (art. 100 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.) che: � fanno riferimento al “PROGETTO DELLA SICUREZZA”; � sono legati alla discrezionalità delle scelte tecni che fatte dal Committente dell’opera, dal suo Progettista, rese applicative dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e computate all’interno del P.S.C.; � sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “ex contractu”; • gli ONERI relativi ai Piani Operativi (P.O.S) o Piani Sostitutivi (P.S.S. art. 131 del D.Lgs. n.163/2006) che: sono afferenti a precise “obbligazioni normative” applicabili al singolo cantiere e saranno rese palesi attraverso il Piano Operativo e/o il Piano Sostitutivo di Sicurezza; � sono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere “ex lege”. Con il P.S.C. o, meglio, con il PROGETTO DELLA SICUREZZA, l ’ Amministrazione, a seguito di un’attenta valutazione della sicurezza generale del cantiere, delle sue caratteristiche di contesto e delle peculiarità dell’opera da realizzare, detta specifiche prescrizioni operative di piano che interferiscono e condizionano il cronoprogramma dei lavori e che illustrano le modalità di esecuzione in sicurezza in caso di interferenze o sovrapposizioni. Essendo il P.S.C. parte integrante del contratto, le imprese hanno l’obbligo di adeguarsi ed adempiervi, mentre il committente deve stimare e corrispondere le spese conseguenti. Per questo motivo, tali spese, sono, per l’Amministrazione dei “COSTI”. La quantificazione degli apprestamenti dovrà seguire le procedure ordinarie del computo metrico, utilizzando le voci di elenco necessarie per la stima dei costi che sono riportate nel vigente prezziario Regionale per i lavori pubblici in Sicilia. L’importo cosi individuato costituirà il “costo della sicurezza” previsto nel P.S.C. per l’opera e non sarà soggetto a ribasso nelle offerte delle imprese. Pertanto la somma afferente alle lavorazioni attinenti la sicurezza sarà liquidata all’impresa che le ha eseguite solo in seguito alla realizzazione di quanto descritto e prescritto. Le modalità per effettuare la stima dei costi della sicurezza sono riportate al punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. di cui si riporta il punto 4.1.1.. “4 . 1 .1 . O ve é p re vi sta l a red a zio n e d el PS C a i sen si d el Ti to lo I V , Ca p o I , d el p re sen te d ec r eto , n ei co s ti d e lla s icu re z za va n n o st ima ti, p e r tu tta la d u ra ta d el le l a vo ra zio n i p re vi st e n e l ca n ti er e, i co st i: a ) d eg l i a p p re sta men t i p rev i st i n e l PS C; b ) d e lle mi su re p r even ti ve e p ro tet ti ve e d ei d is p o si ti vi d i p ro te z io n e in d ivid u a le ev en tu a lm en te p rev i st i n e l PS C p e r la v o ra zio n i in te rf er en t i; c) d eg li imp ia n t i d i te r ra e d i p ro te zio n e co n tro l e s ca r ich e a tmo s fe rich e, d eg l i i mp ia n ti a n tin c en d io , d eg l i i mp ia n ti d i eva cu a zio n e fu mi; d ) d ei me z zi e se rvi z i d i p ro t ez io n e co l let ti va ; e) d el le p ro c ed u re co n te n u te n e l PS C e p rev is te p er sp e ci fic i mo t ivi d i s i cu re z za ; f ) d eg l i even tu a l i in t e rv en ti f in a l i z za ti a lla sic u re z za e r ich i e st i p er l o sfa sa m en to sp a z ia l e o temp o ra le d e ll e la vo ra z i o n i in te rf er en t i; g ) d el le mi su re d i co o rd in a men to rela ti ve a ll'u so co mu n e d i a p p r es ta men ti , a t tr e zza tu re, in f ra st ru t tu re, me z zi e s erv i zi d i p ro t ez io n e co l l ett iva . ” L’elencazione sopra riportata tiene conto: 1. del fatto che devono essere comunque e sempre gestiti e coordinati una pluralità di soggetti, in quanto il P.S.C. e redatto in caso di presenza anche non contemporanea di più imprese; 2. che il P.S.C. contiene prescrizioni per “la convivenza” di più soggetti (imprese esecutrici) e da questo discende il fatto che molte delle voci sopra elencate sono prese in considerazione (e quindi computate tra i COSTI) solo in caso di eventuali interferenze o per l ’uso comune; 3. del fatto che esistono delle “spese” che il Committente deve stimare quali COSTI della Sicurezza a prescindere dalla presenza o meno di più imprese. Dalle considerazioni sopra esposte si evince che: • alcune delle “spese” da stimare (ad esempio i D.P.I., apprestamenti previsti dal P.S.C.) in taluni casi sono COSTI (in caso di interferenze), in tutti gli altri casi sono ONERI (in quanto a carico del Datore di Lavoro dell’impresa esecutrice in relazione alla specifica attività d’impresa ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.); • vi sono alcune “spese” che sono sempre dei COSTI della sicurezza e che vanno determinati in fase di progettazione. Tali costi sono riferiti alla precisa ingerenza del committente sull’esecuzione di alcune opere con specifiche modalità, oppure sono riferiti alle specificità del cantiere (si pensi ai ponteggi e alle diverse possibili applicazioni, alla recinzione di cantiere e alla sua differente tipologia tra un lavoro edile in citta o in aperta campagna o ancora ad un cantiere stradale). Tale valutazione va fatta ogniqualvolta la normativa vigente lascia una discrezionalità dovuta al luogo e alle modalità di esecuzione (si pensi ai differenti costi per la sicurezza nel dover affrontare una demolizione a mano o con mezzo meccanico, oppure nel fare un ponteggio all’interno di una galleria, o nel centro storico della citta). Per maggiore chiarezza si riporta il seguente elenco di spese che sono sempre ed in ogni caso COSTI (e di conseguenza non sono mai da ascriversi quali ONERI dell’impresa/e esecutrice/i): • • • • • Recinzione di cantiere; Apprestamenti in genere (ponteggi ed opere provvisionali in genere, blindature degli scavi); Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio (casistiche fuori dall’ordinarietà, si noti, infatti, che si parla di impianti non di semplici dispositivi di spegnimento – estintori – che a prescindere sono a carico del datore di lavoro se non in un complesso che appunto fa parte di un sistema progettato e specificatamente richiesto dalla natura delle attività da svolgere presso il cantiere), degli impianti di evacuazione fumi; dei mezzi e servizi di protezione collettiva (ad esempio viene “prescritto” all’impresa di operare con linee vita e non con un ponteggio o con altro apprestamento); Allestimenti di cantiere speciali (ad esempio allestimento del cantiere stradale – che può variare in funzione di molteplici fattori – , cantieri in luoghi confinati o i luoghi severi comunque da eseguire in particolari condizioni che li rendono fuori dall’ordinario con “aggravio di costi”). Tra gli allestimenti speciali o tra le particolari condizioni che comportano un aggravio di costi di cui al precedente punto si riportano di seguito alcune casistiche: • • • • • • • • Impiego di impianti elettrici antideflagranti Impiego di impianti di aria compressa (per cantieri estesi o gallerie) Impiego di impianti di ventilazione per gallerie (ventolino) Impiego di installazione di segnaletica stradale fissa o mobile Impiego di presegnalazioni su carreggiata stradale Lavori in notturno sistemi/kit di trattenuta (per lavori su tetti, su funi ecc.) utilizzo di macchine per attività in quota (cestelli, ponte autosollevante, ...) con relative dotazioni di sicurezza (imbracature anticaduta o sistemi di trattenuta, ecc.). Le voci di elenco necessarie per la stima dei costi sono riportate nell’elenco regionale dei prezzi edili e dei costi della sicurezza. I costi della sicurezza, saranno liquidati a corpo o a misura secondo le previsioni del capitolato speciale d’appalto del singolo lavoro. 2. Oneri della sicurezza La L.R. (Regione Umbria n.d.r.) n.3/2010 riporta, all’art. 23, commi 2 e 4, la definizione di “oneri della sicurezza”: “2. Per onere della sicurezza si intende la quota parte intera della spesa generale che il datore di lavoro nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori. … 4. Gli oneri relativi alla sicurezza ed alla manodopera non sono soggetti a riduzione anche in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.” I cosiddetti “costi generali” delle singole imprese esecutrici (ad esempio i D.P.I., la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.), non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all’interno del P.S.C., salvo il caso in cui il P.S.C. non preveda a tal proposito ulteriori misure rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente. Tali somme sono appunto un “onere”, in quanto sono attività che l’appaltatore deve porre in essere ex lege e non ex contractu. Il P.O.S. che, per sua natura, è complementare e di dettaglio del P.S.C., è anche equiparato al documento di valutazione dei rischi della singola impresa, documento previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.. Ciò significa che il P.O.S. deve contenere anche tutte le indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori normalmente predisposte dall’azienda. Quindi, per questo tipo di scelte (DP I, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, ecc.), che sono obbligatorie per legge e quindi indipendenti dal “contratto” con la committenza, non verrà riconosciuto alcun costo “aggiuntivo” dalla stazione appaltante, ma troveranno compensazione all’interno delle spese generali. E’ di conseguenza evidente che tutte le situazioni non ricomprese tra quelle precedentemente riportate nel paragrafo COSTI, sono da computarsi tra gli ONERI della sicurezza. 1. Sistema di gestione della sicurezza aziendale: a. Documento di Valutazione dei Rischi o Autocertificazione; b. Valutazioni dei rischi specifici (es. rumore, vibrazioni, chimico ecc); c. Servizio di prevenzione e protezione (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento RSPP, RLS); d. Dirigenti e Preposti (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento); e. Rappresentante dei lavoratori della sicurezza; f. Medico Competente; g. Addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso (compresi costi di formazione-informazione ed addestramento relativo all’antincendio e al primo soccorso); h. Presenza di un sistema di gestione certificato; i. Assicurazioni sugli infortuni e sulle malattie professionali (INAIL ecc); j. Gestione della documentazione obbligatoria (Libro Unico, Registro Infortuni, ecc). 2. Gestione del personale: a. Sorveglianza sanitaria; b. Formazione, Informazione ed addestramento specifico (all’assunzione, periodica, uso macchine, montaggio ponteggi, DPI di 3° categoria ecc); c. DPI e dotazioni varie. 3. Macchine, attrezzature, impianti e simili: a. Manutenzione; b. Verifiche periodiche. 4. Gestione del Cantiere: a. Costo relativo al servizio di prevenzione e protezione per l’impegno relativo al singolo cantiere; b. Costo relativo al RLS per l’impegno relativo al singolo cantiere; c. Costo relativo al Medico Competente per l’impegno relativo al singolo cantiere; d. Costo relativo alla presenza continuativa di addetti alla gestione antincendio, primo soccorso e gestione delle emergenze relativo al singolo cantiere; e. Costo relativo ai Dirigenti per l’impegno relativo al singolo cantiere; f. Costo relativo ai Preposti per la presenza costante (compresa quella specifica richiesta ad esempio per montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, per l’esecuzione di lavori in quota, per l’esecuzione di demolizioni ecc) relativo al singolo cantiere; g. Gestione, da parte dell’Impresa (o raggruppamento) titolare dell’appalto, delle Imprese subappaltatrici, dei sub affidatario, dei lavoratori autonomi e dei fornitori, in termini di azioni di coordinamento riguardo la parte della sicurezza che e in capo alla singola impresa, lavoratore autonomo o fornitore; h. Formazione-informazione specifica per gli addetti impegnati nel singolo cantiere; i. Costo relativo alle riunioni con RLS o RSLT relativo al singolo cantiere; j. Costo relativo alla documentazione (POS, PSS, PiMUS, verifiche strutturali, relazioni o indagini specifiche ecc); k. Apprestamenti non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC (es. mantovana parasassi); l. Servizi igienico assistenziali non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC (spogliatoi, refettori, bagni, ecc); m. Segnaletica di sicurezza non riconducibile a quella eventualmente prevista dal PSC; n. Dispositivi di protezione (collettivi ed individuabili) non riconducibili a quelli eventualmente previsti dal PSC; o. Impianto elettrico, idrico e fognante di cantiere per la quota riconducibile alla sicurezza dei lavoratori; p. Oneri “più comuni” previsti dai capitolati speciali d’appalto per la quota riconducibile alla sicurezza dei lavoratori. In generale, rientrano tra gli “oneri” dell’impresa, tutti quelli previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i. e, in particolare, quelli contenuti negli artt. 96 e 97 e nell’allegato XIII del citato D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i .. E doveroso ricordare che l’esclusione delle spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m. e i. (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m. e i.), era già stata sancita dall’art. 5 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il Capitolato generale d'appalt o dei lavori pubblici – in quanto a carico dell'appaltatore (appunto datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994). 2.1 Determinazione degli oneri in fase di progettazione La Stazione Appaltante, avvalendosi del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione o, se non nominato, avvalendosi del Progettista, deve essere in grado di indicare l’importo degli oneri della sicurezza, da non sottoporre a ribasso d’asta. Si riporta di seguito il metodo per il calcolo degli ONERI della sicurezza. 2.1.1 Procedimento di calcolo: Gli ONERI sono determinati con la formula: O = Psg x SG In cui: O = Oneri, Psg = Percentuale delle spese generali, SG = importo delle Spese Generali 1) l’importo delle “spese generali”, SG, si determina dividendo l’importo lavori derivato dal computo dei lavori per il coefficiente Csg1 = 1,25 = 1,1 x (1+Csg2) = 1,1 x (1+0,1364) e poi moltiplicando il risultato ottenuto per la percentuale delle spese generali dichiarate nel vigente prezziario per le opere pubbliche pari a Csg2 = 13,64%; La formula completa è SG = (IL/ Csg1) x Csg2 SG = (IL/ 1,25) x 0,1364 Nel caso in progetto, essendo IL = €. 265.537,19 si ottiene SG = €. 28.811,74 2) l’importo delle spese generali, SG, cosi determinato è moltiplicato per la percentuale Psg; 3) Psg e una percentuale calcolata sulla base delle 4 tabelle seguenti: Tabella 1 percentuale base determinata mettendo in relazione l’importo lavori con le tipologie di opere; Tabella 2 incremento della percentuale base per difficolta operative; Tabella 3 incremento della percentuale base per livello di rischio; Tabella 4 incremento della percentuale base per lavori particolari; In relazione all’importo dei lavori e alla natura dell’opera, con la tabella 1, si determina la percentuale di base per l’applicazione dei successivi incrementi. Per l’applicazione degli incrementi si sommano alla percentuale base le percentuali delle tabelle 2, 3 e 4. Gli incrementi della tabella 2 e della tabella 3 si applicano in tutti i casi, mentre quelli della tabella 4 si sommano esclusivamente laddove applicabili o pertinenti. La somma degli “incrementi”, quindi, aumenta la percentuale inizialmente individuata sulla tabella 1; il numero percentuale cosi ottenuto e sempre arrotondato per eccesso all’unita superiore ed applicato all’importo delle spese generali “SG”. Di seguito si riporta la formula di calcolo: Psg = T1% x [1+(T2%+T3%+T4%)] Nel caso in progetto, T1% = 15,3% trattandosi di opere tecnologiche, T2% = 3% trattandosi di area di cantiere agevole accessibile con mezzi piccoli, T3% = 5% trattandosi di livello di rischio basso., pertanto: Psg = 0,17 L’importo degli oneri per la sicurezza diventa quindi: OS = SG x Psg = €. 28.811,74 x 0,17 = €.4.898,00 L’importo degli oneri determinato con il procedimento sopra descritto, deve essere successivamente trattato come previsto dalla vigente normativa in materia ed utilizzato in tutti gli atti della gara d’appalto. La metodologia descritta si applica anche per rideterminare l’importo degli oneri in caso di varianti in corso d’opera di cui all’art.132 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i..