Fattori - Associazione Antitrust Italiana
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Fattori - Associazione Antitrust Italiana
Illustrazione e analisi critica dei principali sviluppi della prassi e della giurisprudenza nazionale antitrust Piero Fattori Roma, 24 settembre 2015 Indice della presentazione I. Le intese e gli abusi: gli interventi dell’AGCM nel 2014/2015 II. Prassi applicativa, sviluppi giurisprudenziali e principali temi di interesse: Introduzione delle linee guida nazionali Sviluppi giurisprudenziali: (a) la questione del massimo legale; (b) maggiorazioni ed esecuzione della sanzione in pendenza del giudizio Abuso di posizione dominante e abuso del diritto Le garanzie per le imprese: il sindacato giurisdizionale postMenarini Ulteriori sviluppi giurisprudenziali III. Le concentrazioni 2 PARTE I Le intese e gli abusi Gli interventi dell’AGCM nel 2014/2015 3 Le intese: analisi quantitativa e trend Istruttorie avviate: 2012 2013 2014 2015 (01/15 – 09/15) 7 13 16 4 2012 2013 2014 2015 (01/15 – 09/15) 4 8 15 11 Istruttorie concluse: Incremento apprezzabile nel volume di attività complessivo 4 Le intese: i procedimenti conclusi (1) Nel 2014/2015 l’Autorità ha concluso 26 procedimenti, di cui: 10 conclusi con accettazione di impegni: Rif Caso Settore merceologico I702 AGENTI MONOMANDATARI ASSICURAZIONI I766 INVERTER SOLARI ED EOLICI - IMPOSIZIONE PREZZI MINIMI ENERGETICO I718 ENERVIT-CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ALIMENTARE I768 CENTRALE D'ACQUISTO PER LA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA GDO I773 CONSORZIO BANCOMAT-COMMISSIONI BILL PAYMENTS SERVIZI FINANZIARI I781 CNAPPC-PUBBLICAZIONE DEI METODI E STRUMENTI DI CALCOLO DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI ARCHITETTI SERVIZI PROFESSIONALI I757 OSTACOLI ALL'ACCESSO AL MERCATO DI UN NUOVO OPERATORE DI TELEFONIA MOBILE TELECOMUNICAZIONI I778 MERCATI DEI SISTEMI GESTIONALI DI BASE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DEL REGISTRO ELETTRONICO SERVIZI SCOLASTICI I770 ARCA/NOVARTIS-ITALFARMACO FARMACEUTICO I779 MERCATO DEI SERVIZI TURISTICI – PRENOTAZIONI ALBERGHIERE ONLINE SERVIZI TURISTICI 2 conclusi senza accertamento dell’infrazione: I769 SANITÀ PRIVATA NELLA REGIONE ABRUZZO SANITA’ I763 SERVIZI DI CABOTAGGIO MARITTIMO STRETTO DI MESSINA SERVIZI MARITTIMI 5 Le intese: i procedimenti conclusi (2) 12 conclusi con accertamento dell’infrazione ed irrogazione della sanzione: Rif. Settore merceologico I738 SERVIZI PROFESSIONALI I760 ROCHE-NOVARTIS/FARMACI AVASTIN E LUCENTIS FARMACEUTICO I784 ECOAMBIENTE-BANDO DI GARA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA SMALTIMENTO RIFUTI I776 MERCATO DELLA PRODUZIONE DI POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE CHIMICO I775 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RISTORO SU RETE AUTOSTRADALE ASPI RISTORAZIONE I772 MERCATO DEL CALCESTRUZZO FRIULI VENEZIA GIULIA MATERIALI EDILI I771 SERVIZI DI POST-PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI RAI SERVIZI TELEVISIVI I765 GARE GESTIONI FANGHI IN LOMBARDIA E PIEMONTE SMALTIMENTO RIFIUTI I759 FORNITURE TRENITALIA FORNITURE FERROVIARE I748 CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CNF SERVIZI PROFESSIONALI I744 GARE RCA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ASSICURAZIONI ORGANIZZAZIONE SERVIZI MARITTIMI NEL GOLFO DI NAPOLI SERVIZI MARITTIMI I689C Caso RESTRIZIONI DEONTOLOGICHE FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 2 conclusi con il solo accertamento dell’infrazione: I762 UNIONE MUTUALISTICA TRA NOTAI DEL VENETO SERVIZI PROFESSIONALI I774 TARIFFARIO MINIMO PER GLI AMMINISTRATORI PROFESSIONISTI DI CONDOMINIO-LEGGE 4/201 SERVIZI PROFESSIONALI Decisioni con impegni ed istruttorie piene: finalmente verso un punto di equilibrio? 6 Le intese: procedimenti pendenti Allo stato risultano pendenti 11 istruttorie (una delle quali avviata nel 2013, sei nel 2014 e 4 nel 2015) Rif. I761 Caso MERCATO DEI SERVIZI TECNICI ACCESSORI Avvio Settore 2013 TLC 2014 SERVIZI DI PULIZIA SMALTIMENTO RIFIUTI I785 GARA CONSIP SERVIZI DI PULIZIA NELLE SCUOLE I782 GARE PER SERVIZI DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI INQUINANTI E/O PERICOLOSI PRESSO GLI ARSENALI DI TARANTO, LA SPEZIA ED AUGUSTA 2014 I783 ACCORDO TRA OPERATORI DEL SETTORE VENDING 2014 I777 TASSI SUI MUTUI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO 2014 I780 MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO 2014 I779 MERCATO DEI SERVIZI TURISTICI-PRENOTAZIONI ALBERGHIERE ON LINE 2014 MATERIALI EDILI SERVIZI TURISTICI I791 MERCATO DEL NOLEGGIO AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE 2015 SERVIZI DI NOLEGGIO I789 AGENZIE DI MODA 2015 I790 VENDITA DIRITTI TELEVISIVI SERIE A 2015-2018 2015 MODA SERVIZI TELEVISIVI 2015 SERVIZI PROFESSIONALI VENDING SERVIZI BANCARI Di cui 1 per inottemperanza I748B CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CNF 7 Le intese: le sanzioni irrogate (2014-2015) Restrizioni deontologiche Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 831.816 912.536 Condotte restrittive del CNF 14.159.000 Organizzazione dei servizi marittimi nel Golfo di Napoli 4.691.208 28.943.474 Gare gestione fanghi in Lombardi e Piemonte 12.869.915 Gare RCA per trasporto pubblico locale 13.389.539 Mercato del calcestruzzo Friuli Venezia Giulia 182.622.119 Procedure di affidamento servizi ristoro su rete autostradale ASPI 1.987.307,16 Forniture Trenitalia 793.829,73 Servizi di post- produzione di programmi televisivi RAI 8.753.473 1.181.516 Mercato della produzione del poliuretano espanso flessibile Ecoambiente- bando di gara per lo smaltimento dei rifiuti da raccolta differenziata Totale: € 271.135.733 Roche - Novartis/farmaci Avastin e Lucentis 2012 2013 2014 2015 (01/15 – 08/15) 43.062.926,38 8.262.512,00 184.366.471,4 86.769.261,89 8 Le intese: principali tipologie di fattispecie (1) Le istruttorie su intese orizzontali tendono a concentrarsi su aree di tradizionale attenzione per l’AGCM: partecipazione a gare: ATI sovradimensionate e bid-rigging, acquirenti pubblici spesso attivi come segnalanti (es. RCA per TPL, Fanghi, Servizi ristoro autostradale, Post-produzione Rai, Forniture Ferroviarie) restrizioni da parte di associazioni di imprese: nutrito filone di decisioni nei confronti di ordini professionali (es. architetti, odontoiatri, notai, avvocati, amministratori di condominio) al di fuori del peculiare contesto delle gare, pochi sono i «classici» cartelli segreti scoperti ed investigati, sia di ufficio che a seguito di leniency, e generalmente di dimensioni ridotte/locali (es. Calcestruzzo Friuli/Veneto) → nonostante inasprimento delle sanzioni, mix di interventi ancora non ottimale per la deterrenza nella lotta ai cartelli 9 Le intese: principali tipologie di fattispecie (2) Riscoperta delle intese verticali? «vertical restraints in general will be featuring high on the agenda» (Italianer, ABA Spring Meeting, 15-17 Aprile 2015): Nel 2014/2015 diversi casi in Italia su intese verticali/tematiche distributive (Prenotazioni alberghiere online, Inverter Solari ed Eolici, Enervit, Agenti monomandatari, Accesso al mercato nuovo operatore mobile) Primi segnali di nuovo filone di enforcement, ma ancora lontano dai livelli di attività altri Stati UE (es. Francia/Germania) → inoltre, approccio AGCM sinora «mite» anche in presenza di infrazioni gravi: casi di RPM ed altre restrizioni hard-core chiusi con impegni Nell’e-commerce, sinora maggiore focus dell’AGCM su normativa di tutela del consumatore (molti casi di PS successivi al recepimento della Direttiva sui Diritti dei Consumatori) piuttosto che su diritto antitrust AGCM non rinuncia a singoli casi più complessi/«innovativi» di applicazione dell’art. 101 TFUE (es. valutazione delle MFN nel caso delle OTA, esame del buyer power della GDO in Centrale Italiana), talora espandendo la nozione di «restrizione per oggetto» anche a casi di frontiera (Avastin/Lucentis) in controtendenza rispetto ai più recenti sviluppi comunitari (Cartes Bancaires) 10 Gli abusi: analisi quantitativa e trend Istruttorie avviate: 2012 2013 2014 2015 (01/15 – 09/15) 4 3 2 2 2012 2013 2014 2015 (01/15 – 09/15) 9 5 4 3 Istruttorie concluse: 11 Gli abusi: i procedimenti conclusi Nel 2014/2015 l’Autorità ha concluso 5 procedimenti, di cui: 3 conclusi con accettazione di impegni: Rif. Caso Settore merceologico A443 NTV/FS/OSTACOLI ALL'ACCESSO NEL MERCATO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO PASSEGGERI AD ALTA VELOCITÀ A473 FORNITURA ACIDO COLICO A476 CONAI-GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA TRASPORTI FARMACEUTICO RIFIUTI 2 conclusi con accertamento dell’infrazione ed irrogazione della sanzione: A444 AKRON-GESTIONE RIFIUTI URBANI A BASE CELLULOSICA A474 SEA/CONVENZIONE ATA RIFIUTI SERVIZI AEROPORTUALI Ulteriori provvedimenti assunti nel periodo di riferimento: Rif. Caso Esito A395C AQP - OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA – INOTTEMPERANZA Non violazione A407C CONTO TV/SKY ITALIA Non luogo a provvedere A437 ESSELUNGA/COOP ESTENSE Rettifica sanzione A390 ENEL DISTRIBUZIONE/ATTIVAZIONE FORNITURA SUBORDINATA A PAGAMENTI MOROSITÀ PREGRESSE Modifica Impegni 2007 Settore IDRICO TLC & MEDIA GDO ENERGIA 12 Gli abusi: procedimenti pendenti Allo stato risultano pendenti 3 istruttorie (1 delle quali avviata nel 2014 e 3 nel 2015) Rif. Caso Avvio Settore A480 INCREMENTO PREZZO FAMACI ASPEN 2014 FARMACEUTICO A482 E-CLASS/BORSA ITALIANA 2015 FINANZIARIO A484 UNILEVER/DISTRIBUZIONE GELATI 2015 ALIMENTARE 2015 TLC Di cui 1 per inottemperanza A428C WIND-FASTWEB/CONDOTTE TELECOM ITALIA 13 Gli abusi: le sanzioni irrogate (2014-2015) 1.898.700 AKRON-GESTIONE RIFIUTI URBANI A BASE CELLULOSICA 3.365.000 SEA/CONVENZIONE ATA Totale: € 5.263.700 2012 2013 2014 2015 (01/15 – 09/15) 15.877.342,00 103.794.000,00 1.898.700,00 3.365.000,00 14 Gli abusi: principali tipologie di fattispecie Il 2014/2015 è stato caratterizzato da un numero esiguo di istruttorie concluse ed avviate L’attenzione dell’AGCM si è concentrata prevalentemente su imprese (pubbliche) che operano in contesti fortemente regolamentati Frequente ricorso allo strumento degli impegni Deve segnalarsi l’avvio del procedimento A480 (Farmaci Aspen), concernente una peculiare fattispecie di abuso del diritto nelle negoziazioni con AIFA il diritto di Aspen di richiedere una revisione del prezzo e/o della classe di rimborsabilità dei propri farmaci sarebbe stato esercitato in maniera strumentale, non coerente con il fine per il quale l’ordinamento lo riconosce 15 PARTE II Prassi applicativa, sviluppi giurisprudenziali e principali temi di interesse 16 1. Le Linee Guida: aspetti qualificanti (1) Il 22 ottobre 2014 l’AGCM ha adottato le proprie linee guida in materia di sanzioni risposta ad esigenza di maggiore deterrenza e trasparenza nella politica sanzionatoria Il testo delle Linee Guida è ispirato in larga misura agli Orientamenti per il calcolo delle ammende adottati nel 2006 dalla Commissione europea. Fra i principali punti qualificanti si segnalano: CALCOLO DELL’IMPORTO BASE: valore delle vendite dei beni o servizi interessata dall’infrazione determinato rispetto a vendite su mercato rilevante mancanza di limite territoriale all’Italia, a differenza di Orientamenti UE e di altri Stati membri in discontinuità con precedente prassi nazionale, introduzione di una percentuale minima (pari al 15% del valore delle vendite interessate), per intese orizzontali di fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e limitazione della produzione (gli Orientamenti UE prevedono che la percentuale “si situerà sui valori più alti previsti”, ma non stabiliscono un minimo) nei casi più gravi, applicazione di una entry fee tra il 15% ed il 25% del valore delle vendite interessate indipendentemente da durata ed attuazione dell’infrazione regole particolari nei casi di collusione nell’ambito di procedure di gara. 17 1. Le Linee Guida: aspetti qualificanti (2) CIRCOSTANZE AGGRAVANTI/ATTENUANTI: incidenza di ciascuna circostanza non superiore/inferiore al 15% dell’importo di base (limite massimo 50%) incremento importo base fino al 100% nei casi di recidiva per le fattispecie che ricadono nell’ambito del programma di clemenza, la cooperazione delle imprese sarà valutata esclusivamente secondo le disposizioni di tale programma adozione ed effettiva applicazione di un programma di compliance in linea con best practices europee e nazionali misure spontanee di ravvedimento operoso/risarcitorie. ULTERIORI INCREMENTI/RIDUZIONI DELL’IMPORTO DELLA SANZIONE: incremento sanzione fino al 50% qualora l’impresa realizzi un fatturato totale a livello mondiale particolarmente elevato rispetto al valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell'infrazione oppure appartenga a un gruppo di significative dimensioni economiche ulteriore incremento della sanzione in considerazione degli utili illeciti realizzati dall’impresa responsabile introduzione del cd. amnesty plus, ovvero possibilità di un’ulteriore riduzione della sanzione qualora l’impresa fornisca informazioni ritenute decisive per l’accertamento di una infrazione diversa da quella oggetto dell’accertamento e ricadente nell’ambito di applicazione del programma di clemenza. 18 1. Le Linee guida: il «ritorno delle sanzioni» a Al di là del valore assoluto per anno (spesso influenzato da singoli casi più significativi), il 2014/2015, in concomitanza con l’adozione delle linee guida nazionali*, segna un deciso cambio di passo nella politica sanzionatoria dell’AGCM prassi precedente meno trasparente, ma in genere trattamento mite anche per intese orizzontali gravi o molto gravi (range 1%-5%) 15% ora divenuto il «minimo» per fattispecie più gravi % importo base – Pre adozione Linee Guida % importo base – Post adozione Linee Guida I701 -Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici 1,2% I772 - Mercato del calcestruzzo in Friuli Venezia Giulia 15% I722 - Logistica internazionale 5% I775 - Procedure di affidamento dei servizi ristoro su rete autostradale ASPI 20% I697B - Riciclaggio delle batterie esauste 4% I759 - Forniture Trenitalia 15% I736 - Repower Italia-prezzo dispacciamento energia elettrica centro sud I771 - Servizi di post-produzione di programmi televisivi Rai 15% 2% I776 - Mercato della produzione di poliuretano espanso flessibile 15% I784 - Ecoambiente-bando di gara per lo smaltimento dei rifiuti da raccolta differenziata 15% * Analogo inasprimento sanzionatorio si registra in relazione a casi conclusi successivamente all’adozione delle Linee Guida, ma ancora formalmente valutati ai sensi degli Orientamenti comunitari del 2006, v. ad esempio I689C (Servizi Marittimi Golfo di Napoli) o I765 (Gestione Fanghi in Lombardia e Piemonte) 19 1. Il problema del massimo legale (1) Le prime applicazioni delle nuove Linee Guida hanno evidenziato il problema della natura del massimo legale delle sanzioni (10% del fatturato) Ai fini del calcolo dell’importo base della sanzione, le Linee Guida prendono in considerazione una percentuale (non maggiore del 30%) del valore delle vendite dei prodotti interessati dall’infrazione, determinata in funzione del grado di gravità dell'infrazione e moltiplicato per il numero di anni di partecipazione alla stessa. Nei casi riguardanti cartelli, inoltre, la percentuale del valore delle vendite considerata sarà di regola non inferiore al 15%. Applicando il criterio di calcolo previsto dalle Linee Guida, il limite del 10% rileva solamente al termine della quantificazione dell’importo della sanzione. Procedura analoga a quella comunitaria, in passato avallata da Giudici UE (cfr. C-189/02, Dansk Rørindustri, § 204) 20 1. Il problema del massimo legale (2) Il caso delle imprese cd. mono-prodotto Il fatturato generale di imprese attive prevalentemente su un unico mercato tende a coincidere con il valore delle vendite interessate dall’infrazione; in caso di intese hard-core, l’AGCM si ritiene ora vincolata al minimo del 15% (anche se l’infrazione non ha prodotto effetti). Conseguenza: «… la moltiplicazione dell’importo determinato in funzione del valore delle vendite per il numero di anni di partecipazione all’infrazione può implicare che, nel quadro degli orientamenti del 2006, l’applicazione del massimale del 10% previsto all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 sia ormai la regola piuttosto che l’eccezione per ogni impresa che operi principalmente su un unico mercato e che abbia partecipato ad un’intesa per più di un anno. In tale ipotesi, ogni differenziazione in funzione della gravità o di circostanze attenuanti non sarà più, di norma, idonea a ripercuotersi su un’ammenda che è già stata contenuta per essere mantenuta entro il 10%. La mancanza di differenziazione per quanto attiene all’ammenda finale che ne risulta rappresenta una problematica, alla luce del principio d’individualità delle pene e delle sanzioni, che è inerente alla nuova metodologia» Cfr. Tribunale, T-211/08, Putters c. Commissione, §75 In caso di imprese mono-prodotto, l’applicazione del massimo di legge diventa conseguenza di default Quid dei parametri di commisurazione previsti dalla legge? Cessano di avere rilievo sanzionatorio, ad esempio, durata, effetti, situazione economica dell’impresa, oltre a tutte le aggravanti ed attenuanti, previste come applicabili anche dall’art. 11 della Legge 689/81 Problema frequente specie se l’enforcement dell’AGCM tende spesso a dirigersi verso imprese mono-prodotto (es. I772, Calcestruzzo in Friuli, I776, Poliuretano espanso flessibile), con risposte sanzionatorie sproporzionate soprattutto in caso di infrazioni su mercati locali da parte di PMI 21 1. Il problema del massimo legale (3) La (poco soddisfacente) risposta comunitaria … Problema di inadeguatezza degli Orientamenti del 2006 rispetto a PMI/imprese prevalentemente mono-prodotto riconosciuto da tempo a livello comunitario (cfr. risoluzione del PE nel febbraio 2012) ad oggi adeguamento degli Orientamenti non ha avuto seguito (Almunia ha affermato che gli Orientamenti sarebbero “sufficiently flexible to adopt reasonable decisions”, MLex, 25/04/12 e 19/06/12) Riconoscimento di sconti discrezionali sfruttando il § 37 degli Orientamenti per tener conto delle peculiarità delle imprese monoprodotto (Shrimps, COMP/39.633, 27 novembre 2013, Steel Abrasives, COMP/39.792, 2 aprile 2014, Envelopes, COMP/39.780, 11 dicembre 2014) tuttavia, rischio di scarsa uniformità/trasparenza nel processo di quantificazione connesso a tale approccio Il giudice comunitario ha, d’altro canto, affermato la necessità che «il Tribunale eserciti pienamente la sua competenza estesa anche al merito nei casi concreti in cui la semplice applicazione degli orientamenti del 2006 non consente una differenziazione appropriata» (Cfr. T-211/08, Putters c. Commissione, §75) … e la risposta di altri Stati membri La Corte Suprema spagnola e la Corte Federale di Giustizia tedesca hanno ritenuto che i principi costituzionali di individualità e tassatività delle sanzioni «penali» impongano di considerare il limite legislativo del 10% come punto di riferimento massimo di una scala sanzionatoria, raggiungibile solo per i casi più gravi ad esito della considerazione di tutti i fattori di commisurazione previsti dalla legge (Cfr. Tribunal Supremo, 29 gennaio 2015, caso n. 2872/2013, BCN Aduanas, e Bundesgerichtshof, 26 febbraio 2013, KRB 20/12, Grauzementkartell) Posizione comunitaria non vincolante per gli Stati membri in virtù del principio di autonomia procedurale e dell’assenza di armonizzazione in materia di sanzioni → le ANC possono discostarsi dagli Orientamenti purché effetto utile degli articoli 101 e 102 TFUE sia preservato Conseguentemente, nessuna possibilità di eccedere il massimo di legge in nessuna fase del processo di quantificazione della sanzione → v. nuove linee guida sanzionatorie dell’Autorità tedesca 22 1. Il problema del massimo legale (4) Il problema è oggetto di due rinvii pregiudiziali da parte del Consiglio di Stato Nei casi Italsempione ed Albini & Pitigliani, il TAR ordinava riduzione sanzionatoria per insussistenza aggravante organizzativa. L’AGCM deduceva l’aggravante (nella misura del 20%) dalla sanzione «teorica» (ammontare base), confermando la sanzione originaria. A seguito di nuova impugnativa, il TAR ordinava di ridurre la sanzione finale. Il Consiglio di Stato, investito della questione su appello dell’AGCM, ha sollevato il seguente rinvio pregiudiziale: «se il principio di proporzionalità che deve guidare il processo di quantificazione delle sanzioni […] osti ad una interpretazione […] secondo cui la sanzione da applicare alle imprese che abbiano violato il divieto di intese restrittive della concorrenza si calcola applicando le circostanze sull’importo base scaturente dal computo dei diversi fattori di cui occorre tenere conto ai sensi della normativa UE e comunque prima della riduzione del 10% del fatturato, con il rischio che l’applicazione delle attenuanti sull’importo base si riveli del tutto inidoneo a produrre l’effetto di personalizzazione della sanzione cui, invece, le circostanze sono preordinate attraverso la modulazione del relativo ammontare in ragione delle specifiche caratteristiche del caso concreto» Cfr. Sentenze parziali e contestuali ordinanze di rinvio pregiudiziale del 14 agosto 2015, n. 3944 (Italsempione) e 4 settembre 2015, n. 4114 (Albini & Pitigliani) L’ordinanza di rinvio esprime chiara preferenza per la tesi dell’AGCM in linea con la Commissione ed in contrasto con le posizioni assunte in Germania e Spagna 10% soglia di contenimento che può essere ecceduta ai fini della determinazione dell’ammontare base Secondo il CdS, l’unico limite edittale che incontra l’AGCM nella determinazione della sanzione è rappresentato dalla percentuale del valore delle vendite, che deve essere inferiore al 30%, secondo quanto stabilito dagli Orientamenti (e ora dalle Linee Guida) nel corso del processo di quantificazione limite edittale liberamente «autodeterminato» dall’Autorità 23 1. Esecuzione della sanzione e maggiorazioni: verso un sistema di «solve et repete»? Nelle stesse pronunce di agosto/settembre 2015 (Italsempione ed Albini & Pitigliani), il CdS torna sul tema delle maggiorazioni affermando che : «Il mancato pagamento della sanzione nelle more del giudizio rappresenta […] un «ritardo» che non è cancellato dalla sentenza del giudice in tutti i casi in cui la sentenza incide solo sull’importo dovuto ma non sull’an dell’obbligo di pagare». Le pronunce si inseriscono in generale contesto di irrigidimento nella politica di riscossione, anche in relazione a casi sub judice: Maggiorazioni «punitive» richieste dall’AGCM dal termine di scadenza fissato nel provvedimento originario Sanzione iscritta a ruolo subito dopo scadenza (adozione da parte dell’AGCM del Regolamento inesigibilità) Impossibilità di sostituire pagamento con garanzia bancaria in pendenza di giudizio Orientamento poco condivisibile e che determina conseguenze paradossali → per evitare il rischio di maggiorazioni, le imprese sarebbero costrette a pagare pur con sentenza che annulla il quantum della sanzione e prima che l’AGCM proceda alla sua rideterminazione Attuale politica di riscossione in tensione con CEDU: esecuzione della «pena» prescinde da una previa pronuncia di merito di giudice terzo ed imparziale e dalla presunzione di innocenza Tutela delle parti rimessa unicamente a sospensione cautelare (v. sul punto CdS 1596/2015, BP/Consob) che, nella prassi, è assolutamente eccezionale/recessiva 24 2. Abuso di posizione dominante e abuso del diritto (1) Con le sentenze rese nei casi Pfizer (Cons. Stato, VI, 12 febbraio 2014, n. 693) e Coop Estense (Cons. Stato, VI, 8 aprile 2014, n. 1673), il Cds ha annullato due pronunce del Tar Lazio (confermando la correttezza della valutazione dell’AGCM) in merito alla delicata qualificazione come abuso di posizione dominante dell’esercizio (lecito) di diritti (o azioni) riconosciuti ai privati dall'ordinamento giuridico. In entrambi i casi, l’AGCM aveva qualificato le condotte esaminate come abusi escludenti realizzatisi attraverso: Pfizer: procedimenti giudiziari ed amministrativi relativi alla durata e validità dei brevetti detenuti da Pfizer nell’ambito di una strategia «risultata idonea a creare uno stato di incertezza giuridica in merito alla possibilità di commercializzare un nuovo farmaco generico a base di latanoprost e pertanto a ritardare l’entrata dei genericisti nel mercato rilevante» (Provv. AGCM n. 23194, 11 gennaio 2012, A-431, par. 177). Coop Estense: la partecipazione a procedimenti amministrativi di pianificazione del territorio finalizzata ad escludere dal mercato un concorrente (Esselunga) che aveva intenzione di aprire un supermercato nell’aera oggetto di pianificazione (Provv. AGCM n. 23639, 6 giugno 2012, A-437) Il TAR Lazio aveva annullato i provvedimenti dell’AGCM ritenendo che le condotte esaminate non potessero essere qualificate come abusive ed escludenti in quanto rientranti nelle ordinarie azioni a disposizione dell’impresa per tutelare legittimamente i propri diritti ed interessi legittimi. 25 2. Abuso di posizione dominante e abuso del diritto (2) Il CdS ha annullato la decisione del TAR rilevando che: l’abuso di posizione dominante è una specificazione della categoria generale dell’abuso del diritto il cui presupposto è l’esistenza di un diritto del quale si faccia un uso strumentale, non coerente con il fine per il quale l’ordinamento lo riconosce la giurisprudenza ha individuato quali elementi caratterizzanti l’abuso del diritto: a) la titolarità di un diritto soggettivo; b) la possibilità che detto diritto possa essere esercitato in concreto secondo una serie indeterminata di modalità; c) la circostanza che tale esercizio venga effettuato in aderenza alle norme di legge che lo disciplinano; d) il verificarsi di un’ingiustificata sproporzione tra il beneficio conseguito dal titolare del diritto e il sacrificio cui è soggetta la controparte (cfr. ex multis Cass., III, 18 settembre 2009, n. 20106) il carattere abusivo di un comportamento alla luce dell’art. 102 TFUE non ha relazione con la sua conformità ad altre normative: «è perciò essenziale […] valutare le condotte per quello che economicamente significano, adeguandole alla utilità economica che perseguono: considerandole come stretti atti economici, in rapporto agli interessi concreti cui sono orientate. Il che postula di renderle, a questi fini, indifferenti alle qualificazioni che eventualmente ricevono altrove» (cfr. Coop Estense; conf. Consiglio di Stato, VI, 15 maggio 2015 n. 2479, Telecom) Necessità – al fine di integrare un abuso di posizione dominante – di provare un intento escludente, da accertare indiziariamente come un quid pluris che si aggiunge alla sommatoria di comportamenti altrimenti leciti il divieto di abuso del diritto viene ricondotto alla «speciale responsabilità» dell’impresa in posizione dominante più volte viene fatto riferimento alla «competizione sui meriti» come standard alternativo di condotta 26 2. Abuso di posizione dominante e abuso del diritto (3) L’approccio del Consiglio di Stato sembra andare oltre i principi affermati in sede comunitaria (cfr. C-457/2010, 6 dicembre 2012, AstraZeneca Ab c. Commissione, in cui si affermava la natura eccezionale della fattispecie) alimentare i rischi di incertezza giuridica e ampliare la discrezionalità dell’autorità di concorrenza, in contrasto con la natura «penale» della sanzione antitrust Evitare una eccessiva dilatazione della categoria dell’abuso del diritto che potrebbe minare la certezza giuridica anche in altre aree del diritto (il rischio appare particolarmente sentito nei settori quali Information Technology, Farmaceutico e Media dove la protezione dei diritti di privativa rappresenta un asset cruciale per stimolare l’innovazione e proteggere gli investimenti). Il riscontro dell’abuso di posizione dominante da abuso del diritto dovrebbe essere non la regola ma l’eccezione applicabile solo a casi in cui il carattere emulativo delle condotte è particolarmente evidente, sulla base delle evidenze raccolte Il caso Coop Estense si segnala anche per un notevolissimo ampliamento dei poteri dell'AGCM di imporre con la decisione finale rimedi comportamentali in chiave ripristinatoria (nel caso di specie, obbligo di rinnovare il procedimento urbanistico al fine di assicurare l’entrata del concorrente sul mercato) per costante giurisprudenza, il potere di diffida non deve essere volto a modificare l’assetto del mercato, evitando «che il diritto antitrust assuma connotazioni dirigistiche» (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 agosto 2004, n. 5638) 27 3. Le garanzie per le imprese: il sindacato giurisdizionale post-Menarini (1) In un trend di maggiore severità sanzionatoria in materia di intese, ampliamento delle ipotesi di abuso di posizione dominante ed incremento dei poteri dell’AGCM, si pone con maggior forza il tema della garanzia del controllo giurisdizionale Nel corso 2014/2015 numerose sentenze sul tema del sindacato giurisdizionale in materia antitrust (e altre Autorità indipendenti): A livello nazionale, si possono segnalare Cass. SS.UU 1013/2014, Acea/AGCM, Consiglio di Stato 1596/2015, Banca Profilo/Consob, Consiglio di Stato, 5274/2014, 5276/2014, 5278/2014, Cosmetici, Consiglio di Stato, 4248/2014, Compagnia Michele Murino; Consiglio di Stato 2479/2015, Telecom/AGCM A livello comunitario, si segnala C-67/13P, Groupement des Cartes Bancaires c. Commissione («GCB») Risposte divergenti a livello nazionale e comunitario rispetto a quanto affermato dalla Corte EDU in Menarini Diagnostics Srl c. Italia (§59): «La conformità con l’articolo 6 non esclude che, in un procedimento di natura amministrativa, una pena sia inflitta da un’autorità amministrativa. Si presuppone però che la decisione di un’autorità amministrativa che non soddisfi le condizioni di cui all’articolo 6 § 1 debba subire un controllo a posteriori da un organo giudiziario avente giurisdizione piena» 28 3. Le garanzie per le imprese: il sindacato giurisdizionale post-Menarini (2) Quando il sindacato può effettivamente definirsi «pieno»? Esame approfondito di tutti gli aspetti controversi, senza possibilità di invocare aree di discrezionalità tecnica o amministrativa riservate all’amministrazione Problemi rispetto a controllo di legittimità / assenza di sindacato sostitutivo? In generale no. In Menarini controllo giurisdizionale ritenuto compatibile con CEDU pur in assenza di sindacato sostitutivo, nella misura in cui nel caso di specie «la competenza del giudice amministrativo non si è limitata ad un semplice controllo di legittimità. I giudici amministrativi hanno potuto verificare se, in relazione alle particolari circostanze della causa, l’AGCM aveva fatto uso appropriato dei suoi poteri. Hanno potuto esaminare l’adeguatezza e la proporzionalità della misura della AGCM e anche controllarne le valutazioni di ordine tecnico» (Menarini cit., §§ 63-64) Verifica da condurre in concreto con riguardo al caso di specie (cfr. Menarini, §§ 63-67) non si tratta di una valutazione astratta del sistema legale Tuttavia, v. interpretazione in Consiglio di Stato, 26 marzo 2015, n. 1596 (Banca Profilo/CONSOB) «la piena giurisdizione implica il potere del giudice di condurre un’analisi point by point su tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini dell’applicazione della sanzione, senza ritenersi vincolato all’accertamento compiuto dagli organi amministrativi ed anzi dovendo sostituire la sua valutazione a quella, contestata, dell’Amministrazione» 29 3. Le garanzie per le imprese: il sindacato giurisdizionale post-Menarini (3) Il vero problema è il sindacato da esercitare sulle valutazioni tecniche complesse (profilo centrale in analisi antitrust): La posizione comunitaria… «Se è vero che la Commissione dispone […] di un margine discrezionale […] in ambito di valutazioni economiche complesse, ciò non comporta che […] il Tribunale debba astenersi dal controllo della qualificazione giuridica di dati di natura economica operata dalla Commissione. […] Il giudice dell’Unione deve, in particolare, non soltanto verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati, la loro affidabilità e la loro coerenza, ma anche controllare se tali elementi costituiscono l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per la valutazione di una situazione complessa e se essi sono idonei a corroborare le conclusioni che ne sono tratte» (CGUE, GCB,§ 46). …. quella della Cassazione…. «ipotizzare che, con riguardo a valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità valutazioni proprio per operare le quali il legislatore ha stimato necessario dar vita ad un organismo al tempo stesso indipendente e dotato di specifiche competenze professionali -, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a preferire una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall'Autorità Garante significherebbe misconoscere la ragione stessa per la quale questa è stata istituita» (Cass. SS.UU., Acea, § 4.1) … e del Consiglio di Stato… «Le censure della parte appellante […] si pongono quasi ai limiti della stessa ammissibilità e trovano il loro limite nella misura in cui pretendono una reiterazione o rinnovazione, punto per punto, degli accertamenti di fatti svolti dalla istruttoria dell’Autorità, nonché dei vari passaggi logici» (CdS, Telecom, § 5) 30 3. Le garanzie per le imprese: il sindacato giurisdizionale post-Menarini (4) Le Corti comunitarie tendono progressivamente a ridurre la judicial deference rinforzando ulteriormente il già penetrante controllo su ogni singolo aspetto delle decisioni della Commissione Le Corti nazionali tendono a rimarcare i limiti del sindacato, spesso evitando un riesame analitico dei punti controversi e preferendo un controllo di logicità complessiva, poco interferente rispetto a valutazioni tecniche opinabili Inoltre, nei fatti lo standard di controllo esercitato appare abbastanza variabile a seconda dei casi Alla luce di Menarini e GCB, necessario un controllo maggiormente effettivo ed uniforme su tutti gli aspetti del provvedimento dell’AGCM rispondendo alle contestazioni sollevate dalle Parti 31 Ulteriori sviluppi giurisprudenziali (1) Standard della prova e pratiche concordate (Consiglio di Stato, 4 settembre 2015, n. 4123, GNV) AGCM: prova dell’assenza di spiegazioni alternative della condotta accertata; Impresa: sufficiente dimostrare circostanze plausibili che forniscano una spiegazione diversa dei fatti; se, invece, dall’istruttoria emergono «prove esogene» di coordinamento grava sulle imprese l’onere di fornire una diversa spiegazione lecita delle loro condotte ATI e mercato rilevante (Consiglio di Stato, 4 novembre 2014, n. 5423, Comune di Casalmaggiore, e 26 gennaio 2015, n. 334, Isontina) mercato rilevante coincidente con la singola gara riconoscimento della liceità del ricorso all’ATI sovrabbondante, precisando che un suo utilizzo strumentale può determinare un effetto anticoncorrenziale. La presenza di elementi “esterni” non è determinante per accertare l’effetto anticoncorrenziale dell’ATI sovrabbondante i comportamenti lesivi della concorrenza ben possono essere posti in essere attraverso un uso di facoltà e/o diritti riconosciuti dall'ordinamento Ammissibilità degli impegni (Consiglio di Stato, 22 settembre 2014, n. 4773, Conto TV) è legittima la chiusura dei casi antitrust con accettazione di impegni, anche se inidonei ad applicarsi ex tunc e presentati oltre il termine di tre mesi. Il TAR, al contrario, aveva ritenuto che gli impegni “non potrebbero essere presentati ed accettati a fronte di condotte che hanno consumato i loro effetti a meno che, rispetto ad esse, non siano in grado di rimuovere questi ultimi con efficacia retroattiva”. 32 Ulteriori sviluppi giurisprudenziali (2) Leniency C-428/14: rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, ordinanza del 4 settembre 2014, n. 4508 nel caso I722 e Conclusioni dell’Avvocato Generale Wathelet presentate il 10 settembre 2015 o Primo quesito: natura vincolante o meno del Programma Modello della REC nei confronti delle ANC. L’AG ha ritenuto il PMR non vincolante nei confronti delle ANC. o Secondo quesito: connessione giuridica tra domanda principale di immunità presentata alla Commissione e domanda semplificata presentata ad un’ANC. Secondo l’AG, le domande sono autonome ed è onere esclusivo del richiedente delimitare correttamente la portata della propria domanda semplificata o Terzo quesito: possibilità o meno per un’ANC di ricevere più domande semplificate. Al riguardo, l’AG ha rilevato l’“incertezza” nella portata del Programma di clemenza nazionale, suggerendo che il CdS determini se siano stati rispettati parità di trattamento, buona amministrazione e tutela del legittimo affidamento. TAR Lazio, 30 aprile 2015 n. 6241, Hapag-Lloyd o l’intervenuto annullamento del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM spiega i suoi effetti nei confronti dei soli ricorrenti in sede giurisdizionale in quanto si tratta di «un atto plurimo». L’impresa che abbia beneficiato di una riduzione della sanzione nell’ambito del programma di clemenza - e che tuttavia non abbia impugnato il suddetto provvedimento - non può legittimamente richiedere l’esecuzione della sentenza di annullamento nei propri confronti ai fini di ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di sanzione. CEDU e principio del favor rei TAR Lazio, 25 febbraio 2015, nn. 3342/2015 (Monte Verde) e 3341/2015 (Cave Rocca) o necessità di un puntuale rispetto del principio di legittimità ex art. 7 CEDU – e dei corollari del medesimo, tutti ispirati al favor rei – da parte delle autorità amministrative indipendenti nell’elaborazione dei loro provvedimenti sanzionatori applicabilità della previsione più favorevole all’impresa sanzionata in caso di successione di leggi nel tempo cresce la consapevolezza anche all’interno delle Corti nazionali del ruolo della CEDU in ambito antitrust, le cui implicazioni dovranno essere ulteriormente sviluppate / elaborate 33 PARTE III Le concentrazioni 34 Il controllo delle concentrazioni (1) Nel 2014/2015 l’Autorità ha concluso 5 procedimenti istruttori*, di cui: Rif 1 nel 2014 4 nel 2015 Caso Esito Anno C11957 EMMELIBRI-EFFE 2005 GRUPPO FELTRINELLI/NEWCO Autorizzazione con condizioni 2014 C11990 SEL- SOCIETÀ ELETTRICA ALTOATESINA/AZIENDA ENERGETICA Autorizzazione con condizioni 2015 C11982 ENRICO PREZIOSI-ARTSANA/NEWCO-BIMBO STORE Autorizzazione con condizioni 2015 C11987 EI TOWERS/RAI WAY COOP CENTRO ITALIA/GRANDI MAGAZZINI SUPERCONTIC11968 SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI- SUPERCONTI SERVICE Non applicabilità della legge 2015 Non violazione 2015 * Il 3 settembre 2015 l’AGCM ha avviato il procedimento C12001 – Libero Seat Pagine Gialle 35 Il controllo delle concentrazioni (2) Il numero di operazioni comunicate testimonia il notevole calo dell’attività di revisione delle concentrazioni determinato anche dalla modifica normativa delle soglie di fatturato: 2012 2013 2014 2015 (01/15 – 09/15) 459 80 45 24 Le operazioni comunicate nel 2014 rappresentano poco più del 5% del totale delle operazioni di M&A realizzate in Italia nel 2014. Ciò solleva dei dubbi sull'effettività del controllo sotto il nuovo regime normativo delle soglie. 36 Il controllo delle concentrazioni (3) Tuttavia nei primi nove mesi del 2015 in ben 5 casi l’Autorità ha avviato la fase di approfondimento istruttorio 2012 2013 2014 2015 (01/15 – 09/15) 6 2 1 5 Il ciclo di istruttorie avviate nel periodo in considerazione offre degli spunti di interesse sotto (i) il profilo procedurale, (ii) con riferimento alle modalità di analisi e infine (iii) in relazione alle misure correttive individuate Quanto alla procedura rileva il Caso C11987, EI Towers/RAI Way, in cui l’Autorità si è spinta al di là (i) del suo tradizionale approccio contrario ad esaminare comunicazioni presentate in una fase preliminare dell’operazione e in mancanza di un accordo preliminare tra le parti, (ii) della prassi della Commissione europea (DG Competition Information note on Art. 6 (1) c 2nd sentence of Regulation 139/2004), arrivando a pronunciarsi su una comunicazione formalmente ritirata dalla parte notificante. 37 Il controllo delle concentrazioni (4) In relazione all’analisi, tre delle quattro istruttorie avviate nel 2015 – riguardanti rispettivamente il settore della GDO, delle utilities e dei prodotti per l'infanzia - sono accomunate da un'analisi competitiva focalizzata su mercati di dimensione geografica locale. Nel caso C11968, Coop Centro Italia/Grandi magazzini, conclusosi con un’autorizzazione incondizionata, è stata eseguita un’indagine svolta mediante interviste dirette ai consumatori in relazione alle loro scelte e abitudini di acquisto (metodologia diversion ratio-price rise). Sotto il profilo dei rimedi, tre delle cinque istruttorie avviate dal 2014 a oggi si sono concluse con l'imposizione di misure correttive, in un caso andando anche al di là di quanto proposto dalle parti notificanti (C11982, Enrico Preziosi-Artsana/Newco-Bimbo Store). Sembra trovare conferma l'approccio comunque favorevole rispetto alla proposizione di impegni comportamentali (C11957, Emmelibri-Effe 2005 Gruppo Feltrinelli/Newco), anche se nei casi C11990, SEL/Azienda Energetica e C11982, Enrico Preziosi, cit., le misure hanno avuto consistenza strutturale. 38 Il controllo delle concentrazioni (5) Con riferimento agli impegni assunti dalle parti in operazioni di concentrazione realizzate in passato è da segnalare che in alcuni casi l'Autorità sia dovuta intervenire per contestare il mancato rispetto di impegni strutturali o comportamentali all'epoca assunti dalle parti (Casi C11072B, Moby/Toremar, C11613B, Compagnia italiana di navigazione/Ramo di azienda di Tirrenia di navigazione e C11524B, Unipol/Fondiaria SAI). In tre casi, l'Autorità ha invece ritenuto di accogliere le istanze di operatori che chiedevano di essere sciolti dagli impegni a suo tempo assunti, in ragione del mutato contesto competitivo (Casi C8190B, Società€per i servizi bancari-SSB/Società€interbancaria per l’automazione/Cedborsa, C3932B, Telecom Italia/Seat Pagine Gialle, e C8027D, Banca Intesa/Sanpaolo IMI). Definizione del mercato rilevante coincidente con la singola gara (conferma all'approccio "locale" dell'Autorità): cfr. supra Consiglio di Stato, 26 gennaio 2015, n. 334, Isontina). 39 Grazie per l’attenzione Avv. Piero Fattori [email protected] www.gop.it Il presente documento è stato elaborato da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e reso disponibile a mero scopo informativo. Il presente documento è aggiornato alla data indicata sulla prima pagina. Le informazioni contenute nel presente documento, di cui non si garantisce la completezza, non costituiscono né un parere legale, né un esame esaustivo della materia, né possono sostituirsi a un parere rilasciato su specifiche questioni concrete. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dall’utilizzo improprio del presente documento o del suo contenuto o comunque connessi al suo utilizzo. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o pubblicato in tutto o in parte, per qualsiasi scopo, senza l’espressa autorizzazione da parte di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.