Espost della Yesmoke alla Procura della Repubblica

Transcript

Espost della Yesmoke alla Procura della Repubblica
Alla PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di ROMA
Esposto
Il sottoscritto Dott. Carlo MESSINA, nato a Torino il 29 luglio 1962, legale rappresentante
pro tempore della Yesmoke Tobacco S.p.A., corrente in Settimo Torinese (TO) Via S.
Giusto 5, p.i. 09159800011
espone
La Yesmoke Tobacco S.p.A. ha per oggetto sociale: “L’acquisto di tabacchi di ogni genere, la loro
lavorazione, in proprio o tramite l’opera di terzi, la vendita e la commercializzazione dei tabacchi e dei
prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nei confronti degli enti preposti a tal fine da parte dello Stato
italiano”.
E’ stata fondata nel 2005 dal sottoscritto e da mio fratello Gianpaolo.
Attualmente è una delle poche realtà italiane presenti in tale settore, e occupa circa 80
dipendenti.
Ha sempre seguito e segue con grande interesse l’attività del Sen. Prof. Ignazio Roberto
Maria Marino, date le sue grandi competenza e autorevolezza in materia di salute (derivanti
anche dalle sue professioni di chirurgo e di docente di chirurgia di trapianti) segnatamente
di tabagismo, che è evidentemente il settore di interesse di Yesmoke Tobacco S.p.A.
Per questo motivo Yesmoke Tobacco S.p.A. segue con attenzione anche le attività della
Fondazione I - Think Italia, creata dallo stesso Sen. Prof. Marino allo scopo di promuovere
un think thank in materia di salute. In ossequio a tale mission, I - Think Italia ha indetto
numerosi convegni e compiuto varie pubblicazioni, tutte presenti sul sito web www.i-thinkitalia.it, che viene aggiornato in maniera costante.
****
In particolare, all’iniziativa del Sen. Marino (e del Sen. Tomassini) si deve il Disegno di
Legge 8 presentato al Senato della Repubblica il 29 aprile 2008 e tuttora in discussione
innanzi alla Commissione Igiene e Sanità.
Un emendamento all’art. 4 comma 1 di detto DDL veniva presentato il 20 maggio 2010
dallo stesso Sen. Marino (e dai Senatori Bassoli, Biondelli, Bosone, Chiaromonte,
Cosentino, Soliani): esso chiede di inserire: “E’ vietata la vendita dei pacchetti di sigarette nel
confezionamento da dieci unità”.
La testata Il Sole 24 ore a commento della notizia scriveva: “Lobbies permettendo”.
1
Questo argomento è di grande interesse per la nostra società, dal momento che fino ad ora,
in virtù di tale DDL proveniente da fonte tanto autorevole e, a far data dall’inizio del 2012,
delle dichiarazioni rese in ambito istituzionale dal Ministro Prof. Renato Balduzzi e dal
“Rapporto anno 2011 – Attività per la prevenzione del tabagismo” del 10 gennaio 2012 redatto dal
Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione presso il Ministero della Salute che
vi fa espresso riferimento, non ci siamo dotati dei macchinari idonei al confezionamento
delle sigarette in pacchetti da 10, confidando nella sua abolizione, o, quantomeno, non
potendo avere certezza circa il suo mantenimento nel nostro ordinamento.
Detta abolizione è altresì prevista, tra le misure atte a ridurre il fumo giovanile, dall’art. 16
comma III della Convenzione Quadro per la lotta al tabagismo approvata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Framework on Tobacco Control – FCTC) il 21
maggio 2003.
Anche il Manifesto dei Giovani Europei contro il Tabacco adottato dal Forum dei Giovani
d’Europa (YFJ) (con il contributo, ex aliis, di: European Youth Manifesto for a life without
tobacco”; Youth Forum Jeunesse, Società Italiana di Tabaccologia e Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori) a Bruxelles il 21 maggio 2006 individua l’abolizione del pacchetto da 10 sigarette
come misura strategica nella lotta al tabagismo giovanile.
L’importanza strategica del pacchetto da 10 sigarette sul mercato italiano è dimostrata
autorevolmente dai dati che emergono dalla tabella frutto dell’indagine compiuta dalla
Doxa nell’ambito del Rapporto sul Fumo 2012 redatto dall’Osservatorio Fumo Alcool
Droga in seno all’Istituto Superiore di Sanità, che si allega.
Come noto infine, i due produttori più importanti di sigarette che operano sul mercato
italiano sono la British American Tobacco Italia (che ha rilevato nel 2004 l’Ente Tabacchi
Italia) e la Philip Morris Italia.
****
Si comprende con ciò il vivo interesse che ha suscitato Yesmoke Tobacco S.p.A. lo studio
della Fondazione I – Think Italia pubblicato nel mese di settembre 2012.
Tuttavia in esso, nonostante le premesse di cui sopra, non contiene alcun riferimento
all’abolizione del pacchetto da 10.
Nemmeno in sede di conversione
Decreto Legge 158/12 (c.d. Pacchetto Salute o
Pacchetto Balduzzi) il Sen. Marino presentava alcun emendamento che contenesse la
richiesta di abolizione del pacchetto da dieci sigarette, che pure aveva proposto in sede di
emendamento al DDL 8/2008.
2
Lo studio in questione della Fondazione I- Think Italia veniva presentato il 20 settembre
2012 con un convegno organizzato all’uopo presso la cornice istituzionale della Sala
Nassiriya del Senato della Repubblica.
I relatori invitati erano (oltre allo stesso Sen. Marino che presentava lo studio):
Prof. Avv. Renato Balduzzi – Ministro della Salute;
Dott. Marco Rossi Doria – Sottosegretario alla Pubblica Istruzione;
Sen. Dr. Antonio Tomassini – Presidente della Commissione Igiene e Sanità presso il
Senato della Repubblica;
Dott. Giovanni Carucci – Vicepresidente British American Tobacco Italia,
moderati dalla giornalista in forza a Sky TG24 Paola Saluzzi.
Non vi è chi non veda come l’unico relatore dell’importante convegno che non
appartenesse alle istituzione fosse il Dott. Carucci, Vicepresidente di British Tobacco Italia.
Essendo interessato a partecipare all’evento, contattavo telefonicamente l’Assistente
Personale al Senato del Sen. Marino, la Dott.ssa Silvia Pelliccia, segnalando l’opportunità di
invitare, quantomeno come osservatore, il legale rappresentante di una delle più importanti
realtà imprenditoriali italiane del settore.
Ella mi informava che ciò non era possibile, e poi che comunque la mia presenza non
sarebbe stata opportuna.
Chiedevo dunque perché invece fosse stato invitato in rappresentanza del mondo
imprenditoriale del tabacco (senza nessun altro contraddittore in materia) colui che in Italia
rappresenta il massimo rappresentante di una società straniera che oltretutto aveva da poco
smantellato il proprio unico stabilimento in Italia, a Lecce.
La Dott.ssa Pelliccia mi rispondeva che British American Tobacco era sponsor dell’evento
(circostanza che nel corso della conversazione sottolineava per tre volte).
****
Non sfuggirà a Codesta Ecc.ma Procura della Repubblica che, a norma della definizione di
cui all’art. 357 C.P., il Sen. Marino nell’esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di
pubblico ufficiale, pertanto la sua condotta deve attenersi alla massima imparzialità, come
previsto dalla grund – norm in materia, ossia l’art. 97 della nostra Carta Fondamentale.
Nemmeno può essere revocabile in dubbio come in occasione di un convegno presso una
cornice istituzionale con soggetti in larga misura istituzionali, il Sen. Marino fosse nel pieno
esercizio delle proprie funzioni.
3
Come notato da illustre dottrina, con riguardo al reato di cui all’art. 323 C.P.,: “Non pare
dubbio che un esercizio infelice, inopportuno o parziale dell’attività amministrativa costituisca una
violazione della legge fondamentale che regola l’esercizio della stessa. Ciò significa che l’attività
amministrativa costituisce violazione della legge fondamentale che regola l’esercizio della stessa. Ciò significa
che l’attività amministrativa non conforme al buon andamento o all’imparzialità (che abbia cagionato
vantaggi patrimoniali o danni ingiusti) e per questo motivo contraria al principio di legalità costituzionale,
dovrebbe continuare, come prima della riforma del 1997, a rilevare penalmente sotto il profilo della
locuzione “violazione di legge” usata nell’art. 323 C.P. Sarebbe anzi ben curioso che potesse costituire ad
esempio reato ogni infrazione, anche marginale, di una qualsiasi norma procedimentale, e non lo potesse la
violazione di un principio fondamentale di legalità costituzionale” (GROSSO, C.F., Condotte ed eventi
del delitto di abuso d’ufficio, in Foro italiano, 1999, V, 329ss).
Per lungo tempo tale dottrina, pur illuminata, è rimasta inascoltata, fino a quando è
intervenuto il revirement compiuto dalla nostra Suprema Corte con la Sentenza Sentenza 12
febbraio 2008 n. 25162, secondo cui:
“Possono essere identificati ipotesi residuali in cui l’art. 97 Cost., nel suo significato più precettivo, relativo
all’imparzialità dell’azione amministrativa, può costituire parametro di riferimento per il reato i abuso
d’ufficio.
Nella sua essenzialità il significato del principio di imparzialità risiede nel diretto riferimento al criterio
degli interessi tutelati. L’amministrazione deve essere imparziale assicurando tutela ad un interesse nel
confronto con l’insieme degli altri interessi pubblici e privati con i quali deve essere “ponderato”. In questo
senso l’imparzialità dell’amministrazione non corrisponde al senso comune del termine, cioè come soggetto al
di sopra delle parti, in quanto la sua azione è rivolta al perseguimento di obiettivi specifici.
Per questo l’imparzialità di cui parla l’art. 97 Cost. si traduce, nel suo nucleo essenziale, nel divieto di
favoritismi, quindi nell’obbligo per l’amministrazione di trattare tutti i soggetti portatori di interessi
tutelabili con la medesima misura”.
Nel caso di specie, a mio parere, il Senatore Marino ha utilizzato una cornice e finalità
istituzionali per dare visibilità ad uno sponsor, impedendo la partecipazione ad altri soggetti
anche solo potenzialmente contraddittori.
Oltretutto, a differenza che la Sala Capitolare o la Sala Spadolini, attigue alla Biblioteca del
Senato e liberamente fruibili anche da convegni organizzati da privati con finalità private
(ovviamente sottoposte comunque al vaglio dell’Ufficio di Presidenza del Senato) la Sala
Nassirya è utilizzabile unicamente per finalità istituzionali.
4
Così facendo, il Sen. Marino ha innegabilmente favorito British American Tobacco a
scapito degli altri competitors della stessa, conferendole una veste istituzionale, e
“filantropica”, dal momento che si interesserebbe di lotta al tabagismo giovanile.
Questo, si ripete, con l’unica motivazione che British American Tobacco aveva
sponsorizzato l’evento.
Ciò oltretutto assume una maggiore pregnanza in un momento dove il Sen. Marino,
apparentemente rimangiandosi quanto sostenuto in sede di emendamento al DDL 8/08,
cessava di proporre, tra le possibili strategie di lotta al tabagismo giovanile, l’abolizione del
pacchetto da 10 sigarette, avversata ovviamente dalle multinazionali del tabacco (in prima
linea British American Tobacco) che vi fondano una parte cospicua del loro giro d’affari in
Italia.
Quanto sopra esposto è inoltre a mio parere è altresì contrario ai principi di imparzialità e
di favore per la libera concorrenza in capo a chi riveste funzioni pubbliche Direttiva
2006/123/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
****
Per quanto sopra esposto e motivato, il sottoscritto chiede che l’Ecc.ma Procura della
Repubblica voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa,
valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili
e procedere nei loro confronti.
Formula altresì denuncia – querela nei confronti del Sen. Prof. Ignazio Roberto Maria
Marino, nato a Genova il 10 marzo 1955 (domiciliato c/o Senato della Repubblica, Roma,
Piazza Madama) qualora dagli accertamenti emergessero fatti – reato procedibili a querela
di parte.
Dichiaro
di voler essere informato, ai sensi degli artt. 406 c. 3 e 408 c. 2 C.P.P., in ordine alla
eventuale richiesta di proroga del termine per lo svolgimento delle indagini preliminari o
alla eventuale richiesta di archiviazione del procedimento.
Nomino
quale mio difensore di fiducia l’Avv. Emmanuele Serlenga del Foro di Torino, con studio
in Torino in Via San Francesco da Paola 37 (tel. 011/532032; fax 011/5087802).
Eleggo domicilio
presso i locali della Yesmoke Tobacco S.p.A. in Settimo Torinese, Via San Giusto 5.
Delego
5
al deposito della presente querela il medesimo Avv. Emmanuele Serlenga.
Chiedo sin d’ora di essere escusso a S.I.T. dalla S.V. Ill.ma.
Inoltre, si indicano sin d’ora come testimoni, con espressa riserva di altri citarne, i Signori:
-
Rag. Paolo Arpellino;
-
Signor Gianpaolo Messina, entrambi c/o Yesmoke Tobacco S.p.A.
Si allegano:
1) Visura CCIIA Yesmoke Tobacco S.p.A.;
2) Disegno di Legge 8/08 e relativi emendamenti;
3) Convenzione OMS 21 maggio 2003;
4) Manifesto Giovani Europei contro il fumo 21 maggio 2006;
5) Tabella estratta dal Rapporto sul Fumo 2012 – Istituto Superiore di Sanità,
Osservatorio Fumo Alcool Droga: Indagine Doxa;
6) Rapporto Ministero della Salute 10 gennaio 2012;
7) Lancio d’Agenzia ANSA 31 maggio 2012;
8) Studio “Generazione in fumo” Fondazione I-Think settembre 2012;
9) Elenco Fondatori I-Think Italia estratto dal sito www.i-think-italia.it
10) Resoconto Convegno 20 settembre 2012 su www.i-think-italia.it;
11) Organigramma British American Tobacco Italia.
Con rispettosa osservanza.
Torino, 24 ottobre 2012
Dott. Carlo Messina
6