Spese sanitarie e mutui

Transcript

Spese sanitarie e mutui
Spese mediche generiche e acquisto di farmaci (anche omeopatici)
In tale tipologia di oneri rientrano, sostanzialmente, le spese relative a prestazioni
effettuate sia da parte di un medico “generico” sia rese da un medico specialista. Sono
inoltre ricomprese tutte le spese sostenute dal contribuente per il rilascio di certificati
medici ad uso sportivo (“sana e robusta costituzione”), per il rilascio o rinnovo della
patente di guida , etc.
Si rammenta, inoltre, che le spese mediche debbono considerarsi come tali a nulla
rilevando il luogo od il fine per il quale sono sostenute (vgs. in proposito la Circolare
03.05.1996, n. 108 dell’Agenzia delle Entrate, risposta 2.4.2).
Tipologia di oneri ammessi al beneficio
Prestazioni
o eseguite sia da un medico generico sia da uno specialista;
o sostenute per certificati medici di sana e robusta costituzione, per rilascio o rinnovo
patente di guida etc.
Il suddetto principio, inoltre, trova applicazione anche con riferimento alle precisazioni
fornite dall’Agenzia delle Entrate, alla luce di alcune pronunce della Corte di Giustizia
Europea (cause G-307/01 e C-212/01) in tema di prestazioni mediche esenti da IVA 1 .
La nota di prassi citata in nota, in particolare, nel confermare che l'esenzione va
riconosciuta esclusivamente alle prestazioni mediche dirette alla diagnosi, cura e
riabilitazione ed il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute
della persona e non a quelle finalizzate a fornire un parere richiesto preventivamente
all'adozione di una decisione che produce effetti giuridici, precisa, tra l’altro, che:
•
in generale vanno escluse dall'esenzione le attività rese dai medici nell'ambito della
loro professione che consistono in perizie eseguite attraverso l'esame fisico o in
prelievi di sangue o nell'esame della cartella clinica al fine di soddisfare una condizione
legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque per altre
finalità non connesse con la tutela della salute.
Non possono beneficiare dell'esenzione pertanto le consulenze medico legali
concernenti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una
pensione di invalidità o di guerra, gli esami medici condotti al fine della preparazione di
un referto medico in materia di questioni di responsabilità e di quantificazione del
danno nelle controversie giudiziarie (esempio: prestazioni dei medici legali come
consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali) o finalizzate alla determinazione di un
premio assicurativo o alla liquidazione di una danno da parte di una impresa
1
Circolare 28.01.2005, n. 4/E.
1
assicurativa; sono altresì escluse dall'esenzione le perizie tese a stabilire con analisi
biologiche l'affinità genetica di soggetti al fine dell'accertamento della paternità;
•
gli accertamenti medico-legali effettuati dall'INAIL, sulla base di convenzioni stipulate
con aziende a fronte del pagamento di corrispettivi, connessi alle istanze di
riconoscimento di cause di servizio presentate da lavoratori dipendenti in relazione ad
infortuni, stati di infermità, inabilità assoluta o permanente, devono essere assoggettati
ad IVA.
Si tratta, infatti, di prestazioni preordinate al riconoscimento o meno di benefici
economici nei confronti del personale e non finalizzate alla tutela della salute di detto
personale.
Qualora tuttavia l'INAIL renda, sulla base delle convenzioni, prestazioni mediche aventi
una finalità terapeutica o di prevenzione, queste fruiscono dell'esenzione: è il caso dei
controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico o al fine di stabilirne l'idoneità
fisica, cioè se lo stato di salute consenta lo svolgimento di determinate mansioni
ovvero il rientro al lavoro.
Per quanto, poi, concerne le spese per l’acquisto di farmaci, rientrano in tale tipologia
quelle sostenute per :
− specialità medicinali
− farmaci
− medicinali omeopatici.
Tali prodotti devono essere obbligatoriamente acquistati presso le farmacie. Unica
eccezione a tale regola vale per i farmaci da banco o per automedicazione che, a seguito
del D.L. 223/2006, possono essere commercializzati presso supermercati ed altri esercizi
commerciali, salvo i negozi alimentari.
Le spese sostenute per l’acquisto di prodotti curativi naturali, non considerati medicinali e
non rientranti nel Decreto Ministeriale 20 dicembre 2002 - in GU n. 4 del 2003 -, non
danno invece diritto al beneficio anche qualora acquistati in farmacia.
Acquisto dei medicinali con carta magnetica
Particolare menzione deve essere segnalata in merito ad un’iniziativa proposta da alcune
farmacie (progetto denominato "Salute") consistente in una sorta di rete privata attraverso
cui viene offerto agli utenti un servizio di prevenzione e farmacovigilanza delle patologie
più importanti tramite una carta magnetica personalizzata, che utilizza una rete informatica
comune a tutte le farmacie in rete (eventualmente collegata anche con il sistema sanitario
pubblico e privato).
Tale carta magnetica (o carta d'identità sanitaria) permette di memorizzare tutti i farmaci
acquistati durante un anno dal soggetto titolare, attraverso un riepilogo nominativo con
l'indicazione della data d'acquisto, la descrizione del prodotto, la categoria del prodotto
(farmaco, OTC, parafarmaco), prezzo unitario e complessivo e numero dello scontrino
fiscale di riferimento.
In merito a tale progetto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risoluzione n. 19 del
15 febbraio 2005, precisando che l'articolo 3, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 prevede
2
che “i contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43, (...) i
documenti probatori dei crediti d'imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla
dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Le certificazioni ed i documenti
devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente”.
Occorre, inoltre, distinguere tra spesa sostenuta per i ticket e spesa per medicinali
acquistabili senza prescrizione. Nel primo caso, la documentazione della spesa sostenuta
(per il ticket) "potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di
base corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo
del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta".
Per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica, invece,
"il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal
percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale
deve risultare l’avvenuto acquisto di tali medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in
alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici,
un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata
da copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per
il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso
dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta
degli uffici finanziari".
In entrambi i casi in esame (acquisto di farmaci acquistati in base a prescrizione medica
ed acquisto dei cosiddetti farmaci da banco) è necessario dimostrare la necessità
dell'acquisto del farmaco per il contribuente o per i familiari a carico e l'avvenuto
pagamento dell'importo dovuto per l'acquisto di quel medicinale.
La documentazione che attesta la necessità dell'acquisto è fornita dalla prescrizione
medica o, in mancanza, dalla menzionata autocertificazione.
La prova dell'avvenuto pagamento è, di norma, costituita dallo scontrino fiscale rilasciato
dalla farmacia. Quest'ultimo strumento di prova, tuttavia, non è da intendersi l'unico
ammissibile, non essendo richiesto specificamente dal citato articolo 3, comma 3, del DPR
n. 600 del 1973.
Pertanto, la prova della spesa sostenuta può essere desunta non solo dallo scontrino
fiscale, ma anche dal documento riepilogativo proposto dall'istante, nel quale sono
elencati tutti gli acquisti memorizzati nella carta magnetica personalizzata.
Tale prospetto dovrà contenere tutte le informazioni presenti negli scontrini fiscali:
o i dati identificativi della farmacia emittente;
o la data e l'ora di acquisto;
o la descrizione del prodotto;
o la categoria del prodotto (farmaco, parafarmaco e così via);
o il prezzo unitario, la quantità ed il prezzo complessivo;
o il numero dello scontrino fiscale emesso per ogni acquisto.
La farmacia ed il contribuente dovranno, infine, attestare la veridicità del documento
riepilogativo emesso sulla scorta degli acquisti memorizzati nella carta magnetica, con
apposita annotazione in calce al medesimo.
3
Sulla base delle informazioni desunte dal documento riepilogativo gli uffici finanziari, in
sede di controllo, potranno verificare la corrispondenza delle singole voci dell'elenco con i
relativi scontrini fiscali.
Resta inteso che gli elenchi riepilogativi in questione non esonerano la farmacia
dall'obbligo di emettere lo scontrino fiscale.
Il prospetto riepilogativo in commento dovrà sempre essere accompagnato dalla copia
della prescrizione medica relativa ai medicinali in esso elencati o, se si tratta di medicinali
da banco, dall'autocertificazione del contribuente.
Prestazioni mediche specialistiche e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e
applicazioni, terapie.
Per prestazione specialistica, ai sensi di quanto in particolare previsto dalla Circolare
23.04.1981, n. 14, del Ministero delle Finanze - Imposte Dirette, deve intendersi quella
resa da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione.
Sono specialisti i medici che risultano in possesso dello speciale diploma rilasciato da
un'Università.
Consegue da ciò che se la prestazione è resa da un medico – chirurgo generico, cioè
privo della specifica specializzazione, la deduzione della relativa spesa è ammessa nei
limiti della normali spese mediche in funzione del reddito complessivo lordo posseduto dal
contribuente.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi nell'ipotesi in cui il medico specialista effettui una
prestazione in branca diversa da quella della propria specializzazione.
Nota Bene:
Per l'integrale deducibilità delle spese in argomento, è necessario che tanto la
specializzazione quanto la diagnosi risultino da carta intestata dello specialista,
oppure dalla parcella o ricevuta dallo stesso rilasciata.
Sono, poi, deducibili nella misura integrale le spese sostenute per prestazioni
specialmente effettuate ambulatorialmente da istituti specializzati in particolari branche o
da enti ospedalieri, sempreché le prestazioni stesse risultino certificate da detti istituti od
enti.
Rientrano inoltre tra le prestazioni specialistiche, sia perché rivestono solitamente
carattere di complementarietà a diagnosi specialistiche, sia in quanto eseguite in ogni
caso in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista i
seguenti esami e terapie, purché prescritti da un medico anche se privo di
specializzazioni:
•
esami di laboratorio, elettrocardiogrammi ed altri controlli ordinari;
•
esami complessivi come: Tac, Ecografie, Indagini laser, ecc.;
•
ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia, ecc.;
4
•
particolari terapie, quali cobaltoterapia, iodioterapia, ecc.
•
sedute di neuropsichiatria
•
dialisi
•
psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo
•
anestesia epidurale,
•
inseminazione artificiale,
•
amniocentesi,
•
villocentesi
•
altre analisi di diagnosi prenatale
Rientrano, altresì, in tali tipologie anche:
•
gli oneri sostenuti per le cure odontoiatriche qualora riferibili a prestazioni eseguite da
un odontoiatra nell’ambito della propria specializzazione;
•
le spese mediche sostenute per perizie medico legali.
Il contribuente, in ogni caso, non ha diritto alla detrazione per i compensi
corrisposti ad un fisioterapista per prestazioni da questo svolte
in mancanza della comprovante prescrizione medica
Con circolare n. 17 del 18 maggio 2006, altresì, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
•
nel nostro ordinamento il dietista è un operatore tecnico sanitario cui competono le
attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994 e
successive modificazioni. Le prestazioni effettuate dai dietisti, aventi solitamente
carattere di complementarità a diagnosi specialistiche, rientrano tra le prestazioni
sanitarie detraibili, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte
da un medico;
•
la figura del chiropratico, invece, non ha ancora trovato riconoscimento nel nostro
ordinamento, né per tale figura è stato istituito un apposito albo. Tuttavia il Ministero
della sanità, con circolare n. 66 del 12 settembre 1984, ha precisato che le prestazioni
chiroterapiche possono essere prestate presso idonee strutture debitamente
autorizzate, la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o in
ortopedia;
Si ritiene, quindi, che le spese per prestazioni chiropratiche, purché prescritte da un
medico, possano rientrare tra le spese sanitarie detraibili, come chiarito con la circolare
n. 14 del 1981, a condizione che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la
responsabilità tecnica di uno specialista.
Sono ricomprese, infine, nella tipologia di oneri in commento anche le spese:
•
di assistenza specifica, ovvero i compensi erogati a personale paramedico abilitato
(infermieri professionali), ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni
5
sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con
apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa);
•
sostenute
per
cure
termali,
escludendo
quelle
relative
al
soggiorno.
Prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi
chirurgici;
Rientrano anzitutto in tale categoria le spese direttamente imputabili ad interventi chirurgici
veri e propri ivi compresi quelli di piccola chirurgia; deve trattarsi, in ogni caso, di interventi
chirurgici ritenuti necessari per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della
persona, con esclusione pertanto di tutti quegli interventi di chirurgia estetica tendenti
semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto personale.
Tale limitazione, che non discende da una interpretazione meramente letterale della
norma in esame e che, in ogni caso, non riguarda gli interventi di chirurgia plastica purché
diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti, nasce però
dall'esigenza di non far gravare sulla collettività - per effetto della minore tassazione
dovuta alla deduzione - spese che, al limite, possono considerarsi voluttuarie.
A titolo esemplificativo, debbono ricomprendersi le spese inerenti all'intervento chirurgico,
sostenute per :
o l'anestesia;
o l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessari all'operazione, ecc.;
o la retta di degenza;
o la cura, limitate per quanto riguarda i medicinali, a quelli indispensabili all'intervento
chirurgico.
È appena il caso di osservare che non possono ritenersi comprese fra le spese
deducibili gli oneri, ancorché sostenuti in relazione ad un intervento chirurgico, che
rispondono al confort ovvero a taluni bisogni non essenziali del malato, anziché ad
una effettiva esigenza di ordine sanitario conseguente all'intervento subito (quali,
per es., le spese di pernottamento di congiunti del malato; gli addebiti per l'apparecchio
telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, i sovrapprezzi per determinate
prestazioni aggiuntive, ecc.).
Le spese sanitarie relative alle degenze, siano esse collegate o meno ad un intervento
chirurgico, costituiscono onere che dà diritto ad una detrazione d'imposta. Si precisa,
inoltre, che le differenze di classe, imputabili, ad esempio, alla presenza o meno del
bagno in camera, possono essere computate nell'ammontare delle spese che dà
diritto alla detrazione, mentre sono sempre da escludere le spese relative a servizi
extra come, ad esempio, il telefono, il televisore, ecc..
6
Tutte le spese relative al trapianto di organi, ivi comprese quelle necessarie a
trasferire l'organo da trapiantare sul luogo dell'intervento, si possono comprendere
tra le spese sanitarie; qualora, tuttavia, la fattura sia intestata all'oculista che ha
effettuato l'intervento e non al contribuente, la relativa spesa non va computata
nell'ammontare che dà diritto alla detrazione.
Nell’ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta
esclusivamente per le spese mediche e non anche per quelle relative alla retta di
ricovero. Non rientra, infine, tra le spese mediche per le quali spetta la detrazione
d'imposta la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di
assistenza medica effettuate durante il trasporto.
Acquisto o affitto di protesi e di attrezzature sanitarie.
Per l’ esatta individuazione delle protesi, le cui spese sono da ricomprendersi tra quelle
integralmente deducibili, deve farsi riferimento alla connessa disciplina sanitaria; al
riguardo, infatti, si considerano protesi non soltanto le sostituzioni di un organo carente o
menomato nella sua funzionalità.
É comunque necessario che tali spese siano correlate alla prescrizione medica o di un
istituto o ente sanitario e in secondo luogo che l'applicazione o la esecuzione della protesi
sia effettuata da una parte dello stesso medico oppure da un soggetto autorizzato
all'esercizio dell'arte ausiliaria della stessa professione medica, ovvero da una officina o
da un centro anch'essi autorizzati.
Rientrano, pertanto, nel novero delle protesi:
1. gli apparecchi di protesi dentaria. Nessuna discriminazione può essere fatta in ordine
al materiale impiegato (resina, porcellana, metalli preziosi) atteso che all'impiego
stesso il paziente è il più delle volte vincolato per ragioni tecniche.
Nel concetto di protesi dentaria, ai fini fiscali, vanno ricomprese non solo le dentiere, le
capsule e gli apparecchi mediante i quali si provvede alla correzione di talune
malformazioni stomatologiche o della masticazione (apparecchi ortodontici).
Le spese per cure odontoiatriche (terapie gengivali, estrazioni, ecc.) sono parimenti
deducibili in misura integrale in quanto relative a prestazioni rese da un odontoiatra
nell'ambito della propria specializzazione;
2. gli apparecchi di protesi oculistica (occhi o cornee artificiali), di protesi fonetica) e simili;
3. i mezzi correttivi oculistici, che si riassumono sostanzialmente negli occhiali da vista e
nelle lenti a contatto. Secondo lo spirito informatore della norma più avanti richiamata,
va esclusa da qualsiasi deducibilità la spesa sostenuta per l'impiego di metalli preziosi
(oro, argento, platino ..) nella montatura degli occhiali da vista;
4. gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolari, a
occhiali) con le stesse limitazioni di cui al numero precedente;
5. gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico chirurgiche e
le scarpe e tacchi ortopedici, purché entrambi su misura); apparecchi per fratture
(garza e gesso) busti, stecche, ecc., anche se presi in affitto;
6. gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una
infermità (stimoli e protesi cardiache, ecc.);
7
7. le poltrone, e i veicoli simili, per invalidi, con qualsiasi meccanismo di propulsione,
anche presi in locazione.
8. i materassi antidecubito
Con riferimento specifico a tale ultima tipologia, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione
n. 11 del 26 gennaio 2007, ha espressamente richiamato il D.M. n. 332 del 27 agosto
1999, emanato dal Ministero della Sanità che, nell'allegato 1 (nomenclatore tariffario delle
protesi), elenca tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del servizio
sanitario nazionale, gli ausili antidecubito, nei quali rientrano anche i materassi e le
traverse antidecubito.
In particolare, il menzionato decreto fa riferimento agli ausili antidecubito idonei all'utilizzo
su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito
(traverse).
Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, gli stessi devono essere costituiti da
materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per
limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di
garantire livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti
patologie.
Ne consegue che relativamente ai materassi, l'acquisto può essere assistito dalla
detrazione per spese sanitarie solo qualora gli stessi presentino le caratteristiche
tipologiche suddette, atte a consentire la riconduzione alla categoria dei materassi
antidecubito.
Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione in oggetto si
fa presente che in linea generale occorre che il contribuente sia in possesso della
prescrizione del medico ovvero, in alternativa, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà attestante la necessità per la quale è stato acquistato l'ausilio, la cui
sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore.
Anche le spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie, come, ad esempio,
la macchina per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna, possono essere
comprese tra le spese sanitarie.
Rientrano tra le "attrezzature sanitarie" per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta
del 19 per cento, anche le siringhe ed i relativi aghi.
Il citato D.M. del 1999, infine, elenca, tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili
nell'ambito del servizio sanitario nazionale, gli ausili per incontinenti, compresi i pannoloni.
Ne consegue che le spese sostenute per i predetti mezzi di ausilio rientrano tra quelle per
le quali spetta la detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR.
Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria
pubblica sostenute per conto di familiari non a carico indicate nel rigo E2
Per poter usufruire della detrazione relativa alle spese sanitarie sostenute per familiari non
a carico fiscalmente è necessario che il contribuente documenti che la patologia di cui è
8
affetto il familiare rientri tra quelle che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria mediante certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale.
Non è sufficiente che il familiare, sia pure in età avanzata, sia stato ricoverato in un istituto
o clinica.
L'articolo 15, comma 2, ultimo periodo, del Tuir, prevede che le spese sanitarie sostenute
nell'interesse di familiari, anche non a carico, affetti da patologie che danno diritto
all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, possono essere portate in
detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari stessi.
La norma agevolativa prende in considerazione l'ipotesi in cui un contribuente affetto da
una patologia che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica
(ticket) si rivolge, per la cura di tale patologia, ad una struttura sanitaria privata pagando la
prestazione. La detrazione al familiare (per la parte che non trova capienza nell'imposta
dovuta dalla persona affetta dalla patologia in questione) è quindi concessa, in relazione
alle sole spese connesse con la patologia che dà diritto all'esenzione dal pagamento del
ticket.
La riferibilità della spesa alla patologia esente deve risultare o da documentazione medica
o da autocertificazione sottoscritta dal familiare affetto dalla patologia.
Il soggetto interessato dalla patologia deve presentare la dichiarazione indicando l'intero
importo della spesa relativa a tali patologie ed operare la detrazione del 19% fino a
concorrenza dell'imposta da lui dovuta.
Solo nel caso in cui questi non abbia alcun reddito o possiede redditi tali da comportare
un'imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive non sarà tenuto alla
presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi il familiare che ha sostenuto la
spesa, potrà operare la detrazione in oggetto per l'intero onere sostenuto, entro il limite
massimo di euro 6.197,48 annui di spesa.
Per poter usufruire, infine, della detrazione in commento è necessario che il documento
che certifica la spesa sia intestato al contribuente che ha effettuato il pagamento e
contenga l'indicazione del soggetto a favore del quale la spesa medica è stata sostenuta.
Nel caso in cui il documento sia intestato al soggetto affetto dalla patologia, questi deve
annotare sullo stesso, in funzione di autocertificazione, quale parte della spesa è stato
sostenuta dal congiunto. Solo in tal caso al familiare stesso compete, nel limite citato di
spesa, il beneficio della detrazione.
Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie
e spese per sussidi tecnici informatici per portatori di handicap indicati nel rigo E3
La detrazione del 19%, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett.c, del Tuir, è riconosciuta con
riferimento all’intero ammontare – senza quindi alcuna franchigia - delle spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al
sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Ai sensi del comma 1 della richiamata disposizione “è persona handicappata colui che
presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è
9
causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” 2 .
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento
assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui al citato
articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di
cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore
sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Sono tali, inoltre, non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla
Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992, ma anche tutti
coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai
fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del T.U. n. 915 del 1978 ed i soggetti ad essi
equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti
sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In
tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti
al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992
possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante
autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione
sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).
Rientrano, a mero titolo esemplificativo, tra gli oneri in commento, le spese sostenute per:
•
l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il
contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
•
il trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa di
accompagnamento).
In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate
durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una
detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
•
l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
•
la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
•
la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne
alle abitazioni;
2
L’art. 3 della L. 104/92 ai commi successivi dispone che:
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza
della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitatitve.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in moda da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione,
la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e
negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel
territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente
legislazione o da accordi internazionali
10
•
l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per portatori di
handicap.
Si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la
quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento o del 36
per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle
barriere architettoniche (righi da E33 a E36).
•
sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità
d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104
del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem,
un computer o un sussidio telematico;
•
l’abbonamento al servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso
attraverso la linea telefonica.
Spese per i mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o
impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo
E4).
Rientrano in tale tipologia gli oneri sostenuti per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di
cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed
m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
La detrazione prevista è pari al 19% della spesa complessivamente sostenuta.
Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati
destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordomuti, individuati dall’art. 1, della L. 12
marzo 1999, n. 68.
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:
o ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta
l’indennità di accompagnamento;
o agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
o ai soggetti affetti da pluriamputazioni.
Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall’art. 3,
c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione
permanente della deambulazione.
La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per
l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti con
handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di
accompagnamento è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di
accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.
Per i disabili che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della
capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono
ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di
deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso,
pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità
motoria sul certificato di invalidità.
11
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di
serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285.
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della
carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo
effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
o pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
o scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
o braccio sollevatore ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
o paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/ idraulico;
o sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’insediamento del disabile
nell’abitacolo;
o sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
o sportello scorrevole.
La detrazione è riconosciuta relativamente ad un solo veicolo, per un limite
massimo pari a 18.075,99 euro, (la norma consente di suddividere la predetta detrazione
in quattro quote annuali di pari importo) a meno che non vi sia stata la relativa
cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico.
Si evidenzia , inoltre, che tra le spese che danno diritto alla detrazione sono comprese,
oltre al costo di acquisto dell'autovettura, anche i costi per le riparazioni che non rientrano
nella ordinaria manutenzione. Sono esclusi, quindi, dalla detrazione i costi di esercizio,
quali, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante. Le suddette spese
di manutenzione non ordinaria concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al
raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. Tali spese, per poter
essere detratte devono essere sostenute entro i quattro anni dall'acquisto 3 .
Il veicolo acquistato usufruendo delle agevolazioni previste per i disabili deve essere
intestato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449 del 1997, o al disabile o al familiare di cui il
disabile è a carico. Conseguentemente, non è ammissibile il riconoscimento dei benefici
Circolare del 20/04/2005 n. 15 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
La medesima nota di prassi operativa, inoltre, al punto 6.4 fornisce una risposta importante in merito a due distinti
quesiti riguardanti l’acquisto di autovetture per disabili da parte del genitore e dei figli fiscalmente a suo carico, che si
ritiene utile riportare ai fini di una migliore chiarezza espositiva:
“Ancora con riferimento all'acquisto di auto per disabili, si formulano i seguenti quesiti:
D: In una famiglia composta da quattro persone, il padre e uno dei due figli fiscalmente a carico del padre sono disabili.
Nel 2001 il padre ha acquistato per sè un'auto, con fattura a lui intestata; nel 2003 ha venduto l'autovettura e
contemporaneamente ha acquistato una nuova auto con fattura intestata al figlio disabile, in quanto il tipo di disabilità
del figlio necessita di un'auto diversa. Avendo usufruito nel 2001 della detrazione per acquisto auto, può nel 2003
usufruire di nuovo della detrazione?
D: In una famiglia composta di quattro persone, il padre e i due figli fiscalmente a carico sono disabili. Nel 2001 il
padre ha acquistato per sè un'auto, con fattura a lui intestata, nel 2003 il figlio fiscalmente a carico del padre, divenuto
maggiorenne, ha acquistato un'auto per sè con fattura a lui intestata. Premesso che il figlio è a carico del padre,
quest'ultimo può usufruire di un'ulteriore agevolazione per acquisto dell'auto anche nel 2003?
R: Si, in entrambi i casi le agevolazioni possono essere fruite prescindendo dal vincolo dell'unico acquisto nei quattro
anni”.
3
12
fiscali previsti per i disabili nel caso in cui il veicolo sia civilisticamente di proprietà di due
coniugi in regime di comunione dei beni, se il veicolo è stato intestato al coniuge di cui il
disabile non è a carico.
L'intestazione del veicolo deve essere effettuata in alternativa:
•
•
in capo al disabile, se titolare di reddito proprio;
ovvero a favore del soggetto di cui il disabile sia a carico.
Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da
quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia
sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi
equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti
sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992.
In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri
competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche
mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui
sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o
impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti
sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non
compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità
motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del
portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
¾ motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di
contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di
idonea carrozzeria (lett. b) - art. 53);
¾ motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del
conducente (lett. c) - art. 53);
¾ motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
¾ autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti
compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
13
¾ autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso
quello del conducente (art. 54, lett. c));
¾ autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o
di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente
di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
¾ autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente
per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il
conducente (art. 54, lett. m)).
Non debbono, infine, essere indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 le spese sanitarie
sostenute nel 2008 che hanno dato luogo nello stesso anno ad un rimborso da parte di
terzi, come ad esempio:
− le spese, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o
da altri per suo conto;
− le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal
sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un
importo non superiore complessivamente a euro 3.615,20, non hanno concorso a
formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.
Rimangano invece a carico del contribuente:
− le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui
versati per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
− le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal
sostituto d’imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico
del dipendente.
Documentazione delle spese mediche. Quadro riepilogativo di sintesi
In via generale, l’articolo 3, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 prevede che i
contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'articolo 43 4 , le certificazioni dei
4
Termine per l'accertamento.
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni
del Titolo I, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati
relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in
aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso
devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti
a conoscenza dell'ufficio delle imposte.
14
sostituti di imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti
eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili ed
ogni altro documento previsto. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o
trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente.
Si rammenta, inoltre, che il beneficio in argomento è riconosciuto solo se la spesa è
documentata con fattura o attraverso lo scontrino fiscale ( cosiddetto “parlante” ) in cui
debbono risultare:
¾ con riferimento ai prodotti acquistati:
− la natura;
− la qualità;
− la quantità
¾ il codice fiscale del destinatario
Più in dettaglio:
Oneri
sostenuti
Documentazione probatoria
Pagamento
ticket
Copia della ricetta resa dal
medico curante corredata dallo
scontrino della farmacia
corrispondente all'importo del
ticket pagato sui medicinali
indicati nella
ricetta.
Ulteriori Precisazioni
Per l'acquisto di medicinali da banco, in
assenza di prescrizione medica é
necessaria un'autocertificazione del
contribuente attestante la necessità degli
acquisti per il medesimo o per i familiari.
Se lo scontrino non reca la dicitura
"medicinali" o "farmaci", bensì una
dicitura generica, l'autocertificazione deve
anche attestare che l'importo pagato é
riferito all'acquisto dei farmaci necessari al
contribuente o al familiare a carico e non
all'acquisto di altri prodotti non sanitari
disponibili in farmacia.
In caso di scontrini farmaceutici non più
leggibili, la fotocopia degli stessi o il
modello 730-2 analiticamente compilato
(con l'indicazione separata delle spese
sanitarie documentate con scontrini delle
farmacie e del relativo importo, anche
complessivo), devono considerarsi
elementi sufficienti a dimostrare l'avvenuto
(N.B.: Per gli effetti delle disposizioni del presente articolo veggasi l'art. 37, comma 26, D.L. 4 luglio 2006 n. 223.
L'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, così come modificato dall'art. 5-bis del D.L. 24 dicembre 2002, n.
282, ha prorogato di due anni - per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni dettate dagli artt. 7, 8 e 9 della
stessa legge n. 289/2002 - tutti i termini previsti dal presente articolo)
15
controllo da parte del C.A.F. e tali da
escludere l'applicazione della relativa
sanzione.
Fattura, ricevuta o quietanza;
Acquisto
Protesi
Sussidi tecnici
e informatici
Prescrizione del medico
curante, salvo che si tratti di
attività che, in base alla
specifica disciplina sanitaria,
concretizzano la
professione dell'esercente l'arte
ausiliaria, con la conseguente
abilitazione a intrattenere
rapporti diretti con il paziente.
In tal caso, quest’ultimo
provvederà a rilasciare
apposita attestazione sul
documento di spesa che attesti
l’avvenuta esecuzione della
prestazione stessa.
Per quanto concerne la categoria degli
ottici - optometristi gli stessi possono
direttamente prescrivere ai pazienti la
qualificazione e la misurazione del difetto
visivo, l'approntamento degli occhiali da
vista e delle lenti graduate, nonché
l'adattamento delle lenti a contatto.
Risoluzione del 16/03/1982 prot. 112 Ministero delle Finanze - Imposte Dirette
Fattura, ricevuta o quietanza;
Certificazione del medico
curante che attesti la finalità
dell’acquisto rispondente ai
dettami della L. 104/1992
Spesa sostenuta per l’acquisto del cane guida dai non vedenti ( Rigo E5)
La detrazione in argomento:
a. viene riconosciuta:
− a favore del disabile o della persona cui il medesimo risulti fiscalmente a carico, solo
una volta nel periodo di quattro anni, fatta eccezione per i casi di perdita dell’animale;
− con riferimento all’acquisto di un solo cane e per l’intero ammontare del costo
sostenuto, sino al limite massimo pari a 18.075,99 euro;
b. può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo.
Rateizzazione delle spese sanitarie (Rigo E6)
I contribuenti che, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro
15.493,71, hanno scelto di rateizzarle nel 2005, 2006 e/o nel 2007, debbono riportare in
tale rigo l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione ed indicare nella
relativa casella di riferimento il numero della rata di cui si intende fruire ( si rammenta che
gli oneri per i quali è consentita la rateizzazione sono quelli indicati nei righi da E1 a E3) .
16
Spese mediche sostenute dal FASI
Il Fondo integrativo sanitario (FASI) opera allo scopo di erogare ai dirigenti di imprese
industriali in servizio o in pensione ed ai loro familiari, nell'ambito di un sistema di
mutualità, prestazioni integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale e
che a tali scopi istituzionali si provvede con i contributi versati dalle aziende e dai dirigenti
in servizio e pensionati, con i requisiti richiesti dallo stesso Statuto del FASI.
In particolare é necessario chiarire che la contribuzione a carico delle imprese e dei
dirigenti in servizio é stabilita dagli accordi collettivi e che l'impresa, sulla base dei
medesimi accordi, è tenuta a versare un contributo per il finanziamento della gestione dei
dirigenti pensionati ragguagliato al numero dei dirigenti in servizio indipendentemente dalla
stessa circostanza che propri dirigenti pensionati abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione
al Fasi.
Con una prima Risoluzione (n. 78 del 2004) l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni
chiarimenti in merito alla deducibilità dei contributi versati al FASI da parte di contribuenti
in pensione ed al corretto trattamento fiscale delle spese sanitarie rimborsate dal
medesimo Fondo.
L'Agenzia ritiene che i dirigenti pensionati, a differenza di quelli in servizio, non possono
beneficiare, in relazione ai contributi FASI, tanto a loro carico, quanto a carico delle
aziende, della previsione contenuta nell'art. 51, comma 2, lettera a) del 917/1986 secondo
cui “non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente
fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento
aziendale per un importo non superiore complessivamente a quanto stabilito dalla norma
(euro 3.615,20 per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 3, comma 118, della legge
n. 350 del 24 dicembre 2004).
Pertanto le spese mediche sostenute dal dirigente in pensione sono integralmente
detraibili dall'imposta lorda pari al 19%, per la parte che eccede euro 129,11, anche se già
rimborsate dal fondo di appartenenza.
Orientamento, quest’ultimo, ribadito anche con il successivo parere reso con la
Risoluzione n. 167 del 25.11.2005, secondo cui il beneficio fiscale in questione deve
ritenersi applicabile in favore dei dirigenti in pensione, anche nell'ipotesi in cui la spesa
medica sia direttamente sostenuta dal FASI, sulla base di convenzione con la struttura
sanitaria.
Ciò in quanto il pagamento diretto alle strutture sanitarie in questione si atteggia come una
mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione delle
procedure, nell'ambito delle convenzioni che il FASI stipula con le case di cura.
Inoltre, rilievo determinante assume la circostanza che i pagamenti effettuati dal FASI alla
struttura sanitaria avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione
beneficiario della prestazione sanitaria.
Conseguentemente il dirigente risulta intestatario delle fatture emesse dalle case di cura
non solo per la parte di spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per la
parte direttamente pagata dal FASI.
17
Può affermarsi, pertanto, che questo particolare modo di sostenimento dell'onere sanitario
(pagamento diretto da parte del FASI alla case di cura convenzionate) determina, in
sostanza, gli stessi effetti del "rimborso" previsto dall'art. 15 del Tuir.
Pertanto, per il dirigente in pensione le spese mediche sostenute sono integralmente
detraibili dall'IRPEF ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se una parte
delle stesse, secondo le modalità sopra esposte, sono state pagate direttamente dal FASI
alle case di cura convenzionate
Interessi passivi
Inquadramento generale
Nell’ambito dei righi da E7 a E11, debbono essere indicati gli importi (interessi passivi,
oneri, e quote di rivalutazione) sostenuti nell’anno 2008 in dipendenza di mutui a
prescindere, in ogni caso, dalla data di scadenza.
Ai sensi del disposto di cui all’art. 15 del Tuir, è riconosciuta su tali oneri una detrazione
pari al 19%.
Nel caso, inoltre, in cui si benefici di un mutuo ipotecario sovvenzionato attraverso
contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi
passivi fanno sorgere il diritto alla detrazione esclusivamente con riferimento all’importo
effettivamente rimasto a carico del contribuente.
Tipologia Contratto di Mutuo
Rigo da utilizzare
Mutuo ipotecario contratto per
l’acquisto dell’abitazione principale 5
E7
Mutuo ipotecario acceso prima del 1993 su
immobili diversi dall’abitazione principale
E8
Mutuo stipulato nel 1997 per l’esecuzione di interventi di
manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici
E9
Mutuo ipotecario contratto a far data dal 1998 finalizzato alla
costruzione ed alla ristrutturazione di unità immobiliari da
destinare quale abitazione principale
E10
Prestiti e Mutui agrari
E11
5
La certezza della data di inizio dei lavori di costruzione dell'immobile da adibire ad abitazione principale è
fondamentale per poter verificare il rispetto della condizione temporale e subordina la detrazione degli interessi passivi
pagati sul mutuo ipotecario contratto per la costruzione dell'immobile. La data di inizio lavori di completamento del
fabbricato può coincidere con la data di voltura della DIA in capo al proprietario dell'immobile. Risoluzione del
03/03/2008 n. 73 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
18
Tra gli oneri accessori detraibili, unitamente agli interessi passivi, sono compresi anche:
− l’intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di
valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta;
− la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione.
− l'onorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto di mutuo, le spese che il
notaio sostiene per conto del cliente quali, ad esempio l'iscrizione e la cancellazione
dell'ipoteca, l'imposta sostitutiva sul capitale prestato .
In sostanza, gli oneri accessori che danno diritto alla detrazione sono costituiti da
spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo.
Non sono, ovviamente, detraibili le spese notarili sostenute con riferimento al contratto
di compravendita dell'immobile 6 .
Per quanto, poi, riguarda le spese per l’assicurazione dell'immobile, non si ritiene che
diano diritto alla detrazione non rinvenendosi il carattere di necessarietà rispetto al
contratto di mutuo 7 .
Analogamente, non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati:
− a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e gli interessi derivanti
da finanziamenti diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia
ipotecaria su immobili;
− a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un mutuo ipotecario in corso di
stipula per l'acquisto della casa di abitazione, tenuto conto che si tratta di
un'operazione finanziaria diversa da quella di mutuo, anche se ad essa collegata.
A tal fine non rileva la circostanza che le due operazioni sono effettuate presso diverse
banche ovvero presso la stessa 8 .
Mutui per l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale (Rigo E7)
Per l’esatta individuazione dell’abitazione principale occorre, in primis, precisare che deve
intendersi come tale il luogo di dimora abituale del contribuente ovvero dei suoi familiari;
ferme restando le risultanze presenti nei registri anagrafici di settore, è possibile, ai sensi
del DPR 20.12.2000, n. 445 produrre idonea certificazione in cui si attesta una dimora
abituale differente da quella risultante dalle informazioni e dai dati desumibili dai predetti
registri.
Il beneficio in commento è riconosciuto al contribuente che acquista l’immobile e che
risulta intestatario del relativo contratto di mutuo, anche nella circostanza in cui il
medesimo sia adibito ad abitazione principale di uno dei suoi familiari.
Al riguardo, occorre far riferimento alla disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 5
dello stesso TUIR, il quale specifica che, ai fini delle imposte sui redditi, sono considerati
familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
6
Circolare 12.05.2000, n. 95 dell’Agenzia delle Entrate.
Circolare 20.04.2005, n. 15 dell’Agenzia delle Entrate.
8
Circolare 12.06.2002, n. 50 dell’Agenzia delle Entrate, risposta 4.5 .
7
19
Nell'ipotesi di separazione legale, il coniuge separato, finché non intervenga la sentenza di
divorzio, rientra tra i familiari individuati dal citato comma 5 dell'articolo 5.
In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetterà
comunque il beneficio della detrazione, per la quota di spettanza, nell'ipotesi in cui presso
l'immobile acquistato abbiano la propria dimora abituale i suoi familiari (ad esempio i figli).
Ovviamente, tra i familiari non è ricompreso, in tale ipotesi, l'ex coniuge.
La disposizione relativa ai familiari a carico, in vigore a partire dal 1 gennaio 2001, trova
applicazione anche in riferimento alle rate pagate dopo la predetta data in dipendenza di
contratti di mutuo stipulati prima del 2001:
In caso di mutui stipulati a decorrere dal 2001, i periodi temporali sopra richiamati debbono
intendersi elevati a 12 mesi sia con riferimento alla destinazione quale abitazione familiare
sia relativamente alla data di acquisto dell’immobile.
Per i mutui, poi, accesi:
− dal 01.01.1993 sino al 31.12.2000: la detrazione è riconosciuta qualora l'immobile sia
stato adibito ad abitazione principale del contribuente o di un familiare entro sei mesi
dall'acquisto stesso e l'acquisto dell’unità immobiliare sia stato effettuato nei sei mesi
precedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo; unica
eccezione è riferita al caso in cui alla data del 31 dicembre 2000 non sia già decorso il
predetto termine semestrale;
− nel corso del 1993: l’accesso alla detrazione è consentito solo qualora l’immobile sia
stato adibito ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994;
− ante 1993: la detrazione spetta a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad
abitazione principale alla data dell'8.12.1993 e che nella rimanente parte dell'anno
1993, così come per gli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione
principale per motivi diversi da quelli di lavoro.
Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per
motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli
interessi passivi (nonché oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale
abitazione spetta solo sull'importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario
del mutuo.
Si evidenzia, inoltre, che il diritto alla detrazione non viene meno:
− nell'ipotesi in cui al momento ovvero successivamente alla stipula del contratto di
mutuo il contribuente, trasferito per motivi di lavoro, non ha stabilito, entro i prescritti
limiti temporali, la propria dimora abituale nell'immobile in questione;
− in caso di ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione però che
l’immobile non risulti concesso in locazione.
20
In caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi passivi per
l'acquisto dell'abitazione principale spetta anche se l'immobile viene concesso in
locazione.
Il beneficio della detrazione spetta esclusivamente al proprietario dell'immobile, per cui, nel
caso in cui un soggetto contragga un mutuo per finanziare l'acquisto di una unità
immobiliare da parte di un familiare, tale soggetto non potrà usufruire della detrazione
prevista per gli interessi passivi 9 .
In caso poi di mutuo contratto anteriormente all'anno 1991 la detrazione può essere fruita
anche dal coniuge non titolare di reddito di fabbricati. Se il mutuo è stato stipulato
successivamente al 1991, benché anteriormente al 1993, la detrazione non compete al
coniuge che non ha acquistato il fabbricato e l'altro coniuge non può fruire della detrazione
in relazione all'intero ammontare degli interessi, ma solo in proporzione alla sua quota.
La norma in commento, inoltre, non prevede che ai fini della detrazione il contribuente
debba risultare anche obbligato a dichiarare il reddito dell'unita' immobiliare. Pertanto, in
presenza di tutte le condizioni richieste dalla norma (ivi compresa quella in base alla quale
l'immobile acquistato deve essere la dimora abituale del contribuente che intende
calcolare la detrazione), il nudo proprietario può usufruire dell'onere in questione. É
appena il caso di ricordare che, proprio sulla base di quanto precisato, la detrazione degli
interessi passivi e relativi oneri accessori non compete mai all'usufruttuario in quanto
lo stesso non acquista l'unita' immobiliare.
In presenza di mutuo ipotecario, gli interessi passivi potranno essere oggetto di detrazione
d'imposta anche se l'immobile su cui risulta iscritta l'ipoteca non coincide con quello
acquistato ed adibito ad abitazione principale 10 .
La detrazione in commento spetta non solo con riferimento all’acquisto della dimora
abituale e delle connesse pertinenze ma anche in presenza di acquisto di una ulteriore
quota di proprietà.
La detrazione non spetta, invece, qualora il mutuo sia stato stipulato per acquistare
autonomamente una pertinenza della dimora abituale del contribuente (box, soffitta,
cantina etc.).
Nel caso in cui il contribuente acquisti direttamente dall'impresa o tramite una cooperativa
edilizia di un immobile non ancora provvisto di abitabilità, accendendo un mutuo, e non vi
abbia potuto trasferire la propria residenza entro 12 mesi perché il comune non ha
concesso l'abitabilità in tempo utile, perde il diritto alla detrazione degli interessi corrisposti
a seguito della stipula del contratto di mutuo in quanto costituisce requisito essenziale, per
9
Nella medesima circolare ( n. 7 del 29.01.2001, risposta 2.5) l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che per quanto
concerne il trattamento applicabile ai fini dell'imposta sulle donazioni ai finanziamenti effettuati a familiari per
l'acquisto di una unità immobiliare, l'articolo 69, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342,
introducendo il comma 4-bis all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, stabilisce l'inapplicabilità dell'imposta alle donazioni o altre liberalità indirette collegate ad atti concernenti il
trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari che siano già assoggettati all'imposta di registro in misura
proporzionale oppure all'imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, per tutti gli acquisti immobiliari finanziati da
terzi sarà possibile dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del soggetto donante, così da consentire alle
famiglie di rendere trasparenti i loro rapporti economici (ad esempio, la dazione di denaro dal padre al figlio ovvero il
pagamento del relativo prezzo da parte del padre per l'acquisto di una casa).
10
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 29.01.2009, risposta 2.4.
21
fruire della predetta detrazione, l'aver adibito appunto l'immobile ad abitazione principale
entro 12 mesi dall'acquisto.
Qualora, inoltre, il contribuente contrae un mutuo per l'acquisto di un immobile adibito a
propria abitazione principale, e un mutuo per l'acquisto di in immobile da adibire ad
abitazione di un familiare, la detrazione deve essere riferita agli interessi pagati in
corrispondenza dell'immobile adibito a propria abitazione.
Il requisito della dimora abituale non è richiesto in caso il contraente del mutuo e
acquirente dell’immobile sia un appartenente al personale in servizio permanente :
− delle Forze Armate e Forze di Polizia ad ordinamento militare;
− delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.
L’unico requisito richiesto in tale ipotesi è che l’immobile costituisca l’unica proprietà del
soggetto.
Misura della detrazione
Per principio di carattere generale per fruire della detrazione relativa agli oneri è
necessario che essi siano rimasti effettivamente a carico del contribuente.
La detrazione di cui si tratta è riconosciuta, ai sensi dell’art. 15 del Tuir, nella misura del 19
per cento della spesa sostenuta, per un limite massimo che sino al 31.12.2007
corrispondeva a 3.615,20 euro e che, a seguito dell’intervento operato dalla manovra
Finanziaria per l’anno 2008, è stato elevato da tale ultima annualità sino a 4000 euro.
Tale precisazione è importante al fine di chiarire le diverse implicazioni che possono
sorgere con riferimento alle differenti tipologie di mutuo; più in dettaglio:
− per i mutui stipulati fino al 31 dicembre 1992, l’importo è riferito a ciascun
cointestatario al rispetto delle condizioni già richiamate per i contratti di specie ante
1993;
− per i mutui successivi al 31 dicembre 1992, il limite di spesa suddetto è riferito
complessivamente a tutti i cointestatari del mutuo. Ogni coniuge, pertanto, avrà
diritto ad una detrazione rapportata ad un ammontare massimo di oneri per interessi
pari a 1.807,60 euro, ovvero a 2.000 euro dal 2008.
Unica eccezione è costituita in caso di mutuo contestato con il coniuge fiscalmente a
carico: in tale ipotesi il coniuge che possiede redditi può fruire della detrazione non solo
in relazione alla propria quota d'interessi ma anche, in luogo del coniuge che risulti a
suo carico, per la quota d'interessi a questi imputabile.
Acquisto di immobile da ristrutturare
L'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che in caso di mutuo contratto per
l'acquisto di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla
22
relativa concessione edilizia o atto equivalente, per usufruire della detrazione degli
interessi passivi, l'immobile deve essere adibito a dimora abituale entro due anni
dall'acquisto.
In tal caso, il beneficio decorre dalla data in cui l'immobile é adibito a dimora abituale.
Con riferimento al controllo del requisito della destinazione ad abitazione principale entro i
termini previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir ai fini della detrazione per
interessi passivi, si fa presente che tale requisito può risultare dai registri anagrafici o da
autocertificazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000.
Considerato, peraltro, che l'abitazione principale non coincide necessariamente con la
residenza anagrafica, il contribuente con la suddetta autocertificazione può attestare,
altresì, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici.
Resta fermo che, per effetto dell'articolo 41 del DPR 445 del 2000, l'amministrazione, in
fase di controllo, può verificare nei confronti del contribuente la veridicità e la autenticità
delle attestazioni prodotte.
Al fine, poi, di individuare la categoria di opere che permette la detrazione per interessi
dalla data in cui l'unita' immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto, è necessario far riferimento all'articolo 31, comma 1, lettera d), della legge n.
457 del 1978 11 . L'agevolazione sarà pertanto esclusa nel caso in cui l'immobile sia
soggetto ad opere differenti da quelle individuate dalla citata norma.
Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l'unita' abitativa entro due
anni dall'acquisto per cause imputabili al comune che non provvede in tempo utile al
rilascio delle abilitazione amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della
detrazione d'imposta. Ciò in quanto, per ragioni di coerenza logica, si ritiene estensibile il
principio contenuto nel decreto ministeriale n. 331 del 1999, concernente le diverse ipotesi
di mutuo contratto per la costruzione dell'abitazione principale.
Nel caso, infine, di acquisto di un immobile allo "stato grezzo", ossia non ancora ultimato,
può trovare eventualmente applicazione l'art. 15, comma 1-ter del Tuir, che disciplina la
detrazione di imposta relativa agli interessi passivi sui mutui contratti per la "costruzione"
di una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione, pertanto, spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione
principale entro sei mesi dalla data di fine lavori e a partire dal periodo di imposta in cui è
utilizzato a tale scopo.
11
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:
…omissis…
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la
eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
23
Acquisto di immobile locato
In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro
tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di
sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita
ad abitazione principale.
In relazione a questa particolare ipotesi, il legislatore non ha specificato espressamente da
quale momento è possibile fruire delle detrazioni, pertanto si ritiene che la detrazione trovi
applicazione, secondo le regole generali, sin dalla prima rata.
Per quanto riguarda i mutui contratti prima del 2001, si ritiene che tale disposizione,
entrata in vigore il 1 gennaio 2001, possa essere applicata anche con riferimento ai mutui
stipulati nell'anno 2000, sempreché al 31 dicembre 2000 non sia già decorso il termine di
tre mesi previsto dalla norma entro il quale deve essere notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che l'adempimento venga,
comunque, posto in essere nei tre mesi decorrenti dall'acquisto.
Qualora entro un anno dal rilascio l'immobile non viene destinato ad abitazione principale,
gli interessi per i quali il contribuente si è avvalso della detrazione, dovranno essere
dichiarati ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del Tuir, quali redditi a
tassazione separata.
Qualora un soggetto si trovi nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente
della detrazione, con riferimento a due acquisti di immobili, di cui uno adibito ad abitazione
principale, ha contratto un mutuo, l'altro acquistato successivamente e occupato per
effetto di contratto di locazione, per l'acquisto dei quali sono stati contratti appositi mutui, è
possibile applicare la detrazione in corrispondenza di uno solo degli acquisti.
Ed infatti, sulla base della formulazione della norma e in assenza di una specifica
indicazione circa la possibilità di applicare contemporaneamente la detrazione in
riferimento a contratti di mutuo stipulati per l'acquisto di due unità immobiliari, ancorché
entrambe rientranti tra quelle per le quali è possibile fruire della detrazione, si ritiene che la
detrazione spetti in riferimento agli interessi passivi pagati per l'acquisto di un solo
immobile.
In particolare, nel caso specifico, il contribuente, avendo entro tre mesi notificato al
locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione, nel periodo in cui il nuovo immobile
acquistato è ancora occupato dal conduttore e fino a quando viene rilasciato e adibito ad
abitazione principale, dovrà riferire la detrazione agli interessi pagati in corrispondenza
della casa effettivamente adibita ad abitazione principale.
Acquisto di immobile all’asta
In presenza di un contratto di mutuo per l'acquisto di un immobile all'asta giudiziaria, che
ha comportato l'instaurarsi di un procedimento esecutivo di rilascio nei confronti dell'ex
24
proprietario, con susseguente trasferimento della residenza oltre il termine di un anno
dall'acquisto dell'abitazione, pur trattandosi di una fattispecie diversa da quella prevista
dall'art. 15 del Tuir, è da ritenersi ad essa accomunata dalla circostanza che l'acquirente
deve attivare un procedimento giudiziario per ottenere la disponibilità dell'immobile.
In considerazione della analogia con la fattispecie disciplinata dal legislatore, è quindi la
previsione di cui al già citato art. 15, comma 1, lettera b), quarto periodo, in forza della
quale la detrazione degli interessi pagati in relazione all'acquisto del mutuo contratto per
l'acquisto dell'immobile compete, a condizione che l'azione esecutiva per il rilascio sia
stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l'abitazione sia stata adibita
ad abitazione principale entro un anno dal rilascio.
Accollo del mutuo
In presenza di contratto di mutuo originariamente stipulato dall'impresa costruttrice e
successivamente trasferito all'acquirente con atto di accollo del mutuo, la detrazione
spetta nei confronti di quest’ultimo, previa verifica delle condizioni di detraibilità
evidenziate nei paragrafi precedenti.
A tal fine, in ogni caso, per "data della stipulazione del contratto di mutuo" deve intendersi
quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo, che comporta la novazione
soggettiva del contratto originario
Nel caso di decesso di uno dei titolari di un contratto di mutuo Il coniuge superstite può
usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo
ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale di cui è contitolare insieme al
coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo (e
sempreché sussistano gli altri requisiti).
Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sempreché
anche in capo a questi ultimi risultino soddisfatte le condizioni previste dalla norma per
usufruire della predetta detrazione. Peraltro, in questa ipotesi é possibile che
legittimamente il reddito dell'unita' immobiliare sia dichiarato da un soggetto diverso, ad
esempio, dal coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione, e ciò non impedisce agli
eredi di fruire della detrazione.
Mutui stipulati da cooperative
Si premette che il contribuente socio di cooperativa edilizia, dopo l'atto di assegnazione
deve dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi il fabbricato assegnato.
Possono essere quindi indicati fra gli oneri che danno il diritto alla detrazione d'imposta le
somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi, a proprietà divisa, a titolo di
rimborso degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa e
ancora indivisi.
Per le somme pagate alla cooperativa dagli assegnatari di alloggi cooperativi a titolo di
rimborso degli interessi passivi ed oneri accessori relativi a mutui ipotecari contratti dalla
25
stessa e ancora indivisi, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che danno
diritto alla detrazione, va fatto riferimento al momento della delibera di assegnazione
dell'alloggio, con conseguente immissione in possesso, obbligo di dichiarare il reddito del
fabbricato e assunzione dell'obbligo del pagamento del mutuo e non al momento del
formale atto di assegnazione dell'immobile redatto dal notaio.
Motivazione del mutuo
L'articolo 15 del Tuir, come detto, prevede la detrazione del 19 per cento degli interessi
pagati in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale. Tale
motivazione può risultare dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto dell'immobile, da
altra documentazione rilasciata dalla banca su apposita richiesta del contribuente. In
assenza della documentazione comprovante che il mutuo é stato stipulato per l'acquisto
dell'abitazione principale, non può essere rilasciato il visto di conformità. Parimenti non
può essere apposto il visto qualora, trattandosi di mutui misti, non risulti l'importo riferibile
all'acquisto.
L’Agenzia delle Entrate 12 , inoltre, considerato che non sempre le banche mutuanti sono in
grado di attestare le motivazioni del mutuo riconducibili alla sfera personale del
contribuente e tenendo di mira l'obiettivo di scongiurare possibili comportamenti evasivi da
parte degli stessi contribuenti che potrebbero dichiarare artificiosamente fatti non
corrispondenti al vero al solo fine di usufruire delle detrazioni d'imposta in argomento, ha
ritenuto opportuno stabilire una sorta di gerarchia tra i documenti che il contribuente deve
presentare per l’accesso al beneficio de quo.
In primo luogo il contribuente può dimostrare che l'agevolazione gli spetta attraverso la
manifestazione della volontà di destinare la somma presa a mutuo all'acquisto
dell'abitazione principale nel contratto di compravendita ovvero nel contratto di mutuo.
Qualora ciò non sia avvenuto, per cause imputabili o meno al contribuente, è possibile
richiedere alla banca mutuante una espressa dichiarazione in cui sia attestata tale
circostanza. La banca potrà rendere tale attestazione solo qualora disponga di tali
informazioni, per averle acquisite, ad esempio, nel corso dell’istruttoria della pratica di
finanziamento o in altra circostanza.
Infine, qualora la banca non sia in grado di attestare tale destinazione, il contribuente potrà
ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del
D.p.r. n. 445 del 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa), dichiarando che il mutuo é stato contratto per
l'acquisto dell'abitazione principale, assumendosi la responsabilità penale e civile delle
dichiarazioni rese.
Rideterminazione degli importi detraibili
In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, comprensivo
delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere limitata
12
Risoluzione n. 147 in data 22.12.2006.
26
all'ammontare del predetto costo, risultante dalla sommatoria del valore dell'immobile
indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi
con l'operazione di acquisto.
Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere
utilizzata la seguente formula:
− interessi sui quali calcolare la detrazione = costo di acquisizione dell'immobile x
interessi pagati / capitale dato in mutuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Esempio (i dati contenuti nell’esempio sono indicativi e non veritieri):
Mutuo 500.000 euro;
Rogito 340.000;
Spese notaio mutuo 6.000;
Clausola indicizzazione 2.000;
Iscrizione ipoteca 2.000;
Spese notaio atto compravendita 20.000;
Spese intermediazione 14.000;
Imposte registro, etc. 16.000;
Interessi pagati 4.000
La detrazione opera nel seguente modo:
1° anno:
• Oneri su cui detrarre pari a 4.000 euro di interessi e a 10.000 oneri accessori (6.000 notaio
+ 2.000 clausola e 2.000 iscrizione);
• Valori del rapporto pari a 400.000 costo di acquisizione (340.000 rogito + 10.000 oneri
accessori + 20.000 notaio + 14.000 intermediazione e 16.000 imposte) e 500.000 mutuo;
• Gli interessi di 4.000 euro sono utilizzabili nella misura dell’80% (200.000/250.000), ossia
per 3.200. Comunque in dichiarazione per il primo anno il contribuente indica 3.615,20
euro, in quanto ha anche 5.000 euro di oneri accessori.
2° anno e successivi:
Gli interessi possono essere indicati nella misura dell’80%.
Rinegoziazione del contratto di mutuo
Con riferimento ai mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale 13 , il beneficio
fiscale in esame é riconosciuto anche nel caso in cui l'originario contratto é estinto e ne
viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, così come previsto dall'art. 15,
comma 1, lettera b), del Tuir.
La disposizione da ultimo citata si fonda sul carattere unitario dell'operazione di estinzione
ed accensione del nuovo mutuo e della sostanziale continuità del rapporto di mutuo
originariamente stipulato, con conseguente conservazione dei benefici fiscali già
riconosciuti in relazione al primo contratto.
13
Risoluzione n. 390 in data 21.12.2007 dell’Agenzia delle Entrate.
27
Con la circolare n. 95 del 12 maggio 2000 l’Agenzia delle Entrate aveva già precisato che,
nel caso in cui venga estinto un mutuo, contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, e
ne venga stipulato uno nuovo di importo non superiore alla quota di capitale residua,
maggiorata delle spese e oneri correlati, la detrazione é riconosciuta anche se il soggetto
mutuante é diverso da quello originario.
Si rammenta, in proposito, che l'art. 8 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito
con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante la disciplina relativa alla c.d.
"portabilità del mutuo", ha previsto espressamente al comma 4, il mantenimento dei
benefici fiscali nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volontà dello stesso debitore.
L'agevolazione in esame é applicabile, pertanto, anche nel caso di estinzione e
successiva stipulazione di un nuovo contratto di mutuo stipulato per la costruzione
dell'abitazione principale.
Infatti, considerata la stretta affinità che sussiste tra la fattispecie di mutuo contratto per
l'acquisto dell'abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b), del Tuir) e quella di mutuo
contratto per la costruzione della stessa (art. 15, comma 1-ter, del Tuir), e al fine di evitare
di trattare in modo differente situazioni sostanzialmente identiche, si ritiene che sia
possibile, atteso il carattere unitario dell'operazione di estinzione ed accensione del nuovo
mutuo e della sostanziale continuità del rapporto di mutuo originariamente stipulato,
conservare i benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto.
Alla luce di quanto sopra, è possibile quindi per il contribuente continuare a fruire dei
benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto di mutuo.
Tuttavia, si precisa che la detrazione non può essere riconosciuta sul totale dell'importo
del secondo mutuo, qualora risulti essere superiore, anche se di poco, alla residua quota
di capitale da rimborsare in relazione al primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri
correlati.
Ne consegue che, al fine di fruire dell'agevolazione in esame, é necessario determinare la
percentuale dell'importo del secondo mutuo rispetto all'importo della residua quota di
capitale da rimborsare del primo.
Per determinare la percentuale (X) sulla quale é possibile fruire della detrazione degli
interessi passivi é possibile adottarela seguente formula:
X = 100 x residua quota di capitale da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle
spese e degli oneri correlati / importo del secondo mutuo.
Mutui ante 1993 (Rigo E8)
In tale rigo debbono essere indicati, per un importo non superiore a euro 2.065,83 per
ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili
diversi da quelli utilizzati come abitazione principale, stipulati prima dell’anno 1993.
28
Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi
all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la
quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale
condizione (ad es. nel caso in cui l’immobile venga concesso in locazione).
La detrazione è riconosciuta anche in caso di accollo e di rinegoziazione del relativo
contratto di mutuo.
Mutui contratti nell’anno 1997 per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Rigo
E9.)
L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante "Disposizioni
urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di
finanza pubblica per l'anno 1997", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, ha disposto che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae
dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro degli interessi passivi e
relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero
di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
457, recante norme per l'edilizia residenziale.
Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dalla stessa norma, con decreto ministeriale del
22 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 5 aprile 1997, sono state rese
note le modalità e le condizioni alle quali é subordinata la detrazione in questione.
La detrazione in argomento riguarda esclusivamente le persone fisiche soggette all'Irpef
che stipulano un contratto di mutuo finalizzato alla realizzazione degli interventi di
recupero edilizio indicati nell'art. 2, comma 1, del citato decreto attuativo, laddove sono
elencati quelli di cui all'art. 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge n. 457 del 1978.
Al riguardo si osserva che la disposizione in esame non subordina il beneficio della
detrazione degli interessi derivanti dai predetti mutui alla circostanza che il contribuente
sia possessore del reddito dell'unita' immobiliare oggetto dei cennati interventi di recupero.
Ne deriva che la detrazione degli interessi in questione spetta, oltre che in riferimento agli
immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal
contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso a gratuito o di altro titolo idoneo,
con l'ulteriore effetto che l'agevolazione in esame può essere chiesta anche da un
soggetto che fiscalmente non é tenuto a dichiarare i redditi dei fabbricati (es. nudo
proprietario).
Per quanto concerne l'ipotesi in cui il contribuente sia titolare di più contratti di mutuo
unitamente ad altri soggetti il predetto limite di 2.582,28 euro dev'essere riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti dal contribuente e dagli altri coobbligati.
29
Qualora il contratto di mutuo sia stipulato da un condominio per l'esecuzione degli
interventi descritti all'art. 2, comma 1, del cennato decreto attuativo, il beneficio spetta a
ciascun condomino. Il condominio, infatti, non é un ente personificato dotata di soggettività
tributaria bensì una comunione.
Pertanto il presupposto si realizza in capo a ciascun condomino e questi ha diritto a
beneficiare dell'agevolazione per la parte di interessi passivi pagati ed alla stessa imputati
in ragione dei millesimi di proprietà. In tal caso, trattandosi di mutuo contratto da una
pluralità di persone, il citato limite dovrà essere ripartito tra ciascun condomino.
Dalla formulazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 669 del 1996
discende che la detrazione in questione può essere riconosciuta unicamente per gli
interessi derivanti da contratti di mutuo, così come definito dall'art. 1813 del codice civile, e
non da altri tipi di finanziamento (es. aperture di credito, cambiali ipotecare. ecc.).
Dal tenore letterale della stessa disposizione, deriva, inoltre che non é assolutamente
necessario che il predetto contratto mutuo sia assistito da ipoteca.
Considerato poi che l'agevolazione in questione é finalizzata alla ripresa dei lavori nel
settore edilizio e che viene ad interessare immobili già posseduti dai contribuenti, ne
deriva che il beneficio in questione può coesistere con quello previsto per l'acquisto di
unità immobiliari utilizzate come abitazione principale.
Il beneficio fiscale in questione é riconosciuto sia nel caso in cui gli interventi suddetti
riguardino immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, che nell'ipotesi in
cui gli interventi medesimi concernano unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine,
uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi vengano posti in essere nel rispetto degli
adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività' edilizia (cfr. art. 2, comma 2,
del citato decreto attuativo).
Al fine di usufruire dell'agevolazione in esame é necessario che il mutuo sia stipulato con
lo specifico scopo di finanziare gli interventi di recupero edilizio descritti dall'art. 2, comma
1, del citato decreto attuativo. In assenza di tale "collegamento" il beneficio non può
essere riconosciuto.
Giova in proposito ricordare che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente ai quali
compete la detrazione sono i seguenti:
a. gli interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare
a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b. interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le
superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di
uso;
30
c. interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d. interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
L'art. 3 del decreto attuativo più volte citato stabilisce, infine, che per fruire della detrazione
in esame é necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli
uffici finanziari la seguente documentazione:
− le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
− copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso é stato stipulato per
realizzare gli interventi di recupero descritti all'articolo 2 del decreto stesso;
− copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi
medesimi.
Per espressa statuizione dell'art. 1, comma 4, della legge n. 30 del 1997, il beneficio in
questione si applica limitatamente ai mutui contratti fino al 31 dicembre 1997 14 .
Non é stata prevista, inoltre, a detraibilità degli interessi passivi per mutui ipotecari
contratti per la ristrutturazione degli immobili, in caso di nuovo contratto di mutuo
intervenuto per la rinegoziazione del precedente.
Mutui ipotecari contratti per la costruzione o la ristrutturazione della dimora
principale (Rigo E10)
Il beneficio è riconosciuto, su un importo massimo di 2.582,28, in presenza di interessi
passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
per mutui ipotecari contratti a partire dal 1 gennaio 2008 e finalizzati ad eseguire opere di
costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale.
In via preliminare, occorre precisare che per costruzione dell’abitazione principale deve
intendersi ogni intervento eseguito in piena vigenza con il relativo provvedimento di
abitabilità rilasciato dal Comune di riferimento con cui viene autorizzata appunto la
costruzione di nuove unità immobiliari, ivi compresi - in ogni caso – gli interventi
ristrutturativi richiamati nel citato art. 31, comma 1, lett. d della legge 457/78.
Per quanto riguarda quest'ultima ipotesi, si tratta degli interventi, soggetti a concessione
edilizia, volti a trasformare un organismo edilizio preesistente per mezzo di un insieme
14
Testo estratto dalla Circolare n. 167 in data 13.06.1997 dell’Agenzia delle Entrate.
31
sistematico di opere che possono determinare un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso da quello precedente.
Anche per la costruzione e ristrutturazione edilizia un fabbricato rurale da adibire ad
abitazione principale del coltivatore diretto spetta la detrazione degli interessi passivi
relativi ad un mutuo a tal fine contratto.
La detrazione é ammessa a condizione che:
− l’immobile da costruire deve risultare quale abitazione principale del contribuente o dei
suoi familiari;
− il contratto di mutuo sia stipulato entro il termine di 6 mesi, antecedenti o successivi,
alla data di inizio dei relativi lavori di costruzione o finalizzati alla ristrutturazione
dell’unità; a far data dall’1 dicembre 2007 il citato contratto di mutuo deve essere
stipulato nei sei mesi antecedenti ovvero nei 18 mesi successivi alla data di inizio
lavori;
− i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di
stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di
proprietà o di altro diritto reale dell'unita' immobiliare da costruire e che quest'ultima sia
adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori;
Tale condizione viene ribadita all'art. 2, comma 3, del decreto 311/1999 il quale
prevede che "la detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unita' immobiliare
non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto
di mutuo" e "se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla
concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente
prorogato".
In merito ai lavori di costruzione dell'abitazione principale, occorre rimarcare che é
possibile fruire della detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1-ter, del Tuir, anche
nell'ipotesi in cui i lavori riguardino un immobile allo stato grezzo, ossia non ancora
ultimato.
La certezza della data di inizio lavori é fondamentale per poter verificare il rispetto della
condizione temporale di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto 30 luglio 1999, n. 311,
che riconosce la detrazione d'imposta per gli interessi passivi solo a condizione che i lavori
di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del
contratto di mutuo.
Si fa presente, tra l'altro che, tra gli adempimenti richiesti per poter fruire della detrazione
d'imposta in discorso, é previsto espressamente che il contribuente conservi ed esibisca o
trasmetta anche in copia le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione
edilizia.
Per completezza, si precisa, infine, che non può assumere rilevanza la data delle fatture
comprovanti le spese sostenute per la costruzione dell'immobile, atteso che l'emissione
delle stesse potrebbe essere successiva all'effettiva data di inizio dei lavori.
32
Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, infatti, le prestazioni di servizi si
considerano effettuate non al momento in cui sono rese, ma all'atto del pagamento del
corrispettivo.
Sulla base, sempre, di quanto previsto dall'art. 3 del decreto 30 luglio 1999, n. 311, per
fruire della detrazione degli interessi pagati in dipendenza di mutui contratti per la
costruzione o la ristrutturazione della casa da destinare ad abitazione principale, é
necessario che il contribuente conservi ed esibisca o trasmetta, a richiesta degli uffici
finanziari, la seguente documentazione:
− quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
− copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso é stato stipulato per
realizzare gli interventi di costruzione o di ristrutturazione;
− copia della documentazione comprovante l'effettivo sostenimento delle spese di
realizzazione degli interventi medesimi.
La detrazione spetta relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo
effettivamente utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi per la cui
realizzazione é stato stipulato il contratto di mutuo.
Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese
documentate, la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo
eccedente l'ammontare delle stesse. L'ammontare delle spese effettivamente sostenuto é
quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'unita'
immobiliare.
Il dato letterale della norma, che richiama unicamente il concetto di costruzione, e i principi
affermati, nel tempo, dall’Amministrazione finanziaria in materia conducono a ritenere che
non possa essere incluso nell'ambito di applicazione della norma anche l'acquisto del
suolo su cui viene materialmente edificato il fabbricato (o l'acquisto del diritto di superficie
sullo stesso).
Il legislatore, infatti, ha chiaramente individuato nei soli costi pagati per la costruzione
dell'abitazione principale il limite entro cui agevolare l'attività' stessa. Il concetto di
costruzione deve, quindi, essere inteso in senso stretto ed é limitato ai soli interventi che,
come chiarito nel citato decreto n.311 del 1999, sono realizzati in conformità al
provvedimento di abilitazione comunale che autorizza i lavori.
Di conseguenza gli interessi pagati in relazione alla parte di mutuo destinata all'acquisto
del terreno non potranno essere detratti dal reddito del soggetto contraente il mutuo.
Potrà, invece, essere unicamente detratto dall'IRPEF il 19% degli interessi passivi e degli
altri oneri (nel limite di 2.582,28 euro) relativi alla parte di mutuo effettivamente utilizzata
per il sostenimento delle spese relative alla costruzione dell'immobile.
33
Si evidenzia, inoltre, che la risoluzione n. 390 del 21 dicembre 2007 dell’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che si rende applicabile anche per i mutui contratti per la costruzione
dell'abitazione principale la previsione secondo cui nel caso di estinzione dell'originario
contratto e stipula di un nuovo contratto di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, é comunque possibile fruire della detrazione degli interessi pagati
in relazione al secondo mutuo.
Inoltre, la medesima risoluzione ha evidenziato che la ratio della disposizione, che estende
al secondo mutuo i benefici fiscali già riconosciuti in relazione al primo contratto, in quanto
attribuisce valore unitario all'operazione di estinzione ed accensione del nuovo contratto,
porta a ritenere che se il secondo mutuo é di importo superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare in relazione al primo mutuo (maggiorata delle spese e degli oneri
correlati), la detrazione degli interessi pagati in dipendenza del nuovo contratto non può
essere calcolata sull'intero importo degli stessi ma può essere riconosciuta in proporzione
all'importo residuo del capitale del primo mutuo stipulato.
I criteri esposti, enucleati in sede interpretativa, non hanno valore innovativo e, pertanto,
trovano applicazione anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla emanazione
del richiamato documento di prassi amministrativa.
La detrazione, inoltre, compete anche al familiare convivente del possessore o detentore
dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di
pagamento devono quindi, essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate).
.
Il familiare convivente con il possessore o detentore dell'immobile può, quindi, usufruire
dell'agevolazione se risultino essere effettivamente a suo carico le spese dei lavori già al
momento dell'avvio della procedura coincidente con l'invio della dichiarazione di inizio
lavori all'Amministrazione finanziaria. Non é necessario invece che l'abitazione nella quale
convivono "familiare" ed intestatario dell'immobile costituisca per entrambi l'abitazione
principale, mentre é necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni
nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.
Con circolare dell'11 maggio 1998, n. 121, al punto 3, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito
che il limite di spesa cui applicare la percentuale di detrazione va riferito alla persona fisica
e alla singola unità immobiliare sulla quale sono effettuati gli interventi di manutenzione.
Quindi il beneficio spetta fino al tetto massimo stabilito dalla legge per ogni immobile
interessato e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese.
É necessario però, che i requisiti per beneficiare del diritto alla detrazione sussistano al
momento dell'invio della dichiarazione di inizio lavori all'Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, per ragioni di semplificazione il comma 2 del Decreto dirigenziale del 24 febbraio
1998, che ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione stabilisce che, se i
soggetti che si avvalgono del beneficio sono più di uno, é sufficiente che uno solo
provveda alla trasmissione del modulo e che il contribuente che non ha trasmesso il
modulo deve indicare il codice fiscale di chi ha provveduto alla trasmissione in sede di
compilazione della dichiarazione dei redditi.
34
É possibile, infine, per il contribuente accedere sia alla detrazione prevista per la tipologia
in commento sia per il beneficio (detrazione del 36% - Rigo E33) riconosciuto in tema di
spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili.
Mutui agrari (rigo E11)
La detrazione è riconosciuta, indipendentemente dalla data di stipula del contratto di
mutuo e nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati, in relazione agli interessi passivi e relativi
oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie.
In via generale, inoltre, si ricorda che rientrano in tali tipologie, con durata variabile, a
breve, medio e lungo termine, i mutui di:
− conduzione, di durata generalmente non superiore all’anno, e concessi mediante la
sottoscrizione di cambiali agrarie. Tale ultima circostanza fa coincidere la decorrenza
del beneficio in questione con la data di sottoscrizione della medesima.
− dotazione e miglioramento, a durata ultrannuale, si concretizzano attraverso la stipula
di un formale documento redatto in forma scritta prevedendo, in merito, apposite quote
di ammortamento; anche in questo caso, il riferimento temporale per il calcolo della
detrazione in argomento deve intendersi legato alla data di stipula dell’atto scritto.
35