La rintracciabilità nella filiera lattiero
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La rintracciabilità nella filiera lattiero
Contributi pratici La rintracciabilità nella filiera lattiero-casearia Concetti generali Il primo problema da affrontare parlando di tracciabilità e rintracciabilità è quello semantico: questi due termini infatti sono spesso usati in modo inappropriato, o come sinonimi.Con il termine tracciabilità s’intende il processo informativo che segue il prodotto dal principio alla conclusione del suo percorso nella filiera produttiva, mentre il termine rintracciabilità è normalmente inteso come il processo esattamente inverso, che permette di risalire da valle a monte le informazioni distribuite lungo la filiera. I due concetti non sono sinonimi ma complementari, tuttavia, essendo state date altre interpretazioni per definire in maniera chiara e univoca il concetto è più opportuno utilizzare solo il termine rintracciabilità (traceability in inglese), secondo la definizione ISO 9000: 2000: capacità di risalire alla storia, all’utilizzazione o all’ubicazione di ciò che si sta considerando. I campi d’applicazione della rintracciabilità sono numerosi e comprendono: ■ prodotti e manufatti; ■ dati, ad esempio quelli che vengono impiegati per definire indici statistici; ■ tarature di apparecchiature, che devono essere riferibili a campioni internazionali; ■ tecnologie informatiche. Quando si considera la rintracciabilità di prodotti, la norma ISO specifica che questa può riferirsi: ● all’origine di materiali e componenti; ● alla storia della sua realizzazione; ● alla distribuzione ed all’ubicazione del prodotto dopo la consegna. Per attuare quanto previsto dalla norma ISO è necessario mettere a punto un sistema che consenta: di recuperare in qualsiasi momento le informazioni che riguardano i singoli prodotti trattati e di seguire in maniera puntuale i flussi di materiali e informazioni sia in entrata sia in uscita. I prodotti devono essere identificati in maniera univoca apponendo direttamente sul prodotto o sull’involucro un veicolo identificativo, oppure, mediante l’utilizzo di regi- strazioni che sono indispensabili quando non è possibile marcare fisicamente il prodotto, come avviene ad esempio durante la pastorizzazione del latte. Dunque, il principio sul quale si basa un sistema di rintracciabilità è la capacità di rintracciare sia i prodotti sia le attività effettuate (trasformazione, vendita, trasporto ecc…). Prodotti ed attività sono state pertanto definite “entità principali”e caratterizzate da una serie di elementi descrittivi come ad esempio il peso o le caratteristiche qualitative. Rintracciabilità nella filiera agroalimentare I concetti generali fin qui espressi sono riferiti alla rintracciabilità di prodotto,generalmente confinata all’ambito dello stabilimento di produzione, o al massimo estesa ai fornitori di materie prime e semilavorati, ed ai clienti diretti dell’impresa. Tale concetto costituisce un approccio limitato per i prodotti agro-alimentari, generalmente complessi e fra loro interdipendenti a formare una filiera. L’Ente Italiano di Unificazione (UNI) ha prodotto una norma tecnica specifica, la UNI 10939:2001, che definisce le modalità con cui deve essere realizzato un sistema di rintracciabilità nel- Antonio Barberio 1, Luigi Bertocchi 2, Giovanni Brajon 3, Alberigo Nardi 3, Giorgio Varisco 2. 1 I. Z. S. delle Venezie, 2 I. Z. S. della Lombardia ed Emilia Romagna 3 I. Z. S. delle Regioni Lazio e Toscana. le filiere agroalimentari. Nella norma sono state integrate rintracciabilità e filiera, laddove la garanzia di rintracciabilità non ricade nella singola azienda ma nell’insieme delle organizzazioni che contribuiscono alla realizzazione ed alla vendita del prodotto, secondo il principio del libro bianco sulla sicurezza alimentare “from stable to table”. La filiera agroalimentare infatti è definita dalla UNI 10939 come: Insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Il termine filiera individua, in questo contesto,tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto. La rintracciabilità di filiera propone dunque il più completo coinvolgimento delle vere responsabilità ed un modello di integrazione verticale fra le aziende della filiera. La norma UNI definisce inoltre la rintracciabilità di filiera come la capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate. Per la realizzazione del sistema devono Figura 1: principali definizioni relative alla rintracciabilità di filera Rintracciabilità: capacità di risalire alla storia, all’utilizzazione o all’ubicazione di ciò che si sta considerando Filiera agroalimentare: insieme definito delle organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Rintracciabilità di filiera: capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate 294 Il Progresso Veterinario 8/2004 Contributi pratici essere definiti una serie di elementi relativi al prodotto, all’organizzazione e al flusso dei materiali (figura 2). Devono essere inoltre previsti: un piano di controllo del sistema, la formazione del personale coinvolto, procedure idonee a garantire il trattamento delle non conformità ed un sistema di verifica periodica dell’efficacia di quanto realizzato. Tutte le attività svolte per l’implementazione del sistema devono essere documentate;in particolare va redatto un manuale della rintracciabilità che deve descrivere la filiera, le responsabilità, le modalità di gestione e di verifica del sistema. L’applicazione della norma UNI per realizzare un sistema di rintracciabilità di filiera è fatta dalle aziende in modo volontario, per cui si parla di rintracciabilità volontaria, ma nell’ambito dei prodotti alimentari l’applicazione di questi sistemi è prevista anche da specifiche norme di legge; in questo caso si usa il termine di rintracciabilità cogente. Figura 2: elementi ed attività che devono essere definiti per la realizzazione di un sistema di rintracciabilità secondo la norma UNI 10939 ● ● ● ● ● ● ● ● ● Il prodotto che ci si propone di tracciare; Le organizzazioni coinvolte nel processo ed i flussi dei materiali; Le modalità di identificazione del prodotto all’interno delle aziende della filiera e tra di esse; Le modalità di registrazione dei flussi materiali; Le modalità di separazione del prodotto da tracciare rispetto agli altri quando necessario; I dettagli organizzativi tra le aziende interessate; Le modalità e le responsabilità della gestione dei dati relativi ai flussi di materiali da tracciare; Gli accordi formalizzati tra le diverse organizzazioni coinvolte per l’attuazione del sistema; Le modalità con cui il sistema è gestito e controllato; La prima normativa in materia di alimenti che ha previsto l’applicazione di sistemi di rintracciabilità per i prodotti alimentari è il decreto legislativo 155/97, che prevede all’articolo 3 l’obbligo da parte del produttore di ritirare dal commercio i prodotti che possono presentare un rischio per la salute. In questo caso la rintracciabilità del prodotto è limitata all’identificazione dei lotti ed alla loro successiva segregazione. Facendo seguito alla crisi causata dalla BSE è stato emanato il Regolamento CE 178/2002 che implementa il campo di appliFigura 3: dati soggetti a registrazione da parte degli allevamenti vaccini per garantire la rintrac-ciabilità del latte in base al D.M.P.A.F. del 24.07.2003. ● ● ● ● ● ● ● ● 295 Identificazione dei capi presenti; Provenienza e utilizzo dei mangimi; Produzione, preparazione e utilizzo in caso di mangimi prodotti in azienda; Zona e periodo di pascolo se attuato; Provenienza ed impiego dei medicinali; Capi trattati ed esclusione del latte per il tempo di sospensione; Data e ora di mungitura; Quantità di latte venduto ed acquirente. Il Progresso Veterinario 8/2004 cazione della rintracciabilità definendola come: possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione,della trasformazione e della distribuzione. Il Regolamento prevede una rintracciabilità obbligatoria per tutti gli alimenti e mangimi a partire dal 1° gennaio 2005.Ulteriori normative nei settori ortofrutticolo, prodotti contenenti OGM o derivati da agricoltura biologica, ma in particolare nel settore delle carni bovine, hanno previsto un sistema di rintracciabilità esteso a tutta la filiera produttiva consentendo di far conoscere la storia del prodotto acquistato al consumatore ed alle autorità sanitarie di verificare tutti gli anelli in caso di rischio per la salute pubblica, intervenendo tempestivamente con adeguati provvedimenti.Nel caso delle carni bovine il sistema di rintracciabilità garantisce al consumatore di individuare la provenienza del prodotto acquistato. Figura 4: dati soggetti a registrazione da parte degli stabilimenti di trasformazione per garantire la rintracciabilità del latte in base al D.M.P.A.F. del 24.07.2003. 1. Provenienza del latte, specificando: ● I singoli allevamenti di prove nienza per il latte alta qualità o il latte da agricoltura biologica; ● Negli altri casi la provincia in cui sono locati gli allevamenti da cui il latte deriva o solo la nazione se raccolto all’estero. 2. Il trasportatore e l’automezzo; 3. Il latte immagazzinato; 4. Il trattamento termico applicato; 5. Il latte trattato immagazzinato; 6. La linea di confezionamento usata; 7. Il latte confezionato; 8. Il trasportatore e l’automezzo usato per il latte confezionato; 9. la sua destinazione primaria. Contributi pratici Rintracciabilità nella filiera lattiero-casearia In Italia la rintracciabilità nella produzione del latte alimentare, è stata presa in considerazione dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 24. 07.2003. La norma ha l’obiettivo di disciplinare il sistema di rintracciabilità del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore. Sono stati pure integrati i due ambiti di applicazione: cogente e volontaria.Come riferimento per la predisposizione del sistema di rintracciabilità viene presa in considerazione la norma UNI 10939:2001. All’articolo 3 del decreto sono stati individuati i soggetti che devono concorrere all’applicazione del sistema di rintracciabilità: allevatori, primi acquirenti, centri di raccolta e/o standardizzazione, trasportatori e stabilimenti di trattamento termico e/o trasformazione. È importante sottolineare come siano stati previsti fra i soggetti responsabili del sistema anche le aziende zootecniche, che devono gestire e registrare i dati relativi agli animali ed ai mangimi (figura 3). Gli stabilimenti di trattamento termico devono invece gestire e registrare tutti i dati relativi alla provenienza del latte, (figura 4), per consentire al consumatore di verificarne la zona di origine. Il decreto prevede infatti l’obbligatorietà di indicare nell’etichettatura il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti da cui deriva il latte impiegato. Nel caso sia possibile rintracciare il latte fino agli allevamenti di origine la dizione utilizzata sarà origine del latte crudo indicando: ● se il latte è solo italiano la provincia o la regione di provenienza, o la dizione Italia; ● se il latte viene dall’estero il paese comunitario di provenienza o, quando questi siano più di uno, la dizione UE. Nel caso non sia possibile rintracciare il latte fino agli allevamenti di origine sarà utilizzata la dicitura: origine del latte, indicando l’area di provenienza con le stesse modalità descritte per la denominazione origine del latte crudo. L’applicazione di un sistema di rintracciabilità come previsto dal decreto ministeriale, rappresenta un grande stimolo all’innovazione, ma comporta indubbiamente una serie di problematiche dovute alla peculiarità della filiera lattiero-casearia.Va tenuto infatti presente che la filiera è molto complessa e s’interseca con altre filiere produttive: basti pensare a come l’alimentazione per uso zootecnico possa influenzare in maniera determinante la qualità del latte prodotto. Inoltre il latte alimentare è ben identificabile solo dopo il confezionamento e quindi le registrazioni effettuate nei passaggi del prodotto dai tanks refrigeranti aziendali alle autocisterne, ai serbatoi di stoccaggio presso gli stabilimenti di trattamento termico e/o trasformazione sono fondamentali per il sistema. Inoltre è indispensabile che il flusso delle informazioni sia condiviso da ogni nodo della filiera. Un approccio possibile per risolvere queste problematiche è l’applicazione di tecnologie informatiche, che garantiscano la corretta applicazione del sistema di rintracciabilità. Considerazioni finali L’implementazione di un sistema di rintracciabilità di filiera costituisce un onere per le aziende che vi partecipano, ma rappresenta ancor di più un innovazione che può migliorare la competitività dei produttori,ed un’importante misura per conquistare la fiducia dei consumatori. Esso rappresenta un potente strumento di controllo dei processi.La gestione dei flussi e dei materiali consente di individuare con maggior rapidità e sicurezza le cause di non conformità, di gestire nel tempo operazioni e materiali in vista del miglioramento e della standardizzazione della qualità, della riduzione dei costi,della razionalizzazione dei flussi e della logistica di processo. La rintracciabilità dei prodotti è inoltre indispensabile per gestire le eventuali emergenze dovute a prodotti difettosi che comportano un rischio per la salute, consentendo il loro recupero in tempi brevi. L’applicazione di un sistema di rintracciabilità di filiera favorisce il riavvicinamento fra il consumatore ed i produttori, in quanto trasmette un messaggio di trasparenza e soprattutto ristabilisce un contatto fra chi produce l’alimento e chi lo consuma. Quest’ultimo è il principale vantaggio che la rintracciabilità offre alle aziende ed a questo proposito vale la pena di citare un piccolo brano tratto da “Le parole della terra” di Luigi Veronelli “Perché non ci offrono gli strumenti idonei per andare a ritroso nella catena produttiva e distributiva per risalire alla fattoria, alla stalla, al tipo di bestiame? Poter appurare per esempio se per quella certa forma di grana sia stato utilizzato il latte della mitica vacca rossa come ci hanno tramandato i vecchi e, testardamente, si continua a fare a Coviolo e da qualche altro eroico casaro restio a svendere il proprio patrimonio genetico alle lusinghe delle banche e della convenienza. La bibliografia è disponibile sul sito: www.ilprogressoveterinario.it UNIVERSITÀ’ DI PADOVA Facoltà di Medicina Veterinaria Master di II livello in Sanità Pubblica Veterinaria A.A 2004-2005 – Inizio del corso: gennaio 2005 – Bando e modulistica: www.unipd.it > Studenti > Dopo la Laurea > Master – Preiscrizione: con procedura telematica dal 15 luglio al 15 ottobre 2004. Per Informazioni: [email protected] Prof. Marco Martini - tel 049 8272603 - [email protected] Dr. Michele Drigo - tel 049 8272603 - [email protected] Dr.ssa Daniela Pasotto - tel 049 8272967 - [email protected] L’attività didattica totale è di 60 Crediti Formativi Universitari ed è articolata in 9 moduli 296 Il Progresso Veterinario 8/2004