Regolamento sul Divieto di Fumo

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Regolamento sul Divieto di Fumo
Istituto Tecnico Statale
“Enzo Ferruccio Corinaldesi”
Via Tommaso D’Aquino, 4 - Tel. (071) 60.524
Fax (071) 79.24.724 - Cod. fisc. 83003530421 - e-mail [email protected]
60019 - Senigallia (Ancona)
REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
Adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 17/01/2014 affisso all’albo e pubblicato sul
sito web dell’Istituto in data 27/01/2014.
Art.1-RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Regolamento viene emanato ai sensi delle vigenti disposizioni normative con particolare
riferimento a:
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Art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana (tutela della salute come fondamentale
dell’individuo);
Regio Decreto n.2316 del 24 dicembre 1934 (Testo Unico delle leggi sulla protezione ed
assistenza della maternità e dell’infanzia) con particolare riferimento all’art.25 (divieto per i
minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
Legge n.584 dell’11 novembre 1975 (Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di
trasporto pubblico);
Circolare Ministero della Sanità n.69 del 5 ottobre 1976;
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
Circolare del Ministero della Sanità n.4 del 28 marzo 2001;
Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, art. 52 comma 20;
Legge n.3 del 16 gennaio 2003,(Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione) con particolare riferimento al’art.51(Tutela della salute dei non fumatori);
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;
Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004 sull’attuazione dell’art. 51 della legge n.3 del
16 gennaio 2003;
Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004
Legge n.311 del 30 dicembre 2004 (legge Finanziaria 2005) art.1 comma 190;
Circolare 2/SAN/ 2005 del 14 gennaio 2005;
Circolare 3/SAN/2005 del 25 gennaio 2005;
Decreto Legislativo n.81 emanato dal Presidente della Repubblica del 9 aprile 2008 (Tutela
della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro);
CCNL Comparto Scuola 2006/2009;
Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013, convertito in legge dalle Camere il 7 novembre
2013.
Art 2. FINALITA’
La Scuola ha fra le sue finalità quella di far acquisire agli allievi comportamenti e stili di vita
consapevoli e, conseguentemente responsabili, finalizzati allo “star bene” inteso nell’accezione più
ampia del termine, come base per una vera “qualità della vita” nell’obiettivo della crescita e della
formazione della Persona, verso una Convivenza Civile ed una Cittadinanza Attiva, ritenute basilari
per lo sviluppo della Società dell’Uomo.
Da sempre l’Istituto Tecnico “E. F. Corinaldesi” ha messo in atto azioni finalizzate al
raggiungimento di questa finalità, che sola si esplica con il rispetto delle Regole e che può essere
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Progettazione ed erogazione di servizi formativi per le attività aggiuntive del piano dell’offerta formativa.
Erogazione di servizi amministrativi e di organizzazione didattica generale di supporto.
compiuta solo con la cooperazione fra Scuola e Famiglia ( anche in virtù della corresponsabilità
educativa) e fra Scuola ,Famiglia, Studentesse, Studenti e Agenzie del Territorio.
In conseguenza di questo ,il presente Regolamento viene emanato non con finalità coercitiva ,bensì
educativa, prefiggendosi di:
 Prevenire l’abitudine al fumo;
 Sostenere i fumatori nel percorso verso lo “smettere di fumare”;
 Garantire un ambiente di lavoro salubre, nel rispetto delle esigenze di tutti, in conformità
alle norme, riportate all’art.1, in materia di tutela della salute e della sicurezza in ambiente di
lavoro quale è equiparato anche per studentesse e studenti, l’ambiente Scolastico;
 Proteggere chiunque dal danno derivante dal fumo passivo;
 Favorire e sostenere la collaborazione fra Scuola ,Famiglie e Territorio, condividendo
obiettivi, promuovendo azioni e strategie comuni tese all’informazione e alla
sensibilizzazione sui temi del fumo e delle dipendenze e comunque inserite in un progetto,
organico, di educazione alla salute;
 Fare della Scuola un ambiente davvero sostenibile.
Art. 3 – AREE SOGGETTE AL DIVIETO DI FUMO
E’ stabilito il divieto, assoluto, di fumo in tutti gli ambienti, siano essi locali scolastici o aree
all’aperto, di pertinenza dell’Istituto.
In tutti gli ambienti saranno predisposti appositi cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, delle
sanzioni disciplinari ed economiche applicabili, e delle persone preposte alla vigilanza.
Art.4 –SOGGETTI INCARICATI DEL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO.
A tutto il Personale Scolastico, indipendentemente dal proprio ruolo e dalla propria
mansione, spetta il dovere di vigilare sull’osservanza del divieto e sull’applicazione di quanto
indicato nel Regolamento, segnalando i trasgressori al Dirigente Scolastico e/o ai Docenti
Collaboratori e/o al DSGA e/o Personale delegato, individuato dal Dirigente Scolastico.
In attuazione dell’art. 4 comma 1, lettera b) della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14 dicembre 1995 e dell’Accordo raggiunto nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16
dicembre 2004, il Dirigente Scolastico individua i dipendenti con funzione di controllo
dell’applicazione della Legge sul divieto di Fumo nelle Scuole con i seguenti compiti:
1. Vigilare sulla corretta disposizione, in tutte le pertinenze scolastiche, dei cartelli e del
materiale informativo, controllandone la collocazione ben visibile e l’eventuale alterazione
e/o degrado dello stesso materiale;
2. Vigilare sull’osservanza del divieto, contestare e verbalizzare, sui modelli appositamente
predisposti, le infrazioni rilevate direttamente e/o su segnalazione documentata;
3. Notificare, per tramite del Dirigente Scolastico , alle famiglie, la trasgressione degli alunni
che non hanno rispettato il divieto di fumo;
4. Cooperare con il Dirigente Scolastico e con il suo staff per mettere in atto strategie
educative e di controllo sempre più efficaci.
Le persone individuate dal Dirigente Scolastico ed incaricate di vigilare sull’osservanza del divieto
di fumo e verbalizzare le infrazioni al divieto, denominate “funzionari” per l’applicazione delle
norme sul divieto di fumo” sono:
prof.ssa Piera Amabili
prof.ssa Bruna Durazzi
prof.ssa Carla Durazzi
prof. Roberto Coppola
sig.ra Olga Bechtold
sig. Marco Bacianini
Nel modello di verbale di infrazione sarà presente un apposito spazio in cui, il funzionario o la
persona che segnala il fatto al funzionario, descriverà e sottoscriverà, sinteticamente le modalità
dell’infrazione stessa
Art. 5- PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL’INFRAZIONE
Nel caso di violazione delle Norme sul Divieto di fumo, dovranno essere messe in atto le seguenti
azioni:
1. Accertare l’infrazione;
2. Accertare le generalità del trasgressore;
3. Contestare al trasgressore la violazione delle norme mediante l’apposito modello/verbale di
accertamento, redatto in triplice copia(una copia per il trasgressore, una per il dipendente
funzionario, una per gli atti):
a) Se il trasgressore è maggiorenne, si procederà a contestazione immediata, consegnando al
trasgressore copia del verbale stesso ,unitamente al bollettino di c/c postale per il
versamento della sanzione amministrativa, avendo cura di scrivere sul bollettino l’entità
della sanzione di annotare sul retro del bollettino stesso e/o sullo spazio riservato alla
causale numero e data del verbale di contestazione dell’infrazione;
b) Se il trasgressore è minorenne, se è possibile procedere a contestazione immediata, dopo
aver compilato il verbale in triplice copia, la copia per il trasgressore va inviata alla famiglia
unitamente al bollettino postale recante importo della sanzione, data e numero del verbale;
c) Nel caso di impossibilità di contestazione immediata, il verbale deve essere notificato, al
trasgressore o alla famiglia ( se minorenne) entro 30 giorni dall’accertamento, a mezzo
posta, unitamente al bollettino postale recante importo della sanzione, data e numero del
verbale;
d) Il pagamento della sanzione, come indicato nel verbale, dovrà avvenire entro e non oltre il
60°giorno dall’avvenuta contestazione o dalla ricezione, a mezzo posta, della notifica
esibendo all’Amministrazione Scolastica ricevuta dell’avvenuto pagamento;
e) Il personale scolastico , individuato dal Dirigente Scolastico ai sensi del precedente art.4,
ove non ricevano riscontro dell’avvenuto pagamento entro i termini stabiliti al precedente
comma d), è tenuto a comunicare il non avvenuto pagamento al Dirigente Scolastico che,
con la documentazione delle notifiche avvenute, provvederà a inviare opportuna
segnalazione alla Prefettura di Ancona che provvederà in merito.
Art. 6 – SANZIONI
Chiunque non osservi il divieto di fumo, anche se occasionalmente presente a Scuola, sarà
sanzionato con provvedimenti consistenti in multe, secondo le vigenti normative.
Attualmente l’importo delle sanzioni pecuniarie è compreso tra € 27.50 a € 275.00, raddoppiabili
nell’eventualità che l’infrazione avvenga in presenza di donne in stato di gravidanza e/o bambini
fino a 12 anni di età.
Il valore della sanzione è stabilito ai sensi dell’art. 7 della Legge 584/1975, modificato dall’art.52,
comma 20 della Legge 448/2001 e dalla Legge 311/2004.
La sanzione minima viene aumentata, in caso di reiterazione dell’infrazione, di una quota pari a €
27.50 per ogni reiterazione, fino al valore massimo previsto.
Essendo vietata la riscossione diretta delle sanzioni amministrative da parte del Personale della
Scuola (Accordo Stato- Regioni del16 dicembre 2004) il pagamento può essere effettuato:
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con il bollettino di c/c postale predisposto dall’Istituzione Scolastica, intestato alla
Tesoreria Provinciale recante causale : Infrazione al divieto di fumo –Istituto Tecnico
statale “Enzo Ferruccio Corinaldesi” di Senigallia;
presso la Tesoreria Provinciale;
in banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello F23 dell’Agenzia delle Entrate,
con codice tributo 131T, specificando la causale: Infrazione al divieto di fumo –Istituto
Tecnico statale “Enzo Ferruccio Corinaldesi” di Senigallia
Il Personale della Scuola che non osservi il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie,
può essere sottoposto a provvedimento disciplinare;
Studentesse e Studenti che commettano infrazione al divieto di fumo, saranno soggetti a sanzione
disciplinare ai sensi del vigente Regolamento di disciplina dell’Istituto.
Art. 7- NORMA FINALE E TRANSITORIA
Quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è normato dalle vigenti Leggi.
Senigallia 28/01/2014
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Sordoni