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Dott. XX Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni ___________________________________________________________ RELAZIONE MEDICO-LEGALE IN TEMA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE SU PERSONA DI C. P. , 20/11/__ In data odierna ho sottoposto a visita medico legale il sig. CP nato a il 09/03/19__, residente in. 196 - autista di vetture ministeriali di rappresentanza - al fine di accertare la presenza di una responsabilità professionale a carico dei medici coinvolti negli eventi di cui agli atti. ANAMNESI Nato da parto eutocico; genitori viventi in ABS.; 1 sorella di 38 anni in ABS; separato?? con 2 figli. Ricorda i CEI, nega patologie gastro-enteriche fino al 2000, quando venne posta diagnosi di colon irritabile e trombosi del plesso emorroidario. Il C. riconduce l’inizio della propria storia clinica al dicembre 20__ quando, a seguito di sintomatologia algica-addominale, dopo 24 ore di stipsi e febbricola, in data 21/12/__, si recava all’Ospedale Xxx ove era diagnosticato affetto da attacco appendicolare e ricoverato in urgenza per intervento di appendicectomia eseguito il medesimo giorno. Durante il decorso post-operatorio i sintomi algici persistevano necessitando l’intervento ripetuto dei medici di guardia. Riferisce inoltre che durante tutta la degenza fu mantenuto in terapia antibiotica poiché alla sospensione della stessa, in fase post-operatoria, si ripresentò immediatamente lo stato 2 febbrile con temperature molto elevate. In decima giornata, pur ancora in terapia antibiotica, successivamente alla rimozione dei punti, era dimesso con prescrizione di ritorno a controllo radiografico dell’apparato digerente e raccomandazione di mantenere la terapia antibiotica. Rientrato a domicilio dichiara che la sintomatologia algica addominale e la febbricola persistevano pur assumendo antibiotici. Al controllo del 04/01/__ la terapia veniva sospesa e stabilito un controllo TAC per il giorno 15/01/__. Sospesa l’assunzione di antibiotico, però il 05/01/__ si rimanifestava lo stato febbrile pertanto contattò il chirurgo e ritornava presso l’Ospedale Xxx dove veniva nuovamente ricoverato sino all’11/01/__, data in cui era dimesso in lieve miglioramento con prescrizione di terapia cortisonica e gastroprotettrice. Ritornato a domicilio, peraltro, la sintomatologia gastroenterica persisteva manifestandosi anche un’intensa dissenteria. Il 15/01/__ sempre presso il Xxx eseguiva la prescritta TAC ed era invitato a tornare per il ritiro della risposta il giorno successivo. Il 16/01/__ era ricevuto dal Dott. S (chirurgo operatore) il quale in forma privata gli comunicava diagnosi di probabile Morbo di Chron consigliandogli di continuare la terapia cortisonica per ulteriori 10 gg. Il 17/01/__, impressionato dalla diagnosi, il C. riferisce di aver contattato un altro chirurgo del xxx, il Dott. C, il quale escludeva drasticamente quanto affermato dal Dott. S. Tranquillizzato dalle affermazioni di quest’ultimo medico rientrava a domicilio ma dopo circa 2-3 giorni si manifestava una 3 imponente tumefazione a livello della cicatrice chirurgica peraltro in assenza di febbre. Preoccupato della propria condizione si sottoponeva motu proprio ad esame ecografico. L’accertamento evidenziava la presenza di una erniazione muscolare a livello nella pregressa cicatrice chirurgica. Il 01/02/__ tornava a controllo al xxx ove, sempre il Dott. C, visionata l’ecografia, poneva diagnosi di laparocele proponendo un appuntamento per la settimana successiva al fine di organizzare nuovo ricovero per la revisione chirurgica della cicatrice. Il pomeriggio, insoddisfatto della risposta del C, si recava a visita privata dal Prof. V, il quale, visitatolo, disponeva, per il lunedi’ successivo, ricovero ed intervento presso l’Ospedale xxx con diagnosi di flemmone su pregressa cicatrice chirurgica. Il 05/02/__ veniva ricoverato presso il predetto nosocomio e sottoposto all’intervento chirurgico peraltro senza che fossero preventivamente esperiti accertamenti radiografici della regione anatomica interessata (TAC o ECO). Veniva dimesso l’8/02/__ con prescrizione di terapia antibiotica e ritorno controllo dopo 10 giorni per rimozione punti. Il periziato afferma che però la ferita chirurgica continuava a secernere materiale purulento. Talchè, senza attendere la data prestabilita si sottoponeva ad ulteriore visita ambulatoriale presso il xxxx continuando terapia antibiotica. Contestualmente riprendeva servizio presso il xx sino alla fine del mese di aprile quando, incrementatasi ulteriormente la secrezione purulenta e la sintomatologia algica con febbricola oramai a carattere persistente, 4 ritornava a vista dal Prof V il quale disponeva nuovo ricovero in data 30/04/__. In tale ultima occasione era posta diagnosi di fistola intestinale ed eseguito intervento di emicolectomia dx. DOCUMENTAZIONE MEDICA ESIBITA: 1) Ref. n. xxxxxxxx del 21/12/__ P.S. Ospedale Xxx; diagnosi: sindrome appendicolare acuta; veniva ricoverato in reparto di chirurgia generale; 2) Cartella clinica n. _________ del 21/12/__, Ospedale Xxx; ricovero dal 21/12/__ al 31/12/__; diagnosi di ricovero: sindrome appendicolare acuta; diagnosi definitiva: appendicite acuta; il 21/12/__ veniva sottoposto ad intervento chirurgico di appendicectomia; il 27/12/__ eseguiva es, diretto addome: qualche livello idroaereo nei quadranti medi dell’addome il maggiore in sede ipogastrica …; il 28/12/__ eseguiva ecografia addome completo; il 03/01/__ eseguiva rx esofago-stomaco-duodeno: … modesti segni di flogosi …; 3) Ref. n. 20__001022 del 05/01/__, P.S. Ospedale Xxx; note: pz. in dimissione protetta per appendicectomia del 21/12/__ viene per rif dolori addominali; diagnosi: dolore addominale in pz. con pregressa appendicectomia recente; veniva ricoverato in reparto di chirurgia generale; 5 4) Cartella clinica n. 20__0000336 del 05/01/__, Ospedale Xxx; ricovero dal 05/01/__ all’11/01/__; diagnosi di ricovero: dolore addominale in pz. con pregressa appendicectomia recente; il __/01/__ eseguiva rx telecuore; il 10/01/__ eseguiva rx tenue seriato: non variazioni esofago-gastro-duodenali rispetto al controllo eseguito precedentemente il 03/01/__ …; il 15/01/__ eseguiva TC addome sup. e inf.: … ampia saccatura a contorni netti, localizzata nei quadranti inferiori, maggiormente a dx, medialmente la cieco. I diametri sono di cm 9x8x5, con livello idroaereo nel contesto, a maggiore componente gassosa e scarsa componente fluido-corpuscolata; una piccola propaggine di tale formazione si estrinseca verso i muscoli obliqui di dx. Il reperto segnalato è di dubbia interpretazione in quanto sembra non essere riferibile né ad ansa colica, né ad ansa del tenue (raccolta?), pur non potendo essere escluso un qualche collegamento con una di esse (presenza all’interno di un minimo residuo di mdc, non visualizzabile nelle anse del tenue). Marcato residuo di feci nel grosso intestino, con residui del mdc dell’esame precedente; 5) Ref. n. 20__-0__748 del 05/02/__, Complesso Ospedaliero; diagnosi: laparocele parzialmente riducibile e dolente in FID da recente appendicectomia; veniva ricoverato in reparto di chirurgia generale; 6 6) Cartella clinica n. 042__ del 05/02/__, Complesso Ospedaliero; ricovero dal 05/02/__ al 08/02/__; il 05/02/__ veniva sottoposto ad intervento chirurgico per infezione ferita; 7) Ref. n. 20__-0234__ del 30/04/__ Complesso Ospedaliero; diagnosi: esiti di ascesso parete addominale postappendicectomia con fistola cutanea; veniva ricoverato in reparto di chirurgia generale; 8) Cartella clinica n. 13376 del 30/04/__, Complesso Ospedaliero; ricovero dal 30/04/__ al 25/05/__; diagnosi: ascesso addominale in paziente con pregressa appendicectomia (dicembre 20__); il 29/04/__ eseguiva TC addome sup. e inf.: … si conferma la raccolta intra-addominale in FID, adesa appare parete muscolare in tale sede, con spessore di 20 mm, dimensioni 24x47 mm, in buona parte di tipo granulomatoso, con ampia componente aerea. Le anse ileo-coliche in tale sede appaiono affastellate, con iperdensità per edema anche del mesentere in tale sede e presenza di alcuni linfonodi con carattere di flogosi, in sede locoregionale, nella regione iloe-colica; il 04/05/__ eseguiva tx torace: tenue ipodiafania basale sx. Immagine cardiaca aumentata. CVC in VCS; il 05/05/__ eseguiva TC addome superiore ed inferiore: … ridotta appare la raccolta intra-addominale in FID, a pareti spesse, adesa appare parete muscolare con spessore dimensioni 27x14 mm che 7 presenta tramite di connessione con il profilo cutaneo, in tale sede ispessita. Si conferma anse ileo-coliche in tale sede appaiono affastellate, con iperdensità per edema anche del mesentere in tale sede e presenza di alcuni linfonodi con carattere di flogosi, in sede locoregionale, nella regione ileo-colica. Presenza di diverticoli in sede colon-ascendete-sigma; in data 08/05/__ eseguiva colonscopia: … diverticolosi diffusa in tutto il viscere. …; il 14/05/__ veniva sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ileo-cecale; il 15/05/__ veniva eseguito esame istologico: materiale inviato cieco, fistola parete addominale; diagnosi: ceco e piccolo intestino sede di flogosi cronica granulomatosa gigantocellulare da corpo estraneo (fili di sutura) con aree di colliquazione purulenta. … frammento cutaneo sede di tramite fistoloso nel cui contesto si repertano cellule giganti multinucleate da corpo estraneo; il 17/05/__ eseguiva rx torace: … aumento diffuso del disegno broncovasale. … minima falda di aria libera sottodiaframmatica a dx per probabili postumi chirurgici; il 20/05/__ eseguiva TC addome superiore ed inferiore: … esiti di resezione ileo-cecale, con ispessimento parietale dell’anastomosi su verosimile base edemigena. A monte dell’anastomosi si evidenzia un’ansa ileale a pareti marcatamente ispessite; si associa iperdensità ed ispessimento del mesentere, falda fluida periviscerale e presenza di 8 alcuni linfonodi con carattere di flogosi, in sede locoregionale e nello spessore del ventaglio mesenteriale. Anche il sigma presenta marcato ispessimento parietale, con iperdensità per edema del grasso periviscerale; si associa falda fluida periviscerale e nellos cavo pelvico. Piccoli nuclei aerei intraperitoneali verosimilmente da esiti post-chirurgici; 9) Il 30/10/__ il M. rilasciava attestato: “… nel profilo professionale di “Addetto tecnico” posizione economica B1, ha svolto ininterrottamente da tale data e continua a svolgere le mansioni di autista meccanico. Tale funzione implica l’impegno continuativo nella guida dell’automobile di servizio per molte ore consecutive, in relazione agli impegni istituzionali del Direttore Generale, in missioni nelle diverse città italiane, anche in orari serali e notturni e in giorni consecutivi. È inoltre incaricato di movimentare, dalla sede all’automobile di servizio e viceversa, documentazione, libri, materiale editoriale e audiovisivo in funzione delle missioni che si svolgono”. ESAME OBIETTIVO Addome piano, pannicolo adiposo scarsamente rappresentato; cicatrice xifopubica di 16 cm, ipercromica e cordoniforme. A livello della fossa iliaca dx, presenza di cicatrice di cm 7 ad andamento obliquo, 9 ipercromica, diastasata, che presenta cranialmente diastasi maggiore di cm 2x3 di lunghezza. In corrispondenza dell’ala iliaca, piccola cicatrice da drenaggio normocromica di cm 1. Fegato all’arcata, milza non palpabile; quadranti inferiori scarsamente trattabili. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI: Dalla disamina della documentazione clinica allegata e da quanto riferito in anamnesi a carico dei chirurghi dell’Ospedale Xxx, Dott. S e Dott. C, emerge una evidente responsabilità professionale riconducibile alla mancata diagnosi di ascessualizzazione del moncone appendicolare affondato a seguito dell’intervento di appendicectomia del 21/12/__, condizione successivamente evoluta in flemmone e consequenziale formazione di fistola enterica come rilevato nell’intervento chirurgico del 14/05/__ esperito dal Dott. V presso l’Ospedale xxy. Il non aver diagnosticato immediatamente la complicanza infettiva post-operatoria, peraltro evidente per il persistere dello stato febbrile, ha comportato sia l’evidente ritardo diagnostico sia la necessità di un intervento gravemente demolitivo a carico del colon dx. All’uopo è da stigmatizzare che un profilo di responsabilità è da riscontrare anche a carico del Dott. V dell’Ospedale xxy il quale in data 05/02/__ sottopose ad un intervento di revisione della cicatrice chirurgica il C. avendo posto diagnosi di “flemmone su pregressa 10 cicatrice chirurgica per appendicectomia”. In tale occasione il professionista si limitò a bonificare, zaffando, l’area flemmonosa senza provvedere ad esplorare i piani profondi, manovra che gli avrebbe consentito di individuare l’estensione dell’infezione anche all’intestino. Inoltre nella fattispecie omise di eseguire gli accertamenti radiologici (rx, TAC, ecografia) utili ad accertare l’effettiva entità del processo tossinfettivo. La negligenza è ulteriormente aggravata dal fatto che pur persistendo una condizione di febbricola con consensuale secrezione sieropurulenta dalla ferita chirurgica attese sino al mese di aprile per revisionare il campo chirurgico, talchè, fu costretto ad eseguire una emicolectomia. La disamina degli eventi consente nel rispetto della dottrina giuridico-giurisprudenziale e medico-legale di individuare gli evidenti profili di responsabilità professionale per negligenza ed imprudenza a carico di tutti e tre i chirurghi che ebbero in cura il C.. Detti profili si individuano nei seguenti punti: per quanto attiene C, xxx ed il personale sanitario del xxx: 1) nell’aver dimesso il C., dopo il primo intervento, quando questi presentava ancora sintomatologia indicativa di uno stato tossinfettivo, connotata dal manifestarsi immediato di febbre elevata alla sospensione della terapia antibiotica. Condizione che avrebbe dovuto suggerire ai sanitari il 11 mantenimento in osservazione del paziente per un più lungo periodo di tempo. 2) Nel non aver diagnosticato lo stato tossinfettivo al secondo ricovero presso l’Ospedale Xxx dal 05 all’11/01/__, pur presentando il C. dei valori di ematocrito altamente indicativi per una infezione in atto. All’uopo è da stigmatizzare come anche l’esame obiettivo locoregionale descritto alla pagina 28 di 64 della cartella clinica avrebbe dovuto indurre i sanitari a sospettare la presenza di una sacca ascessuale in corrispondenza del pregresso campo operatorio, talchè, l’estensore della descrizione in data 15/01/__ descrive “… sensazione alla palpazione di una tumefazione elastica non dolente ma con senso di fluttuazione …”. 3) Nel non aver disposto l’immediata revisione del campo operatorio, in corso di secondo ricovero, atto che avrebbe consentito, seppur in ritardo, l’esatta diagnosi e la bonifica del focolaio ascessuale verosimilmente prima dell’evoluzione flemmonosa e fistolosa che ha determinato la necessità dell’intervento demolitivo di emicolectomia dx. A carico del Prof. V (e dei sanitari del xxy): 12 1) nel non aver disposto ed esperito accertamenti eidologici idonei ad acclarare l’effettiva estensione del processo tossinfettivo prima di procedere all’intervento del 05/02/__, atto che avrebbe consentito l’effettuazione di una bonifica definitiva verosimilmente meno demolitiva di quella eseguita il 14/05/__. 2) Nel non aver provveduto, in data 05/02/__, all’esplorazione degli strati profondi e delle anse intestinali in corso di intervento, atto chirurgico utile e fondamentale in considerazione del fatto che non erano stati esperiti accertamenti preventivi e che comunque avrebbe consentito di obiettivare l’effettiva estensione del focolaio ascessuale e quindi di porre in essere gli idonei presidi terapeutici. 3) Nel non aver provveduto a disporre la revisione dell’area anche a fronte del persistere della sintomatologia caratterizzata da febbricola e secrezione sieropurulenta dalla pregressa ferita chirurgica, ritardando così l’intervento risolutore al maggio 20__ dovendo, quindi, provvedere ad eseguire un’emicolectomia. CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI 13 Da quanto su esposto emerge una chiara responsabilità professionale a carico di tutti e tre i chirurghi che ebbero in cura il C. dal dicembre 20__ al maggio 20__ nonché dell’intero personale sanitario dei reparti ove fu ricoverato il C., sia presso il xxx che presso il xxy; come detto la citata responsabilità si individua in una condotta professionale connotata da negligenza ed imprudenza che ha determinato un grave ritardo diagnostico a causa del quale non furono posti in essere per tempo gli idonei provvedimenti terapeutici da cui si è configurata la necessità di un intervento chirurgico altamente demolitivo quale l’emicolectomia dx al fine di emendare la lesività indotta. Gli esiti residuali configurano sia un danno biologico, identificabile nell’emicolectomia dx e nel grave disturbo del tono dell’umore, ovvero una cosiddetta sindrome depressiva a carattere reattivo, sia un danno estetico consistente sia nella cicatrice allargata per la prima revisione della appendicectomia sia in quella xifopubica per l’intervento di emicolectomia dx. Oltre a quanto predetto, nella fattispecie, si configura incontrovertibilmente quanto in dottrina giuridico-giurisprudenziale e medico-legale è identificato nel cosiddetto “danno esistenziale”, tertium genus tam aliud genus damni rispetto a quello biologico e morale. All’uopo è da stigmatizzare come tale voce di danno, ricompresa in quanto agli aarrtt. 2043 e 2059 del c.c., debba essere risarcito in via equitativa secondo l’art. 1226 c.c. come ribadito dalla Corte 14 Costituzionale (n. 233 pres. Chiappa) in data 11 luglio 2003: “nell’astratta previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona”. Per ciò che attiene il caso in oggetto, l’attenta rilettura della storia del C. consente di individuare le stigmate di quanto postulato dalla Corte Costituzionale in merito “alla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” esuberanti i meri danni biologico e morale. È, infatti, evidente la modifica dello stile e delle prospettive di vita del periziato. A detta modifica si associa una perdita di chances in tema di realizzazione personale nella vita di relazione. Gli effetti diretti ed indiretti degli esiti psicofisici della lesività riportata vengono sostanzialmente ad individuarsi nell’abbandono delle attività ludico-ricreative da parte del C. determinato dalla sintomatologia enterica correlata all’intervento demolitivo cui fu sottoposto. Peraltro condizione ostativa anche al sereno 15 svolgimento della attività lavorativa per le evidenti problematiche sottese dai lunghi tragitti alla guida di autovetture ed alla necessità, propria del lavoro in oggetto, di essere costantemente a disposizione dell’autorità. A tal riguardo è di peculiare interesse quanto affermato dalla Corte di Cassazione Civile a sezioni unite per cui il danno esistenziale consiste in "ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (v. Cassazione civile , sez. III, 12 giugno 20__, n. 13546, Cass., Sez. Un., 24/03/20__, n. 6572). Pertanto il "danno esistenziale" viene a ad aggiungersi al ristoro del danno morale. E’ opportuno quindi sottolineare che la linea di demarcazione fra queste due figure, secondo la giurisprudenza, si incentra o sul tipo e sulla durata della ripercussione psicologica subita dalla vittima: mentre il "danno esistenziale" è caratterizzato da effetti gravi e permanenti sull'esistenza della persona, il danno morale è circoscritto "alle sofferenze patite dalla vittima a seguito del fatto illecito, consistenti in un transeunte turbamento psicologico". Tali principi sono inoltre riconfermati e rafforzati dalla Corte Costituzionale che già nel lontano 1984 con sentenza n.186 sosteneva e sanciva che : "…non è solo il bene della salute a ricevere una consacrazione 16 costituzionale sulla base dell'art. 32, ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell'uomo nell'ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione costituzionale ai sensi degli artt. 2 e 29. Pertanto, sia i pregiudizi alla salute quanto quelli alla dimensione esistenziale non possono essere lasciati privi di tutela risarcitoria, sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata del sistema della responsabilità civile. In conclusione, secondo i risultati già acquisiti in tema di danno alla salute, poiché la persona umana è costituzionalmente tutelata nel suo sviluppo e nelle sue manifestazioni, il rango della posizione soggettiva inviolabile - con esclusione, quindi, dei meri disagi che trovano origine nella personalità sensibile del soggetto - impone di ritenere inoperanti i limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale risultanti dall'art. 2059 c.c “. In considerazione di quanto suesposto le ripercussioni dell’evento de quo sulla vita del C., in particolare per ciò che attiene la cosiddetta perdita di chances, configurano un evidente Danno Esistenziale così come definito dottrinariamente. Inoltre, in considerazione della specifica attività lavorativa svolta, autista di vetture ministeriali di rappresentanza, che comporta la necessità di continui spostamenti ed anche lunghi viaggi autostradali, si ritiene che venga a configurarsi una maggior usura lavorativa tale da determinare il diritto al riconoscimento del cosiddetto “punto biologico pesante”. 17 DIAGNOSI E VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE Il descritto ritardo diagnostico ha determinato una emicolectomia dx, gli esiti della quale, in responsabilità civile sono tabellati nella misura di venti punti percentili. A detta menomazione è conseguito anche un disturbo maggiore dell’umore cronico senza manifestazioni psicotiche dovuto ad una condizione medica generale [ICD 10 293.8; DSM IV TR F33.2 ad andamento cronico]; gli esiti cicatriziali, inoltre, hanno determinato il configurarsi di un danno estetico. I surriferiti esiti permanenti, in tema di danno biologico, possono essere quantificati nella misura di: INVALIDITA’ PERMANENTE: 45% (QUARANTACINQUE percento) come danno biologico comprensivo del danno estetico incidente nella misura di 5 (cinque) punti percentili. INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA: 60 gg. (SESSANTA giorni) INABILITA’ TEMPORANEA PARZIALE al 50%: 90 gg. (NOVANTA giorni). IN FEDE DOTT. XY SPECIALISTA IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI 18