Credito di Firma - Bcc Scafati e Cetara
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Credito di Firma - Bcc Scafati e Cetara
FOGLIO INFORMATIVO relativo ai fondata nel 1914 CREDITI DI FIRMA Foglio informativo n. 27 decorrenza 01/07/2016 INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA - SOCIETA’ COOPERATIVA Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa) Tel.: 081 8570111 – Fax: 081 8502428 – N. Verde: 800778686 (Ufficio informazioni) E-mail: [email protected] - Sito internet: www.bccscafatiecetara.it Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653 Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653 Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160753 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia CHE COS’È IL CREDITO DI FIRMA Struttura e funzione economica Con il credito di firma la banca garantisce l'adempimento di determinate obbligazioni di un cliente o ne assume un debito. In particolare, se la banca garantisce l'obbligazione del cliente firmando per avallo una cambiale o prestando una fideiussione, si ha credito di avallo o credito di fideiussione; se la banca autorizza il cliente ad emettere o a far emettere tratte a proprio carico impegnandosi ad accettarle, si ha credito di accettazione. Tali crediti possono essere assistiti da garanzia o meno. Nei crediti di firma assumono particolare rilevo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo - normalmente a prima richiesta - nell'interesse di un proprio cliente. Nelle fideiussioni passive la banca assume l'obbligo di pagare ad un terzo (creditore) l'importo da questi indicato come dovutogli dal cliente (debitore principale). .Il cliente ha l'obbligo: di rimborsare gli importi pagati dalla banca per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della fideiussione, oltre agli interessi di mora; di prestare, su richiesta della banca, idonea contro garanzia. Inoltre: il cliente rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione o contestazione nei confronti della banca. Imprese con rating di legalità. Le imprese che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta di affidamento e che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni possono chiedere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) l’attribuzione del rating di legalità, secondo quanto disciplinato dall’art. 5ter del D. Lgs. n.1/2012 e dal Regolamento MEF_MISE dell’8 aprile 2014. Il rating di legalità, attribuito sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata dall’impresa all’AGCM, ha durata due anni ed è rinnovabile su richiesta dell’impresa stessa. Alle imprese che abbiamo ottenuto e mantengano il rating di legalità la Banca, laddove ne tenga conto, offre particolari agevolazioni in termini di tassi e commissioni applicate al finanziamento, in ragione del livello di rating di legalità ad esse assegnato. In particolare, per aziende in possesso di un rating pari a 3 “stelle” la Banca può concedere una riduzione dei tassi debitori fino allo 0,90% ed una riduzione delle spese di istruttoria fino al 30%. Principali rischi (generici e specifici) Foglio Informativo CREDITO DI FIRMA aggiornato il 01/07/2016 Pagina 1 di 4 Nel caso la banca sia chiamata ad effettuare il pagamento, il cliente è tenuto a rimborsare alla banca stessa quanto da essa corrisposto in dipendenza del credito concesso. SULLA BANCA CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. 0,50% sull’importo dell’affidamento richiesto, con un minimo di euro 150,00 e oltre recupero costo (spese collegate all’erogazione del credito, visure, visure ipocatastali. accesso a base dati, ecc) La spesa istruttoria va corrisposta anche in caso di rinuncia al finanziamento. Tasso commissioni e tasso proroga 0,30% mensile con un minimo applicabile di € (La commissione è dovuta anticipatamente all’inizio 50,00 di ciascun anno o frazione, e calcolata sull’ammontare del credito di firma, per tutto il periodo compreso tra la data di concessione e la data di restituzione dell’atto originale). Spesa istruttoria Commissione di riesame (rinegoziazione delle condizioni e/o proroga dei termini di scadenza, proroga o dilazione della rata in scadenza, rinuncia o sostituzione di garanzie, presa d’atto di consenso a modifiche societarie, implementazione o modifiche contratto su richiesta del cliente, ecc.) 0,50% sull’importo del debito residuo, con un minimo di euro 150,00. Imposte e tasse presenti e future Imposta di bollo sul contratto a carico del cliente come da disposizione di legge Recupero imposta di bollo pari ad euro 16,00 (Art.. 2, nota 2-bis della tariffa – parte prima – allegata al D.P.R. n.642/72). L’imposta di bollo non è dovuta nel caso in cui il credito di firma sia: - regolato su un conto corrente, in quanto vige il principio sostitutivo dell’imposta di bollo già assolta sul c/c di regolamento; spese per comunicazioni periodiche spese per altre comunicazioni, ad eccezione di quelle concernenti variazioni unilaterali Spese per invio altre comunicazioni mediante raccomandata Certificazione interessi passivi € 1,00 € 1,00 € 5,00 Spese per richieste comportanti ricerche presso l’archivio centrale Spese per copia documentazione € 15,00 Minimo Euro 30,00 Massimo Euro 160,00 da quantificare al momento della richiesta con un minimo di € 5,00 RECESSO E RECLAMI Recesso Tutte le obbligazioni del cliente saranno valide sino a quando il terzo beneficiario, riconosciuto l’esatto adempimento delle obbligazioni del cliente, non avrà definitivamente ed espressamente liberato la Banca Foglio Informativo CREDITO DI FIRMA aggiornato il 01/07/2016 Pagina 2 di 4 dalla garanzia medesima. Il rapporto si estinguerà entro n. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta liberatoria. Portabilità Nel caso in cui per rimborsare il credito di firma, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra Banca/Intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese,oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Per ulteriori informazioni si rinvia al foglio informativo “MUTUI destinati ad estinguere precedenti finanziamenti, CON SURROGAZIONE NELLE GARANZIE”. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, anche per lettera raccomandata A/R, in via P. Melchiade, 37 – 84018 SCAFATI (SA), ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica [email protected], ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [email protected]. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a: a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; b) Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’esistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it). Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. In ogni caso il cliente ha il diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia. Gli esposti alla Banca d’Italia possono essere inoltrati anche utilizzando l’apposito modulo disponibile on line sul sito www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/esposti/index.html. LEGENDA Avallo Garanzia cambiaria in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale la garanzia è stata data. Fideiussione Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. Accettazione Atto con il quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale a scadenza Istruttoria analisi da parte della banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell’affidamento. Commissione su credito di commissione anticipata per anno o frazione, dovuta dal richiedente alla firma Banca quale corrispettivo del rilascio della garanzia, calcolata sull’ammontare della garanzia medesima, per il periodo compreso tra la data di prestazione e la data di restituzione dell’atto originale di fideiussione. Debitore Principale è il soggetto di cui la Banca garantisce l’adempimento. Garante è la Banca, che rilascia la garanzia personale richiesta. Garanzia a prima richiesta la Banca in sede di escussione, provvede a pagare senza eccezione alcuna, entro un breve termine concordato, anche in caso di opposizione del Foglio Informativo CREDITO DI FIRMA aggiornato il 01/07/2016 Pagina 3 di 4 debitore principale. Foglio Informativo CREDITO DI FIRMA aggiornato il 01/07/2016 Pagina 4 di 4