Bando di concorso per la concessione di prestiti agli studenti

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Bando di concorso per la concessione di prestiti agli studenti
Bando di concorso per la concessione
di prestiti agli studenti universitari
della Regione Emilia-Romagna
SOMMARIO
Oggetto
art. 1
Numero dei prestiti disponibili
art. 2
Destinatari
art. 3
Compatibilità/Incompatibilità
art. 4
Requisiti di accesso generali
art. 5
Requisiti economici
art. 6
Requisiti di merito
art. 7
Requisiti di onorabilità creditizia
art. 8
Modalità di presentazione delle domande
art. 9
Scadenze per la presentazione delle domande
art. 10
Graduatorie
art. 11
Modalità di concessione dei prestiti
art. 12
Importo e durata dell’apertura di credito
art. 13
Revoca anticipata dell’apertura di credito
art. 14
Controlli sulle autocerticazioni - Sanzioni
art. 15
Rapporti con Unicredit banca SpA
art. 16
Comunicazioni
art. 17
Tutela dati personali –Responsabile del procedimento
art. 18
APPENDICE - art. 2.3 e art. 6 delle “Norme Generali” del Bando benefici 2013/2014
Art. 1
(Oggetto)
1. L’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori – ER.GO - in accordo con UniCredit
S.p.a. offre la possibilità di richiedere prestiti fiduciari a studenti iscritti alle Università di
Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, agli Istituti dell’Alta Formazione Artistica
e Musicale con sede in Emilia-Romagna e alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di
Misano Adriatico, senza necessità di presentare garanzie reali o personali di terzi.
Art. 2
(Numero dei prestiti disponibili)
1. I prestiti fiduciari messi a disposizione con il presente bando sono n.260, così ripartiti:
-
100 per i corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e
magistrale a ciclo unico, e di laurea in Scienze della Formazione Primaria e per i Diplomi
di primo e secondo livello degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale;
-
60 per i Dottorati di ricerca e le Scuole di Specializzazione;
-
100 per i master.
Art. 3
(Destinatari)
1. Possono accedere ai prestiti gli studenti iscritti regolarmente nell’anno accademico
2013/2014 ai seguenti corsi:
-
al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di primo livello degli
Istituti dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e alla Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici di Misano Adriatico;
-
agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
-
agli ultimi due anni del Corso di Scienze della Formazione Primaria;
-
al primo e secondo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma
accademico di secondo livello dell’Alta Formazione Artistica e Musicale;
-
ai corsi di specializzazione ad esclusione di quelli dell’Area Medica di cui al decreto
legislativo 368/1999;
-
ai corsi di dottorato di ricerca;
-
ai master, con l’esclusione dei master per i quali sono previsti altri interventi pubblici
(es. assegni formativi, ecc.).
Art. 4
(Compatibilità/Incompatibilità)
1. I prestiti sono cumulabili con le borse di studio, gli assegni formativi, i contributi messi a
concorso da ER.GO.
2. I prestiti non sono cumulabili con altre tipologie di prestiti concessi dalle Università o da
altri soggetti pubblici o privati.
Art. 5
(Requisiti di accesso generali)
1. Per poter accedere ai prestiti sono richiesti i seguenti requisiti generali:
•
essere residenti in Italia;
•
requisiti economici;
•
requisiti di merito;
•
requisiti di onorabilità creditizia.
Art. 6
(Requisiti economici)
1. I richiedenti devono avere un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore a € 37.500,00 ed un Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE)
non superiore a € 62.000,00, riferiti alle condizioni economiche dell’anno 2012.
2. L’ISEE è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei
patrimoni posseduti. L’ISPE è calcolato sulla base del patrimonio mobiliare e immobiliare
posseduto dal nucleo familiare, rapportato al numero di componenti il nucleo.
3. Per gli studenti che possiedono redditi all’estero non ricompresi nella dichiarazione dei
redditi in Italia:
a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di
riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze;
b) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro
nell’anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze;
c) patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre 2012: sono valutati
solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro
quadrato.
In tali casi si procede ad un calcolo dell’ISEE con le modalità previste per gli studenti
italiani, ove applicabili.
4.
Gli studenti stranieri, per quanto riguarda la documentazione relativa alla situazione
economica e familiare, devono attenersi a quanto specificato nell'art. 2.3 delle Norme
Generali del Bando Benefici 2013/2014, riportato in appendice al presente testo.
5. La condizione di studente indipendente è definita dall’art. 6.2 delle Norme Generali,
riportato in appendice al presente testo.
Art. 7
(Requisiti di merito)
Per accedere ai prestiti sono richiesti i seguenti requisiti di merito.
1. Per studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei diplomi accademici
di I livello delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale e della Scuola Superiore
per Mediatori Linguistici di Misano Adriatico; agli ultimi 3 anni dei corsi di laurea
specialistica o magistrale a ciclo unico; al primo e secondo anno dei corsi di laurea
specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello delle Istituzioni di
alta formazione artistica e musicale:
-
non essere mai stati iscritti come “fuori corso” o “ripetente” negli anni accademici
precedenti;
-
avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dal proprio ordinamento didattico degli
anni accademici precedenti già conclusi alla data di presentazione della domanda,
esclusi quelli da acquisire mediante tirocini dell’anno accademico precedente.
Gli iscritti al primo anno di laurea specialistica/magistrale devono avere conseguito la
laurea entro la durata normale del corso di studi.
2. Per studenti iscritti agli ultimi due anni del Corso di Laurea in Scienze della Formazione
Primaria:
-
non essere mai stati iscritti come “fuori corso” o “ripetente” negli anni accademici
precedenti;
-
avere acquisito tutti i crediti formativi/esami previsti dal proprio ordinamento didattico
per gli anni precedenti già conclusi alla data di presentazione della domanda, esclusi
quelli da acquisire mediante tirocini dell’anno accademico precedente.
3. Per studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell’area medica di
cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e ai corsi di dottorato di ricerca:
-
se iscritti al primo anno: non si richiede alcun requisito di merito;
-
se iscritti ad anni successivi: avere superato le verifiche previste per l’ammissione al
nuovo anno di corso.
4. Per studenti iscritti ai master
-
se iscritti al primo anno: non si richiede alcun requisito di merito;
-
se iscritti al secondo anno: avere superato le verifiche previste per l’ammissione al
nuovo anno di corso.
Art. 8
(Requisiti di onorabilità creditizia)
Gli studenti, per potere beneficiare del prestito
1. devono risultare incensurati e non avere subito protesti;
2. non devono trovarsi o essersi trovati, anche in passato, in situazione debitoria nei
confronti di ER.GO non onorata nei tempi previsti.
Art. 9
(Modalità di presentazione delle domande)
1. Le domande devono essere presentate tramite Internet, collegandosi al sito www.er-go.it.
2. Le domande compilate dovranno essere stampate, firmate in originale e inviate per posta
nei termini indicati al successivo articolo 10, con raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: ER.GO – V.lo Grossardi, 4 - 43125 Parma (fa fede il timbro postale di
arrivo) o tramite PEC all’indirizzo [email protected].
3. Gli studenti extracomunitari dovranno allegare alla domanda la carta di identità rilasciata
dall’Autorità Italiana.
4. I dati di iscrizione e di merito raggiunti successivamente alla domanda dovranno
essere tempestivamente comunicati ad ER.GO.
Art. 10
(Scadenze per la presentazione delle domande)
1. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al – 14 febbraio 2014
2. Qualora il numero di studenti idonei risulti inferiore a quello dei prestiti previsti nel
precedente art. 2, i termini per la presentazione delle domande saranno periodicamente
riaperti. A tal fine sono fin da ora fissate le seguenti scadenze:
-
11 aprile 2014
-
6 giugno 2014
Art. 11
(Graduatorie)
1. Qualora non sia possibile concedere il prestito a tutti gli studenti idonei, in quanto risultino
essere in numero superiore a quello dei prestiti previsti, verranno effettuate graduatorie
distinte per corsi, definite in ordine crescente in base all’Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), dando priorità agli studenti idonei non assegnatari di borse
di studio nell’anno accademico di riferimento.
2. In subordine sono applicati i seguenti ulteriori criteri di ordinamento, elencati per priorità:
1. essere iscritti ai corsi di laurea magistrale;
2. essere iscritti ai corsi afferenti a settori disciplinari scientifici e tecnologici;
3. avere figli a carico;
4. essere residenti in Emilia-Romagna.
In caso di ulteriore parità è data precedenza allo studente più giovane di età.
Art. 12
(Modalità di concessione dei prestiti)
1. Tutti gli studenti che presentano domanda di prestito dovranno comunicare ad ER.GO
l’avvenuta iscrizione al corso indicato in domanda. L’effettiva concessione del prestito è
infatti subordinata al perfezionamento dell’iscrizione.
2. L’assenza di qualunque comunicazione scritta da parte degli interessati, farà venir meno il
diritto al prestito.
3. Al termine delle operazioni di verifica dei requisiti e dopo aver effettuato i controlli sui
requisiti di iscrizione e di merito, agli idonei che rientreranno nel numero di prestiti indicati
nel bando, sarà trasmessa una lettera di presentazione di ER.GO da consegnare entro 60
giorni ad una Agenzia della Unicredit Banca SpA per proseguire l’istruttoria per la
concessione del prestito fiduciario.
4. La mancata consegna, da parte dello studente, della lettera di presentazione all’Unicredit
Banca SpA entro 60 giorni dalla data di invio della comunicazione di ER.GO, oppure
l’assenza di qualunque comunicazione scritta da parte dello stesso entro gli stessi termini,
faranno venir meno il diritto a richiedere il prestito fiduciario.
5. Una volta avvenuta la consegna, da parte dello studente, della lettera di presentazione di
ER.GO all’Agenzia della Unicredit Banca SpA prescelta, Unicredit Banca procederà alla
valutazione dell’onorabilità creditizia dello studente richiedente il prestito. Accertata
l’onorabilità dello studente, Unicredit Banca procederà alla concessione di una apertura di
credito in conto corrente di importo non superiore a quello indicato nella lettera di
presentazione, dandone comunicazione ad ER.GO.
Art. 13
(Importo e durata dell’apertura di credito)
1. L’importo totale massimo del credito proponibile agli studenti è di € 7.800,00 all’anno,
per un importo complessivo di:
•
€ 7.800,00 per gli iscritti all’ultimo anno;
•
€ 15.600,00 per gli iscritti al penultimo anno;
•
€ 23.000,00 per gli iscritti al primo anno dei dottorati di ricerca ed al terzultimo anno
delle scuole di specializzazione.
La messa a disposizione delle somme avviene in tranche annuali di pari importo, di cui la
prima al momento della sottoscrizione con la Banca del contratto di apertura di credito.
L’apertura di credito in conto corrente avrà una durata massima pari alla durata
legale residua del corso di studio prescelto.
2. L’importo totale massimo del credito per i master è di complessivi € 8.500,00.
La somma verrà messa a disposizione in due tranche di cui la prima, pari ad € 5.000,00,
dopo la valutazione dell’onorabilità creditizia, e la seconda, pari ad € 3.500,00, alla
scadenza fissata in ciascun bando di ammissione ai master per il pagamento della seconda
rata delle tasse di
iscrizione.
L’apertura di credito in conto corrente avrà una durata massima pari a 18 mesi per i
master di durata annuale full time e di 24 mesi per i master di durata biennale
full time e part time.
3. Non verrà accolta in nessun caso una nuova domanda di prestito o di
integrazione di quello già concesso.
Art. 14
(Revoca anticipata dell’apertura di credito)
1. L’apertura di credito in conto corrente viene revocata anticipatamente nelle seguenti ipotesi:
a) perdita dei requisiti di merito;
b) rinuncia agli studi;
c) sospensione degli studi;
d) decadenza dagli studi;
e) trasferimento ad altro Ateneo;
f)
accertamento di false dichiarazioni dello studente, sia nella domanda di prestito
fiduciario che in quelle per altri benefici per il diritto allo studio;
g) perdita dell’onorabilità creditizia.
2. Nelle ipotesi di revoca anticipata indicate nelle lettere dalla a) alla e) del presente articolo,
lo studente potrà fare richiesta di prestito personale per rimborsare il credito fruito alle
condizioni previste dal presente bando.
3. Nei casi previsti dalle lettere f) e g), di cui al comma 1, Unicredit Banca si riserva la facoltà
di richiedere il pagamento di quanto dovutole in un’unica soluzione, oppure di concordare
con lo studente piani di rientro personalizzati a condizioni di tasso di interesse non
peggiorative rispetto a quelle stabilite per il prestito personale di cui al presente bando.
Art. 15
(Controlli sulle autocertificazioni – Sanzioni)
1. L’Azienda controlla la veridicità delle autocertificazioni rese dagli studenti sul modulo di
domanda per l’accesso ai prestiti. L’Azienda dispone di un collegamento diretto con
l’Anagrafe Tributaria e gli Atti del Registro del Ministero delle Finanze che consente il
controllo sui dati reddituali/patrimoniali autocertificati. L’Azienda dispone anche di un
accesso alla Banca dati dell’INPS per la verifica della presenza e della conformità
dell’Attestazione ISEE riportata sul modulo di domanda.
2. Nell’espletamento dei controlli può essere richiesta idonea documentazione per accertare la
veridicità dei dati dichiarati. Può essere richiesto l’invio di specifiche documentazioni al fine
anche della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da
incidere sull’accesso ai benefici e sull’entità degli stessi, così come previsto dalla L. 212/2000.
3. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini della
concessione dei benefici, l’apertura di credito è revocata anticipatamente ai sensi dell’art.
14. L’Azienda è, inoltre, tenuta a segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché questa
giudichi la sussistenza di eventuali reati.
Art. 16
(Rapporti con UNICREDIT BANCA SPA)
1. Condizioni di conto corrente
Per la concessione del prestito è necessario intrattenere con la Banca un rapporto di conto
corrente.
Il richiedente potrà beneficiare della soluzione package “Conto Super Genius 2.0”, che
mette a disposizione varie agevolazioni, relativamente al conto stesso nonché a servizi
bancari e consente l’accesso ai servizi extrabancari indicati nell’apposito Regolamento o
altro prodotto con caratteristiche similari tempo per tempo commercializzato. Il rilascio di
assegni, di carte di debito e di credito, etc. a valere sul conto corrente è in ogni caso a
discrezione della BANCA.
2. Trasformazione del rapporto di credito in conto corrente in prestito personale
Al termine del periodo di concessione dell’apertura di credito in conto corrente stabilito nel
contratto, la Banca - valutato il mantenimento dell’onorabilità creditizia - estingue il credito
utilizzato dallo studente e concede un prestito personale di ammontare pari al credito in
conto corrente utilizzato, destinato all’estinzione dello stesso.
La durata del periodo di rimborso è scelta dallo studente, entro le soglie di seguito
specificate:
a) entro il limite massimo di 15 anni, per tutti i corsi di studio esclusi i master;
b) entro il limite massimo di 5 anni, per i master.
Lo studente potrà inoltre, a sua discrezione, usufruire di un periodo iniziale di grazia della
durata massima di 1 anno per i master e 2 anni per gli altri corsi di studio.
Per periodo di grazia si intende l’arco temporale in cui non viene richiesto il pagamento
delle rate e non maturano gli interessi.
In ogni caso, la somma del periodo di grazia e del periodo di rimborso non potrà superare i
5 anni per i master e i 15 anni per tutti gli altri corsi di studio.
3. Interessi passivi e altri oneri a carico dello studente
Per l’Apertura di Credito il tasso applicato dalla BANCA sarà variabile pari all’Euribor 3 mesi
a cui va aggiunto lo spread commerciale di 3,50 punti. L’adeguamento del tasso avverrà
trimestralmente.
Per quanto concerne invece il prestito personale, il tasso applicato dalla BANCA sarà fisso
pari a:
* EUROIRS 4 anni per finanziamenti con durate da 12 a 60 mesi + spread commerciale di
3,50 punti;
* EUROIRS 10 anni per finanziamenti con durate da 61 a 120 mesi + spread commerciale di
3,50 punti;
* EUROIRS 15 anni per finanziamenti con durate superiori a 120 mesi + spread
commerciale di 3,50 punti.
Nell’apertura di credito:
-
gli interessi sono calcolati sul saldo derivante dall’effettivo utilizzo del credito concesso,
con capitalizzazione trimestrale posticipata;
-
non sono addebitate commissioni di massimo scoperto;
-
l’eventuale estinzione è senza spese.
Nel prestito personale:
-
non sono richieste spese di istruttoria;
-
l’imposta di bollo o sostitutiva sono a carico del richiedente;
-
è consentita in qualsiasi momento e senza oneri aggiuntivi l’estinzione anticipata totale:
in tal caso il debitore è tenuto a rimborsare il solo debito residuo in linea capitale.
4. Rinvio
Per tutte le altre condizioni di dettaglio dei contratti di apertura di credito e di prestito
personale si fa rinvio ai fogli informativi e ai documenti di sintesi di Unicredit Banca SpA,
disponibili in qualsiasi Agenzia.
Art. 17
(Comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni inviate da ER.GO agli studenti richiedenti il prestito al recapito
indicato nella domanda saranno considerate validamente effettuate.
2. ER.GO non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte degli studenti richiedenti, oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali, o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
3. Successivamente alla selezione degli studenti idonei, all’accertamento dei requisiti di
iscrizione, economici e di merito e alla trasmissione agli stessi della lettera di
presentazione, l’istruttoria per l’effettiva concessione del prestito passa alla competenza e
sotto l’esclusiva responsabilità di Unicredit Banca e i rapporti di natura finanziaria
intercorreranno direttamente tra questa e lo studente.
Art. 18
(Tutela dati personali – Responsabile del procedimento)
1. I dati personali saranno raccolti:
-
da ER.GO, tramite le domande di ammissione al beneficio;
-
da Unicredit Banca, nell’ambito dei successivi rapporti con gli studenti idonei al prestito
fiduciario che opererà in qualità di titolare autonomo di trattamento, previo rilascio di
adeguata informativa e acquisizione, ove prescritto, del consenso degli interessati.
2. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni sulla protezione
dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo
30.06.2003 n. 196 e comunque esclusivamente per le finalità indicate nel presente Bando:
in particolare per tutte le operazioni connesse all’organizzazione del Servizio ed alla
concessione e gestione del prestito.
Per quest’unico scopo:
-
i dati forniti dagli studenti ad ER.GO potranno essere, integralmente o parzialmente,
comunicati a Unicredit Banca ed alle Università per i controlli di iscrizione e di merito;
-
i dati acquisiti direttamente da Unicredit Banca potranno essere, integralmente o
parzialmente, comunicati ad ER.GO.
3. Nelle ipotesi di mancata concessione o di revoca del prestito fiduciario, nonché di
insolvenza, le informazioni potranno anche riguardare l’onorabilità creditizia e il rischio di
solvibilità economica del richiedente o debitore.
Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con
mezzi cartacei.
La resa dei dati richiesti è obbligatoria per l’ammissione al prestito fiduciario: la mancata
comunicazione degli stessi potrà comportare l’esclusione dello studente dal beneficio.
In relazione al trattamento dei dati in oggetto, all’interessato sono garantiti i diritti di cui
all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.
Il Titolare del trattamento è individuato in ER.GO – Via S. Maria Maggiore, 4 – 40121 Bologna.
APPENDICE – art. 2.3 e art. 6 delle “Norme Generali” del Bando benefici
2013/2014, approvato con delibera n. 40 del 5/06/2013
Art. 2.3 Studenti stranieri
1. Studenti stranieri provenienti da Paesi dell’Unione Europea.
Gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi dell’Unione Europea sono equiparati ai
cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e
quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:
-
i redditi complessivi percepiti all’estero nell’anno 2012: i redditi sono valutati sulla base
delle parità permanenti ed espressi in euro;
-
il patrimonio posseduto all’estero al 31/12/2012: i beni immobili sono considerati solo se
fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i
patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.
Tutti gli studenti sono tenuti a presentare entro i termini di scadenza dell’invio della stampa
della domanda (articolo 11 delle Norme Generali) lo stato di famiglia e la documentazione
relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana ed
autenticati dalle autorità dei Paesi in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i
patrimoni, con gli importi espressi in euro.
2. Studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono
presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle
autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i
patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana ed autenticata dalle
autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla
locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua
italiana rilasciato dall’Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato
dalla Prefettura.
In ogni caso dalla documentazione deve risultare:
-
la composizione del nucleo familiare;
-
l’attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2012, compresi
fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività,
deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di
disoccupazione e l’ammontare dell’eventuale indennità di disoccupazione o simile
percepita;
-
il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si
tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2012);
-
il valore del reddito conseguito nell’anno 2012 da ogni singolo componente, compresi
fratelli/sorelle maggiorenni o, in subordine, dal nucleo familiare complessivo;
-
l’indicazione dei metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti nel
2012;
-
l’ammontare dell’eventuale mutuo residuo al 31/12/2012 sulla casa di abitazione e/o sugli
altri immobili;
-
il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare
posseduto al 31/12/2012;
-
l’eventuale presenza nel nucleo di soggetti con invalidità o handicap documentati.
I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute
estere dell’anno 2012, determinato ai sensi di legge.
Per la richiesta della documentazione gli studenti possono utilizzare il fac-simile disponibile sul
sito internet www.er-go.it.
3. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea,
che risultano “particolarmente poveri”, (Tabella A), devono produrre una certificazione
della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non
appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
4. Anche gli studenti stranieri non appartenenti all’Unione Europea, al pari dei cittadini italiani,
per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani, possono ricorrere all’autocertificazione.
5. Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o
possiede patrimoni in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste
per gli studenti italiani.
6. Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della
valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da
Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente
detenuti in Italia da autocertificare con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.
Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere comprovato dagli interessati mediante la
documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli
studenti apolidi e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno per i
rifugiati politici.
7. Gli studenti stranieri in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una
delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale
quest’ultima.
8. In tutti i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali
deve essere prodotta inderogabilmente entro le scadenze dell’invio della stampa
della domanda, pena l’esclusione dalle graduatorie di idoneità.
9. Per gli studenti stranieri matricole provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea
e con nucleo familiare non residente in Italia sono previste riserve nell’assegnazione dei
benefici come riportato negli specifici bandi. Saranno, pertanto, formulate apposite
graduatorie.
Tabella A - ELENCO DEI PAESI “PARTICOLARMENTE POVERI”
Afghanistan
Djibouti
Laos
Samoa
Tuvalu
Angola
Equatorial-Guinea
Lesotho
Sao-Tome & Principe
Uganda
Bangladesh
Eritrea
Liberia
Senegal
Vanuatu
Benin
Ethiopia
Madagascar
Sierra-Leone
Yemen
Bhutan
Gambia
Malawi
Solomon-Islands
Zambia
Burkina-Faso
Guinea
Mali
Somalia
Zimbabwe
Burundi
Guinea-Bissau
Mauritania
South Sudan
Cambogia
Haiti
Mozambique
Sudan
Central-African-Rep
Kenya
Myanmar
Tanzania
Chad
Kiribati
Nepal
Tajikistan
Comoros
Korea-Dem-Rep
Niger
Timor-Leste
Congo-Dem-Rep
Kyrgyz-Rep
Rwanda
Togo
Art. 6.2 – Definizione di studente indipendente
Criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto alla certificazione ISEE,
esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando :
•
si considera facente parte del nucleo familiare dello studente anche il nucleo familiare del
soggetto che ne sostiene l’onere di mantenimento (es. il nucleo familiare dei genitori dello
studente, anche quando sono in un nucleo familiare distinto) tranne nel caso in cui lo
studente sia considerato indipendente.
La condizione di studente indipendente, per la quale non si tiene conto della situazione
della famiglia d’origine, ma del nuovo nucleo familiare, è definita in relazione a:
a) residenza esterna da quella della famiglia di origine, da almeno due anni alla data di
presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati dallo studente, da
almeno 2 anni, non inferiori a € 7.077,15 annui;
Lo studente che, pur vivendo separato dal nucleo familiare d’origine, non sia
in possesso di tutti i requisiti sopra indicati, non è considerato indipendente e
deve compilare il modulo di domanda inserendo i dati della certificazione ISEE
del suo nucleo familiare e della famiglia di origine. Ai fini della
determinazione della condizione di studente in sede, pendolare o fuori sede si
fa riferimento alla residenza del nucleo familiare di origine.1
•
Il reddito e il patrimonio dei fratelli e/o sorelle dello studente componenti il
nucleo familiare devono essere dichiarati per intero, pur concorrendo alla formazione
dell’ISEE nella misura del 50 per cento;
•
I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione dei redditi presentata in
Italia concorrono a determinare le condizioni economiche:
a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro nell’anno di
riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
b) patrimoni immobiliari localizzati all’estero detenuti al 31 dicembre 2012: sono valutati
solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro
quadrato;
c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell’euro
nell’anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.
•
I genitori del richiedente sono separati di fatto (non legalmente) ma non esiste
atto formale di separazione o di divorzio: il richiedente deve calcolare la condizione
economica complessiva, sommando la condizione economica del nucleo familiare del
genitore non convivente a quella del proprio nucleo familiare.
1 In tal caso le sue condizioni economiche saranno valutate nel seguente modo:
ISE= (ISR dello studente + ISR del nucleo familiare di origine) + (20% ISP dello studente + 20% ISP del nucleo familiare
d’origine).
ISEE = ISE ottenuto/coefficiente scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare dello studente integrato con
quello della famiglia d’origine.
ISPE = (ISP dello studente + ISP del nucleo familiare d’origine) / coefficiente scala di equivalenza corrispondente al
nucleo familiare dello studente integrato con quello della famiglia d’origine.
Le varie franchigie ammesse possono essere detratte una sola volta.