Regolamento di Istituto 2014-15 completo

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Regolamento di Istituto 2014-15 completo
ISTITUTO COMPRENSIVO “I. NIEVO” - CORDIGNANO
REGOLAMENTO
DI ISTITUTO
In vigore dall’anno scolastico 2013-14
INDICE
Norma introduttiva
Pag. 1
TITOLO I
Gli articoli dal n. 1 al n. 22 sono stati abrogati con l’introduzione dei Regolamenti degli Organi
Collegiali (delibera n. 37 del 14-11-2013).
TITOLO II
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Art. 23 Ingresso
Pag. 1
Art. 24 Permanenza
1
Art. 25 Uscita
2
Art. 26 Ingresso di estranei
2
Art. 27 Mensa
2
Art. 28 Sicurezza
3
Art. 29 Visite guidate e Viaggi d’istruzione
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TITOLO III
Capo I
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA
Art. 30 Ingresso
Art. 31 Permanenza
Art. 32 Uscita
Art. 33 Ingresso estranei
Art. 34 Mensa
Art. 35 Ricreazione
Art. 36 Sicurezza
Art. 37 Visite d’istruzione
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Capo II
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA PRIMARIA
Art. 38 Principi e finalità
Art. 39 Contratto formativo
Art. 40 Doveri dello studente
Art. 41 Applicazione provvedimenti disciplinari
Art. 42 Disposizioni disciplinari, violazioni e sanzioni
Art. 43 Provvedimenti disciplinari e sanzioni
Art. 44 Impugnazioni
Pag. 8
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TITOLO IV
Capo I
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Art. 45 Ingresso
Art. 46 Permanenza
Art. 47 Uscita
Art. 48 Ingresso di estranei
Art. 49 Ricreazione nella scuola secondaria di I° grado
Art. 50 Sicurezza
Art. 51 Visite guidate e viaggi d’istruzione
Art. 52 Funzionamento della Biblioteca
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Capo II
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Art. 53 Principi e finalità
Pag. 19
Art. 54 Patto Educativo di Corresponsabilità
19
Art. 55 Diritti dello studente
19
Art. 56 Doveri dello studente
20
Art. 57 Applicazione provvedimenti disciplinari
21
Art. 58 Disposizioni disciplinari, violazioni e sanzioni
22
Art. 59 Provvedimenti disciplinari e sanzioni
24
Art. 60 Impugnazioni
26
REGOLAMENTI DI APPENDICE
Regolamento dell’Organo di garanzia
Regolamento accesso atti amministrativi
Regolamento scelta del contraente
Regolamenti degli Organi Collegiali
- Consiglio di Istituto
- Giunta esecutiva
- Collegio dei Docenti
- Comitato di Valutazione dei docenti
- Consigli di classe, interclasse e intersezione
- Comitati genitori e associazioni dei comitati
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NORMA INTRODUTTIVA
APPROVAZIONE, MODIFICA, ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione da parte del
Consiglio di Istituto (Delibera n. 54-a del 09-11-2012).
Eventuali modifiche al Regolamento per il funzionamento interno saranno apportate, previa
discussione e approvazione, a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto.
Lo stesso principio si applica anche alle deliberazioni di modifica di articoli o parti di essi.
All’atto dell’iscrizione viene data alle famiglie copia dell’estratto del presente Regolamento di
Istituto, gli uffici sono disponibili a fornire, su richiesta, copia integrale del Regolamento.
In tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo viene esposta una copia del Regolamento di Istituto.
TITOLO I
Gli articoli dal n. 1 al n. 22 sono stati abrogati con l’introduzione dei Regolamenti degli Organi
Collegiali (delibera n. 37 del 14-11-2013).
TITOLO II
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Art. 23 – INGRESSO
L’orario delle lezioni è fissato dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
Se entrambi i genitori lavorano, possono inoltrare all’Istituto la richiesta di essere autorizzati ad
accompagnare a scuola l’alunno prima dell’orario di apertura, affidandolo all’accoglienza e/o alla
sorveglianza del collaboratore scolastico secondo l’orario possibile che l’Istituzione Scolastica potrà
determinare (in base alle norme contrattuali dei collaboratori scolastici).
Gli insegnanti sono presenti a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, in modo da
ricevere gli alunni che devono essere consegnati personalmente all’insegnante responsabile
dell’accoglienza e/o al collaboratore scolastico.
L’ordinato funzionamento delle attività scolastiche richiede il rispetto dell’orario che prevede:
y l’ingresso fino alle ore 9.00;
y l’uscita al termine delle lezioni, dalle ore 15.30 alle ore 16.00;
y l’uscita antimeridiana, con o senza pranzo, effettuata in base agli orari comunicati da ciascuna
scuola. È assolutamente importante il rispetto dell’orario.
L’alunno che per motivi di famiglia si assenta da scuola per un periodo superiore ai cinque giorni,
dovrà essere giustificato per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci.
Per le assenze causate da malattia è necessario presentare il certificato medico quando esse si
protraggano per almeno sei giorni di frequenza scolastica.
Art. 24 – PERMANENZA
Per favorire un graduale inserimento degli alunni nuovi iscritti, durante il primo periodo dell’anno
scolastico, le scuole osserveranno un orario di apertura antimeridiano fino alle ore 14.00, per circa
10 /15 giorni in modo da garantire la compresenza di tutti gli insegnanti. Per i bambini nuovi iscritti
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la frequenza oraria del primo periodo sarà determinata in base alle esigenze di inserimento del
bambino. Nell’eventualità di malattie croniche del bambino, la famiglia dovrà comunicarle
tempestivamente alla scuola, suggerendo altresì i primi interventi necessari in caso di malore
(farmaci salvavita). I docenti non sono autorizzati a somministrare nessun altro tipo di farmaco.
E’ assolutamente vietato portare a scuola materiali ed oggetti non attinenti all’attività didattica. I
genitori dovranno prestare particolare attenzione affinché gli alunni non portino a scuola oggetti di
valore o denaro, per evitare furti e sparizioni, dei quali gli insegnanti docenti e la scuola non
saranno ritenuti responsabili.
Qualora il docente dovesse allontanarsi, per giustificati motivi, la vigilanza deve essere affidata ad
un collega, se presente, o al personale ausiliario.
Art. 25 – USCITA
All’uscita i bambini vanno consegnati ai genitori o a chi ne fa le veci.
E’ tassativamente vietato sostare oltre il tempo strettamente necessario al ritiro del bambino negli
spazi, sia interni che esterni della scuola.
Potranno essere affidati ad altre persone maggiorenni autorizzate, previa comunicazione verbale e
autorizzazione scritta, firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, da redigere in forma generale e
preventiva per l’intero anno scolastico.
Nel caso di uscita anticipata dalla scuola per motivi di famiglia è necessario che uno dei genitori o
una persona maggiorenne autorizzata, si presenti personalmente a scuola a prendere l'alunno,
firmando preventivamente l'apposito modulo.
Se l’uscita si verifica frequentemente nel corso dell’anno scolastico, (ad esempio, per terapie) è
possibile presentare un’unica autorizzazione motivata.
In caso di infortunio o malessere, l’insegnante attiverà la procedura prevista dal Piano di Primo
Soccorso: per tale motivo la famiglia è invitata, sin da inizio anno scolastico, a fornire alle
insegnanti più recapiti telefonici per essere avvisata tempestivamente..
Art. 26 – INGRESSO DI ESTRANEI
È vietato l’accesso delle auto, tranne a quelle del personale autorizzato, all’interno del perimetro
della scuola.
Le persone estranee possono accedere agli edifici scolastici solo se provviste di autorizzazione del
Dirigente Scolastico.
Nel rispetto della privacy, gli insegnanti chiederanno ai genitori un’autorizzazione scritta per poter
videoregistrare e/o fotografare gli alunni nei momenti di festa e/o durante le attività didattiche, i
filmati e le foto potranno essere visti solo all’interno della scuola.
Non è consentito l’accesso ai fotografi, ai rappresentanti, ai propagandisti e neppure la distribuzione
di avvisi e volantini, salvo specifica autorizzazione.
Su proposta dei docenti e autorizzazione del Dirigente Scolastico, è consentito l’intervento di
esperti nella scuola per integrare e supportare aspetti specifici della programmazione.
Durante gli incontri scuola-famiglia non è consentito ai genitori portare con sé i figli nei locali
scolastici per l’impossibilità di garantirne la vigilanza.
Durante l’orario scolastico i genitori possono accedere alla scuola previo accordo con i docenti.
Art. 27 – MENSA
Il momento del pranzo alla scuola dell’infanzia è un momento educativo; pertanto i bambini
saranno avviati ad accettare e gustare ogni tipo di alimento del menù.
Se, per motivi di salute, il bambino non può assumere cibi previsti dalla tabella dietetica, i genitori
potranno chiederne la sostituzione presentando certificato medico dello specialista o del pediatra.
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Il menù varia giornalmente con una rotazione trisettimanale e viene preparato all’interno del plesso
preferibilmente con alimenti biologici, è elaborato dall’ASL in collaborazione con i servizi socio
sanitari del Comune. All’inizio della scuola ne è consegnata copia alle famiglie per conoscenza e
può essere variato, su richiesta dei genitori, qualora sussistano motivate esigenze di carattere
religioso o culturale.
A metà mattina, tutti i bambini potranno fare una merenda con alimenti forniti dai genitori; per
motivi sanitari non si possono portare a scuola dolci o alimenti con creme crude.
Art. 28 – SICUREZZA
Ai fini dell’educazione alla salute e alla sicurezza, la scuola promuove azioni di prevenzione
adeguate all’età degli alunni ed alla loro capacità di comprensione.
Saranno richiesti agli alunni atteggiamenti e comportamenti adeguati a tutelare la sicurezza propria
e dei compagni:
- osservare corrette abitudini igieniche, personali e comunitarie;
- evitare gioghi pericolosi;
- servirsi in modo appropriato di oggetti e strumenti d’uso consentiti in aula.
Mediante opportune attività si proporrà agli alunni il concetto di emergenza: si promuoveranno
esperienze di ricognizione e conoscenze della struttura scolastica per apprendere il corretto utilizzo
di ciascun ambiente.
Almeno due volte all’anno si effettuerà la prova di evacuazione per sperimentare atteggiamenti e
comportamenti corretti in caso d’incendio o altre calamità naturali.
Il personale della scuola provvederà a segnalare eventuali rischi sopravvenuti in merito alla
sicurezza degli ambienti scolastici.
I prodotti di pulizia e i medicinali sono riposti in spazi idonei, fuori della portata degli alunni, chiusi
in appositi armadi.
All’interno dell’edificio scolastico è vietato l’uso del telefono cellulare1.
È vietato fumare in tutti gli spazi scolastici (anche in quelli esterni).
Art. 29 – VISITE GUIDATE e VIAGGI D’ISTRUZIONE
Nella scuola dell’infanzia si promuovono proposte di visite guidate che costituiscono motivo di
formazione e corrispondono a progetti connessi con la programmazione didattico educativa.
Le visite guidate sono uno stimolo importante per la crescita personale degli alunni in quanto
sollecitano la scoperta e l’apprendimento oltre a promuovere il collegamento tra le conoscenze.
L’uscita a piedi dalla scuola per effettuare esplorazioni e/o ricerche d’ambiente, rientra nelle finalità
educative e didattiche della scuola.
Spetta agli insegnanti valutare se sussistano pericoli o difficoltà prevedibili, tenendo conto del
numero e dell’età degli alunni, del luogo da visitare, dell’itinerario da percorrere, e dell’attività
didattica prevista.
Le uscite a piedi dovranno essere autorizzate dai genitori per iscritto, periodicamente e in forma
generale. Per tutte le altre visite si richiederà specifica autorizzazione dei genitori.
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia possono essere programmate brevi uscite nel Comune della
scuola con l’utilizzo dello scuolabus.
Sarà garantita la sorveglianza da parte dei docenti di sezione (un docente ogni quindici alunni); i
docenti di sostegno e/o le assistenti polivalenti accompagneranno gli alunni con i quali operano.
1
Dir. M. 104/07 Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a
tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; art. 3 D.P.R. n.
249/1998; nota MPI prot. 30 del 15-03-07.
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I viaggi di istruzione si effettuano nell’arco di una sola giornata e possono prevedere una distanza
maggiore rispetto alle uscite brevi; tuttavia è opportuno che il viaggio non sia eccessivamente
faticoso per tempi e percorrenza.
Nel rispetto dell’iter procedurale previsto dalla vigente normativa, preferibilmente ad inizio d’anno,
i docenti presenteranno al Consiglio di Intersezione, completo della componente genitori, il piano
delle visite, precisandone gli obiettivi formativi, gli scopi culturali e i programmi, al fine di
ottenerne l’approvazione.
Il consiglio di Istituto delibererà l’effettuazione della visita, dopo aver esaminato la richiesta dei
docenti, presentata su apposito modulo, in cui risulteranno:
y data e orario di effettuazione;
y meta, itinerario di massima e scopo della visita;
y classi e alunni partecipanti;
y numero di docenti necessario per assicurare la vigilanza;
y la spesa a carico della famiglia e/o della scuola.
La documentazione relativa alla sicurezza dei mezzi di trasporto prevista dalla normativa vigente
viene depositata da parte della ditta titolare del servizio presso l’Ufficio di Segreteria.
La scuola comunicherà alle famiglie il programma della visita o viaggio, precisando il giorno di
effettuazione, l’orario, la meta, lo scopo, il programma previsto, la spesa richiesta e acquisirà
l’autorizzazione con cui i genitori acconsentono alla partecipazione del figlio.
E’ vietato viaggiare nei prefestivi.
Gli alunni dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento esposto in modo ben visibile.
L’alunno che non partecipa all’uscita, su indicazione dei genitori, verrà affidato ad un’altra sezione.
Qualora l’uscita interessi tutte le sezioni del plesso, la famiglia dell’alunno che non vi partecipa
verrà informata per iscritto che quel giorno non sarà possibile garantire né la sorveglianza né
l’attività didattica. La partecipazione dei genitori è da ritenersi esclusa.
TITOLO III
Capo I
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Art. 30 - INGRESSO
Gli insegnanti sono presenti a scuola cinque minuti prima delle lezioni per ricevere gli alunni e farli
entrare ordinatamente.
Se entrambi i genitori lavorano, possono inoltrare all’Istituto la richiesta di essere autorizzati ad
accompagnare a scuola l’alunno prima dell’orario di apertura, affidandolo all’accoglienza e alla
sorveglianza del collaboratore scolastico secondo l’orario possibile che l’Istituzione Scolastica potrà
determinare (in base alle norme contrattuali dei collaboratori scolastici e ad eventuali accordi con
l’Ente locale). Con le stesse modalità avverrà la sorveglianza pre scuola per gli alunni che arrivano
con il pulmino comunale.
L’osservanza dell’orario e dalla puntualità sono indispensabili al regolare svolgimento delle lezioni;
gli alunni in ritardo devono essere accompagnati da un genitore e sono ammessi su autorizzazione
dell’insegnante di classe.
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L’alunno che sia stato assente può essere riammesso alle lezioni soltanto se presenterà al docente
della prima ora la giustificazione scritta sul diario, firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.
Per le assenze causate da malattia è necessario presentare il certificato medico quando esse si
protraggano per almeno sei giorni di frequenza scolastica.
Art. 31 – PERMANENZA
I permessi d’entrata e uscita durante l’orario scolastico devono essere richiesti anticipatamente per
iscritto. Tuttavia, al momento dell’uscita, deve essere firmata una specifica richiesta da parte del
genitore o dell’adulto che si rende responsabile del bambino.
In caso di assenza di un insegnante, gli alunni vengono assegnati ai docenti disponibili in orario di
compresenza o ripartiti tra le varie classi fino all’arrivo del titolare o del supplente. Quando il
docente sia temporaneamente assente o debba allontanarsi per giustificati motivi, la sorveglianza
viene affidata al collaboratore scolastico.
È assolutamente vietato portare a scuola materiali ed oggetti pericolosi oppure non attinenti
all’attività didattica come ad esempio i giochi elettronici
È vietato l’uso di telefoni cellulari2 personali in tutte le loro funzioni durante tutte le attività
scolastiche (visite guidate, viaggi di istruzione compresi). Un eventuale uso per motivi di
eccezionale gravità deve essere autorizzato dal docente.
Si ricorda che la scuola garantisce l’uso del telefono interno per qualunque tipo di emergenza.
I genitori dovranno prestare particolare attenzione affinché gli alunni non portino a scuola oggetti di
valore o denaro, per evitare furti e sparizioni, dei quali gli insegnanti docenti e la scuola non
saranno ritenuti responsabili.
Nel caso si verifichi la necessità che l’alunno assuma farmaci, durante l’orario scolastico, i genitori
dovranno comunicare tale esigenza mediante avviso scritto ai docenti, accompagnato da
prescrizione medica, sollevandoli da ogni responsabilità. Nell’eventualità di malattie croniche del
bambino, la famiglia dovrà comunicarlo tempestivamente alla scuola, suggerendo altresì i primi
interventi necessari in caso di malore.
Durante l’attività scolastica gli alunni dovranno indossare il grembiule.
All’interno dei locali scolastici è vietato l’uso del telefono cellulare.
Art. 32 – USCITA
Al termine delle lezioni gli alunni vengono accompagnati in fila fino al cancello scuola e da quel
momento rientrano sotto la responsabilità dei genitori.
All’uscita i bambini dovranno essere affidati ai genitori o ad altre persone maggiorenni autorizzate,
previa comunicazione verbale e autorizzazione scritta, firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, da
redigere in forma generale e preventiva per l’intero anno scolastico.
Nel caso di uscita anticipata dalla scuola per motivi di famiglia è necessario che uno dei genitori o una
persona maggiorenne autorizzata, si presenti personalmente a scuola a prendere l'alunno, firmando
preventivamente l'apposito modulo.
In caso di infortunio o malessere, l’insegnante ne darà immediata comunicazione alla famiglia.
All’inizio dell’anno scolastico i genitori rilasceranno il recapito telefonico proprio o delle persone
che seguono il bambino.
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Dir. M. 104/07 Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a
tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; art. 3 D.P.R. n.
249/1998; nota MPI prot. 30 del 15-03-07.
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Il bambino verrà consegnato a persone diverse dai genitori, le quali dovranno essere indicate
nominativamente mediante autorizzazione scritta e firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, da
redigere in forma generale e preventiva per l’intero anno scolastico.
Durante gli incontri scuola-famiglia non è consentito ai genitori portare con sé i figli nei locali
scolastici per impossibilità di garantire la vigilanza.
Art. 33 – INGRESSO ESTRANEI
E’ vietato l’accesso delle auto, tranne a quelle del personale autorizzato, all’interno del perimetro
della scuola.
Durante l’orario scolastico non è consentito interrompere lo svolgimento delle lezioni; i genitori
possono inoltrare richiesta scritta ai docenti per eventuali colloqui (in orario da concordare).
Le persone estranee, compresi eventuali esperti che, col loro contributo, integrino e supportino
aspetti specifici della programmazione, possono accedere alla scuola solo se provviste
d’autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico.
Nel rispetto della privacy, le insegnanti chiederanno ai genitori un’autorizzazione scritta per poter
videoregistrare e/o fotografare gli alunni nei momenti di festa e/o durante le attività didattiche,
avvisando che i filmati potrebbero essere visti e le foto potrebbero venire esposte all’interno della
scuola.
Non è consentito l’accesso a fotografi, rappresentanti e propagandisti.
La distribuzione dei volantini è consentita su autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Art. 34 – MENSA
Bambini e ragazzi sono assistiti dagli insegnanti per particolari esigenze di assistenza (ad esempio,
alunni disabili) si può ricorrere alla vigilanza di un altro docente o di un collaboratore scolastico.
In tutti i plessi i cibi vengono scodellati dal personale della ditta appaltatrice.
E’ vietato il ricorso al panino in sostituzione del piatto offerto dal servizio mensa, per abituare il
bambino a corrette abitudini alimentari.
Prima di recarsi in mensa, gli alunni si lavano le mani, si dispongono ordinatamente in fila per uno,
prendono il cibo e si siedono al posto loro assegnato.
Durante il pasto è opportuno parlare sottovoce e stare seduti fino alla fine del pranzo. Ciò che non si
consuma a scuola viene consegnato agli alunni.
Gli insegnanti sollecitano gli alunni a consumare almeno una parte delle pietanze (con particolare
riguardo alle verdure), per abituarli ad una corretta alimentazione.
Al termine del pasto si ripongono i pasti sporchi secondo le regole della Raccolta Differenziata e si
esce in fila.
Se, per motivi di salute, il bambino non può assumere cibi previsti dalla tabella dietetica, i genitori
potranno chiederne la sostituzione presentando certificato medico dello specialista o del pediatra.
Per motivi sanitari non si possono portare a scuola dolci o alimenti con creme crude per la
somministrazione collettiva. Dal termine del pranzo e fino alla ripresa delle lezioni gli alunni sono
in ricreazione, assistiti dai docenti di turno.
I bambini che non usufruiscono del servizio mensa devono rientrare cinque minuti prima dell’inizio
delle lezioni pomeridiane.
Durante il servizio è ammesso l’accesso ai locali solo ai membri del Comitato Mensa.
Art. 35 – RICREAZIONE
L’intervallo dura quindici minuti e si svolge di norma nel cortile della scuola.
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I docenti ed i collaboratori scolastici vigilano sul comportamento degli alunni in modo da prevenire
gli incidenti.
I docenti di assistenza si distribuiranno nella zona di sorveglianza in modo da controllare tutti gli
spazi utilizzati dagli alunni.
Nel plesso di Cordignano-capoluogo ogni classe viene sorvegliata da almeno un insegnante del
modulo nello spazio antistante l’aula; negli altri plessi i docenti vigilano sugli alunni delle proprie
classi in tutto lo spazio di cui essi usufruiscono per la ricreazione.
Nelle situazioni di assenza momentanea di un docente, gli altri insegnanti del plesso si fanno carico
della sorveglianza degli alunni.
In caso di maltempo la ricreazione si svolge in aula o nello spazio di corridoio antistante l’aula
stessa; sono vietati i giochi pericolosi e corse nell’aula e nei corridoi.
Gli alunni indisposti potranno sostare nell’atrio interno della scuola, previa comunicazione scritta
dei genitori o a giudizio di un insegnante; saranno sorvegliati da un docente o da un collaboratore.
La scuola e gli spazi circostanti devono essere tenuti in ordine con la collaborazione di tutti; in
particolare gli involucri delle merende vanno messi diligentemente nel cesto dei rifiuti e non gettati
per terra.
Art. 36 – SICUREZZA
Ai fini dell’educazione alla salute e alla sicurezza, la scuola promuove azioni di prevenzione
adeguate all’età degli alunni e alle loro capacità di comprensione.
Nel corso dell’anno scolastico si proporranno lezioni e attività didattiche differenziate per
l’acquisizione dei concetti di:
o rischio e pericolo nei vari ambienti di vita;
o benessere psicofisico e sicurezza.
Saranno richiesti agli alunni atteggiamenti e comportamenti adeguati a tutelare la sicurezza propri a
e dei compagni. In particolare dovranno:
- osservare corrette abitudini igieniche, personali e comunitarie;
- evitare giochi pericolosi ed atteggiamenti violenti nei corridoi e in cortile;
- riporre gli zaini in modo da non ostacolare il transito in classe;
- non utilizzare oggetti e strumenti in modo pericoloso (ad esempio le forbici).
Mediante opportune attività si proporrà agli alunni il concetto di emergenza; si promuoveranno
esperienze di ricognizione e conoscenza della struttura scolastica per apprendere il corretto utilizzo
di ciascun ambiente.
Almeno due volte all’anno si effettuerà la prova di evacuazione per sperimentare atteggiamenti e
comportamenti corretti in caso di incendio o altra calamità naturale.
Il personale della scuola provvederà a segnalare eventuali rischi sopravvenuti in merito alla
sicurezza degli ambienti.
I prodotti di pulizia e i medicinali della scuola saranno riposti in spazi idonei, fuori della portata
degli alunni e chiusi in appositi armadi.
Art. 37 – VISITE GUIDATE e VIAGGI D’ISTRUZIONE
Nella vigente normativa e nelle indicazioni dei programmi della Scuola Primaria visite e viaggi
d’istruzione sono considerati parte integrante dell’attività scolastica, adeguatamente inseriti in un
progetto didattico-educativo rispondente agli obiettivi della programmazione di team o di plesso.
Visite guidate e viaggi d’istruzione si effettueranno di norma nell’arco di una sola giornata e per un
numero massimo di sei giorni nell’intero anno scolastico.
Gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti nel rapporto di un docente ogni quindici
alunni; il docente di sostegno, od altro collega, accompagnerà gli alunni certificati.
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Ciascun alunno dovrà essere munito del cartellino di riconoscimento che porterà in modo visibile.
Si ritiene opportuno che il viaggio non sia eccessivamente faticoso per distanza e/o per tempi di
percorrenza richiesti.
Allo scopo di evitare situazioni discriminatorie sul piano economico e di contenere le spese, si
consiglia di privilegiare l’uso di mezzi di trasporto pubblici (scuolabus comunale, treno) e di
aggregare più gruppi di alunni.
Nel rispetto dell’iter procedurale previsto dalla vigente normativa, preferibilmente ad inizio d’anno,
i docenti presenteranno al Consiglio di Interclasse, completo della componente genitori, il piano
delle visite, precisandone gli obiettivi formativi, gli scopi culturali e i programmi, al fine di
ottenerne l’approvazione.
Il Consiglio d’Istituto delibererà l’effettuazione della visita, dopo aver esaminato la richiesta dei
docenti, presentata su apposito modulo, in cui risulteranno:
¾ data e orario di effettuazione
¾ meta, itinerario di massima e scopo della visita
¾ classi e alunni partecipanti
¾ numero di docenti necessario per assicurare la vigilanza
¾ la spesa a carico della famiglia e/o della scuola
La documentazione relativa alla sicurezza dei mezzi di trasporto prevista dalla normativa vigente
viene depositata da parte della ditta titolare del servizio presso l’Ufficio di Segreteria.
La scuola comunicherà alle famiglie il programma della visita o viaggio, precisando il giorno di
effettuazione, l’orario, la meta, lo scopo, il programma previsto, la spesa richiesta e acquisirà
l’autorizzazione con cui i genitori acconsentono alla partecipazione del figlio.
E’ vietato viaggiare nei giorni prefestivi.
E’ preferibile evitare viaggi di un’intera giornata nei giorni successivi ad una festività, per
l’impossibilità di una verifica prossima alla partenza da parte della scuola.
Si possono effettuare brevi visite nei dintorni della scuola, nel territorio comunale e nei comuni
limitrofi, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e comunicazione ai genitori.
All’inizio dell’anno scolastico viene richiesta alla famiglia un’autorizzazione generale per le uscite
brevi che a quella data non sono prevedibili.
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Capo II
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA
Art. 38 – PRINCIPI E FINALITÀ
1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24
giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni
scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e
integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni,
individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
2. Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed
al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima sentito.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di
convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal
Consiglio di interclasse, alla presenza delle diverse componenti.
ART. 39 – CONTRATTO FORMATIVO
All’inizio di ogni anno scolastico, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti
di un Contratto Formativo, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Art. 40 - DOVERI DELLO STUDENTE
Lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente i seguenti comportamenti:
1. frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
- svolgere con regolarità e diligenza i compiti assegnati per casa
- impegnarsi, nei limiti del possibile, a recuperare autonomamente il programma svolto durante
le assenze
- compilare regolarmente il diario e tenerlo ordinato per organizzare gli impegni di studio
- tenere in ordine e portare sempre il libretto personale per facilitare le comunicazioni scuola/famiglia
2. avere nei confronti dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiede per sé stesso
- rispettare le persone che si trovano a scuola: il Dirigente Scolastico, i Docenti, gli eventuali esperti
collaboratori, il personale ATA
- rivolgere loro il saluto
- evitare di usare espressioni volgari, impertinenti e comunque offensive nei loro confronti
3. mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità dell’istituzione scolastica
- sviluppare al massimo le proprie potenzialità
I.C. “I. Nievo” Cordignano – Regolamento di Istituto in vigore dall’anno scol. 2013-14
9
-
stabilire con i compagni rapporti basati sul rispetto e sull’aiuto reciproco, impegnandosi a
mantenere un clima sereno e relazioni costruttive
- porsi in relazione corretta con gli insegnanti collaborando al comune progetto educativo e didattico
4. conoscere, meditare e osservare le disposizioni dettate dal Regolamento di Istituto
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dei regolamenti interni
- conoscere e rispettare le norme contenute nei vari regolamenti (di Istituto, della classe, della mensa,
della ricreazione, il piano di evacuazione)
5. assumere un atteggiamento di accoglienza e di rispetto nei confronti delle diverse identità e opinioni
- accogliere “l'altro” accettandone la diversità di sesso, religione, etnia, condizione sociale o
disabilità
- instaurare con gli insegnanti un dialogo aperto, senza chiusure o contrapposizioni e collaborando al
comune progetto educativo e didattico
6. utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola
- non imbrattare i muri
- non rovinare banchi e sedie con scritte e segni
- non rovinare dizionari e libri della scuola
- non utilizzare audiovisivi e computer senza il permesso degli insegnanti
- non usare in modo improprio strumenti e materiali dei laboratori
7. condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola
- mantenere un’adeguata pulizia all'interno dell’edificio scolastico e nello spazio circostante, senza
abbandonare cartacce, involucri, rifiuti ecc.
- aver cura e riordinare lo spazio usufruito (aula, spogliatoi, palestra, servizi igienici)
- stare lontani dalle biciclette e dagli automezzi in sosta negli appositi parcheggi
- indossare un abbigliamento decoroso e assumere atteggiamenti e comportamenti consoni ad un
ambiente educativo
- non sprecare il materiale disponibile (sapone, bicchieri, posate, carta igienica ... )
8 – Uso dei telefoni cellulari3 e dispositivi elettronici personali
È vietato l’uso di telefoni cellulari personali in tutte le loro funzioni durante tutte le attività
scolastiche (visite guidate, viaggi di istruzione compresi).
Un eventuale uso del cellulare per motivi di eccezionale gravità deve essere autorizzato dal docente.
Si ricorda che la scuola garantisce l’uso del telefono interno per qualunque tipo di emergenza.
L’uso di altri tipi di dispositivi elettronici personali (lettori musicali, video giochi ecc.), di norma
vietato, può essere autorizzato dal docente in situazioni particolari (viaggi di istruzione, particolari
attività ecc.).
Art. 41– APPLICAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
e successive modificazioni, ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura
esclusivamente repressiva - punitiva, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo
in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche
comportamenti attivi di natura “riparatoria – risarcitoria”. In altre parole si afferma il principio
innovativo per cui la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad “espellere” lo studente dalla scuola,
3
Dir. M. 104/07 Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a
tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; art. 3 D.P.R. n.
249/1998; nota MPI prot. 30 del 15-03-07.
I.C. “I. Nievo” Cordignano – Regolamento di Istituto in vigore dall’anno scol. 2013-14
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deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è
parte.
1. Ogni provvedimento disciplinare deve ispirarsi ai seguenti criteri:
- finalità educativa: rafforzamento del senso di responsabilità, individuazione del comportamento
adeguato e ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
- confronto delle rispettive ragioni: dell'alunno, dei Docenti e dei compagni coinvolti
- ininfluenza sulla valutazione del profitto
- garanzia della libera espressione di opinione
- temporaneità della sanzione
- riparazione del danno
- conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica
- gravità o reiterazione dell'infrazione disciplinare.
2. La scuola contrasta in modo deciso i fenomeni di “bullismo” sia con azioni di “sistema” (P.O.F.,
attività di rete, osservatorio regionale permanente sul bullismo) che con la costante attività
preventiva di formazione volta alla responsabilizzazione dell’alunno all’interno della comunità di
cui è parte.
Nel caso vengano accertati atti di “bullismo”, l’Organo Collegiale competente è tenuto ad adottare
sanzioni disciplinari certe e tempestive con lo scopo di bloccare subito eventuali situazioni di
pericolo, avviando poi con ogni mezzo e collaborazione attività volte al recupero formativo dei
soggetti coinvolti.
Art. 42 – DISPOSIZIONI DISCIPLINARI, VIOLAZIONI E SANZIONI
Disattendere alle norme fissate dal presente regolamento può costituire mancanza lieve, grave o
gravissima come indicato nella tabella seguente.
VIOLAZIONI
1
Mancanza
lieve
2
Mancanza
lieve
3
Mancanza
lieve
4
Mancanza
lieve
Non osservanza delle regole
di frequenza scolastica e
impegno di studio
Ingresso o uscita da scuola
attraverso aree non
consentite
Interventi di disturbo
intenzionale durante le
attività didattico-educative
tenute da docenti
tenuta da esterni
durante le uscite didattiche
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI E SANZIONI
Provvedimenti disciplinari di cui
all’art. 43, cc. 1-5 del Regolamento di
Disciplina
Comportamenti non corretti
durante l’orario scolastico e
negli spostamenti interni o
durante il tempo mensa
Durante l’intervallo:
mancato rispetto degli spazi
previsti per l’intervallo
mancato utilizzo dei cestoni
per l’eliminazione dei rifiuti
ORGANO
COMPETENTE
Docenti di classe
Docenti in servizio
sorveglianza o di classe
I.C. “I. Nievo” Cordignano – Regolamento di Istituto in vigore dall’anno scol. 2013-14
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VIOLAZIONI
5
6
7
Mancanza
grave
Mancanza
grave
Mancanza
grave
8
Mancanza
grave
9
Mancanza
grave
10
Mancanza
grave
11
Mancanza
a) grave
Recidiva violazioni 1-4
Uso improprio del PC
Uso improprio del telefono
cellulare e/o dispositivi
elettronici personali durante
le attività scolastiche (art.
31 del Regolamento di
Istituto).
Violazione norme in tema di
sicurezza, igiene e salute.
Assenza ingiustificata
Parole e/o atteggiamenti
offensivi (linguaggio,
gestualità inopportuna,
abbigliamento inidoneo)
Intimidazioni, molestie,
minacce, aggressioni fisiche
b) gravissima
12
13
Mancanza
grave
Mancanza
grave
Introdurre all’interno
dell’Istituto o negli spazi di
pertinenza oggetti pericolosi
Danneggiamento dei locali
scolastici o di arredi /
attrezzature / materiali
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI E SANZIONI
Ammonizione scritta del Dirigente
Scolastico (art. 43 c. 6 del
Regolamento di disciplina)
ORGANO
COMPETENTE
Consiglio di interclasse
Dirigente Scolastico
Ammonizione scritta del Dirigente
Scolastico (art. 43 c. 6 del
Regolamento di disciplina)
Sanzione amministrativa
Ammonizione scritta del Dirigente
Scolastico (art. 43 c. 6 del
Regolamento di disciplina)
Sanzione amministrativa
Consiglio di interclasse
Dirigente Scolastico
“Nel caso in cui la famiglia
sottovaluti i problemi e non collabori,
segnalare ai servizi sociali del
Comune” (Documento tecnico sulle
norme di convivenza in ambito
scolastico, Provincia di Treviso)
Ammonizione scritta del Dirigente
Scolastico (art. 43 c. 6 del
Regolamento di disciplina)
Consiglio di interclasse
Dirigente Scolastico
Consiglio di interclasse
Dirigente Scolastico
a) Ammonizione scritta del Dirigente
Scolastico (art. 43 c. 6 del
Regolamento di disciplina)
Consiglio di interclasse
Dirigente scolastico
a) (in caso di recidiva)
Allontanamento dalle attività
didattiche di classe per il periodo
programmato dall’équipe pedagogica
Nel caso di alunni
certificati (L: 104/92 o
ADHD) il provvedimento
viene concordato con il
GLO o con lo psicologo.
b) Sospensione dalle attività didattiche
fino a 15 giorni
Ritiro dell’oggetto pericoloso
Docenti di classe
Ammonizione scritta del Dirigente
Scolastico (art. 43 c. 6 del
Regolamento di disciplina)
Consiglio di interclasse *
Dirigente scolastico
(in caso di recidiva) Sospensione dalle
attività didattiche fino a un massimo
di 3 giorni
Consiglio di interclasse *
Ammonizione scritta del Dirigente
Scolastico (art. 43 c. 6 del
Regolamento di disciplina)
*) Nel caso di alunni
certificati (L: 104/92 o
ADHD) il provvedimento
viene concordato con il
GLO o con lo psicologo.
Consiglio di interclasse
Dirigente scolastico
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comunque presenti
all’interno delle pertinenze
dell’Istituto
Ripristino delle condizioni precedenti
il danno e/o risarcimento del danno
(in caso di particolare gravità del
fatto)
Sospensione dalle attività didattiche
fino a 15 giorni
14
15
Mancanza
gravissima
Mancanza
gravissima
Recidiva violazioni 6-13
Sospensione dalle attività didattiche
fino a 15 giorni
Atti che violano la dignità, il
rispetto della persona e delle
proprietà.
Furto,
Atti di vandalismo
Atti di violenza su persone
Atti che mettono in pericolo
la propria e l’altrui
incolumità
Introduzione a scuola di
sostanze nocive o pericolose
Raccolta e diffusione di
testi, immagini, filmati,
registrazioni vocali in
violazione alla normativa
sul diritto alla riservatezza.
Consiglio di interclasse
Nel caso di alunni
certificati (L: 104/92 o
ADHD) il provvedimento
viene concordato con il
GLO o con lo psicologo.
Consiglio di interclasse *
Nel caso di alunni
certificati (L: 104/92 o
ADHD) il provvedimento
viene concordato con il
GLO o con lo psicologo.
Art. 43 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e SANZIONI
L’inadempienza ai doveri di cui all’art. 48 e 49 del presente regolamento, prevede il ricorso ai
seguenti provvedimenti e/o sanzioni disciplinari progressive:
Provvedimenti disciplinari
1. Colloquio individuale insegnante alunno.
2. Informazione alla famiglia da parte del docente (sul diario o telefonicamente se la situazione
richiede tempestività di intervento).
3. Convocazione della famiglia da parte del docente in accordo con l’equipe educativa.
4. Annotazione sul registro di classe da parte dell’insegnante comunicata alla famiglia, all’equipe
educativa ed eventualmente al Dirigente Scolastico
5. Assegnazione di compiti e/o ruoli di natura “riparatoria-risarcitoria” (attività di utilità
nell’ambito della comunità scolastica, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di
materiali didattici presenti nelle scuole, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche)
che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi
verificatisi nella scuola, etc.)4 per favorire il processo di sensibilizzazione del discente all'interno
della comunità di cui è parte5 deliberati dal consiglio di Interclasse.
6. Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico
4
Nota MIUR prot. 3602/PO del 31-07-2008; a questo proposito la nota precisa: le misure sopra richiamate, alla luce
delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità
scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità
stessa .
5
cfr. Dir. Min. n. 16 del 05-05-2007.
I.C. “I. Nievo” Cordignano – Regolamento di Istituto in vigore dall’anno scol. 2013-14
13
Sanzioni
7. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non
superiore a 15 giorni. Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
8. È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui al comma 7 del presente articolo,
possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della
sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello
studente6.
9. Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni
disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel
suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da
una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari
non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a
dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione
stessa. In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili
che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario
rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi
nei confronti dello studente che opera il passaggio all’altra scuola è opportuna una doverosa
riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
10. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue
il suo iter fino alla conclusione7.
15. In relazione a quanto espresso al comma 8 dell’art. 40 si precisa che:
• il docente che rileva l’uso del cellulare durante le attività didattiche è tenuto a ritirarlo e
riconsegnarlo alla fine dell’ora previo avviso alla famiglia e annotazione sul registro di
classe
• in caso di reiterazione del comportamento, il telefono cellulare ritirato verrà consegnato alla
famiglia, convocata per concordare il rispetto del regolamento.
Art. 44 - IMPUGNAZIONI
1. Contro le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento di Disciplina è ammesso ricorso
all’Organo di Garanzia interno, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione8.
2. L'organo di garanzia decide in generale in merito ai conflitti che insorgono all'interno della scuola per quanto
concerne l’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
3. Detto Organo, risulta composto dal Dirigente Scolastico (Presidente dell’Organo di Garanzia), due docenti di
Scuola Primaria designati dal Consiglio di Istituto e due genitori eletti.
4. I genitori saranno eletti durante le votazioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe mediante
apposita scheda.
5. La durata dell'organo di Garanzia interno è annuale.
6
DPR 235 del 21-11-2007 art. 1 comma 9-ter.
Nota MIUR prot. 3602/PO del 31-07-2008.
8
D.P.R. 235/07 art. 2 comma 1; cfr. anche nota MIUR prot. 3602/PO del 31-07-2008.
7
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14
TITOLO IV
Capo I
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Art. 45 - INGRESSO
Durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita, valgono le seguenti norme.
Se entrambi i genitori lavorano, possono inoltrare all’Istituto la richiesta di essere autorizzati ad
accompagnare a scuola l’alunno prima dell’orario di apertura, affidandolo all’accoglienza e alla
sorveglianza del collaboratore scolastico secondo l’orario possibile che l’Istituzione Scolastica potrà
determinare (in base alle norme contrattuali dei collaboratori scolastici e ad eventuali accordi con
l’Ente locale). Con le stesse modalità avverrà la sorveglianza pre scuola per gli alunni che arrivano
con il pulmino comunale.
Nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni, dalla zona di raccolta, classe per classe, gli
alunni sono autorizzati ad accedere alle rispettive aule, in ordine e in silenzio, sotto la vigilanza dei rispettivi
insegnanti e con la collaborazione del personale ausiliario. Pertanto il personale docente dovrà
trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
L'osservanza dell'orario e la puntualità sono indispensabili al regolare svolgimento delle lezioni.
Gli alunni in ritardo non giustificato rispetto all'orario sono ammessi in classe solo con
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore del Dirigente.
In caso di lieve ritardo o ritardo giustificato per iscritto, sono ammessi in aula con decisione del
docente presente che annoterà il ritardo sul registro di classe.
L'alunno che sia stato assente può essere riammesso alle lezioni soltanto se presenterà al docente
della prima ora la giustificazione scritta sul diario o sul libretto scolastico, firmata dal genitore o da chi ne fa
le veci. In mancanza della giustificazione, l'alunno potrà essere riammesso in classe con
l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore del Dirigente, i quali si premureranno di
prendere contatto con la famiglia. Entrambi i genitori devono apporre la propria firma sulla prima
pagina del diario o del libretto scolastico all'inizio dell'anno. La falsificazione della firma è
considerata grave atto di indisciplina.
Per le assenze causate da malattia è necessario presentare il certificato medico quando esse si
protraggano per almeno sei giorni di frequenza scolastica.
Gli alunni non possono accedere agli spazi della scuola con nessun mezzo motorizzato.
Art. 46 - PERMANENZA
L'uscita e gli spostamenti dall'aula alla palestra, o da un'aula all'altra, devono avvenire in ordine e in
silenzio insieme all'insegnante.
Quando il docente sia temporaneamente assente o debba allontanarsi per giustificati motivi, la
sorveglianza viene affidata al collaboratore scolastico.
Gli alunni non devono restare mai incustoditi e durante l'orario delle lezioni non possono sostare nei
corridoi.
E' assolutamente vietato portare a scuola materiali ed oggetti non attinenti all'attività didattica o che
possano recare danno a persone o cose, ad esempio, giocattoli, figurine, giochi elettronici, coltelli, catene,
bombolette spray, petardi, ecc..
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E' vietato l'uso dei telefoni cellulari9 all'interno degli spazi scolastici e comunque devono essere
tenuti spenti. I genitori dovranno prestare particolare attenzione affinchè gli alunni non portino a
scuola oggetti di valore o denaro, per evitare furti e sparizioni, dei quali gli insegnanti docenti e la scuola non
saranno ritenuti responsabili.
Nel caso si verifichi la necessità che l'alunno assuma farmaci, durante l'orario scolastico, i genitori dovranno
comunicare tale esigenza mediante avviso scritto ai docenti accompagnato da prescrizione medica,
sollevandoli da ogni responsabilità.
La famiglia deve informare tempestivamente la scuola di eventuali gravi malattie del figlio,
suggerendo altresì i primi interventi necessari in caso di malore.
Art. 47 -USCITA
Alla fine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati al cancello dal docente dell'ultima ora.
Nel caso di uscita anticipata dalla scuola per motivi di famiglia è necessario che uno dei genitori o una
persona maggiorenne autorizzata, si presenti personalmente a scuola a prendere l'alunno, firmando
preventivamente l'apposito modulo.
Gli alunni che accusassero malore durante l'orario scolastico rimangono a scuola e viene data
comunicazione immediata alle famiglie o al medico di famiglia, se conosciuto; per tale emergenza i genitori,
all'inizio dell'anno scolastico, devono lasciare alla scuola il recapito telefonico di famiglia e uno suppletivo.
Gli alunni che usufruiscono del pulmino scolastico, prima di avvicinarsi al mezzo, devono attendere che esso sia
fermo e poi salire ordinatamente evitando spintoni o gesti incontrollati.
Durante il viaggio, gli alunni dovranno stare seduti, non dovranno urlare e disturbare l'autista.
Art. 48 - INGRESSO DI ESTRANEI
E' vietato l'accesso delle auto, tranne quelle del personale autorizzato, all'interno del perimetro della
scuola.
Le persone estranee, compresi eventuali esperti, possono accedere alla scuola solo se provvisti di
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Non è consentito l'accesso a fotografi, rappresentanti e propagandisti.
La distribuzione dei volantini è consentita su autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Nel rispetto della privacy, le insegnanti chiederanno ai genitori un'autorizzazione scritta per poter
videoregistrare e/o fotografare gli alunni nei momenti di festa e/o durante le attività didattiche,
avvisando che i filmati potrebbero essere visti e le foto potrebbero venire esposte all'interno della scuola.
I genitori possono entrare liberamente nella scuola durante l'orario previsto dai ricevimenti settimanali
degli insegnanti.
Art . 49 - RICREAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
La ricreazione è di quindici minuti solitamente collocata tra la terza e la quarta ora di lezione ed è un breve
intervallo utile per consumare la merenda e per andare ai servizi igienici al piano terra.
In questo periodo gli alunni devono rimanere negli spazi esterni vigilati dai docenti di turno. In caso di cattivo
tempo la ricreazione si svolgerà nei corridoi della scuola al primo e al secondo piano e gli alunni saranno
vigilati dai rispettivi docenti della terza ora. Gli alunni indisposti possono sostare nell'atrio interno durante
l'intervallo.
9
Dir. M. 104/07 Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a
tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; art. 3 D.P.R. n.
249/1998; nota MPI prot. 30 del 15-03-07.
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Sono vietati i giochi e le attività pericolose. Giochi e attività particolari richiesti dai ragazzi possono
di volta in volta essere autorizzati dal Dirigente.
Non ci si deve recare mai dove sono parcheggiate le biciclette e le automobili né verso il cancello di uscita
perché sono zone pericolose.
I docenti di assistenza si distribuiranno nella zona di sorveglianza in modo da controllare tutti gli spazi
utilizzati dagli alunni.
La scuola deve essere tenuta in ordine con la collaborazione di tutti, in particolare gli involucri delle
merende vanno messi diligentemente negli appositi contenitori.
I docenti potranno di volta in volta accompagnare gli alunni alla raccolta degli eventuali rifiuti presenti
negli spazi scolastici.
Art. 50 - SICUREZZA
Ai fini dell'educazione alla salute e alla sicurezza, la scuola promuove azioni di prevenzione adeguate
all'età degli alunni e alla loro capacità di comprensione.
Saranno richiesti atteggiamenti e comportamenti adeguati a tutelare la sicurezza propria e dei
compagni, in particolare:
- osservare corrette abitudini igieniche, personali e comunitarie;
- evitare corse e giochi pericolosi negli spazi scolastici;
- riporre gli zaini e il proprio materiale in modo da non ostacolare il transito in classe;
- servirsi in modo appropriato di oggetti e strumenti d'uso consentiti nei laboratori (forbici,
compasso, martello ecc.).
Mediante opportune attività si proporrà agli alunni il concetto di emergenza: si promuoveranno
esperienze di ricognizione e conoscenza della struttura scolastica per apprendere il corretto utilizzo di ciascun
ambiente
Almeno due volte all'anno si effettuerà la prova di evacuazione per sperimentare atteggiamenti e
comportamenti corretti in caso di incendio o altre calamità naturali.
Il personale della scuola provvederà a segnalare eventuali rischi sopravvenuti in merito alla
sicurezza degli ambienti scolastici.
I prodotti di pulizia e i medicinali devono essere riposti in spazi idonei, fuori della portata degli alunni,
chiusi in appositi armadi.
Per tutelare la sicurezza di ciascuno gli alunni accedono alle aule in fila e in silenzio, secondo le abitudini
di ciascuna scuola.
Art. 51 – VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono considerate iniziative complementari alle attività
didattico/educative e alle finalità istituzionali della scuola.
Vengono effettuate per particolari esigenze didattiche connesse con l'indirizzo degli studi tenendo
presenti i fini di formazione culturale e generale, nonché di orientamento alle scelte successive.
Nel rispetto dell'iter procedurale previsto dalla vigente normativa, preferibilmente ad inizio d'anno, i docenti
presenteranno al Consiglio di Classe, completo della componente genitori, il piano delle visite, precisandone
gli obiettivi formativi, gli scopi culturali e i programmi, al fine di ottenerne l’approvazione.
Il Consiglio d’Istituto delibererà l’effettuazione della visita, dopo aver esaminato la richiesta dei
docenti, presentata su apposito modulo, in cui risulteranno:
o data e orario di effettuazione;
o meta, itinerario di massima e scopo della visita;
o classi e alunni partecipanti;
o numero di docenti necessario per assicurare la vigilanza;
o la spesa a carico della famiglia e / o della scuola.
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La documentazione relativa alla sicurezza dei mezzi di trasporto prevista dalla normativa vigente viene
depositata da parte della ditta titolare del servizio presso l'Ufficio di Segreteria. La scuola comunicherà
alle famiglie il programma della visita o viaggio, precisando il giorno dì effettuazione, 1' orario, la
meta, lo scopo, il programma previsto, la spesa richiesta e acquisirà l'autorizzazione con cui i genitori
acconsentono alla partecipazione del figlio. Gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti nel
rapporto di un docente ogni quindici ragazzi; il docente di sostegno, od altro collega, accompagnerà gli
alunni certificati.
Ciascun alunno dovrà essere munito del cartellino di riconoscimento che porterà in modo visibile.
Visite guidate, viaggi d'istruzione e attività sportive si effettueranno per un numero massimo di sei giorni
nell'intero anno scolastico, con la possibilità di un viaggio all’anno di 2 giorni.
Si ritiene opportuno predisporre la visita in modo da favorire la partecipazione di tutti gli alunni e
provvedere in modo che il viaggio non sia eccessivamente faticoso per distanza e/o per i tempi di
percorrenza richiesti.
E’ vietato viaggiare nei giorni prefestivi.
E' preferibile evitare viaggi di un'intera giornata nei giorni successivi ad una festività per
l'impossibilità di una verifica prossima alla partenza da parte della scuola.
Allo scopo di evitare situazioni discriminatorie sul piano economico e di contenere le spese, si
consiglia di privilegiare l'uso di mezzi di trasporto pubblici (scuolabus comunale - treno) e di
aggregare più gruppi di alunni.
ART. 52 - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
Il servizio della biblioteca scolastica dell'Istituto Comprensivo comprende:
• una dotazione libraria ad uso dei docenti della Scuola Primaria, collocata nei locali della scuola
Primaria di Cordignano
• una dotazione ad uso dei docenti della scuola Secondaria di I grado di Orsago ed un'altra per i docenti
della scuola Secondaria di I grado di Cordignano, ubicate nei locali delle rispettive scuole
• una dotazione libraria ad uso degli alunni, assegnata ad ogni plesso o sezione/classe delle scuole
dell'Istituto
Gli alunni possono usufruire del servizio, richiedendo:
• il prelievo, con possibilità di consultare i libri in classe durante la lezione, con l'obbligo di restituirlo
entro la mattinata
• il prestito con possibilità di ritirare il libro e di restituirlo entro un termine stabilito
Le operazioni di prelievo e prestito da parte degli alunni vanno effettuate secondo le modalità previste dal
regolamento di ciascuna biblioteca scolastica e sotto la vigilanza dei docenti di classe. I docenti possono
accedere autonomamente alla consultazione e al prestito dei libri, compilando le apposite schede o registri. I
genitori possono accedere al prestito dei libri facendone richiesta ai docenti incaricati.
I.C. “I. Nievo” Cordignano – Regolamento di Istituto in vigore dall’anno scol. 2013-14
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Capo II
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Art. 53 – PRINCIPI E FINALITÀ
1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24
giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni
scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e
integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni,
individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
2. Il presente Regolamento è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed
al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.
4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima sentito.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di
convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal
Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l’allontanamento oltre i 15
giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d’Istituto.
9. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla
Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
ART. 54 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da
parte dei genitori e degli studenti di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire
in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma,
studenti e famiglie10.
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi
studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del
piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità11.
ART. 55 - DIRITTI DELLO STUDENTE12
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
10
DPR 235 del 21-11-2007 art. 3 comma 1 che modifica l’art. 5 del precedente DPR 249 del 24-06-1998.
DPR 235 del 21-11-2007 art. 3 comma 3.
12
cfr. DPR 275 del 08-03-1999 e D.P.R. 235 del 21-11-2007.
11
I.C. “I. Nievo” Cordignano – Regolamento di Istituto in vigore dall’anno scol. 2013-14
19
2. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di
realizzare iniziative autonome.
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola che, secondo le modalità
previste dal Piano dell’Offerta Formativa, attiva tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
programmati.
4. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, al rispetto della loro cultura e alla realizzazione di
attività interculturali.
Art. 56 - DOVERI DELLO STUDENTE
Lo studente è tenuto ad osservare scrupolosamente i seguenti comportamenti:
1. frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
- svolgere con regolarità e diligenza i compiti assegnati per casa
- impegnarsi, nei limiti del possibile, a recuperare autonomamente il programma svolto durante
le assenze
- compilare regolarmente il diario e tenerlo ordinato per organizzare gli impegni di studio
- tenere in ordine e portare sempre il libretto personale per facilitare le comunicazioni scuola/famiglia
2. avere nei confronti dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche
formale, che chiede per sé stesso
- rispettare le persone che si trovano a scuola: il Dirigente Scolastico, i Docenti, gli eventuali esperti
collaboratori, il personale ATA
- rivolgere loro il saluto
- evitare di usare espressioni volgari, impertinenti e comunque offensive nei loro confronti
3. mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità dell’istituzione scolastica
- sviluppare al massimo le proprie potenzialità
- stabilire con i compagni rapporti basati sul rispetto e sull'aiuto reciproco, impegnandosi a
mantenere un clima sereno e relazioni costruttive
- porsi in relazione corretta con gli insegnanti collaborando al comune progetto educativo e didattico
4. conoscere, meditare e osservare le disposizioni dettate dal Regolamento di Istituto
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dei regolamenti interni
- conoscere e rispettare le norme contenute nei vari regolamenti (di Istituto, della classe, della mensa,
della ricreazione, il piano di evacuazione)
5. assumere un atteggiamento di accoglienza e di rispetto nei confronti delle diverse identità e opinioni
- accogliere "l'altro" accettandone la diversità di sesso, religione, etnia, condizione sociale o
disabilità
- instaurare con gli insegnanti un dialogo aperto, senza chiusure o contrapposizioni e collaborando al
comune progetto educativo e didattico
6. utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non
arrecare danni al patrimonio della scuola
- non imbrattare i muri
- non rovinare banchi e sedie con scritte e segni
- non rovinare dizionari e libri della scuola
- non utilizzare audiovisivi e computer senza il permesso degli insegnanti
I.C. “I. Nievo” Cordignano – Regolamento di Istituto in vigore dall’anno scol. 2013-14
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- non usare in modo improprio strumenti e materiali dei laboratori
7. condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola
- mantenere un'adeguata pulizia all'interno dell’edificio scolastico e nello spazio circostante, senza
abbandonare cartacce, involucri, rifiuti ecc.
- aver cura e riordinare lo spazio usufruito (aula, spogliatoi, palestra, servizi igienici)
- stare lontani dalle biciclette e dagli automezzi in sosta negli appositi parcheggi
- indossare un abbigliamento decoroso e assumere atteggiamenti e comportamenti consoni ad un
ambiente educativo
- non sprecare il materiale disponibile (sapone, bicchieri, posate, carta igienica ... )
8 – Uso dei telefoni cellulari13 e dispositivi elettronici personali
È vietato l’uso di telefoni cellulari personali in tutte le loro funzioni durante tutte le attività
scolastiche (visite guidate, viaggi di istruzione compresi).
Un eventuale uso del cellulare per motivi di eccezionale gravità deve essere autorizzato dal docente.
Si ricorda che la scuola garantisce l’uso del telefono interno per qualunque tipo di emergenza.
L’uso di altri tipi di dispositivi elettronici personali (lettori musicali, video giochi ecc.), di norma
vietato, può essere autorizzato dal docente in situazioni particolari (viaggi di istruzione, particolari
attività ecc.).
Art. 57– APPLICAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249
e successive modificazioni, ha consentito di superare un modello sanzionatorio di natura
esclusivamente repressiva - punitiva, quale era delineato dal previgente Regio Decreto n. 653 del
1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio educativo in base al quale il
provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura
"riparatoria - risarcitoria". In altre parole si afferma il principio innovativo per cui la sanzione
irrogata, anziché orientarsi ad "espellere" lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una
responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte.
1. Ogni provvedimento disciplinare deve ispirarsi ai seguenti criteri:
- finalità educativa: rafforzamento del senso di responsabilità, individuazione del comportamento
adeguato e ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
- confronto delle rispettive ragioni: dell'alunno, dei Docenti e dei compagni coinvolti
- ininfluenza sulla valutazione del profitto
- garanzia della libera espressione di opinione
- temporaneità della sanzione
- riparazione del danno
- conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica
- gravità o reiterazione dell'infrazione disciplinare.
2. La scuola contrasta in modo deciso i fenomeni di “bullismo” sia con azioni di “sistema” (P.O.F.,
attività di rete, osservatorio regionale permanente sul bullismo) che con la costante attività
preventiva di formazione volta alla responsabilizzazione dell’alunno all’interno della comunità di
cui è parte.
13
Dir. M. 104/07 Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a
tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; art. 3 D.P.R. n.
249/1998; nota MPI prot. 30 del 15-03-07.
I.C. “I. Nievo” Cordignano – Regolamento di Istituto in vigore dall’anno scol. 2013-14
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Nel caso vengano accertati atti di “bullismo”, l’Organo Collegiale competente è tenuto ad adottare
sanzioni disciplinari certe e tempestive con lo scopo di bloccare subito eventuali situazioni di
pericolo, avviando poi con ogni mezzo e collaborazione attività volte al recupero formativo dei
soggetti coinvolti.
Art. 58 – DISPOSIZIONI DISCIPLINARI, VIOLAZIONI E SANZIONI
Disattendere alle norme fissate dal presente regolamento può costituire mancanza lieve, grave o
gravissima come indicato nella tabella seguente.
VIOLAZIONI
1
Mancanza
lieve
Non osservanza delle regole
di frequenza scolastica e
impegno di studio
2
Mancanza
lieve
Ingresso o uscita da scuola
attraverso aree non
consentite
3
Mancanza
lieve
Interventi di disturbo
intenzionale durante le
attività didattico-educative
tenute da docenti, tenute da
esterni, durante le uscite
didattiche
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
E SANZIONI
Provvedimenti disciplinari di cui ai cc.
1-5 dell’art. 59 del Regolamento di
Disciplina
ORGANO
COMPETENTE
Docenti di classe
Comportamenti non corretti
durante l’orario scolastico
e, in particolare, al cambio
dell’ora, negli spostamenti
interni
4
Mancanza
lieve
Durante l’intervallo:
mancato rispetto degli spazi
previsti per l’intervallo
mancato utilizzo dei cestoni
per l’eliminazione dei rifiuti
mancata segnalazione di
situazioni di pericolo o di
comportamenti gravemente
inadeguati
5
Mancanza
grave
Mancanza
grave
Recidiva violazioni 1-4
7
Mancanza
grave
8
Mancanza
grave
Uso improprio del telefono
cellulare e/o dispositivi
elettronici personali durante
le attività scolastiche (c. 8
art. 49 Regolamento di
disciplina).
Violazione norme in tema
di sicurezza, igiene e salute.
6
Docenti in servizio
sorveglianza o di classe
Ammonizione scritta (c. 6
art. 59 Regolamento di Disciplina)
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Ammonizione scritta (c. 6
art. 59 Regolamento di Disciplina)
Sanzione amministrativa
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
Uso improprio del Personal
Computer
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22
VIOLAZIONI
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
E SANZIONI
Ammonizione scritta (c. 6
art. 59 Regolamento di Disciplina)
Sanzione amministrativa “Nel caso in
cui la famiglia sottovaluti i problemi e
non collabori, segnalare ai servizi
sociali del Comune” (Documento
tecnico sulle norme di convivenza in
ambito scolastico, Provincia di Treviso)
ORGANO
COMPETENTE
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
9
Mancanza
grave
Assenza ingiustificata
10
Mancanza
grave
Parole e/o atteggiamenti
offensivi (linguaggio,
gestualità inopportuna,
abbigliamento inidoneo)
Ammonizione scritta (c. 6
art. 59 Regolamento di Disciplina)
Consiglio di classe
Dirigente Scolastico
11
Mancanza
Intimidazioni, molestie,
minacce, aggressioni fisiche
a) Ammonizione scritta (c. 6
art. 59 Regolamento di Disciplina)
Consiglio di classe
Dirigente scolastico
a) grave
a) (in caso di recidiva) Sospensione
dalle attività didattiche fino a 15 giorni
Consiglio di classe *
b) gravissima
b) Sospensione dalle attività didattiche
per un periodo superiore a 15
giorni,anche fino al termine delle
lezioni, con l’esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione all’esame di
Stato
Consiglio di Istituto *
Ritiro dell’oggetto pericoloso
Docenti di classe
Ammonizione scritta (c. 6
art. 59 Regolamento di Disciplina)
Consiglio di classe
Dirigente scolastico
(in caso di recidiva) Sospensione dalle
attività didattiche fino a un massimo di
3 giorni
Consiglio di classe
12
13
Mancanza
grave
Mancanza
grave
Introdurre all’interno
dell’Istituto o negli spazi di
pertinenza oggetti
pericolosi
Danneggiamento dei locali
scolastici o di arredi /
attrezzature / materiali
comunque presenti
all’interno delle pertinenze
dell’Istituto
Ammonizione scritta (c. 6
art. 59 Regolamento di Disciplina)
Ripristino delle condizioni precedenti il
danno e/o risarcimento del danno
(in caso di particolare gravità del fatto)
Sospensione dalle attività didattiche
fino a 15 giorni
*) Nel caso di alunni
certificati (L: 104/92 o
ADHD) il provvedimento
viene concordato con il
GLO o con lo psicologo.
Consiglio di classe
Dirigente scolastico
Consiglio di classe
I.C. “I. Nievo” Cordignano – Regolamento di Istituto in vigore dall’anno scol. 2013-14
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VIOLAZIONI
14
Mancanza
gravissima
Recidiva violazioni 6-13
15
Mancanza
gravissima
Atti che violano la dignità,
il rispetto della persona e
delle proprietà.
Furto,
Atti di vandalismo
Atti di violenza su persone
Atti che mettono in pericolo
la propria e l’altrui
incolumità
Introduzione a scuola di
sostanze nocive o
pericolose
Raccolta e diffusione di
testi, immagini, filmati,
registrazioni vocali in
violazione alla normativa
sul diritto alla riservatezza.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
E SANZIONI
Sospensione dalle attività didattiche
fino a 15 giorni
ORGANO
COMPETENTE
Consiglio di classe *
Sospensione dalle attività didattiche per
un periodo superiore a 15 giorni, anche
fino al termine delle lezioni, con
l’esclusione dallo scrutinio finale e la
non ammissione all’esame di Stato
Consiglio di Istituto *
*) Nel caso di alunni
certificati (L: 104/92 o
ADHD) il provvedimento
viene concordato con il
GLO o con lo psicologo.
Art. 59 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e SANZIONI
L’inadempienza ai doveri di cui all’art. 54 e 56 del presente regolamento, prevede il ricorso ai
seguenti provvedimenti e/o sanzioni disciplinari progressive:
Provvedimenti disciplinari
1. Colloquio individuale insegnante alunno.
2. Informazione alla famiglia da parte del docente (sul diario o telefonicamente se la situazione
richiede tempestività di intervento) eventualmente comunicata al Coordinatore del Consiglio di
Classe.
3. Convocazione della famiglia da parte del docente in accordo con il Coordinatore del Consiglio di
Classe
4. Annotazione sul registro di classe da parte dell’insegnante comunicata alla famiglia, al
Coordinatore del Consiglio di Classe ed eventualmente al Dirigente Scolastico
5. Assegnazione di compiti e/o ruoli di natura “riparatoria-risarcitoria” (attività di volontariato
nell’ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole
manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza
di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di
elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e
di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.)14 per favorire il processo di
sensibilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte15 deliberati dal consiglio di
Classe
6. Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico
14
Nota MIUR prot. 3602/PO del 31-07-2008; a questo proposito la nota precisa: le misure sopra richiamate, alla luce
delle recenti modifiche si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall’allontanamento dalla comunità
scolastica, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità
stessa .
15
cfr. Dir. Min. n. 16 del 05-05-2007.
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Sanzioni
7. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non
superiore a 15 giorni. Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi
genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
8. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore
a 15 giorni. Tale sanzione è adottata dal Consiglio d’Istituto.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la
famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria - un percorso di
recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile,
nella comunità scolastica.
9. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico:
L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni,
tutte congiuntamente ricorrenti:
a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la
persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da
determinare seria apprensione a livello sociale
b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella
comunità durante l’anno scolastico.
Con riferimento alle sanzioni di cui al comma 7, 8 e 9, occorrerà valutare le conseguenze che
l’applicazione di tali sanzioni può determinare ai fini del raggiungimento dell’orario minimo di
frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una
specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole
disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme
di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque
la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
10. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato
conclusivo del corso di studi:
Nei casi più gravi di quelli già indicati al comma 9 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi
indicate, il Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la
non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.
11. È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui al comma 7, 8, 9 e 10 del presente
articolo, possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della
sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello
studente16.
12. Di norma, (si rinvia in proposito alle disposizioni sull’autonomia scolastica) le sanzioni
disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel
suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da
una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari
non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a
dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione
stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del
trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte
e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini
comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all’altra
scuola è opportuna una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
16
DPR 235 del 21-11-2007 art. 1 comma 9-ter.
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13. Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue
il suo iter fino alla conclusione17.
14. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando
siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola18.
15. In relazione a quanto espresso al comma 8 dell’art. 49 si precisa che:
• il docente che rileva l’uso del cellulare durante le attività didattiche è tenuto a ritirarlo e
riconsegnarlo alla fine dell’ora previo avviso alla famiglia e annotazione sul registro di
classe
• in caso di reiterazione del comportamento, il telefono cellulare ritirato verrà consegnato alla
famiglia, convocata per concordare il rispetto del regolamento.
Art. 60 - IMPUGNAZIONI
1. Contro le sanzioni disciplinari di cui al presente Regolamento di Disciplina è ammesso ricorso
all’Organo di Garanzia interno, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro 15
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione19.
2. L'organo di garanzia decide in generale in merito ai conflitti che insorgono all'interno della scuola per quanto
concerne l’applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria.
3. Detto Organo, risulta composto dal Dirigente Scolastico (Presidente dell’Organo di Garanzia), due docenti di
Scuola Secondaria di primo grado (uno del plesso di Cordignano e uno del plesso di Orsago) designati dal
Consiglio di Istituto e due genitori eletti (uno del plesso di Cordignano e uno del plesso di Orsago).
4. I genitori saranno eletti durante le votazioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe mediante
apposita scheda.
5. La durata dell'organo di Garanzia interno è annuale.
17
Nota MIUR prot. 3602/PO del 31-07-2008.
D.P.R. 249/98 art. 4 comma 9-10
19
D.P.R. 235/07 art. 2 comma 1; cfr. anche nota MIUR prot. 3602/PO del 31-07-2008.
18
I.C. “I. Nievo” Cordignano – Regolamento di Istituto in vigore dall’anno scol. 2013-14
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REGOLAMENTI DI APPENDICE
REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 54-b del 09-11-2012)
ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI
1. È costituito presso l’Istituto Comprensivo di Cordignano, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR
n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo di Garanzia.
2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno
ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per
promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:
- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e
personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione
disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
4. Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e
famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei
confronti degli insegnanti e viceversa.
ART. 2 - COMPOSIZIONE
1. L’Organo di Garanzia è composto da:
- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto;
- due rappresentanti eletti dai genitori di Scuola secondaria di I Grado;
- due rappresentanti eletti dai genitori della scuola primaria.
2. La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria
del Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico.
L’Organo di Garanzia resta in carica per un anno, e comunque fino alla designazione dei nuovi
componenti, al fine di consentire il funzionamento dell’organo.
3. I genitori/docenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta
né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla
classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.
4. Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né
assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle
stesse classi.
5. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare
alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti nominati dalla Giunta Esecutiva.
6. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal
Presidente.
ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI
1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
I.C. “I. Nievo” Cordignano – Regolamento di Istituto in vigore dall’anno scol. 2013-14
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2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di
convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia
anche con un solo giorno di anticipo.
3. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine
alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore
dell’Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del
materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità
dell’Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà
citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione.
Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie
stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. L’Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un
eventuale regolamento per il suo funzionamento.
7. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l’art.1 comma 2 del presente
regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.
8. L’organo si riunisce con almeno la metà dei membri.
ART. 4 - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI-INSEGNANTI O CON
ALTRO PERSONALE SCOLASTICO E PER L’APPLICAZIONE DELLO STATUTO.
1. L’Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in
merito alle questioni disciplinari elencate in Regolamento e all’applicazione dello Statuto degli
Studenti e delle Studentesse, sui problemi inerenti al rapporto studenti/insegnanti.
2. Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti/studenti si intendono tutti i problemi
relativi tanto alla didattica quanto alle relazioni che coinvolgano sezioni, classi o parti significative
delle stesse o anche singoli studenti.
3. L’Organo di Garanzia, quando interpellato, promuove con finalità di prevenzione ogni attività
utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e studenti.
4. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (e nell’impossibilità a presenziare,
dal suo sostituto designato), che è tenuto a convocarlo ogni volta che ve ne sia l’esigenza.
6. Sulla base della convocazione ricevuta, l’Organo di Garanzia, collettivamente si impegna a
raccogliere informazioni documentate, votando a maggioranza (con eventuale voto prevalente del
Presidente) una decisione univoca e adottando tutte le opportune iniziative del caso.
ART. 5 - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI
1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di
disciplina può essere presentato da uno dei genitori (per l’alunno minorenne) mediante istanza
scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le
proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni
che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici
giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun
caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è
possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore,
provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’organo
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che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico
o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della
discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia.
6. L’organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è
stata irrogata la sanzione disciplinare.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o
di un non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta.
8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
9. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo
studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei
locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità
concordate tra l’Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.
10. La deliberazione dell’Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non
abbia partecipato alla seduta) ed esposta di norma all’albo dell’istituto. Il Dirigente Scolastico
provvederà a informarne inoltre il Consiglio di Classe.
11. La famiglia dell’alunno verrà informata di tale deliberazione mediante raccomandata che può
intendersi raccomandata a mano.
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REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI
(Delibera del Consiglio d’Istituto n. 54-c del 09-11-2012)
PREMESSA
Il presente documento regolamenta l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in
conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive
modificazioni ed integrazioni ed in particolare il D.P.R. 27 giugno 1992, n° 352, la Legge 11
febbraio 2005, n° 15 e dal D.P.R. 12 aprile 2008, n° 184.
Art. 1 – Diritto di accesso: definizione
Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
stato richiesto l’accesso.
Art. 2 – Soggetto interessato
Sono considerati soggetti interessati:
a) i genitori (o gli esercenti la patria potestà) degli alunni e gli alunni stessi, se
maggiorenni; la richiesta di accesso ai documenti può essere formulata, oltre che
dall’interessato, anche dal suo legale rappresentante;
b) i dipendenti o gli ex dipendenti;
c) altre persone fisiche o giuridiche aventi interessi legittimi.
Relativamente al sussistere dell’interesse personale o legittimo, si precisa che lo stesso non può
essere individuato in alcun modo nel semplice soddisfacimento di una mera curiosità, poiché il
diritto all’accesso può essere esercitato solo quando, in favore del richiedente, insorge il diritto alla
tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Per tale motivo, non è consentito l’accesso ad alcun
dato o documento che non abbia dato causa o che non abbia contribuito a determinare un formale
procedimento amministrativo.
Art.3 – Esercizio diritto d’accesso
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti materialmente esistenti al momento
della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Istituto Comprensivo Ippolito Nievo di Cordignano, di
seguito detto scuola.
La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Art.4 – Contro interessati
Per contro interessati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in base
alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso potrebbero vedere compromesso
il proprio diritto alla riservatezza. Qualora la scuola, individuasse i soggetti contro interessati è
tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro
mezzo idoneo a comprovarne la ricezione).
I contro interessati hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare
motivata opposizione alla richiesta di accesso, anche per via telematica.
Decorso tale termine la scuola, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei contro
interessati, provvede sulla valutazione della richiesta.
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Art. 5 – Modalità di accesso – definizione
A seconda dell’esistenza o meno di soggetti contro interessati, variano anche le modalità per
esercitare il diritto di accesso. Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di contro
interessati. Si ha l’accesso formale nei seguenti casi:
a) quando, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontra l’esistenza di contro interessati
b) quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale
c) quando sorgono dubbio sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri
rappresentativi, sulla sussistenza di un interesse legittimo alla stregua delle informazioni e delle
documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di contro interessati.
Art. 6 – Accesso informale
Il diritto di accesso informale può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio
della segreteria. Responsabile dell’accesso è il dirigente scolastico o il funzionario incaricato. Per
poter ottener l’acceso all’atto, il richiedente deve:
a) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano
l’individuazione,
b) specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta,
c) dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto
interessato.
La richiesta viene esaminata nell’ambito dell’orario di ufficio, presso la segreteria della scuola.
Art. 7 – Accesso formale
Nei casi di diritto di accesso formale, richiamati dall’art. 5, la scuola mette a disposizione
dell’interessato un apposito modulo per la richiesta. Il procedimento di accesso si conclude nel
termine di 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla
ricezione della medesima.
Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, la scuola, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al
richiedente (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la
ricezione).
Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta.
Se consegnata personalmente dall’interessato l’istanza formale di accesso, l’ufficio competente
(didattica, personale, contabilità e bilancio) rilascia copia della richiesta stessa con gli elementi di
assunzione a protocollo. Dalla data di assunzione a protocollo decorre il termine di 30 giorni per la
conclusione del procedimento (D.P.R. 352/92).
Se consegnata a mezzo servizio postale, la data di presentazione è quella in cui l’istanza perviene
all’ufficio competente il quale provvede ad inoltrare all’interessato la ricevuta dell’istanza con
l’assunzione a protocollo.
Sono ammesse richieste via posta elettronica certificata o via fax con allegato documento di identità
valido. Il responsabile del procedimento di accesso formale è il Dirigente scolastico; il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi o altro dipendente delegato è competente a formare il documento
o a detenerlo stabilmente.
Art. 8 – Identificazione dei soggetti che esercitano il diritto di accesso
All’atto di presentazione dell’istanza, il richiedente deve esibire preventivamente un valido
documento di identificazione. Coloro che esercitano lo stesso diritto, in rappresentanza di persone
giuridiche o di enti, oltre al documento di identificazione personale, devono produrre idoneo titolo
che attesti il proprio potere rappresentativo.
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Art. 9 - Accoglimento della richiesta di accesso. Rifiuto, limitazione o differimento dell’accesso
I documenti per i quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo in cui sono
stati dati in visione, o comunque alterati in nessun modo. L’atto di rifiuto, limitazione o
differimento dell’accesso richiesto in via formale deve essere adeguatamente motivato. L’atto che
dispone il differimento all’accesso ne indica la durata. Tenuto conto della tutela della riservatezza
dei dati personali, sono oggetto di esclusione dall’accesso:
1) i documenti inseriti nel fascicolo personale dei singoli dipendenti o degli alunni riguardanti la
vita privata e le condizioni personali degli stessi;
2) i documenti riguardanti lo stato di salute dei dipendenti o degli alunni;
3) accertamenti medico-legali e relative documentazioni;
4) pareri legali richiesti dall’Amministrazione.
Sono oggetto di differimento all’accesso i seguenti documenti:
1) i documenti relativi ai procedimenti disciplinari del personale e ad altri procedimenti di carattere
sanzionatorio fino alla conclusione dei relativi procedimenti;
2) gli elaborati degli alunni fino al completamento della correzione da parte del docente e relativa
consegna alla classe, nei tempi stabili;
3) i registri dei docenti nei periodi di valutazione sommativi;
4) i verbali dei consigli di classe ed il registro generale dei voti durante i periodi di valutazione
sommativi;
5) gli atti e i documenti relativi a procedure di gare di appalto, fino all’aggiudicazione
Art. 10 - Rilascio copie
Nel momento in cui la domanda di accesso è accolta, l’interessato può consultare od estrarre copie
dal documento dichiarato accessibile.
Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche da bollo da
€ 14,62 per ogni 4 copie.(C.M. 94/1994 e O.M. 65/1998)
Per gli atti richiesti in copia semplice, l’interessato deve corrispondere i costi di riproduzione come
indicato all’art. 11.
Per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio copia, l’accesso è gratuito.
Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l’accesso, mediante esame ed
estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto
richiedente, anche mediante copertura, con impressioni indelebili, delle parti del documento
concernenti persone diverse dal richiedente.
Art. 11 Rimborso spese di riproduzione e dei costi di notifica
Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dei seguenti importi:
• € 0,25 a facciata A4 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti
• € 0,50 a facciata A4 fronte/retro o formato A3 per documenti che non necessitano copertura di
dati di altri soggetti
• € 1,00 per ogni facciata formato A4 per documenti che necessitano di copertura di dati di altri
soggetti.
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati, i costi necessari
alla notifica sono quantificati in € 10,00 a contro interessato (€ 2,00 per le notifiche indirizzate a
personale in effettivo servizio presso l’Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei
costi amministrativi, sono a carico del richiedente l’accesso Il pagamento è effettuato tramite
versamento sul conto corrente postale della scuola, prima del ritiro delle copie
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Art. 12 Modalità di servizio dell’accesso
La visione del documento oggetto della richiesta ha luogo preso l’ufficio che lo ha formato o che lo
detiene in forma stabile. Possono essere anche destinati locali idonei per un agevole esame dei
documenti, curando tuttavia che siano adottate le opportune misure di vigilanza
Art. 13 – Ricorsi alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Qualora l’interessato intenda proporre ricorso alla Commissione per l’acceso ovvero il diniego
espresso o tacito dell’acceso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell’accesso, deve
inviare una raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Commissione per l’acceso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa
vigente
Art. 14 – Entrata in vigore
La presente regolamentazione entra in vigore il giorno successivo all’affissione all’albo ed è
pubblicata sul sito web della scuola.
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REGOLAMENTO SCELTA CONTRAENTE
Allegato al Regolamento, parte amministrativa/contabile
Visto il D.I. 44/2001;
Visto l’art. 107, comma 2, del D.lgs. 18.8.2000, n° 267;
Visti gli artt. 125 e 68 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Vista la Legge 136 del 13 agosto 2006;
Visti gli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010;
Visto il DL 187 del 12 novembre 2010;
Vista la Legge 217 del 17 dicembre 2010;
Vista la Legge 3 del 16 gennaio 2003;
Considerato che l’ Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, con due distinte determinazioni
(n.8 del18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010), ha fornito precise indicazioni operative in merito;
Considerato che il Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 20-04-2011 ha portato ad €5.000 il
limite di cui all’art. 34 c. 1 del D. Interministeriale 01-01-2011 n. 44
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Con delibera n. 54-d del 09-11-2012
Conviene che
per le stipule di contratti con ditte private e comunque con fornitori esterni alla P.A. ci si attenga a
quanto segue:
¾ Verificare se i fornitori hanno un conto corrente postale o un conto corrente bancario dedicato;
¾ Effettuare i pagamenti utilizzando esclusivamente bonifico bancario o postale;
¾ Riportare sul bonifico (che in consistenza sia obbligato a gara) il numero CIG e ove obbligato ai
sensi dell’art. 11 della L. 3 del 16 gennaio 2003 anche il Codice Unico CUP;
¾ Limitare l’uso del bollettino postale al pagamento di quote di bassa entità, come l’abbonamento
annuale a riviste, canoni per utenze, cancelleria;
¾ Inserire nelle clausole contrattuali l’impegno sottoscritto ai sensi della L. 136/2010 di obbligarsi
agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari;
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¾ Inserire nel bando il principio di pubblicità di gara (Es.: L’apertura delle buste avverrà il ….
presso … alla presenza di … legale rappresentante e della commissione composta da …);
¾ Inserire in bando i criteri per la scelta del contraente (tabella criteriale, offerta più bassa, ecc.)
attraverso tale dicitura: “Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. n.163/2006), sulla base dei parametri di
riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa
applicazione dei criteri a bando specificati”;
¾ Inserire nel bando che il mancato utilizzo di strumenti previsti dalla Legge 3/2010 (bonifico,
ecc.) ammette la risoluzione del contratto;
¾ Inserire in via prioritaria tra i criteri di selezione del contraente criteri relativi a: sicurezza,
benessere e didattica;
Il Consiglio di Istituto, facendo riferimento alla normativa rileva che sono esenti dalle indicazioni
di CUP e CIG:
¾ Collaborazioni professionali;
¾ Pagamento ad enti previdenziali, assicurativi e pubblici;
¾ Pagamenti di salari;
¾ Fondo minute spese.
Il presente atto ha la finalità di pubblicizzare la regolamentazione per la scelta del contraente.
Elenca le procedure amministrative che sono in capo alle funzioni direttive della scuola per darne
pubblicità. La delibera non modifica quanto in normativa.
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REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(Delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 14-11-2013)
Riferimenti normativi:
-
art. 10, comma 3, lettera a) D.lgs. 16/4/94 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione);
artt . 8 e 9 DPR 8/3/99 n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche);
D.I. 01/02/2001, n. 44 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche");
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Art. 1 - Convocazione
L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.
L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo
rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni
d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione.
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Art. 2 - Validità sedute
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con
la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non
ancora sostituiti.
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della
votazione.
Art. 3 - Discussione ordine del giorno
Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il Segretario della seduta, fatta
eccezione per i casi in cui il Segretario è individuato per legge. E’ compito del Presidente porre in
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discussione tutti gli argomenti all’O.d.G. nella successione in cui compaiono nell’avviso di
convocazione.
Gli argomenti indicati nell’O.d.G. sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi
componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I.S. che devono essere adottate
su proposta della G.E..
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente
l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta
dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G..
Art. 4 - Mozione d’ordine
Prima della discussione di un argomento all’O.d.G., ogni membro presente alla seduta può
presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione
pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione
sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione
palese. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della
discussione dell’argomento all’O.d.G. al quale si riferisce.
Art. 5 - Diritto di intervento
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire,
secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato
quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
Art. 6 - Dichiarazione di voto
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di
voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o
contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve
essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento
delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine.
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Art. 7 - Votazioni
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta
voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando
riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si effettuano a
scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere
legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi,
prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il
sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che
il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine
ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
Art. 8 - Processo verbale
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei
presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no,
l’O.d.G.).
Per ogni punto all’O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il
dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti,
numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti).
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni
singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da
trascrivere a cura del segretario sul verbale.
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I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate,
timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati
progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico.
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
-
essere redatti direttamente sul registro;
-
se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi
timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
-
se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine
dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
Copia del processo verbale viene messa a disposizione di ogni singolo membro dell’Organo
Collegiale. Il processo verbale viene approvato prima dell’inizio della seduta immediatamente
successiva.
Art. 9 - Surroga di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il
disposto dell’art. 22 del D.P.R. 416/74.
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono
quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni
anno scolastico. I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di
durata del Consiglio.
Art. 10 - Programmazione
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività
stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia
possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 11 - Decadenza
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per
l’eleggibilità, (o non intervengono per tre sedute senza giustificati motivi).
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Art. 12 - Dimissioni
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni
sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi
all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.
Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste diventano definitive ed
irrevocabili.
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo
dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale
medesimo.
Art. 13 - Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica – Indicazioni
1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi
membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha
luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S. E’ considerato eletto il genitore
che
abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.S.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei
componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finchè non si determini una
maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori
componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente
o, in mancanza anche di questi, il Consigliere più anziano di età.
5. Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1.
6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del
Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della
Giunta Esecutiva.
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8. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da
inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva,
9. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può
inoltre costituire commissioni.
10. Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di
speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla
scuola.
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la
propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono
tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle
conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute
di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti
singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del
locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per
legge.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto
il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in
forma non pubblica.
15. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo dell’istituto,
della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni
adottate dal Consiglio.
16. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del
Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a
10 giorni.
17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria
dell’istituto e sono consultabili a seguito di richiesta da chiunque ne abbia titolo. Tale
richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti direttamente coinvolti nella
riunione; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
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18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone,
salvo contraria richiesta dell’interessato.
19. Il Consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare
per iscritto le giustificazioni dell’assenza.
20. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S..
21. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute
ingiustificate dalla maggioranza assoluta dal Consiglio, il Consigliere decade dalla carica.
22. Ogni Consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola al Presidente
del C.I.S..
Art. 14 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione
Scolastica
1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le
sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un
componente degli A.T.A., due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con
voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la
rappresentanza dell’istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della
Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario
ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del
Consiglio.
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COLLEGIO DEI DOCENTI
Art. 1 - Insediamento e componenti
1. Il CD si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale
delle Riunioni concordato prima dell’inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario,
in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può operare per commissioni
di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni fanno parte i membri del Collegio stesso. Con motivazione deliberata
possono essere invitati a partecipare ai lavori componenti di altre istituzioni scolastiche ed
eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni sono guidate da un
coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il
quale sono state nominate.
Art. 2 - Funzionamento
1. Il Collegio dei docenti, dato l’alto numero di componenti, può regolarmente riunirsi e
deliberare anche in assenza di un docente, essendo dalla norma (D. Lgs, 297/1994, art. 37)
stato fissato come “quorum strutturale” la metà dei suoi componenti più uno.
2. La convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg di preavviso ed è inviata nei plessi per la
visione di tutti i membri.
3. L’ ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente
Scolastico, sentiti i suoi collaboratori.
4. All’inizio della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti
all’o.d.g. dal Presidente.
5. I docenti possono chiedere l’inserimento di eventuali punti all’o.d.g. di una successiva
convocazione. La richiesta deve essere approvata.
6. Si può deliberare soltanto su ciò che è all’o.d.g..
7. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974
art.28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti
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Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti con i
nominativi e le motivazioni di astensione e contrarietà.
8. Qualora si debbano aggiungere all’ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti,
occorre darne avviso con circolare interna possibilmente tre giorni prima della seduta. Il
carattere di urgenza deve essere adeguatamente motivato in sede di seduta.
9. Il CD non può deliberare in merito ad aspetti che non sono di sua competenza.
Art. 3 - Il Dirigente Scolastico nel Collegio Docenti
1. Il Dirigente scolastico presiede il Collegio e ha diritto ad un solo voto come ciascun
insegnante: le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non
impugnabili per via gerarchica.
2. Rientra nei doveri del Dirigente dare attuazione alle delibere anche se non le condivide ed
eventualmente interviene in caso di inosservanza di norma.
3. Per le adozioni dei libri di testo il Dirigente seguirà la procedura:
a) comunicare con circolare scritta che non verranno poste in votazione proposte di adozione che
comportino un superamento del tetto di spesa ministeriale;
b) precisare nell’o.d.g. dei Consigli di classe che le adozioni devono essere collegiali e rispettare il
tetto di spesa;
c) non portare in votazione al Collegio docenti le proposte che superano il tetto di spesa invitando
per iscritto i docenti a formularle in modo corretto;
COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Art. 1 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti è convocato dal DS:
•
In periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio
richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo
non superiore all’ultimo triennio;
•
alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova
degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
•
ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
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CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE
Art.1 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
1.
Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, presieduto dal DS o da un docente, suo
delegato;
2.
Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione può essere convocato dal DS con la presenza
di tutte le componenti o con la sola presenza dei docenti;
3.
Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione si insedia all’inizio di ciascun anno
scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima
dell’inizio delle lezioni.
COMITATI GENITORI E ASSOCIAZIONI DEI COMITATI
Art. 1 - Indicazioni ai genitori rappresentanti
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. I genitori hanno il compito di:
-
trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro
e la loro formazione culturale;
-
stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca
fiducia e di fattivo sostegno.
-
mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola partecipando alle
assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.
-
controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul
diario;
-
partecipare con regolarità alle riunioni previste;
-
favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
-
osservare le modalità di giustificazione delle assenze dei ritardi e delle uscite anticipate;
-
controllare l’esecuzione dei compiti a casa;
-
educare ad un comportamento corretto durante tutte le attività scolastiche.
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3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o
quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il
diario degli alunni, l’orario di ricevimento.
4. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni
una comunicazione di convocazione.
Art. 2 - Diritto di Assemblea
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le
modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.
2. Le Assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.
3. Sono programmabili al massimo tre assemblee nell’anno per ciascun plesso.
4. Il richiedente l’assemblea è responsabile della gestione della stessa come: uso locali, regolamento
di sicurezza, organizzazione.
5. L’Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell’Istituzione
Scolastica.
6. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti del
plesso, quando l’O.d.G. li coinvolga.
7. La regolamentazione dell’uso dei locali scolastici è vincolante anche per le assemblee dei
genitori. Si intende che l’uso dei locali dovrebbe essere richiesto all’interno dell’orario di servizio
del personale collaboratore scolastico.
Non si possono consegnare chiavi dei locali scolastici a personale non dipendente dall’Istituzione o
comunque non legato all’istituzione da specifiche corresponsabilità.
8. Il riscaldamento dei locali è a carico del Comune e non può essere richiesta modifica dei tempi di
apertura dell’impianto termico tranne in casi eccezionali per i quali i Dirigente Scolastico ha
verificato l’effettiva necessità.
9. L’uso dei locali per l’assemblea deve rispettare i parametri numerici di sicurezza.
Art. 3 - Assemblea di classe, sezione
1. L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe. E’ convocata
dal genitore Rappresentante responsabile con preavviso di almeno cinque giorni.
2. La convocazione può essere richiesta da non meno di un quinto delle famiglie degli alunni della
classe. Può essere proposta ai genitori dai docenti.
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3. Il Genitore Rappresentante richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede,
anche tramite la scuola, a diramare gli avvisi di convocazione contenenti l’ordine del giorno per le
famiglie.
4. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
6. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.
Art. 4 - Assemblea di plesso, scuola
1. L’Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse,
Classe, eletto dall’assemblea.
2. L’Assemblea è convocata dal Rappresentante, con preavviso di almeno cinque giorni.
3. La convocazione può essere richiesta:
a) da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, Classe;
b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola;
c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola.
4. Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite
la scuola, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
5. L’ Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente
presenti o da un genitore designato dal Presidente dell’Assemblea.
7. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico.
Art. 5 - Assemblea dell’Istituzione Scolastica
1. L’Assemblea d’istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio di Istituto.
2. L’Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.
3. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta:
a) da almeno 100 genitori;
b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;
c) dal Consiglio d’Istituto;
d) dal Dirigente Scolastico.
4. Il Presidente richiede per scritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite
la scuola, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.
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5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene
redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.
6. Copia del verbale viene consegnata al Dirigente Scolastico.
Art. 6 - Comitati dei genitori e relative Associazioni
1. Il comitato dei genitori degli alunni iscritti nella Istituzione scolastica è previsto dal D. Lgs. 297
del 16 aprile 1994 (art. 15 comma 2) dove trova una essenziale regolamentazione strutturale.
2. Il comitato è formato da tutti i rappresentanti dei genitori dei consigli di intersezione, interclasse
e di classe.
3. Come organismo collegato all’Istituzione scolastica, ancorché non obbligatorio, si dà un
Regolamento di funzionamento nel rispetto dei Regolamenti scolastici.
4. La bozza di regolamento del comitato dei genitori deve essere inviata al Consiglio di Istituto per
l’esame di conformità.
5. La collaborazione prevede, ai sensi dell’art. 1322, cod. civ. e di altre norme come la L. 449/97 e
il T.U. della Scuola D.lgs 297/9, il rispetto dei seguenti elementi funzionali per garantire
l’istituzione scolastica:
a) che sia organismo idoneo a realizzare interessi meritevoli di tutela da parte
dell’ordinamento;
b) che la sua attività sia finalizzata ai sensi dell’articolo 43 della legge n. 449/97 ad “iniziative
dirette al perseguimento di interessi pubblici (assoggettamento all’interesse superiore)
escludendo forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata (non
concorrenza) ed inoltre che le attività del comitato devono comportare risparmi di spesa
rispetto agli stanziamenti disposti (vantaggio pubblico ed economicità)”;
c) che non porti a censure per illegittimità di funzione o rappresentanza, come ad esempio
prevedere voce di estranei negli organi collegiali elettivi della scuola.
6. I comitati genitori possono organizzarsi a livello di Istituzione scolastica facendo riferimento ad
una Associazione che agevoli alcune prassi da svolgere in modo unitario. Detta associazione, pur
nella libertà di collaborare con Enti e organismi con interessi di promozione sociale del territorio è
comunque vincolata alle norme della P.A. nei suoi rapporti con l’Istituzione Scolastica.
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Art. 8 - Accesso dei genitori ai plessi
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule, nei corridoi o nell’atrio
all’inizio delle attività didattiche.
2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in
caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i
genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti
o previo appuntamento.
4. Altri motivi di accesso (es. recupero materiali) rispondono alle esigenze di organizzazione interna
dei plessi.
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