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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE I
SPECIALIZZATA IN MATERIA D’IMPRESA
Composto dagli Ill.mi Signori:
dr. Umberto Scotti
dr. Silvia Vitrò
dr. Marco Ciccarelli
Presidente
giudice rel.
giudice
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella procedura cautelare di reclamo n. 9621/2013 + 9622/2013
R.G.
PROMOSSA DA:
NESPRESSO ITALIANA SPA, difesa dagli avv.ti Massimiliano Mostardini, Giovanni
Galimberti, Elisabetta Bandera, Linda Brugioni e Vincenzo Palladino per procura a margine
della memoria di costituzione del 7/3/2013
RECLAMANTE e RECLAMATA
CASA DEL CAFFE’ VERGNANO SPA, difesa dagli avv.ti Fabrizio Jacobacci e Nicoletta
Galizia per delega a margine del ricorso cautelare del 14/2/2013
RECLAMATA e RECLAMANTE
OGGETTO: reclami avverso ordinanza del Tribunale di Torino dell’11/3/2013
Udienza camerale del 2/5/2013
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CONTRO
1) Con ricorso ex artt. 669 bis e ss., 700 c.p.c. e 2598 c.c., depositato il 15/2/2013, la Casa del
Caffè Vergnano spa ha convenuto in giudizio la Nespresso Italiana spa, riferendo:
- che dal luglio 2011 la Vergnano è entrata nel mercato delle capsule da caffè per l’ambito
domestico, con una linea di prodotti contrassegnata dal marchio “Èspresso 1882”, e che tali
capsule sono anche compatibili con le macchine a marchio Nespresso riferibili al gruppo
Nestlé;
- che a seguito di ricorso cautelare della Nespresso, il Tribunale di Torino, con ordinanza
13/5/2012, ha inibito alla Vergnano di utilizzare il marchio Nespresso per la pubblicizzazione
del caffè in capsule e però ha respinto le domande della Nespresso in tema di contraffazione dei
brevetti relativi alle capsule Nespresso e di illiceità del marchio Èspresso;
- che attualmente pende, tra Vergnano da una parte e Nestec S.A., Société des Produits Nestlé
S.A. e Nespresso Italiana spa dall’altra, giudizio di merito avente per oggetto l’azione di
contraffazione brevetti e marchio promossa da Nespresso;
- che la Vergnano ha di recente appreso che la Nespresso ha posto in essere un comportamento
concorrenzialmente scorretto ai suoi danni;
- che, in particolare, la Vergnano ha ricevuto innumerevoli richieste di conferma, circa la
compatibilità delle capsule Vergnano con le macchine Nespresso, da potenziali clienti, non
correttamente informati dai commessi dei punti vendita Nespresso;
- che essa, poi, tramite indagini effettuate da investigatori (Luigi Salvi e Davide Lugli) da essa
incaricati, ha accertato che presso i punti vendita Nespresso effettivamente i commessi
sistematicamente bollano le capsule Vergnano come non totalmente compatibili, idonee a
rovinare le macchine Nespresso- che in tal caso non sarebbero coperte da garanzia- e tali da
intaccare la miscela di caffè, che acquisirebbe una nota di soia;
- che tali risposte dei commessi di Nespresso sono raccolte nelle trascrizioni delle registrazioni
delle conversazioni intervenute tra investigatori e commessi;
- che, inoltre, i libretti di istruzioni delle macchine Nespresso, tutti reperibili on.line,
comunicano il messaggio ingannevole, secondo il quale tali macchine funzionano solo con
capsule Nespresso, disponibili esclusivamente al Nespresso Club.
La ricorrente, a questo punto, ha sostenuto:
- che tali condotte della Nespresso integrano gli estremi della concorrenza sleale per
denigrazione (attesa la falsità dei fatti affermati, il riferimento individualizzante ai prodotti della
Vergnano e la diffusività presso il pubblico dei messaggi denigratori e ingannevoli), della
concorrenza sleale per scorrettezza professionale (stante l’ingannevolezza delle informazioni
comunicate ai consumatori) e della violazione dell’art. 2 del Codice del Consumo, che sancisce
il diritto dei consumatori ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- che il periculum in mora deriva dalla perdita di clientela e dalla gravissima lesione
dell’immagine e della reputazione della Vergnano.
La ricorrente ha concluso chiedendo:
- l’inibitoria nei confronti della Nespresso Italiana spa dell’attività denigratoria e ingannevole ai
danni di Vergnano;
- la fissazione di sanzione pecuniaria;
- l’ordine di modifica dei libretti di istruzione delle macchine Nespresso;
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Il Collegio
- la pubblicazione del provvedimento su tre quotidiani e sul sito internet della Nespresso.
Il G.D., con ordinanza dell’11/3/2013, ha accolto il ricorso, affermando:
- che va disattesa l’eccezione di incompetenza funzionale, trattandosi solo di questione di
ripartizione tabellare tra le sezioni;
- che le registrazioni delle conversazioni ambientali sono utilizzabili (non essendo ravvisabile
alcun indebito trattamento di dati personali e apparendo esse conformi alla realtà, considerata la
relazione della Carpinvestigazioni del 28/1/2013);
- che una generalizzata attività denigratoria delle capsule Vergnano appare emergere dalle
suddette registrazioni e dalle due testimonianze assunte nel giudizio cautelare (di Francesca
Panucci, responsabile marketing e comunicazione di Vergnano, e di Cristina Ghisolfi, addetta
al numero verde della Vergnano);
- che tale condotta denigratoria appare sussistente però solo in riferimento alla compatibilità
delle capsule Vergnano con le macchine Nespresso e non riguardo alla qualità del caffè
Vergnano;
- che l’attività denigratoria va anche ravvisata relativamente al libretto di istruzioni della
macchina Nespresso modello “U”, introdotta nel mercato italiano nel dicembre 2012, dal
momento che le indicazioni dei libretti di istruzione relativi alle altre macchine Nespresso sono
risalenti nel tempo e tali macchine appaiono prodotte da terzi (De Longhi, Krups).
Il GD ha concluso:
- ordinando alla Nespresso Italiana spa di astenersi da attività denigratorie delle capsule
Vergnano, omettendo di dare informazioni sulla loro interazione con le macchine Nespresso, se
non nel senso della compatibilità;
- ordinando alla Nespresso Italiana spa di eliminare entro 60 giorni dalle istruzioni della
macchina da caffè “U” l’indicazione contestata dalla ricorrente;
- stabilendo il pagamento di una penale.
La Nespresso Italiana spa ha proposto, con atto del 26/3/2013, reclamo avverso la predetta
ordinanza, eccependo:
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La resistente Nespresso Italiana spa, costituitasi nel giudizio cautelare con comparsa del
7/3/2013, ha contestato le domande della ricorrente, eccependo:
- l’incompetenza funzionale del giudice adito, trattandosi di fattispecie di concorrenza sleale
non interferente con l’esercizio di diritti di proprietà industriale;
- l’inammissibilità delle registrazioni delle conversazioni ambientali,
operate dagli
investigatori, sia ai sensi dell’art. 2712 c.c. (disconoscendo la resistente l’attendibilità delle
registrazioni e il loro contenuto), sia per violazione del Codice della Privacy (artt. 4, 11 e 13);
- comunque l’inidoneità delle registrazioni suddette a dimostrare l’illecito denigratorio
lamentato dalla ricorrente;
- l’assenza di un disegno denigratorio e il fatto che i manuali di istruzione sono in circolazione
sin dal 2010, prima del lancio sul mercato delle capsule Vergnano;
- l’assenza di periculum in mora, anche considerata la tolleranza della Vergnano rispetto ai
suddetti manuali di istruzioni.
- l’inammissibilità delle registrazioni delle conversazioni ambientali, per violazione della
disciplina del Codice Privacy circa il trattamento dei dati personali, per impossibilità di
collocare nello spazio e nel tempo dette conversazioni (osservandosi, fra l’altro, che nessuna
dipendente di nome Maria era presente presso il punto vendita Nespresso di Torino in data
24/1/2012, giorno della visita dell’investigatore incaricato da Vergnano);
- l’inidoneità denigratoria delle dichiarazioni dei soggetti delle conversazioni ambientali, frutto
di provocazioni e suggerimenti tendenziosi da parte degli investigatori;
- l’assenza di sistematicità e diffusività delle supposte condotte denigratorie;
- il fatto che i manuali di istruzioni sono prodotti e distribuiti da società terze, con conseguente
ineseguibilità, da parte della Nespresso, dell’ordine di modifica;
- comunque la risalenza nel tempo della pubblicazioni di dette istruzioni e il fatto che si tratti in
ogni caso di legittime precauzioni di sicurezza consigliate ai clienti.
Anche la Casa del Caffè Vergnano spa ha proposto reclamo avverso la predetta
ordinanza, chiedendo la modifica della stessa con l’aggiunta dell’ordine di pubblicazione
dell’ordinanza su tre quotidiani nazionali e sul sito internet della Nespresso.
In ordine al reclamo avversario, la Casa del Caffè Vergnano spa ha osservato:
- che non è violato il Codice della Privacy, trattandosi di registrazione da parte di un
partecipante alla conversazione e allo scopo di far valere in giudizio un diritto proprio e/o altrui
(art. 24 del Codice della Privacy);
- che comunque i due investigatori potrebbero essere sentiti direttamente in giudizio;
- che le registrazioni sono attendibili e che le dichiarazioni dei dipendenti Nespresso sono state
sostanzialmente spontanee;
- che le notizie relative alle capsule Vergnano sono apparse indirizzate con sistematicità ad un
pubblico vastissimo di consumatori;
- che l’ordine di modifica dei libretti di istruzioni è eseguibile e che la condotta illecita relativa
al manuale della macchina ”U” è attuale.
2) Il reclamo della Nespresso Italiana spa va in gran parte respinto.
2.1) In primo luogo, appare poter essere confermata la valutazione del GD circa la prova, sia
pure a livello sommario, della commissione da parte di Nespresso di concorrenza sleale per
denigrazione, come emergente dalle registrazioni delle conversazioni tra investigatori e
dipendenti dei punti vendita Nespresso e dalle testimonianze assunte nel giudizio cautelare.
2.1.1)
Innanzi tutto, le suddette registrazioni
appaiono ammissibili e utilizzabili come prove nel presente procedimento.
Si tratta, in particolare, di registrazioni di conversazioni tra presenti da parte di un
partecipante alle stesse (dunque con il consenso di uno dei presenti alla conversazione), per cui
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La Nespresso Italiana spa ha, a sua volta, contestato il reclamo della Vergnano,
osservando, tra l’altro, che quest’ultima ha già fatto pubblicare su innumerevoli giornali e siti
internet la notizia dell’emissione dell’ordinanza del Tribunale di Torino qui impugnata.
Appare doversi respingere anche l’eccezione ex art. 2712 c.c., avanzata dalla parte
Nespresso.
Da un lato, infatti, si osserva che, come sottolineato dal provvedimento qui impugnato, la
produzione della relazione investigativa del 28/1/2013 (doc. 11 di parte reclamata Vergnano)
consente di collocare nel tempo e nello spazio le conversazioni i questione, contenendo essa le
date e i luoghi dei colloqui degli investigatori con gli addetti ai punti vendita Nespresso.
Dall’altro lato si nota che il fatto che nella data del colloquio presso il punto vendita di
Torino (24/1/2013) non fosse in servizio una dipendente Nespresso di nome “Maria” non
appare rilevante, considerato:
- sia che poteva anche essere passata dal negozio una dipendente non in servizio in quel giorno,
- sia che appare plausibile l’ipotesi di parte Vergnano, secondo cui l’investigatore può aver fatto
confusione tra il nome “Maria” e il nome Maiara (dipendente quel giorno presente),
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non è configurabile l’ipotesi di reato di cui all’art. 615 bis c.p. e la registrazione è utilizzabile
come prova, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza precedentemente all’emanazione
del Codice della Privacy (d.lgs. n. 196/2003)- v., per es.: Cass. civ., sez. II, 11/12/1993, n.
12206: “All'ammissibilità della prova non osta la disposizione dell'art. 615 bis c.p., che
incrimina le indebite interferenze da parte di terzi estranei alla conversazione, ma non ne vieta
la riproduzione da parte del destinatario”; v. anche: Cass. pen., sez. II, 8/4/1994; Cass. pen.
sez. VI, 10/7/1995 n. 9910; Cass. civ., sez. III, 11/9/1996 n. 8219).
Tale conclusione non è impedita dall’esame delle norme del Codice della Privacy,
considerato, in primo luogo, che le conversazioni registrate non appaiono contenere riferimenti
a dati personali.
In particolare, secondo l’art. 4, co. 1, lett. b, d.lgs. 196/2003, “dato personale” è qualunque
informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
Nel presente caso, le conversazioni contengono solo l’espressione di opinioni relativamente a
delle capsule di caffè, senza che se ne possa dedurre alcuna informazione relativa alle persone
fisiche partecipanti alla conversazione (al di là della mera manifestazione di detta opinione, che
non può essere considerata “informazione personale”, perché altrimenti qualunque tipo di
dichiarazione integrerebbe l’estremo del “dato personale”).
Tanto meno si tratta di “dati sensibili”, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. d, d.lgs. 196/2003.
In secondo luogo, comunque, ai sensi dell’art. 24 Cod. Privacy, il consenso al trattamento
dei dati personali non è richiesto “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale”.
E secondo la giurisprudenza, quando siano in gioco dati ordinari, il diritto alla privacy e alla
riservatezza deve soggiacere rispetto al diritto di difesa (v., per es.: Cass. civ., sez. lav.,
5/8/2010 n. 18279; Cass. civ., sez. un., 8/2/2011 n. 3034; Cass. civ., sez. III, 11/2/2009 n.
3358; Cass. civ., sez. I, 15/7/2005 n. 15076; Trib. Milano, sez, VI, 19/12/2007 n. 13988).
Nel presente caso, dunque, si ritiene che il diritto alla riservatezza debba cedere di fronte al
diritto della Vergnano alla tutela in giudizio della propria immagine e reputazione.
- sia che, comunque, ciò che rileva è che l’investigatore abbia intrattenuto una conversazione
con una dipendente del punto vendita Nespresso, come riportato nella relazione investigativa,
indipendentemente dal corretto intendimento da parte di costui del nome della stessa.
2.1.2) A questo punto si osserva che appare corretta la precisa analisi, operata dal GD, circa il
contenuto denigratorio delle dichiarazioni espresse dai dipendenti dei punti vendita Vergnano
nelle conversazioni registrate, avendo essi continuamente insinuato la possibile incompatibilità
delle capsule Vergnano con le macchine Nespresso e la loro possibile idoneità lesiva di tali
macchine.
Si tratta, infatti, di dichiarazioni che ledono l’immagine della Vergnano e appaiono false, non
essendo stato contestato, nel presente giudizio cautelare, la compatibilità delle capsule
Vergnano con le macchine Nespresso.
La diffusività e sistematicità di queste condotte denigratorie appare poi emergere:
- dal fatto che in tutti i punti vendita Nespresso visitati dagli investigatori (come risulta dalla
relazione investigativa prodotta) i dipendenti Nespresso hanno rilasciato le predette
dichiarazioni,
- e dalle dichiarazioni testimoniali della sig.ra Cristina Ghisolfi, addetta al numero verde della
Vergnano (che ha riferito di continue, giornaliere, richieste di informazioni, da parte dei
consumatori, circa la compatibilità delle capsule Vergnano con le macchine Nespresso, il che fa
presumere che circolassero notizie contrarie a tale compatibilità), e della sig.ra Francesca
Panucci, responsabile marketing e comunicazione della Vergnano (che, recatasi presso il punto
vendita Nespresso di Torino, via Roma, è stata destinataria dello stesso tipo di dichiarazioni
registrate dagli investigatori privati).
2.2) Appaiono dover essere in gran parte respinte anche le contestazioni della reclamante
Nespresso relativamente all’ordine di modifica dei manuali di istruzioni della macchina
Nespresso “U”.
Si osserva, da un lato, che il fatto che la frase contestata (“Questo apparecchio funziona
solo con capsule Nespresso, disponibili esclusivamente al Nespresso Club”) fosse contenuta nei
libretti di istruzione già a partire dal 2010, cioè anteriormente al lancio delle capsule Vergnano
(luglio 2011), non esclude la valenza denigratoria della riproduzione di tale frase anche nel
manuale di istruzioni relativo alla macchina Nespresso “U”, immessa sul mercato italiano nel
dicembre 2012.
Infatti, a tale data la situazione del mercato era mutata (appunto per la presenza delle
capsule Vergnano compatibili con le macchine Nespresso), per cui la ripetizione anche nel
manuale della macchina “U” della predetta frase, divenuta non più veritiera, ha assunto un
connotato di illiceità.
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Né il fatto che le dichiarazioni rilasciate agli investigatori abbiano costituito talvolta
risposta a domande di costoro appare escludere il contenuto denigratorio sistematico di tali
dichiarazioni, avendo tutti i dipendenti contattati comunque fornito sempre lo stesso tipo di
risposte lesive dell’immagine della Vergnano.
E la tempestività della reazione della Vergnano nei confronti dell’introduzione di detta frase
nei manuali distribuiti a partire dal dicembre 2012 appare evidente.
Va, inoltre, respinta l’eccezione della Nespresso circa l’ineseguibilità dell’ordine di
modifica di manuali prodotti e distribuiti da società terze.
Si osserva, infatti, che detti manuali rientrano nella sfera di disponibilità della Nespresso,
essendo realizzati nel suo interesse e su sua licenza, con conseguente evidente possibilità della
reclamante di intervenire anche presso terzi soggetti (le società produttrici ad essa collegate) per
fare luogo alla modifica ordinata.
D’altra parte, la soggezione dei terzi ai provvedimenti di inibitoria, sequestro e ritiro dal
commercio costituisce principio affermato nel diritto industriale (v. artt. 129, 130, 131 CPI),
purchè si tratti di terzi che detengono i prodotti contestati per fini commerciali (rimanendo
protetti solo gli acquirenti a titolo personale).
E la possibilità dell’emanazione dell’ordine di ritiro dal commercio di un prodotto, con
ampliamento della valenza dell’ordine anche nei confronti dei terzi suddetti, appare poter essere
estesa al di fuori del diritto industriale disciplinato dal CPI, attraverso l’ampia portata dell’art.
700 c.p.c., qui invocato in tema di concorrenza sleale.
Il reclamo della Nespresso va accolto solo relativamente alla richiesta di revoca
dell’ordine di eliminazione di cui al secondo paragrafo del dispositivo dell’ordinanza
impugnata, relativo al manuale di istruzioni della macchina U (“La qualità Nespresso è
garantita solo con l’utilizzo di capsule Nespresso in macchine a sistema Nespresso”), dal
momento che la parte Vergnano ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale modifica del
provvedimento.
Si osserva, infatti, che l’interesse della Vergnano alla diffusione della conoscenza
dell’ordinanza cautelare appare essere già stato ampiamente soddisfatto attraverso la pubblicità,
su innumerevoli giornali e siti internet, operata dalla Vergnano stessa, successivamente
all’emissione di detta ordinanza (come emerge dalla documentazione prodotta dalla Nespresso).
2.4) Appare equo compensare integralmente le spese processuali della fase di reclamo,
considerata la reciproca soccombenza delle parti reclamanti e il fatto che il reclamo della
Nespresso, di più ampia portata, è stato comunque, sia pure in parte limitata, accolto.
P.Q.M.
Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,
- Su accordo delle parti, revoca l’ordine di eliminazione di cui al secondo paragrafo
del dispositivo dell’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Torino
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2.3) Va poi respinto il reclamo proposto dalla Vergnano (richiesta di aggiunta dell’ordine di
pubblicazione dell’ordinanza cautelare su tre quotidiani e su siti internet).
l’11/3/2013, relativo al manuale di istruzioni della macchina U (“La qualità
Nespresso è garantita solo con l’utilizzo di capsule Nespresso in macchine a sistema
Nespresso”);
- Respinge, per il resto, il reclamo proposto dalla Nespresso Italiana spa avverso
l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Torino in data 11/3/2013;
- Respinge il reclamo proposto dalla Casa del Caffè Vergnano spa avverso
l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Torino in data 11/3/2013;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali della fase di
reclamo.
Torino, 2/5/2013.
Si comunichi.
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Il Presidente
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