Documento congiunto

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Documento congiunto
Proposta di modifica al Regolamento
Regionale di Attuazione della L.R. 8/06
(Norme in materia di requisiti igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio)
Osservazioni
Firenze, 21 marzo 2011
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1.
Struttura del regolamento
La struttura che è stata scelta per costruire l’impianto regolamentare appare non
adeguata allo scopo cui il regolamento è chiamato ad adempiere. La scelta di
costruire il regolamento applicando tutte le prescrizioni ed indicazioni in esso
contenute, a tutte le tipologie di piscine per poi procedere per deroghe specifiche
genera molte difficoltà di carattere interpretativo. Difficoltà che la natura stessa del
concetto di regolamento è chiamata a semplificare. A nostro parere sarebbe
opportuno provvedere ad una revisione organica della struttura del regolamento
stesso andando a suddividere il testo in una parte di carattere generale valida per tutte
le tipologie di piscine, e sintetizzare invece, in capitoli specifici per le diverse
tipologie di impianti, le prescrizioni speciali che li caratterizzano.
2.
Tipologie di piscine
Appare difficile identificare nel regolamento i criteri che caratterizzano una piscina in
funzione del suo essere definita “natatoria”, “di balneazione” od “estetica”. Ci sembra
opportuno stabilire, attraverso una concertazione con le categorie interessate dal
regolamento, criteri oggettivi per tale suddivisione al fine di permettere al titolare
dell’impianto di capire se il regolamento in oggetto si applica alla tipologia di piscina
di cui è proprietario o no, questo anche in ragione dei peculiari compiti e
responsabilità che il regolamento stesso attribuisce al responsabile della
piscina/titolare dell’impianto.
3.
Autocontrollo
Il patrimonio di piscine non pubbliche o ad uso pubblico della Regione Toscana
appare caratterizzato nella sua quasi totalità da impianti di piccola dimensione ed a
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carattere prevalentemente stagionale, con grande frequenza inseriti in contesti di
ricettività rurale.
A nostro avviso, considerati i buoni risultati riscontrati in ambito di sicurezza
alimentare dall’applicazione del regime di autocontrollo secondo il metodo HACCP,
sarebbe opportuno, allo scopo di commisurare i requisiti richiesti ai rischi effettivi
dell’attività, in ogni singola situazione, considerare l’eventualità di allargare tale
prassi anche per quanto concerne il controllo delle piscine legate ad attività ricettive,
così come previsto dall’articolo 16 della Legge Regionale 8/06.
E’ nostra profonda convinzione che riformare il regolamento in funzione di una
prassi di autocontrollo permetterebbe una rapida implementazione da parte delle
strutture interessate dal regolamento, andando quindi a velocizzare quel processo di
riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio di piscine regionale, che in
ultima analisi rappresenta il fine della legge da cui il regolamento in oggetto trae
origine (vedi art. 16 della L.R. 8/06).
4.
Impatto ambientale
Il regolamento dedica la sezione III all’impatto ambientale, facendo proprio
l’obiettivo del rispetto dei principi di qualità ambientale.
Tale condivisibile intento del legislatore è però messo in discussione da alcuni aspetti
del regolamento stesso. In particolare alcune prescrizioni di ricambio delle acque in
vasca, di ricambio dell’aria, di sostanze consentite e alcuni obblighi strutturali vari
hanno come inevitabile conseguenza un forte impatto di tipo ambientale, con
conseguenti potenziali danni, sia nell’ottica dell’impoverimento delle risorse naturali
disponibili sia in quella dell’inquinamento da CO2 , metalli pesanti e sostanze
chimiche.
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L’applicazione di un regime di autocontrollo permetterebbe invece di ottemperare
all’intento del legislatore in modo più puntuale, evitando sprechi di acqua e di abuso
di sostanze chimiche.
Sempre in quest’ottica, andrebbe risolta la questione dell’obbligo annuale di
svuotamento delle piscine previsto dall’art. 9 comma 7 della legge regionale. Siamo
consapevoli che tale obbligo trae origine dall’accordo Stato-Regioni, tuttavia
avanziamo ugualmente una richiesta di modifica legislativa, considerato il forte
impatto che la norma produce sia in termini ambientali (maggior consumo di risorsa
idrica) che in termini economici per le imprese interessate, a fronte di obiettivi di
tutela che possono essere ugualmente raggiunti con metodi alternativi in una logica di
autocontrollo. A questo proposito, si segnala che la Regione Umbria consente di
derogare all’obbligo di svuotamento annuale nel caso in cui l’impianto sia dotato di
idonei sistemi di copertura e protezione durante il periodo di chiusura stagionale (art.
7, Reg. regionale 1 aprile 2008).
Inoltre, proprio al fine di ottemperare all’obiettivo di una eco-sostenibilità degli
impianti, sarebbe opportuno che il Legislatore istituisse un fondo di agevolazioni
per tutti quegli interventi mirati al rinnovo delle strutture mediante l’utilizzo di
tecnologie a basso impatto ambientale e ad alto risparmio energetico.
Infine in riferimento all’obbligo di sostituire giornalmente il 2,5% dell’acqua
contenuta nella piscina, l’adempimento così formulato ci pare inefficace. Infatti
in riferimento particolare alle strutture a carattere prevalentemente stagionale,
nei mesi di bassa stagione, a causa dell’uso limitato della piscina e della bassa
evaporazione dell’acqua dovuta alla scarsa radiazione solare, si realizza uno
spreco di acqua ingiustificato mentre in alta stagione il 2,5% di ricambio non
potrebbe essere sufficiente. Ci sembra più efficiente quindi lasciare al
responsabile della piscina il compito di definire nel proprio piano di
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autocontrollo i limiti e le condizioni del ricambio pur avendone stabilito il
principio della necessità.
5.
Responsabile della piscina
Il regolamento dà forte centralità al ruolo ed alle responsabilità connesse alla figura
del responsabile della piscina.
L’osservazione di carattere generale sulla quale vorremmo fosse posta attenzione è
che il panorama delle piscine della regione Toscana, per quanto concerne le strutture
ricettive, è caratterizzato principalmente da un rapporto diretto di proprietà e gestione
della struttura, prevalentemente di carattere familiare.
Data la legislazione civile e penale vigente è possibile affermare che il titolare già
adesso è nei fatti il responsabile della piscina, con tutti gli oneri che ne derivano. Una
determinazione oggettiva delle sue responsabilità appare quindi, una finalità
condivisibile del regolamento, ma che rischia, se non associata ad un regime di
autocontrollo, di creare grandi difficoltà di attuazione, senza andare in alcun modo ad
incidere sulle responsabilità che rimarranno tutte in capo al titolare dell’impianto.
6.
Fruibilità degli impianti
La centralità del ruolo e delle responsabilità connesse alla figura del responsabile
della piscina, associata a un regime di autocontrollo, può trovare positiva
applicazione adottando nel Regolamento idonee indicazioni relativamente a specifici
segmenti della normazione. È il caso, per esempio, dei parametri di utilizzo riferiti
alla accessibilità per i portatori di handicap. Citiamo, per assimilazione, quanto
avviene già da tempo in Toscana nel settore equestre, dove l’attività ippica,
dall’allevamento agricolo alle attività turistiche, commerciali e sportive correlate e
fino alla ippoterapia, non è disciplinata con norme orizzontali valide indistintamente
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per tutte le strutture, ma è la singola struttura che effettua la scelta di indirizzarsi sullo
specifico segmento di attività, con il supporto di figure professionali qualificate.
Analogamente per le piscine si ritiene elemento qualificante quello di prevedere
l’abbattimento delle barriere architettoniche e una gestione vocata per portatori di
handicap come autonoma scelta di impresa, associata a professionalità specifiche da
parte del responsabile della piscina.
Come accennato questa scelta, in altri settori, sta producendo risultati di interesse per
tutti.
7.
Piscine esistenti
Come già sostenuto durante il confronto sull’approvazione del regolamento,
insistiamo sull’opportunità di introdurre una norma generale che, con riferimento ai
nuovi adempimenti di carattere strutturale, preveda espressamente l’esclusione delle
piscine esistenti dall’ambito di applicazione del Regolamento. Infatti, anche in
presenza di obiettivi di tutela di beni e valori costituzionalmente rilevanti (es.
ambiente, tutela della salute ecc), a fronte dell’introduzione di nuovi adempimenti di
carattere strutturale, l’ordinamento molto frequentemente riconosce ampie deroghe
per le strutture e le attività già in esercizio, contemperando le nuove esigenze di tutela
con il principio di affidamento dei cittadini e delle imprese nei confronti dei
provvedimenti amministrativi legittimamente ottenuti. Spesso, il giudizio di
contemperamento
è
effettuato
direttamente
dal
legislatore
o
rinviato
all’amministrazione competente, sulla base di una corretta valutazione del rapporto
costi-benefici.
A nostro avviso, quindi, occorre prevedere in favore delle piscine esistenti una deroga
definitiva per gli adeguamenti di tipo strutturale; in subordine, andrebbe almeno
prevista una deroga per quanto concerne le modifiche che risultino impossibili da
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realizzare non solo per motivazioni di ordine tecnico, ma anche per ragioni di
carattere amministrativo o sulla base di una corretta valutazione del rapporto
benefici-costi. A tale ultimo proposito, si suggerisce l’inserimento di una formula del
tipo di quella contenuta nell’art. 43, comma 6, l.r. 10/2010 in materia di V.I.A.
(Valutazione Impatto Ambientale), che stabilisca che l’amministrazione competente
debba comunque tenere conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle
modifiche in relazione all’attività esistente.
8.
Altre Osservazioni
E’ nostra profonda convinzione che oltre alle tematiche tecniche ed a quelle della
sicurezza, non debba rimanere corpo estraneo alla riflessione sul tema, il problema
della funzione che svolgono le piscine nelle strutture ricettive.
Per una struttura ricettiva una piscina rappresenta principalmente un centro di costo.
Un costo però che si rivela indispensabile poiché la presenza o meno di una piscina a
disposizione dei propri ospiti è elemento qualificante dell’offerta turistica di un
territorio. Inoltre va tenuto presente la forte tendenza al turismo internazionale che
fino ad oggi ha caratterizzato la nostra regione. E’ fondamentale per poter esser
competitivi nel turismo internazionale che l’immaginario, che la nostra regione ha
saputo suscitare all’estero fino ad oggi, non si esaurisca, ma anzi si rafforzi al fine di
attrarre nuovi flussi.
Infatti ha senso parlare di sicurezza nelle piscine delle attività ricettive solo se
effettivamente c’è un pubblico di utenti che le frequenta. Una piscina chiusa o vuota
certamente non ha grandi problemi di sicurezza o di qualità delle acque. Ci
aspettiamo che il legislatore tenga nella dovuta considerazione questo aspetto nel
momento in cui va ad esercitare la propria potestà in ambito turistico.
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9.
Proposte di modifica dell’articolato:
Articolo
Argomento
Proposta di modifica
Sezione III – Area Destinata alle attività Natatorie e di Balneazione
Art.8
c. 3
Sono presenti idonei ausili di accesso ed uscita
dall’acqua per gli ospiti con capacità motoria
ridotta.
Per tutte le strutture esistenti seguire il dispositivo
dettato dalla legge nazionale n. 13/1989
“Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati”.
Pertanto si interviene solo in caso di ristrutturazione
significativa.
Deroga per le piscine esistenti : rifare il
camminamento vuol dire far saltare l’impianto di
filtrazione skimmer
Art. 9
La distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca
è non inferiore a 1.50 mt.
Art.11
c. 2
L’area di bordo vasca è realizzata con pendenza non
superiore al 3% verso l’esterno.
Art.11
c.3- l.a
La superficie complessiva dell’area di bordo vasca è
non inferiore al 50% di quella della vasca.
Art.11
c.3- l.b
La Banchina è dotata di sistemi di raccolta e di
allontanamento delle acque di pulizia che sono
direttamente destinate allo smaltimento.
Art.11
c.4
Art.12
c.1
Art.12
c.2
Art.15
c.1
Art.19
c.1
Art. 21
Gli spazi perimetrali alla vasca sono delimitati da
un elemento di separazione permanente di altezza
non inferiore ad un metro che impedisca l’accesso,
il quale deve avvenire esclusivamente attraverso un
presidio igienico.
Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente
all’uscita dei bagnanti dall’area destinata alle
attività natatorie, esse non sono percorribili per
l’ingresso dei bagnanti.
Richiesta deroga definitiva art.11 e art.12 per le
piscine in esercizio. In subordine non applicabilità
dell’art.11 e dell’art.12 per le attività esistenti al
momento dell’entrata in vigore del presente
regolamento. Per tali piscine in esercizio valgono i
seguenti requisiti:
-
-
-
Area perimetrale bordo vasca delle misure
di cui al precedente art.11 c.1 di larghezza
anche inferiore a 1.50 mt., non
necessariamente su tutto il perimetro.
Superficie complessiva anche inferiore al
50% di quella della vasca.
Gli spazi perimetrali della vasca sono
delimitati da un elemento di separazione
pseudo-permanente, per consentirne la
rimozione in caso di pulizia.
L’accesso a tali spazi avviene attraverso un
sistema lava piedi equivalente di
disinfezione (lavaggio a spruzzo o altri
equivalenti).
L’area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di
servizio e di soccorso ed ai portatori di Handicap.
Per tutte le strutture esistenti seguire il dispositivo
dettato dalla legge nazionale n. 13/1989
“Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati”.
L’accesso dei bagnanti alla vasca è obbligato da una
vasca lava piedi alimentata in modo continuo con
acqua contenente disinfettante che può essere
immessa in vasca, è realizzata ai sensi dell’art.19
comma 2.
Per le piscine non pubbliche l’accesso a tali spazi
avviene attraverso un sistema lava piedi equivalente
di disinfezione (lavaggio a spruzzo o altri ) l’obiettivo
è garantire la qualità delle acque. Ci riserviamo di
fare proposte tecniche in merito.
Art. 21 , n.5 esonerare quanto meno le piscine già in
esercizio dall’avere locale pronto soccorso. Solo
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Articolo
Argomento
Proposta di modifica
cassetta di pronto soccorso e con contenuto
semplificato
Art. 26*
c.1
Art. 26
c.2
Art. 27
c.1
Art .28
Nelle vasche viene immessa con frequenza
quotidiana e con uniforme continuità una quantità
d’acqua di reintegro/rinnovo pari ad almeno il 5 per
cento del volume della vasca, o della somma del
volume della vasca convenzionale e della vasca di
compenso di cui all’articolo 29.
La percentuale di rinnovo richiesta dall’articolo è
eccessiva, tenuto conto che si tratta di attività
stagionali con ridotti flussi di bagnanti, è quindi
sufficiente un monitoraggio giornaliero del resp. di
piscina, in regime di autocontrollo, riguardo al
mantenimento dei requisiti chimico-fisici dell’acqua,
nel rispetto dei valori di parametro dell’acqua di
vasca di cui all’allegato A al presente regolamento.
Il reintegro causa anche un notevole abbassamento
della temperatura con conseguente notevole spreco
di energia per riportare l’acqua in temperatura,
nonché l’obbligo di sostanze chimiche addizionali.
Il responsabile della piscina può stabilire un valore
ridotto rispetto a quello di cui al comma 1, purché
non inferiore a 2,5 per cento, e sempre nel rispetto
dei valori di parametro dell’acqua di vasca di cui
all’allegato A al presente regolamento.
Vale quanto detto al punto precedente.
I locali che accolgono le apparecchiature e le
sostanze destinate al trattamento dell’acqua è
divisa in due settori ? Esempio uno destinato ad
apparecchiature per il trattamento dell’acqua e uno
all’installazione dei contenitori e delle
apparecchiature di dosaggio delle sostanze
disinfettanti.
In contrasto con l’art. 35 c. 4 che concede la
possibilità di stoccare i prodotti chimici e quelli per
la pulizia in appositi armadi distinti per tipologia di
prodotto. Pertanto concedere la deroga per le
strutture ricettive esistenti in quanto le operazioni
su dette sono eseguite da personale specializzato.
Le acque di ricircolo possono essere trattate in un
unico impianto.
c.1
Contraddizione tra gli art. 28 e 31.
Art.31
Ogni vasca è dotata di almeno uno specifico
impianto di filtrazione.
c.1
Art.31*
La rigenerazione di ogni unità filtrante viene
eseguita almeno una volta ogni quattro giorni.
Da valutare in funzione del regime di autocontrollo.
Vengono comunque installate pompe
supplementari.
Non applicabile per le piscine delle strutture
ricettive, perché nel caso di rottura di una pompa la
piscina viene chiusa e la pompa viene riparata. La
struttura ricettiva non è obbligato a tenerla aperta,
non è prevista la continuità di uso verso il pubblico.
Per il trattamento dell’acqua di immissione in vasca
può essere consentito l’utilizzo di altre sostanze e/o
apparecchiature che devono possedere le specifiche
autorizzazioni ministeriali.
Da valutare in funzione del regime di autocontrollo.
c.3
Art.32
Art.34*
c.2
Art.35*
c.2
Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei servizi
igienici e nelle docce, la pulizia viene effettuata
almeno due volte al giorno. Nei percorsi a piedi nudi
Da valutare in funzione del regime di autocontrollo.
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Articolo
Argomento
Proposta di modifica
è vietato l’uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo.
Art.36*
c.4
Il resp. della piscina provvede ad effettuare controlli
di conformità sull’acqua di approvvigionamento che
comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica
di cui all’allegato D al presente regolamento, con
una cadenza almeno semestrale per gli impianti di
apertura annuale.
Per gli impianti stagionali tali controlli di conformità
vengono effettuati almeno una volta nel mese
antecedente l’apertura.
Art.37
c.4
Art.41
Art.45*
c.3
Art.47
Art.49*
c.3 lett.c)2)
Il responsabile della piscina provvede ad effettuare
controlli di conformità sull’acqua di
approvvigionamento se non di provenienza da
acquedotto pubblico, che comprendano le analisi di
monitoraggio e di verifica di cui all’allegato D al
presente regolamento, con una cadenza almeno
semestrale per gli impianti ad apertura annuale.
Per gli impianti stagionali tali controlli di conformità
vengono effettuati almeno una volta all’anno nel
mese antecedente l’apertura per la sola acqua di
approvvigionamento in funzione del regime di
autocontrollo.
La deroga ai parametri chimici e chimico-fisici
dell’acqua di approvvigionamento è rilasciata nei
tempi e nei modi indicati dall’azienda USL
esclusivamente nel caso in cui non vi siano rischi per
la salute dei bagnanti.
La deroga ai parametri chimici e chimico-fisici
dell’acqua di approvvigionamento è rilasciata, entro
30 giorni dalla richiesta di deroga, dall’Azienda USL,
esclusivamente nel caso in cui non vi siano rischi per
la salute dei bagnanti.
Requisiti termo igrometrici e di ventilazione (Art.5
l.r. 8/2006).
In via principale, chiediamo la non applicabilità per
le piscine private, comprese quelle ad uso collettivo.
In subordine, questo articolo merita un’osservazione
di carattere globale: i parametri presi in
considerazione possono avere senso in piscine
pubbliche; in piscine private i parametri andrebbero
ricalcolati tenendo conto del numero degli utenti
con un minimo base del 50%. Appare ragionevole
non istituire una correlazione diretta tra acqua in
vasca e temperatura dell’aria ma piuttosto
determinare una temperatura minima al di sotto
della quale non può scendere la temperatura
dell’ambiente.
Il fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al
rinnovo di acque delle vasche, nonché gli usi
igienici, viene calcolato in base al numero
giornaliero dei bagnanti dell’impianto e deve
corrispondere ad almeno 70 litri al giorno per ogni
bagnante. In fase di gestione dell’impianto deve
essere comunque garantito un approvvigionamento
sufficiente a permettere il regolare funzionamento
dell’impianto di circolazione dell’acqua.
Da valutare in funzione del regime di autocontrollo.
Il responsabile della piscina assicura il corretto
funzionamento della struttura, anche ai sensi
dell’art.49, sulla base del conseguimento del
diploma di laurea in tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Il responsabile della piscina assicura il corretto
funzionamento della struttura, anche ai sensi
dell’articolo 49, sulla base del conseguimento del
diploma di laurea in tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o sulla base di
titoli equipollenti. L’individuazione del responsabile
della piscina avviene con atto scritto.
Il responsabile della piscina tiene a disposizione:
- un registro dei controlli dell’acqua in vasca
contenente:
la lettura giornaliera del contatore installato
Da valutare in funzione del regime di autocontrollo.
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Articolo
Argomento
Proposta di modifica
nell’apposita tubazione di mandata dell’acqua di
immissione utile al calcolo della quantità di acqua di
reintegro.
Art.49*
c.3 lett.c)6)
Art.49
c.5
Art.50
Il responsabile della piscina tiene a disposizione:
- un registro dei controlli dell’acqua in vasca
contenente:
il numero degli utenti dell’impianto ripartito per
fasce orarie di frequenza.
Da valutare in funzione del regime di autocontrollo.
Il responsabile della piscina indica altresì i
provvedimenti adottabili nei confronti dei bagnanti
che non osservano le prescrizioni di cui al comma 4,
lettere a),c),e),f),g),i),k).
Il responsabile della piscina non può assumere
compiti di pubblica sicurezza. Pertanto il dettato del
comma non è attuabile da parte del responsabile
della piscina.
Adempimenti amministrativi per l’avvio
dell’esercizio dell’impianto (Artt.13-14 l.r.8/2006).
Si chiede che non venga applicato per le piscine
esistenti fino ad eventuali variazioni strutturali. Per
le attività esistenti sarebbe opportuno valorizzare la
possibilità di autocertificazione in particolare per
documentazione già in possesso negli archivi della
Pubblica Amministrazione.
Si propone di escludere tout court dall’ambito di
applicazione del regolamento le piscine esistenti o,
almeno, di inserire nelle ipotesi di deroga definitiva
ai requisiti delle piscine anche le norme concernenti
l’area di bordo vasca e la banchina (dunque l’intero
art. 11), la delimitazione degli spazi perimetrali (art.
12), la vasca lavapiedi (art. 19).
Il testo potrebbe essere riformulato come segue:
“Le disposizioni del presente regolamento non si
applicano alle piscine in esercizio alla data di entrata
in vigore del regolamento di attuazione della l.r.
8/2006”.
O in subordine
Art.51
Deroga ai requisiti delle piscine (art. 19, l.r. 8/2008).
“Per le piscine in esercizio alla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione della l.r.
8/2006, qualora sussista l’impossibilità tecnica di
adeguamento alle norme del presente regolamento,
è prevista una deroga definitiva ai seguenti requisiti
ai sensi dell’articolo 19 comma 3 e comma 4 della l.r.
8/2006:
a) articolo 5 comma 4;
b) articolo 6;
c) articolo 8 commi 1 e 2;
d) articolo 7 comma 4;
e) articolo 9;
f) articolo 11;
f bis) articolo 12;
g) articolo 16 commi 3 e 5.
g bis) articolo 19”.
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VARIAZIONI CONCERNENTI GLI ALLEGATI
ALLEGATO B
PARAMETRO – ANALISI SUL CAMPO Frequenza minima delle analisi per i parametri
chimici e chimico-fisici nell’acqua contenuta in vasca.
Si chiede che l’impiego di Ozono Cloro e Flocculanti venga previsto solo in piscine
nelle quali questi due elementi vengono già utilizzati.
PARAMETRO - ANALISI DI LABORATORIO
Impianti ad apertura annuale: Almeno una volta ogni 2 mesi; per le piscine private ad uso
collettivo ogni 4 mesi, per le analisi microbiologiche ogni 3 mesi.
Impianti ad apertura stagionale: Idem (come nelle aperture annuali)
ALLEGATO C
DISINFEZIONE
Si richiede di prendere in considerazione tra le alternative, i sistemi di microfiltrazione in
alternativa a sistemi di disinfezione, o sistemi combinati o ultravioletto.
FLOCCULANTI
L’aggiunta di flocculante, ove prevista, deve avvenire in modo continuo per mezzo di
dosatori che ne garantiscano in giusto dosaggio ivi inclusi sistemi a rilascio graduale
nelle tubazioni tra le pompe di circolazione ed i filtri durante il periodo di
funzionamento dell’impianto.
ALLEGATO D
Requisiti chimici
Si chiede che l’analisi di Ozono e Flocculanti venga previsto solo in piscine nelle quali
questi due elementi vengono già utilizzati.
Requisiti microbiologici
Conta batterica: Prevedere una conta batterica a 36°C anziché a 37°C .
Parametri Indicatori (*) – eventuali oggetto di deroga ai sensi dell’articolo (sostituire)
37 (al posto dell’art.50).
Parametri chimici (#) - eventuali oggetto di deroga ai sensi dell’articolo (sostituire) 37
(al posto dell’art.50).
In fondo all’allegato Aggiungere: I Comuni hanno l’obbligo di pubblicare i parametri
chimici – microbiologici – fisici scientificamente significativi dell’acqua di quel territorio.
In caso, il Comune può valutare la deroga del compito all’Arpat o al gestore
dell’acquedotto.
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