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Proposta di modifica al Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 8/06 (Norme in materia di requisiti igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio) Osservazioni Firenze, 21 marzo 2011 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Struttura del regolamento La struttura che è stata scelta per costruire l’impianto regolamentare appare non adeguata allo scopo cui il regolamento è chiamato ad adempiere. La scelta di costruire il regolamento applicando tutte le prescrizioni ed indicazioni in esso contenute, a tutte le tipologie di piscine per poi procedere per deroghe specifiche genera molte difficoltà di carattere interpretativo. Difficoltà che la natura stessa del concetto di regolamento è chiamata a semplificare. A nostro parere sarebbe opportuno provvedere ad una revisione organica della struttura del regolamento stesso andando a suddividere il testo in una parte di carattere generale valida per tutte le tipologie di piscine, e sintetizzare invece, in capitoli specifici per le diverse tipologie di impianti, le prescrizioni speciali che li caratterizzano. 2. Tipologie di piscine Appare difficile identificare nel regolamento i criteri che caratterizzano una piscina in funzione del suo essere definita “natatoria”, “di balneazione” od “estetica”. Ci sembra opportuno stabilire, attraverso una concertazione con le categorie interessate dal regolamento, criteri oggettivi per tale suddivisione al fine di permettere al titolare dell’impianto di capire se il regolamento in oggetto si applica alla tipologia di piscina di cui è proprietario o no, questo anche in ragione dei peculiari compiti e responsabilità che il regolamento stesso attribuisce al responsabile della piscina/titolare dell’impianto. 3. Autocontrollo Il patrimonio di piscine non pubbliche o ad uso pubblico della Regione Toscana appare caratterizzato nella sua quasi totalità da impianti di piccola dimensione ed a ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proposta di modifica al Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 8/06 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Osservazioni – 21.03.11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ carattere prevalentemente stagionale, con grande frequenza inseriti in contesti di ricettività rurale. A nostro avviso, considerati i buoni risultati riscontrati in ambito di sicurezza alimentare dall’applicazione del regime di autocontrollo secondo il metodo HACCP, sarebbe opportuno, allo scopo di commisurare i requisiti richiesti ai rischi effettivi dell’attività, in ogni singola situazione, considerare l’eventualità di allargare tale prassi anche per quanto concerne il controllo delle piscine legate ad attività ricettive, così come previsto dall’articolo 16 della Legge Regionale 8/06. E’ nostra profonda convinzione che riformare il regolamento in funzione di una prassi di autocontrollo permetterebbe una rapida implementazione da parte delle strutture interessate dal regolamento, andando quindi a velocizzare quel processo di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio di piscine regionale, che in ultima analisi rappresenta il fine della legge da cui il regolamento in oggetto trae origine (vedi art. 16 della L.R. 8/06). 4. Impatto ambientale Il regolamento dedica la sezione III all’impatto ambientale, facendo proprio l’obiettivo del rispetto dei principi di qualità ambientale. Tale condivisibile intento del legislatore è però messo in discussione da alcuni aspetti del regolamento stesso. In particolare alcune prescrizioni di ricambio delle acque in vasca, di ricambio dell’aria, di sostanze consentite e alcuni obblighi strutturali vari hanno come inevitabile conseguenza un forte impatto di tipo ambientale, con conseguenti potenziali danni, sia nell’ottica dell’impoverimento delle risorse naturali disponibili sia in quella dell’inquinamento da CO2 , metalli pesanti e sostanze chimiche. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proposta di modifica al Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 8/06 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Osservazioni – 21.03.11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ L’applicazione di un regime di autocontrollo permetterebbe invece di ottemperare all’intento del legislatore in modo più puntuale, evitando sprechi di acqua e di abuso di sostanze chimiche. Sempre in quest’ottica, andrebbe risolta la questione dell’obbligo annuale di svuotamento delle piscine previsto dall’art. 9 comma 7 della legge regionale. Siamo consapevoli che tale obbligo trae origine dall’accordo Stato-Regioni, tuttavia avanziamo ugualmente una richiesta di modifica legislativa, considerato il forte impatto che la norma produce sia in termini ambientali (maggior consumo di risorsa idrica) che in termini economici per le imprese interessate, a fronte di obiettivi di tutela che possono essere ugualmente raggiunti con metodi alternativi in una logica di autocontrollo. A questo proposito, si segnala che la Regione Umbria consente di derogare all’obbligo di svuotamento annuale nel caso in cui l’impianto sia dotato di idonei sistemi di copertura e protezione durante il periodo di chiusura stagionale (art. 7, Reg. regionale 1 aprile 2008). Inoltre, proprio al fine di ottemperare all’obiettivo di una eco-sostenibilità degli impianti, sarebbe opportuno che il Legislatore istituisse un fondo di agevolazioni per tutti quegli interventi mirati al rinnovo delle strutture mediante l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale e ad alto risparmio energetico. Infine in riferimento all’obbligo di sostituire giornalmente il 2,5% dell’acqua contenuta nella piscina, l’adempimento così formulato ci pare inefficace. Infatti in riferimento particolare alle strutture a carattere prevalentemente stagionale, nei mesi di bassa stagione, a causa dell’uso limitato della piscina e della bassa evaporazione dell’acqua dovuta alla scarsa radiazione solare, si realizza uno spreco di acqua ingiustificato mentre in alta stagione il 2,5% di ricambio non potrebbe essere sufficiente. Ci sembra più efficiente quindi lasciare al responsabile della piscina il compito di definire nel proprio piano di ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proposta di modifica al Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 8/06 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Osservazioni – 21.03.11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ autocontrollo i limiti e le condizioni del ricambio pur avendone stabilito il principio della necessità. 5. Responsabile della piscina Il regolamento dà forte centralità al ruolo ed alle responsabilità connesse alla figura del responsabile della piscina. L’osservazione di carattere generale sulla quale vorremmo fosse posta attenzione è che il panorama delle piscine della regione Toscana, per quanto concerne le strutture ricettive, è caratterizzato principalmente da un rapporto diretto di proprietà e gestione della struttura, prevalentemente di carattere familiare. Data la legislazione civile e penale vigente è possibile affermare che il titolare già adesso è nei fatti il responsabile della piscina, con tutti gli oneri che ne derivano. Una determinazione oggettiva delle sue responsabilità appare quindi, una finalità condivisibile del regolamento, ma che rischia, se non associata ad un regime di autocontrollo, di creare grandi difficoltà di attuazione, senza andare in alcun modo ad incidere sulle responsabilità che rimarranno tutte in capo al titolare dell’impianto. 6. Fruibilità degli impianti La centralità del ruolo e delle responsabilità connesse alla figura del responsabile della piscina, associata a un regime di autocontrollo, può trovare positiva applicazione adottando nel Regolamento idonee indicazioni relativamente a specifici segmenti della normazione. È il caso, per esempio, dei parametri di utilizzo riferiti alla accessibilità per i portatori di handicap. Citiamo, per assimilazione, quanto avviene già da tempo in Toscana nel settore equestre, dove l’attività ippica, dall’allevamento agricolo alle attività turistiche, commerciali e sportive correlate e fino alla ippoterapia, non è disciplinata con norme orizzontali valide indistintamente ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proposta di modifica al Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 8/06 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Osservazioni – 21.03.11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ per tutte le strutture, ma è la singola struttura che effettua la scelta di indirizzarsi sullo specifico segmento di attività, con il supporto di figure professionali qualificate. Analogamente per le piscine si ritiene elemento qualificante quello di prevedere l’abbattimento delle barriere architettoniche e una gestione vocata per portatori di handicap come autonoma scelta di impresa, associata a professionalità specifiche da parte del responsabile della piscina. Come accennato questa scelta, in altri settori, sta producendo risultati di interesse per tutti. 7. Piscine esistenti Come già sostenuto durante il confronto sull’approvazione del regolamento, insistiamo sull’opportunità di introdurre una norma generale che, con riferimento ai nuovi adempimenti di carattere strutturale, preveda espressamente l’esclusione delle piscine esistenti dall’ambito di applicazione del Regolamento. Infatti, anche in presenza di obiettivi di tutela di beni e valori costituzionalmente rilevanti (es. ambiente, tutela della salute ecc), a fronte dell’introduzione di nuovi adempimenti di carattere strutturale, l’ordinamento molto frequentemente riconosce ampie deroghe per le strutture e le attività già in esercizio, contemperando le nuove esigenze di tutela con il principio di affidamento dei cittadini e delle imprese nei confronti dei provvedimenti amministrativi legittimamente ottenuti. Spesso, il giudizio di contemperamento è effettuato direttamente dal legislatore o rinviato all’amministrazione competente, sulla base di una corretta valutazione del rapporto costi-benefici. A nostro avviso, quindi, occorre prevedere in favore delle piscine esistenti una deroga definitiva per gli adeguamenti di tipo strutturale; in subordine, andrebbe almeno prevista una deroga per quanto concerne le modifiche che risultino impossibili da ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proposta di modifica al Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 8/06 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Osservazioni – 21.03.11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ realizzare non solo per motivazioni di ordine tecnico, ma anche per ragioni di carattere amministrativo o sulla base di una corretta valutazione del rapporto benefici-costi. A tale ultimo proposito, si suggerisce l’inserimento di una formula del tipo di quella contenuta nell’art. 43, comma 6, l.r. 10/2010 in materia di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale), che stabilisca che l’amministrazione competente debba comunque tenere conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle modifiche in relazione all’attività esistente. 8. Altre Osservazioni E’ nostra profonda convinzione che oltre alle tematiche tecniche ed a quelle della sicurezza, non debba rimanere corpo estraneo alla riflessione sul tema, il problema della funzione che svolgono le piscine nelle strutture ricettive. Per una struttura ricettiva una piscina rappresenta principalmente un centro di costo. Un costo però che si rivela indispensabile poiché la presenza o meno di una piscina a disposizione dei propri ospiti è elemento qualificante dell’offerta turistica di un territorio. Inoltre va tenuto presente la forte tendenza al turismo internazionale che fino ad oggi ha caratterizzato la nostra regione. E’ fondamentale per poter esser competitivi nel turismo internazionale che l’immaginario, che la nostra regione ha saputo suscitare all’estero fino ad oggi, non si esaurisca, ma anzi si rafforzi al fine di attrarre nuovi flussi. Infatti ha senso parlare di sicurezza nelle piscine delle attività ricettive solo se effettivamente c’è un pubblico di utenti che le frequenta. Una piscina chiusa o vuota certamente non ha grandi problemi di sicurezza o di qualità delle acque. Ci aspettiamo che il legislatore tenga nella dovuta considerazione questo aspetto nel momento in cui va ad esercitare la propria potestà in ambito turistico. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proposta di modifica al Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 8/06 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Osservazioni – 21.03.11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Proposte di modifica dell’articolato: Articolo Argomento Proposta di modifica Sezione III – Area Destinata alle attività Natatorie e di Balneazione Art.8 c. 3 Sono presenti idonei ausili di accesso ed uscita dall’acqua per gli ospiti con capacità motoria ridotta. Per tutte le strutture esistenti seguire il dispositivo dettato dalla legge nazionale n. 13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. Pertanto si interviene solo in caso di ristrutturazione significativa. Deroga per le piscine esistenti : rifare il camminamento vuol dire far saltare l’impianto di filtrazione skimmer Art. 9 La distanza minima di ostacoli fissi dal bordo vasca è non inferiore a 1.50 mt. Art.11 c. 2 L’area di bordo vasca è realizzata con pendenza non superiore al 3% verso l’esterno. Art.11 c.3- l.a La superficie complessiva dell’area di bordo vasca è non inferiore al 50% di quella della vasca. Art.11 c.3- l.b La Banchina è dotata di sistemi di raccolta e di allontanamento delle acque di pulizia che sono direttamente destinate allo smaltimento. Art.11 c.4 Art.12 c.1 Art.12 c.2 Art.15 c.1 Art.19 c.1 Art. 21 Gli spazi perimetrali alla vasca sono delimitati da un elemento di separazione permanente di altezza non inferiore ad un metro che impedisca l’accesso, il quale deve avvenire esclusivamente attraverso un presidio igienico. Nel caso siano previste vie dedicate esclusivamente all’uscita dei bagnanti dall’area destinata alle attività natatorie, esse non sono percorribili per l’ingresso dei bagnanti. Richiesta deroga definitiva art.11 e art.12 per le piscine in esercizio. In subordine non applicabilità dell’art.11 e dell’art.12 per le attività esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento. Per tali piscine in esercizio valgono i seguenti requisiti: - - - Area perimetrale bordo vasca delle misure di cui al precedente art.11 c.1 di larghezza anche inferiore a 1.50 mt., non necessariamente su tutto il perimetro. Superficie complessiva anche inferiore al 50% di quella della vasca. Gli spazi perimetrali della vasca sono delimitati da un elemento di separazione pseudo-permanente, per consentirne la rimozione in caso di pulizia. L’accesso a tali spazi avviene attraverso un sistema lava piedi equivalente di disinfezione (lavaggio a spruzzo o altri equivalenti). L’area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di Handicap. Per tutte le strutture esistenti seguire il dispositivo dettato dalla legge nazionale n. 13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. L’accesso dei bagnanti alla vasca è obbligato da una vasca lava piedi alimentata in modo continuo con acqua contenente disinfettante che può essere immessa in vasca, è realizzata ai sensi dell’art.19 comma 2. Per le piscine non pubbliche l’accesso a tali spazi avviene attraverso un sistema lava piedi equivalente di disinfezione (lavaggio a spruzzo o altri ) l’obiettivo è garantire la qualità delle acque. Ci riserviamo di fare proposte tecniche in merito. Art. 21 , n.5 esonerare quanto meno le piscine già in esercizio dall’avere locale pronto soccorso. Solo ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proposta di modifica al Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 8/06 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Osservazioni – 21.03.11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Articolo Argomento Proposta di modifica cassetta di pronto soccorso e con contenuto semplificato Art. 26* c.1 Art. 26 c.2 Art. 27 c.1 Art .28 Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità una quantità d’acqua di reintegro/rinnovo pari ad almeno il 5 per cento del volume della vasca, o della somma del volume della vasca convenzionale e della vasca di compenso di cui all’articolo 29. La percentuale di rinnovo richiesta dall’articolo è eccessiva, tenuto conto che si tratta di attività stagionali con ridotti flussi di bagnanti, è quindi sufficiente un monitoraggio giornaliero del resp. di piscina, in regime di autocontrollo, riguardo al mantenimento dei requisiti chimico-fisici dell’acqua, nel rispetto dei valori di parametro dell’acqua di vasca di cui all’allegato A al presente regolamento. Il reintegro causa anche un notevole abbassamento della temperatura con conseguente notevole spreco di energia per riportare l’acqua in temperatura, nonché l’obbligo di sostanze chimiche addizionali. Il responsabile della piscina può stabilire un valore ridotto rispetto a quello di cui al comma 1, purché non inferiore a 2,5 per cento, e sempre nel rispetto dei valori di parametro dell’acqua di vasca di cui all’allegato A al presente regolamento. Vale quanto detto al punto precedente. I locali che accolgono le apparecchiature e le sostanze destinate al trattamento dell’acqua è divisa in due settori ? Esempio uno destinato ad apparecchiature per il trattamento dell’acqua e uno all’installazione dei contenitori e delle apparecchiature di dosaggio delle sostanze disinfettanti. In contrasto con l’art. 35 c. 4 che concede la possibilità di stoccare i prodotti chimici e quelli per la pulizia in appositi armadi distinti per tipologia di prodotto. Pertanto concedere la deroga per le strutture ricettive esistenti in quanto le operazioni su dette sono eseguite da personale specializzato. Le acque di ricircolo possono essere trattate in un unico impianto. c.1 Contraddizione tra gli art. 28 e 31. Art.31 Ogni vasca è dotata di almeno uno specifico impianto di filtrazione. c.1 Art.31* La rigenerazione di ogni unità filtrante viene eseguita almeno una volta ogni quattro giorni. Da valutare in funzione del regime di autocontrollo. Vengono comunque installate pompe supplementari. Non applicabile per le piscine delle strutture ricettive, perché nel caso di rottura di una pompa la piscina viene chiusa e la pompa viene riparata. La struttura ricettiva non è obbligato a tenerla aperta, non è prevista la continuità di uso verso il pubblico. Per il trattamento dell’acqua di immissione in vasca può essere consentito l’utilizzo di altre sostanze e/o apparecchiature che devono possedere le specifiche autorizzazioni ministeriali. Da valutare in funzione del regime di autocontrollo. c.3 Art.32 Art.34* c.2 Art.35* c.2 Sulla superficie dei percorsi a piedi nudi, nei servizi igienici e nelle docce, la pulizia viene effettuata almeno due volte al giorno. Nei percorsi a piedi nudi Da valutare in funzione del regime di autocontrollo. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proposta di modifica al Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 8/06 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Osservazioni – 21.03.11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Articolo Argomento Proposta di modifica è vietato l’uso di stuoie o tappeti di qualsiasi tipo. Art.36* c.4 Il resp. della piscina provvede ad effettuare controlli di conformità sull’acqua di approvvigionamento che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica di cui all’allegato D al presente regolamento, con una cadenza almeno semestrale per gli impianti di apertura annuale. Per gli impianti stagionali tali controlli di conformità vengono effettuati almeno una volta nel mese antecedente l’apertura. Art.37 c.4 Art.41 Art.45* c.3 Art.47 Art.49* c.3 lett.c)2) Il responsabile della piscina provvede ad effettuare controlli di conformità sull’acqua di approvvigionamento se non di provenienza da acquedotto pubblico, che comprendano le analisi di monitoraggio e di verifica di cui all’allegato D al presente regolamento, con una cadenza almeno semestrale per gli impianti ad apertura annuale. Per gli impianti stagionali tali controlli di conformità vengono effettuati almeno una volta all’anno nel mese antecedente l’apertura per la sola acqua di approvvigionamento in funzione del regime di autocontrollo. La deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell’acqua di approvvigionamento è rilasciata nei tempi e nei modi indicati dall’azienda USL esclusivamente nel caso in cui non vi siano rischi per la salute dei bagnanti. La deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell’acqua di approvvigionamento è rilasciata, entro 30 giorni dalla richiesta di deroga, dall’Azienda USL, esclusivamente nel caso in cui non vi siano rischi per la salute dei bagnanti. Requisiti termo igrometrici e di ventilazione (Art.5 l.r. 8/2006). In via principale, chiediamo la non applicabilità per le piscine private, comprese quelle ad uso collettivo. In subordine, questo articolo merita un’osservazione di carattere globale: i parametri presi in considerazione possono avere senso in piscine pubbliche; in piscine private i parametri andrebbero ricalcolati tenendo conto del numero degli utenti con un minimo base del 50%. Appare ragionevole non istituire una correlazione diretta tra acqua in vasca e temperatura dell’aria ma piuttosto determinare una temperatura minima al di sotto della quale non può scendere la temperatura dell’ambiente. Il fabbisogno idrico, destinato al reintegro e al rinnovo di acque delle vasche, nonché gli usi igienici, viene calcolato in base al numero giornaliero dei bagnanti dell’impianto e deve corrispondere ad almeno 70 litri al giorno per ogni bagnante. In fase di gestione dell’impianto deve essere comunque garantito un approvvigionamento sufficiente a permettere il regolare funzionamento dell’impianto di circolazione dell’acqua. Da valutare in funzione del regime di autocontrollo. Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura, anche ai sensi dell’art.49, sulla base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura, anche ai sensi dell’articolo 49, sulla base del conseguimento del diploma di laurea in tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro o sulla base di titoli equipollenti. L’individuazione del responsabile della piscina avviene con atto scritto. Il responsabile della piscina tiene a disposizione: - un registro dei controlli dell’acqua in vasca contenente: la lettura giornaliera del contatore installato Da valutare in funzione del regime di autocontrollo. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proposta di modifica al Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 8/06 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Osservazioni – 21.03.11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Articolo Argomento Proposta di modifica nell’apposita tubazione di mandata dell’acqua di immissione utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro. Art.49* c.3 lett.c)6) Art.49 c.5 Art.50 Il responsabile della piscina tiene a disposizione: - un registro dei controlli dell’acqua in vasca contenente: il numero degli utenti dell’impianto ripartito per fasce orarie di frequenza. Da valutare in funzione del regime di autocontrollo. Il responsabile della piscina indica altresì i provvedimenti adottabili nei confronti dei bagnanti che non osservano le prescrizioni di cui al comma 4, lettere a),c),e),f),g),i),k). Il responsabile della piscina non può assumere compiti di pubblica sicurezza. Pertanto il dettato del comma non è attuabile da parte del responsabile della piscina. Adempimenti amministrativi per l’avvio dell’esercizio dell’impianto (Artt.13-14 l.r.8/2006). Si chiede che non venga applicato per le piscine esistenti fino ad eventuali variazioni strutturali. Per le attività esistenti sarebbe opportuno valorizzare la possibilità di autocertificazione in particolare per documentazione già in possesso negli archivi della Pubblica Amministrazione. Si propone di escludere tout court dall’ambito di applicazione del regolamento le piscine esistenti o, almeno, di inserire nelle ipotesi di deroga definitiva ai requisiti delle piscine anche le norme concernenti l’area di bordo vasca e la banchina (dunque l’intero art. 11), la delimitazione degli spazi perimetrali (art. 12), la vasca lavapiedi (art. 19). Il testo potrebbe essere riformulato come segue: “Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della l.r. 8/2006”. O in subordine Art.51 Deroga ai requisiti delle piscine (art. 19, l.r. 8/2008). “Per le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della l.r. 8/2006, qualora sussista l’impossibilità tecnica di adeguamento alle norme del presente regolamento, è prevista una deroga definitiva ai seguenti requisiti ai sensi dell’articolo 19 comma 3 e comma 4 della l.r. 8/2006: a) articolo 5 comma 4; b) articolo 6; c) articolo 8 commi 1 e 2; d) articolo 7 comma 4; e) articolo 9; f) articolo 11; f bis) articolo 12; g) articolo 16 commi 3 e 5. g bis) articolo 19”. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proposta di modifica al Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 8/06 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Osservazioni – 21.03.11 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ VARIAZIONI CONCERNENTI GLI ALLEGATI ALLEGATO B PARAMETRO – ANALISI SUL CAMPO Frequenza minima delle analisi per i parametri chimici e chimico-fisici nell’acqua contenuta in vasca. Si chiede che l’impiego di Ozono Cloro e Flocculanti venga previsto solo in piscine nelle quali questi due elementi vengono già utilizzati. PARAMETRO - ANALISI DI LABORATORIO Impianti ad apertura annuale: Almeno una volta ogni 2 mesi; per le piscine private ad uso collettivo ogni 4 mesi, per le analisi microbiologiche ogni 3 mesi. Impianti ad apertura stagionale: Idem (come nelle aperture annuali) ALLEGATO C DISINFEZIONE Si richiede di prendere in considerazione tra le alternative, i sistemi di microfiltrazione in alternativa a sistemi di disinfezione, o sistemi combinati o ultravioletto. FLOCCULANTI L’aggiunta di flocculante, ove prevista, deve avvenire in modo continuo per mezzo di dosatori che ne garantiscano in giusto dosaggio ivi inclusi sistemi a rilascio graduale nelle tubazioni tra le pompe di circolazione ed i filtri durante il periodo di funzionamento dell’impianto. ALLEGATO D Requisiti chimici Si chiede che l’analisi di Ozono e Flocculanti venga previsto solo in piscine nelle quali questi due elementi vengono già utilizzati. Requisiti microbiologici Conta batterica: Prevedere una conta batterica a 36°C anziché a 37°C . Parametri Indicatori (*) – eventuali oggetto di deroga ai sensi dell’articolo (sostituire) 37 (al posto dell’art.50). Parametri chimici (#) - eventuali oggetto di deroga ai sensi dell’articolo (sostituire) 37 (al posto dell’art.50). In fondo all’allegato Aggiungere: I Comuni hanno l’obbligo di pubblicare i parametri chimici – microbiologici – fisici scientificamente significativi dell’acqua di quel territorio. In caso, il Comune può valutare la deroga del compito all’Arpat o al gestore dell’acquedotto. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Proposta di modifica al Regolamento Regionale di Attuazione della L.R. 8/06 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Osservazioni – 21.03.11