IL NUOVO FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE Il sistema dei

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IL NUOVO FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Il sistema dei fondi di solidarietà, istituiti dalla Legge Fornero, viene completamente rivisto dal
Titolo II del D.Lgs. 148/15 che, revisiona l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà
stabilendo un termine certo, il 1° gennaio 2016, per il nuovo avvio degli stessi. Contestualmente
sempre dall’anzidetta data vengono, come disposto dall’art. 46, comma 2 di detto Decreto, abrogati
l’art. 3 della L. 92/12 ed il D.I. 79141/2014. In origine tali fondi erano considerati lo strumento per
concedere l’accesso alle integrazioni salariali anche ad imprese e lavoratori non rientranti nel
campo di applicazione della cassa integrazione.
Le principali novità apportate dalla nuova norma possono così riassumersi:
-
estensione obbligatoria, entro il 31/12/2015, dei fondi solidali bilaterali alla generalità dei
settori che non rientrano nell’ambito dell’applicazione della CIGO e della CIGS per le
aziende che occupano più di 5 dipendenti;
-
istituzione del fondo di integrazione salariale che sostituisca il fondo residuale nel
precedente sistema. In esso confluiscono tutti i datori di lavoro che occupano più di 5
dipendenti appartenenti a quelle categorie dove non siano stati stipulati accordi per attivare
un fondo di solidarietà bilaterale;
-
previsione di un termine certo, il 31/12/2015, per l’adeguamento alle nuove disposizioni
normative da parte dei fondi costituiti a norma dell’art 3, comma 4 , della L. 92/12 nonchè
dei fondi adeguati a norma degli abrogati commi 42 e 45 dell’art. 3 della stessa legge. In
mancanza di detti adeguamenti i datori di lavoro confluiranno nel fondo di integrazione
salariale;
-
La creazione di una nuova prestazione denominata assegno di solidarietà e garantito dal
01/01/2016.
A) Determinazione del limite numerico
In tal senso, la circolare INPS n. 176 del 9 settembre 2016 illustra le modalità di calcolo della forza
lavoro da cui discende l’obbligo del contributo. Ai fini del raggiungimento della classe
dimensionale, la forza lavoro dovrà essere determinata mensilmente, con rifermento alla media del
semestre precedente. Se l’azienda è neo costituita la soglia numerica si calcola in relazione ai mesi
di effettiva attività. Il versamento del contributo decorre dal primo periodo paga al semestre
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successivo nel quale sono stati occupati in media più di 5 dipendenti e viene a cessare nel periodo
paga successivo al semestre in cui sono stati occupati in media fino a 5 dipendenti. Per il conteggio
dei lavoratori i principi di riferimento sono i seguenti:
a)gli apprendisti, i lavoranti a domicilio ed i dirigenti sono inclusi nel conteggio;
b) i lavoratori part-time lo sono in % rispetto all’orario a tempo pieno;
c) i lavoratori intermittenti, in proporzione al lavoro svolto nel semestre
d) i lavoratori assenti si computano salvo il caso i cui sia stato assunto in loro sostituzione un altro
lavoratore;
e) i lavoratori ripartiti vanno computati come parti di un'unica unità lavorativa.
Ricordiamo che l’obbligo di versare la contribuzione al fondo decorre dal periodo paga successivo
al semestre in cui sono stati occupati, in media più di 5 dipendenti e decade nel periodo paga
successivo al semestre in cui la media dei dipendenti occupati è pari o inferiore a 5 unità.
B) Tipologie e Natura dei fondi
Sono previsti tre modelli di solidarietà bilaterale che sono tra loro alternativi, ovvero:
1) Il primo è il fondo di solidarietà di settore costituito, presso l’INPS, dalle
organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Tali soggetti stipulano contratti collettivi ed accordi, anche
intersettoriali, aventi come oggetto la costituzione dei fondi che hanno lo scopo di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione
o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste in materia di cassa
integrazione. Tali fondi vengono istituiti presso l’INPS con apposito Decreto
Ministeriale entro 90 giorni dalla stipula degli accordi.
Ad essi hanno l’obbligo di iscriversi i datori di lavoro rientranti nei limiti dimensionali e
nei settori, previsti negli accordi.
Al momento risultano pienamente operativi i seguenti Fondi settoriali:
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I fondi già istituiti o adeguati alla previgente disciplina dovranno adeguarsi alle
disposizioni della nuova normativa entro il 31/12/15.
Al momento risultano pienamente operativi i seguenti Fondi settoriali:
- Fondo di solidarietà di sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto
pubblico;
- Fondo del settore Marittimo (SOLIMARE);
- Fondo del Gruppo Ferrovie dello Stato;
- Fondo per il personale delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
- Fondo del personale dipendente di Poste Italiane S.p.a e delle società del Gruppo
Poste;
- Fondo per settore del credito Cooperativo;
- Fondo delle aziende del settore del Credito;
- Fondo delle aziende dei servizi di riscossione dei tributi erariali;
- Fondo del settore del Trasporto Pubblico;
- Fondo del settore dei gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;
- Fondo per il trasporto Aereo ed il sistema aeroportuale.
I fondi, a norma dell’art. 26, comma 9, possono, inoltre, assicurare le seguenti ulteriori
finalità:
a) una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro
o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) assegni straordinari nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo;
c)
contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o
dell’Unione europea.
A tal proposito i fondi di solidarietà bilaterali, sia per l’assegno ordinario di cui all’art.
30, o comunque, per le prestazioni di cui all’art. 26, devono prevedere un’aliquota di
finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui
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all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici
dipendenti e quindi di importo non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile
previdenziale.
2) Nel caso della mancata costituzione di detti fondi o di mancato adeguamento di quelli
già esistenti alla nuova normativa, entro il 31/12/2015, i datori di lavoro che occupano
mediamente più di 5 dipendenti e non rientrano nel campo di applicazione della CIG,
confluiranno nel fondo residuale già istituito, per le aziende con più di 15 dipendenti,
con Decreto Interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014. Pertanto, ove le OO.SS. non
abbiano regolamentato la materia, interviene direttamente l’INPS, per la gestione
pubblica del fondo.
A norma dell’art 4 del D.I. 79141/2014, il Fondo residuale garantisce la prestazione di
un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo pari
ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, (5,84%). La
prestazione è corrisposta per un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili
eccezionalmente, sempre trimestralmente, fino ad un massimo complessivo di nove
mesi in un biennio mobile.
Secondo il Decreto Interministeriale, nei limiti della compatibilità, agli interventi ed ai
trattamenti previsti dal fondo si applica la disciplina in materia di cassa integrazione
guadagni ordinaria, compresi i relativi massimali. Pertanto, stante anche la medesima
previsione contenuta nell’art. 30, comma 1, del D.lgs. 148/2015, sempre in tema di
durata, trova applicazione il disposto dell’art. 12, comma 5, del medesimo D.lgs., in
base al quale, non possono essere autorizzate ore di integrazione eccedenti il limite di
un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i
lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la
domanda di concessione.
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Dal 1° gennaio 16 detto fondo assume il nome di Fondo di integrazione salariale ed
andrà ad interessare i datori di lavoro che:
-
occupano mediamente più di 5 dipendenti compresi gli apprendisti;
-
appartengono a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito
di applicazione della cassa integrazione;
-
non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali propri delle aziende artigiane o
della somministrazione.
Obiettivo, secondo la Circ. Inps 22/16, di questo fondo è di continuare ad assicurare la
tutela di sostegno del reddito di lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel
campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni sia essa
ordinaria o straordinaria, e che non hanno costituito né fondi di solidarietà bilaterale né
fondi di solidarietà alternativi.
Al fine di assicurare il pareggio di bilancio, il fondo provvede all’erogazione delle
prestazioni nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo stesso e, in ogni caso, per
ciascun datore di lavoro sono previsti dei tetti aziendali che, a regime, per l’anno 2022,
sono determinati in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi
ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, dalla data di costituzione del Fondo, tenuto
conto delle prestazioni già concesse alla singola azienda.
Su disposizione dell’art. 44, comma 5, del D.lgs., allo scopo di consentire l’erogazione
delle prestazioni per i primi anni di operatività del fondo, il limite di cui al precedente
capoverso, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a favore del datore di lavoro, è
così determinato:
a) nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno 2016;
b) dieci volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2017;
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c) otto volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2018;
d) sette volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2019;
e) sei volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2020;
f) cinque volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2021.
Pertanto l’INPS ad ogni domanda effettua una stima delle prestazioni per verificare la
capienza sulla base del numero dei lavoratori e delle ore di riduzione dell’attività. A tal
fine nella fase dell’invio on-line della domanda viene richiesto di indicare il numero delle
ore di riduzione distinte per qualifica. L’azienda deve inoltre indicare la riduzione media
oraria parametrata su base settimanale e l’indicazione per ciascuna qualifica dell’orario
contrattuale. Ove il datore di lavoro sia stato interessato da operazioni societarie è
necessario comunicare i codici fiscali e le matricole con le quali è stata versata la
contribuzione al FIS.
3) Fondi di solidarietà alternativi Tale sistema, con la nuova norma, permarrà solo per i
fondi già costituiti e cioè settore artigiano (EBNA-FSBA) e settore della
somministrazione di lavoro che, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di
bilateralità, hanno già adeguato alla data del 24 settembre 2015. Essi, infatti risultano già
consolidati sistemi bilaterali che, tenute conto le peculiarità del settore, risultano
perseguire analoghe finalità dei fondi di solidarietà bilaterali. Tali fondi dovranno
adeguarsi ai nuovi dettami di legge entro il 31/12/2015.
Si tratta di quei fondi che, in costanza della previgente disciplina, hanno adeguato le
proprie fonti normative alle medesime finalità oggi perseguite dall’art. 26, comma 1,
prevedendo cioè misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela a sostegno del reddito
in costanza di rapporto di lavoro in caso di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa.
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E’ stato invece pubblicato sulla G.U. 118 del 21 maggio 16 il Decreto Interministeriale n.
95074 del 25/03/16 che detta i criteri per garantire la sostenibilità finanziaria del Fondo di
solidarietà per i lavoratori somministrati.
Il fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di
disponibilità. Il controllo sulla corretta gestione è esercitato dal Ministero del Lavoro.
I fondi di solidarietà bilaterali alternativi, a norma dell’art. 27, comma 3, assicurano
almeno una delle seguenti prestazioni:
a) un assegno ordinario di durata e misura pari all’assegno ordinario (non inferiore a 13
settimane nel biennio mobile);
b) un assegno di solidarietà di cui all’art. 31 per un periodo massimo non inferiore a 26
settimane in un biennio mobile.
Al fondo bilaterale per l’artigianato devono aderire le imprese artigiane di cui al codice
contributivo INPS CSC4, nonché tutte le imprese che applicano un contratto sottoscritto
dalle confederazioni dell’artigianato e dai sindacati confederali.
Il contributo dovuto è composto da una cifra fissa (€ 7,65 mensili per 12 mensilità) ed
una variabile pari allo 0,45 della retribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro, e
darà diritto a tutte le prestazione ex D.Lgs. 148/15 a cui si aggiungono le prestazioni
ulteriori previste dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale in favore dei
lavoratori e delle imprese con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Il
contributo va versato per tutti i lavoratori in forza anche per frazione di mese, ed anche a
tempo parziale. Sono infine ricompresi gli apprendisti ed i lavoratori stagionali.
A tal fine, tali fondi devono adeguarsi alla disposizione dell’art. 27, comma 3, sopra
esposta, entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro che occupano
mediamente più di cinque dipendenti confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, al
Fondo di integrazione salariale, alle cui prestazioni possono accedere solamente per gli
eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1°
luglio 2016.
A norma dell’art. 32, comma 2, i fondi bilaterali alternativi possono, inoltre, erogare
prestazioni volte a perseguire le seguenti finalità:
a) prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche, in termini di importi o durate,
rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione di attività lavorativa (es.
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indennità di disoccupazione NASpI); in termini di solo importo, in relazione a trattamenti
di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di
agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.
In particolare, il medesimo comma 5, alla lettera a) specifica che gli accordi o contratti
collettivi devono fissare un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016. La mancata previsione di un’aliquota così determinata
comporta, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, la
confluenza nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, con la
possibilità di richiedere le prestazioni da questo garantite solamente a decorrere dal 1°
luglio 2016.
C) Beneficiari
L’art. 39 del D.lgs. 148/2015 prevede, inoltre, in riferimento al Fondo residuale l’applicazione dei
seguenti articoli di cui al titolo I, capo I, dello stesso D.lgs.:
 il requisito, da parte del lavoratore di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta
giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione, presso l’unità
produttiva per la quale è richiesto il trattamento ivi compresi i periodi di sospensione dal
lavoro per ferie, festività, infortuni, maternità obbligatoria; vanno computati come giorni di
effettivo lavoro sia il sabato, in caso di settimana corta, sia il giorno di riposo. Tale requisito
è escluso nel caso di eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori produttivi;
 l’inclusione tra i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato professionalizzante;
 la proroga del periodo di apprendistato in misura equivalente all’ammontare delle ore di
integrazione salariale fruite;
 per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale
non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatta
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salva l’ipotesi di ricorso alla causale del contratto di solidarietà, la cui durata si computa per
la metà così come previsto dall’art. 22, comma 5.
D) Causali di ricorso ai fondi
Nel nuovo sistema normativo l’intervento del fondo può essere richiesto per gli eventi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in relazione ad una delle seguenti causali:

eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;

situazioni temporanee di mercato;

riorganizzazione aziendale;

crisi aziendale;

contratto di solidarietà;

procedure concorsuali (fino al 31 dicembre 2015).
A norma dell’art. 4, comma 1, del D.I. 79141/2014 sono esclusi dall’intervento del fondo i casi di
cessazione, anche parziale, di attività lavorativa.
Sono, inoltre, esclusi:
-
i dirigenti;
-
i lavoratori a domicilio;
-
i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica
superiore;
-
i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
E) Provvidenze erogate dai fondi
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Il nuovo decreto fa, quindi, scendere il limite occupazionale da 15 a 5 dipendenti, compresi
gli apprendisti, intesi come media nel semestre precedente. Il regime assicurato dalle
prestazioni FIS è stato esplicitato con note n. 203 del 14/01/16 e n. 998 del 18/01/16 del
Ministero del Lavoro nonché dalla circolare INPS 22/16 ed avrà le decorrenze di seguito
elencate.
Le prestazioni assicurata dalle tre tipologie di fondi sono:
1) L’assegno di solidarietà è riconosciuto per eventi di riduzione di attività lavorativa
verificatisi ed è erogato:
- dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che, risultavano
già iscritte al fondo residuale ed occupano mediamente più di quindici dipendenti;
- dal 14 aprile 2016 ( data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale ) i datori di
lavoro con più di 15 dipendenti ) non iscritti al fondo residuale in quanto non organizzati in
forma di impresa per gli eventi intervenuti dal 30/03/16;
- dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano
mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti.
La novità di rilievo è che, rispetto alla precedente normativa in vigore, è la riconduzione
della disciplina dell’assegno ai canoni classici della cassa integrazione, sia in termini di
causali che di durata. Esso viene erogato ai lavoratori dipendenti delle aziende tenute al
versamento del F.I.S., con l’esclusione dei dirigenti. Va a sostituire dal 2017 i precedenti
contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nella CIGS.
L’assegno è riconosciuto in presenza di un accordo collettivo aziendale, stipulato tra i datori
di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che stabilisca
una riduzione di orario al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della
procedura di licenziamento collettivo (art. 24 della L. 223/91) o al fine di evitare
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Gli accordi devono seguire le regole per la stipula dei CDS previsti dal D. Lgs 148/15 e
pertanto:
-
la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero,
settimanale o mensile dei lavoratori interessati;
-
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario non può
essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà
è stipulato;
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-
La durata dell’assegno avrà un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile ed è
pari al 80% della retribuzione persa, nel limite del massimale mensile previsto per la
CIGS e ridotto del 5,84%. Ai fini del calcolo di detto periodo va verificato che, durante
le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione oraria, non siano
state già fruite 52 settimane di riduzione.
Ove tale provvidenza fosse erogata dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi il periodo
non potrebbe superare le 26 settimane nel biennio mobile. I fondi bilaterali possono
prevedere provvidenze integrative quali:
-
Prestazioni, in termini di importi o durata, rispetto a quelle previste per legge in caso di
cessazione del rapporto di lavoro, ovvero importi superiori rispetto a quelli previsti
dall’integrazione salariale
-
Un assegno straordinario per il sostegno al reddito per i lavoratori che raggiungano il
requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità nei prossimi 5 anni;
Per i datori di lavoro con una forza lavoro tra 5 e 15 dipendenti, l’assegno di solidarietà è
l’unica prestazione a carico del Fondo di Integrazione Salariale.
L’INPS fa presente che, in attesa dei Decreti attuativi della nuova normativa, i trattamenti
sono autorizzati, previa istruttoria, alla luce dei criteri individuati nel D.M. n. 46448/2009 in
tema di contratti di solidarietà. A tal fine le istanze dovranno essere corredate dell’apposita
scheda causale presente nell’area download della procedura di invio delle domande.
L’INPS, con circolare 22 del 04/02/16, ha fornito le prime istruzioni operative sulle
prestazioni garantite dal Fondo e sulle modalità di richiesta. Ciò in attesa della
pubblicazione del decreto di adeguamento previsto dal Jobs Act.
2) L’assegno ordinario è una prestazione aggiuntiva riconosciuta, per eventi di sospensione o
riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori
dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, in
relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie
stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi
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aziendale. L’assegno ordinario può essere richiesto per eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.
Continua, la Circ. INPS n. 22/16 anche all’assegno ordinario si applica per quanto
compatibile, la normativa in materia di CIGO. Pertanto in caso di presentazione tardiva della
domanda, i cui termini saranno meglio esplicitati più avanti,
l’eventuale integrazione
salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori ad una settimana rispetto la data di
presentazione. Secondo la Circolare INPS n. 176 del 9 settembre 2016, il periodo massimo
di fruizione dell’assegno è fissato in 26 settimane nel biennio mobile, all’interno delle quali
non si calcolano gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili eccezion
fatta per le imprese edili, di escavazione. Ove il lavoratore avesse superato tale limite potrà
proporre una nuova domanda , per la medesima unità produttiva per la quale l’assegno è
stato concesso, solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale
attività. Non possono, inoltre, essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il
limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile.
Ove l’assegno ordinario venisse erogato dai fondi di solidarietà bilaterali potrà avere una
durata a seconda della causale invocata, in misura non superiore alle durate massime
previste per CIGO e CIGS, e comunque non inferiori a 13 settimane nel biennio mobile.
F) Limiti all’erogazione
Il fondo di integrazione salariale già prevede, per le aziende al di sopra dei 15 dipendenti,
la sua erogazione per 12 mesi in un biennio mobile e per la durata massima di 26 settimane.
L’assegno erogato non può essere inferiore a quello corrisposto per il normale trattamento di
integrazione salariale (80% della retribuzione).Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di
assegno ordinario e di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24
mesi in un quinquennio mobile.
Pertanto, sempre nel biennio mobile riferito alle singole prestazioni, sarà possibile
fruire delle prestazioni con le seguenti durate massime, anche se non continuative, nel
quinquennio mobile:
-
36 mesi assegno di solidarietà;
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-
24 mesi assegno solidarietà, + 6 mesi di assegno ordinario, + altri 6 mesi di assegno
ordinario;
-
24 mesi di assegno di solidarietà, + 6 mesi di assegno ordinario, + 6 mesi assegno
solidarietà.
I fondi bilaterali di settore potranno, invece, riconoscere prestazioni analoghe alla CIGO o
alla CIGS per una durata non inferiore a 13 settimane e non superiore alla durata prevista
dalla disciplina generale sulla CIG. Oltre a tali provvidenze, detti fondi potranno riconoscere
altri benefit quali la contribuzione a programmi formativi.
Tale possibilità è prevista dal Fondo settoriale del trasporto pubblico previa stipula di
apposite convenzioni con fondi interprofessionali, nonché dal fondo bilaterale del gruppo
Ferrovie dello Stato. Per la presentazione delle domane non sono previsti termini particolati.
Rientra tra gli obblighi dei Fondi di solidarietà alternativi fornire alternativamente una tra
le seguenti prestazioni: assegno ordinario o assegno di solidarietà, entrambi comprensivi di
contribuzione completa.
La domanda di assegno ordinario
Con messaggio n. 981 del 02/03/2016 l’INPS esplicita che la domanda di assegno ordinario
deve essere presentata alla struttura INPS territorialmente competente in relazione
all’ubicazione dell’unità produttiva non prima di 30 giorni dall’inizio e non oltre il termine
di 15 giorni dalla data di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Tali termini
hanno natura ordinatoria e, pertanto, il loro mancato rispetto non determina la perdita del
diritto alla prestazione, ma l’irricevibilità della stessa nel caso di presentazione prima dei 30
giorni ed uno slittamento del termine di decorrenza per l’invio successivo ai 15 giorni. Le
prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per i periodi di sospensione/riduzione
dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 15 novembre 2015. Relativamente al
periodo intercorrente da tale periodo, alla data di pubblicazione del messaggio in commento,
per gli eventi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro intervenuti in questo periodo,
cosiddetto neutralizzato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione del l’istanza
decorrono dal 2 marzo 2016.
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In caso di presentazione tardiva si applica il disposto di cui all’art. 15, comma 3, del D.lgs.
148/2015 in base al quale l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver
luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal
lunedì della settimana precedente).
I criteri da tenere a riferimento per la valutazione delle istanze di accesso all’assegno ordinario sono i
medesimi individuati dal Ministero per l’approvazione dei programmi di CIGS con riferimento alle
causali di riorganizzazione e di crisi aziendale.
G) Finanziamento
I fondi sono finanziati dai datori di lavoro obbligati ad aderire nonché da contributi
addizionali, versati sempre dagli stessi ove ricorrano alla riduzione o alla sospensione
dell’attività lavorativa. La contribuzione addizionale viene determinata, in rapporto alle
retribuzioni perse dai lavoratori, nella misura del 4% che dovrà essere versato al momento
del conguaglio della prestazione. Tuttavia, poiché nella prima fase di applicazione della
normativa, l’INPS ha stabilito che i pagamenti saranno effettuati direttamente dall’ente, il
contributo addizionale sarà richiesto con le medesime modalità utilizzate per la CIG in
deroga.
A ciò si aggiunge, al momento, l’aliquota contributiva ordinaria da versare ai fondi è pari a:
-
0,45% per le aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti così suddiviso: 0.30% a carico
del datore di lavoro e 0.15% a carico del lavoratore;
-
0,65% per quelle che occupano più di 15 dipendenti così distribuito: 0.433% a carico del
datore di lavoro e 0.217% a carico del lavoratore.
In entrambi i casi, il contributo è dovuto per tutti i dipendenti, ad esclusione dei dirigenti e
dei lavoratori a domicilio. Relativamente agli apprendisti, il contributo è dovuto solo per
coloro con contratto professionalizzante, unici ad aver diritto alla prestazione, come stabilito
dall’INPS con messaggio n. 3112 del 2016.
Dal 1° gennaio 2017, secondo la Circolare INPS n. 30 del 12/02/2016 per i fondi facoltativi
la percentuale di contributo sarà pari allo 0.30%.
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Alla contribuzione dovuta ai fondi si applicano le disposizioni in materia di contributi
previdenziali, che potranno, quindi, essere recuperati coattivamente con l’applicazione delle
sanzioni civili in caso di mancato o ritardato pagamento. Ad essi non si applicano però gli
sgravi e le riduzioni contributive, anche qualora questi dovessero riguardare l’intera
contribuzione a carico del datore di lavoro. Alle imprese con più di 15 dipendenti, dal 1°
gennaio, l’INPS ha già richiesto il contributo dello 0,65%.
Viceversa, per i datori di lavoro che entrano nella competenza del Fondo dal 2016, l’aliquota
deve essere aggiornata al periodo di paga di Ottobre 2016, aggiungendo lo 0,45%. Per il
versamento dei contributi arretrati (da gennaio a settembre 16) i datori di lavoro devono
versare le differenze utilizzando il flusso uniemens, entro il 16/12/2016, cioè entro il 3°
mese successivo all’emanazione ella circolare 176/16.
Sono tenuti ad adeguarsi anche i datori di lavoro che si erano già adeguati, versando
spontaneamente il contributo da gennaio. Per questi verrà emessa una nota di rettifica a
credito per la restituzione di quanto già versato, che potranno essere compensate in F24.
Le causali a debito da riportare nell’emens saranno:
-
M149 per i datori di lavoro che occupano da 5 a 15 dipendenti;
-
M131 per chi occupa più di 15 dipendenti.
Per il versamento degli arretrati è possibile chiedere una rateazione dei contributi, versando
gli interessi di dilazione.
Oltre al contributo ordinario è prevista una contribuzione addizionale per coloro che
fruiscono della prestazione. Il Ministero del Lavoro con nota n. 40/8475 del 14 aprile 2016
ha chiarito che la contribuzione ordinaria, a seguito dell’entrata del D.Lgs. 148/15, di
finanziamento ai FIS è applicata solo agli apprendisti con contratto professionalizzante.
Infatti, al datore di lavoro sarà addebitato un contributo addizionale del 3% per le imprese
fino a 50 dipendenti, del 4,5% per le imprese con più di 50 dipendenti.
H) Neutralizzazione dei termini di presentazione delle domande
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L’INPS, per garantire alle aziende di inoltrare le domande senza soluzione di continuità ed
ai soli fini della presentazione della domanda, ha neutralizzato il periodo intercorrente tra la
data del 1° gennaio 2016 e il 4 febbraio 2016 (data di pubblicazione della circolare INPS in
commento).
Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa:
- intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei termini utili per la
presentazione delle istanze di accesso all’assegno ordinario (15 giorni) è la data di
pubblicazione della presente circolare;
- verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare, sempre
ai fini dei termini di presentazione della domanda, troverà applicazione l’ordinaria
disciplina.
I) Come presentare le domande
La procedura di presentazione prevista è unica per tutte e tre le tipologie di fondi. L’INPS fa
presente che le domande di assegno di solidarietà e di assegno ordinario possono essere
inviate telematicamente utilizzando una procedura di presentazione unica. Il modello di
domanda è disponibile sul portale INPS al sito www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili
per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per
aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’.
Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN
rilasciato dall’Istituto. L’azienda deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero
dei lavoratori interessati e le ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, allegando
la comunicazione prevista dall’art 14, comma 1, del D.Lgs. 148/15 o il verbale di esame
congiunto o l’accordo sindacale, nonché l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva
con le informazioni su qualifiche ed orario di lavoro.
Con messaggio n. 1986 del 2016, l’INPS comunica di aver rilasciato la procedura online di
presentazione della domanda che deve avvenire entro 7 giorni dalla conclusione
dell’accordo sindacale alla sede in cui è ubicata l’unità produttiva interessata
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all’ammortizzatore sociale e la riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo
giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Presentata la domanda, la sospensione o la riduzione deve avvenire entro 30 giorni dalla data
di presentazione.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:
-
L’accordo sindacale;
-
L’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario sottoscritto dalle OO.SS e dal
datore di lavoro;
-
L’elenco di tutti i lavoratori in forza nell’unità produttiva, anche se non interessati
all’assegno di solidarietà, comprensivo di qualifica, orario contrattuale, e le altre
informazioni presenti nel file in formato CSV reperibile presso l’area download della
procedura;
-
Deve essere allegata la scheda relativa all’assegno di solidarietà;
-
Le domande carenti della documentazione prevista non saranno istruite per
l’approvazione e la concessione da parte dell’INPS. Si ritiene tuttavia che la mancanza
di parte della documentazione non possa portare alla reiezione dell’istanza ma che
l’INPS debba contattare l’azienda anche tramite cassetto previdenziale per chiedere
l’integrazione della documentazione mancante.
Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata ed è possibile
stampare la ricevuta di presentazione ed il prospetto dei dati trasmessi.
L’INPS, a rettifica di precedenti istruzioni, fa presente che i dati non dovranno più essere
distinti per qualifica lavoratori, ma sarà sufficiente indicare il numero totale di lavoratori
coinvolti e il numero totale delle ore richieste.
Le istanze devono essere indirizzate alla struttura INPS territorialmente competente in
relazione all’unità produttiva.
Alla domanda deve essere allegata specifica documentazione integrativa (circolare INPS
n. 22) e devono essere compilate apposite schede disponibili all’interno della procedura.
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Attualmente non è possibile l’invio della domanda per la prestazione di assegno di
solidarietà, mentre è possibile inviare la domanda per l’assegno ordinario. La disponibilità
della procedura informatica per l’invio della domanda di assegno di solidarietà verrà
comunicata dall’INPS con messaggio.
Con messaggio n. 1985 del 5 maggio 2015 l’INPS fornisce le istruzioni operative per il
pagamento diretto dell’assegno ordinario dovuta dal Fondo di Solidarietà Residuale. Al
fine di consentire l’istruttoria ed il pagamento della prestazione direttamente in favore del
lavoratore, l’azienda, inoltrata la domanda alla sede territorialmente competente, deve
operare come segue:
-
Devono trasmettere per ciascun lavoratore interessato il Mod. SR41 collegandosi al sito
www.INPS.it-servizionline>Sezione Servizi per aziende e consulenti>CIG> invio
richiesta pag. dir. SR;
-
Devono comunicare tramite PEC alla struttura INPS competente per il rilascio
dell’autorizzazione
di
pagamento,
la
delibera
di
concessione
del
Comitato
Amministratore del Fondo, in cui sono indicati il periodo, le ore, il numero dei lavoratori
e l’importo autorizzato.
L’erogazione della prestazione sarà gestita tramite Procedura Sistema unico per le
prestazioni a sostegno del reddito. Al datore di lavoro sarà addebitato un contributo
addizionale del 3% per le imprese fino a 50 dipendenti, del 4,5% per le imprese con più di
50 dipendenti. Il contributo sarà calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali
perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.
Modalità e richieste del recupero di detto contributo addizionale saranno comunicate
dall’istituto con successivo messaggio.
L) Norme di funzionamento dei fondi
La normativa stabilisce garanzie volte a garantire l’equilibrio finanziario dei fondi. Infatti,
gli stessi hanno l’obbligo del pareggio di bilancio e non possono erogare prestazioni in
carenza di disponibilità.
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Vengono disciplinati i compiti e la composizione del c.d.a. dei fondi siano essi bilaterali che
residuali.
Il Decreto di istituzione dei fondi, pertanto, determinerà tra l’altro:
-
i criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi;
-
i requisiti professionali e di onorabilità dei soggetti preposti alla loro gestione;
-
i criteri ed i requisiti della contabilità dei fondi;
-
le modalità di controllo e monitoraggio sia sulla gestione dei fondi sia sull’andamento
delle prestazioni.
Infatti il Ministero con circolare n. 26 del 4 agosto 2016, fa presente che con i Decreti
Interministeriali n. 95074 del 25 marzo 16 e 95581 del 29 aprile 16, sono stati determinati i
criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi, i requisiti e le caratteristiche dei
soggetti posti alla loro gestione, i criteri ed i requisiti di contabilità dei fondi, nonché le
modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione e di monitoraggio
sull’andamento delle prestazioni anche facendo ricorso alla determinazione di standard e
parametri omogenei.
Al Ministero è affidato il controllo sulla corretta gestione dei fondi ed il monitoraggio
sull’andamento delle prestazioni.
I fondi, invece, sono tenuti a dotarsi di un sistema di raccolta dati sull’andamento delle
prestazioni e, devono trasmettere ogni anno, al Ministero del Lavoro ed a quello di
Economia e Finanza i dati del monitoraggio, fisico, finanziario e procedurale relativamente
alle prestazioni erogate. Obiettivo di tale duplice sistema è quello di garantire il pareggio di
bilancio e di evitare che possano essere erogate prestazioni in carenza di liquidità.
M) Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni di integrazione
salariale.
A norma dell’art. 39, ai fondi di cui agli articoli 26 (fondi di solidarietà bilaterali) e 28
(Fondo residuale, dal 1° gennaio 2016 Fondo di integrazione salariale) si applica l’art. 7,
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commi da 1 a 4, in materia di modalità di erogazione e termine per il rimborso delle
prestazioni di cassa integrazione guadagni.
Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto
e successivamente rimborsato o conguagliato dall’INPS. A tal fine l’impresa, a pena di
decadenza, deve chiedere il rimborso o conguaglio della prestazione entro sei mesi dalla fine
del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla
data del provvedimento di concessione, se successivo. Per data del provvedimento di
concessione si intende la data di rilascio dell’autorizzazione che è propedeutica al
conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro.
Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente Decreto, i sei
mesi decorrono da tale ultima data.
N) Raccordo tra i Contratti di Solidarietà di tipo B (ex art. 5 L. 236/93) e fondi di
integrazione salariale e/o alternativi
Con nota n. 40/3763 il Ministero del Lavoro precisa che le aziende che rientrano nel campo
di applicazione della norma sui fondi di solidarietà possono scegliere, per il 2016, di
accedere alternativamente alle prestazioni dei fondi sopra citati o ai contratti di solidarietà
difensivi di tipo B finanziati per l’anno in corso dalla legge di stabilità nei limiti temporali e
finanziari previsti dalla norma.
Stessa possibilità viene riconosciuta alle artigiane e di somministrazione che possono
beneficiare dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Viene dato mandato all’INPS di verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli
ammortizzatori sociali sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni
corrisposte.
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