Dogane e prodotti orafi
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Dogane e prodotti orafi
EMIRATI ARABI UNITI CENNI SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI PREZIOSI A cura di: avv. Najdat Al Najjari Al Najjari & Partners Law Firm Al Najjari & Partners - Law Firm 1 Gioielleria in oro Il peso dell’oro deve essere inciso in ogni singolo pezzo; Gli orologi vanno incisi sul retro della cassa; La caratura ammessa è: 14 – 18 – 21 - 22 Al Najjari & Partners - Law Firm 2 Gioielli con pietre preziose • Devono essere accompagnati con una targhetta che indica il peso della gemma, la sua chiarezza, il colore ed ogni ulteriore informazione collegata; • La specificazione vale anche per gli orologi che presentino inserti in pietre preziose Al Najjari & Partners - Law Firm 3 Montature per occhiali ed altri articoli (ad esempio, articoli da regalo) • È prevista in generale l’incisione del peso in oro; • Nel caso in cui l’incisione dovesse danneggiare il prodotto (es. una penna, una montatura per occhiali, portachiavi e simili) esso deve essere accompagnato da certificato allegato al prodotto; • I gioielli di marca devono essere registrati presso il Ministero dell’Economia e del Commercio. Una volta registrati il produttore può vendere tramite il proprio agente locale. Al Najjari & Partners - Law Firm 4 La punzonatura degli oggetti • D.L. 22.5.1989 e D.P.R. 30.5.2002 n. 150: sono regole che valgono per l’Italia; • Art. 4: gli oggetti posti in commercio in Italia debbono portare il titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione; Al Najjari & Partners - Law Firm 5 • Art. 5: Importazioni da U.E. / S.E.E. • Titolo obbligatorio Marchio di identificazione dell’importatore non obbligatorio se recano l’indicazione del titolo ed il marchio di responsabilità del produttore secondo il Paese di provenienza, ovvero punzonatura avente contenuto informativo equivalente Al Najjari & Partners - Law Firm 6 • Art. 5: Importazioni da Paesi extra U.E. / S.E.E. : »Titolo legale in Italia »Riportare l’indicazione dello stesso in millesimi »Riportare il marchio di responsabilità del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell’importatore Al Najjari & Partners - Law Firm 7 • Art. 6: è consentita “la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con il presente decreti, sia ai fini dell’esportazione fuori dallo Spazio economico Europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempre che tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese” (vedasi diapositiva n. 2 per i titoli ammessi negli Emirati) Al Najjari & Partners - Law Firm 8 D.P.R. 150/2002 • Art. 25: gli oggetti destinati all’esportazione fuori dallo S.E.E. sono prodotti senza marchio di identificazione. • È quindi possibile la produzione per l’esportazione di oggetti privi di marchio di identificazione, ma non è possibile escludere il titolo. Al Najjari & Partners - Law Firm 9