Dogane e prodotti orafi

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Dogane e prodotti orafi
EMIRATI ARABI UNITI
CENNI SULLA
REGOLAMENTAZIONE DELLE
IMPORTAZIONI DI PRODOTTI
PREZIOSI
A cura di:
avv. Najdat Al Najjari
Al Najjari & Partners
Law Firm
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Gioielleria in oro
Il peso dell’oro deve essere
inciso in ogni singolo pezzo;
Gli orologi vanno incisi sul
retro della cassa;
La caratura ammessa è:
14 – 18 – 21 - 22
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Gioielli con pietre preziose
• Devono essere accompagnati con
una targhetta che indica il peso della
gemma, la sua chiarezza, il colore
ed ogni ulteriore informazione
collegata;
• La specificazione vale anche per
gli orologi che presentino inserti
in pietre preziose
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Montature per occhiali ed altri articoli
(ad esempio, articoli da regalo)
• È prevista in generale l’incisione del peso in oro;
• Nel caso in cui l’incisione dovesse danneggiare
il prodotto (es. una penna, una montatura per
occhiali, portachiavi e simili) esso deve essere
accompagnato da certificato allegato al
prodotto;
• I gioielli di marca devono essere registrati
presso il Ministero dell’Economia e del
Commercio. Una volta registrati il
produttore può vendere tramite il proprio agente
locale.
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La punzonatura degli oggetti
• D.L. 22.5.1989 e D.P.R. 30.5.2002 n.
150: sono regole che valgono per
l’Italia;
• Art. 4: gli oggetti posti in
commercio in Italia debbono
portare il titolo legale e portare
impresso il titolo stesso ed il
marchio di identificazione;
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• Art. 5: Importazioni da U.E. / S.E.E.
• Titolo obbligatorio
Marchio di identificazione
dell’importatore non obbligatorio se
recano l’indicazione del titolo ed il
marchio di responsabilità del
produttore secondo il Paese di
provenienza, ovvero punzonatura
avente contenuto informativo
equivalente
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• Art. 5: Importazioni da Paesi extra U.E. /
S.E.E. :
»Titolo legale in Italia
»Riportare l’indicazione dello
stesso in millesimi
»Riportare il marchio di
responsabilità del fabbricante
estero ed il marchio di
identificazione
dell’importatore
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• Art. 6: è consentita “la produzione di
oggetti con titoli diversi da quelli
stabiliti con il presente decreti, sia ai
fini dell’esportazione fuori dallo
Spazio economico Europeo sia di
commercializzazione nei Paesi dello
Spazio economico europeo, sempre
che tali titoli siano previsti dalla
normativa di quel Paese” (vedasi
diapositiva n. 2 per i titoli ammessi
negli Emirati)
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D.P.R. 150/2002
• Art. 25: gli oggetti destinati
all’esportazione fuori dallo S.E.E. sono
prodotti senza marchio di
identificazione.
• È quindi possibile la produzione per
l’esportazione di oggetti privi di
marchio di identificazione, ma non è
possibile escludere il titolo.
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