1. La disciplina del lavoro straordinario nella normativa e nella

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1. La disciplina del lavoro straordinario nella normativa e nella
A.O.O. Provincia di Roma – Ufficio SG/0
Anno…2007…..Classificazione……LEN 5…..
Ai Direttori di Dipartimento ed Uffici equiparati
Ai Dirigenti dei Servizi
Fascicolo……14/15……………………………...
N. 52669
Data
3 maggio 2007
E, p.c.
All’Assessore alle Politiche delle Risorse Umane e
Qualità dei Servizi
Al Capo di Gabinetto del Presidente
Alla R.S.U. e OO.SS.
LORO SEDI
CIRCOLARE N. 3/2007-SG DEL 3 MAGGIO 2007
Oggetto: Integrazioni e modifiche al CCDI per il personale non dirigente sottoscritto il 18
gennaio 2007 - Comunicazione inerente l’istituto della “banca delle ore”. Riavvio delle
conferenze di servizio. Disciplina del lavoro straordinario.
In data 2 aprile u.s. è stata sottoscritta la preintesa tra l’Amministrazione provinciale e la
R.S.U. e le OO.SS che modifica alcuni articoli del CCDI del 18 gennaio 2007, con particolare
riferimento al nuovo istituto della “banca delle ore”.
Essendo ormai prossima la sottoscrizione di tale “coda contrattuale”, è pertanto possibile
riavviare la convocazione delle conferenze di servizio previste per l’attuazione del contratto
decentrato, rimaste sospese proprio al fine di consentire di trattare contestualmente in tali sedi,
unitamente ai piani di lavoro ed ai progetti obiettivo, anche i temi legati all’orario di lavoro e degli
istituti connessi.
Con la presente circolare si intende pertanto illustrare il nuovo istituto della “banca delle
ore”, mettendo lo stesso in relazione agli altri istituti incidenti sull’orario di lavoro, con particolare
riferimento allo straordinario, ricostruendo il quadro complessivo di disciplina della materia.
1. La disciplina del lavoro straordinario nella normativa e nella contrattazione nazionale
Il lavoro straordinario dei dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali è
disciplinato dall’art. 38 del CCNL del 14.9.2000, per il quale “le prestazioni di lavoro straordinario sono
rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di
programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro…” (primo comma) e “la prestazione di
lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Dirigente, sulla base di esigenze organizzative e di servizio
individuate dall’Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione” (secondo comma).
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Limiti alla prestazione individuale di lavoro sono disposti dal comma 6, ai sensi del quale la
medesima, “a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10
ore”. Tale norma contrattuale integra il limite massimo annuo individuale di prestazioni di lavoro
straordinario, determinato in 180 ore dall’art. 14, comma 4, del CCNL del 1.4.1999.
I comma 4 e 5 dell’art. 38 citato fissano la misura oraria dei compensi per lavoro
straordinario, determinando il quantum delle maggiorazioni in ragione della modalità temporale di
effettuazione delle relative prestazioni; tuttavia il comma 7 consente che, su richiesta del dipendente,
le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possano dare luogo a riposo
compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
Il quadro normativo di riferimento è completato da ulteriori norme contrattuali di carattere
speciale, contenute negli accordi collettivi nazionali che concernono:
1. il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali (art. 39
CCNL 14.9.2000 ed art. 16 CCNL 5.10.2001);
2. il lavoro straordinario del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 6,
commi da 2 a 7, CCNL 14.9.2000 ed art. 15 CCNL 5.10.2001);
3. il personale incaricato delle posizioni organizzative ex art. 8 e seguenti CCNL 31.3.1999.
2. La disciplina del lavoro straordinario nella Provincia di Roma
A tali disposizioni di livello nazionale corrispondono norme adottate in sede di
contrattazione decentrata che ne integrano il contenuto e norme organizzative dell’Ente che ne
stabiliscono le modalità di attivazione.
Relativamente al punto 1), si rammenta che la Giunta provinciale ha adottato il
provvedimento n.417/18 del 04.05.2005 e s.m.i. 1 cui è fatto stretto obbligo di attenersi nell’ambito
dell’attività gestionale di competenza di ciascun responsabile di struttura.
Relativamente al punto 2) è necessario preliminarmente sottolineare che l’art. 6, comma 3,
dell’Accordo Nazionale del settembre 2000 ribadisce, in modo inequivocabile, il principio generale in
forza del quale “il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in
presenza di particolari situazione di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non
prevedibili ed improvvise”.
Il comma 2 del citato articolo 6 dispone che “al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di
tipo orizzontale (cioè articolato su tutti i giorni lavorativi della settimana, cinque o sei in relazione al profilo
professionale posseduto ed alla struttura di assegnazione) e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta
l’effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo (…) nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro
a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana” 2 .
La deliberazione della Giunta Provinciale è consultabile dalla rete Intranet cliccando sull’icona “Area di lavoro” presente
sul desktop e selezionando la voce “Risorse umane e qualità dei Servizi” dalla lista degli applicativi, Regolamenti,
Regolamento lavoro straordinario per calamità naturali (Delibera 417/18 del 04.05.05 e 1709/49 del 28.12.05)
2 Ad esempio per un dipendente part-time al 50%, l’orario aggiuntivo mensile è pari a 7 ore e 48’ minuti.
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Per il comma 5 del medesimo art. 6, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
verticale (cioè con prestazione lavorativa articolata solo in alcuni giorni della settimana) può
invece“effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa”, con i limiti
percentuali sopra indicati rapportati alla durata dell’orario di lavoro.
L’effettuazione di lavoro aggiuntivo o straordinario da parte di personale con rapporto di
lavoro a tempo parziale in eccedenza rispetto al limite del 10% comporta, quale prima ed immediata
conseguenza, che il relativo compenso venga maggiorato dal 15% al 50% della retribuzione oraria
globale, con l’ovvio aggravio di spesa per l’Ente (comma 6 del citato art. 6) e, qualora si concretizzi in
prestazioni non meramente occasionali per più di 6 mesi, l’ulteriore effetto del consolidamento
dell’orario di lavoro, con una sostanziale trasformazione del rapporto di lavoro e conseguente
aumento della percentuale della prestazione lavorativa (ad esempio dal 50% al 55%) (comma 7 del
citato art. 6) ed incremento proporzionale della spesa relativa alla corresponsione delle competenze
fisse e periodiche.
Relativamente al punto 3) è da evidenziare che, per il personale incaricato di posizione
organizzativa ex art. 8 del CCNL 31.3.1999, il successivo art. 10 (retribuzione di posizione e
retribuzione di risultato) dispone che tale trattamento economico assorba tutte le competenze
accessorie e le indennità previste, compreso il compenso per il lavoro straordinario 3 . Ne consegue che
i dipendenti incaricati di posizione organizzativa hanno l’obbligo di effettuare, ove necessario, ore di
lavoro aggiuntivo rispetto a quello fissato, in via generale, in 36 ore settimanali dall’art. 17, comma 1,
del CCNL del 6.7.1995.
In considerazione del fatto che nella normativa di comparto non è rinvenibile un limite
massimo per le prestazioni di lavoro settimanali, si ritiene di individuare, nel sistema giuridico di
regolamentazione del lavoro subordinato, una norma di chiusura applicabile in via surrogatoria quale
l’art. 4, secondo comma, del D.Lgs. 8.4.2003 n. 66 di recepimento della direttiva europea per il quale
“ la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore,
comprese le ore di lavoro straordinario”.
3. Il lavoro straordinario nella contrattazione decentrata
Relativamente al rapporto tra le norme contenute negli accordi nazionali e quanto stabilito
con la contrattazione decentrata si sottolinea quanto segue.
Il 18.1.2007 è stato stipulato l’accordo integrativo per il quadriennio 2006 – 2009 e il biennio
economico 2006 – 2007 4 , il cui art. 5.14 dispone la preclusione per il personale destinatario del salario
accessorio di cui ai punti da 5.4 a 5.11 di accedere ai fondi per lavoro straordinario.
L’Amministrazione ha stipulato, in questi ultimi anni, contratti a tempo determinato per
personale non dirigente, così come previsto dall’art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo
L’art. 40, primo comma, del CCNL 2004 Personale non dirigente prevede però che “le risorse finanziarie formalmente assegnate
agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del
personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di uno posizione
organizzativa”.
4 Il testo integrale del CCDI è consultabile dalla rete Intranet cliccando sull’icona “Area di lavoro” presente sul desktop e
selezionando la voce “Risorse umane e qualità dei Servizi” dalla lista degli applicativi, C.C.D.I. 2007.
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Unico degli Enti Locali). A detto personale, in applicazione del terzo comma del citato articolo, viene
riconosciuto un trattamento economico accessorio comprensivo dei compensi per lavoro
straordinario e sono contrattualmente richieste prestazioni lavorative eccedenti le 36 ore (medie)
settimanali, senza diritto ad ulteriore forma di retribuzione ovvero, in alternativa a quest’ultima, a
riposo compensativo delle ore eccedenti.
Al di fuori della disposizione del T.U.E.L. sopra indicata, l’assunzione di personale a tempo
determinato è possibile nei casi previsti dall’art. 7 del CCNL del 14.9.2000. In mancanza di norme
specifiche relative al lavoro straordinario, a tale personale debbono applicarsi tutte le disposizioni
riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato sopra richiamate; parimenti le norme in precedenza
citate si applicano al personale comandato da altri enti a prestare servizio presso l’Amministrazione.
Infine, l’art. 20 del CCDI, in applicazione dell’art. 38, comma 3, CCNL 14.9.2000, prevede
che un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico possa essere autorizzato, per esigenze
eccezionali debitamente motivate in relazione ad attività di diretta assistenza agli organi istituzionali,
ad effettuare il lavoro straordinario oltre il limite individuale annuo previsto, in via generale, dal citato
art. 14 del CCNL del 1/4/1999, fino ad un massimo di 360 ore. Ovviamente, resta fermo il limite
massimo contenuto nella citata normativa di recepimento della direttiva europea in materia di lavoro
subordinato.
4. Banca delle ore
L’art. 38 bis del CCNL 14.09.2000 istituisce la Banca delle ore. Tale disposizione prevede
che, su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario debitamente autorizzate confluiscano
in un “conto-ore” individuale, nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione
decentrata integrativa.
L’art. 19 del CCDI 5 , così come modificato dall’art. 3 della preintesa del 2/04/2007, in
attuazione dell’art. 38 bis del CCNL del 14/9/2000, introduce l’istituto della “banca delle ore” in
relazione al quale stabilisce il limite complessivo delle ore di lavoro straordinario che possono
confluire nel conto-ore in 100 ore annue, da utilizzarsi come riposi compensativi entro l’anno
successivo a quello di maturazione. Tali prestazioni di lavoro, in quanto straordinario, sono
compensate mediante accreditamento nel conto ore di una ulteriore quota oraria stabilita nella
misura del 15% delle ore confluite nella “banca delle ore”. Ciascun dipendente può aderire alla
Banca delle ore con apposita domanda, da depositare agli atti del Servizio di appartenenza, entro il
15 maggio p.v. (vedi Allegato “banca delle ore”).
L’autorizzazione al lavoratore alla prestazione di ore di lavoro straordinario effettuato per
alimentare il proprio conto-ore individuale è disposta dal dirigente, in misura non inferiore all’ora,
frazionabile se superiore, sulla base di esigenze organizzative e di servizio, esclusa ogni forma
generalizzata di autorizzazione, per un massimo di 100 ore annue (riferite all’anno solare).
Secondo cui <<le parti concordano di dare attuazione all’art. 38 bis del CCNL 14/09/2000, e stabiliscono che nel conto-ore confluiscono,
su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo di 100, da utilizzarsi entro l’anno
successivo a quello di maturazione. Le maggiorazioni per le tali prestazioni di lavoro straordinario sono corrisposte mediante accreditamento nel
conto-ore di un ulteriore quota oraria stabilita nella misura del 15% delle ore confluite nella “banca delle ore”>>.
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L’adesione alla banca delle ore comporta che le ore accantonate vengano utilizzate dal
dipendente come riposo compensativo, tenendo comunque conto delle esigenze organizzative e di
servizio e con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero di lavoratori contemporaneamente
ammessi alla fruizione.
In via di prima applicazione dell’istituto possono essere fatte confluire nel conto-ore
esclusivamente le ore effettuate nell’anno 2007 e, in via del tutto eccezionale, anche le frazioni di
ora espressamente autorizzate dal Dirigente quale lavoro straordinario purché effettuate in data
antecedente alla presente.
L’istituto contrattuale non si applica al personale incaricato di posizione organizzativa, né a
quello ricompreso nell’art. 5, punti da 5.4 a 5.11. del CCDI del 18 gennaio 2007.
5. Articolazione verticale del lavoro a tempo pieno
L’art. 18 del CCDI – come sostituito dall’art. 2 dell’accordo siglato il 2 aprile - detta
disposizioni in materia di orario di lavoro, individuando le tipologie di articolazione dell’orario di
lavoro ordinario dei dipendenti e prevedendo che le variazioni delle medesime debbano avvenire
nel rispetto delle relazioni sindacali.
Tra le novità, in particolare, è stata prevista la possibilità per il dirigente di autorizzare il
dipendente che ne faccia richiesta, purché ciò sia compatibile con l’orario di servizio e non vi
ostino motivi organizzativi, ad articolare l’orario di lavoro individuale su quattro giorni settimanali,
di norma consecutivi, di nove ore (più la pausa pranzo di 30 minuti). Il personale interessato
dovrà concordare con il dirigente i giorni lavorativi nell’arco della settimana per un periodo
minimo di un mese; per tali dipendenti, inoltre, i giorni di ferie sono stabiliti in numero di 24 per
anno solare.
6. Eccedenze lavoro ordinario giornaliero
Per quanto riguarda la prestazione lavorativa giornaliera, l’articolo 18, comma 5 e ss, del
CCDI - come sostituito dall’art. 2 della preintesa del 2 aprile - stabilisce in massimo 15 minuti il
periodo entro il quale il dipendente può occasionalmente trattenersi oltre l’orario di lavoro per il
disbrigo di affari correnti, con obbligo di usufruire di tale eccedenza oraria entro il mese successivo
a quello di effettuazione.
Ulteriori maggiorazioni della prestazione lavorativa giornaliera devono essere espressamente
autorizzate dal dirigente quale lavoro straordinario solo in casi ed in misura strettamente necessaria
e non possono essere inferiori ad un’ora.
Tali maggiorazioni per chi aderisce all’istituto della banca delle ore confluiranno nella stessa
e dovranno essere utilizzate come riposo compensativo. Per chi non aderisce alla banca delle ore
dovranno essere retribuite come lavoro straordinario o, a richiesta del dipendente, recuperate
mediante riposo compensativo entro il mese successivo a quello di effettuazione. Si rammenta che
per i dipendenti non aderenti alla “banca delle ore” non è prevista una maggiorazione oraria analoga
a quella concordata per tale istituto.
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7. In sintesi, operativamente:
1) Il lavoro eccedente occasionale giornaliero previsto entro il massimo di 15 minuti primi
verrà automaticamente contabilizzato dal sistema informatico. Al termine di ciascun mese gli
operatori del Time-Work provvederanno ad informare le SS.LL ed i dipendenti interessati delle
eventuali eccedenze di orario da recuperare. L’eventuale eccedenza è data dalla differenza fra le ore
effettuate e quelle teoriche ed è consultabile alla voce “Riepilogo mensile” della gestione presenze.
2) Il lavoro straordinario autorizzato sempre per almeno un’ora verrà, per i dipendenti non
aderenti alla banca delle ore, contabilizzato sotto la voce “straordinario” e liquidato secondo le
procedure vigenti, ovvero, a richiesta del dipendente, fruito quale riposo compensativo (cod. 60).
3) Per i dipendenti aderenti alla banca delle ore, il lavoro straordinario confluirà nel conto
individuale ( cod. 120 ) e sarà fruito quale riposo compensativo (cod. 121 ). La maggiorazione del
15% sarà accreditata automaticamente dal sistema operativo nel momento in cui l’operatore del
Time&work effettui l’elaborazione delle Voci Generiche. Il Servizio 4 “Trattamento economico”
del Dipartimento I contabilizzerà nel cedolino, mese per mese, le ore accantonate. Qualora,
eccezionalmente, il dipendente, nel corso dell’anno solare, effettui una prestazione lavorativa
eccedente le 100 previste, si applicherà la condizione di cui al punto 2.
4) Il lavoro eccedente che non rientri nei casi sopra indicati deve intendersi non validamente
prestato e, pertanto, non verrà riconosciuto il diritto alla retribuzione né al riposo compensativo.
5) Le prestazioni eccedenti di cui ai punti 1, 2 e 3 possono essere utilizzate per compensare
ritardi e/o permessi personali brevi. Per prescrizione del Contratto nazionale tali permessi non
possono, comunque superare le 36 ore annue e devono essere recuperati entro il mese successivo
(si veda art. 15 circolare n. 6 del 27/06/2006 Dip. I – Serv. 2 ).
Da ultimo, per consentire l’entrata a pieno regime del sistema pattuito con la RSU e le
OO.SS., si ritiene che le ore accumulate entro il 31/12/2006, qualora autorizzate dal dirigente,
debbano essere gradualmente recuperate nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le
esigenze di servizio, utilizzandole per compensare eventuali debiti orari ovvero come riposo
compensativo.
8. Indicazioni conclusive
Premesso quanto sopra, le SS.LL. sono pregate di osservare scrupolosamente tutte le
disposizioni contenute nella normativa vigente, nella contrattazione nazionale e decentrata nonché
nella presente circolare e nei provvedimenti dalla stessa richiamati.
Per fronteggiare esigenze imprevedibili, con disposizione del Direttore del Dipartimento I sentiti il Direttore Generale ed il Capo di Gabinetto - è assegnato a ciascun Dipartimento e struttura
equipollente un monte ore da utilizzare per prestazioni di lavoro straordinario, il cui limite non può
essere superato se non con preventiva autorizzazione del medesimo Direttore.
I Direttori di Dipartimento ed Uffici equiparati, sentiti i Dirigenti dei Servizi, utilizzano le
ore di lavoro straordinario a loro disposizione in ragione delle specifiche esigenze organizzative e di
servizio della struttura diretta ed impartiscono le disposizioni in ordine alle modalità di effettuazione
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delle prestazioni di lavoro aggiuntive da parte del personale assegnato. Al fine del contenimento della
spesa, è opportuno acquisire il preventivo consenso del personale a fruire, in via alternativa alla
remunerazione, del riposo compensativo previsto ex art. 38, comma 7, CCNL 14.9.2000, ovvero
l’adesione alla “banca delle ore” di cui all’art. 38 bis del citato CCNL.
L’effettuazione di lavoro straordinario in relazione ad eventi straordinari e calamità nazionali
è subordinata alla rigorosa osservanza della procedura prevista dalla deliberazione della Giunta
Provinciale n. 417/18 del 04.05.2005 e s.m.i. 6
L’Amministrazione verificherà l’operato dei Dirigenti che abbiano autorizzato ovvero
consentito l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti prescritti e per le quali
abbia dovuto erogare al personale i relativi compensi.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano distinti saluti.
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Il Direttore del Dipartimento I
Il Segretario generale – Direttore generale
Dott. Luigi Fasolino
Dott. Francesco Colacicco
Cfr. nota 1.
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ALLEGATO BANCA DELLE ORE
Al Dirigente del Serv. 2
Dipartimento 1
e, p.c. Al Dirigente del Serv. 4
Dipartimento 1
LORO SEDI
Oggetto: Adesione alla Banca delle ore – Dip.te ………………………………………Matr……….
Con la presente si aderisce alla Banca delle ore previsto dall’art. 38 bis del CCNL del
14.9.2000, recepito dall’art. 19 del CCDI del 18.1.2007 e si chiede di fruire dei riposi compensativi
entro 31.12.2008.
Il Servizio 4 Dipartimento 1 che legge per conoscenza, è invitato a contabilizzare, mese per
mese, nel cedolino le ore accantonate.
In fede
Visto del Dirigente del Servizio
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