1. La disciplina del lavoro straordinario nella normativa e nella
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1. La disciplina del lavoro straordinario nella normativa e nella
A.O.O. Provincia di Roma – Ufficio SG/0 Anno…2007…..Classificazione……LEN 5….. Ai Direttori di Dipartimento ed Uffici equiparati Ai Dirigenti dei Servizi Fascicolo……14/15……………………………... N. 52669 Data 3 maggio 2007 E, p.c. All’Assessore alle Politiche delle Risorse Umane e Qualità dei Servizi Al Capo di Gabinetto del Presidente Alla R.S.U. e OO.SS. LORO SEDI CIRCOLARE N. 3/2007-SG DEL 3 MAGGIO 2007 Oggetto: Integrazioni e modifiche al CCDI per il personale non dirigente sottoscritto il 18 gennaio 2007 - Comunicazione inerente l’istituto della “banca delle ore”. Riavvio delle conferenze di servizio. Disciplina del lavoro straordinario. In data 2 aprile u.s. è stata sottoscritta la preintesa tra l’Amministrazione provinciale e la R.S.U. e le OO.SS che modifica alcuni articoli del CCDI del 18 gennaio 2007, con particolare riferimento al nuovo istituto della “banca delle ore”. Essendo ormai prossima la sottoscrizione di tale “coda contrattuale”, è pertanto possibile riavviare la convocazione delle conferenze di servizio previste per l’attuazione del contratto decentrato, rimaste sospese proprio al fine di consentire di trattare contestualmente in tali sedi, unitamente ai piani di lavoro ed ai progetti obiettivo, anche i temi legati all’orario di lavoro e degli istituti connessi. Con la presente circolare si intende pertanto illustrare il nuovo istituto della “banca delle ore”, mettendo lo stesso in relazione agli altri istituti incidenti sull’orario di lavoro, con particolare riferimento allo straordinario, ricostruendo il quadro complessivo di disciplina della materia. 1. La disciplina del lavoro straordinario nella normativa e nella contrattazione nazionale Il lavoro straordinario dei dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali è disciplinato dall’art. 38 del CCNL del 14.9.2000, per il quale “le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro…” (primo comma) e “la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal Dirigente, sulla base di esigenze organizzative e di servizio individuate dall’Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione” (secondo comma). Direzione del Dipartimento I – Piazza G.G. Belli n. 11 – 00153 Roma – Tel. 06. 67666214-6213 Segretariato generale/Direzione generale - Via IV Novembre n. 119/A - 00187 Roma – Pagina 1 di 8 Limiti alla prestazione individuale di lavoro sono disposti dal comma 6, ai sensi del quale la medesima, “a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore”. Tale norma contrattuale integra il limite massimo annuo individuale di prestazioni di lavoro straordinario, determinato in 180 ore dall’art. 14, comma 4, del CCNL del 1.4.1999. I comma 4 e 5 dell’art. 38 citato fissano la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, determinando il quantum delle maggiorazioni in ragione della modalità temporale di effettuazione delle relative prestazioni; tuttavia il comma 7 consente che, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possano dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. Il quadro normativo di riferimento è completato da ulteriori norme contrattuali di carattere speciale, contenute negli accordi collettivi nazionali che concernono: 1. il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali (art. 39 CCNL 14.9.2000 ed art. 16 CCNL 5.10.2001); 2. il lavoro straordinario del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 6, commi da 2 a 7, CCNL 14.9.2000 ed art. 15 CCNL 5.10.2001); 3. il personale incaricato delle posizioni organizzative ex art. 8 e seguenti CCNL 31.3.1999. 2. La disciplina del lavoro straordinario nella Provincia di Roma A tali disposizioni di livello nazionale corrispondono norme adottate in sede di contrattazione decentrata che ne integrano il contenuto e norme organizzative dell’Ente che ne stabiliscono le modalità di attivazione. Relativamente al punto 1), si rammenta che la Giunta provinciale ha adottato il provvedimento n.417/18 del 04.05.2005 e s.m.i. 1 cui è fatto stretto obbligo di attenersi nell’ambito dell’attività gestionale di competenza di ciascun responsabile di struttura. Relativamente al punto 2) è necessario preliminarmente sottolineare che l’art. 6, comma 3, dell’Accordo Nazionale del settembre 2000 ribadisce, in modo inequivocabile, il principio generale in forza del quale “il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazione di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise”. Il comma 2 del citato articolo 6 dispone che “al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale (cioè articolato su tutti i giorni lavorativi della settimana, cinque o sei in relazione al profilo professionale posseduto ed alla struttura di assegnazione) e solo con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo (…) nella misura massima del 10% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana” 2 . La deliberazione della Giunta Provinciale è consultabile dalla rete Intranet cliccando sull’icona “Area di lavoro” presente sul desktop e selezionando la voce “Risorse umane e qualità dei Servizi” dalla lista degli applicativi, Regolamenti, Regolamento lavoro straordinario per calamità naturali (Delibera 417/18 del 04.05.05 e 1709/49 del 28.12.05) 2 Ad esempio per un dipendente part-time al 50%, l’orario aggiuntivo mensile è pari a 7 ore e 48’ minuti. 1 Direzione del Dipartimento I – Piazza G.G. Belli n. 11 – 00153 Roma – Tel. 06. 67666214-6213 Segretariato generale/Direzione generale - Via IV Novembre n. 119/A - 00187 Roma – Pagina 2 di 8 Per il comma 5 del medesimo art. 6, il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale (cioè con prestazione lavorativa articolata solo in alcuni giorni della settimana) può invece“effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa”, con i limiti percentuali sopra indicati rapportati alla durata dell’orario di lavoro. L’effettuazione di lavoro aggiuntivo o straordinario da parte di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in eccedenza rispetto al limite del 10% comporta, quale prima ed immediata conseguenza, che il relativo compenso venga maggiorato dal 15% al 50% della retribuzione oraria globale, con l’ovvio aggravio di spesa per l’Ente (comma 6 del citato art. 6) e, qualora si concretizzi in prestazioni non meramente occasionali per più di 6 mesi, l’ulteriore effetto del consolidamento dell’orario di lavoro, con una sostanziale trasformazione del rapporto di lavoro e conseguente aumento della percentuale della prestazione lavorativa (ad esempio dal 50% al 55%) (comma 7 del citato art. 6) ed incremento proporzionale della spesa relativa alla corresponsione delle competenze fisse e periodiche. Relativamente al punto 3) è da evidenziare che, per il personale incaricato di posizione organizzativa ex art. 8 del CCNL 31.3.1999, il successivo art. 10 (retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) dispone che tale trattamento economico assorba tutte le competenze accessorie e le indennità previste, compreso il compenso per il lavoro straordinario 3 . Ne consegue che i dipendenti incaricati di posizione organizzativa hanno l’obbligo di effettuare, ove necessario, ore di lavoro aggiuntivo rispetto a quello fissato, in via generale, in 36 ore settimanali dall’art. 17, comma 1, del CCNL del 6.7.1995. In considerazione del fatto che nella normativa di comparto non è rinvenibile un limite massimo per le prestazioni di lavoro settimanali, si ritiene di individuare, nel sistema giuridico di regolamentazione del lavoro subordinato, una norma di chiusura applicabile in via surrogatoria quale l’art. 4, secondo comma, del D.Lgs. 8.4.2003 n. 66 di recepimento della direttiva europea per il quale “ la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”. 3. Il lavoro straordinario nella contrattazione decentrata Relativamente al rapporto tra le norme contenute negli accordi nazionali e quanto stabilito con la contrattazione decentrata si sottolinea quanto segue. Il 18.1.2007 è stato stipulato l’accordo integrativo per il quadriennio 2006 – 2009 e il biennio economico 2006 – 2007 4 , il cui art. 5.14 dispone la preclusione per il personale destinatario del salario accessorio di cui ai punti da 5.4 a 5.11 di accedere ai fondi per lavoro straordinario. L’Amministrazione ha stipulato, in questi ultimi anni, contratti a tempo determinato per personale non dirigente, così come previsto dall’art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo L’art. 40, primo comma, del CCNL 2004 Personale non dirigente prevede però che “le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di uno posizione organizzativa”. 4 Il testo integrale del CCDI è consultabile dalla rete Intranet cliccando sull’icona “Area di lavoro” presente sul desktop e selezionando la voce “Risorse umane e qualità dei Servizi” dalla lista degli applicativi, C.C.D.I. 2007. 3 Direzione del Dipartimento I – Piazza G.G. Belli n. 11 – 00153 Roma – Tel. 06. 67666214-6213 Segretariato generale/Direzione generale - Via IV Novembre n. 119/A - 00187 Roma – Pagina 3 di 8 Unico degli Enti Locali). A detto personale, in applicazione del terzo comma del citato articolo, viene riconosciuto un trattamento economico accessorio comprensivo dei compensi per lavoro straordinario e sono contrattualmente richieste prestazioni lavorative eccedenti le 36 ore (medie) settimanali, senza diritto ad ulteriore forma di retribuzione ovvero, in alternativa a quest’ultima, a riposo compensativo delle ore eccedenti. Al di fuori della disposizione del T.U.E.L. sopra indicata, l’assunzione di personale a tempo determinato è possibile nei casi previsti dall’art. 7 del CCNL del 14.9.2000. In mancanza di norme specifiche relative al lavoro straordinario, a tale personale debbono applicarsi tutte le disposizioni riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato sopra richiamate; parimenti le norme in precedenza citate si applicano al personale comandato da altri enti a prestare servizio presso l’Amministrazione. Infine, l’art. 20 del CCDI, in applicazione dell’art. 38, comma 3, CCNL 14.9.2000, prevede che un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico possa essere autorizzato, per esigenze eccezionali debitamente motivate in relazione ad attività di diretta assistenza agli organi istituzionali, ad effettuare il lavoro straordinario oltre il limite individuale annuo previsto, in via generale, dal citato art. 14 del CCNL del 1/4/1999, fino ad un massimo di 360 ore. Ovviamente, resta fermo il limite massimo contenuto nella citata normativa di recepimento della direttiva europea in materia di lavoro subordinato. 4. Banca delle ore L’art. 38 bis del CCNL 14.09.2000 istituisce la Banca delle ore. Tale disposizione prevede che, su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario debitamente autorizzate confluiscano in un “conto-ore” individuale, nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa. L’art. 19 del CCDI 5 , così come modificato dall’art. 3 della preintesa del 2/04/2007, in attuazione dell’art. 38 bis del CCNL del 14/9/2000, introduce l’istituto della “banca delle ore” in relazione al quale stabilisce il limite complessivo delle ore di lavoro straordinario che possono confluire nel conto-ore in 100 ore annue, da utilizzarsi come riposi compensativi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Tali prestazioni di lavoro, in quanto straordinario, sono compensate mediante accreditamento nel conto ore di una ulteriore quota oraria stabilita nella misura del 15% delle ore confluite nella “banca delle ore”. Ciascun dipendente può aderire alla Banca delle ore con apposita domanda, da depositare agli atti del Servizio di appartenenza, entro il 15 maggio p.v. (vedi Allegato “banca delle ore”). L’autorizzazione al lavoratore alla prestazione di ore di lavoro straordinario effettuato per alimentare il proprio conto-ore individuale è disposta dal dirigente, in misura non inferiore all’ora, frazionabile se superiore, sulla base di esigenze organizzative e di servizio, esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione, per un massimo di 100 ore annue (riferite all’anno solare). Secondo cui <<le parti concordano di dare attuazione all’art. 38 bis del CCNL 14/09/2000, e stabiliscono che nel conto-ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo di 100, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le maggiorazioni per le tali prestazioni di lavoro straordinario sono corrisposte mediante accreditamento nel conto-ore di un ulteriore quota oraria stabilita nella misura del 15% delle ore confluite nella “banca delle ore”>>. 5 Direzione del Dipartimento I – Piazza G.G. Belli n. 11 – 00153 Roma – Tel. 06. 67666214-6213 Segretariato generale/Direzione generale - Via IV Novembre n. 119/A - 00187 Roma – Pagina 4 di 8 L’adesione alla banca delle ore comporta che le ore accantonate vengano utilizzate dal dipendente come riposo compensativo, tenendo comunque conto delle esigenze organizzative e di servizio e con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero di lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. In via di prima applicazione dell’istituto possono essere fatte confluire nel conto-ore esclusivamente le ore effettuate nell’anno 2007 e, in via del tutto eccezionale, anche le frazioni di ora espressamente autorizzate dal Dirigente quale lavoro straordinario purché effettuate in data antecedente alla presente. L’istituto contrattuale non si applica al personale incaricato di posizione organizzativa, né a quello ricompreso nell’art. 5, punti da 5.4 a 5.11. del CCDI del 18 gennaio 2007. 5. Articolazione verticale del lavoro a tempo pieno L’art. 18 del CCDI – come sostituito dall’art. 2 dell’accordo siglato il 2 aprile - detta disposizioni in materia di orario di lavoro, individuando le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro ordinario dei dipendenti e prevedendo che le variazioni delle medesime debbano avvenire nel rispetto delle relazioni sindacali. Tra le novità, in particolare, è stata prevista la possibilità per il dirigente di autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta, purché ciò sia compatibile con l’orario di servizio e non vi ostino motivi organizzativi, ad articolare l’orario di lavoro individuale su quattro giorni settimanali, di norma consecutivi, di nove ore (più la pausa pranzo di 30 minuti). Il personale interessato dovrà concordare con il dirigente i giorni lavorativi nell’arco della settimana per un periodo minimo di un mese; per tali dipendenti, inoltre, i giorni di ferie sono stabiliti in numero di 24 per anno solare. 6. Eccedenze lavoro ordinario giornaliero Per quanto riguarda la prestazione lavorativa giornaliera, l’articolo 18, comma 5 e ss, del CCDI - come sostituito dall’art. 2 della preintesa del 2 aprile - stabilisce in massimo 15 minuti il periodo entro il quale il dipendente può occasionalmente trattenersi oltre l’orario di lavoro per il disbrigo di affari correnti, con obbligo di usufruire di tale eccedenza oraria entro il mese successivo a quello di effettuazione. Ulteriori maggiorazioni della prestazione lavorativa giornaliera devono essere espressamente autorizzate dal dirigente quale lavoro straordinario solo in casi ed in misura strettamente necessaria e non possono essere inferiori ad un’ora. Tali maggiorazioni per chi aderisce all’istituto della banca delle ore confluiranno nella stessa e dovranno essere utilizzate come riposo compensativo. Per chi non aderisce alla banca delle ore dovranno essere retribuite come lavoro straordinario o, a richiesta del dipendente, recuperate mediante riposo compensativo entro il mese successivo a quello di effettuazione. Si rammenta che per i dipendenti non aderenti alla “banca delle ore” non è prevista una maggiorazione oraria analoga a quella concordata per tale istituto. Direzione del Dipartimento I – Piazza G.G. Belli n. 11 – 00153 Roma – Tel. 06. 67666214-6213 Segretariato generale/Direzione generale - Via IV Novembre n. 119/A - 00187 Roma – Pagina 5 di 8 7. In sintesi, operativamente: 1) Il lavoro eccedente occasionale giornaliero previsto entro il massimo di 15 minuti primi verrà automaticamente contabilizzato dal sistema informatico. Al termine di ciascun mese gli operatori del Time-Work provvederanno ad informare le SS.LL ed i dipendenti interessati delle eventuali eccedenze di orario da recuperare. L’eventuale eccedenza è data dalla differenza fra le ore effettuate e quelle teoriche ed è consultabile alla voce “Riepilogo mensile” della gestione presenze. 2) Il lavoro straordinario autorizzato sempre per almeno un’ora verrà, per i dipendenti non aderenti alla banca delle ore, contabilizzato sotto la voce “straordinario” e liquidato secondo le procedure vigenti, ovvero, a richiesta del dipendente, fruito quale riposo compensativo (cod. 60). 3) Per i dipendenti aderenti alla banca delle ore, il lavoro straordinario confluirà nel conto individuale ( cod. 120 ) e sarà fruito quale riposo compensativo (cod. 121 ). La maggiorazione del 15% sarà accreditata automaticamente dal sistema operativo nel momento in cui l’operatore del Time&work effettui l’elaborazione delle Voci Generiche. Il Servizio 4 “Trattamento economico” del Dipartimento I contabilizzerà nel cedolino, mese per mese, le ore accantonate. Qualora, eccezionalmente, il dipendente, nel corso dell’anno solare, effettui una prestazione lavorativa eccedente le 100 previste, si applicherà la condizione di cui al punto 2. 4) Il lavoro eccedente che non rientri nei casi sopra indicati deve intendersi non validamente prestato e, pertanto, non verrà riconosciuto il diritto alla retribuzione né al riposo compensativo. 5) Le prestazioni eccedenti di cui ai punti 1, 2 e 3 possono essere utilizzate per compensare ritardi e/o permessi personali brevi. Per prescrizione del Contratto nazionale tali permessi non possono, comunque superare le 36 ore annue e devono essere recuperati entro il mese successivo (si veda art. 15 circolare n. 6 del 27/06/2006 Dip. I – Serv. 2 ). Da ultimo, per consentire l’entrata a pieno regime del sistema pattuito con la RSU e le OO.SS., si ritiene che le ore accumulate entro il 31/12/2006, qualora autorizzate dal dirigente, debbano essere gradualmente recuperate nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, utilizzandole per compensare eventuali debiti orari ovvero come riposo compensativo. 8. Indicazioni conclusive Premesso quanto sopra, le SS.LL. sono pregate di osservare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente, nella contrattazione nazionale e decentrata nonché nella presente circolare e nei provvedimenti dalla stessa richiamati. Per fronteggiare esigenze imprevedibili, con disposizione del Direttore del Dipartimento I sentiti il Direttore Generale ed il Capo di Gabinetto - è assegnato a ciascun Dipartimento e struttura equipollente un monte ore da utilizzare per prestazioni di lavoro straordinario, il cui limite non può essere superato se non con preventiva autorizzazione del medesimo Direttore. I Direttori di Dipartimento ed Uffici equiparati, sentiti i Dirigenti dei Servizi, utilizzano le ore di lavoro straordinario a loro disposizione in ragione delle specifiche esigenze organizzative e di servizio della struttura diretta ed impartiscono le disposizioni in ordine alle modalità di effettuazione Direzione del Dipartimento I – Piazza G.G. Belli n. 11 – 00153 Roma – Tel. 06. 67666214-6213 Segretariato generale/Direzione generale - Via IV Novembre n. 119/A - 00187 Roma – Pagina 6 di 8 delle prestazioni di lavoro aggiuntive da parte del personale assegnato. Al fine del contenimento della spesa, è opportuno acquisire il preventivo consenso del personale a fruire, in via alternativa alla remunerazione, del riposo compensativo previsto ex art. 38, comma 7, CCNL 14.9.2000, ovvero l’adesione alla “banca delle ore” di cui all’art. 38 bis del citato CCNL. L’effettuazione di lavoro straordinario in relazione ad eventi straordinari e calamità nazionali è subordinata alla rigorosa osservanza della procedura prevista dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 417/18 del 04.05.2005 e s.m.i. 6 L’Amministrazione verificherà l’operato dei Dirigenti che abbiano autorizzato ovvero consentito l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti prescritti e per le quali abbia dovuto erogare al personale i relativi compensi. Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si inviano distinti saluti. 6 Il Direttore del Dipartimento I Il Segretario generale – Direttore generale Dott. Luigi Fasolino Dott. Francesco Colacicco Cfr. nota 1. Direzione del Dipartimento I – Piazza G.G. Belli n. 11 – 00153 Roma – Tel. 06. 67666214-6213 Segretariato generale/Direzione generale - Via IV Novembre n. 119/A - 00187 Roma – Pagina 7 di 8 ALLEGATO BANCA DELLE ORE Al Dirigente del Serv. 2 Dipartimento 1 e, p.c. Al Dirigente del Serv. 4 Dipartimento 1 LORO SEDI Oggetto: Adesione alla Banca delle ore – Dip.te ………………………………………Matr………. Con la presente si aderisce alla Banca delle ore previsto dall’art. 38 bis del CCNL del 14.9.2000, recepito dall’art. 19 del CCDI del 18.1.2007 e si chiede di fruire dei riposi compensativi entro 31.12.2008. Il Servizio 4 Dipartimento 1 che legge per conoscenza, è invitato a contabilizzare, mese per mese, nel cedolino le ore accantonate. In fede Visto del Dirigente del Servizio _________________________ Direzione del Dipartimento I – Piazza G.G. Belli n. 11 – 00153 Roma – Tel. 06. 67666214-6213 Segretariato generale/Direzione generale - Via IV Novembre n. 119/A - 00187 Roma – Pagina 8 di 8