regolamento per il conseguimento dell`attestato di idoneita

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regolamento per il conseguimento dell`attestato di idoneita
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
FUNZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE
REGOLAMENTO PER IL
CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI
IDONEITA’ PROFESSIONALE PER IL
TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E
VIAGGIATORI
Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 46 dd. 29.05.2009
Indice
Art. 1 Fonti normative e finalità
Art. 2 Svolgimento degli esami
Art. 3 Idoneità professionale all’esercizio dell’attività
Art. 4 Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale
Art. 5 Modalità per l’ammissione all’esame di idoneità professionale
Art. 6 Istituzione dei diritti
Art. 7 Commissione Provinciale per l’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di
merci e viaggiatori
Art. 8 Compiti della Commissione Provinciale
Art. 9 Attività dell’Ufficio
Art. 10 Programma d’esame
Art. 11 Struttura e tipologie dell’esame
Art. 12 Modalità di effettuazione dell’esame di idoneità professionale
Art. 13 Esame di controllo ed esame integrativo
Art. 14 Attestato di idoneità professionale ed approvazione dei risultati
Art. 15. Convenzioni per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami
Art. 16 Ricorsi
Art. 17 Norme transitorie.
Art. 18 Entrata in vigore
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Art. 1
Fonti normative e finalità
1.
Ai sensi e per gli effetti ed in conformità del Decreto Legislativo 1 aprile 2004, n. 111,
“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il
trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti“, della Legge regionale 20 agosto
2007, n. 23 “attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico
regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità” la
competenza in materia di esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il
trasporto su strada di merci e di viaggiatori ivi compresa la nomina della Commissione è
attribuita alla Provincia.
2.
La materia è, inoltre, regolata dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva
del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della
direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore
su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e
altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel
settore dei trasporti nazionali ed internazionali” e successive modificazioni ed integrazioni,
dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 aprile 2005, n. 161
“Regolamento di attuazione del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto
legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di
viaggiatori e merci” e dal decreto dirigenziale 14 gennaio 2008 n. 126 emanato dal capo
Dipartimento dei trasporti Terrestri “Prove di esame per il trasporto nazionale e internazionale
su strada di merci o di viaggiatori - quesiti e tipi di esercitazione”.
3.
Il presente regolamento disciplina, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni ed
attività:
-
determinazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione dei candidati agli esami;
-
determinazione dei criteri per la composizione della Commissione d'esame;
-
determinazione dei criteri e delle modalità per l' espletamento degli esami;
-
modalità per il rilascio degli attestati.
Art. 2
Svolgimento degli esami
1.
Gli esami si svolgono secondo un calendario stabilito dal Dirigente del servizio
Motorizzazione Civile , in relazione alle domande e alle disponibilità degli uffici, nel rispetto
dei requisiti e dei criteri determinati dal presente regolamento.
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Art. 3
Idoneità professionale all’esercizio dell’attività
1.
Ai sensi dell’ art. 3 del D.lgs 395/2000 l’idoneità professionale alla direzione delle attività per
il trasporto su strada di merci e di viaggiatori in ambito “nazionale e internazionale” oppure
esclusivamente in ambito “nazionale” è certificata dal possesso dell’attestato di cui all’art. 9
del medesimo D.Lgs., rilasciato dal Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile della
Provincia di Trieste, previo superamento dell’esame di cui all’art. 11 , ovvero dell’esame di
controllo ovvero dell’esame integrativo di cui art. 13, svolto davanti all’apposita Commissione
Provinciale.
Art. 4
Requisiti richiesti per l'ammissione agli esami di idoneità professionale
1.
Possono partecipare agli esami le persone di cui al comma 6 dell’art.8 del D.lgs. 395/2000.
2.
I soggetti di cui al comma precedente devono, essere in possesso, in alternativa:
•
dell’attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all’esame,
organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la
normativa vigente;
•
3.
del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato.
Nelle more del rilascio dell’attestato di frequenza di cui al comma 2, si può accedere
all’esame producendo la certificazione dell’organismo di formazione professionale
accreditato, che attesti l’ultimazione e la regolare frequenza del corso di preparazione
all’esame di idoneità professionale.
4.
La produzione, entro 4 mesi dal superamento dell’esame di idoneità professionale, di copia
dell’attestato di frequenza del corso comporta il perfezionamento della posizione
dell’esaminato, con conseguente rilascio dell’attestato di cui all’art. 14.
Art.5
Modalità per l’ammissione all’esame di idoneità professionale
1.
Chi intende sostenere l’esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta alla
Provincia di Trieste – Motorizzazione Civile.
2.
La domanda, redatta in unico esemplare e in assolvimento degli obblighi previsti in materia di
imposta di bollo, è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità - o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del
D.P.R. 445/2000 - ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 445/2000.
4
3.
È fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale
responsabilità:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale;
b) di voler sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per
il trasporto di cose per conto di terzi in ambito “nazionale e internazionale”,
esclusivamente in ambito “nazionale”, l’esame di controllo in ambito “nazionale e
internazionale” ovvero l’esame di controllo esclusivamente in ambito “nazionale”, l’esame
integrativo “internazionale” al fine di consentire ai possessori del requisito dell’idoneità
per il solo trasporto nazionale, di conseguire l’idoneità per il trasporto nazionale e
internazionale.
c) di possedere i requisiti indicati all’art. 4.
4.
Nella domanda va inoltre indicato l’indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si
riferiscono all’esame di idoneità professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno
fatte alla residenza dichiarata.
5.
Alla domanda è allegata l’attestazione dell’avvenuto versamento del diritto previsto dall’art. 6
del presente regolamento.
6.
La domanda d’esame è valida per partecipare ad una sola seduta d’esame; la mancata
presentazione all’esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della
Provincia.
7.
I candidati, potranno ripetere l’esame in caso di esito negativo, non prima di tre mesi dalla
precedente prova sostenuta.
Art. 6
Istituzione del diritto per l’ammissione all’esame
1.
E’ istituito il diritto per l’ammissione all’esame di idoneità professionale per il trasporto su
strada di merci e di viaggiatori.
2.
Il diritto è fissato in € 50,00.
3.
Con cadenza biennale la misura del diritto viene verificata e/o aggiornata su valutazione della
Giunta Provinciale.
Art. 7
Commissione Provinciale per l’esame di idoneità professionale per il trasporto
su strada di merci e di viaggiatori
1.
Le Commissioni Provinciali per l’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di
merci e di viaggiatori, hanno la seguente composizione:
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a) il dirigente preposto alla Motorizzazione Civile, o un suo delegato, con funzioni di
presidente;
b) un dipendente della Motorizzazione Civile con qualifica funzionale non inferiore alla
categoria D;
c) un esperto in Ragioneria che può essere scelto anche tra i dipendenti dell’amministrazione
provinciale;
d) un esperto in diritto designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
e) tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori merci per la
Commissione merci e tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli
autotrasportatori di viaggiatori per la Commissione viaggiatori indicati collegialmente
dalle stesse associazioni individuate come maggiormente rappresentative dalla locale
Camera di Commercio;
2.
In corrispondenza di ciascuno dei componenti, ad eccezione del Presidente di cui sopra viene
nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione Provinciale solo in
caso di assenza o di impedimento del titolare, per l’intera durata della seduta e comunque per
l’intera correzione di tutti gli elaborati, qualora svolta in più sedute..
3.
La nomina dei componenti, effettivi o supplenti, avviene con decreto del Presidente della
Giunta Provinciale a seguito di deliberazione della giunta.
4. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Motorizzazione Civile, con
qualifica funzionale non inferiore alla categoria C designato con atto del dirigente preposto alla
Motorizzazione Civile, che qualora necessario dispone anche in merito all’eventuale supplenza.
5. I componenti della Commissione Provinciale durano in carica sino a nuova determinazione
dell’Amministrazione Provinciale, la quale provvede o direttamente o su nuova designazione
nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.
6. In caso di dimissioni volontarie, esse sono accolte con decreto del Presidente della Giunta
Provinciale, contestualmente alla nomina del nuovo componente titolare o supplente.
7. La Commissione Provinciale ha sede presso la Provincia di Trieste.
8. Al Presidente, ai componenti e al segretario della Commissione Provinciale spetta un gettone di
presenza, per giornata di seduta, di importo pari a euro 50,00.
9. Ai dipendenti della Provincia il gettone di presenza è dovuto solo se la partecipazione alla
seduta avviene al di fuori dell’orario di servizio.
10. Il Segretario della Commissione Provinciale provvede alla convocazione di tutti i membri
effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo lettera
raccomandata A.R., telegramma, notifica, telefax, posta elettronica, comunicandola per
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conoscenza ai membri supplenti: nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a
quarantotto ore.
11. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di tutti i componenti effettivi della
Commissione, o dei rispettivi supplenti.
12. Il componente effettivo impossibilitato a partecipare deve darne immediata comunicazione alla
Segreteria della Commissione Provinciale e al proprio supplente, al fine di consentire la
convocazione dello stesso e la sua partecipazione anche in deroga ai termini temporali previsti.
13. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non
provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con
decreto del Presidente della Giunta Provinciale, che provvede contestualmente a nominare il
nuovo componente, secondo la designazione richiesta all’organismo competente e dal
medesimo effettuata.
Art. 8
Compiti della Commissione Provinciale
1.
La Commissione Provinciale provvede a:
a) redigere l’elenco dei quesiti d’esame e delle relative risposte;
b) espletare l’esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
c) determinare l’esito finale, redigendo apposito verbale d’esame.
2.
Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente
regolamento, la Commissione Provinciale può determinare criteri e modalità operative con
propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei
componenti.
Art. 9
Attività dell’ufficio
1.
Le domande di ammissione all’esame di abilitazione sono valutate dall’ufficio, ai fini della
verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.
2.
In caso di documentazione insufficiente, l’ufficio può disporre l’integrazione della medesima
attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione
mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all’esame.
3.
In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l’ufficio esclude il candidato
dall’ammissione all’esame di abilitazione, con motivato parere.
4.
In caso di non ammissione all’esame l’ufficio ne dà comunicazione all’interessato, con la
medesima procedura prevista per la comunicazione dell’ammissione.
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5.
L’ufficio comunica la data dell’esame agli ammessi a mezzo lettera raccomandata A.R. da
inviare all’indirizzo indicato nella domanda dall’interessato, con data di spedizione anteriore
di almeno 20 giorni rispetto al giorno fissato per l’esame.
Art. 10
Programma d’esame
1.
Il programma d’esame è quello stabilito dal D.lgs n. 395/2000 e successive disposizioni
applicative e modificazioni.
Art. 11
Struttura e tipologie dell’esame
1.
L’esame si compone di due distinte prove:
a) una prova sulla base di 60 domande con quattro risposte predefinite di cui solamente una
corretta;
b) un’esercitazione su un caso pratico con previsione di quattro problematiche a risposta
aperta relativi al programma d’esame.
2.
Per ciascuna delle prove di cui al precedente comma il candidato dispone di due ore.
3.
Tanto i quesiti della lettera a), quanto il caso pratico della lettera b) di cui al comma 1 saranno
ricavati dalla banca dati presente sul sito internet del Ministero dei Trasporti.
4.
Ai sensi del D.Lvo 395/2000 e del D.D. 126/2008, sono definite le seguenti tipologie d’esame.
a) esame per il conseguimento dell’idoneità per il trasporto nazionale e internazionale (esame
completo);
b) esame per il conseguimento dell’idoneità per il solo trasporto in ambito nazionale;
c) esame integrativo ai fini di consentire ai possessori dell’idoneità per il solo trasporto
nazionale, di conseguire l’idoneità per il trasporto nazionale ed internazionale;
d) esame di controllo, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della idoneità
professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un esperienza pratica
complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni nella direzione dell’attività di
trasportatore su strada , nell’interesse di una o più imprese, che regolarmente la esercitano.
5.
Ai fini dell’espletamento delle prove d’esame, ci si avvale di apposito programma informatico
per la scelta casuale dei quesiti. La scelta informatica dei quesiti, diversi per ogni candidato,
avviene alla presenza della Commissione che procede altresì alla scelta del caso pratico unico
per ciascuna tipologia d’esame. Il testo delle prove, predisposte in forma anonima, viene
distribuito ai candidati in modo casuale
Art. 12
Modalità di effettuazione e valutazione dell’esame
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1.
Gli esami si svolgono con cadenza quadrimestrale secondo le modalità previste dall’art. 8 del
D.Lgs. n. 395/2000 . Si procede ad indire sessioni straordinarie qualora siano presenti agli atti
un numero di domande superiore a 30 .
2.
Per essere ammessi a sostenere l’esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei
documenti d’identità riconosciuti ed in corso di validità.
3.
Per la valutazione della prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera a) sono attribuiti al
massimo sessanta punti, un punto per ogni risposta esatta; per la valutazione della prova di cui
all’articolo 11, comma 1 lettera b) sono attribuiti al massimo quaranta punti, assegnando ad
ogni problematica un punteggio da uno a dieci.
4.
L’esame di cui all’articolo 11 comma 4 lettera a) e b) è superato se il candidato ottiene:
un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di
almeno sessanta punti di cui:
•
almeno trenta punti nella prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera a), rispondendo
esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia;
•
almeno venti punti nella prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera b),conseguendo la
sufficienza (punteggio 6) in almeno tre problematiche su quattro.
5.
Se il candidato non supera la prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera a), la Commissione
non procederà alla correzione dell’esercitazione del caso pratico.
Art. 13
Esame di controllo ed esame integrativo
1.
Possono sostenere l’esame di cui all’articolo 11, comma 4 lettera d). le persone che
comprovino di aver maturato un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale, di
almeno cinque anni nella direzione dell’attività di autotrasporto di cose o persone, producendo
idonea documentazione in tal senso.
2.
Per gli effetti del comma 1 ed in conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 5, del D.lgs.
395/2000 l'esperienza pratica si considera:
a) continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con
una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;
b) attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla prova d'esame di
controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta
da non più di sei mesi.
3.
Coloro che comprovino di essere già in possesso dell’idoneità per il trasporto nazionale,
possono sostenere l’esame di cui all’articolo 11, comma 4 lettera c) vertente su materie di
trasporto internazionale.
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4.
Per la valutazione della prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera a) sono attribuiti al
massimo sessanta punti, un punto per ogni risposta esatta; per la valutazione della prova di cui
all’articolo 11, comma 1 lettera b) sono attribuiti al massimo quaranta punti, assegnando ad
ogni problematica un punteggio da uno a dieci.
5.
L’esame di cui all’articolo 11 comma 4 lettere c) e d) è superato se il candidato ottiene:
un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di
almeno sessanta punti di cui:
•
almeno trenta punti nella prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera a);
•
almeno sedici punti nella prova di cui all’articolo 11, comma 1 lettera b), conseguendo la
sufficienza (punteggio 6) in almeno due problematiche su quattro.
Art. 14
Attestato di idoneità professionale e approvazione dei risultati
1.
Al termine della correzione delle prove di cui agli art. 12 e 13 la Commissione dispone
l’elenco dei candidati con l’indicazione dei risultati di ciascuna prova e la valutazione finale
conseguita. I risultati, vengono trasmessi al Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile che
li approva con proprio provvedimento. L’elenco degli idonei, viene affisso nella sede della
Provincia e pubblicato sul sito web della stessa.
2.
L’attestato di idoneità professionale è rilasciato dal Dirigente preposto alla Motorizzazione
Civile, previo assolvimento degli obblighi previsti in materia di imposta di bollo da parte
dell’interessato.
3.
In caso di superamento dell’esame per la sola parte internazionale, ai fini del rilascio
dell’attestato di idoneità professionale per autotrasportatori in ambito nazionale e
internazionale dovrà essere restituito l’attestato di idoneità professionale per autotrasportatori
esclusivamente in ambito nazionale.
Art. 15
Convenzioni per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami
1.
È fatta salva la possibilità per la Provincia di stipulare apposite convenzioni con le altre
province della Regione Friuli Venezia Giulia per l’organizzazione e lo svolgimento degli
esami a livello sovra-provinciale di aggregazione territoriale, ai sensi dell’articolo 30 del
Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267) L.R. 1/2006.
2.
Con provvedimento del Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile la Provincia può
avvalersi di sessioni d’esame indette da altre province della regione Friuli Venezia Giulia.
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3.
L’avvalimento di sessioni d’esame fissate da altre Province è disposto con provvedimento del
Dirigente preposto alla Motorizzazione Civile di cui è data tempestiva comunicazione ai
candidati; con il medesimo provvedimento il Dirigente dispone in ordine alla
compartecipazione delle spese per l’organizzazione delle sessioni.
4.
Gli esiti degli esami approvati dalla Commissione sono comunicati al Dirigente preposto alla
Motorizzazione Civile della Provincia di Trieste.
Art. 16
Ricorsi
1.
Avverso i provvedimenti di non ammissione agli esami ovvero di definizione degli esiti degli
stessi è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Art. 17
Norme transitorie
1.
La Provincia di Trieste potrà accettare richieste di ammissione all’esame da parte di candidati
residenti al di fuori della Provincia stessa, purché residenti nella Regione Friuli-Venezia
Giulia, fino a quando la provincia in cui risiedono non avrà istituito la Commissione d’esame
di cui al D.lgs 395/2000. In tale caso si applicano le disposizioni del presente regolamento.
Art. 18
Entrata in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 agosto 2009.
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