IL DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO
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IL DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO
IL DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO LIBERTA' DEI MARI E CONTROLLO DEGLI STATI COSTIERI: Passiamo dalla terraferma ai mari. In questa materia si sono avute DUE CONVENZIONI: Ginevra 1958 e la Terza Conferenza delle NU sul diritto del mare 1974-1982. Ginevra produsse quattro convenzioni: sul mare, sull' alto mare, sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche, sulla piattaforma continentale. Dalla seconda delle quattro è sortita la CONVENZIONE DI MONTEGO BAY 1982. Prima ancora dell'entrata in vigore di questa nuova convenzione, si sostenne che le norme sulla zona economica esclusiva si fossero trasformate in consuetudine. La nuova Convenzione le riprodurrebbe. PER MOLTI SECOLI vigeva la LIBERTA' DEI MARI (unico limite il rispetto della pari libertà altrui). Furono soprattutto gli Olandesi a promuoverla abbandonando le pretese sul DOMINIO DEI MARI. IN CONTRAPPOSIZIONE si è sempre manifestata la pretesa (mai vittoriosa) al CONTROLLO DELLE ACQUE ADIACENTI. Ma la prassi è sempre stata contraria, eccetto per la pesca e per la repressione del il contrabbando. Col tempo cominciò L'EROSIONE DELLA LIBERTA' DEI MARI: - successivamente alla seconda guerra mondiale Truman sostenne la PIATTAFORMA CONTINENTALE cioè quella parte del fondo e sottosuolo marino che rappresenta il prolungamento della terraferma costante prima di precipitare negli abissi. - Negli anni '80 si parlò della ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA estesa fino a 200 miglia marine dalla costa e considerante appartenente allo stato tutte le risorse ivi presenti. - Infine il Cile, l'Argentina e il Canada hanno sostenuto negli ultimi anni di voler tutelare la specie ittica in alto mare anche al di la della zona economica esclusiva. Questo con la loro presenza e da qui MARE PRESENZIALE. IL MARE TERRITORIALE (1) E LA ZONA CONTIGUA (2): Il MARE TERRITORIALE è quello sottoposto alla sovranità dello stato costiero come la terraferma. L'acquisto della sovranità è automatico. In base a Montego Bay (Art.3) esso si estende fino ad un massimo di 12 migli marine. Secondo una dottrina formatasi fra le due guerre, la ZONA CONTIGUA al mare territoriale sarebbe stata recepita da Ginevra (Art.24). Ma come stanno le cose nel diritto internazionale? Per quanto riguarda la VIGILANZA il limite dello stato costiero è FUNZIONALE E NON SPAZIALE. Esso può prevenire e reprimere il contrabbando, la distanza dalla costa ha scarso signito, conta un qualche contatto tra la nave e la costa (trasbordo delle merci) o una particolare pericolosità sociale. Bisogna ricorrere alla TEORIA DELLA PRESENZA COSTRUTTIVA, la nave che abbia contatti con la costa è come se si trovasse negli spazi governativi dello stato. DA QUALI PUNTI DELLA COSTA SI MISURANO LE 12 MIGLIA? E' il problema del LIMITE INTERNO O LINEA BASE: Montego Bay fissa il principio secondo cui la linea base per la misurazione è data dalla bassa marea, seguendo le sinuosità della costa. PIU' IMPORTANTE E' IL SISTEMA DELLE LINEE RETTE: la linea base è data dalla congiunzione dei punti spnti della costa. Nel caso di isole o scogli vicini (non devono discostarsi in misura apprezzabile dalla direzione generale della costa) si congiungono anche questi. Altra norma importante è quella riguardante LE BAIE: se la distanza fra i punti naturali d' entrata della baia non supera le 24 MIGLIA, il mare territoriale viene misurato congiungendo i due punti; alias si traccia una linea interna di 24 miglia. La Convenzione considera baie solo quelle la cui superficie sia pari o maggiore ad un semicerchio avente per diametro la linea d'entrata. Tutti questi calcoli sono importanti al fine di determinare la pertinenza delle RISORSE NATURALI. L'Italia ha adottato il sistema delle linee rette. PASSANDO AI POTERI CHE SPETTANO ALLO STATO NEL MARE TERRITORIALE sono gli stessi che esso ha sulla terraferma, ma con DUE LIMITI: - DIRITTO DI PASSAGGIO INOFFENSIVO Montego Bay precisa che il passaggio deve essere "continuo e rapido" e che non "rechi pregiudizio alla pace, al buon ordine o alla sicurezza dello stato costiero". In caso contrario lo stato può adottare le necessarie misure, eccezionalmente chiuderlo al traffico. Questo vale per navi civili, militari e sottomarini con l'obbligo di navigare in superficie. - GIURISDIZIONE PENALE SULLE NAVI STRANIERE non "dovrebbe" (formulazione ambigua di Montego Bay) esercitarsi in ordine a fatti puramente interni alla nave e questo vale anche per le navi nei porti LA PIATTAFORMA CONTINENTALE (1) E LA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA (2): Gli anni successivi alla seconda guerra mondiale segnano la corsa all'accaparramento delle risorse naturali marine, con il conseguente controllo degli stati oltre il mare territoriale. Furono quindi coniate queste due teorie. La prima da Truman 1945, la seconda nell' ambito della terza Conferenza sul diritto del mare 1973. 1) PIATTAFORMA CONTINENTALE lo stato costiero ha, al dilà del mare territoriale, sulla piattaforma continentale il diritto esclusivo di sfruttare le risorse. Il diritto sulla piattaforma ha NATURA FUNZIONALE, a differenza del diritto di sovranità sul territorio o sul mare territoriale. Questa dottrina, facendo leva sulla conformazione geogra delle coste, è ABBASTANZA INIQUA (es. Cile ha molta costa, ma piccola piattaforma). Un problema importante è quello della DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA TRA STATI CHE SI FRONTEGGIANO (es. Adriatico che è tutta una piattaforma). La CONVENZIONE DI GINEVRA stabiliva il criterio dell' EQUIDISTANZA dalle rispettive linee di base, ma esso non è imposto dal diritto internazionale consuetudinario, quindi si può agire soltanto mediante accordi ispirati all' equità, come aveva sancito la ICJ nel 1969. ma che senso ha subordinare l'accordo all' equità? Nessuno, quando è concluso è valido, equo o iniquo che sia. 2) ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA teoria che è venuta sovrapponendosi alla piattaforma continentale. Molti stati sono a favore, sicché è diventata consuetudine. Ma quali sono i poteri dello stato in questa zona di 200 miglia marine? Esso avrebbe il controllo esclusivo su tutte le risorse economiche, sia biologiche che minerali, del suolo, sottosuolo e acque sovrastanti. E gli ALTRI STATI DIVERSI DA QUELLO COSTIERO? Potranno continuare a navigare, sorvolare e posare condotte e cavi sottomarini. Ma è difficile inquadrare la situazione degli altri stati nella zona economica come libertà dei mari. I diritti, sia dello stato costiero che degli altri stati hanno CARATTERE FUNZIONALE. COSA NE E' DELLA ZONA FRA QUELLA ECONOMICA ESCLUSIVA E LA FINE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE, sempre che quest' ultima superi le 200 migli marine? Secondo Montego Bay, lo stato costiero può mantenervi la propria giurisdizione. Resta solo da chiedersi se i paesi in sviluppo abbiano i mezzi necessari a sfruttare economicamente le rispettive zone economiche. IL MARE INTERNAZIONALE: Gli spazi marini oltre la zona economica esclusiva sono chiamati da Montego Bay ALTO MARE, oggi parliamo di MARE INTERNAZIONALE. Questa rimane l'unica zona in cui rivive la LIBERTA' DEI MARI e l'eguale diritto degli stati. Il principio della libertà ha come RISVOLTO NEGATIVO, che uno stato non possa utilizzare gli spazi marini fino al punto di sopprimere ogni possibilità di utilizzazione da parte degli altri. Questo vale per la specie ittica e per le risorse minerarie (noduli di manganese), essendo tali risorse esauribili. Una RISOLUZIONE ONU DEL 1970 li definisce "patrimonio comune dell' umanità". Dalla citata risoluzione ha preso le mosse l'iniziativa di costituire un' AUTORITA' INTERNAZIONALE DEI FONDI MARINI destinata a presiedere le risorse del fondo. Gli organi principali di questa sarebbero l' Assemblea, il Consiglio, il Segretariato e l' Impresa. Quest' ultima partecipa direttamente allo sfruttamento secondo un SISTEMA PARALLELO previsto da Montego Bay e inserito in un quadro di "joint ventures". Ma lo sfruttamento dei fondi oceanici resta comunque di difficile realizzazione. LA NAVIGAZIONE MARITTIMA: Premettiamo che ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello stato di cui ha la nazionalità. Un tempo si diceva che essa fosse "territoire flottant". E' sufficiente dire che lo STATO DELLA BANDIERA ha il diritto all' esercizio esclusivo del potere di governo attraverso il COMANDANTE della nave come organo dello stato. Le ECCEZIONI a detto principio aumentano via via che la nave procede verso le coste di un altro stato. NELLE ACQUE INTERNAZIONALI qualsiasi stato può catturare la NAVE PIRATA. Un' altra eccezione (discussa) è se un POTERE DI VISITA E DI CATTURA di navi altrui sia ammesso, in tempo di pace, per motivi di "self defence". Pare esserci solo un caso, quello del CONTRABBANDO DI GUERRA IN TEMPO DI PACE, compresa la nave che si proponga di recare aiuto al contrabbandiere. NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA di un altro stato, alle eccezioni considerate si aggiungono quelle favorevoli allo stato costiero. Esso può esercitare tutti i poteri connessi allo sfruttamento delle risorse della sua zona economica. Tutto ciò in base al limite funzionale secondo cui non sono ammesse misure coercitive sproporzionate alle infrazioni commesse dalla nave. NEL MARE TERRITORIALE i limiti entro i quali lo stato costiero può esercitare il governo sono dati dal PASSAGGIO INOFFENSIVO e dalla SOTTRAZIONE PENALE dello stato costiero ai fatti puramente interni. Costituisce un'eccezione anche la regola relativa al DIRITTO DI INSEGUIMENTO: le navi da guerra o di servizi pubblici possono inseguire una nave straniera che abbia violato le leggi del loro stato purché l'inseguimento abbia avuto INIZIO NELLE ACQUE interne o nel mare territoriale. L'inseguimento deve essere CONTINUO e potranno essere esercitati solo quei poteri ammessi nella zona in cui ha avuto inizio l'inseguimento. L'inseguimento deve CESSARE se la nave entra nel mare territoriale di un altri stato. E' UNO STATO LIBERO DI CONCEDERE LA PROPRIA NAZIONALITA' a qualsivoglia nave? Montego Bay lascia allo stato di fissare le condizioni, ma DEVE ESISTERE UN LEGAME SOSTANZIALE ("genuine link") con lo stato, tipo un controllo amministrativo, tecnico e sociale. La CONVENZIONE ONU 1986 richiede che alla PROPRIETA' della nave partecipi un numero di cittadini dello stato di immatricolazione, "sufficiente" per assicurare a questo il controllo o che l' EQUIPAGGIO sia formato da una quota "soddisfacente" di cittadini. MA COSA SUCCEDE SE LO STATO NON RISPETTA IL GENUINE LINK? Trattasi di BANDIERE OMBRA e gli altri stati sono autorizzati a disconoscerla, anche se ciò non ha riscontro nella prassi. LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE MARINO: Montego Bay gli dedica più di 40 articoli!!! Esiste A livello CONSUETUDINARIO un OBBLIGO DI NON INQUINARE? La risposta è negativa, in quanto Montego Bay sancisce un principio non coditorio, ma tendente al progressivo sviluppo internazionale. L'accento è posto sulla responsabilità civile di diritto interno ("chi inquina paga"). E AL LIVELLO CONVENZIONALE? Nume sono le convenzioni, ma esse sono sempre destinate ad operare nel diritto interno. Un ulteriore problema è stabilire quale stato possa esercitare il POTERE DI GOVERNO SULLE NAVI onde impedire fenomeni di inquinamento. DAL PUNTO DI VISTA CONSUETUDINARIO, lo stato di bandiera e lo stato costiero per prevenire e reprimere l'inquinamento. Nella zona economica esclusiva sarà funzionalizzata alla conservazione delle risorse naturali. A questi principi corrispondono anche le NORME CONVENZIONALI. C'è infine la possibilità per uno stato di INTERVENIRE ECCEZIONALMENTE NEL MARE INTERNAZIONALE su una nave altrui per prendere le MISURE STRETTAMENTE IDONEE ad impedire danni al proprio litorale, derivanti da incidente già avvenuto (diritto consuetudinario e Convenzione di Bruxelles 1969 sugli idrocarburi).