Regolamento nomine - Fondazione Banco di Napoli

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Regolamento nomine - Fondazione Banco di Napoli
REGOLAMENTO PER LE NOMINE DELLA FONDAZIONE BANCO DI
NAPOLI
TITOLO I
Disposizioni Generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 7, comma 1 dello Statuto della
Fondazione Banco di Napoli, disciplina le procedure per le designazioni, le elezioni e le
nomine dei componenti gli Organi della Fondazione, in aderenza ai contenuti della Carta
delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall’Assemblea dell’Associazione di Fondazioni
e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.
Art. 2
Principi generali
1. Nella composizione degli Organi, la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel
rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di
concorrere proficuamente alle attività e finalità dell’Istituzione.
2. Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività,
professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno
attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, al fine di assicurare la corretta
distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
3. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico,
concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di
legge in materia e dello Statuto.
4. Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell’adeguata
presenza di genere.
Art. 3
Requisiti richiesti per i componenti degli Organi
1. I componenti degli Organi della Fondazione devono essere scelti fra personalità di chiara
competenza, nel rispetto del principio di trasparenza e con l’applicazione di un criterio
selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al
raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione.
2. Gli Enti cui spetta la designazione e il Consiglio Generale per le conseguenti nomine,
devono attenersi ai seguenti criteri oggettivi e trasparenti, come specificati dal presente
regolamento al fine di assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace
azione della Fondazione nei settori di intervento e nell’ambito territoriale di riferimento:
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a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorirne la rappresentatività di
interessi connessi ai settori di attività della Fondazione, la competenza e l’autorevolezza;
b) i componenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e non
trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, così
come previsto dallo Statuto.
3. Al fine di consentire alla Fondazione di operare con efficacia nei settori di intervento, il
Presidente, i componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione devono
essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di
intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una qualificata
esperienza operativa, per almeno cinque anni, nell'ambito della libera professione o in
campo imprenditoriale o della docenza universitaria ovvero devono aver espletato, per
almeno cinque anni, funzioni direttive o di amministratore presso Enti pubblici o privati di
dimensioni adeguate, con particolare riguardo alle fondazioni di matrice bancaria, o presso
le pubbliche amministrazioni.
4. I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili
ed aver ricoperto per almeno tre anni lo stesso incarico in Enti con personalità giuridica
pubblica o privata o presso Società per azioni pubbliche o private che abbiano un patrimonio
certificato almeno pari al 5% di quello della Fondazione.
5. Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone che abbiano maturato, per almeno
cinque anni, un'esperienza di lavoro in posizione di rilevante responsabilità gestionale e che
siano in possesso di elevata qualificazione professionale con specifiche competenze
amministrative ed economico - finanziarie.
Art. 4
Durata delle cariche
1. I componenti il Consiglio Generale durano in carica cinque anni decorrenti dalla data della
nomina.
2. Il Presidente, il Vice presidente, i componenti del Consiglio d’Amministrazione e del
Collegio Sindacale durano in carica quattro anni a partire dalla data della nomina.
TITOLO II
Nomina del Consiglio Generale
Art. 5
Presentazione delle candidature
1. Il Presidente della Fondazione, almeno 120 giorni prima di ogni singola scadenza del
mandato dei componenti il Consiglio Generale, richiede agli Enti designanti indicati dall’art.
9, comma 1 dello Statuto, di proporre le terne di nominativi di persone in possesso dei
requisiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le proposte devono essere fatte pervenire alla Fondazione, a cura del soggetto
designante, entro 90 giorni dalla richiesta di designazione. Qualora il soggetto cui compete
la proposta non provveda agli adempimenti di propria spettanza, secondo le modalità
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indicate ed entro i termini previsti, il Presidente inviterà l’Ente designante a provvedere
immediatamente, entro un successivo termine perentorio di trenta giorni, trascorsi i quali il
potere di nomina, nei successivi 30 giorni, è esercitato, in via sostitutiva, direttamente ed in
piena autonomia dal Consiglio Generale il quale sceglierà, fino ad un massimo del 15% dei
componenti, tra personalità di chiara ed indiscussa fama, tenendo conto dell’esigenza di
assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di
trasparenza e con l’applicazione di criteri idonei a individuare soggetti dotati di esperienza
e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di
attività della Fondazione.
3. Qualora si dovesse procedere ad ulteriori cooptazioni, queste saranno effettuate:
- per i punti a) e b) dell’art. 9, comma 1 dello Statuto dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome;
- per i punti c) e d) dell’art. 9, comma 1 dello Statuto dall’Associazione Nazionale Comuni
Italiani;
- per il punto e) dell’art. 9, comma 1 dello Statuto dalla Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane;
- per il punto f) dell’art. 9, comma 1 dello Statuto dall’Unioncamere Nazionale.
Art. 6
Documentazione
1. Gli Enti che presentano candidature devono allegare alle proposte la documentazione
comprovante il possesso da parte dei candidati dei requisiti previsti dallo Statuto e dal
presente Regolamento.
Il possesso dei requisiti di professionalità può essere comprovato mediante la produzione
di curriculum sottoscritto dal candidato. Ogni altro requisito può essere attestato da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
2. La Commissione per le nomine di cui al successivo art. 7 può richiedere ai candidati la
produzione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso
dei requisiti e dei titoli dichiarati, assegnando loro un termine per la loro produzione.
Art. 7
Attività istruttoria
1. Per il preliminare esame delle candidature il Consiglio Generale può istituire un’apposita
Commissione per le nomine.
2. Tale Commissione è composta da cinque membri del Consiglio Generale compresi il Vice
Presidente e il Presidente che la presiede. Alle riunioni partecipa, con funzione di segretario,
il Direttore Generale.
3. Le riunioni delle Commissioni possono svolgersi anche in video conferenza.
4. La Commissione ha il compito di verificare preliminarmente l’ammissibilità di tutte le
candidature presentate e comunicarle al Consiglio Generale il quale provvede alla
valutazione dei requisiti dei nominativi designati alle elezioni ed alle relative nomine, ispirate
a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e
professionalità.
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5. Ove il Consiglio Generale ritenga che difettino i requisiti in capo ad uno o più dei soggetti
designati interrompe la procedura e il Presidente ne dà avviso all'Ente designante, il quale
dovrà provvedere, nei successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare una
o più nuove designazioni.
Art. 8
Procedura di nomina
1. Il Consiglio Generale in carica provvede a nominare i componenti del Consiglio destinato
a subentrargli.
2. Per le valutazioni si deve tener conto dei requisiti di cui all’art. 9, comma 2 dello Statuto
e all’art. 3 del presente Regolamento.
3. Il Consiglio Generale procede alla elezione mediante distinte votazioni a scrutinio segreto
su ciascuna delle terne presentate e ritenute ammissibili. Da ogni terna viene eletto il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Qualora dovessero registrarsi parità di voti si provvederà immediatamente al ballottaggio,
nel quale ciascun votante potrà esprimere una sola preferenza. Risulterà eletto il candidato
che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
5. Successivamente alla nomina da parte del Consiglio Generale, il Presidente ne dà
comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la
propria accettazione entro massimi 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
6. In caso di mancata accettazione in forma scritta entro i previsti termini, il Presidente ne
dà avviso all'Ente designante, il quale dovrà provvedere, nei successivi 30 giorni dal
ricevimento della richiesta, ad effettuare una diversa designazione.
TITOLO III
Elezione e nomina del Consiglio d’Amministrazione
Art. 9
Elezione e nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio
d’Amministrazione
1. Il Consiglio Generale elegge, con distinte votazioni, prima il Presidente e il Vice
Presidente e successivamente i restanti componenti il Consiglio d’Amministrazione.
2. Le persone che intendono candidarsi a Presidente devono inviare al Presidente in carica,
almeno 30 giorni prima della convocata seduta del Consiglio Generale, la propria
candidatura supportata dalle firme di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale
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ed il predisposto programma di mandato in cui vanno indicati gli obiettivi e le priorità che si
intendono perseguire.
3. Le persone che intendono candidarsi a Vice Presidente devono inviare al Presidente in
carica, almeno 30 giorni prima della convocata seduta del Consiglio Generale, la propria
candidatura supportata dalle firme di almeno 5 dei componenti il Consiglio Generale.
4. Le persone che intendono candidarsi a Consiglieri d’Amministrazione devono essere
proposte al Presidente da almeno un Consigliere Generale.
5. Le elezioni del Presidente, del Vice Presidente e degli altri componenti il Consiglio
d’Amministrazione vengono effettuate con voto segreto.
6. In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il termine di 10 giorni
dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvederà
ad una nuova nomina.
TITOLO IV
Elezione e nomina del Collegio Sindacale
Art. 10
Elezione e nomina dei componenti il Collegio Sindacale
1. Al Consiglio Generale spetta l’elezione e la nomina del Presidente del Collegio Sindacale
e dei due Sindaci, oltre che dei due Sindaci supplenti.
2. Le persone che intendono candidarsi come Sindaci devono essere proposte al Presidente
da almeno un Consigliere Generale.
3. Le elezioni vengono effettuate con voto segreto.
4. Viene eletto Presidente colui il quale riporta il maggior numero di voti.
5. In caso di mancata accettazione in forma scritta della carica, entro il termine di 10 giorni
dalla notifica della nomina, da parte del soggetto indicato, il Consiglio Generale provvederà
ad una nuova nomina.
TITOLO V
Nomina del Direttore Generale
Art. 11
Nomina del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone che
possiedano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3 dello Statuto.
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2. Il Consiglio d’Amministrazione delibera con apposita votazione su proposta del
Presidente.
Art. 12
Determinazione dei compensi dei componenti degli Organi
1. I corrispettivi, comunque qualificati, per i componenti degli Organi sono determinati in
coerenza con la natura della Fondazione e con l’assenza di finalità lucrative.
2. I compensi dei componenti degli Organi della Fondazione sono commisurati all’entità
del patrimonio e delle erogazioni.
3. In caso di patrimonio superiore ad un miliardo di euro il compenso annuale
complessivamente corrisposto, a qualunque titolo, al Presidente non è superiore a
duecentoquarantamila euro. Se inferiore il compenso massimo del Presidente è
determinato in misura inferiore al predetto limite in funzione dei parametri di cui al
precedente comma 2. Se tali parametri cambiano in misura consistente e durevole, la
Fondazione provvede ad adeguare il compenso.
4. Per i componenti del Consiglio Generale sono previsti esclusivamente trattamenti non
“corrispettivi” ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell’Organo e
alle spese sostenute.
5. La somma complessiva corrisposta a qualunque titolo a Presidente, componenti del
Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Generale, del Collegio Sindacale non può in
ogni caso superare l'importo determinato applicando ad ognuno dei seguenti scaglioni,
in cui può essere ripartito il patrimonio di bilancio, le relative percentuali:
a) fino a 120 milioni di euro di patrimonio: 0,40%;
b) oltre 120 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro di patrimonio: 0,10%;
c) oltre 500 milioni di euro e fino a 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,05%;
d) oltre 5.000 milioni di euro di patrimonio: 0,01%.
TITOLO V
Pubblicità istituzionale
Art. 13
Pubblicità
Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione insieme ai nominativi
dei componenti gli Organi della Fondazione e ai loro curriculum vitae.
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