INTERVISTA ALL`AVV. MAURIZIO CARDONA – DIVORZISTA – a

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INTERVISTA ALL`AVV. MAURIZIO CARDONA – DIVORZISTA – a
INTERVISTA ALL’AVV. MAURIZIO CARDONA – DIVORZISTA – a cura di Daniela Cavallini
Daniela Cavallini:
Avv. Cardona, innanzitutto grazie per intervenire nella mia rubrica. Lei è un professionista di indiscussa
notorietà ed autorevole fonte di esperienza in fatto di separazioni e divorzi, pertanto Le chiedo di fare
chiarezza in merito alle tipologie di separazione legale ed evidenziarne vantaggi e svantaggi.
Avv. Maurizio Cardona:
Cominciamo subito col dire che la separazione nel nostro ordinamento non è stata concepita come
qualcosa di definitivo, quanto piuttosto come un momento di riflessione in attesa di un ritorno o di una
rottura definitiva formalizzata poi nel divorzio, il vero e proprio scioglimento del vincolo matrimoniale. La
separazione come un momento di sospensione di alcuni effetti del matrimonio che allentano alcuni
doveri tra cui quello relativo alla coabitazione e alla fedeltà. Con la separazione dunque il matrimonio
ancora sussiste e il coniuge separato conserva il diritto alla reversibilità della pensione e rimane erede
dell’altro coniuge.
Nella separazione consensuale sono i coniugi a trovare una soluzione condivisa, l’affidamento e il
collocamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, a regolamentare i loro rapporti patrimoniali.
Quando ciò non è possibile perché le posizioni dei coniugi sono troppo distanti e i contrasti appaiono
insanabili non rimane che il percorso della separazione giudiziaria, nel corso della quale sarà il giudice a
dover individuare le soluzioni più opportune secondo quanto previsto dalla legge.
La nuova legge sul divorzio breve ha ridotto i tempi per sciogliere il vincolo matrimoniale e sicuramente
potrà contribuire per alcuni aspetti ad attenuare il logoramento di un’attesa infinita che solitamente
portava all’acuirsi del conflitto. Ora si passa da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale e un
anno in caso di giudiziale decorrente dalla data di comparizioni davanti al Presidente.
Lasciarsi fa male. Ma lasciarsi malamente produce certamente sofferenze individuali e costi sociali di cui
non sempre ci si rende conto. La scelta di intraprendere un percorso consensuale è la scelta del buon
senso e della saggezza, è quella che argina meglio la sofferenza e consente meglio di dare in termini
relativamente rapidi una svolta alla propria vita.
Daniela Cavallini:
Prescindendo dalla mia trattazione introduttiva, nell’ambito della quale definisco “privo di colpa” chi non
ama più, in sede legale è accettabile questo stesso concetto o il coniuge “disamorato” è condannato ad
un risarcimento?
Avv. Maurizio Cardona:
La separazione è un fatto umano “possibile” in qualunque relazione umana che non necessariamente
deve prevedere una colpa di uno dei due coniugi. Ci si può separare per tanti motivi ma la legge non
impone necessariamente l’individuazione dell’attribuzione di una responsabilità come presupposto della
stessa.
Ogni essere umano ha tante fragilità e debolezze e bisogna non aver paura di guardarle in faccia e sentire i
cambiamenti che ci accompagnano di volta in volta.
Io credo che non esista una ricetta miracolosa per preservare un rapporto. Bisognerebbe avere chiaro chi
siamo e cosa vogliamo e, come è facile immaginare, questi sono quesiti a cui non è facile dare risposte.
Quando pensiamo ad una relazione si tende solitamente a vivere il presente e qualche volta, i più
romantici, a sognare un futuro da favola, immaginando che quella magia che si sta vivendo in quel
momento ci sarà per sempre. Non si tiene conto che ciascuno di noi, in un modo o nell’altro, cambia
sempre.
Ci immaginiamo immutabili. Ma così non è.
Se l’obiettivo è stare insieme una vita e “per sempre” è evidente che non tutto può essere lasciato al caso e
non è così semplice. Occorre tanta dedizione, attenzione, intelligenza, che l’amore sia coccolato nel tempo.
Un tempo nel quale tutto po’ succedere. Ci si può semplicemente stancare e annoiare e già questo sarebbe
abbastanza per mandare in frantumi un rapporto.
Oppure ci si riscopre cambiati. Incompatibilità caratteriali e incomunicabilità fanno il resto.
Gli avvocati arrivano dopo quando si tratta di gestire una fase difficile della vita che se affrontata male può
essere ulteriore fonte di danni e sofferenze irreversibili.
La famiglia italiana è cambiata. Gli ultimi dati Istat, ci dicono che ci si sposa sempre di meno e che la
convivenza è in continuo aumento. Questo significa che il matrimonio sempre di più non è considerato
l’oasi della felicità e men che mai una istituzione che tutela. Anzi, spesso è visto come un istituto che
genera più guai che vantaggi.
Un grande cambiamento culturale è in corso ma il matrimonio così com’è strutturato non sa dare risposte
adeguate ai nuovi bisogni.
La separazione è lì in agguato, e non fa sconti neanche ormai alle persone più anziane che sognano e
rivendicano il diritto di sentirsi ancora felici.
Di fronte a questo scenario dobbiamo ricordare che per separarsi è sufficiente che la convivenza sia
divenuta “intollerabile” o che la stessa sia motivo di grave pregiudizio per i figli.
Quando una relazione finisce le motivazioni possono essere tante. Non credo ci sia una causa precisa.
Poi quando ci sono i figli occorre ancora più impegno e responsabilità, doveri che mettono a dura prova i
legami. La ricerca della colpa, che prende il nome di “addebito”, è solo eventuale e spesso costituisce il
tentativo di darsi delle spiegazioni in sede giudiziaria sulle motivazione della rottura dell’unione
coniugale e qualche volta il tentativo di cucinare a fuoco lento una sete insopprimibile di vendetta.
L’individuazione di una colpa e cioè della prova della violazione di uno o più doveri matrimoniali e del
rapporto di causa – effetto, necessario per l’addebito, postula la necessità di vivisezionare in sede
giudiziaria il rapporto. Ma la possibilità di ottenere l’addebito o addirittura un risarcimento, si rivela
spesso una pia illusione e il prezzo da pagare è davvero troppo alto. Una battaglia all’ultimo sangue che
non risparmia nessuno, con i figli che poi subiscono le conseguenze più importanti. Sicuramente l’
“addebito” così come strutturato, non aiuta a stemperare i conflitti e non ha più ragion d’essere, ben
sapendo che eventuali violazioni coniugali possono anche trovare adeguate risposte, come il risarcimento
del danno, sul terreno della giustizia ordinaria della responsabilità civile, senza che il processo matrimoniale
sia l’inutile terreno dei rancori, del ricatto e della strumentalizzazione.
Daniela Cavallini:
Ho accennato alle famigerate “bassezze” cui giungono molte coppie in fase di separazione. Tuttavia, poiché
al “peggio” non c’è limite, come interviene la giurisprudenza in proposito?
Avv. Maurizio Cardona:
Certo non tutti i coniugi si lasciano prendere dagli istinti più bassi e molti magari dopo una prima fase di
difficoltà hanno un approccio ragionevole e lavorano insieme per immaginare un futuro nuovo e per
costruire un presente di buon senso. Ma per tanti altri così non è, e la sete di vendetta vince su tutto il
resto. Quando si ritiene che l’ “altro” ti abbia rovinato la vita, “la deve pagare cara”. E così su questo
presupposto si è pronti a tutto: veri e propri atti di mobbing familiari, ossia atti di vera e propria
svalutazione psicologica del coniuge, comportamenti prepotenti, coercitivi e vessatori finalizzati a
renderlo più fragile e manipolabile.
Umiliazioni attuate nell’imminenza di una separazione o nel corso della stessa che qualche volta arrivano a
false accuse di abusi sessuali verso i figli o altre forme di calunnie che aprono le porte al rilievo penale del
rapporto.
Abbiamo visto di tutto:
Accuse di lesioni personali, di violenze sessuali, stalking, e veri e propri omicidi.
Ed ancora, furti, truffe che tuttavia finché non si è legalmente separati non consentono la punibilità del
coniuge.
Inutile dire che sono tutti comportamenti che possono anche trovare forme di tutela giuridica in sede
penale e civile ma non sempre facili da provare sullo sfondo di una giustizia lenta non in grado dare
risposte tempestive a tali abusi.
Daniela Cavallini:
Veniamo alla nota più dolente: i figli. Non dico nulla di nuovo affermando che sono spesso elemento di
ricatto. Come risponde la legge alla classica frase “Non ti faccio più vedere i bambini”? Si sente dire
spesso di papà separati cui è negato il diritto di vedere i figli.
Avv. Maurizio Cardona:
La strumentalizzazione dei figli è una delle azioni più frequenti per vendicarsi del coniuge.
E così ecco entrare in scena denigrazioni, false accuse di trascuratezza nei confronti del figlio, di violenza o
abusi, tentativi di manipolare i propri figli per escluderli dal rapporto con l’altro. Un lavaggio del cervello
per distruggere la relazione con i figli, un comportamento che a mio parere non trova un’adeguata
risposta dell’ordinamento.
Sono veri e propri maltrattamenti che devono trovare risposte tempestive di repressione ma che
necessitano anche della cultura della prevenzione. I figli hanno diritto a ricevere il mantenimento, cura e
attenzione da entrambi i genitori e hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno dei genitori; nessun genitore può essere escluso arbitrariamente da questi diritti-doveri.
Capitano spesso fenomeni di rifiuto del genitore convivente in via prevalente di consegnare il bambino
all’altro genitore nei tempi in cui spetta a questi tenerlo con sé. I pretesti sono i più disparati, spesso legati
allo stato di salute. Accade quando si comunica, contrariamente al vero, che il bambino è malato, e si invita
l’altro genitore a non andare a prenderlo; oppure ci sono i casi in cui si convince il bambino a non recarsi
dall’altro genitore con affermazioni screditanti o ancora quando si stacca il telefono per impedire il
contatto telefonico, solo per fare alcuni esempi. Nei casi più gravi il vero e proprio rifiuto di consegnare il
bambino all’altro genitore o semplicemente non favorire il rapporto tra il bambino e l’altro genitore.
Daniela Cavallini:
I figli generalmente sono affidati alla mamma, tuttavia vi sono casi di madri malate e/o ritenute
moralmente indegne. Vuole fare qualche esempio tramite il quale comprendere quando il figlio viene
affidato al padre?
Avv. Maurizio Cardona:
Sono proprio i casi a cui mi riferivo prima con riferimento ai maltrattamenti. La riforma del 2006 che ha
introdotto l’affidamento condiviso, in attuazione del principio della bigenitorialità, ha formalmente
messo sullo stesso piano il padre e la madre in ordine all’affidamento dei figli anche se, come è noto,
nelle aule giudiziarie alla madre è riconosciuto il ruolo di collocatario prevalente.
L’affidamento esclusivo è un regime eccezionale che può essere attuato in casi gravi nei quali il genitore
si dimostri inidoneo sotto il profilo della sua capacità genitoriale. L’ art. 155 bis del codice civile prevede
che “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con
provvedimento motivato che l’affidamento dell’altro sia contrario all’interesse del minore”.
Abbiamo visto alcuni esempi prima, quando appare evidente che possa sussistere un grave pregiudizio per
il minore, come nei casi di assoluta inadempienza al mantenimento del figlio, la violazione del
diritto/dovere di visita del figlio, o ancora nei casi di tossicodipendenza o di dipendenza dall’alcool.
Molte situazioni si riferiscono a casi di manifesta carenza o di inidoneità educativa ma anche a situazioni
nelle quali si è concretizzato ripetutamente il disprezzo per l’altro coniuge.
Tuttavia come ho detto prima anche questa previsione non trova adeguata attuazione e spesso è tardiva di
fronte a situazioni che già hanno prodotto danni spesso irreversibili.
Il nostro ordinamento ha previsto delle norme che sanzionano tali abusi, e mi riferisco in particolare all’art.
709 ter del Codice di procedura Civile, solo per citare in ambito civile una di queste, che ha anche previsto
diverse tipologie di sanzioni e varie forme di risarcimento del danno.
In ogni caso il comportamento ostativo del genitore costituisce una vera e propria condotta
pregiudizievole e possibile fonte di risarcimento del danno di natura anche non patrimoniale.
La realtà è che le sanzioni sono inadeguate, inapplicate e tutto il sistema non è tutelante. Sarebbe
davvero necessaria una riforma seria che sanzioni realmente e tempestivamente, una vera rivoluzione
copernicana. L’affidamento condiviso è stata una riforma illusoria che ha cambiato tutto ma che nella
sostanza non ha cambiato niente. Abbiamo assistito in questi anni a tante distorsioni e disomogeneità
applicative. Di fatto l’affidamento e rimasto quello di una volta, una sconfitta evidente del principio della
bigenitorialità. I bambini vivono stabilmente con un genitore e frequentano troppo poco l’altro. Alla
faccia dei diritti dei figli assistiamo ad una vera e propria privazione legale di diritti costituzionali.
Daniela Cavallini:
Ogni avvocato oltre ad attenersi alle procedure legali, opera con il proprio stile personale. Lei, Avv.
Cardona, come dirime/gestisce un conflitto insanabile, “bassezze” e aggressività incluse?
Avv. Maurizio Cardona:
La fine di una relazione coniugale è spesso fonte di sofferenza ma anche un’opportunità per dare una svolta
ed immaginare una vita nuova.
Credo che occorra un atteggiamento di equilibrio e senso della misura. Un avvocato divorzista ha un ruolo
importante per la gestione di questo passaggio. Si tratta di ascoltare, di capire, di spiegare le norme e
soprattutto il fatto che le responsabilità nei confronti dei figli rimangono immutate. Non bisogna avere
premura di “fare in fretta”. A volte tutto può essere relativamente semplice ma altre volte occorre del
tempo per metabolizzare quello che sta succedendo. Nei casi più difficili occorre un intervento
multidisciplinare, con la presenza di psicoterapeuti e mediatori familiari che sostengano e sappiano
gestire il presente per pensare al futuro. Tutti devono fare la propria parte. Un avvocato che si occupa di
diritto di famiglia ha una grande responsabilità. Deve prima pensare ai minori ed in questa logica non
può e non deve assecondare comportamenti che possano contribuire a fomentare la conflittualità. La
recente introduzione della negoziazione assistita va in questa direzione. Aprire un dialogo che è stato
interrotto e governare un conflitto per arrivare a delle soluzioni condivise e non essere un mero
esecutore passivo delle volontà del cliente ma una guida sicura e se possibile rassicurante.
Daniela Cavallini:
Talvolta sono gli stessi padri o le madri che, per vari motivi, si estraniano dalla cura dei figli avuti nel
precedente matrimonio. A prescindere dai problemi psicologici di cui risentiranno per tutta la vita, la legge
come tutela tali bambini?
Avv. Maurizio Cardona:
Il nostro ordinamento giuridico mette al centro l’interesse e la tutela dei minori. Sarebbe troppo lungo
fare una disamina legislativa esaustiva sul punto ma sicuramente possiamo dire che oltre a strumenti
penali che sanzionano la violazione degli obblighi di assistenza familiare sono previsti strumenti di tutela
civile come l’affidamento esclusivo, che abbiamo già visto, o nei casi più gravi, la limitazione o decadenza
della responsabilità genitoriale. La recente novella legislativa all’art. 337 bis del codice civile ha introdotto
il concetto di “responsabilità genitoriale” anche nella crisi della coppia, prevedendo in particolare il diritto
del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere
cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…”
In caso di violazione ci si potrà rivolgere al giudice perché prenda i provvedimenti sui figli con esclusivo
riferimento al loro interesse morale e materiale. E così potrà, come già visto prima, anche decidere per
cambiare l’affidamento da condiviso ad esclusivo.
Spesso viene violato il diritto all’assistenza familiare, cioè il mancato versamento dell’assegno di
mantenimento e i tentativi di avere adeguata e immediata risposta sanzionatoria si scontrano con un
sistema lento ed inadeguato. Per non parlare delle omissioni del dovere di stare con i propri figli. In
questo caso però l’assenteismo o il completo disinteresse del genitore non sembra toccare troppo la
“sensibilità” istituzionale ingolfata dalle troppe cause. Quasi sempre si fa riferimento al diritto di visita
considerato nella prospettiva del diritto del genitore non collocatario a frequentare regolarmente il proprio
figlio e alle battaglie legali per tutelare questo diritto. Ma cosa succede quando è il genitore a non
esercitare questo diritto? Il “dovere” di visita non configura un obbligo coercibile e spesso non viene
sanzionato come meriterebbe con un danno incalcolabile per i figli.
I genitori devono esserci sempre, materialmente e moralmente. Nei casi più gravi pregiudizievoli per il figlio
la legge prevede misure ancora più severe come la limitazione o la decadenza della responsabilità
genitoriale, che prevede anche l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del
minore.
Ma come ho già detto prima il problema di fondo è quello relativo alla scarsa efficienza del sistema
giudiziario troppo spesso incapace di dare risposte certe e tempestive.
Daniela Cavallini:
Parliamo di famiglie cosiddette “allargate”, che affrontano una seconda separazione. Spesso accade che
uno o entrambi i coniugi abbiano già figli che, magari in tenera età, sono accolti e cresciuti con amore dal
nuovo compagno. Affrontando la seconda separazione, il “secondo papà” o la “seconda mamma”,
possono vantare diritti sui figli dell’altro?
Avv. Maurizio Cardona:
No, se non nei casi in cui sono consentite forme di adozione. Nel nostro ordinamento la famiglia
ricomposta non è stata né espressamente riconosciuta come istituto di diritto familiare né tantomeno
regolata. Non vi è un riconoscimento giuridico che tuteli questi legami. Nel nostro paese così come negli
altri paesi europei che hanno introdotto lo strumento dell’affido condiviso e del principio della
bigenitorialità, che sottende la permanenza delle prerogative parentali in capo ai genitori biologici, si è
optato per una posizione astensionistica rispetto all’intervento legislativo. Ma questo significa l’assenza
del riconoscimento giuridico dei genitori sociali. In Svezia è tutelato l’interesse della prole minore ad avere
e mantenere relazioni con i terzi significativi.
Secondo l’art. 8 della CEDU anche una relazione di fatto può essere considerato un rapporto familiare
avente rilevanza giuridica, rilevante soprattutto per i figli. Si dovrà ovviamente tenere conto del tempo
vissuto insieme, della qualità delle relazioni, del ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino e se
questa relazione è stata tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, e tale
rapporto non vi è dubbio che dovrebbe essere salvaguardato.
E’ evidente che l’interesse del minore passa e dovrà passare anche attraverso la considerazione e la
previsione di sistemi di tutela anche del genitore sociale.
Daniela Cavallini:
Dalla sentenza di separazione, con relative disposizioni, all’eventuale realtà di mancanza di rispetto delle
stesse: il tipico caso del marito e padre che non corrisponde “gli alimenti”? Come viene tutelata la parte
lesa?
Avv. Maurizio Cardona:
E’ uno dei temi che più mi sta a cuore, ma anche su questo versante la necessità di tutelare realmente i
soggetti più deboli si imbatte in una giustizia lenta ed inadeguata. Ci sono molti strumenti che tutelano la
violazione degli obblighi di assistenza familiare come avviene quando si fanno mancare i mezzi di
sussistenza ai figli o al coniuge che si trova in stato di bisogno. In sede penale si può semplicemente
querelare il soggetto inadempiente per azionare l’azione penale che, per quanto non velocissima, ricorda
perlomeno che la violazione di cui stiamo parlando è un reato. Va detto, inoltre, che il mancato rispetto
della sentenza può anche integrare il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del
giudice.
Ci sono però anche alcuni strumenti giuridici di natura civile che hanno come obiettivo l’adempimento del
debitore. C’è sempre poi la possibilità di proporre delle azioni esecutive e quindi di procedere con il
pignoramento dei beni, di somme, dello stipendio o di chiedere in qualche caso il sequestro del
patrimonio.
Daniela Cavallini:
Indicativamente quali sono i tempi ed i costi per ottenere una separazione sia consensuale che giudiziale?
Avv. Maurizio Cardona:
Per la consensuale parliamo di pochi mesi mentre per la giudiziale si parla di anni. Poi dipende molto dal
Tribunale e dal carico di lavoro degli stessi.
Quanto ai costi posso semplicemente dire che una separazione giudiziale può raggiungere costi
significativi nei casi di grande complessità e che la cosa migliore è concordare preventivamente gli stessi.
Daniela Cavallini:
In caso di condizioni economiche difficoltose, esiste la possibilità di ricorre ad assistenza legale gratuita?
Avv. Maurizio Cardona:
Esiste il cd. “gratuito patrocinio a spese dello Stato”, e cioè la possibilità per chi non ha i mezzi, di scegliersi
l’avvocato che sarà poi pagato dallo Stato. La legge garantisce il diritto di difesa a tutti, che è bene
ricordarlo, è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
E’ sicuramente un istituto che deve essere migliorato perché ci sia un diritto di difesa effettivo senza
discriminazioni e perché sia realmente rispettato il principio di uguaglianza.
Daniela Cavallini:
Giungiamo al divorzio ed alle nuove leggi. Vuole illustrare le modificazioni più significative?
Avv. Maurizio Cardona:
In un momento come questo di grandi cambiamenti sociali c’è la necessità di semplificare e di avere delle
regole certe fin dall’inizio e il nostro diritto divorzile fino ad oggi non è stato garanzia di giustizia e di equità.
La nuova riforma del Divorzio breve è sicuramente una buona cosa.
La riduzione dei tempi per sciogliere il vincolo matrimoniale da tre anni a sei mesi in caso di separazione
consensuale e un anno in caso di giudiziale (decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente) riduce indubbiamente le attese che normalmente portavano all’acuirsi del conflitto.
Una riforma che ci avvicina alle altre normative europee ma che ha lasciato inalterati i due passaggi
procedurali, quello della separazione e del divorzio. Il divorzio immediato, che avrebbe consentito arrivare
direttamente al divorzio senza la separazione, non è passato, lasciando aperta la duplicazione dei
procedimenti con ulteriori lungaggini per i nostri tribunali. Ma i problemi di sovrapposizione di entrambe le
procedure di separazione e di divorzio ci sono e non sono di facile coordinamento. A mio parere la
concorrente permanenza delle due procedure è un non senso giuridico che il legislatore avrebbe dovuto
abolire, con un inutile aggravio di costi a danno dei cittadini.
Anche la negoziazione assistita recentemente introdotta nel nostro ordinamento va nella logica della
semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio e consente di evitare l’intervento del giudice e
di arrivare più rapidamente ad un accordo che produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali di
separazione e divorzio.
Una procedura applicabile, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci,
portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Una procedura che tuttavia non è ancora decollata.
E’ stata anche introdotta per separarsi e per divorziare la possibilità di rivolgersi direttamente al Sindaco,
senza quindi passare dal Tribunale, con un accordo consensuale, ma questa procedura non può realizzarsi
in presenza di figli a meno che questi non siano maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Daniela Cavallini:
Come si procede se uno dei due ex coniugi si oppone al divorzio?
Avv. Maurizio Cardona:
Il divorzio è un diritto e non ci si può opporre. Normalmente può essere una fase meno turbolenta della
separazione perché si solito è già passato del tempo e spesso i contrasti hanno già trovato una
regolamentazione nella separazione. Tuttavia quando questo non accade e si decide di riaprire la vicenda
anche il divorzio può essere occasione di scontro e per continuare a litigare su tutto. Su tutto ma non sul
diritto al divorzio che non può essere ostacolato.
Daniela Cavallini:
Avvocato Cardona, nel ringraziarLa per la Sua disponibilità, Le chiedo di indicare i Suoi riferimenti
professionali.
Avv. Maurizio Cardona:
Via Alfieri n. 19 - Torino
Tel. 011547117 - 01119702923
Fax. 0114406798
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