INTERVISTA ALL`AVV. MAURIZIO CARDONA – DIVORZISTA – a
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INTERVISTA ALL`AVV. MAURIZIO CARDONA – DIVORZISTA – a
INTERVISTA ALL’AVV. MAURIZIO CARDONA – DIVORZISTA – a cura di Daniela Cavallini Daniela Cavallini: Avv. Cardona, innanzitutto grazie per intervenire nella mia rubrica. Lei è un professionista di indiscussa notorietà ed autorevole fonte di esperienza in fatto di separazioni e divorzi, pertanto Le chiedo di fare chiarezza in merito alle tipologie di separazione legale ed evidenziarne vantaggi e svantaggi. Avv. Maurizio Cardona: Cominciamo subito col dire che la separazione nel nostro ordinamento non è stata concepita come qualcosa di definitivo, quanto piuttosto come un momento di riflessione in attesa di un ritorno o di una rottura definitiva formalizzata poi nel divorzio, il vero e proprio scioglimento del vincolo matrimoniale. La separazione come un momento di sospensione di alcuni effetti del matrimonio che allentano alcuni doveri tra cui quello relativo alla coabitazione e alla fedeltà. Con la separazione dunque il matrimonio ancora sussiste e il coniuge separato conserva il diritto alla reversibilità della pensione e rimane erede dell’altro coniuge. Nella separazione consensuale sono i coniugi a trovare una soluzione condivisa, l’affidamento e il collocamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, a regolamentare i loro rapporti patrimoniali. Quando ciò non è possibile perché le posizioni dei coniugi sono troppo distanti e i contrasti appaiono insanabili non rimane che il percorso della separazione giudiziaria, nel corso della quale sarà il giudice a dover individuare le soluzioni più opportune secondo quanto previsto dalla legge. La nuova legge sul divorzio breve ha ridotto i tempi per sciogliere il vincolo matrimoniale e sicuramente potrà contribuire per alcuni aspetti ad attenuare il logoramento di un’attesa infinita che solitamente portava all’acuirsi del conflitto. Ora si passa da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale e un anno in caso di giudiziale decorrente dalla data di comparizioni davanti al Presidente. Lasciarsi fa male. Ma lasciarsi malamente produce certamente sofferenze individuali e costi sociali di cui non sempre ci si rende conto. La scelta di intraprendere un percorso consensuale è la scelta del buon senso e della saggezza, è quella che argina meglio la sofferenza e consente meglio di dare in termini relativamente rapidi una svolta alla propria vita. Daniela Cavallini: Prescindendo dalla mia trattazione introduttiva, nell’ambito della quale definisco “privo di colpa” chi non ama più, in sede legale è accettabile questo stesso concetto o il coniuge “disamorato” è condannato ad un risarcimento? Avv. Maurizio Cardona: La separazione è un fatto umano “possibile” in qualunque relazione umana che non necessariamente deve prevedere una colpa di uno dei due coniugi. Ci si può separare per tanti motivi ma la legge non impone necessariamente l’individuazione dell’attribuzione di una responsabilità come presupposto della stessa. Ogni essere umano ha tante fragilità e debolezze e bisogna non aver paura di guardarle in faccia e sentire i cambiamenti che ci accompagnano di volta in volta. Io credo che non esista una ricetta miracolosa per preservare un rapporto. Bisognerebbe avere chiaro chi siamo e cosa vogliamo e, come è facile immaginare, questi sono quesiti a cui non è facile dare risposte. Quando pensiamo ad una relazione si tende solitamente a vivere il presente e qualche volta, i più romantici, a sognare un futuro da favola, immaginando che quella magia che si sta vivendo in quel momento ci sarà per sempre. Non si tiene conto che ciascuno di noi, in un modo o nell’altro, cambia sempre. Ci immaginiamo immutabili. Ma così non è. Se l’obiettivo è stare insieme una vita e “per sempre” è evidente che non tutto può essere lasciato al caso e non è così semplice. Occorre tanta dedizione, attenzione, intelligenza, che l’amore sia coccolato nel tempo. Un tempo nel quale tutto po’ succedere. Ci si può semplicemente stancare e annoiare e già questo sarebbe abbastanza per mandare in frantumi un rapporto. Oppure ci si riscopre cambiati. Incompatibilità caratteriali e incomunicabilità fanno il resto. Gli avvocati arrivano dopo quando si tratta di gestire una fase difficile della vita che se affrontata male può essere ulteriore fonte di danni e sofferenze irreversibili. La famiglia italiana è cambiata. Gli ultimi dati Istat, ci dicono che ci si sposa sempre di meno e che la convivenza è in continuo aumento. Questo significa che il matrimonio sempre di più non è considerato l’oasi della felicità e men che mai una istituzione che tutela. Anzi, spesso è visto come un istituto che genera più guai che vantaggi. Un grande cambiamento culturale è in corso ma il matrimonio così com’è strutturato non sa dare risposte adeguate ai nuovi bisogni. La separazione è lì in agguato, e non fa sconti neanche ormai alle persone più anziane che sognano e rivendicano il diritto di sentirsi ancora felici. Di fronte a questo scenario dobbiamo ricordare che per separarsi è sufficiente che la convivenza sia divenuta “intollerabile” o che la stessa sia motivo di grave pregiudizio per i figli. Quando una relazione finisce le motivazioni possono essere tante. Non credo ci sia una causa precisa. Poi quando ci sono i figli occorre ancora più impegno e responsabilità, doveri che mettono a dura prova i legami. La ricerca della colpa, che prende il nome di “addebito”, è solo eventuale e spesso costituisce il tentativo di darsi delle spiegazioni in sede giudiziaria sulle motivazione della rottura dell’unione coniugale e qualche volta il tentativo di cucinare a fuoco lento una sete insopprimibile di vendetta. L’individuazione di una colpa e cioè della prova della violazione di uno o più doveri matrimoniali e del rapporto di causa – effetto, necessario per l’addebito, postula la necessità di vivisezionare in sede giudiziaria il rapporto. Ma la possibilità di ottenere l’addebito o addirittura un risarcimento, si rivela spesso una pia illusione e il prezzo da pagare è davvero troppo alto. Una battaglia all’ultimo sangue che non risparmia nessuno, con i figli che poi subiscono le conseguenze più importanti. Sicuramente l’ “addebito” così come strutturato, non aiuta a stemperare i conflitti e non ha più ragion d’essere, ben sapendo che eventuali violazioni coniugali possono anche trovare adeguate risposte, come il risarcimento del danno, sul terreno della giustizia ordinaria della responsabilità civile, senza che il processo matrimoniale sia l’inutile terreno dei rancori, del ricatto e della strumentalizzazione. Daniela Cavallini: Ho accennato alle famigerate “bassezze” cui giungono molte coppie in fase di separazione. Tuttavia, poiché al “peggio” non c’è limite, come interviene la giurisprudenza in proposito? Avv. Maurizio Cardona: Certo non tutti i coniugi si lasciano prendere dagli istinti più bassi e molti magari dopo una prima fase di difficoltà hanno un approccio ragionevole e lavorano insieme per immaginare un futuro nuovo e per costruire un presente di buon senso. Ma per tanti altri così non è, e la sete di vendetta vince su tutto il resto. Quando si ritiene che l’ “altro” ti abbia rovinato la vita, “la deve pagare cara”. E così su questo presupposto si è pronti a tutto: veri e propri atti di mobbing familiari, ossia atti di vera e propria svalutazione psicologica del coniuge, comportamenti prepotenti, coercitivi e vessatori finalizzati a renderlo più fragile e manipolabile. Umiliazioni attuate nell’imminenza di una separazione o nel corso della stessa che qualche volta arrivano a false accuse di abusi sessuali verso i figli o altre forme di calunnie che aprono le porte al rilievo penale del rapporto. Abbiamo visto di tutto: Accuse di lesioni personali, di violenze sessuali, stalking, e veri e propri omicidi. Ed ancora, furti, truffe che tuttavia finché non si è legalmente separati non consentono la punibilità del coniuge. Inutile dire che sono tutti comportamenti che possono anche trovare forme di tutela giuridica in sede penale e civile ma non sempre facili da provare sullo sfondo di una giustizia lenta non in grado dare risposte tempestive a tali abusi. Daniela Cavallini: Veniamo alla nota più dolente: i figli. Non dico nulla di nuovo affermando che sono spesso elemento di ricatto. Come risponde la legge alla classica frase “Non ti faccio più vedere i bambini”? Si sente dire spesso di papà separati cui è negato il diritto di vedere i figli. Avv. Maurizio Cardona: La strumentalizzazione dei figli è una delle azioni più frequenti per vendicarsi del coniuge. E così ecco entrare in scena denigrazioni, false accuse di trascuratezza nei confronti del figlio, di violenza o abusi, tentativi di manipolare i propri figli per escluderli dal rapporto con l’altro. Un lavaggio del cervello per distruggere la relazione con i figli, un comportamento che a mio parere non trova un’adeguata risposta dell’ordinamento. Sono veri e propri maltrattamenti che devono trovare risposte tempestive di repressione ma che necessitano anche della cultura della prevenzione. I figli hanno diritto a ricevere il mantenimento, cura e attenzione da entrambi i genitori e hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori; nessun genitore può essere escluso arbitrariamente da questi diritti-doveri. Capitano spesso fenomeni di rifiuto del genitore convivente in via prevalente di consegnare il bambino all’altro genitore nei tempi in cui spetta a questi tenerlo con sé. I pretesti sono i più disparati, spesso legati allo stato di salute. Accade quando si comunica, contrariamente al vero, che il bambino è malato, e si invita l’altro genitore a non andare a prenderlo; oppure ci sono i casi in cui si convince il bambino a non recarsi dall’altro genitore con affermazioni screditanti o ancora quando si stacca il telefono per impedire il contatto telefonico, solo per fare alcuni esempi. Nei casi più gravi il vero e proprio rifiuto di consegnare il bambino all’altro genitore o semplicemente non favorire il rapporto tra il bambino e l’altro genitore. Daniela Cavallini: I figli generalmente sono affidati alla mamma, tuttavia vi sono casi di madri malate e/o ritenute moralmente indegne. Vuole fare qualche esempio tramite il quale comprendere quando il figlio viene affidato al padre? Avv. Maurizio Cardona: Sono proprio i casi a cui mi riferivo prima con riferimento ai maltrattamenti. La riforma del 2006 che ha introdotto l’affidamento condiviso, in attuazione del principio della bigenitorialità, ha formalmente messo sullo stesso piano il padre e la madre in ordine all’affidamento dei figli anche se, come è noto, nelle aule giudiziarie alla madre è riconosciuto il ruolo di collocatario prevalente. L’affidamento esclusivo è un regime eccezionale che può essere attuato in casi gravi nei quali il genitore si dimostri inidoneo sotto il profilo della sua capacità genitoriale. L’ art. 155 bis del codice civile prevede che “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento dell’altro sia contrario all’interesse del minore”. Abbiamo visto alcuni esempi prima, quando appare evidente che possa sussistere un grave pregiudizio per il minore, come nei casi di assoluta inadempienza al mantenimento del figlio, la violazione del diritto/dovere di visita del figlio, o ancora nei casi di tossicodipendenza o di dipendenza dall’alcool. Molte situazioni si riferiscono a casi di manifesta carenza o di inidoneità educativa ma anche a situazioni nelle quali si è concretizzato ripetutamente il disprezzo per l’altro coniuge. Tuttavia come ho detto prima anche questa previsione non trova adeguata attuazione e spesso è tardiva di fronte a situazioni che già hanno prodotto danni spesso irreversibili. Il nostro ordinamento ha previsto delle norme che sanzionano tali abusi, e mi riferisco in particolare all’art. 709 ter del Codice di procedura Civile, solo per citare in ambito civile una di queste, che ha anche previsto diverse tipologie di sanzioni e varie forme di risarcimento del danno. In ogni caso il comportamento ostativo del genitore costituisce una vera e propria condotta pregiudizievole e possibile fonte di risarcimento del danno di natura anche non patrimoniale. La realtà è che le sanzioni sono inadeguate, inapplicate e tutto il sistema non è tutelante. Sarebbe davvero necessaria una riforma seria che sanzioni realmente e tempestivamente, una vera rivoluzione copernicana. L’affidamento condiviso è stata una riforma illusoria che ha cambiato tutto ma che nella sostanza non ha cambiato niente. Abbiamo assistito in questi anni a tante distorsioni e disomogeneità applicative. Di fatto l’affidamento e rimasto quello di una volta, una sconfitta evidente del principio della bigenitorialità. I bambini vivono stabilmente con un genitore e frequentano troppo poco l’altro. Alla faccia dei diritti dei figli assistiamo ad una vera e propria privazione legale di diritti costituzionali. Daniela Cavallini: Ogni avvocato oltre ad attenersi alle procedure legali, opera con il proprio stile personale. Lei, Avv. Cardona, come dirime/gestisce un conflitto insanabile, “bassezze” e aggressività incluse? Avv. Maurizio Cardona: La fine di una relazione coniugale è spesso fonte di sofferenza ma anche un’opportunità per dare una svolta ed immaginare una vita nuova. Credo che occorra un atteggiamento di equilibrio e senso della misura. Un avvocato divorzista ha un ruolo importante per la gestione di questo passaggio. Si tratta di ascoltare, di capire, di spiegare le norme e soprattutto il fatto che le responsabilità nei confronti dei figli rimangono immutate. Non bisogna avere premura di “fare in fretta”. A volte tutto può essere relativamente semplice ma altre volte occorre del tempo per metabolizzare quello che sta succedendo. Nei casi più difficili occorre un intervento multidisciplinare, con la presenza di psicoterapeuti e mediatori familiari che sostengano e sappiano gestire il presente per pensare al futuro. Tutti devono fare la propria parte. Un avvocato che si occupa di diritto di famiglia ha una grande responsabilità. Deve prima pensare ai minori ed in questa logica non può e non deve assecondare comportamenti che possano contribuire a fomentare la conflittualità. La recente introduzione della negoziazione assistita va in questa direzione. Aprire un dialogo che è stato interrotto e governare un conflitto per arrivare a delle soluzioni condivise e non essere un mero esecutore passivo delle volontà del cliente ma una guida sicura e se possibile rassicurante. Daniela Cavallini: Talvolta sono gli stessi padri o le madri che, per vari motivi, si estraniano dalla cura dei figli avuti nel precedente matrimonio. A prescindere dai problemi psicologici di cui risentiranno per tutta la vita, la legge come tutela tali bambini? Avv. Maurizio Cardona: Il nostro ordinamento giuridico mette al centro l’interesse e la tutela dei minori. Sarebbe troppo lungo fare una disamina legislativa esaustiva sul punto ma sicuramente possiamo dire che oltre a strumenti penali che sanzionano la violazione degli obblighi di assistenza familiare sono previsti strumenti di tutela civile come l’affidamento esclusivo, che abbiamo già visto, o nei casi più gravi, la limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale. La recente novella legislativa all’art. 337 bis del codice civile ha introdotto il concetto di “responsabilità genitoriale” anche nella crisi della coppia, prevedendo in particolare il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi…” In caso di violazione ci si potrà rivolgere al giudice perché prenda i provvedimenti sui figli con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale. E così potrà, come già visto prima, anche decidere per cambiare l’affidamento da condiviso ad esclusivo. Spesso viene violato il diritto all’assistenza familiare, cioè il mancato versamento dell’assegno di mantenimento e i tentativi di avere adeguata e immediata risposta sanzionatoria si scontrano con un sistema lento ed inadeguato. Per non parlare delle omissioni del dovere di stare con i propri figli. In questo caso però l’assenteismo o il completo disinteresse del genitore non sembra toccare troppo la “sensibilità” istituzionale ingolfata dalle troppe cause. Quasi sempre si fa riferimento al diritto di visita considerato nella prospettiva del diritto del genitore non collocatario a frequentare regolarmente il proprio figlio e alle battaglie legali per tutelare questo diritto. Ma cosa succede quando è il genitore a non esercitare questo diritto? Il “dovere” di visita non configura un obbligo coercibile e spesso non viene sanzionato come meriterebbe con un danno incalcolabile per i figli. I genitori devono esserci sempre, materialmente e moralmente. Nei casi più gravi pregiudizievoli per il figlio la legge prevede misure ancora più severe come la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale, che prevede anche l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Ma come ho già detto prima il problema di fondo è quello relativo alla scarsa efficienza del sistema giudiziario troppo spesso incapace di dare risposte certe e tempestive. Daniela Cavallini: Parliamo di famiglie cosiddette “allargate”, che affrontano una seconda separazione. Spesso accade che uno o entrambi i coniugi abbiano già figli che, magari in tenera età, sono accolti e cresciuti con amore dal nuovo compagno. Affrontando la seconda separazione, il “secondo papà” o la “seconda mamma”, possono vantare diritti sui figli dell’altro? Avv. Maurizio Cardona: No, se non nei casi in cui sono consentite forme di adozione. Nel nostro ordinamento la famiglia ricomposta non è stata né espressamente riconosciuta come istituto di diritto familiare né tantomeno regolata. Non vi è un riconoscimento giuridico che tuteli questi legami. Nel nostro paese così come negli altri paesi europei che hanno introdotto lo strumento dell’affido condiviso e del principio della bigenitorialità, che sottende la permanenza delle prerogative parentali in capo ai genitori biologici, si è optato per una posizione astensionistica rispetto all’intervento legislativo. Ma questo significa l’assenza del riconoscimento giuridico dei genitori sociali. In Svezia è tutelato l’interesse della prole minore ad avere e mantenere relazioni con i terzi significativi. Secondo l’art. 8 della CEDU anche una relazione di fatto può essere considerato un rapporto familiare avente rilevanza giuridica, rilevante soprattutto per i figli. Si dovrà ovviamente tenere conto del tempo vissuto insieme, della qualità delle relazioni, del ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino e se questa relazione è stata tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, e tale rapporto non vi è dubbio che dovrebbe essere salvaguardato. E’ evidente che l’interesse del minore passa e dovrà passare anche attraverso la considerazione e la previsione di sistemi di tutela anche del genitore sociale. Daniela Cavallini: Dalla sentenza di separazione, con relative disposizioni, all’eventuale realtà di mancanza di rispetto delle stesse: il tipico caso del marito e padre che non corrisponde “gli alimenti”? Come viene tutelata la parte lesa? Avv. Maurizio Cardona: E’ uno dei temi che più mi sta a cuore, ma anche su questo versante la necessità di tutelare realmente i soggetti più deboli si imbatte in una giustizia lenta ed inadeguata. Ci sono molti strumenti che tutelano la violazione degli obblighi di assistenza familiare come avviene quando si fanno mancare i mezzi di sussistenza ai figli o al coniuge che si trova in stato di bisogno. In sede penale si può semplicemente querelare il soggetto inadempiente per azionare l’azione penale che, per quanto non velocissima, ricorda perlomeno che la violazione di cui stiamo parlando è un reato. Va detto, inoltre, che il mancato rispetto della sentenza può anche integrare il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Ci sono però anche alcuni strumenti giuridici di natura civile che hanno come obiettivo l’adempimento del debitore. C’è sempre poi la possibilità di proporre delle azioni esecutive e quindi di procedere con il pignoramento dei beni, di somme, dello stipendio o di chiedere in qualche caso il sequestro del patrimonio. Daniela Cavallini: Indicativamente quali sono i tempi ed i costi per ottenere una separazione sia consensuale che giudiziale? Avv. Maurizio Cardona: Per la consensuale parliamo di pochi mesi mentre per la giudiziale si parla di anni. Poi dipende molto dal Tribunale e dal carico di lavoro degli stessi. Quanto ai costi posso semplicemente dire che una separazione giudiziale può raggiungere costi significativi nei casi di grande complessità e che la cosa migliore è concordare preventivamente gli stessi. Daniela Cavallini: In caso di condizioni economiche difficoltose, esiste la possibilità di ricorre ad assistenza legale gratuita? Avv. Maurizio Cardona: Esiste il cd. “gratuito patrocinio a spese dello Stato”, e cioè la possibilità per chi non ha i mezzi, di scegliersi l’avvocato che sarà poi pagato dallo Stato. La legge garantisce il diritto di difesa a tutti, che è bene ricordarlo, è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. E’ sicuramente un istituto che deve essere migliorato perché ci sia un diritto di difesa effettivo senza discriminazioni e perché sia realmente rispettato il principio di uguaglianza. Daniela Cavallini: Giungiamo al divorzio ed alle nuove leggi. Vuole illustrare le modificazioni più significative? Avv. Maurizio Cardona: In un momento come questo di grandi cambiamenti sociali c’è la necessità di semplificare e di avere delle regole certe fin dall’inizio e il nostro diritto divorzile fino ad oggi non è stato garanzia di giustizia e di equità. La nuova riforma del Divorzio breve è sicuramente una buona cosa. La riduzione dei tempi per sciogliere il vincolo matrimoniale da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale e un anno in caso di giudiziale (decorrenti dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente) riduce indubbiamente le attese che normalmente portavano all’acuirsi del conflitto. Una riforma che ci avvicina alle altre normative europee ma che ha lasciato inalterati i due passaggi procedurali, quello della separazione e del divorzio. Il divorzio immediato, che avrebbe consentito arrivare direttamente al divorzio senza la separazione, non è passato, lasciando aperta la duplicazione dei procedimenti con ulteriori lungaggini per i nostri tribunali. Ma i problemi di sovrapposizione di entrambe le procedure di separazione e di divorzio ci sono e non sono di facile coordinamento. A mio parere la concorrente permanenza delle due procedure è un non senso giuridico che il legislatore avrebbe dovuto abolire, con un inutile aggravio di costi a danno dei cittadini. Anche la negoziazione assistita recentemente introdotta nel nostro ordinamento va nella logica della semplificazione dei procedimenti di separazione e di divorzio e consente di evitare l’intervento del giudice e di arrivare più rapidamente ad un accordo che produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio. Una procedura applicabile, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Una procedura che tuttavia non è ancora decollata. E’ stata anche introdotta per separarsi e per divorziare la possibilità di rivolgersi direttamente al Sindaco, senza quindi passare dal Tribunale, con un accordo consensuale, ma questa procedura non può realizzarsi in presenza di figli a meno che questi non siano maggiorenni ed economicamente indipendenti. Daniela Cavallini: Come si procede se uno dei due ex coniugi si oppone al divorzio? Avv. Maurizio Cardona: Il divorzio è un diritto e non ci si può opporre. Normalmente può essere una fase meno turbolenta della separazione perché si solito è già passato del tempo e spesso i contrasti hanno già trovato una regolamentazione nella separazione. Tuttavia quando questo non accade e si decide di riaprire la vicenda anche il divorzio può essere occasione di scontro e per continuare a litigare su tutto. Su tutto ma non sul diritto al divorzio che non può essere ostacolato. Daniela Cavallini: Avvocato Cardona, nel ringraziarLa per la Sua disponibilità, Le chiedo di indicare i Suoi riferimenti professionali. Avv. Maurizio Cardona: Via Alfieri n. 19 - Torino Tel. 011547117 - 01119702923 Fax. 0114406798 [email protected] www.studiolegalecardona.com