Il lavoro minorile in Francia
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Il lavoro minorile in Francia
Navigare nel tempo e nello spazio Il lavoro minorile in Francia Legge 22 marzo 1841 sul lavoro minorile Tratto da: La storia contemporanea attraverso i documenti, a cura di Enzo Collotti e Enrica Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 8-‐9. Art. I. I ragazzi potranno essere assunti al lavoro soltanto alle seguenti condizioni stabilite dalla presente legge: nelle fabbriche, officine e laboratori a motore meccanico o a lavorazione continua, e nelle loro sedi dipendenti; in ogni fabbrica che occupi più di venti operai riuniti in unità produttiva. Art. II. Per essere assunti, i ragazzi dovranno avere perlomeno otto anni. Dagli otto ai dodici anni non potranno essere adibiti al lavoro effettivo più di otto ore su ventiquattro, intervallate da una sosta. Dai dodici ai sedici anni non potranno essere adibiti al lavoro effettivo oltre dodici ore su ventiquattro, intervallate da soste. Il lavoro non potrà effettuarsi che dalle cinque della mattina alle nove di sera. [...] Art. III. Ogni lavoro tra le nove di sera e le cinque del mattino deve considerarsi lavoro notturno. È vietato per i ragazzi di età inferiore ai tredici anni qualsiasi lavoro notturno. Se le conseguenze del fermo di un motore idraulico o riparazioni urgenti lo richiedono, i ragazzi di oltre tredici anni potranno lavorare la notte, computando tre ore ogni due, tra le nove della sera e le cinque del mattino. Sarà tollerato, se ritenuto indispensabile, il lavoro notturno dei ragazzi di oltre tredici anni, computato come sopra, negli stabilimenti a lavorazione continua dei quali non può sospendersi il funzionamento nel corso delle ventiquattro ore. Art. IV. I ragazzi di età inferiore ai sedici anni non potranno essere adibiti al lavoro nelle domeniche e nelle altre festività riconosciute dalla legge. Art. V. I ragazzi di età inferiore ai dodici anni potranno essere assunti soltanto se i genitori o il tutore dimostreranno che stanno frequentando una delle scuole pubbliche o private esistenti nella località. I ragazzi assunti dovranno, sino al compimento del dodicesimo anno di età, frequentare una scuola. I ragazzi di età superiore ai dodici anni saranno dispensati dal frequentare una scuola qualora un certificato, rilasciato dal sindaco della loro residenza, attesterà che hanno ricevuto l'istruzione primaria elementare. [...] Art. VII. Regolamenti di pubblica amministrazione potranno: 1) Estendere l'applicazione delle disposizioni della presente legge a fabbriche, officine e laboratori diversi da quelli menzionati all'art. I; Elevare l'età minima e ridurre la durata i del lavoro, stabiliti agli artt. II e III, nei confronti di tipi di industria in cui il lavoro sarebbe eccessivo per le forze dei ragazzi e ne comprometterebbe la salute; Stabilire in quali fabbriche, per la pericolosità o per cause sanitarie, non possono essere adibiti al lavoro ragazzi di età inferiore ai sedici anni; Vietare ai ragazzi, nei laboratori nei quali sono stati assunti, alcuni tipi di lavoro pericolosi o dannosi; Regolamentare i casi in cui è indispensabile tollerare il lavoro dei ragazzi la domenica e nelle altre festività negli stabilimenti a lavorazione continua; Regolamentare i casi di lavoro notturno previsti all'art. III. […] Art. XII. Nei casi di contravvenzione alla presente legge o ai regolamenti di pubblica amministrazione stabiliti per la sua attuazione, i proprietari o i gerenti degli stabilimenti saranno portati di fronte al giudice di pace del cantone e puniti con un'ammenda semplice che non potrà superare i quindici franchi. Le contravvenzioni derivanti sia dall'assunzione di ragazzi di età inferiore alla prevista, sia dall'eccesso di lavoro daranno luogo a tante ammende quanti saranno i ragazzi indebitamente assunti o adibiti al lavoro, non potendo peraltro queste ammende superare complessivamente la somma di duecento franchi. In caso di recidiva, i proprietari o gerenti degli stabilimenti saranno portati di fronte al tribunale di polizia correzionale e condannati ad un'ammenda da sedici a cento franchi. Nei casi previsti al secondo paragrafo del presente articolo, le ammende non potranno mai superare complessivamente la somma di cinquecento franchi.