Il lavoro minorile in Francia

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Il lavoro minorile in Francia
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Il lavoro minorile in Francia
Legge 22 marzo 1841 sul lavoro minorile
Tratto da: La storia contemporanea attraverso i documenti, a cura di Enzo Collotti e Enrica Collotti Pischel, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 8-­‐9.
Art. I. I ragazzi potranno essere assunti al lavoro soltanto alle seguenti condizioni stabilite
dalla presente legge:
nelle fabbriche, officine e laboratori a motore meccanico o a lavorazione continua, e nelle
loro sedi dipendenti;
in ogni fabbrica che occupi più di venti operai riuniti in unità produttiva.
Art. II. Per essere assunti, i ragazzi dovranno avere perlomeno otto anni. Dagli otto ai
dodici anni non potranno essere adibiti al lavoro effettivo più di otto ore su ventiquattro,
intervallate da una sosta. Dai dodici ai sedici anni non potranno essere adibiti al lavoro effettivo
oltre dodici ore su ventiquattro, intervallate da soste. Il lavoro non potrà effettuarsi che dalle
cinque della mattina alle nove di sera. [...]
Art. III. Ogni lavoro tra le nove di sera e le cinque del mattino deve considerarsi lavoro
notturno. È vietato per i ragazzi di età inferiore ai tredici anni qualsiasi lavoro notturno. Se le
conseguenze del fermo di un motore idraulico o riparazioni urgenti lo richiedono, i ragazzi di
oltre tredici anni potranno lavorare la notte, computando tre ore ogni due, tra le nove della sera e
le cinque del mattino. Sarà tollerato, se ritenuto indispensabile, il lavoro notturno dei ragazzi di
oltre tredici anni, computato come sopra, negli stabilimenti a lavorazione continua dei quali non
può sospendersi il funzionamento nel corso delle ventiquattro ore.
Art. IV. I ragazzi di età inferiore ai sedici anni non potranno essere adibiti al lavoro nelle
domeniche e nelle altre festività riconosciute dalla legge.
Art. V. I ragazzi di età inferiore ai dodici anni potranno essere assunti soltanto se i genitori
o il tutore dimostreranno che stanno frequentando una delle scuole pubbliche o private esistenti
nella località. I ragazzi assunti dovranno, sino al compimento del dodicesimo anno di età,
frequentare una scuola. I ragazzi di età superiore ai dodici anni saranno dispensati dal
frequentare una scuola qualora un certificato, rilasciato dal sindaco della loro residenza, attesterà
che hanno ricevuto l'istruzione primaria elementare. [...]
Art. VII. Regolamenti di pubblica amministrazione potranno:
1) Estendere l'applicazione delle disposizioni della presente legge a fabbriche, officine e
laboratori diversi da quelli menzionati all'art. I;
Elevare l'età minima e ridurre la durata i del lavoro, stabiliti agli artt. II e III, nei confronti di
tipi di industria in cui il lavoro sarebbe eccessivo per le forze dei ragazzi e ne comprometterebbe
la salute;
Stabilire in quali fabbriche, per la pericolosità o per cause sanitarie, non possono essere
adibiti al lavoro ragazzi di età inferiore ai sedici anni;
Vietare ai ragazzi, nei laboratori nei quali sono stati assunti, alcuni tipi di lavoro pericolosi
o dannosi;
Regolamentare i casi in cui è indispensabile tollerare il lavoro dei ragazzi la domenica e
nelle altre festività negli stabilimenti a lavorazione continua;
Regolamentare i casi di lavoro notturno previsti all'art. III. […]
Art. XII. Nei casi di contravvenzione alla presente legge o ai regolamenti di pubblica
amministrazione stabiliti per la sua attuazione, i proprietari o i gerenti degli stabilimenti saranno
portati di fronte al giudice di pace del cantone e puniti con un'ammenda semplice che non potrà
superare i quindici franchi. Le contravvenzioni derivanti sia dall'assunzione di ragazzi di età
inferiore alla prevista, sia dall'eccesso di lavoro daranno luogo a tante ammende quanti saranno i
ragazzi indebitamente assunti o adibiti al lavoro, non potendo peraltro queste ammende superare
complessivamente la somma di duecento franchi. In caso di recidiva, i proprietari o gerenti degli
stabilimenti saranno portati di fronte al tribunale di polizia correzionale e condannati ad
un'ammenda da sedici a cento franchi. Nei casi previsti al secondo paragrafo del presente
articolo, le ammende non potranno mai superare complessivamente la somma di cinquecento
franchi.