modello uso bollo - Fondazione Forense di Perugia

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modello uso bollo - Fondazione Forense di Perugia
TRIBUNALE CIVILE DI ____
Atto di citazione
nell’interesse di
ALFA Srl, con sede in
, Via
.n.
(C.F./P.IVA:
persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sig.
), in
(C.F.:
),
rappresentato e difeso, per mandato steso in calce al presente atto, dall’Avv.
del Foro di
(codice fiscale:
; Posta Elettronica Certificata:
con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv.
in
; Fax:
, Via
, n.
),
,
-attorecontro
BETA Srl, con sede legale in
, Via
, n…. (C.F./P.IVA…..), in persona
del legale rappresentante pro-tempore,
-convenutaIN FATTO
La nascita del rapporto
Alfa è una società che opera, tra l’altro, nel settore delle energie rinnovabili
occupandosi anche della realizzazione di impianti eolici, attività per il cui
svolgimento si avvale della collaborazione di soggetti terzi.
In particolare, nei primi mesi dell’anno 2013 Alfa sviluppava un’offerta
contrattuale che prevedeva la fornitura e l’installazione di turbine eoliche
depotenziate e ricondizionate. Si trattava, in concreto, di acquistare all’estero
turbine con potenza originaria di 100/150 Kw, di ricondizionarle (rectius,
metterle a nuovo) e depotenziarle (riducendone la potenza a 60 Kw) per poi
procedere all’installazione.
Alfa aveva vari contatti con potenziali clienti (acquirenti) che avevano
1
ottenuto finanziamenti dalla banca, oltre a clienti che avrebbero utilizzato
fondi propri per la realizzazione e gestione di impianti eolici, per cui aveva
bisogno di individuare soggetti terzi a cui affidare i lavori di rimessa a nuovo
e di depotenziamento delle turbine.
In quel periodo, Alfa aveva già avuto contatti con la società Beta (operante nel
settore elettromeccanico con recenti esperienze in quello eolico), alla quale avendo intrapreso alcune trattative con potenziali clienti/acquirenti proponeva l’affidamento dei lavori di rimessa a nuovo e depotenziamento.
Beta, nelle persone dell’amministratore, Sig. Caio, e di uno dei responsabili
tecnici, l’Ing. Tizio, si dichiarava molto interessata ad ampliare il raggio
d’azione della propria attività nel minieolico e si dichiarava disponibile anche
ad assumere in futuro la funzione di EPC.
Nello specifico, nel periodo aprile/maggio 2013, Alfa stava trattando la
fornitura e l’installazione di turbine eoliche depotenziate e ricondizionate con
le società Delta Srl e Gamma Srl.
Le due società potenziali clienti di Alfa erano interessate a ottenere da
quest’ultima la fornitura e l’installazione di alcune turbine eoliche delle quali
Alfa avrebbe dovuto provvedere all’acquisto, alla rimessione a nuovo delle
torri e delle pale (mentre esse avrebbero provveduto al ricondizionamento e
depotenziamento delle c.d. navicelle presso un proprio fornitore di fiducia) e
alla loro installazione.
Stante, quindi, la richiesta delle società Delta e Gamma, Alfa chiedeva a Beta
un preventivo di spesa per la messa a nuovo delle torri e delle pale. In data
06/05/2013 Beta trasmetteva ad Alfa una “offerta per il ricondizionamento
torre di sostegno e pale di turbine fino a 150 Kw” al prezzo di euro 4.000,00
2
ciascuna, oltre iva (all. 1)1.
Sulla base di tale offerta e anche di altri costi stimati, Alfa definiva gli aspetti
economici dei contratti stipulandi con Delta e Gamma.
Con contratto del 27/05/2013, pertanto, Alfa e Delta convenivano la fornitura
e l’installazione di undici turbine eoliche modello “Nordtank” e/o “Vestas”,
mentre con contratto del 29/05/2013 Alfa e Gamma convenivano la fornitura e
l’installazione di cinque (5) turbine eoliche modello “Nordtank” e/o “Vestas”.
Tutte le turbine dovevano essere installate nel cantiere delle società
committenti sito in Corleto Perticara.
Le parti, pertanto, convenivano nei suddetti contratti che Alfa avrebbe
provveduto alla fornitura delle c.d. navicelle nel luogo indicato dalle
medesime società clienti (le quali avrebbero poi provveduto a farle
ricondizionare e depotenziare presso un fornitore di loro fiducia a Cuneo),
nonché alla fornitura delle torri e delle pale che Alfa avrebbe preventivamente
provveduto a rimettere a nuovo a propria cura e spese. Poste in essere le
attività appena descritte, Alfa avrebbe poi provveduto alla installazione delle
sedici (16) turbine oggetto dei due contratti stipulati.
Alfa, dunque, affidava a Beta i lavori di rimessa a nuovo delle torri e delle
pale delle citate sedici (16) turbine eoliche, la quale avrebbe dovuto
provvedere, inoltre, alla produzione dei c.d. tirafondi e alla fornitura della
minuteria meccanica (viti, dadi e rondelle).
In relazione ai tirafondi, Alfa chiedeva a Beta un preventivo di spesa, la quale,
1
Tale offerta comprendeva i seguenti interventi: “Lavorazione e pulitura torre; Preparazione
fondo; Levigatura; Verniciatura a freddo; Pulitura pale; Stuccatura e ripristino con
vetroresina; Preparazione fondo; Verniciatura a freddo; Ripristino delle filettature delle
flange di accoppiamento al collettore da M26 a M38; Manutenzione impianto idraulico
aerofreno”.
3
in data 14/10/2013, trasmetteva alla prima due offerte i cui prezzi si
differenziavano sulla base della lunghezza dei tirafondi da realizzare:
- l’offerta n. 176/13, che prevedeva un prezzo unitario di euro 3.000,00 per i
tirafondi di lunghezza pari a 1,2 mt (all. 2),
- e l’offerta n. 176-1/13 che prevedeva un prezzo unitario di euro 5.000,00 per
i tirafondi di lunghezza pari a 2,0 mt (all. 3).
In relazione alla minuteria meccanica, invece, nulla pattuivano.
Si precisa che i tirafondi prodotti da Beta dovevano essere messi a
disposizione della società Zeta - incaricata da Gamma e Delta ad eseguire le
opere stradali e civili – in tempo utile per la preventiva realizzazione dei c.d.
plinti, mentre la minuteria meccanica doveva essere messa a disposizione
della Sigma incaricata da Alfa ad eseguire i lavori di installazione/montaggio
delle turbine eoliche (all. 4). Al fine di consentire a Sigma di porre in essere i
lavori di installazione, Alfa noleggiava delle autogru dalla società Omega.
L’esecuzione dei lavori
Le prime torri e pale da risistemare arrivavano a Foggia presso Beta nei primi
giorni del luglio 2013. Beta provvedeva alla loro rimessa a nuovo, nonché alla
produzione dei primi tirafondi, collocando tutto sui propri piazzali. Questi
(torri, pale e tirafondi), alla fine dell’anno 2013-inizio 2014, venivano
consegnati nei luoghi indicati dalle società Delta e Gamma (in Guardia
Perticara sui piazzali della società Zeta), in attesa che, successivamente alla
realizzazione dei plinti, fossero trasportati nel cantiere di Corleto Perticara per
l’installazione.
L’inizio dei lavori di installazione delle turbine eoliche da parte della società
Sigma (con l’aiuto delle autogru noleggiate da Alfa presso la società Omega)
4
era stato stabilito per la data del 03/06/2014. Per tale data, quindi, i suddetti
materiali venivano trasferiti dai piazzali di Zeta nel cantiere di Corleto
Perticara.
Ma sin da subito si verificavano degli inconvenienti causati dalla società Beta,
il cui intero operato è stato caratterizzato da gravi ritardi, estrema
imprecisione e mancanza di coordinamento.
Inizialmente, invero - nonostante la disponibilità delle prime torri e pale, della
presenza in cantiere della squadra di montatori e delle autogru noleggiate - la
mancata fornitura in tempo utile della prima minuteria meccanica da parte di
Beta, comportava il differimento dell’inizio dei lavori di installazione,
programmato per il 03/06/2014, alla data del 09/06/2014.
I ritardi di Beta non si limitavano soltanto a tale fase iniziale, ma anche alla
fornitura successiva della minuteria meccanica, dei tronchi di torre, delle pale,
dei naselli, degli hub e degli altri materiali di sua spettanza, finendo così per
condizionare gravemente i lavori di installazione/montaggio.
La squadra dei montatori e delle autogru noleggiate sono state ripetutamente
costrette a fermi, spostamenti da un sito all’altro e a sospendere i lavori a più
riprese, con ulteriori costi a carico di Alfa e mancato rispetto da parte di
quest’ultima dei tempi di consegna concordati con le società committenti
Delta e Gamma. Le circostanze da ultimo descritte trovano puntuale conferma
nelle e-mail che nelle date del 182, del 233 e del 26/06/20144
2
Nell’e-mail del 18/06/2014 si legge: “In merito alle istallazioni in corso nel cantiere di
Corleto Perticara, ed a seguito delle numerose telefonate e mail intercorse, vi ribadiamo che
l’assenza di corretta bulloneria ha causato enormi ritardi nelle istallazioni; dal giorno
dell’avvio del cantiere, 3 Giugno 2014, abbiamo perso 10 giorni di lavoro, con una squadra
di 4 montatori, una gru da 80 Ton ed un camion gru con relativo autista.
I bulloni sono sempre stati consegnati in ritardo, inesatti ed incompleti. Inoltre sono
sempre state promesse consegne che molto spesso non sono avvenute nei tempi stabiliti.
5
la Sigma trasmetteva ad Alfa, così come nelle fatture n. 44 del 01/07/2014 e n.
46 del 23/07/2014 di Sigma e nella fattura n. 995 del 30/06/2014 di Omega
con cui venivano addebitati ad Alfa ulteriori costi sostenuti per i suddetti
fermi (all. 5).
Oltre a quanto sin ora esposto, in data 26/06/2014 i responsabili delle società
clienti Delta e Gamma segnalavano ad Alfa dei difetti di lavorazione sulle
torri e pale dovute alla pessima esecuzione dei lavori di rimessa a nuovo da
parte di Beta (all. 75), sospendendo parzialmente i pagamenti nei confronti di
Questo ha causato l’impossibilità di lavorare.
Vi confermiamo che emetteremo regolare fattura per i maggiori costi subiti.
Inoltre se entro le ore 20 di oggi non saranno presenti in cantiere tutti i bulloni necessari alle
istallazioni i lavori saranno sospesi a partire da domani, con addebito a vostro carico di
tutti i costi derivanti” (ndr. grassetto aggiunto).
3
Con e-mail del 23/06/2014 la Sigma faceva presente ad Alfa quanto segue: “In riferimento a
quanto in oggetto, si comunica che, anche oggi abbiamo riscontrato problemi nel
montaggio degli impianti per errata consegna dei componenti delle turbine, in quanto, il
nasello della turbina NON è corrispondente alla turbina da Voi associata.
A seguito di numerose telefonate con tecnici di Beta è emerso che il nasello della turbina in
corso di montaggio è depositata presso l’officina di quest’ultima. Tale circostanza ci ha
impedito il completamento della turbina n.4 costringendoci a spostare nuovamente la gru
in altro sito.
Si comunica pertanto che, nel corso della giornata di domani, così come già anticipato in
una precedente comunicazione, verrà emessa fattura per maggiori costi ed oneri sostenuti
per l’esecuzione del contratto” (ndr. grassetto aggiunto).
4
Anche con e-mail del 26/06/2014 Sigma comunicava ad Alfa che “… anche oggi abbiamo
problemi nel montaggio di una turbina (la n. 10 Idro) in quanto mancano l’Hub ed una
pala.
Nella giornata di ieri, dopo numerosi colloqui telefonici con i tecnici di Beta, ci è stato
assicurato, che avrebbero inviato il materiale per le ore 12.00 di oggi, così, da evitare un
ulteriore fermo della squadra di montatori. Invece, come già accaduto in precedenza, la
consegna non è stata ancora effettuata e quindi, nelle prossime ore dovremo subire un
ulteriore fermo per attendere la consegna promessa con la conseguenza che NON potremo
assicurare il rispetto del Ns programma di lavoro.
Considerate tutte le problematiche incontrate, che stanno causando perdite economiche
importanti per la Ns azienda, che deve far fronte alle spese sostenute ed impreviste per i
numerosi fermi che il cantiere ha subito per la mancanza di componenti di ogni singolo
impianto, si preannuncia che a decorrere dalla data del 30/07/2014, i lavori verranno
sospesi in attesa di definizione di un nuovo programma di lavoro ed una modifica alle
condizioni economiche contrattuali già concordate. A tale proposito a breve invieremo un
addendum contrattuale nel quale sono previsti ulteriori compensi relativi alle attività di
controllo del materiale presente in cantiere, delle spese da riconoscere per le lavorazioni
necessarie al montaggio di tutte le turbine restanti (per alcune turbine mancano le pedane di
sosta all’interno dei tubi ed altri componenti quali le staffe di fissaggio delle scale che
dovranno essere realizzate ed assemblate in cantiere) ed anche il rimborso giornaliero
dovuto per i giorni di fermo della squadra di montatori” (ndr. grassetto aggiunto).
5
Con e-mail del 26/06/2014 il responsabile della società committente Gamma comunicava a
6
Alfa (all. 86). Tali difetti, che riguardavano la mancanza di sottofondo e di
vernice, la presenza di striature, scolature di vernice, ammaccature e crepe
sulla vetroresina sommariamente riparate, come chiaramente visibile dal
materiale fotografico che si allega (all. 9), e altro venivano confermati anche
dal direttore dei lavori delle società Delta e Gamma, Geom. Sempronio, nel
verbale sullo stato dei lavori da egli redatto in data 10/07/2014(all. 107).
Seguiva a tale segnalazione l’immeditata comunicazione della circostanza alla
Beta, con il cui amministratore (Sig. Caio) e uno dei responsabili tecnici (Ing.
Tizio), il Sig. Mevio di Alfa organizzava dei sopralluoghi atti a verificare
Alfa che “in data 24/25 giugno 2014 sono stato sul cantiere di Corleto dove state montando
le nostre pale. (…) abbiamo rilevato molteplici problematiche relative alle pale già montate
o pronte ad esserlo. (…) In alcuni casi abbiamo potuto rilevare che addirittura vengono
consegnate senza il minimo di manutenzione necessaria e tantomeno sono state verniciate.
Questo vale sia per le torri che per le pale. Altre denunciano una verniciatura sommaria
con alcuni punti già scrostati o segnati, altre sono state danneggiate durante le operazioni
di scarico ed una bollata in maniera importante. (…) Riteniamo di dovere pretendere
garanzie ufficiali sulla tempistica e sulla corretta esecuzione dei suddetti lavori a regola
d’arte oltre alle relative certificazioni di legge (…)” (ndr. grassetto aggiunto).
6
Con lettera del 11/07/2014 la società committente Delta comunicava ad Alfa che a causa
delle problematiche elencate nella nota precedente “ci vediamo costretti a sospendere il
pagamento delle vostre fatture fino alla soluzione delle problematiche ed al conseguente
ricevimento delle certificazioni che attestino l’avvenuto lavoro a regola d’arte
specificatamente per singola torre” (ndr. grassetto aggiunto).
7
In particolare, il Geom. Sempronio rilevava:
- in merito all’impianto n. 10: “… A livello estetico presenta anch’esso vari segni e punti di
distacco della vernice, come anche evidenziato dai cardini della porta d’accesso alla torre
ed in corrispondenza del concio di base. Necessita di intervento di manutenzione della
verniciatura”;
- in merito all’impianto n. 11: “… I tronchi presentano evidenti problematiche alla
verniciatura, con zone già oggetto di distacco, evidentemente dovuto a mancanza di
fissativo”;
- in merito all’impianto n. 12: “… Presenta lievi problematiche alla verniciatura esterna
(segni e graffi)”;
- in merito all’impianto n. 13: “… Presenta vari punti oggetto di distacco, della verniciatura,
anche di importanti dimensioni”;
- in merito all’impianto n. 14: “… presenta evidenti zone oggetto di distacco della
verniciatura. L’elemento posto a giacere sulla massicciata presenta un’ammaccatura di
importanti dimensioni dovuta ad un notevole urto, mentre gli altri, posti sulla scarpata di
monte, riportano importanti segni dovuti a trascinamento e distacchi della verniciatura.
Necessita di importante manutenzione. Si rileva che né l’ogiva né il trilobo risultano
riverniciati”;
- in merito all’impianto n. 15: “… Presenta evidenti distacchi della verniciatura”.
Il Geom. Sempronio rilevava inoltre che “Per tutti gli impianti già montati, risulta da
verificare la verniciatura delle pale in quanto a vista presenta segni di distacco, ovviamente
non rilevabili con maggiore precisione a causa dell’altezza delle stesse dal piano stradale”
7
quanto segnalato.
Durante il sopralluogo del 02/07/2014 (per il cui svolgimento Alfa noleggiava
una piattaforma aerea dalla società Omega– all. 10 bis) il Sig. Caio e l’Ing.
Tizio, ammettendo le gravi carenze dei lavori di rimessa a nuovo, si
impegnavano a porvi rimedio, dando inizio ai relativi interventi
riparatori in data 14/07/2014.
Medio tempore, Alfa, in data 12/07/2014, faceva presente alla Beta le gravi
conseguenze derivatele dal suo operato negligente e superficiale sia nella
fornitura del materiale che nelle opere di rimessa a nuovo, sollecitando un
urgente intervento riparatorio, rendendosi inoltre disponibile a reperire per
conto della stessa (che si dichiarava impossibilitata a reperirlo) un cestello
elevatore per gli interventi in quota (all. 11).
Successivamente, a partire dal 15/07/2014 fino ai primi giorni del mese di
agosto, Alfa ha costantemente richiesto a Beta le certificazioni per le
lavorazioni da essa poste in essere, anch’esse consegnate in ritardo dopo
innumerevoli solleciti (all. 12).
Terminato l’intervento riparatore di Beta, il Geom. Sempronio, in data
06/08/2014 eseguiva un nuovo sopralluogo redigendo il verbale dello stato dei
lavori con cui evidenziava, quanto ai lavori di ripristino da parte della Beta, la
presenza - su alcuni degli impianti - dei difetti in precedenza segnalati e - su
altri – la presenza di macchie e ombreggiature dovute ad una verniciatura
comunque insufficiente (all. 13)8.
(ndr. grassetto aggiunto).
8
Nel citato verbale il Geom. Sempronio specificava che “Stante a quanto è possibile
riscontrare visivamente, nonostante su alcuni impianti siano state eseguite le operazioni di
ripristino, risultano facilmente individuabili quelle zone oggetto di scrostature o
ammaccature già evidenziate nei precedenti verbali dello scrivente Direttore dei Lavori”.
8
I lavori di ripristino del luglio 2014 sulle torri e sulle pale “rimesse a nuovo”
dalla Beta non erano, pertanto, risolutivi, la cui inadeguatezza veniva ribadita
dalle società Delta e Gamma con missive del 21/08/20149 (con la quale
sospendevano nuovamente i pagamenti - all. 15) e del 11/09/2014 (all. 16).
Alfa si vedeva, perciò, costretta a provvedere - tramite l’impresa Tau – a
completare i lavori non correttamente ripristinati dalla Beta in prossimità delle
porte d’accesso di alcune turbine eoliche, sostenendo, quindi, anche i relativi
costi (all. 17).
I prezzi applicati dalla Beta
In data 12/03/2014 Beta emetteva nei confronti di Alfa le prime due fatture,
con scadenza al 31/05/2014:
- la n. 49 con la quale veniva addebitato un prezzo unitario di euro 11.654,10
(iva esclusa) per “lavori di repowering torre eolica 9 Vestas V20” (all. 18);
- e la n. 50 con la quale veniva addebitato un prezzo unitario di euro
10.695,10 (iva esclusa) per “lavori di repowering torre eolica 10 Vestas V20”
(all. 19) per l’importo complessivo di euro 21.349,20.
I prezzi applicati nelle citate fatture, chiaramente superiori a quelli pattuiti
nelle offerte del maggio e ottobre 201310, non furono immediatamente
contestate dalla Alfa a causa di un imprevisto ricovero del suo legale
rappresentante. In ogni caso, il Sig. Mevio, provvide a comunicare la
Con riferimento alla turbina n. 16 si precisa, invece, che la Beta aveva consegnato alla società
Zeta, per la realizzazione del relativo plinto, un tirafondo non idoneo a ricevere il tronco di
base della turbina stessa e che in data 29/07/2014 la Beta assumeva per iscritto ogni
responsabilità in merito alla sua installazione (all. 14).
9
Ritenendo i lavori riparatori della Beta “lavori di piccola entità di parziale e inadeguata
riverniciatura (rattoppi)”.
10
Si ricorda, invero, che per il ricondizionamento delle torri e pale la Beta e Alfa convenivano
un prezzo di euro 4.000,00 oltre iva e per i tirafondi un prezzo unitario di euro 3.000,00 o
5.000,00 a seconda della lunghezza dei tirafondi realizzati.
9
circostanza ad uno dei responsabili tecnici della Beta, facendogli comunque
presente che occorreva verificare i suddetti prezzi e i lavori sino in quel
momento effettuati sulle torri e le pale.
Alfa, in data 25/06/2014, provvedeva comunque al pagamento delle fatture.
Il medesimo giorno (il 25/06/2014) la Beta emetteva nei confronti della Alfa
ulteriori sei (6) fatture con scadenza al 30/08/2014 (all. 20) per la somma
complessiva di euro 90.633,90 (iva esclusa), nulla specificando in merito alle
singole lavorazioni e/o addebiti.
Stante, anche in tal caso, la non corrispondenza dei prezzi applicati dalla Beta
a quelli pattuiti, rispetto ai quali i primi sono notevolmente superiori, Alfa
respingeva tali fatture e non provvedeva a registrarle nei propri libri contabili.
Beta in data 04/08/2014 inviava ad Alfa dei “fogli di lavoro” per alcune torri
(all. 21) chiedendo la loro restituzione previa timbratura e sottoscrizione per
accettazione, al fine di emettere, a suo dire, le relative fatture.
In data 10/09/2014 Beta emetteva altre sei (6) fatture nei confronti di Alfa,
con scadenza al 30/11/2014 (all. 22) per la somma complessiva di euro
89.759,46 (iva esclusa).
I prezzi unitari di cui alle appena citate fatture (respinte e non registrate dalla
Alfa in quanto, ancora una volta, non conformi ai corrispettivi pattuiti)
corrispondono a quelli indicati nei “fogli di lavoro” del 04/08/2014, dalla Alfa
mai accettati.
IN DIRITTO
1) Sulla fattispecie contrattuale intercorsa tra le parti
Il rapporto intercorso tra le parti in causa è, indubbiamente, riconducibile alla
tipologia del contratto di appalto, definito dall’art. 1655 c.c. come “il
10
contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari
e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio
verso un corrispettivo in denaro”.
Come sopra anticipato, infatti, Beta, su proposta di Alfa, assumeva l’impegno
di “rimettere a nuovo” le torri e le pale delle sedici (16) turbine eoliche, con le
modalità e verso il corrispettivo di cui al preventivo del 06/05/2013 (cfr. all.
1), di produrre i c.d. tirafondi verso il corrispettivo di cui ai preventivi n. 176
e n. 176-1 del 14/10/2013 (cfr. all.ti 2 e 3), nonché di mettere a disposizione le
torri e le pale rimesse a nuovo, i tirafondi prodotti e la minuteria meccanica in
tempo utile per la installazione e il montaggio degli impianti eolici.
È, pertanto, evidente che la natura dei rapporti intercorsi tra Alfa e Beta sia
riconducibile sotto lo schema contrattuale dell’appalto.
2) Accertamento dei prezzi contrattuali
Parte attrice pone preliminarmente in evidenza come i prezzi applicati dalla
società appaltatrice Beta con le fatture emesse nei confronti di Alfa (cfr. all.ti
18, 19, 20 e 22), nonché quelli indicati nei “fogli di lavoro” del 04/08/2014 (cfr.
all. 21), non corrispondano affatto ai prezzi pattuiti nel maggio e nell’ottobre
2013.
Con particolare riferimento alle fatture di cui agli allegati 18, 1911 e 2012, si
sottolinea che non è possibile comprendere come la Beta sia giunta ai
corrispettivi richiesti, atteso che, come visto, nulla è stato specificato in merito
alle singole lavorazioni e/o addebiti, riferendosi esse genericamente a “lavori di
repowering”.
11
12
Fatture n. 49 e n. 50 del 12/03/2014.
Le fatture n. 110-115 del 25/06/2014.
11
Si ricorda, invero, che, quanto ai lavori di rimessa a nuovo delle torri e delle
pale, Alfa e Beta, nel maggio 2013, convenivano un prezzo di euro 4.000,00
(oltre iva), mentre per la produzione dei tirafondi, nell’ottobre 2013,
pattuivano un prezzo unitario di euro 3.000,00 (per i tirafondi lunghi 1,2 mt) o
di euro 5.000,00 (per quelli da 2,0 mt).
Pertanto, sulla base delle offerte di Beta, accettate da Alfa, la prima avrebbe
dovuto applicare, per i lavori di rimessa a nuovo e la produzione dei tirafondi,
un prezzo compreso tra euro 7.000,00 (oltre iva) ed euro 9.000,00 (oltre iva) a
seconda della lunghezza dei tirafondi realizzati (specificando, caso per caso, la
loro lunghezza) e non quelli addebitati nelle sue fatture.
Mettendo, invece, a confronto quanto appena detto con il dettaglio dei prezzi
indicati nei citati “fogli di lavoro”, risulta che Beta, per le medesime prestazioni,
ha applicato un prezzo complessivo di euro 11.360,00 (oltre iva) di cui euro
6.860,00 per la rimessa a nuovo di pale e torri ed euro 4.500,00 per il tirafondo.
È chiaro dunque che la Beta ha applicato prezzi superiori a quelli pattuiti.
Occorre, inoltre, porre in evidenza come, nonostante il prezzo per la
realizzazione dei tirafondi veniva stabilito dalle parti sulla base della lunghezza
degli stessi, da un esame dei “fogli di lavoro” risulta che il loro prezzo sia stato
determinato dalla Beta, unilateralmente, sulla base del peso [cfr. doc. 23
“fondazione per pala (circa 2000 kg)”], non interpellando a riguardo la Alfa. Si
precisa, in ogni caso che, oltre al fatto che in realtà il peso medio di un tirafondo
del tipo consegnato non supera i 1.000 Kg (non 2.000 Kg), il prezzo applicato in
relazione ad esso è nettamente superiore ai prezzi di mercato, come lo dimostra
anche il preventivo di un’altra impresa, la quale, per la realizzazione del
tirafondo di una turbina Vestas V20 ha preventivato un prezzo pari ad euro
12
2.100,00 (all. 23), nettamente inferiore a quello di euro 4.500,00 applicato dalla
Beta.
Occorre, inoltre, porre in evidenza come, nonostante il prezzo per la
realizzazione dei tirafondi veniva stabilito dalle parti sulla base della lunghezza
degli stessi, da un esame dei “fogli di lavoro” risulta che il loro prezzo sia stato
determinato dalla Beta, unilateralmente, sulla base del peso [cfr. doc. 23
“fondazione per pala (circa 2000 kg)”], non interpellando a riguardo Alfa. Si
precisa, in ogni caso che, oltre al fatto che in realtà il peso medio di un tirafondo
del tipo consegnato non supera i 1.000 Kg (non 2.000 Kg), il prezzo applicato in
relazione ad esso è nettamente superiore ai prezzi di mercato, come lo dimostra
anche il preventivo di un’altra impresa, la quale, per la realizzazione del
tirafondo di una turbina Vestas V20 ha preventivato un prezzo pari ad euro
2.100,00 (all. 23), nettamente inferiore a quello di euro 4.500,00 applicato dalla
Beta.
Quanto, invece, al prezzo della minuteria meccanica, le parti non hanno
determinato convenzionalmente la sua misura e per lo stesso motivo sopra detto
(ovvero, la non specificazione degli addebiti), non è dato sapere il prezzo che la
Beta abbia applicato in relazione ad essa nelle fatture del 12/03/2014 e del
25/06/2014 emesse nei confronti di Alfa (fatture queste ultime, lo si ripete,
respinte e non registrate).
Nei “fogli di lavoro” del 04/08/2014, invece, prendendo sempre come
riferimento la medesima torre n. 18, la Beta per la minuteria meccanica ha
applicato un prezzo complessivo pari ad euro 2.550,38, per la fornitura di 696
dadi, rondelle e perni.
Non avendo le parti determinato la misura del corrispettivo per la minuteria
13
meccanica, Beta avrebbe dovuto far riferimento alle tariffe esistenti o agli usi,
così come prevede l’art. 1657 c.c., mentre i prezzi da essa applicati, e sopra
visti, sono di gran lunga superiori ai prezzi correnti di mercato.
Anche in tale caso, un’impresa operante nel settore (la Kappa Srl) preventivava
una somma di euro 1.997,07 per la fornitura di complessivi 5.000 dadi, rondelle
e viti (all. 24).
A ben vedere, quindi, volendo fare un confronto tra la stessa quantità degli stessi
pezzi forniti da entrambe le imprese, per la fornitura di 64 dadi corrispondenti
alla misura 30, la Beta ha applicato un prezzo pari ad euro 224,00 (euro 3,50 al
pezzo), mentre la Kappa Srl, applicando un prezzo pari ad euro 0,46670 al
pezzo, preventivava la somma di euro 29,87 (ndr. importo arrotondato).
Beta, infine, ha richiesto euro 800,00 forfettarie per la movimentazione di torri e
pale in merito alle quali le parti nulla hanno mai pattuito, essendo questa attività
accessoria e strumentalmente connessa alle lavorazioni da eseguire.
Stante quanto sin qui esposto, si rende necessario fare una ricognizione dei
prezzi applicati dalla Beta nei confronti di Alfa. Perciò, parte attrice con il
presente atto chiede che il Giudice adito provveda a tanto sulla base delle
risultanze probatorie e ai prezzi correnti di mercato, tenendo conto dei
pagamenti già effettuati.
In particolare, a fronte delle quattordici (14) fatture fin’ora emesse dalla Beta e
corrispondenti ad altrettanto impianti eolici e a fronte delle altre due fatture che
la Beta eventualmente emetterà in relazione ai restanti due (2) impianti eolici, si
chiede:
- quanto ai lavori di rimessa a nuovo di torri e pale, l’applicazione del prezzo
di euro 4.000,00 (oltre iva) di cui all’offerta del 06/05/2013;
14
- quanto alla realizzazione dei tirafondi, l’applicazione del prezzo di euro
3.000,00 oppure 5.000,00 di cui alle offerte n. 176 e n. 176-1 del 14/10/2013,
previa specifica da parte di Beta della lunghezza dei tirafondi da essa prodotti,
atteso che, essendo già stati installati, Alfa non è in grado, allo stato, di
procedere alla loro misurazione (e quindi, in assenza di prova da parte della
Beta, dichiarare come dovuta la minor somma di euro 3.000,00);
- con riferimento alla minuteria meccanica, l’applicazione dei prezzi correnti
di mercato;
- che le spese forfettarie di movimentazione di torri e pale vengano dichiarate
non dovute.
È bene precisare che, nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere
raggiunta la prova dell’intervenuto accordo sui prezzi sopra indicati, si chiede di
determinare gli stessi ai sensi dell’art. 1657 c.c. (prezzi paradossalmente più
bassi di quelli convenuti).
3) Inesatto adempimento
Eccezione ex art. 1460 c.c.
Fermo quanto detto sui prezzi applicati, dalla descrizione dei fatti di causa
risulta con chiarezza che, comunque, Beta non ha correttamente adempiuto
alle proprie obbligazioni, la quale, come visto, pur assumendone il relativo
impegno, non provvedeva a “rimettere a nuovo” a regola d’arte le torri e le
pale e non provvedeva alla fornitura del materiale di sua spettanza in tempo
utile per la installazione degli impianti eolici.
L’inesatto adempimento di Beta alle proprie prestazioni ha condizionato
gravemente i rapporti di Alfa con la società installatrice, con la società di
noleggio delle autogru e con le società committenti, costringendola, inoltre, a
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completare,
tramite
un’altra
impresa,
i
lavori
incompiuti
anche
successivamente agli interventi riparatori del luglio 2014.
Si ricorda, invero, che i ritardi nella fornitura della minuteria meccanica, delle
torri, pale, naselli, hub e altri vari materiali e la non correlatività tra i materiali
forniti, costringevano la squadra dei montatori della Sigma e le autogru
noleggiate da Omega, prima a procrastinare l’inizio dei lavori, e poi a ripetuti
fermi e spostamenti da un sito all’altro e anche alla sospensione dei lavori.
A ciò conseguiva l’emissione da parte della Sigma di due fatture (la n. 44 del
01/07/2014 e la n. 46 del 23/07/2014) con le quali ha addebitato ad Alfa la
somma complessiva di euro 17.690,00 a titolo di rimborso spese per “fermi
mezzi, personale e squadre di montatori”.
Anche la società Omega con la fattura n. 995 del 30/06/2014 ha addebitato,
per ora, a Alfa la somma di euro 375,00 (oltre iva) per il “standby del giorno
06.06.2014”, oltre ad altri addebiti che, si prevede, perverranno ad Alfa per i
fermi e spostamenti causati dalla Beta durante le attività di installazione del
mese di luglio 2014.
I citati ritardi comportavano, inoltre, il mancato rispetto da parte di Beta dei
tempi di consegna concordati con le società Delta e Gamma. Ciò, unito alla
pessima esecuzione dei lavori di rimessa a nuovo di torri e pale da parte della
Beta (circostanza immediatamente contestata da Alfa, riconosciuta da Beta e
da questa non pienamente risolta), ha comportato la sospensione del
pagamento delle somme dalle società committenti Delta e Gamma ancora
dovute ad Alfa. Trattasi di una somma complessiva pari a euro 443.520,00.
Ciò stante, parte attrice si avvale dello strumento di autotutela di cui
all’art. 1460 c.c., per l’inesatto adempimento dell’appaltatrice Beta alle
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proprie obbligazioni, sospendendo conseguentemente i pagamenti nei
suoi confronti, fino al momento della definizione dei rapporti con le società
Gamma e Delta.
Con riferimento a tale eccezione la Suprema Corte ha affermato che “nel
contratto di appalto, la valutazione comparativa della condotta negoziale
delle
parti,
effettuata
ai
fini
dell’accertamento
della
fondatezza
dell’eccezione di inadempimento, non riguarda solo le obbligazioni
principali dedotte nel contratto, consistenti nel pagamento del corrispettivo
da parte del committente, e nel compimento dell’opera da parte
dell’appaltatore, ma deve avere ad oggetto anche quelle collaterali di
collaborazione, quando il loro inadempimento da parte dell’obbligato abbia
dato causa a quello conseguente del creditore verso terzi” (Cass. Civ., n.
2800/2008).
È, pertanto, evidente la legittimità e fondatezza dell’eccezione sollevata,
atteso che a causa dei difetti delle lavorazioni non eseguite in conformità alle
previsioni contrattuali (cfr. all. 1) e/o a regola d’arte, nonché dei ritardi della
Beta, Alfa, da un lato, ha dovuto sostenere maggiori spese e, dall’altro lato, ha
subito la sospensione dei pagamenti ancora dovutole dalle società Delta e
Gamma (oltre all’esposizione ad eventuali azioni risarcitorie da parte di
queste due ultime società).
4) Risarcimento danni
Da quanto sopra esposto deriva il diritto di Alfa ad ottenere il risarcimento dei
danni subiti a causa dell’inesatto adempimento della Beta alle proprie
obbligazioni, che secondo la regola dell’art. 1223 c.c. deve comprendere la
perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e
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diretta.
Alfa, pertanto, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno emergente nella
misura di euro 25.950,86 corrispondente ai maggiori costi da essa sostenuti a
causa dell’inesatto adempimento della beta e, specificatamente:
- della somma di euro 549,00 (iva inclusa) di cui alla fattura n. 95/2014 della
Omega riguardante il noleggio di una piattaforma aerea resosi necessario per il
sopralluogo del 02/07/2014 con i rappresentanti della Beta per la verifica dei
lavori dalla stessa male eseguiti;
- della somma di euro 17.690,00 (iva inclusa) ad essa addebitata dalla Sigma
con le fatture n. 44 del 01/07/2014 e n. 46 del 23/07/2014 per “fermi mezzi,
personale e squadre di montatori”, somma immediatamente e direttamente
ricollegabile ai ritardi nella consegna del materiale di spettanza della Beta;
- della somma di euro 457,50 (iva inclusa) addebitatale dalla società Omega
con la fattura n. 995 del 30/06/2014 per il “standby del giorno 06.06.2014”,
anch’essa immediatamente e direttamente ricollegabile ai ritardi nella
consegna del materiale di spettanza della Beta;
- della somma di euro 6.100,00 (iva inclusa) corrispondente alle spese relative
all’intervento dell’impresa Tau (come dalla stessa impresa preventivato) per
l’ultimazione dei lavori di rimessa a nuovo (difetti dalla Beta non eliminati
totalmente nemmeno successivamente al suo intervento riparatore del luglio
2014), somma immediatamente e direttamente ricollegabile alla non
esecuzione dei lavori in conformità alle previsioni contrattuali e/o a regola
d’arte;
- della somma di euro 1.154,36 (iva inclusa) per l’acquisto di vernici ed altri
prodotti per gli interventi di cui al punto precedente, immediatamente e
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direttamente ricollegabile alla non esecuzione dei lavori in conformità alle
previsioni contrattuali e/o a regola d’arte (cfr. all. 17).
Ad Alfa dovrà, inoltre, essere riconosciuta un’ulteriore somma, non inferiore
a euro 30.000,00, per le richieste di pagamento che, si prevede, le
perverranno dalla ditta Omega per i fermi delle autogru causati dai ritardi e
imprecisioni della Beta durante lo svolgimento delle installazioni nel mese di
luglio 2014.
Con espressa riserva di richiedere, in ogni caso, alla Beta gli importi che Alfa
sarà chiamata a rispondere a titolo di risarcimento danni nei confronti delle
società Delta e Gamma a causa dell’inesatto adempimento per cui è causa.
Alfa ha, infine, diritto a ottenere dalla Beta il ristoro del lucro cessante
derivante dal mancato incasso in conseguenza della sospensione dei
pagamenti ad essa ancora dovuti dalle società Delta e Gamma (pari a,
rispettivamente, euro 323.400,00 ed euro 120.120,00), da quantificare in corso
di causa secondo giustizia e/o da liquidare, in tutto o in parte, in via
equitativa. Con rivalutazione e interessi sull’importo complessivo risultante.
L’importo complessivo che verrà riconosciuto a Alfa a titolo di risarcimento
danni dovrà essere compensato con il corrispettivo richiesto dalla Beta, come
risulterà in seguito alla determinazione dei prezzi applicabili.
Tutto ciò premesso
Alfa Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, come in atti
rappresentata, difesa e domiciliata,
CITA
Beta Srl (C.F./P.IVA
con sede legale in
), in persona del legale rappresentante pro-tempore,
, Via
,n.
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a comparire avanti al Tribunale
di
, ore e locali di rito, per l’udienza del
, con l’espressa avvertenza
che non costituendosi nel termine di 20 gg. prima dell’udienza, nelle forme e
nei modi di cui all’art. 166 c.p.c., incorrerà nelle decadenze di cui all’art. 167
e 38 c.p.c. e che non comparendo alla prima udienza si procederà oltre nella
sua legittima contumacia, per ivi, sentire accogliere le seguenti, salvo altre,
CONCLUSIONI
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed
eccezione:
- accertato e dichiarato che la Beta ha applicato prezzi differenti da quelli
concordati e/o prezzi non concordati e comunque superiori ai prezzi correnti
di mercato, determinare i prezzi applicati dalla Beta come specificato in
narrativa (sulla base degli accordi e/o in base all’art. 1657 c.c.), tenendo conto
dei pagamenti già effettuati (sia quelli diretti che per compensazione),
detraendo per compensazione l’importo che verrà riconosciuto a Alfa a titolo
di “risarcimento danni” e come appresso indicato;
- accertare e dichiarare che la Beta non ha correttamente adempiuto alle
proprie obbligazioni, per i motivi indicati in narrativa, e per l’effetto,
dichiarare la legittimità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. e della
conseguente sospensione dei pagamenti operata nei suoi confronti dalla Beta,
fino al momento della definizione dei rapporti con le società Delta e Gamma;
- accertare e dichiarare che a causa dell’inesatto adempimento della Beta
alle proprie obbligazioni, Alfa ha subìto i danni indicati in narrativa, e per
l’effetto: - condannare Beta al pagamento in favore della Alfa della somma
di euro 25.950,86 a titolo di risarcimento del danno emergente (come in
narrativa specificato), oltre ad una somma non inferiore a euro 30.000,00 per
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le richieste di pagamento che, si prevede, le perverranno dalla Omega per i
fermi delle autogru causati dai ritardi della Beta durante lo svolgimento delle
installazioni nel mese di luglio 2014, con espressa riserva di richiedere, in
ogni caso, alla Beta gli importi che la Alfa sarà chiamata a corrispondere a
titolo di risarcimento danni nei confronti delle società Delta e Gamma a causa
dell’inesatto adempimento per cui è causa; - condannare, inoltre, la Beta al
ristoro del lucro cessante derivante ad Alfa dal mancato incasso in
conseguenza della sospensione dei pagamenti ad essa ancora dovuti dalle
società Delta e Gamma, da quantificare in corso di causa secondo giustizia e/o
da liquidare, in tutto o in parte, in via equitativa. Con rivalutazione e interessi
sull’importo complessivo risultante. Con vittoria di spese e compenso
professionale”.
Si dichiara che il valore della presente causa è 55.950,86 e, pertanto, il
contributo unificato è pari ad euro 759,00.
All’atto della costituzione in giudizio si produrranno i seguenti documenti:
1) offerta del 06/05/2013; 2) offerta n. 176/2013; 3) offerta n. 176-1/2013; 4)
contratto tra Alfa e Sigma; 5) e-mail trasmesse a Alfa dalla Sigma; 6) fatture
n. 44 del 01/07/2014 e n. 46 del 23/07/2014 della Sigma e fattura n. 995 del
30/06/2014 della Omega; 7) e-mail del 26/06/2014; 8) lettera del 11/07/2014;
9) materiale fotografico; 10) verbale sullo stato dei lavori del 10/07/2014; 10
bis) fattura n. 95/2014 della Omega; 11) e-mail del 12/07/2014; 12) e-mail tra
Alfa e Beta dal 15/07/2014 ai primi giorni del mese di agosto; 13) verbale
dello stato dei lavori del 06/08/2014; 14) dichiarazione di assunzione di
responsabilità del 29/07/2014; 15) lettera del 21/08/2014; 16) lettere del
11/09/2014; 17) fattura n. 298 del 10/09/2014 emessa da altra ditta; 18) fattura
21
n. 49 del 12/03/2014 e copia del bonifico effettuato; 19) fattura n. 50 del
12/03/2014 e copia del bonifico effettuato; 20) fatture n. 110, n. 111, n. 112,
n. 113, n. 114 e n. 115 del 25/06/2014; 21) “fogli di lavoro” del 04/08/2014;
22) fatture n. 156, n. 157, n. 158, n. 159, n. 160 e n. 161 del 10/09/2014; 23)
preventivo di altra ditta; 24) preventivo della Kappa; 25) informativa ai sensi
dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 e s.m.i.
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre documenti e articolare
mezzi istruttori.
, data della notifica
Avv.
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