società reale mutua di assicurazioni

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società reale mutua di assicurazioni
SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
FONDATA NEL 1828 - SEDE LEGALE E SOCIALE: VIA CORTE D’APPELLO 11 - 10122 TORINO (ITALIA)
TEL.011/431.1111 - TELEX 215105 REALTO I - FAX 011/4350966 - REGISTRO IMPR. TORINO N. 117/1883 151V3/21 - IMPRESA AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A NORMA DELL’ART. 65
DEL R.D.L. 29/4/1923 N. 966 – R.E.A. TORINO N. 9806 - CODICE FISCALE: N. PARTITA IVA 00875360018
SPAZIO REALE
INTEGRAZIONE DELLA NOTA INFORMATIVA
MOD. 5190 VIT - 9/2001 - EURO
I seguenti punti sostituiscono i corrispondenti punti della sopra citata Nota Informativa. Per tutto
il resto, vale quanto riportato nella medesima. Per agevolarne l’individuazione, le modifiche
apportate sono state evidenziate in grassetto.
1.4
Commissioni a carico delle Linee di Investimento
Le spese a carico di ciascuna Linea di Investimento sono quantificate al punto 3.4 del
Regolamento.
1.8
Facoltà di revoca della Proposta e recesso dal contratto
Il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione prima della data di decorrenza del
contratto indicata nella Proposta stessa; in tal caso entro 30 giorni dalla revoca gli verrà
rimborsato l’intero ammontare del premio versato.
Dalla data di decorrenza ed entro 30 giorni, il Contraente può recedere dal contratto; Reale Mutua,
in questo caso, rimborserà quanto previsto al punto 2.3 delle Condizioni di Assicurazione.
1.13 Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua
Le comunicazioni di revoca della Proposta e recesso dal contratto devono essere inviate dal
Contraente alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di
ricevimento.
Dal momento che Reale Mutua ha da tempo predisposto un collegamento “on line” con tutte le
Agenzie al fine di consentire la realizzazione di rapporti più diretti e veloci con i propri clienti, per
l’inoltro delle richieste di variazione di switch, variazione di premio e riscatto o per quanto riguarda
le comunicazioni di decesso dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari possono rivolgersi
all’Agenzia competente.
In alternativa, può essere inviata la comunicazione alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite
raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla scadenza, anche in assenza di specifica richiesta al riguardo, Reale Mutua invia
all’Agenzia competente il mandato di pagamento per la liquidazione della prestazione
prevista dalla polizza.
1.15 Comunicazioni al Contraente
Reale Mutua invierà almeno annualmente una comunicazione riepilogativa delle operazioni
effettuate dal Contraente durante l'anno; in particolare saranno in essa riportati il numero e
l'importo dei premi versati, il numero di Quote attribuite al contratto ripartite per Linea ed il valore
unitario delle Quote alla decorrenza di ciascun versamento, nonché il valore raggiunto dalle
prestazioni previste in polizza.
Inoltre, Reale Mutua si impegna a comunicare per iscritto e tempestivamente al Contraente quelle
variazioni che dovessero intervenire in corso di contratto a seguito di modifica della legislazione
applicabile o di cambiamento della propria denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.
1.17 Aspetti fiscali
(in vigore alla redazione della presente Nota Informativa)
A. Detraibilità fiscale dei premi
Il premio relativo alla “Garanzia Beneficiari” è detraibile dall’imposta dovuta dal Contraente ai fini
IRPEF nella misura massima del 19% con il limite, per il premio stesso, di L. 2.500.000 (Euro
1.291,14) (D. Lgs. N. 47 del 18/2/2000 e successive modifiche ed integrazioni).
B. Tassazione delle prestazioni assicurate
Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono:
• se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato: esenti da IRPEF (art. 34 del D.P.R. 29/9/73 n.
601) e imposta sulle successioni (art. 12 lett. c) D.Lgs. 346/1990);
• se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato: soggette ad imposta pari al 12,5% con equalizzatore
(coefficiente che rende finanziariamente equivalente la tassazione a scadenza con una tassazione
avvenuta per maturazione anno per anno) sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare
dei premi pagati al netto della “Garanzia Beneficiari”. Nel caso in cui sia un’Impresa a percepire
la prestazione, la ritenuta del 12,5% non è applicata (D.Lgs. 47 del 18/2/2000 e successive
modifiche e integrazioni);
• se corrisposte a titolo di rendita vitalizia, ottenute dalla conversione in rendita della prestazione
caso vita (art. 41, lettera g-quinquies e art. 47, lettera h D.P.R. n. 917 del 22/12/1986), già
tassata come sopra specificato: soggette ad imposta pari al 12,5% sulla differenza tra l’importo di
ciascuna rata di rendita e quella della corrispondente rata calcolata senza tener conto di alcun
rendimento finanziario.
C. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
SPAZIO REALE
INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
MOD. 5190 VIT - 9/2001 - EURO
I seguenti punti sostituiscono i corrispondenti punti delle sopra citate Condizioni di Assicurazione.
Per tutto il resto, vale quanto riportato nelle medesime. Per agevolarne l’individuazione, le
modifiche apportate sono state evidenziate in grassetto.
2.3
Facoltà di revoca della Proposta e recesso dal contratto
Il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione prima della data di decorrenza del
contratto ed in tal caso entro 30 giorni dalla revoca verrà rimborsato l’intero ammontare
eventualmente già versato.
Anche nel caso in cui il contratto nasca per trasformazione di altra polizza Vita e di
Capitalizzazione, il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione prima della data di
decorrenza; in tal caso entro 30 giorni dalla revoca verrà ripristinato il vecchio contratto e
annullata l’operazione di trasformazione. Il premio eventualmente versato verrà comunque
interamente rimborsato.
Dopo tale data di decorrenza, ed entro 30 giorni dalla medesima, il Contraente può recedere dal
contratto.
Il recesso decorre dalla data di spedizione della comunicazione quale risulta dal timbro postale
d’invio.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, Reale Mutua rimborsa al
Contraente il premio netto versato trattenendo dallo stesso l’eventuale differenza negativa oppure
rimborsando l’eventuale differenza positiva tra il valore delle Quote al 6° giorno lavorativo
successivo alla data di ricezione del recesso ed il valore attribuito alla decorrenza; viene inoltre
trattenuta la parte di premio relativa alla “Garanzia Beneficiari” per il periodo in cui il contratto ha
avuto effetto. Nel caso in cui il contratto nasca per trasformazione di altra polizza Vita e di
Capitalizzazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso
Reale Mutua provvederà ad annullare la trasformazione e a ripristinare il vecchio contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.
2.20 Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua
Le comunicazioni di revoca della Proposta e recesso dal contratto devono essere inviate dal
Contraente alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di
ricevimento.
In questo caso, la data a cui far riferimento per il calcolo del valore liquidabile è quella del
ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua, quale risulta dalla ricevuta di ritorno.
Per l’inoltro delle richieste di switch, variazione di premio e riscatto o per quanto riguarda le
comunicazioni di decesso dell’Assicurato, il Contraente o i Beneficiari possono rivolgersi all’Agenzia
competente; in questo caso, la data a cui far riferimento è quella di presentazione della richiesta
stessa.
In alternativa, possono inviare la comunicazione alla Sede di Reale Mutua a mezzo posta tramite
raccomandata con avviso di ricevimento ed in questo caso, la data a cui far riferimento è quella
del ricevimento della comunicazione da parte di Reale Mutua, quale risulta dalla ricevuta di
ritorno.
Alla scadenza, anche in assenza di specifica richiesta al riguardo, Reale Mutua invia
all’Agenzia competente il mandato di pagamento per la liquidazione della prestazione
prevista dalla polizza.
2.21 Pagamenti da parte di Reale Mutua
Verificatosi uno degli eventi previsti in polizza, prima di procedere al pagamento, dovranno essere
consegnati a Reale Mutua i documenti necessari a:
- verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.
Per caso specifico, vengono di seguito elencati i documenti richiesti:
§ Sinistro:
1. certificato anagrafico di morte dell’Assicurato nel quale sia anche indicata la data di
nascita.
2. Eventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del
decesso e cartelle cliniche).
3. Atto di notorietà redatto in pretura o dal Notaio, dal quale risulti:
• Se l’Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento – i cui
estremi sono indicati nell’atto – sia l’unico o l’ultimo e non sia stato impugnato.
Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione.
• Chi siano gli eredi legittimi dell’Assicurato al momento del decesso, in caso di Beneficiari
designati in modo generico.
4. Nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale
rappresentante a riscuotere la prestazione.
§ Riscatto: richiesta compilata in Agenzia, sottoscritta dal Contraente.
§ Scadenza: certificato di esistenza in vita dell’Assicurato soltanto nel caso in cui sia diverso dal
Beneficiario.
Ricordiamo che, per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente al Beneficiario del
pagamento, di:
a) documento d’identità valido;
b) codice fiscale;
c) indirizzo completo.
Nel caso di polizze gravate da vincolo o pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o
del creditore pignoratizio.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la
somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei
Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2952 Cod. civ., i diritti nascenti da un contratto di
assicurazione si prescrivono nel termine di un anno.