Regolamento edilizio Comune di Carmignano

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Regolamento edilizio Comune di Carmignano
REGOLAMENTO
EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO
INDICE
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e struttura del Regolamento Edilizio ........................................
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PARTE II
NORME GENERALI
Art. 2 – Commissione Edilizia...............................................................................
Art. 3 – Attribuzioni e compiti della Commissione Edilizia.................................
Art. 4 – Procedure per le adunanze della Commissione Edilizia..........................
Art. 5 – Opere soggette a Concessione.................................................................
Art. 6 – Opere soggette ad Autorizzazione..........................................................
Art. 7 – Opere soggette a comunicazione.............................................................
Art. 8 – Interventi ammissibili per procedure d’urgenza – concessioni –
Autorizzazioni a carattere precario.........................................................
Art. 9 – Attuazione degli interventi diretti..........................................................
Art. 10 – Procedure per la presentazione delle domande e per l’esame dei
Progetti................................................................................................
TITOLO TERZO - ADEMPIMENTI D’OBBLIGO , RILASCIO
ED USO DELLA CONCESSIONE
Art. 11 – Caratteristiche dell’atto di concessione o autorizzazione...................
Art. 12 – Determinazione del Sindaco sulla domanda di concessione .
Impugnativa .......................................................................................
Art. 13 – Determinazione del Sindaco sulle domande di autorizzazione...........
Art. 14 – Deroghe...............................................................................................
Art. 15 – Titolarietà della Concessione Edilizia e/o dell’autorizzazione.............
Art. 16 – Validità , decadenza e proroga della concessione edilizia e dell’
Autorizzazione.....................................................................................
Art. 17 – Varianti al progetto- Varianti in corso d’opera....................................
Art. 18 – Progettista , Direttore dei lavori e costruttore......................................
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TITOLO IV - CONDUZIONE LAVORI , VERIFICHE E SANZIONI
Art. 19 – Apertura del cantiere............................................................................
Art. 20 – Organizzazione del cantiere.................................................................
Art. 21 – Occupazione e manomissione del suolo pubblico...............................
Art. 22 – Visite di controllo.............................................................................
Art. 23 – Inizio ed ultimazione lavori..............................................................
Art. 24 – Collaudi............................................................................................
Art. 25 – Opere soggette ad autorizzazioni di abitabilità o agibilità...............
Art. 26 – Domanda di abitabilità ed agibilità documenti a corredo.................
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PARTE TERZA
NORME TECNOLOGICHE
TITOLO I - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI
Art. 27 – Salubrità del terreno.........................................................................
Art. 28 – Requisiti relativi all’impermeabilità ...............................................
Art. 29 – Requisiti di carattere tecnico generale.............................................
Art. 30 – Requisiti di carattere termico...........................................................
Art. 31 – Requisiti di carattere acustico..........................................................
Art. 32 – Requisiti illuminotecnici..................................................................
Art. 33 – Requisiti relativi all’Areazione e dimensionamento dei locali........
Art. 34 – Requisiti relativi alla sicurezza........................................................
Art. 35 – Requisiti relativi all’accessibilità ed uso.........................................
Art. 36 – Locali per l’allevamento e ricovero animali....................................
TITOLO II - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI
Art. 37 – Rifornimento idrico.........................................................................
Art. 38 – Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti civili
Art. 39 – Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti
Produttivi.........................................................................................
Art. 40 – Impianto di smaltimento delle acque piovane.................................
Art. 41 – Impianti igienici..............................................................................
Art. 42 – Impianti di areazione.......................................................................
Art. 43 – Impianti di smaltimento delle acque luride.....................................
Art. 44 – Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli
Impianti di depurazione delle acque luride.....................................
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Art. 45 – Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli
Incendi.............................................................................................
Art. 46 – Centrali termiche.............................................................................
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PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI VIARIE
Art. 47 – Servitù pubbliche...........................................................................
Art. 48 – Lavori privati su strade pubbliche o vicinali..................................
Art. 49 – Opere esistenti soggette ad autorizzazioni temporanee.................
Art. 50 – Norme transitorie...........................................................................
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DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1) – OGGETTO E STRUTTURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
L’oggetto del presente regolamento è la disciplina di ogni attività comportante la
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale urbano ed extraurbano.
Per le operazioni legate al ciclo produttivo dell’agricoltura si fa riferimento alla L.R. Toscana
n. 10 del 19/2/79.
I citati interventi sono inoltre disciplinati dagli strumenti urbanistici vigenti.
NORME GENERALI
Art. 2) – COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione Edilizia è l’organo consultivo comunale per l’esame delle richieste di
rilascio delle Concessioni Edilizie relativi progetti e , più in generale , per tutti i problemi connessi
alla gestione del settore edilizio e dell’assetto del territorio.
La Commissione Edilizia è formata da:
1) il sindaco , o un assessore da lui delegato che la presiede;
2) l’assessore all’urbanistica e LL.PP.;
3) il segretario comunale;
4) un tecnico comunale relatore anche con funzioni di segretario della C.E.;
5) il funzionario medico della U.S.L. addetto alle questioni dell’igiene e della sanità degli
abitati;
6) un ingegnere;
7) un architetto;
8) un geometra (o tecnico con qualifica professionale equivalente);
9) n.2 commissari designati dal consiglio comunale.
I componenti di cui ai punti 1, 2, 3 , 4 , 5 , sono membri di diritto ;
i membri di cui ai punti 6 , 7 , 8, sono nominati dal consiglio comunale con votazione a scrutinio
segreto e sono scelti in elenchi di nomi proposti dai rispettivi organismi rappresentativi.
Il sindaco, acquisiti i risultati delle votazioni del consiglio comunale , nomina la
Commissione Edilizia.
In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro elettivo esso dovrà essere sostituito
seguendo la stessa procedura adottata per la nomina del rinunciatario o dimissionario entro 30 giorni
dalla data della comunicazione di rinuncia o di dimissioni.
Saranno considerati dimissionari i membri elettivi che senza giustificato motivo risultino
assenti per tre sedute consecutive.
I membri eletti restano in carica tre anni.
I membri eletti saranno rieleggibili dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla cessazione
effettiva dell’ultimo mandato.
I membri elettivi possono essere non residenti nel comune ma non possono dipendere
dall’Amministrazione Comunale qualunque sia il loro rapporto d’impiego o di lavoro.
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Art. 3) – ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere un parere consultivo obbligatorio al
Sindaco relativamente:
1) domande di concessione edilizia;
2) domande di autorizzazione edilizia nei casi disposti dall’art.6;
3) varianti in corso d’opera alle concessioni ed autorizzazioni edilizie rilasciate;
4) varianti in corso d’opera rivolte ai sensi dell’art.15 della legge 47/85;
5) annullamento di concessioni ed autorizzazioni edilizie rilasciate;
6) revoca di concessioni ed autorizzazioni edilizie rilasciate;
7) proroghe per l’ultimazione dei lavori;
8) rinnovo di autorizzazioni o concessioni edilizie rilasciate;
9) qualsiasi altro parere connesso con l’edilizia ed urbanistica richiesto dal Sindaco.
La Commissione esprime parere:
- sulla conformità delle opere e dei progetti rispetto al presente Regolamento
Edilizio , agli strumenti urbanistici vigenti in materia;
- sul valore formale , funzionale e tecnico dell’opera progettata , sul decoro in
rapporto al rispetto dei valori ambientali e dei materiali impiegati.
Art. 4) – PROCEDURE PER LE ADUNANZE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione edilizia si riunisce nella sede comunale almeno una volta al mese.
La Commissione è convocata dal Presidente con invito scritto , inviata a mezzo servizio
postale con congruo anticipo rispetto alla data di adunanza e può riportare l’elenco degli argomenti
posti all’ordine del giorno.
Per la validità delle adunanze deve intervenire almeno la metà più uno dei membri tra i quali il
Presidente o , in caso di sua assenza , il vice presidente.
Le decisioni sono prese a maggioranza di voti ; a parità di voti prevale il voto del presidente.
I commissari non possono presenziare all’esame ed alla votazione sui progetti da essi elaborati
od alla realizzazione dei quali siano comunque interessati: possono , a giudizio della commissione ,
essere invece ascoltati per chiarimenti.
La Commissione può ascoltare e/o richiedere chiarimenti ai progettisti delle istanze poste in
esame.
Dell’osservanza di questa prescrizione deve essere fatto esplicito riferimento a verbale.
I verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione del
parere espresso e ,nel caso in cui il parere non sia unanime ,i voti riportati (favorevoli, contrari ,
astenuti) e le dichiarazioni di voto.
I verbali delle adunanze vengono firmati da Presidente , dal segretario e dai commissari
presenti alla seduta.
Il parere della commissione edilizia è riportato sulla pratica esaminata apponendo sul relativo
modulo e sui disegni la dicitura “ESAMINATO dalla commissione edilizia il ...”, con parere
favorevole o contrario , e controfirmato dal presidente o da un commissario e dal segretario della
commissione.
Il parere della C.E. è comunicato agli interessati per i successivi adempimenti necessari per il
completamento della pratica.
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PARTE TERZA
NORME PROCEDURALI
TITOLO I - AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI
Art. 5) – OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
Le opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono
subordinate alla Concessione da parte del Sindaco.
In particolare sono soggette a concessione edilizia (onerosa o gratuita , secondo quanto
disposto dalle vigenti leggi e/o dal regolamento comunale degli oneri) le seguenti opere:
1) nuove costruzioni;
2) ampliamenti e sopraelevazioni ;
3) interventi sul patrimonio edilizio esistente , di cui alla legge 457/78 e all’allegato della
L.R. 59 del 21/5/1980 , quali :
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- interventi di ristrutturazione urbanistica (fatta salva la necessità di preliminari
piani di recupero e/o di lottizzazione convenzionata P.E.E.P. , P.I.P., P.P.ecc.);
4) modifiche alle destinazioni d’uso dei fabbricati esistenti che non rientrino nelle concesse
dalle leggi nazionali e regionali citate al punto 3;
5) opere di urbanizzazione primaria quando non realizzate direttamente dall’Amministrazione
Comunale;
6) opere di urbanizzazione secondaria;
7) cappelle , edicole e monumenti funerari in genere;
8) costruzioni ed impianti relativi all’esercizio dell’attività estrattiva;
9) case e strutture mobili collocate stabilmente e da utilizzarsi in questa ubicazione.
Per le opere pubbliche di competenza del Comune non verrà provveduto al rilascio della
Concessione Edilizia (sostitutiva dalla approvazione del Consiglio Comunale) , ma sarà
indispensabile il parere della C.E.
Art. 6) – OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco, da rilasciarsi nelle forme e con le procedure di
cui al successivo art.11 del presente Regolamento Edilizio , le segue nti opere:
a) interventi di manutenzione straordinaria (art.31 L. 457 del 5/8/78 e L. R. Toscana n.59 del
21/5/1980). Sono compresi gli interventi comportanti la trasformazione non significativa di tutto o
parte l’organismo edilizio (modesta modifica della pendenza di falde di coperture , dei prospetti ,ecc.)
, il rifacimento della copertura dell’edificio con la sopraelevazione della quota in gronda per la
realizzazione del cordolo sismico, ( ciò solo quando venga dimostrato che la costruzione del cordolo
stesso comporti la demolizione delle strutture orizzontali esistenti);
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b) gli interventi di installazione e trasformazione vetrine, di insegne, mostre , tende esterne mobili ,
cartelloni pubblicitari o di indicazione , impianti di illuminazione esterna di carattere permanente che
siano situati in luoghi pubblici , manufatti di carattere precario e di durata limitata nel tempo,
perforazioni di pozzi per l’estrazione delle acque ; sono fatte salve le norme più restrittive per le
categorie di lavori previsti agli altri punti del presente articolo;
c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
d) sono comunque soggetti ad esame da parte della C.E. tutte le richieste di opere soggette ad
autorizzazione ma ricadenti nelle zone definite dallo strumento urbanistico come A1 , B01, E;
e) gli interventi di rimozione o la modifica di elementi di decoro di carattere tradizionale e di arredo
urbano;
f) sono altresì soggette ad autorizzazione , a condizione che siano conformi alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici vigenti e non sottoposte ai vincoli previsti dalla L. 1/6/1939 n.1089 , e L.
29/6/1939 n. 1497 , le seguenti opere:
- pertinenza o impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti;
- le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merci a
cielo libero;
- le opere di demolizione di edifici , i reinterri e gli scavi che non riguardino la
coltivazione di cave e torbiere ;
g) le opere di fognatura e depurazione civile ed industriale le quali ultime necessitano comunq ue del
parere della C.E.;
h) le opere di cui all’art. 9 della L. 122/89 (finalizzate alla costruzione di parcheggi).
Non sono soggette a concessione edilizia nè ad autorizzazione :
a) le opere pubbliche da eseguirsi da parte o per conto del Comune;
b) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale , in applicazione del
Codice della Strada;
c) gli interventi di manutenzione ordinaria definiti dall’art.31 della legge 5/8/1978 n.457 e
relativa normativa regionale di attuazione (legge reg. 21/5/1980 n. 59).
Art. 7) – OPERE SOGGETTE A COMUNICAZIONE
Sono soggette a comunicazione al sindaco le opere interne agli edifici con le limitazioni e
procedure disciplinate dall’art.26 della L. 47/85.
Quando per il rifacimento delle coperture degli edifici esistenti vengono utilizzati materiali
diversi ma simili a quelli preesistenti , potrà essere dato luogo all’esecuzione previa la comunicazione
al sindaco e la presentazione di una relazione di asseveramento redatta da tecnico abilitato , corredata
dalle seguenti documentazioni e ottemperando alle seguenti condizioni:
1) che venga conservata l’altezza in gronda e l’intera sagoma della copertura , l’aggetto e la
conformazione della gronda. Il tutto dovrà risultare da un rilievo riportato in scala adeguata e
da una documentazione fotografica;
2) il manto di copertura dovrà presentare le caratteristiche simili a quelle preesistenti;
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3) le gronde aggettanti dovranno essere realizzate mantenendo l’aspetto formale preesistente ,
utilizzando anche materiali e tecnologie diverse.
Con le stesse procedure suddette è ammissibile la realizzazione di lucernari , passi d’uomo ed abbaini,
purchè questi abbiano le dimensioni di normale “passo d’uomo” (larghezza interna massima ml. 1,20)
e la realizzazione di camini e sfiati di modeste dimensioni.
Quando per il rifacimento delle facciate degli edifici esistenti vengono utilizzati materiali diversi ma
simili a quelli preesistenti e a quelli degli edifici limitrofi , potrà essere dato luogo all’esecuzione
previa la comunicazione e la presentazione di una relazione di asseveramento redatta da tecnico
abilitato corredata dalla seguente documentazione ed ottemperando alle seguenti condizioni:
1) presentazione di esauriente documentazione fotografica di tutte le facciate interessate
dall’intervento;
2) mantenimento delle caratteristiche formali delle facciate esistenti con fasce , lesene , gusci ,
raccordi , cornici.
Con la stessa procedura è ammesso il rifacimento e la nuova costruzione di docce, canali di gronda ,
pluviali con materiali diversi , nonché la posa in opera di doppie finestre ed inferriate a protezione di
aperture esistenti e la realizzazione o sostituzione di vetrine o mostre poste all’interno del filo esterno
di facciata.
Con la comunicazione al sindaco e la relazione di asseveramento redatta dal tecnico abilitato
potranno essere realizzati scannafossi di edifici esistenti , aventi esclusiva funzione di protezione delle
murature dall’umidità ed aereazione degli scantinati nonché le eventuali modifiche di livello dei piani
di calpestio esistenti nelle parti di edificio interrato.
Con la comunicazione e la relazione suddetta potranno essere costruiti o riconosciuti serbatoi
, cisterne per il contenimento di liquidi completamente interrati , fosse biologiche ecc. a servizio di
edifici preesistenti , a condizione che gli interventi non alterino lo stato dei luoghi , che i manufatti
vengano ubicati sul lotto di pertinenza , e che i suoli interessati dall’intervento non presentino la
destinazione pubblica secondo le previsioni del P.d.F. vigente.
Nel caso di edifici ubicati in zona omogenea “A” o soggetti al I o II tipo di intervento di cui
all’art.5 delle N.T.A. è ammesso il rifacimento della copertura e facciata con le procedure suddette ,
con l’ulteriore condizione che non venga modificata nessuna componente strutturale e/o formale.
L’intera normativa suddetta non è applicabile per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi della
L. 1497/39 e 1089/39.
Art. 8) – INTERVENTI AMMISSIBILI CON PROCEDURE D’URGENZA –
CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI A CARATTERE PRECARIO
Oltre alle opere da eseguire su ordinanza del sindaco per la tutela della pubblica incolumità ,
emessa dal sindaco ai sensi della L. 142/90 art.38 potranno essere iniziate senza la domanda
preventiva le opere da eseguirsi , quando siano motivate da carattere di assoluta necessità e urgenza
per cause improcrastinabili di forza maggiore per pericoli e salvaguardia dalle pubblica e privata
incolumità. In tal caso entro 24 ore deve essere data comunicazione al sindaco , mediante lettera
raccomandata , completa della descrizione degli interventi e del nominativo con relativa accettazione
del tecnico abilitato all’esercizio professionale responsabile dell’intervento.
Entro 30 giorni dalla comunicazione dovrà essere presentata una relazione sottoscritta dal
tecnico incaricato con la descrizione degli interventi eseguiti e di quelli che eventualmente devono
essere ancora compiuti per la completa eliminazione del pericolo.
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A completa esecuzione delle opere deve essere presentata una relazione finale , grafici ,
documentazione fotografica e certificato di collaudo e di staticità : il tutto redatto e sottoscritto dal
tecnico incaricato e abilitato professionalmente.
L’ordinanza del sindaco emessa ai sensi dell’art.38 L.142/90 , potrà permettere oltre
all’eliminazione del pericolo anche l’esecuzione delle opere di ricostruzione della parte di manufatto
oggetto di ordinanza. Per l’esecuzione di particolari opere o interventi che presentano carattere di
precarietà e/o stagionalità , il sindaco potrà rilasciare le autorizzazioni o concessioni edilizie
stabilendo le caratteristiche che rendono precario l’intervento , il termine temporale di validità alla cui
scadenza il manufatto deve essere demolito , le eventuali condizioni speciali e le garanzie finanziarie
prestate.
TITOLO II DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Art. 9) – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Le procedure per attuare l’intervento diretto relativamente alle singole categorie (salvo le
disposizioni diverse o più restrittive , derivanti da leggi nazionali e regionali in materia di tutela
ambientale ; e fatte salve le prescrizioni per la sicurezza degli impianti e per la prevenzione infortuni
nonché per la salvaguardia di esigenze di carattere igienico sanitario) sono le seguenti:
La Comunicazione :
Per effettuare gli interventi soggetti a comunicazione è necessario dare comunicazione al
sindaco tramite lettera , corredata dalla documentazione prevista dall’art.7.
L’autorizzazione :
Per effettuare gli interventi soggetti ad autorizzazione del sindaco , salvo quelli di cui al
comma successivo , deve essere presentata una domanda , corredata dalla seguente documentazione:
- domanda su appositi stampati , firmata dal proprietario e dal progettista;
- fotografie che illustrino in modo adeguato l’oggetto della domanda;
- relazione tecnica che descriva esaurientemente le opere da eseguire;
- n.2 planimetrie in scala 1:2000 di cui una contenente le previsioni del P.R.G.;
- grafici di rilievo e di progetto , e stato sovrapposto ove necessari;
- atto notorio attestante la proprietà.
Oltre alla specificazione dell’oggetto della domanda dovranno essere indicate le generalità, il
domicilio , ed il codice fiscale del proprietario o dell’avente titolo e del progettista , e per
quest’ultimo , anche il numero di iscrizione all’albo professionale; la domanda deve essere firmata da
entrambi;
Se il richiedente non è proprietario dell’area o del fabbricato , alla domanda dovrà essere allegata la
dichiarazione di assenso del proprietario . Per le aree edificabili e per i fabbricati appartenenti a
persone giuridiche la domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dall’organo che ne ha la
legale rappresentanza.
Nelle zone A , B01 , E , gli elaborati e la documentazione da prodursi per la richiesta di
autorizzazione alle opere suddette sono gli stessi necessari per la richiesta di concessione ; a questi
deve essere aggiunta per le zone A la documentazione tecnica necessaria a giustificare le scelte ed i
criteri adottati nella elaborazione del progetto.
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La concessione.
Gli elaborati e la documentazione da prodursi sono quelli di seguito specificati.
La domanda di concessione edilizia dovrà essere compilata su appositi moduli e dovranno
anche essere compilati gli eventuali altri stampati forniti dal Comune.
Oltre alla specificazione dell’oggetto della domanda dovranno essere indicate le generalità, il
domicilio ed il codice fiscale del proprietario o dell’avente titolo e del progettista e , per quest’ultimo ,
anche il numero di iscrizione all’albo professionale ; la domanda deve essere firmata da entrambi.
Alla domanda dovrà essere allegato un certificato sostitutivo di atto notorio o altro
documento che attesti il titolo a richiedere la concessione edilizia.
Se il richiedente non è proprietario dell’area e del fabbricato alla domanda dovrà essere
allegata la dichiarazione di assenso del proprietario.
Per le aree edificabili e per i fabbricati appartenenti a persone giuridiche la domanda di
concessione deve essere sottoscritta dall’organo che ne ha la legale rappresentanza.
La domanda di concessione edilizia deve essere corredata dagli elaborati necessari alla
categoria dei lavori che si intende realizzare.
Il contenuto dei seguenti elaborati è definito come segue , salvo interventi minori
regolamentati da apposita delibera di Consiglio Comunale:
1) il riferimento allo strumento urbanistico vigente (mappe e norme che interessano direttamente
l’intervento) con evidenziata in rosso l’area di intervento , o l’estratto nei casi stabiliti con
apposita delibera;
2) estratto autentico della mappa catastale e tipo di frazionamento rilasciato in data non anteriore
a 6 mesi;
3) planimetria dello stato di fatto in scala opportuna (1:500 o 1:200) contenente tutti gli elementi
atti a chiarire le modificazioni apportate dall’opera all’ambiente circostante.
In particolare le planimetrie dei terreni dovranno contenere le quote altimetriche e
planimetriche in misura sufficiente , ogni particolare di rilievo in relazione all’intervento progettato, e
dovranno essere estese ad un intorno di sufficiente ampiezza.Dovranno altresì indicare con chiarezza
le opere di urbanizzazione primaria esistenti , in particolare strade , fognature e parcheggi. Per gli
interventi nel tessuto edilizio esistente la planimetria dello stato di fatto , in scala 1:200 dovrà
contenere una porzione dell’ambiente urbano sufficiente a chiarire le scelte progettuali , insieme alle
quote planimetriche ed altimetriche.
4) Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ivi comprese le demolizioni va eseguito
un rilievo quotato dei fabbricati interessati almeno in scala 1:100 (comprensivo di tutti i piani ,
delle sezioni e dei prospetti con l’indicazione delle destinazioni d’uso e delle proprietà). In
particolare dovranno essere chiaramente evidenziati gli attacchi con l’edilizia circostante.
Per gli edifici in zona A , B01 , E e per quelli soggetti ai tipi di intervento I e II occorre
anche una documentazione illustrativa dalla quale risultino :
- l’epoca di costruzione e quella delle principali modificazioni;
- la tipologia edilizia;
- le caratteristiche costruttive (strutture portanti , strutture portate , tipo e tessitura
dei solai , presenza di elementi ad arco , vo lte , ecc.);
- materiali impiegati ;
- eventuali elementi decorativi di carattere significativo;
- stato di conservazione.
Per gli edifici sottoposti a restauro e risanamento conservativo si richiede che sia aggiunta la
documentazione storica necessaria a giustificare le scelte ed i criteri adottati nell’elaborazione del
progetto.
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5) Documentazione fotografica con positive formato 13 x 18 estesa anche agli elementi
circostanti e/o contigui e che possano essere utili per valutare i rapporti ambientali . Tale
documentazione estesa all’ambiente sarà particolarmente curata per gli interventi ricadenti in
zona A , B01 , E . In particolare , trattandosi di interventi sull’esistente , dovranno essere
prodotte le foto di tutti i fronti dell’immobile oggetto di intervento.
6) Computo degli indici e verifica delle prescrizioni urbanistiche . Inoltre conteggi di volume
V.P.P. , e di superfici utili , non residenziali , superfici di calpestio , cioè di tutti dati necessari
ai conteggi degli oneri di concessione. Tutti i conteggi ove necessario , vanno accompagnati
da opportuni schemi esplicativi.
7) Disegni , in rapporto non inferiore 1:100 (o 1: 50 per le zone A ,B 01 , E) delle piante di tutti i
piani e della copertura dell’opera con le seguenti indicazioni:
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destinazione d’uso dei locali;
quote planimetriche ed altimetriche;
ubicazione e caratteristiche di scale , collegamenti verticali in genere , ascensori ,
montacarichi;
- ubicazione e caratteristiche degli scarichi verticali , dei pozzetti d’ispezione delle
acque meteoric he , delle acque di scarico , chiare e luride ed eventualmente di
quelle industriali e di qualsiasi altro impianto di depurazione, delle condutture
interessate fino all’immissione nella fognatura pubblica o altro luogo autorizzato;
- strade e parcheggi;
- pavimentazione delle aree scoperte , recinzioni , ingressi , arredi fissi ,
cordonature , tappeti erbosi , piante di alto fusto e loro specie;
- materiali del manto di copertura , andamento delle falde , camini gronde , punti di
calata , ubicazione , estensione e tipo di lucernari.
Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo , è consentita la presentazione di
piante generali nel rapporto 1:200 corredate da pianta delle singole cellule nel rapporto 1:50.
Qualora l’opera progettata sia comunicante con gli altri fabbricati (anche di diversa
proprietà) gli elaborati di progetto devono essere estesi anche a questi edifici.
8) Disegni , normalmente in rapporto 1:100 ( o 1:50 per le zone A B01 , B02 , E) quotati , di
sezione dell’opera , messa in relazione all’ambiente circostante , alla larghezza delle strade e
degli altri spazi. Le quote riferite al piano di campagna originario ed al piano di campagna
modificato , dovranno indicare le dimensioni complessive dell’opera e delle principali parti
esterne ed interne , l’altezza netta dei piani , lo spessore dei solai , le parti aggettanti , i colmi
delle parti al di sopra della linea di gronda. Le sezioni saranno non meno di due , una
trasversale ed una longitudinale , e comunque tutte quelle necessarie ad illustrare il progetto in
ogni sua parte.
9) Disegni , a semplice contorno , sempre nel rapporto 1:100 (e 1:50 per zone A , B01 , B02 , E)
di tutti i prospetti dell’opera progettata , ivi comprese anche le coperture , completi di
riferimenti alle case circostant i , al terreno ed alle eventuali modifiche. Qualora l’edificio sia
aderente ad altri fabbricati , i disegni dei prospetti dovranno comprendere anche quelli delle
facciate aderenti in misura sufficiente a chiarire i reciproci rapporti.
10) Disegni in scala opportuna dei particolari dei prospetti con indicazione dei materiali previsti.
11) In caso di opere complesse : edifici di carattere collettivo , commerciale , agricolo , industriale,
per attrezzature scolastiche , magazzino ecc. delle quali anche accurati disegni non chiariscono
tutti i rapporti con l’ambiente esterno – pubblico o privato – e tutte le caratteristiche funzionali
a richiesta dell’Amministrazione dovrà essere allegata una particolare documentazione atta a
chiarire i fini perseguiti e le soluzioni proposte , ivi compreso eventualmente un plastico
volumetrico.
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12) In caso di progetti di intervento sul patrimonio edilizio esistente o edifici in corso di
esecuzione , si dovranno chiaramente indicare con le colorazioni d’uso (giallo demolizione,
rosso nuove strutture), le parti da demolire , quelle da sostituire , quelle realizzate ex- novo e le
nuove aperture.
13) I disegni saranno presentati normalmente in 3 copie su fondo bianco piegate in formato UNI
21 x 29,7 con titolo dell’opera ed il tipo di intervento , firmati dal proprietario o dai proprietari
e dal progettista il quale deve anche apporvi il timbro indicante l’appartenenza all’albo
professionale.
14) La relazione sull’opera progettata che illustri le caratteristiche strutturali e tipologiche ed i
sistemi tecnologici adottati per i vari impianti ; per interventi sul patrimonio edilizio esistente
deve risultare la compatibilità dell’intervento richiesto con le condizioni fisiche del manufatto,
illustrando in particolare le metodologie d’intervento, le eventuali possibilità di recupero e di
reimpiego dei materiali originari , le tecniche da impiegarsi per la sostituzione delle strutture
esistenti ed il rapporto con le prescrizioni specifiche degli strumenti di Piano vigenti. Deve
inoltre contenere chiare indicazioni sulla sistemazione degli spazi esterni.
La relazione deve anche specificare , se del caso , il rispetto dei requisiti tecnici necessari per
l’ottenimento di determinati finanziamenti stabiliti dalle vigenti leggi.
Per i fabbricati a destinazione produttiva la relazione deve indicare le lavorazioni effettuate ; i
materiali trattati , depositati , prodotti ed eliminati , gli scarichi liquidi , solidi e aerei con i
relativi impianti di depurazione ed il tipo di energia sfruttata.
Sempre per le attività produttive vanno specificati:
-intensità dei rumori prodotti;
-quantità di acqua e relative fonti di approvvigionamento.
15) La relazione geologica e geotecnica di fattibilità in relazione alla natura dei terreni e alla
condizione dell’immobile ; questo elaborato deve essere firmato da un tecnico abilitato nelle
apposite discipline e regolarmente iscritto all’Albo professionale.
16) A – La documentazione tecnica inerente l’impianto termico e l’isolamento termico devono
essere redatti in conformità al disposto della legge 373/1976 relativo D.P.R. 1052/1977 G.U.
6/2/1978 e legge n.46/90; essa deve essere firmata oltre che dal committente anche dal
Progettista degli impianti , e fornita prima del ritiro della Concessione Edilizia. In caso di
edifici produttivi prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentata la documentazione
tecnica sulle caratteristiche di consumo termico ai sensi del D.M. 23/11/1982.
B – I progetti di costruzione devono prevedere un sistema di allacciamento concordato con
l’azienda distributrice di energia elettrica (con esclusione dei fabbricati civili inferiori a 4 unità
immobiliari in zone elettrificate).
Il proprietario o il progettista dovranno assumere, presso gli uffici dell’E.N.E.L. , adeguate
informazioni sulle soluzioni tecniche a cui uniformare il progetto dell’impianto , con
particolare riferimento all’ubicazione e dimensione delle cabine MT/BT ; al locale contatore,
agli impianti termici.
Questi elementi precisati con lettera inviata dall’E.N.E.L. all’interessato dovranno essere
forniti al Comune prima del ritiro della Concessione Edilizia.
17) La relazione tecnica , sugli impianti di abbattimento delle immissioni nell’atmosfera è
necessaria solo per le concessioni relative agli impianti produttivi. La suddetta relazione è
obbligatoria anche nel caso di concessioni relative ad ampliamenti e modifiche degli impianti
tali da comportare variazioni alla quantità ed alla qualità delle emissioni . Va fornita prima del
ritiro della concessione edilizia.
18) La eventuale ulteriore documentazione (atti, convenzione , dati tecnici , Q.T.E. , elaborati
grafici, ecc.) richiesta da norme relative all’edilizia speciale e all’edilizia pubblica o in
attuazione di prescrizioni di legge (L. n.13 del 9/1/89 etc.).
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Art. 10) – PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER L’ESAME
DEI PROGETTI
Le domande di concessione o di autorizzazione edilizia corredate dagli elaborati e dai
documenti di cui al precedente art.9 devono essere presentate al competente ufficio del comune il
quale rilascia apposita ricevuta con data di arrivo e con numero di protocollo.
L’Ufficio Tecnico Comunale istruisce le domande di concessione : se i predetti uffici
riscontrano incompletezze nella documentazione prodotta potranno condizionare il loro parere e
specificare richieste.
In tal caso il Sindaco comunicherà le manchevolezze riscontrate assegnando un termine per
la regolarizzazione , trascorso il quale la pratica verrà archiviata , dandone comunicazione
all’interessato.
Quando la pratica sarà archiviata non potrà essere attivata , ma presentata ex- novo.
Conclusa l’istruttoria dell’ufficio Tecnico Comunale il Sindaco richiede contestualmente:
1) il parere della Commissione edilizia;
2) l’eventuale parere del funzionario medico della USL , ai fini dell’attuazione del punto G
dell’art.20 della legge 833/78 e dell’art.48 del D.P.R. 303/56 , di conformità alla normativa
igienico – sanitaria . Il predetto parere è richiesto anche sulle domande di autorizzazione per le
opere di manutenzione straordinaria , interessanti impianti o servizi igienico – sanitari od
opere che modificano elementi distributivi. Il rilascio della concessione (o autorizzazione) è
subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art.2 della L.R. del 6/12/82 n.88. Ai sensi
delle disposizioni della legge n.1150 del 17/8/1942 e successive integrazioni il Sindaco è
tenuto a comunicare la propria determinazione sulle domande entro 90 giorni dalla data di
presentazione ; sono fatte salve le norme di cui alla Legge n.94 del 1982 ed all’art.48 Legge
457 del 5/8/1978.
3) In ogni caso il rilascio della concessione edilizia dovrà essere preceduto da tutti i nulla-osta ,
visti , autorizzazioni previsti dalle norme vigenti ai fini del rilascio della concessione stessa.
TITOLO III - ADEMPIMENTI D’OBBLIGO , RILASCIO ED USO DELLA
CONCESSIONE
Art. 11) – CARATTERISTICHE DELL’ATTO DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Il documento con il quale il Sindaco rilascia la concessione o autorizzazione dell’esecuzione
delle opere edilizie deve contenere :
1) Le generalità ed il codice fiscale del titolare della concessione;
2) La succinta descrizione delle opere per le quali si rilascia la concessione o autorizzazione con
un riferimento agli elaborati tecnici che fanno parte integrante della medesima. Una copia di
questi elaborati con gli estremi dei pareri , nulla-osta e del visto del Sindaco deve essere
restituita al momento del ritiro dell’atto e deve essere tenuta a disposizione per i controlli
comunali ; un’altra copia analogamente vistata deve essere conservata presso l’ufficio Tecnico
Comunale.
3) L’esatta ubicazione e l’identificazione catastale dell’immobile o dell’area oggetto
d’intervento.
4) Gli estremi del documento attestante il titolo a richiedere la concessione.
5) Gli estremi delle autorizzazioni e/o delle richieste di competenza di organi esterni
all’Amministrazione Comunale.
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6) La data entro la quale debbano essere iniziati i lavori e la data entro la quale debbono essere
ultimati.
7) L’entità del contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi dell’art.3 della legge
10/1977.
8) L’entità del contributo per gli oneri di urbanizzazione da corrispondere ai sensi dell’Art.3 della
legge 10/1977 oppure la descrizione delle opere di urbanizzazione da realizzare in via
sostitutiva totale o parziale.
9) La dimensione e l’identificazione catastale delle aree e dei manufatti eventualmente da cedere
al Comune per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria.
10) Le determinazioni ammesse e la superficie relativa con riferimento agli elaborati tecnici della
concessione.
11) Ogni altro elemento necessario ed utile , che possa essere richiesto dall’Amministrazione
Comunale in ottemperanza delle disposizioni della legislazione vigente nazionale regionale e
delle norme e regolamenti comunali in quanto applicabili.
Art. 12) – DETERMINAZIONI DEL SINDACO SULLA DOMANDA DI CONCESSIONE.
IMPUGNATIVA.
Una volta acquisiti i pareri interni ed esterni all’Amministrazione Comunale e sentito il
parere della commissione edilizia , il Sindaco decide sulla domanda.
La determinazione del Sindaco deve essere comunicata al richiedente la concessione edilizia
nei termini di legge.
Le ricevute comprovanti i pagamenti degli oneri dovranno essere presentate prima del
rilascio della concessione edilizia.
Dell’avvenuto rilascio della concessione edilizia viene data notizia al pubblico mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni consecutivi.
In tale avviso vanno specificati il nome del titolare e il luogo dove verrà effettuato
l’intervento.
Chiunque può prendere visione , presso gli uffici incaricati , della concessione ed
autorizzazione edilizia rilasciati e dei relativi atti di progetto del parere della commissione edilizia e
ricorrere contro il rilascio della medesima , in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi e
regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 13) – DETERMINAZIONI DEL SINDACO SULLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE
Una volta acquisiti i pareri interni e esterni e l’eventuale esame tecnico della Commissione
Edilizia il Sindaco decide sulle domande.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo
(finalizzato al recupero abitativo) che non comportino il rilascio dell’immobile da parte del conduttore
, l’istanza di autorizzazione si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 90
giorni.
In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro
inizio.
Il comma precedente non opera per interventi su edifici sottoposti ai vincoli previsti dalla
legge 1/6/1939 n. 1089 e alla L. 29/6/1939 n. 1497.
Vale quanto contenuto nell’art. 48 della legge 457/78 e art. 8 della L. 94/82 in ordine alla
formazione del silenzio assenso.
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Art. 14) – DEROGHE
Il Sindaco , su conforme parere della Commissione Urbanistica , nel rispetto della procedura
stabilita dalla L. 21 Dicembre 1955 n. 1357 , previa deliberazione del Consiglio Comunale a norma
della L. 8/8/1967 n. 765 , potrà autorizzare deroghe alle presenti norme ed alle previsioni di P.R.G.
per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
Art. 15) – TITOLARIETA’ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E/O DELL’AUTORIZZAZIONE
La concessione è data , ai sensi dell’art.4 della legge 27/1/1977 n. 10 , al proprietario
dell’area e/o dei manufatti o a chi abbia titolo per richiederla.
La concessione è trasferibile ai successivi aventi causa.
Essa è irrevocabile salvo i casi di decadenza disciplinati dalla legge e dal presente
regolamento.
Le presenti norme valgono , in quanto applicabili , anche per le autorizzazioni.
Art. 16) – VALIDITA’ , DECADENZA E PROROGA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E
DELL’AUTORIZZAZIONE.
Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
La proroga può avere luogo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano
riconosciuti con determinazione del sindaco e su proposta istruita dall’Ufficio Tecnico , così come
previsto dalla L. 10/1977.
Un periodo più lungo di tre anni per l’ultimazione dei lavori può essere concesso in
considerazione della mole dell’opera da realizzare , delle sue caratteristiche tecnico – costruttive, di
particolari condizioni idro- geologiche in cui si operi , nel caso , infine , che si tratti di opere pubbliche
o realizzate con finanziamenti pubblici la cui elargizione sia prevista in più esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario che non può
usufruire di proroghe deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: quest’ultima
dovrà concernere la parte non ultimata.
Le norme di cui sopra sono applicabili anche alle autorizzazioni.
L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della
concessione , in contrasto con le previsioni stesse , nel caso in cui i lavori non siano stati iniziati,
salvo quanto diversamente disposto dalle NTA delle nuove previsioni.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre tempi ridotti rispetto a quelli di
validità dell’intera concessione edilizia per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria poste
quali condizioni speciali.
Art. 17) – VARIANTI AL PROGETTO – VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Qualora si manifesti la necessità di eseguire varianti al progetto , gli interessati possono
presentare i relativi elaborati che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il
progetto originario.
La determinazione del sindaco sul progetto di variante non modifica i termini di validità e di
decadenza previsti per il progetto originario.
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In tal caso l’esame da parte della Commissione avrà carattere di urgenza.
La presentazione di variante è ammessa anche nel caso di lavori in corso. In nessun caso la
presentazione di variante in corso d’opera legittima l’esecuzione di opere difforme da quelle previste
nella concessione o autorizzazione edilizia originaria salvo quanto previsto dall’art. 15 della legge
47/85.
Art. 18) – PROGETTISTA , DIRETTORE DEI LAVORI E COSTRUTTORE
La progettazione delle opere edilizie deve essere firmata da tecnici abilitati in materia :
ingegneri , architetti , geometri ,dottori , agronomi , periti iscritti ai rispettivi albi professionali e
ciascuno nell’ambito delle competenze fissate dalla legislazione.
Il titolare della Concessione Edilizia , insieme alla comunicazione dell’inizio dei lavori ,
deve notificare al Sindaco il nominativo e la residenza del costruttore , nonché quello del direttore dei
lavori , quando previsto dalla legge.
Il direttore dei lavori ed il costruttore a loro volta , anche mediante atti separati , devono
comunicare al sindaco l’accettazione dell’incarico prima dell’inizio delle rispettive attività.
Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al sindaco
con le modalità di cui sopra.
Il committente titolare della concessione edilizia , il direttore dei lavori , l’assuntore dei
lavori , sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento,
come delle modalità esecutive fissate nell’atto di concessione.
Le presenti norme valgono , in quanto applicabili , anche per le autorizzazioni.
TITOLO IV
CONDUZIONE DEI LAVORI , VERIFICHE E SANZIONI
Art. 19) – APERTURA DEL CANTIERE – DEFINIZIONE DEI PUNTI FISSI DI LINEA E DI
LIVELLO
Dopo l’espressione del parere della C.E. e la relativa comunicazione sindacale , in attesa del
rilascio della concessione edilizia , potranno essere eseguiti interventi preparatori dei suoli
strutturalmente indispensabili per l’individuazione dei punti di riferimento utili per l’esecuzione delle
opere progettuali di urbanizzazione primaria e per l’edificazione vera e propria , (pulizia dell’area di
intervento , delimitazione dell’area di intervento per evitare l’immissione di terzi o deposito improprio
di materiale di resulta , macchine di cantiere e attrezzature connesse ecc.).
Ad avvenuto rilascio della concessione edilizia saranno definite le quote e gli allineamenti
con riscontri e verifiche da eseguire a cura del tecnico abilitato e nominato quale direttore dei lavori e
con l’apporto , ove occorra , dei settori comunali competenti.
L’inizio dei lavori deve essere comunicato al sindaco mediante lettera raccomandata firmata
dal direttore dei lavori , dall’impresa esecutrice e dal titolare della concessione.
Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori , dovrà essere fornita all’U.T. Comunale
l’attestazione dell’avvenuto deposito agli uffici del Genio Civile dei documenti previsti dalla legge del
2/2/1974 n. 64 e Legge Regionale del 6/12/1982 n.88.
Qualora in sede di rilascio di concessione edilizia sia conferita contestualmente l’esecuzione
di opere di urbanizzazione primaria andrà richiesto al settore Comunale competente il disciplinare
contenente le istruzioni operative per la realizzazione dei lavori stessi.
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Le modalità ed i tempi per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria sarà
determinata dal sindaco nell’atto di concessione , sentita la commissione edilizia sulla scorta
comunque dei regolamenti comunali al momento vigenti.
Il mancato rispetto del termine e delle modalità fissate nella concessione edilizia per l’inizio
dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione comporta la decadenza della concessione stessa.
Art. 20) – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione , manutenzione , ripartizione o
demolizione di opere edilizie , vanno rispettate le norme di prevenzione infortuni di cui al D.P.R. del
7/1/1956 n. 164 , le norme riguardanti la prevenzione incendi , l’obbligo a termine di legge dalla
denunzia di eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici , ogni cautela atta ad evitare danni e
molestie a persone e cose pubbliche e private.
Sono tenuti all’osservanza di tali norme tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e
per quanto loro spetti e competa i dirigenti , i preposti ed i singoli lavoratori , in conformità al D.P.R.
del 24/4/1955 n. 547.
Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere recintato e , se ubicato in zona cittadina
prospiciente e comunque visibile da spazi pubblici , deve essere organizzato in modo da essere libero
da materiali inutili , dannosi o che producano inquinamento per polveri , cattivi odori , liquami , ecc.
Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianche e
rosse) e notturne (luci rosse), dispositivi rinfrangenti ad integrazione dell’illuminazione stradale , a
cura dell’assuntore dei lavori responsabile del cantiere.
Il cantiere deve essere provvisto di una tabella costruita con materiali resistenti alle
intemperie e visibile all’esterno con l’indicazione:
- del tipo e titolo dell’opera in corso di realizzazione (estremi della concessione o
autorizzazione edilizia rilasciata o estremi della comunicazione rivolta al
sindaco);
- del nominativo del titolare della Concessione Edilizia;
- del nome del progettista;
- del nome del Calcolatore , eventuale , delle opere in c.a.;
- dei nomi del Costruttore e dell’Assistente di Cantiere e del Direttore dei Lavori.
In cantiere devono essere conservati a disposizione delle autorità competenti le copie dei
documenti previsti dalle norme vigenti.
Art. 21) – OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO
Nel caso si renda necessario occupare il suolo pubblico sia in rapporto ad opere soggette a
concessione , o autorizzazione , sia nel caso che no n sia necessaria alcuna autorizzazione , deve essere
fatta apposita domanda al sindaco.
La domanda deve contenere le generalità , la firma del richiedente , e gli estremi di carattere
burocratico ed amministrativo fissati dai competenti uffici dall’Amministrazione Comunale.
Dovrà inoltre essere indicata l’area interessata e la presumibile durata dell’occupazione del
suolo pubblico.
La concessione dell’occupazione di suolo pubblico è subordinata , ove sia necessario al
sopralluogo sull’area richiesta da parte dei vigili comunali che verificheranno la congruità della
richiesta in rapporto ai diversi problemi.
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Per l’uso del suolo pubblico deve essere pagata una tassa di occupazione ed eventualmente,
su decisione del sindaco , una congrua cauzione per l’eventuale rimessa in ripristino del suolo
danneggiato.
La durata della concessione è stabilita in un massimo di sei mesi consecutivi: può essere
prorogata di sei mesi in sei mesi.
La rimessa in ripristino deve essere effettuata allo scadere della concessione
dell’occupazione del suolo ; il comune può richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di
prolungata sospensione dei lavori.
La cauzione eventualmente versata verrà restituita entro novanta giorni dall’avvenuto
ripristino delle aree pubbliche manomesse e potrà essere decurtata in relazione alla completezza dei
lavori.
Art. 22) – VISITE DI CONTROLLO
Il titolare della concessione edilizia è tenuto ad effettuare comunicazione al sindaco per:
- l’inizio dei lavori (ivi comprese le opere di apertura del cantiere);
- l’ultimazione di tutte le opere autorizzate e rese agibili.
A seguito delle predette comunicazioni il sindaco può disporre opportuni sopralluoghi in
cantiere.
Il costruttore deve sempre lasciare libero accesso in cantiere agli incaricati dell’Ufficio
Tecnico Comunale , al medico della U.S.L. , agli ispettori del lavoro e da quanti preposti a controlli di
loro competenza.
Le presenti norme valgono in quanto ammissibili anche per le autorizzazioni.
Art. 23) – INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori si considerano iniziati quando è stato completato l’effettivo allestimento del cantiere,
(es. costruzione di ponteggi , formazione di opere di protezione e recinzione).
I lavori si considerano ultimati quando l’opera soddisfa le condizioni funzionali per il
rilascio dell’abitabilità o agibilità.
La licenza di abitabilità va richiesta per gli edifici a destinazione residenziale; la licenza di
agibilità per gli edifici con altre destinazioni.
Al termine dei lavori deve essere data comunicazione al sindaco con la lettera raccomandata.
Al termine dei lavori il titolare della concessione , il direttore dei lavori ed il progettista
devono depositare gli atti di legge relativi ad autorizzazioni , visti e nulla-osta che sono indispensabili
prima dell’effettivo utilizzo delle opere realizzate.
Art. 24) – COLLAUDI
Tutte le opere in conglomerato cementizio armato , normale e precompresso o a struttura
metallica, soggette alle disposizioni della legge 1086/1971 e legge 64/74 debbono essere sottoposte a
collaudo statico.
Tutte le opere pubbliche sono soggette all’obbligo del collaudo.
Gli impianti termici di nuova installazione degli edifici debbono essere sottoposti a collaudo
per verificarne la conformità ai sensi della legge 373/1976.
Sono sottoposti a collaudo anche tutti gli impianti idraulici di adduzione ed uso di energia
secondo quanto previsto dalla L. 46/90 e altre in materia.
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Art. 25) – OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’
Nessuna nuova costruzione può essere occupata , parzialmente o totalmente , senza
autorizzazione di abitabilità o agibilità rilasciata dal sindaco in conformità alle normative vigenti.
Detta autorizzazione è altresì necessaria per la rioccupazione di edifici esistenti che siano
stati oggetto di interventi edilizi del tipo:
- svuotamento interno totale o parziale con modifica al numero dei solai o
accrescimento dei piani;
- realizzazione di vani abitabili o agibili in piani seminterrati o sottotetto;
- variazione del numero e/o della destinazione d’uso delle unità immobiliari
costituenti un edificio.
La concessione , ove nel caso , deve dare esplicita menzione dell’esclusione dalla necessità
della certificazione di abitabilità o agibilità.
Art. 26) – DOMANDA DI ABITABILITA’ ED AGIBILITA’: DOCUMENTI A CORREDO
La domanda di abitabilità ed agibilità deve essere presentata dal titolare della concessione
edilizia dopo la comunicazione della ultimazione delle opere autorizzate.
La domanda indirizzata al sindaco deve contenere i seguenti elementi:
- generalità e firma del titolare della concessione;
- estremi della concessione suddetta;
- esatta ubicazione ed identificazione catastale dell’opera per la quale si richiede
l’abitabilità o agibilità.
L’Ufficio Tecnico esamina la completezza della documentazione presentata (certificazioni,
asservamenti , ecc.) ed entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra esegue il sopralluogo per
verificare la rispondenza dei lavori eseguiti a quanto riportato nell’atto che ha consentito l’esecuzione
dell’intervento edilizio ; provvederà quindi a trasmettere all’U.S.L. la richiesta affinchè vengano
eseguiti i controlli di carattere igienico-sanitario.
Il titolare della concessione , il direttore dei lavori e l’assuntore dei lavori dovranno essere
avvertiti mediante comunicazione scritta e potranno essere presenti.
Se al momento dell’accertamento , nell’edificio o nell’unità immobiliare interessata
sussistono difformità tali da superare le normali tolleranze insite negli specifici processi produttivi si
da corso alle procedure previste dalle leggi in vigore.
Il ricorso dell’autorizzazione di abitabilità o agibilità deve avvenire entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda corredata dal nulla-osta e dai verbali dei collaudi richiesti per la
prevenzione incendi , per le strutture in conglomerato cementizio normale o precompresso e per le
strutture metalliche , nonché per quelli prescritti da leggi o regolamenti vigenti.
Al momento del rilascio dell’autorizzazione di abitabilità o agibilità dovrà essere dimostrato
l’avvenuto pagamento dei relativi diritti e tasse comunali.
Nell’autorizzazione di abitabilità o agibilità è indicata la destinazione d’uso delle singole
unità immobiliari e dei relativi accessori , in conformità al progetto approvato ; nel caso di variazioni
della destinazione d’uso di un fabbricato o parte di esso accompagnata da opere ed eseguita senza la
necessaria preventiva concessione , l’autorizzazione di abitabilità o agibilità è revocata per la parte di
immobile interessata dalle variazioni stesse.
L’autorizzazione di abitabilità o agibilità non sostituisce le approvazioni e le autorizzazioni
delle autorità competenti per le costruzioni non destinate a residenza.
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PARTE QUARTA
NORME TECNOLOGICHE
TITOLO I – REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI
Art.27) – SALUBRITA’ DEL TERRENO
E’ vietato realizzare nuove costruzioni in terreni che siano stati utilizzati come deposito di
materiali insalubri (immondizie , letame , residui organici, ecc.) se non dopo opportuni risanamenti.
Se il terreno nel quale si intendono realizzare opere edilizie è soggetto all’invasione di acque
superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente all’esecuzione di opere che garantiscano
la salubrità dell’edificio ma che , contemporaneamente non determinino inquinamento.
Dovrà essere comunque evitata l’interconnessione delle falde superficiali con quelle
sottostanti.
Dovranno essere evitati sistemi che prevedono l’immissione di acque sotterranee in
fognature.
Prima delle perforazioni di pozzi a qualunque uso adibito, dovrà essere ottenuta la specifica
autorizzazione da parte del Genio Civile e data comunicazione al sindaco.
Nell’esecuzione , nella gestione , nella chiusura dei pozzi dovranno essere rispettate le
normative vigenti anche di tipo locale.
Art.28) – REQUISITI RELATIVI ALL’IMPERMEABILITA’
Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da quella
derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente asciutti.
Anche tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devo no poter cedere le eventuali acque
di condensazione e permanere asciutti.
I locali abitabili posti al piano terreno , indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto
al terreno circostante , a sistemazione avvenuta , devono avere il piano di calpestio isolato mediante
solaio o vespaio areato e le bocchette di areazione non devono essere inferiori a 1/100 della superficie
del vespaio ; il solaio deve essere distaccato dal terreno stesso di 30 cm.
Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti , qualora
sia dimostrato l’impossibilità di perseguire le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione
ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali , funzionali e tecnologiche preesistenti e di un
significato storico , culturale ed architettonico ; il progetto dovrà indicare allora le soluzioni
alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati.
Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati è ammessa la costruzione di
vespaio semplice non areato.
Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno
circostante, deve essere prevista un’intercapedine areata che circondi i locali in oggetto per tutta la
parte interessata: la cunetta dell’intercapedine deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali
abitabili.
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Art.29) – REQUISITI DI CARATTERE TECNICO – GENERALE
a) – Elementi aggettanti
Su qualsiasi porzione dell’edificio costruita a confine con spazi pubblici o di uso pubblico
non sono ammessi aggetti superiori a cm. 20, anche se parti mobili d’infissi , per l’altezza da terra
inferiori a mt. 3,80.
In particolare , balconi e pensiline sono consentiti al di sopra dell’altezza effettiva di mt.
3,80 dal marciapiede , purchè tali parti aggettanti siano arretrate di almeno cm.50 rispetto alla
carreggiata ; nel caso di mancanza di marciapiede , l’altezza minima effettiva delle parti aggettanti
deve essere superiore a metri 4,50 e con aggetto di cm.80.
b) – Chiostrine
Nel caso in cui , costruendo o sopraelevando uno o più edifici , venga ad essere realizzato
uno spazio interno scoperto , chiuso in ogni suo lato , tale spazio non può essere di larghezza inferiore
al doppio dell’altezza da realizzare e la sua superficie non può essere infe riore alla metà della
superficie totale dei fronti che la delimitano.
La disposizione di cui sopra non si applica nei casi di sopraelevazione in cui si superi
l’altezza complessiva di mt.7,50.
c) – Rientranze e logge
Non costituiscono distinti corpi di fabbrica , al fine di distacco tra edifici , le parti di un
unico edificio separate fra loro da una rientranza che presenti una profondità non superiore alla metà
della distanza fra le pareti stesse.
Lo spazio delimitato da dette rientranze viene computato , ai fini del rapporto di copertura
dell’edificio solo se dà luogo a terrazza , o è comunque coperto.
Ai fini del computo del volume viene valutato in tali casi per la metà.
Nel caso di edifici di altezza superiore a mt. 10,00 , le eventuali aperture nel corpo
rientrante, o nelle parti dell’edificio separate dalla rientranza , sono ammissibili per locali quali :
servizi igienici , ripostigli , corridoi , disimpegni , scale , sala macchinari , lavanderia ecc.
Per i locali quali camere , soggiorni , uffici studi , negozi ecc. , sono ammesse aperture in
aggiunta ad altre previste sulle parti non rientranti.
d) – Zone a verde e parchi
Le zone a verde , i parchi ed i complessi alberati di valore ornamentale devono essere
conservati , curati e mantenuti con l’obbligo per i proprietari della pulizia del terreno , della potatura
delle piante e della loro sostituzione in caso di deperimento.
e) – Recinzioni
Le aree non ancora edificate nel centro urbano , fronteggianti spazi pubblici o di uso
pubblico , devono essere recintate.
Dette recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all’ambiente e non devono
comunque impedire o disturbare la visibilità per la circolazione .
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Per le aree di pertinenza di singoli edifici , salvo particolari prescrizioni contenute nella
Concessione Edilizia , le recinzioni dovranno essere realizzate con cancellata o rete metallica di
altezza massima non superiore a mt. 2,00 ; la parte inferiore potrà essere realizzata con muretto ,
purchè di altezza non superiore a mt. 0,90.
Le suddette altezze saranno misurate rispetto al piano di campagna naturale o modificato , se
approvato in progetto , o , in caso di dislivello tra due proprietà confinanti dalla parte che si trova alla
quota più alta , salvo diverse disposizioni contenute nella concessione.
Negli altri casi le recinzioni dovranno essere realizzate nel rispetto assoluto dello stato di
fatto e con le modalità stabilite in sede di rilascio di Concessione Edilizia o Autorizzazione.
f) – Mostre, vetrine, insegne e tende
Le mostre dei negozi , le vetrine , le insegne e le targhe devono armonizzarsi con il prospetto
dell’edificio e con l’ambiente.
Non sono ammesse insegne pubblicitarie del tipo a bandiera aggettanti su aree pubbliche o di
uso pubblico.
Può farsi eccezione , su parere della commissione edilizia , per le tende non fisse , ma di tipo
avvolgibile , le quali potranno essere collocate in modo tale che , aperte , non presentino , nella parte
più bassa , un’altezza inferiore a m. 2,50 e soltanto quando siano collocate in strade larghe non meno
di metri sette e provviste di marciapiede dal cui bordo esterno le tende stesse non dovranno sporgere
in misura inferiore a cm. 50 , in direzione del fabbricato.
g) – Manutenzione di edifici privati
Nel caso di gravi carenze nella manutenzione degli edifici e delle opere di proprietà privata ,
il sindaco può obbligare i privati all’esecuzione delle opere di riparazione e di manutenzione ,
ordinaria e straordinaria , necessarie per la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza pubblica.
In caso di rifiuto , o di inadempienza dell’interessato , il sindaco può provvedere d’ufficio a
spese del privato inadempiente.
Gli interventi su intonaci , materiali , sostituzione di infissi , coloritura pareti ecc. , finalizzati
alla manutenzione e decoro degli edifici dovranno essere eseguiti con l’uso di materiali, colori e
tipologie dei singoli elementi tradizionali della zona.
Art. 30) – REQUISITI DI CARATTERE TERMICO
Le nuove costruzioni classificate dall’art. 3 del D.P.R. 1052/1977 devono essere conformi
alle prescrizioni della legge 30/4/1976 , n.373 e relativo regolamento di attuazione.
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti o di inserimento di impianto di riscaldamento
di edifici precedentemente privi , il sindaco può richiedere , su parere della commissione edilizia, che
siano adottati provvedimenti atti a garantire un adeguato isolamento nelle coperture , nei solai
soprastanti vani aperti , nei serramenti , nonché nello stesso impianto termico qualora già esistente e
da ristrutturare.
Art. 31) – REQUISITI DI CARATTERE ACUSTICO
Negli edifici di nuova costruzione ed in tutti gli interventi su manufatti esistenti sottoposti a
ristrutturazione devono essere adottati sistemi di isolamento acustico.
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I materiali usati devono garantire un’adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto
concerne:
- i rumori di calpestio , di traffico , di gestione e di uso di impianti comunque
installati nel fabbricato;
- i rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui e locali e spazi destinati a
servizi comuni;
- i rumori provenienti da laboratori e da industrie.
Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera a porte e finestre chiuse , un
isolamento acustico normalizzato il cui indice di valutazione sia inferiore a 30 decibel.
Sono fatte salve le diverse o ulteriori prescrizioni deducibili dalla normativa vigente in
materia.
Art. 32) – REQUISITI ILLUMINOTECNICI
Gli edifici devono essere progettati in modo che l’illuminazione dei loro locali sia adeguata
agli impegni visivi richiesti.
L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale diretta.
Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta , oppure artificiale:
1) i locali destinati ad uffici , la cui estensione non consente l’adeguata illuminazione naturale dei
piani di utilizzazione;
2) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali , culturali e ricreative , nonché i
pubblici esercizi;
3) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
4) i locali destinati a servizi igienici , gli spogliatoi , gli antibagno;
5) i locali non destinati alla permanenza di persone;
6) spazi di cottura;
7) gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli alloggi , misurate
convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre , non devono avere inferiori a 1/8 di quella del
piano di calpestio dei locali medesimi. Tale superficie può essere ridotta a 1/12 per immobili ubicati
nella parte montana del territorio Comunale così come definita dallo strumento urbanistico e ricadenti
in zone A , B01, E .
La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già esistenti , ancorchè
sottoposti ad opere di ristrutturazione , può essere autorizzata quando la modifica delle aperture non
risulti compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto.
Art. 33) – REQUISITI RELATIVI ALL’AREAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEI LOCALI
Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte
le stagioni di areazione adeguata alla sua destinazione.
L’areazione dei locali può essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti adeguati
alla destinazione dei locali medesimi.
Possono fruire di areazione artificiale i locali già individuati all’art. 32 ai punti 1,2,3,4,5,6,7.
La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante un condotto di areazione
indipendente per ogni locale servito , sfociante all’esterno e dotato di elettro-aspirazione con
accensione automatica collegata all’interruttore dell’illuminazione, oppure negli edifici con più di tre
piani , può essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto deve
essere dotato di elettro-aspiratore centralizzato , ad aspirazione continua.
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I locali destinati alla permanenza di persone , i quali fruiscono di areazione naturale , devono
avere almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di una o più
parti apribili.
L’altezza media dei locali di nuova edificazione destinati alla residenza non deve essere
minore di mt. 2,70 con minimo di mt. 2,20 per i vani di abitazione e di mt. 2,40 con minimo di 1,80
per i vani accessori interni agli alloggi (bagni , disimpegni, corridoi, ecc.).
Tali altezze medie possono essere ridotte rispettivamente a mt. 2,50 e mt. 2,20 per le zone di
conservazione e per la parte montana del territorio Comunale , al di sopra di m. 400 s.l.m. ; per i locali
destinati a cantina l’altezza minima è di mt. 2,20.
Possono comunque essere autorizzate altezze diverse da quelle sopra specificate nelle opere
di recupero e trasformazione del patrimonio edilizio esistente , sia nel caso che si mantengano le
altezze esistenti , sia nel caso che si modifichino le quote originarie dei solai , purchè non vi sia
incremento del numero dei piani di calpestio utilizzabili. Nella relativa richiesta di concessione o di
autorizzazione dovrà essere data chiara dimostrazione della impossibilità di raggiungere le quote
minime indicate nel presente regolamento.
Nel piano seminterrato è permessa l’ubicazione di :
locali annessi all’abitazione quali : taverne , sala giochi , ecc. ad eccezione assoluta di cucine , se non
secondarie , e di camere da letto.
Tali locali dovranno ritenere un’altezza netta utile mt. 2,40 a condizione che presentino
un’illuminazione diretta ed immediata dall’esterno attraverso una apertura con superficie non inferiore
a 1/12 della superficie utile dell’ambiente , con un minimo di mq. 1,00.
Cantine , lavanderie , stirerie , guardaroba , ripostigli ecc. se non dotati di opportuni impianti di
areazione e illuminazione , dovranno presentare una areazione e illuminazione diretta oppure
attraverso scannafossi , con una apertura di almeno mq. 0,50.
Bagni e disimpegni sono ammessi a condizione che presentino le caratteristiche sopra descritte.
Nei volumi sottostanti le coperture saranno ammessi locali annessi all’abitazione quali:
-
-
sala giochi ecc. con esclusione assoluta di camere e cucine , aventi altezza media
netta mt. 2,40 con un’altezza netta di mt. 1,80. Tali ambienti dovranno possedere
una illuminazione diretta dall’esterno con apertura non inferiore a 1/12 della
superficie utile con un minimo di mt.1;
soffitte che potranno essere prive di aereazione;
lavanderie , stirerie , guardaroba , ripostigli ecc. che dovranno presentare una
illuminazione diretta dall’esterno con superficie mq. 0,50;
bagni , disimpegni ecc. sono ammessi con le condizioni sopra descritte.
Per i locali ad uso commerciale , ed in genere per i locali aperti al pubblico le altezze medie
minime saranno di mt. 3,00 e di mt. 2,70 per le zone A , le zone di conservazione e per la parte
montana del territorio Comunale.
La superficie minima utile complessiva degli alloggi e il dimensionamento minimo dei
singoli vani dovranno fare riferimento alle disposizioni di legge di cui al D.M. del 5/7/1975.
Per gli edifici posti nelle zone A , B01 , E , o soggetti ad interventi di tipo I e II la superficie
utile degli alloggi non potrà essere inferiore a mq. 45.
La superficie minima dei locali abitabili , escluso gli accessori e nel rispetto delle
disposizioni di legge (D.M. del 5/7/1975) , non potrà comunque essere inferiore a mq. 9,00; per i
locali destinati a negozio la superficie minima ammissibile è di mq. 20 escluso i servizi.
Sono consentite cucine in nicchia , con cubatura massima di mc. 15 , se comunicanti con
altro vano di cubatura non inferiore a mc. 25 a mezzo di apertura di luce non inferiore a mt. 1,50.
La cucina in nicchia deve essere dotata di canna fumaria e di canna d’aspirazione
indipendente di almeno cmq. 200 di sezione.
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La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di mt. 2,20 ;
almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi ed il
soffitto finito dei locali , ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.
La superficie dei soppalchi non deve essere superiore a 1/3 di quella del locale soppalcato.
I gabinetti degli alloggi , fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti di una sola
camera da letto , devono essere disimpegnati dai singoli locali.
Art.34) – REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Gli edifici ed i loro elementi costitutivi devono permanere stabili nelle condizioni d’impiego.
I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo
per le persone.
I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati ed attraversati per
urto accidentale.
La loro altezza e caratteristica dovrà essere tale da impedire un facile scavalcamento (altezza
consigliata cm.100).
Gli impianti installati negli edifici ed i depositi di combustibile devono rispondere alle loro
funzioni secondo le norme di legge senza costituire pericolo per le persone e per le cose.
L’installazione di apparecchi a fiamma non è consentita nei locali non adeguatamente
aereati.
Gli edifici , in relazione alla destinazione , all’altezza ed alle caratteristiche delle strutture
portanti , devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di
incendio o di altra calamità , dell’incolumità delle persone in essi presenti e dei soccorritori.
I locali degli edifici che fruiscono di illuminazione naturale diretta devono avere un
adeguato numero di serramenti esterni , facilmente accessibili dall’interno e dotati di una o più parti
apribili.
Art.35) – REQUISITI RELATIVI ALL’ACCESSIBILITA’ ED USO
a) – Requisiti generali
La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata
agevolmente.
Gli edifici devono poter essere puliti e disinfettati in ogni loro parte.
Gli arredi devono , di norma , poter essere portati negli edifici e collocati nei locali
attraverso le normali vie di accesso.
Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli infermi
da tutti i piani agibili.
Gli impianti , i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli
edifici serviti o nelle loro parti , in condizioni normali , esalazioni , fumi , vibrazioni.
I serramenti esterni ed interni degli alloggi devono essere posizionati in modo da consentire
una razionale utilizzazione dei locali anche ai fini della collocazione degli elementi di arredo.
Gli edifici devono essere predisposti per la dotazione dei servizi tecno logici necessari ove si
voglia prevedere per determinati loro locali anche la destinazione a pubblici esercizi e ad attività
artigianali.
Gli accessi , le rampe , i giardini ed in generale gli spazi privati destinati alla circolazione
delle persone , esterni ed interni agli edifici , devono poter essere illuminati anche durante le ore
notturne.
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I soppalchi devono essere dotati di parapetti.
Gli spazi privati destinati alla circolazione promiscua di persone e di automezzi devono
essere dotati di opportuna segnaletica.
Le coperture degli edifici devono essere facilmente agibili e realizzate in modo da non
costituire pericolo per gli addetti alla manutenzione.
Alle presenti norme possono fare eccezione le sistemazioni relative al recupero di edifici
esistenti: la Commissione Edilizia stabilirà la compatibilità della soluzione complessiva con la
eventuale carenza di qualcuna delle presenti condizioni.
Deve essere rispettata la vigente normativa sulle barriere architettoniche (L. 13 del 9/1/1989)
per qualsiasi tipo di edificio (pubblico o privato ed a qualsiasi uso destinato).
b) – Scale
Per gli edifici d’abitazione è , prescritta almeno una scala continua , dalla base alla sommità ,
ogni mq. 400 di superficie coperta o frazione residua superiore a mq. 100 , e non può servire più di
n.4 alloggi per piano.
Negli edifici fino a due piani fuori terra l’illuminazione e la ventilazione delle scale potrà
avvenire a mezzo di lucernario e contro- lucernario a vetri , avente una superficie non inferiore ai 2/3
della superficie , in proiezione, del vano scala e comunque non inferiore a mq. 2,00.
E ‘ vietato costruire scale in legno quando queste debbano servire più appartamenti.
La copertura del vano scale , a servizio di più appartamenti , deve essere provvista di
apertura che consenta l’accesso al tetto sovrastante , indipendentemente dal tipo della copertura.
Tutte le norme sopradette si applicano anche per edifici aventi destinazione diversa da quella
d’abitazione , qualora non esistano disposizioni particolari di legge o di regolamento.
Negli edifici costituiti da non più di due piani , le rampe di scale che non costituiscono parte
comune o non sono di uso pubblico in edifici possono avere una larghezza minima di cm. 80 e
l’illuminazione e la ventilazione potrà avvenire indirettamente attraverso i vani abitazione.
c) – Uscite dalle autorimesse e rampe
Le uscite dalle autorimesse , pubbliche o private , verso spazi pubblici , devono essere
segnalate con le indicazioni di passo carrabile; in ogni caso devono essere adottati tutti gli
accorgimenti atti ad assicurare una buona visibilità.
Se l’uscita dall’autorimessa è costituita da una rampa , tra l’inizio della livelletta inclinata ed
il filo dello spazio di pubblico transito , deve essere previsto un tratto piano della lunghezza minima di
mt. 3,50 ; le rampe non dovranno ritenere livellette di pendenza superiore al 20%.
Fra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole , cinema , ecc.)
deve intercorrere una distanza minima di mt. 10,00 , misurata tra gli stipiti più vicini .
d) – Marciapiedi e porticati
I marciapiedi , i porticati e tutti gli spazi di pubblico passaggio devono essere lastricati con
materiali scelti in accordo con l’ufficio tecnico comunale .
E ‘ prescritta l’adozione di parapetti , o comunque di opere di protezione , per cortili ,
ballatoi ecc., comunque accessibili , che prospettino su zone pavimentate , rampe , parti d’edificio ,
con dislivello maggiore di mt. 0,30.
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Art.36) – LOCALI PER ALLEVAMENTO E RICOVERO ANIMALI
I locali di nuova realizzazione per l’allevamento e ricovero di animali devono essere
costruiti in conformità alle norme dei regolamenti comunali di igiene e di polizia veterinaria ed alle
leggi particolari vigenti in materia.
TITOLO II – REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI
Art.37) – RIFORNIMENTO IDRICO
1) Usi civili
Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo proporzionale al
numero dei locali abitabili , così da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia .
Oltre che all’acquedotto comunale , come l’acqua per uso civile può essere prelevata da
pozzi (freatici o profondi) , o sorgenti ; in tal caso l’apertura del pozzo dovrà essere autorizzata
dall’Amministrazione competente.
Il sindaco la rilascia , previ opportuni accertamenti , su parere favorevole del funzionario
dell’U.S.L. e dell’ufficio tecnico comunale in ottemperanza alle disposizioni di legge.
Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile all’interno degli edifici devono essere
costruiti a regola d’arte.
Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere
garantita una regolare erogazione , devono essere dotati di apparecchiature per il sollevamento
dell’acqua.
2) Usi industriali
Agli insediamenti industriali l’Amministrazione Comunale può imporre gli accorgimenti
tecnologici atti a limitare ogni superfluo prelievo di acqua.
Qualora l’approvvigionamento avvenga da fonti diverse (acquedotto , acqua di falda o di
sorgente,acque superficiali) dovranno essere attuate scelte razionali in relazione ai diversi impieghi ,
per garantire a ciascuno uso la risorsa più idonea, limitando l’impiego di acqua di falda e di sorgente ,
considerando la possibilità di integrare l’uso delle acque fra settori diversi (civile, industriale ,
agricolo).
Tali disposizioni potranno essere dettate dall’Amministrazione Comunale , sia dalle autorità
competenti al controllo degli scarichi idrici ai sensi della legge n. 319/1976.
Nel caso che l’insediamento produttivo debba comunque ricorrere al prelievo di acque di
falda , l’apertura del pozzo è soggetta ad autorizzazione e denuncia.
Art.38) – MODALITA’ DI SCARICO DELLE ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI
CIVILI.
Per “insediamento civile” si intende quello definito come tale dalla legge 690 dell’8/1/1976
e dell’Articolo 2135 del C.C.
1) Smaltimento nelle zone servite da fognatura
Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono
sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dalla autorità locale che gestisce la pubblica
fognatura , e le norme delle leggi nazionali e regionali in materia.
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L’innesto nella pubblica fognatura sarà distinto qualora la stessa sia doppia , con separazione
di acque meteoriche e luride.
Qualora la pubblica fognatura sia unica , la confluenza delle acque piovane con quelle luride
sarà consentita solo a livello di pozzetto finale di ispezione , situato a valle di tutte le opere di
depurazione e scarico interno alla proprietà privata.
Le canalizzazioni fognarie e le opere d’arte connesse devono essere impermeabili alle
penetrazioni di acque dall’esterno ed alla fuoriuscita di liquami dall’interno , nonché essere di
materiale resistente alle azioni di tipo chimico , fisico e biologico eventualmente provocate dalle
acque correnti in esse.
Nel caso che la fognatura sia dotata d’impianto centralizzato per il trattamento di
depurazione , l’autorità che gestisce il servizio pubblico può vietare l’immissione degli scarichi che
siano giudicati incompatibili con il tipo di trattamento previsto.
L’allacciamento deve essere autorizzato dal sindaco , che potrà comunque vietare scarichi
incompatibili con la normativa nazionale e regionale in materia.
2) Smaltimento nelle zone non servite da fognatura
In mancanza di fognatura gli scarichi di insediamenti civili devono essere autorizzati dal
sindaco e rispondere completamente alle prescrizioni delle leggi nazionali e regionali in materia:
A) per insediamenti di entità superiore a 20 vani , oppure a 2.000 mc gli scarichi
devono essere convogliati in manufatti atti alla depurazione , di dimensioni e tipo
adeguati all’edificio ed agli elementi specificati nella richiesta di autorizzazione .
L’affluente deve essere recapitato secondo le prescrizioni contenute nell’atto
autorizzativo ed essere delle caratteristiche previste dalle leggi vigenti.
B) Per gli scarichi di insediamenti civili di entità inferiore sono consentite le fosse
settiche e le fosse Imhoff, purchè gli affluenti abbiano le caratteristiche previste
dalle leggi nazionali e regionali in materia. L’affluente potrà essere disperso per
sub- irrigazione o per pozzi assorbenti. L’ubicazione delle fosse o impianti di
dispersione dovrà essere esterna ai fabbricati , distante almeno un metro dai muri
esterni dell’edificio e almeno da 10m. da qualunque pozzo o serbatoio destinato
ad acqua potabile. I pozzi disperdenti e le tubazioni devono essere realizzati a
norma di legge. In tutti i manufatti destinati alla depurazione, compresi quelli di
cui alla parte A del presente articolo , i liquami trattati devono essere
esclusivamente quelli provenienti dalle abitazioni , con esclusione di immissione
delle acque meteoriche. Per gli interventi di recupero, ferma restando la
inderogabilità delle norme contenute nelle leggi nazionali e regionali per quanto
attinenti alle caratteristiche degli affluenti , potranno essere esaminate soluzioni
particolari , ove la situazione di fatto non consentisse il rispetto di parte delle
presenti norme.
C) Nelle zone non servite da fognatura , le acque meteoriche devono essere
opportunamente convogliate , allontanate dall’edificio e fatte confluire verso colatoi
o corsi d’acqua , in modo da evitare l’impaludamento o danni , anche alle proprietà
circostanti. Tutte le fosse settiche ed i pozzi neri debbono essere periodicamente
svuotati , secondo le modalità descritte nei regolamenti e leggi vigenti.
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Art.39) – MODALITA’ DI SCARICO DELLE ACQUE PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
Per insediamenti produttivi si intendono uno o più edifici o installazioni ne i quali si
svolgono prevalentemente , con caratteri di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni
secondo quanto stabilito dalla legge 690 dell’8/10/1976.
Fanno eccezione gli impianti e manufatti ove si svolga una attività di lavorazione ,
trasformazione ed alienazione di prodotti derivanti esclusivamente dalla conduzione delle aziende
stesse nel normale esercizio dell’agricoltura.
Gli scarichi degli insediamenti produttivi sono soggetti alle norme stabilite dalle leggi
nazionali in materia , in particolare dalla legge n. 319 del 10/05/1976 e dalla legge 650/1979 (art.15 e
16).
Gli scarichi dovranno essere autorizzati dall’autorità competente.
Art.40) – IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE
I canali di gronda , le condutture verticali di scarico (o “calate”) e le condutture interrate per
la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed
impermeabile , avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero e di ampiezza sufficiente per
ricevere e condur re le acque piovane fino alla pubblica fognatura bianca , o in mancanza di questa,
fino alla destinazione approvata dall’ufficio tecnico comunale.
Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni , tanto verso le
aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti.
Le condutture verticali di scarico devono applicarsi di preferenza esternamente all’edificio
fino a m. 4,00 dal suolo, nel quale tratto devono essere poste in opera entro cassette d’isolamento
nella muratura , nel caso di facciate immediatamente fronteggianti spazi pubblici.
Idonei pozzetti di ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati alla
estremità inferiore di ogni “calata” ; i pozzetti di ispezione devono inoltre essere installati nei punti
delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre
condutture.
Un pozzetto finale di ispezione , posto ai limiti interni della proprietà deve precedere
all’allacciamento alla pubblica fognatura.
E ‘ vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto di
qualsiasi altra provenienza ; la confluenza delle acque piovane con le altre acque di rifiuto sarà
consentita solo a livello del citato pozzetto finale di consentita solo a livello del citato pozzetto finale
di ispezione , purchè , la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per
acque bianche ed acque luride.
Art.41) – IMPIANTI IGIENICI
Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve essere fornito di servizi igienici
(W.C. , lavabo , vasca o doccia , bidet).
Tutte le unità immobiliari destinate ad attività di vario genere con permanenza di persone
(negozi , uffici , studi professionali , bar , altri esercizi pubblici) devono essere provvisti di almeno un
gabinetto ed un lavabo disimpegnato da un locale di antilatrina a loro servizio esclusivo.
Ogni immobile destinato ad attività produttive deve avere un sufficiente numero di servizi
igienici (W.C. , lavabi , docce) a seconda del numero di dipendenti e dell’attività svolta.
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E ‘ vietato l’accesso diretto alle latrine dai locali adibiti a cucina nonché dai locali destinati
alla produzione , deposito e vendita di sostanze alimentari e bevande.
In questi casi deve essere previsto un locale di antilatrina.
Le latrine devono avere una superficie di almeno mq.2 , lunghezza di almeno un metro ed
altezza media di almeno m.2,40 (m. 2,20 per le zone A, di conservazione e nella parte montana del
territorio Comunale). Il pavimento deve essere di materiale impermeabile liscio e facilmente lavabile ;
le pareti rivestite di materiale impermeabile fino all’altezza di almeno m. 1,50.
Le latrine devono essere ventilate ed illuminate da una propria finestra prospettante su
spazio libero di superficie non inferiore a mq. 0,36 a meno di non ricorrere ad impianti di ventilazione
forzata.
Ogni accessorio igienico deve essere di materiale resistente , impermeabile e di facile
lavatura.
I vasi di latrina devono essere forniti da apparecchi per cacciata d’acqua di portata non
inferiore a litri 6/8 , salvo l’adozione del lavaggio su velo di acqua continua per gli orinatoi.
Tutti i tubi di scarico dei vasi di latrina , lavabi , acquai, ecc. devono essere forniti di sifone
idraulico ad evitare esalazione moleste.
Art.42) – IMPIANTI DI AREAZIONE
Nei casi di adozione di impianti di areazione artificiale , oppure di aria condizionata il
sindaco può , caso per caso, stabilire prescrizione particolari ; tutto questo tenendo conto sia delle
varie categorie dei locali e sia del fatto che si intervenga su un edificio esistente.
In ogni caso , al ritiro della concessione edilizia , o della autorizzazione deve essere prodotto
uno schema dell’impianto e ove del caso , il progetto esecutivo del medesimo.
Il rilascio dell’autorizzazione di abitabilità o agibilità è subordinato alla verifica
dell’impianto da parte dei competenti organi tecnici.
Art.43) – IMPIANTI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE LURIDE
Le condutture verticali di scarico e le condutture interrate delle acque luride devono essere di
materiale termo resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere di numero
ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura.
Le “calate” che scendono allo scarico devono tenersi sempre distinte da quelle che servono
allo scarico degli altri impianti igienici.
Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si potrà derogare da
queste disposizioni solo quando non possono essere tecnicamente risolte ; la soluzione ai problemi
dell’igienicità del collegamento tra tubi di scarico delle acque provenienti dal W.C. con quelli delle
altre acque reflue deve essere allora garantita ponendo in opera soluzioni alternative dotate di adeguati
impianti di sifone , pozzetti anti-odore ecc.
Le “calate” delle acque di rifiuto devono , di norma, venire poste in opera entro cassette di
isolamento nella muratura , essere prolungate in alto sopra la copertura dell’edificio ed avere
l’estremità superiore provvista di mitria o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti.
Le condutture interrate delle acque luride a valle della fossa di raccolta devono essere
provviste di pozzetti di ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o
la confluenza di più condutture.
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Nelle località servite da pubblica fognatura priva di impianto depurativo terminale , le calate
delle acque devono collegarsi in basso , direttamente o mediante un breve tubo di raccordo , alla
prima came ra di una fossa settica pluricamerale; le calate delle acque chiare devono immettersi in
idonei pozzetti di ispezione a sifone , i quali devono a loro volta collegarsi mediante condutture
interrate alla seconda camera della fossa settica che serve alla chiarificazione delle acque nere. Le
condutture interrate che convogliano gli affluenti delle fosse settiche devono collegarsi alla pubblica
fognatura previa passaggio in un pozzetto finale di ispezione , situato ai limiti interni della proprietà
privata.
La confluenza delle acque luride con quelle piovane sarà consentita solo a livello di detto
pozzetto finale , nel caso in cui la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione.
Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le “calate” delle acque luride devono
terminare in basso in sifoni a chiusura idraulica ispezionabili : tali sifoni o pozzetti devono collegarsi
mediante condutture interrate ad un impianto di depurazione ; la confluenza delle acque piovane e
delle acque luride sarà consentita solo a valle dell’impianto di depurazione; la destinazione finale
delle acque luride depurate , come di quelle piovane , dovrà essere approvata dal funzionario medico
U.S.L. e dall’Ufficio Tecnico del Comune.
Nelle località servite da pubblica fognatura fornita di impianto depurativo terminale le
“calate” delle acque luride verranno collegate alla pubblica fognatura secondo le istruzioni che
saranno di volta in volta impartite dall’Ufficio competente dell’U.S.L. e dall’Ufficio Tecnico
Comunale sulla base dell’apposito regolamento comunale.
Art.44) – DIMENSIONAMENTO E CARATTERISTICHE DELLE FOSSE SETTICHE E DEGLI
IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE LURIDE
Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al
numero degli abitanti equivalenti serviti.
Corrisponde ad un abitante equivalente:
- un abitante in edifici di civile abitazione corrisponde a mc. 100 di volume
residenziale;
- un posto letto in edifici alberghieri , case di riposo e simili;
- tre posti mensa in ristoranti e trattorie;
- un posto letto in attrezzature ospedaliere;
- cinque dipendenti in edifici destinati ad uffici , esercizi commerciali , industrie o
laboratori che non producono acque reflue di lavorazione;
- cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna.
Ogni fossa settica deve possedere i seguenti requisiti:
- essere a tre o più camere , per la chiarificazione di acque nere e di altre reflue;
- avere una capacità utile complessiva minima di mc. 0,50 per abitante equivalente;
- presentare un’altezza del liquido mai inferiore a mt. 1,50 ;
- avere i dispositivi per l’afflusso e l’efflusso dei liquami , così come quelli per la
comunicazione da una camera all’altra , realizzati a “T” , ad “H” , o a “U”
rovesciato , in gres , o altro materiale molto resistente , di diametro non inferiore
a cm. 10 , opportunamente prolungati così da pescare per almeno cm. 40 al di
sotto del livello del liquido;
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avere le pareti ed il fondo dello spessore di cm. 20 costruiti in mattoni pie ni e
malta cementizia , oppure in calcestruzzo armato , ed intonaci a cemento ed avere
la copertura costituita da solette in cemento armato e doppi chiusini in cemento
armato; sono utilizzabili manufatti prefabbricati in cemento compresso previo
rinfianco di calcestruzzo dello spessore minimo di cm.15.
Le fosse settiche , prima di venire usate , devono essere completamente riempite d’acqua ;
nel corso del sopralluogo per il rilascio dell’autorizzazione di abitabilità o agibilità verrà verificato il
rispetto della presente prescrizione.
Art.45) – CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI AI FINI DELLA PREVENZIONE DEGLI
INCENDI
Ai fini della prevenzione degli incendi , nei fabbricati a più piani di nuova edificazione
plurifamiliare o destinati ad Uffici devono essere rispettate , a seconda delle caratteristiche
dell’edificio stesso , le condizioni di seguito specificate:
1) i vani delle scale condominiali e degli ascensori , nonché i relativi accessi e disimpegni , non
devono essere in comunicazione diretta con magazzini , depositi , negozi , laboratori ed in
genere locali non destinati ad abitazione e ad uffici;
2) la struttura portante delle scale condominiali ed i pianerottoli devono essere in cemento armato
o in materiale con analoghe caratteristiche di resistenza termica . La larghezza minima delle
rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani non può essere inferiore a mt.
1,10 salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori o comunque diverse;
3) ogni scala può servire fino ad un massimo di 400 mq di s.u. coperta per piano e non più di n.4
alloggi per piano;
4) le pareti dei vani scala condominiali e dei vani ascensore devono avere uno spessore minimo
di due teste se in muratura di mattoni pieni e di 15 cm se in cemento armato;
5) ogni scala condominiale deve essere dotata all’ultimo piano di un’apertura munita di infisso
apribile. Scale interne “a pozzo” sono consentite solo in edifici di altezza inferiore a m 14 ; i
solai e le coperture sopra garages , locali caldaia , magazzini di deposito di materiale
combustibile devono essere in cemento armato , o se in materiale laterizio , con protezione
costituita da una soletta in cemento armato di almeno 4 cm di spessore.
Per gli edifici unifamiliari e per gli interventi di recupero saranno adottati , caso per caso ,
tutti gli accorgimenti atti a prevenire i pericoli in caso di incendio.
Sono fatte salve le prescrizioni derivanti dalle specifiche leggi e normative in materia , in
particolare per gli edifici ed attività soggetti alla disciplina della prevenzione incendi.
Art.46) – CENTRALI TERMICHE
Gli impianti termici dovranno essere conformi alle leggi ,regolamenti e prescrizioni vigenti
in materia.
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI VARIE
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Art.47) – SERVITU’ PUBBLICHE
Ai fini dell’interesse generale e di pubblico servizio , l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà d’uso dei fronti e delle facciate di edifici prospettanti sul suolo pubblico , ivi
comprese le strade private aperte al pubblico transito.
In particolare vi potranno essere affissi o installati , in via definitiva o provvisoria :
conduttori elettrici , mensole , corpi illuminanti , cassette , ecc. , con le relative apparecchiature di
amarro e sostegno , della pubblica illuminazione o di servizi telematici ; inoltre nume ri civici ,
segnaletica stradale , targhe e lastre di toponomastica viaria , cartelli segnaletici anche pubblicitari.
La tipologia dei materiali e l’ubicazione delle infissioni saranno determinate a completo
giudizio dei tecnici incaricati dell’Amministrazione , sentiti i proprietari degli edifici interessati.
I lavori relativi potranno essere eseguiti direttamente per conto dell’Amministrazione
Comunale o tramite terzi che debbano adempiere ad obblighi verso l’Amministrazione medesima.
I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino in
caso di danneggiamento o distruzione per fatti loro imputabili.
Art.48) – LAVORI PRIVATI SU STRADE PUBBLICHE O VICINALI
Nel caso di interventi su strade pubbliche o vicinali , il ripristino della sede stradale dovrà
avvenire a cura e spese del privato e dell’Ente esecutore dell’intervento , osservando le modalità
tecniche che saranno prescritte dal sindaco al momento del rilascio dell’autorizzazione ; con
l’autorizzazione stessa saranno indicate le prescrizioni da osservare a tutela della sicurezza e
dell’incolumità pubblica.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento , presso la Tesoreria comunale a
titolo di cauzione , di una somma , corrispondente a quella necessaria per il ripristino , determinata
sulla base del preventivo dell’Ufficio Tecnico.
Lo svincolo di tale cauzione avverrà dopo l’accertamento , da parte dell’ufficio competente ,
dell’osservanza delle modalità e delle prescrizioni poste nell’autorizzazione.
E ‘ salvo , in ogni caso , il diritto del Comune , nel caso di strade comunali , a percepire
apposita tassa per occupazione di suolo pubblico.
Art.49) – OPERE ESISTENTI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
La modifica o la demolizione di opere , che il presente regolamento sottopone ad
autorizzazione temporanea (art.10) , può essere ordinata , qualora le opere siano state autorizzate ,
solo per comprovate esigenze di sicurezza pubblica e di tutela ambientale .
Art.50) – NORMA TRANSITORIA
Le presenti norme si applicano dalla data di esecutività dell’atto di approvazione del nuovo
regolamento edilizio.
Per le istanze di autorizzazione o concessione edilizia e strumenti urbanistici , nonché per le
istanze di concessioni edilizie conseguenti a strumenti urbanistici già richieste alla data di
approvazione del presente regolamento , se pure non rilasciate , nonché per le varianti in corso
d’opera riferentesi ad interventi già autorizzati o che verranno concessi con le normative precedente
l’attuale , vige la precedente regolamentazione.
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