LA GIUNTA REGIONALE • Richiamato il decreto del Presidente

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LA GIUNTA REGIONALE • Richiamato il decreto del Presidente
LA GIUNTA REGIONALE
• Richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante “Atto di
indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza
sanitaria di emergenza” e, in particolare, l’articolo 11 che disciplina l’onere del trasporto e
soccorso di emergenza a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
• richiamata la propria deliberazione n. 5191 in data 30 dicembre 2002, recante “Nuova
definizione con integrazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio
Sanitario Regionale (SSR) ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 29 novembre 2001 e dell’art. 34 della legge 724/94 (Legge finanziaria per l’anno
1995). Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2594 in data 15 luglio 2002”;
• richiamato, in particolare, il punto 4 “Assistenza specifica riservata a particolari categorie”
dell’Allegato 4 alla deliberazione n. 5191/2002 che prevede il rimborso delle spese di
viaggio per il trasporto sanitario sostenute dai pazienti nefropatici cronici in trattamento
dialitico, dai soggetti sottoposti a trapianto d’organo e dai soggetti sottoposti a terapia
radiante e cicli di chemioterapia non effettuabili in Valle d’Aosta;
• richiamata la propria deliberazione n. 4105 del 15 novembre 2004 recante “Aggiornamento
delle tariffe per le attività di soccorso e di trasporto sanitario, ai fini della regolazione della
mobilità sanitaria interregionale e degli altri addebiti ad enti e soggetti pubblici e privati,
con decorrenza dal 1° gennaio 2004”;
• richiamata la propria deliberazione n. 3444 in data 28 novembre 2008, così come
modificata dalla D.G.R. n. 3652 in data 11 dicembre 2009, recante "Approvazione delle
disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la regolamentazione dei trasporti
sanitari non urgenti o programmati. Revoca della D.G.R. n. 1820/2003”;
• richiamata la propria deliberazione n. 3653 in data 11 dicembre 2009, che definisce, tra
l'altro, le tariffe ai fini della regolazione della mobilità sanitaria interregionale per le
prestazioni di soccorso e trasporto sanitario erogate, sia direttamente sia in convenzione,
dall'Azienda USL della Valle d'Aosta e la compartecipazione al costo degli interventi di
elisoccorso;
• dato atto che con deliberazione n. 1615 del 26 ottobre 2009 il Direttore Generale
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta ha disciplinato l’erogazione delle prestazioni a
pagamento per attività di trasporto e assistenza a manifestazioni;
• rilevato che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta ha riscontrato criticità procedurali
nell’applicazione della D.G.R. 3653/2009, segnalate anche dalla Federazione regionale
delle Associazioni di volontariato del soccorso della Valle d’Aosta, con nota in data
25.1.2010;
• rilevato inoltre che i competenti uffici dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e
l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta hanno concordato sulla necessità di una
armonizzazione delle direttive emanate nel tempo e della predisposizione di un testo unico
che disciplini:
- le attività di trasporto sanitario non urgente o programmato;
- l’assistenza alle manifestazioni;
- le tariffe da applicarsi alle attività di soccorso e trasporto nell’ambito della mobilità
sanitaria, alle attività di trasporto non urgente o programmato e all’assistenza alle
manifestazioni;
- le tariffe e le modalità di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso;
• preso atto della proposta elaborata dai competenti uffici dell'Assessorato sanità, salute e
politiche sociali in collaborazione con i referenti dell'Azienda U.S.L.;
• ritenuto, pertanto, opportuno approvare nuove disposizioni all’Azienda USL per
l’espletamento delle attività di cui trattasi, per una maggiore trasparenza nei confronti
dell’utenza e per una migliore efficacia amministrativa;
• richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni recante
norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio Socio-Sanitario Regionale
e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie,
sociosanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione;
• richiamata la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di
emergenza-urgenza sanitaria”;
• richiamata la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 concernente l'approvazione del piano
regionale per la salute ed il benessere sociale 2011/2013;
• richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali
correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2010e di disposizioni applicative, come
modificata con DGR 3420/2010;
• visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo Servizio del Servizio sanità
territoriale dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma
4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
• su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
• ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
1. di approvare:
- le nuove norme per la regolamentazione dei trasporti sanitari non urgenti o
programmati, di cui all’allegato 1;
- le tariffe da applicare alle attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio della
Regione, nell’ambito della mobilità sanitaria, di cui all’allegato 2;
- le tariffe da applicare alle attività di trasporto sanitario da Regione a fuori Regione,
nell’ambito della mobilità sanitaria, di cui all’allegato 3;
- le tariffe da applicare alle attività di trasporto sanitario nell’ambito della fatturazione
diretta, di cui all’allegato 4;
- la regolamentazione dell’assistenza sanitaria alle manifestazioni e le relative tariffe,
di cui all’allegato 5;
- le tariffe e le modalità di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso,
di cui all’allegato 6;
- la tabella per il calcolo dei costi delle attività di soccorso e trasporto sul territorio
della Regione, nell’ambito della mobilità sanitaria, di cui all’allegato 7;
2. di dare atto che gli allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
3. di dare disposizioni all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per l’applicazione delle norme
di cui al punto 1.;
4. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione abbiano decorrenza
1.2.2011;
5. di dare atto che fino alla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono
applicate le disposizioni di cui alla Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda
USL della Valle d’Aosta n. 1615 del 26.10.2009;
6. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 4105 del 15 novembre 2004 recante
“Aggiornamento delle tariffe per le attività di soccorso e di trasporto sanitario, ai fini della
regolazione della mobilità sanitaria interregionale e degli altri addebiti ad enti e soggetti
pubblici e privati, con decorrenza dal 1° gennaio 2004”, n. 3444 in data 28 novembre
2
2008 "Approvazione di disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta per la
regolamentazione dei trasporti sanitari non urgenti o programmati. Revoca della
deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2003”, n. 3652 in data 11 dicembre 2009
“Approvazione di modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 3444/2008
recante disposizioni all’Azienda USL per la regolamentazione dei trasporti sanitari non
urgenti o programmati” e n. 3653 in data 11 dicembre 2009 “Determinazione delle tariffe
per le attività di trasporto sanitario non urgente o programmato e di assistenza alle
manifestazioni. Approvazione di disposizioni all’Azienda USL della Valle d’Aosta in
materia di compartecipazione al costo degli interventi di elisoccorso. Revoca della DGR
1654 in data 9.6.2006”;
7. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda U.S.L. della Valle
d'Aosta per i provvedimenti di competenza;
8. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Valle d'Aosta.
3
Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010
REGOLAMENTAZIONE DEI TRASPORTI SANITARI NON URGENTI
O PROGRAMMATI
I trasporti sanitari non urgenti o programmati possono essere effettuati:
• con autoambulanza;
• con veicoli comuni non attrezzati ai fini sanitari (solo per gli utenti in regime di ricovero
ospedaliero o per i trasporti previsti dai Livelli essenziali di assistenza).
Per quanto attiene all’autoambulanza il suo utilizzo è previsto per i pazienti in
particolari condizioni cliniche e/o situazioni assistenziali al fine di evitare eventuali rischi di
peggioramento. Esso, pertanto, deve essere limitato alle persone che risultano non altrimenti
trasportabili: non deambulanti o costrette a letto e in possesso di documentazione clinica –
certificante l’impossibilità di essere trasportate con mezzi non attrezzati ai fini sanitari –
rilasciata dal medico richiedente e verificata dal medico della struttura competente in materia
di soccorso sanitario 118.
I trasporti sanitari non urgenti o programmati possono essere:
1. con oneri integralmente a carico dell’Azienda U.S.L.;
2. con rimborso da parte dell’Azienda U.S.L. delle spese sostenute dall'interessato;
3. con oneri a carico del richiedente.
1) TRASPORTI CON ONERI INTEGRALMENTE A CARICO DELL’AZIENDA U.S.L.
1.1. I trasporti ammissibili a carico dell'Azienda USL sono:
a) i trasferimenti di persone ricoverate da presidio ospedaliero a presidio ospedaliero per
effettuazione di esami o di trattamenti non eseguibili nell’Ospedale regionale
(con la locuzione "Ospedale regionale" nel presente documento si intendono indicare tutte e 3
le sedi ospedaliere regionali);
b) i rientri al domicilio o nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie da presidi ospedalieri siti al
di fuori del territorio regionale - di pazienti acuti, inviati al di fuori del territorio regionale
dallo specialista competente dell'Azienda U.S.L.;
c) i trasporti di pazienti dall’Ospedale regionale al domicilio per dimissioni, secondo
protocolli operativi stabiliti dall'Azienda U.S.L.;
d) i trasporti di pazienti, con mezzi attrezzati ai fini sanitari, da e per sessioni di day surgery o
di day hospital terapeutico;
e) i trasporti dal Pronto soccorso dell’Ospedale regionale al domicilio per mancato ricovero
secondo protocolli operativi stabiliti dall'Azienda U.S.L.;
4
f) i trasporti, se richiesti dallo specialista nefrologo, per l’effettuazione di sedute di dialisi, nel
rispetto del principio generale che tende ad evitare lunghe percorrenze nel caso di pazienti
ricoverati in strutture socio-assistenziali per anziani;
g) i trasporti, da e per domicilio, se richiesti dal medico specialista ospedaliero dell’Azienda
U.S.L. e limitatamente alla sede individuata dallo specialista stesso, per l’effettuazione di
sedute di radioterapia o chemioterapia antitumorale;
h) i trasporti di pazienti in Assistenza Domiciliare Integrata, dal domicilio all'Ospedale
regionale e viceversa, se richiesti nell’ambito del progetto individuale, su autorizzazione del
responsabile del progetto stesso attestante anche la non fattibilità a domicilio della prestazione
richiesta;
i) i trasporti di pazienti in Assistenza Domiciliare Programmata, dal domicilio all'Ospedale
regionale e viceversa, se richiesti nell’ambito del progetto individuale, su autorizzazione del
responsabile del progetto stesso attestante anche la non fattibilità a domicilio della prestazione
richiesta;
j) i trasporti (andata/ritorno), con ambulanza, verso strutture dell’Azienda USL o con essa
convenzionate sul territorio regionale, su autorizzazione del medico di medicina generale o
del medico della struttura, attestante anche la non fattibilità in loco della prestazione richiesta,
di persone allettate, ospitate in strutture residenziali socio-assistenziali (microcomunità)
pubbliche o private, autorizzate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, salvo diverse
disposizioni dettate da convenzioni stipulate con l’Azienda USL della Valle d’Aosta;
k) i trasporti (andata/ritorno), con ambulanza, verso strutture dell'Azienda USL o con essa
convenzionate sul territorio regionale, su autorizzazione del Direttore sanitario della struttura,
attestante anche la non fattibilità in loco della prestazione richiesta, di persone ricoverate in
strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate con l’Azienda U.S.L (RSA, UAP), della
Regione Valle d'Aosta;
l) i trasporti di pazienti sul territorio regionale da strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate con l’Azienda U.S.L (RSA, UAP), per dimissioni o trasferimento, disposti dal
Direttore sanitario della struttura, salvo diverse disposizioni dettate da convenzioni stipulate
con l’Azienda USL della Valle d’Aosta;
m) i trasporti, da e per domicilio, di pazienti, dimessi da struttura ospedaliera pubblica, che
necessitino di trattamento iperbarico, quale prosecuzione delle cure, convalidato dal medico
specialista dell’Azienda USL;
n) i trasporti, da e per domicilio, di pazienti allettati che, nell’ambito di un progetto
riabilitativo individuale, necessitino di trattamenti riabilitativi effettuabili presso l'Ospedale
regionale o presso strutture, pubbliche e private, convenzionate con l’Azienda U.S.L. sul
territorio regionale; a tal fine è necessaria l’autorizzazione del responsabile del progetto
stesso, attestante anche la non fattibilità a domicilio della prestazione richiesta; nei casi di
cicli riabilitativi protratti, il responsabile del progetto è tenuto comunque a valutare
l’alternativa del ricovero temporaneo in strutture residenziali idonee;
o) i trasporti di pazienti ricoverati presso l'Ospedale regionale che, nell’ambito di un progetto
riabilitativo individuale, necessitino di trattamenti riabilitativi effettuabili presso strutture,
pubbliche o private, convenzionate con l’Azienda U.S.L..
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2) TRASPORTI CON RIMBORSO DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. DELLE SPESE
SOSTENUTE DALL'INTERESSATO.
2.1. I trasporti con rimborso sono previsti dalla normativa statale e dalle disposizioni regionali
concernenti i livelli essenziali di assistenza a favore di categorie particolari. I cittadini iscritti
al SSN potranno chiedere l'eventuale rimborso all'Azienda Sanitaria Locale di residenza.
2.2. Sono altresì rimborsabili, ai soggetti assistiti dal SSR residenti in Valle d’Aosta, i
trasporti in autoambulanza per trasferimenti, da presidi ospedalieri nazionali siti fuori dal
territorio regionale all’Ospedale regionale di Aosta, a seguito di ricovero urgente ed
indifferibile, documentato dalla sede ospedaliera che dimette (es. incidente stradale). La
condizione che attesta l’impossibilità di trasporto con mezzo alternativo - necessaria per
ottenere il rimborso - deve essere certificata dal dirigente medico che dispone la dimissione
dal presidio ospedaliero di provenienza e vidimata per conferma dal dirigente medico della
struttura dell’Azienda USL presso cui prosegue il ricovero. Il rimborso, fino ad un ammontare
massimo di € 500,00, è calcolato nella misura di un quinto del prezzo di riferimento della
benzina, così come determinato periodicamente con deliberazione del Direttore generale
dell'Azienda U.S.L, moltiplicato per i chilometri percorsi.
3) TRASPORTI CON ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE.
3.1. I trasporti (effettuati sia con ambulanza che con altro mezzo) con oneri a totale carico del
richiedente sono:
a) i rientri al domicilio o nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie da presidi ospedalieri siti al
di fuori del territorio regionale - di pazienti non inviati al di fuori del territorio regionale da
specialista dell'Azienda U.S.L.;
b) i trasporti per l’effettuazione della visita fiscale;
c) i trasporti che la S. C. Soccorso Sanitario 118 effettua - con propri mezzi o tramite le
associazioni di volontariato e i soggetti privati convenzionati - su richiesta di privati (persone
fisiche e giuridiche); tali trasporti sono effettuati compatibilmente con le necessità
organizzative e di funzionamento del sistema di soccorso e di trasporto e secondo protocolli
operativi prestabiliti;
d) ogni altro trasporto che non rientri nelle tipologie contemplate nei paragrafi 1 e 2.
4) DISPOSIZIONI GENERALI
4.1. Le tariffe per l'erogazione dei servizi a carico del richiedente sono stabilite con
deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei costi di esercizio, ad eccezione del
costo al chilometro che è determinato periodicamente con deliberazione del Direttore generale
dell'Azienda U.S.L.
4.2. L'Azienda U.S.L., al fine di una riduzione dei trasporti della navetta tra le sedi
ospedaliere regionali, deve erogare in maniera appropriata le prestazioni di ricovero in dayhospital con la conseguente attivazione del servizio di day-service. In quest'ultimo caso,
qualora non rientrino nella categoria di cui al punto 1.1 lettera d), i trasporti sono a carico del
cittadino che vi provvede con mezzi propri o pubblici.
4.3. L’Azienda U.S.L. è tenuta a predisporre un sistema informativo per la rilevazione degli
interventi dei trasporti non urgenti e programmati e il conseguente monitoraggio della spesa
sostenuta.
6
4.4. L’Azienda U.S.L. è tenuta ad inviare annualmente alla struttura regionale competente i
dati di cui sopra, disaggregati per tipologia di servizio effettuato, per la verifica della
rispondenza delle disposizioni di cui trattasi alle esigenze delle utenti ed il controllo della
spesa.
4.5. I servizi di trasporto a carico dell’Azienda USL della Valle d’Aosta di cui al presente
documento non previsti dalla normativa nazionale sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
sono erogati esclusivamente a favore della popolazione residente e domiciliata in Valle
d'Aosta. Per i cittadini italiani non residenti in Valle d’Aosta, l'Azienda U.S.L. della Valle
d'Aosta procederà all’emissione della fattura dei relativi costi, che sono a carico
dell’interessato.
Per quanto concerne i trasporti che rientrano nei LEA nazionali, effettuati a favore di cittadini
non residenti nella Regione, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta procederà a chiedere
compensazione della mobilità sanitaria interregionale, ai sensi delle vigenti disposizioni
regionali. Se i trasporti di cui alle presenti disposizioni, invece, sono effettuati a favore di
cittadini stranieri in possesso della Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM),
l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta procederà a chiedere la compensazione con l'emissione
del modello E125. Nel caso di trasporti di cittadini stranieri non in possesso della Tessera
Europea Assicurazione Malattia (TEAM,) l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta procederà
all’emissione della fattura dei relativi costi, che sono a carico dell’interessato.
7
Allegato n. 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010
TARIFFE
da applicarsi alle attività di soccorso e trasporto sanitario sul territorio
della Regione nell'ambito della mobilità sanitaria
1.
Diritto fisso di chiamata
Costo al chilometro
Equipaggio base – per ogni ½ ora
di intervento
Infermiere – per ogni ½ ora di
intervento
Medico – per ogni ½ ora di
intervento
€ 100,00
€ 0,26
€ 25,00
€ 16,00
€ 30,00
2. Gli elementi che concorrono a determinare i costi (di cui alla tabella - allegato 5) sono così
individuati:
a) il diritto fisso di chiamata copre i costi amministrativi ed i costi relativi alla
manutenzione e all’ammortamento dei mezzi;
b) i chilometri sono conteggiati convenzionalmente raddoppiando la distanza
intercorrente tra il pronto soccorso dell'Ospedale Regionale ed il capoluogo (o la
frazione, per le località particolarmente distanti dal relativo capoluogo e caratterizzate
da forte afflusso turistico o elevata consistenza abitativa) del Comune in cui è effettuato
l'intervento di trasporto sanitario (con un minimo di 10 km);
c) i tempi dell'intervento sono calcolati ipotizzando una velocità media del mezzo di 60
km/h. con arrotondamento per eccesso alla mezz'ora: i Comuni sono suddivisi in fasce
sulla base della distanza chilometrica di cui al punto a) che determina la durata
dell'intervento. Non si conteggiano i tempi di stazionamento;
d) il costo dell'infermiere o del medico o di entrambi è sempre computato in rapporto
alla durata totale dell'intervento (secondo il calcolo di cui al punto c);
e) in caso di rendez-vous con automediche (mezzi utilizzati esclusivamente per un
rapido trasporto di personale sanitario sul luogo dell'intervento) si calcola il costo di un
solo automezzo e si comprende nella composizione dell'equipaggio la presenza del
medico o dell'infermiere o di entrambi;
f) nel caso di utilizzo di automezzo non sanitario con equipaggio formato da una unica
persona, le voci “diritto fisso di chiamata” ed “equipaggio base” sono ridotte del 50%.
5. Il costo a chilometro di cui al punto 1 è aggiornato annualmente dall’Azienda U.S.L della
Valle d’Aosta;
6. L’Azienda U.S.L. può adottate, con deliberazione del Direttore generale, apposito
regolamento per disciplinare ulteriori modalità operative.
8
Allegato n. 3 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010
TARIFFE
da applicarsi alle attività di trasporto sanitario da Regione a fuori Regione
nell'ambito della mobilità sanitaria
1.
Diritto fisso di chiamata
Costo al chilometro
Equipaggio base – per ogni ½ ora
di intervento
Infermiere – per ogni ½ ora di
intervento
Medico – per ogni ½ ora di
intervento
€ 100,00
€ 0,26
€ 25,00
€ 16,00
€ 30,00
2. Gli elementi che concorrono a determinare i costi sono così individuati:
a) il diritto fisso di chiamata copre i costi amministrativi ed i costi relativi alla
manutenzione e all’ammortamento dei mezzi;
b) i chilometri sono conteggiati al doppio della distanza intercorrente tra l'Ospedale
Regionale ed il centro del Comune di destinazione;
c) i tempi dell'intervento sono quelli effettivi, compresi i tempi di stazionamento;
d) il costo dell'infermiere o del medico o di entrambi è sempre computato in rapporto
alla durata totale dell'intervento (determinata come previsto al punto c);
4. Concorrono al calcolo del totale dell’intervento le spese relative ad eventuali pedaggi,
tasse, ecc. per la percorrenza veicolare di tratti a pagamento nonché eventuali spese di vitto e
alloggio dell'equipaggio in occasione di viaggi a lunghissima percorrenza (comprese le spese
relative al ritorno del veicolo alla sede di partenza).
5. Il costo a chilometro di cui al punto 1 è fissato periodicamente con determinazione del
Direttore generale dell’Azienda U.S.L della Valle d’Aosta.
6. Nel caso di utilizzo di automezzo non sanitario con equipaggio formato da una unica
persona, le voci “diritto fisso di chiamata” ed “equipaggio base” sono ridotte del 50%.
7. L’Azienda U.S.L. può adottate, con deliberazione del Direttore generale, apposito
regolamento per disciplinare ulteriori modalità operative.
9
Allegato n. 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010
TARIFFE
da applicarsi alle attività di trasporto sanitario nell'ambito della
fatturazione diretta
1.
Km da 0 a 50
Tariffa base
(andata e ritorno)
Dal Km 51 in poi
(andata e ritorno)
Supplemento estero
Supplemento notturno
Anche per i servizi svolti
solo in parte all’estero
Relativo a servizi che,
anche solo parzialmente, si
volgono tra le h. 22,00 e le
h. 6,00
€ 50,00
€ 0,95 al Km
+10% dell’intera tariffa
base, comprensiva della
voce “tempo di attesa”
+10% dell’intera tariffa
base, comprensiva della
voce “tempo di attesa”
Supplemento festivo
+10% dell’intera tariffa
base, comprensiva della
voce “tempo di attesa”
Supplemento assistenza
infermieristica
+30% dell’intera tariffa
base
tempo di attesa e/o di
assistenza da parte del
personale tecnico
soccorritore
All’ora o frazione di ora
€ 25,00
2. Il costo a chilometro di cui al punto 1 è fissato periodicamente con determinazione del
Direttore generale dell’Azienda U.S.L della Valle d’Aosta.
3. Per tempi di attesa si intende lo stazionamento di uomini e mezzi, in costanza di assistenza
al paziente trasportato, presso luoghi di cura, ambulatori, domicilio, aeroporti, moli, stazioni o
fermate relative a servizi di trasporto in genere. Per tempi di assistenza si intendono quelli in
cui gli operatori svolgono il trasporto, dall’origine del servizio al termine dello stesso
(compreso di andata e ritorno).
4. Sono a carico del trasportato le spese relative ad eventuali pedaggi, tasse, ecc, per la
percorrenza veicolare di tratti a pagamento (autostrade, anche estere, tunnels, ponti) sia per
l’andata che per il ritorno del mezzo.
5. Sono altresì a carico del trasportato eventuali spese di vitto e alloggio dell’equipaggio in
occasione di trasporti a lunghissima percorrenza.
6. Nel caso di trasporti barellati multipli con lo stesso viaggio e mezzo, l’intero ammontare
della tariffa è incrementato del 30%.
10
7. Se è ritenuta necessaria la presenza di un medico, il richiedente concorderà con lo stesso
modalità e tariffe, nel rispetto (qualora di tratti di personale dipendente dall’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta) delle norme relative alla libera professione.
8. All’atto della richiesta di un servizio di trasporto sanitario a pagamento, l’Azienda U.S.L. è
tenuta a comunicare al cliente l’eventuale esistenza di altri soggetti autorizzati (privati o
associazioni) in grado di svolgere il servizio richiesto, indicando il loro recapito e la qualifica
professionale affinché il cliente, ove lo ritenga opportuno, possa ottenere preventivi di spesa
alternativi o altre informazioni ritenute utili.
9. L’Azienda U.S.L. può adottate, con deliberazione del Direttore generale, apposito
regolamento per disciplinare ulteriori modalità operative.
11
Allegato n. 5 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010
TARIFFE
da applicarsi all’attività’ di assistenza sanitaria alle manifestazioni e
modalità di prestazione del servizio
1. TARIFFE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI
Km da 0 a 50
Tariffa base
(andata e ritorno)
Dal Km 51 in poi
(andata e ritorno)
Supplemento notturno
Relativo a servizi che,
anche solo parzialmente, si
volgono tra le h. 22,00 e le
h. 6,00
€ 50,00
€ 0,95 al Km
+10% dell’intera tariffa
base, comprensiva della
voce “tempo di attesa”
Supplemento festivo
+10% dell’intera tariffa
base, comprensiva della
voce “tempo di attesa”
Supplemento assistenza
infermieristica
+30% dell’intera tariffa
base
All’ora o frazione di ora.
tempo di attesa e/o di
assistenza itinerante da
parte del personale tecnico
soccorritore
Si computa dall’ora di
arrivo sul posto (così come
specificata sulla richiesta
di
servizio)
all’ora
effettiva di chiusura della
manifestazione,
comunicata dal richiedente
il servizio o da persona
all’uopo delegata
€ 25,00
2. MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA
ALLE MANIFESTAZIONI
2.1. Il servizio di assistenza alle manifestazioni, come previsto dalla normativa vigente,
rientra tra le attività di soccorso di esclusiva competenza del Servizio Sanitario Regionale.
2.2. La programmazione del servizio di assistenza alle manifestazioni dovrà tener conto delle
risorse disponibili che operano nel sistema regionale di emergenza-urgenza, al fine di
salvaguardare prioritariamente l'attività di soccorso urgente.
2.3. Qualora l'Azienda U.S.L. non possa soddisfare le richieste di assistenza ad una specifica
manifestazione con proprie risorse, dipendenti e convenzionate, potrà eccezionalmente
12
avvalersi, solo ed esclusivamente per la manifestazione in questione, di risorse extraregionali
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di mezzi e personale del
soccorso.
2.4. Qualsiasi servizio di assistenza alle manifestazioni deve sempre essere comunicato alla
centrale operativa 118.
2.5. L’assistenza sanitaria alle manifestazioni è attività con oneri a carico del richiedente.
Eventuali deroghe richieste dalla Presidenza della Regione possono essere valutate dal
Direttore generale dell’Azienda U.S.L. Quando la manifestazione, per l’afflusso di persone
atteso e la complessità organizzativa, coinvolge la Protezione Civile, l’assistenza sanitaria
rientra tra i servizi a carico dell’Azienda U.S.L.
2.6. L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta può adottare, con deliberazione del Direttore
generale, apposito regolamento per disciplinare ulteriori modalità operative.
3. Se è ritenuta necessaria la presenza di un medico, il richiedente concorderà con lo stesso
modalità e tariffe, nel rispetto (qualora di tratti di personale dipendente dall’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta) delle norme relative alla libera professione.
4. In caso di assistenza prestata anche da equipaggi itineranti, la relativa voce della tariffa è da
intendersi per ogni equipaggio utilizzato (max 3 persone).
13
Allegato n. 6 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010
TARIFFE
da applicarsi alle attivita’ di elisoccorso nell’ambito della mobilita’
sanitaria e modalita’ di compartecipazione
1. TARIFFE PER INTERVENTI DI ELISOCCORSO
Diritto fisso di chiamata (comprende spese
per materiale di consumo e farmaci
Costo al minuto di volo con aeromobile
AW139
Costo al minuto di volo con aeromobile
AB412
€ 100,00
€ 137,00
€ 74,80
2. MODALITA’ DI COMPARTECIPAZIONE
2.1. E’ prevista la compartecipazione al costo delle missioni di soccorso mediante elicottero
da parte di tutti i richiedenti (residenti in Valle d’Aosta e non) nei seguenti casi e con le
seguenti modalità:
a) chiamate totalmente immotivate (rilevate dall’equipaggio intervenuto):
corresponsione, da parte di tutti i soggetti coinvolti, dell’intero costo dell’intervento,
secondo le tariffe previste dalla presente deliberazione (ove risulti oggettivamente
individuato l’autore della richiesta), ferme restando le implicazioni di natura penale
legate al procurato allarme;
b) intervento inappropriato a mezzo elicottero (rilevato dall’equipaggio intervenuto):
compartecipazione della spesa da parte dei soggetti iscritti al Servizio sanitario
nazionale, per un importo pari a euro 800,00 anche nel caso di prestazioni rese a favore
di soggetti in grave pericolo, per ambiente ostile (esempio: alpinista bloccato in parete o
escursionista con attrezzatura inadeguata);
c) per i casi di cui alla lettera b) di trasporto plurimo (comitive) il pagamento è dovuto
per intero da ogni soggetto; se il costo effettivo del servizio risulta inferiore
all’ammontare della compartecipazione totale, la stessa sarà proporzionalmente ripartita
in parti uguali tra gli utenti fino all’importo dell’intervento di elisoccorso;
d) corresponsione da parte dei cittadini stranieri del costo totale dell’intervento, secondo
le tariffe di cui alla presente deliberazione, fino ad un massimo di euro 3.500,00 a
persona, sia nel caso di intervento sanitario sia nel caso di intervento inappropriato;
e) nessuna compartecipazione ai costi del servizio erogato è dovuta né dai soggetti
iscritti al Servizio sanitario nazionale né dai cittadini stranieri nel caso di decesso del
paziente soccorso.
2.2. L’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta provvede ad introitare gli importi di cui alla
presente deliberazione, dovuti dai soggetti identificati dall’equipaggio dell’elisoccorso e
utilizza tali fondi secondo le modalità stabilite dalla convenzione tra la Regione e l'Azienda
stessa, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 135/2009 e successive
modificazioni.
14
Allegato n. 7 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010
DISTANZE CHILOMETRICHE CRESCENTI DA AOSTA AI CAPOLUOGHI COMUNALI ED ALCUNE ALTRE LOCALITA'
N.
Comuni (Capoluoghi - Municipi) e altre località
Km A/R da Osp.
(min. 10)
Costo/Km (benz.
€ 0,26/Km) (€)
Diritto fisso (€)
Equipaggi
Base (2 op.) (€)
+ Infermiere (€)
+Medico (€)
Totale Costo Base
Totale Costo Base Totale Costo Base Totale Costo Base
+ Inf.
+ Medico
+ Inf. + Medico
1 AOSTA
10
2,60
100,00
25,00
16,00
30,00
127,60
143,60
157,60
2 CHARVENSOD
10
2,60
100,00
25,00
16,00
30,00
127,60
143,60
157,60
173,60
173,60
3 GRESSAN
10
2,60
100,00
25,00
16,00
30,00
127,60
143,60
157,60
173,60
4 POLLEIN
10
2,60
100,00
25,00
16,00
30,00
127,60
143,60
157,60
173,60
5 SAINT-CHRISTOPHE
10
2,60
100,00
25,00
16,00
30,00
127,60
143,60
157,60
173,60
6 SARRE
11
2,86
100,00
25,00
16,00
30,00
127,86
143,86
157,86
173,86
7 JOVENCAN
13
3,38
100,00
25,00
16,00
30,00
128,38
144,38
158,38
174,38
8 AOSTA - Arpuilles
16
4,16
100,00
25,00
16,00
30,00
129,16
145,16
159,16
175,16
9 AYMAVILLES
16
4,16
100,00
25,00
16,00
30,00
129,16
145,16
159,16
175,16
10 QUART
16
4,16
100,00
25,00
16,00
30,00
129,16
145,16
159,16
175,16
11 ROISAN
16
4,16
100,00
25,00
16,00
30,00
129,16
145,16
159,16
175,16
12 GIGNOD
18
4,68
100,00
25,00
16,00
30,00
129,68
145,68
159,68
175,68
13 SAINT-PIERRE
18
4,68
100,00
25,00
16,00
30,00
129,68
145,68
159,68
175,68
14 VILLENEUVE
21
5,46
100,00
25,00
16,00
30,00
130,46
146,46
160,46
176,46
15 AOSTA - Excenex
22
5,72
100,00
25,00
16,00
30,00
130,72
146,72
160,72
176,72
16 SAINT-MARCEL
22
5,72
100,00
25,00
16,00
30,00
130,72
146,72
160,72
176,72
17 NUS
24
6,24
100,00
25,00
16,00
30,00
131,24
147,24
161,24
177,24
18 BRISSOGNE
25
6,50
100,00
25,00
16,00
30,00
131,50
147,50
161,50
177,50
19 VALPELLINE
26
6,76
100,00
25,00
16,00
30,00
131,76
147,76
161,76
177,76
20 CHARVENSOD - Péroulaz
27
7,02
100,00
25,00
16,00
30,00
132,02
148,02
162,02
178,02
21 ARVIER
28
7,28
100,00
25,00
16,00
30,00
132,28
148,28
162,28
178,28
22 FENIS
29
7,54
100,00
25,00
16,00
30,00
132,54
148,54
162,54
178,54
23 ALLEIN
30
7,80
100,00
25,00
16,00
30,00
132,80
148,80
162,80
178,80
24 INTROD
30
7,80
100,00
25,00
16,00
30,00
132,80
148,80
162,80
178,80
25 DOUES
33
8,58
100,00
50,00
32,00
60,00
158,58
190,58
218,58
250,58
26 SAINT-NICOLAS
33
8,58
100,00
50,00
32,00
60,00
158,58
190,58
218,58
250,58
27 AVISE
34
8,84
100,00
50,00
32,00
60,00
158,84
190,84
218,84
250,84
28 AYMAVILLES - Ozein
34
8,84
100,00
50,00
32,00
60,00
158,84
190,84
218,84
250,84
29 ETROUBLES
34
8,84
100,00
50,00
32,00
60,00
158,84
190,84
218,84
250,84
30 OLLOMONT
35
9,10
100,00
50,00
32,00
60,00
159,10
191,10
219,10
251,10
31 CHAMBAVE
37
9,62
100,00
50,00
32,00
60,00
159,62
191,62
219,62
251,62
32 QUART - Trois Villes
37
9,62
100,00
50,00
32,00
60,00
159,62
191,62
219,62
251,62
33 SAINT-OYEN
37
9,62
100,00
50,00
32,00
60,00
159,62
191,62
219,62
251,62
34 GRESSAN - Pila
40
10,40
100,00
50,00
32,00
60,00
160,40
192,40
220,40
252,40
35 OYACE
41
10,66
100,00
50,00
32,00
60,00
160,66
192,66
220,66
252,66
36 RHEMES-SAINT-GEORGES
42
10,92
100,00
50,00
32,00
60,00
160,92
192,92
220,92
252,92
37 SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
43
11,18
100,00
50,00
32,00
60,00
161,18
193,18
221,18
253,18
38 SAINT-DENIS
45
11,70
100,00
50,00
32,00
60,00
161,70
193,70
221,70
253,70
39 PONTEY
46
11,96
100,00
50,00
32,00
60,00
161,96
193,96
221,96
253,96
40 SAINT-PIERRE - Vétan
46
11,96
100,00
50,00
32,00
60,00
161,96
193,96
221,96
253,96
41 CHATILLON
48
12,48
100,00
50,00
32,00
60,00
162,48
194,48
222,48
254,48
42 SAINT-MARCEL - Pista di slittino
48
12,48
100,00
50,00
32,00
60,00
162,48
194,48
222,48
254,48
43 VERRAYES
48
12,48
100,00
50,00
32,00
60,00
162,48
194,48
222,48
254,48
44 ARVIER - Planaval
50
13,00
100,00
50,00
32,00
60,00
163,00
195,00
223,00
255,00
45 BIONAZ
51
13,26
100,00
50,00
32,00
60,00
163,26
195,26
223,26
255,26
46 LA SALLE
51
13,26
100,00
50,00
32,00
60,00
163,26
195,26
223,26
255,26
47 COGNE
52
13,52
100,00
50,00
32,00
60,00
163,52
195,52
223,52
255,52
Allegato n. 7 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010
N.
Comuni (Capoluoghi - Municipi) e altre località
Km A/R da Osp.
(min. 10)
Costo/Km (benz.
€ 0,26/Km) (€)
Diritto fisso (€)
Equipaggi
Base (2 op.) (€)
+ Infermiere (€)
+Medico (€)
Totale Costo Base
Totale Costo Base Totale Costo Base Totale Costo Base
+ Inf.
+ Medico
+ Inf. + Medico
48 MORGEX
53
13,78
100,00
50,00
32,00
60,00
163,78
195,78
223,78
255,78
49 SAINT-VINCENT
54
14,04
100,00
50,00
32,00
60,00
164,04
196,04
224,04
256,04
50 NUS - Lignan (Saint-Barthelemy)
56
14,56
100,00
50,00
32,00
60,00
164,56
196,56
224,56
256,56
51 VALGRISENCHE
58
15,08
100,00
50,00
32,00
60,00
165,08
197,08
225,08
257,08
52 VALSAVARENCHE
58
15,08
100,00
50,00
32,00
60,00
165,08
197,08
225,08
257,08
53 PRE'-SAINT-DIDIER
61
15,86
100,00
75,00
48,00
90,00
190,86
238,86
280,86
328,86
54 RHEMES-NOTRE-DAME
61
15,86
100,00
75,00
48,00
90,00
190,86
238,86
280,86
328,86
55 ANTEY-SAINT-ANDRE'
62
16,12
100,00
75,00
48,00
90,00
191,12
239,12
281,12
329,12
56 BIONAZ - Diga Place Moulin
65
16,90
100,00
75,00
48,00
90,00
191,90
239,90
281,90
329,90
57 MONTJOVET
66
17,16
100,00
75,00
48,00
90,00
192,16
240,16
282,16
330,16
58 CHAMOIS (funivia BUISSON)
69
17,94
100,00
75,00
48,00
90,00
192,94
240,94
282,94
330,94
59 SAINT-RHEMY-EN-BOSSES - Colle Gran San Bernardo
69
17,94
100,00
75,00
48,00
90,00
192,94
240,94
282,94
330,94
60 COURMAYEUR
72
18,72
100,00
75,00
48,00
90,00
193,72
241,72
283,72
331,72
61 MORGEX - Colle San Carlo
74
19,24
100,00
75,00
48,00
90,00
194,24
242,24
284,24
332,24
62 TORGNON
74
19,24
100,00
75,00
48,00
90,00
194,24
242,24
284,24
332,24
63 EMARESE
75
19,50
100,00
75,00
48,00
90,00
194,50
242,50
284,50
332,50
64 VERRES
75
19,50
100,00
75,00
48,00
90,00
194,50
242,50
284,50
332,50
65 CHAMPDEPRAZ
77
20,02
100,00
75,00
48,00
90,00
195,02
243,02
285,02
333,02
66 LA MAGDELEINE
77
20,02
100,00
75,00
48,00
90,00
195,02
243,02
285,02
333,02
67 ISSOGNE
79
20,54
100,00
75,00
48,00
90,00
195,54
243,54
285,54
333,54
68 LA THUILE
81
21,06
100,00
75,00
48,00
90,00
196,06
244,06
286,06
334,06
69 COURMAYEUR - Purtud (Val Veny)
82
21,32
100,00
75,00
48,00
90,00
196,32
244,32
286,32
334,32
70 ARNAD
83
21,58
100,00
75,00
48,00
90,00
196,58
244,58
286,58
334,58
71 VALTOURNENCHE
83
21,58
100,00
75,00
48,00
90,00
196,58
244,58
286,58
334,58
72 CHALLAND-SAINT-VICTOR
85
22,10
100,00
75,00
48,00
90,00
197,10
245,10
287,10
335,10
73 SAINT-VINCENT - Col di Joux
85
22,10
100,00
75,00
48,00
90,00
197,10
245,10
287,10
335,10
74 COURMAYEUR - Planpincieux (Val Ferret)
86
22,36
100,00
75,00
48,00
90,00
197,36
245,36
287,36
335,36
75 BARD
92
23,92
100,00
100,00
64,00
120,00
223,92
287,92
343,92
407,92
76 HONE
92
23,92
100,00
100,00
64,00
120,00
223,92
287,92
343,92
407,92
77 CHALLAND-SAINT-ANSELME
95
24,70
100,00
100,00
64,00
120,00
224,70
288,70
344,70
408,70
78 DONNAS
97
25,22
100,00
100,00
64,00
120,00
225,22
289,22
345,22
409,22
79 VALTOURNENCHE - Breuil Cervinia
100
26,00
100,00
100,00
64,00
120,00
226,00
290,00
346,00
410,00
80 PONT-SAINT-MARTIN
102
26,52
100,00
100,00
64,00
120,00
226,52
290,52
346,52
410,52
81 PONTBOSET
105
27,30
100,00
100,00
64,00
120,00
227,30
291,30
347,30
411,30
82 LA THUILE - Colle Piccolo San Bernardo
106
27,56
100,00
100,00
64,00
120,00
227,56
291,56
347,56
411,56
83 BRUSSON
107
27,82
100,00
100,00
64,00
120,00
227,82
291,82
347,82
411,82
84 PERLOZ
109
28,34
100,00
100,00
64,00
120,00
228,34
292,34
348,34
412,34
85 LILLIANES
117
30,42
100,00
100,00
64,00
120,00
230,42
294,42
350,42
414,42
86 CHAMPORCHER
121
31,46
100,00
125,00
80,00
150,00
256,46
336,46
406,46
486,46
87 FONTAINEMORE
121
31,46
100,00
125,00
80,00
150,00
256,46
336,46
406,46
486,46
88 AYAS
126
32,76
100,00
125,00
80,00
150,00
257,76
337,76
407,76
487,76
89 ISSIME
130
33,80
100,00
125,00
80,00
150,00
258,80
338,80
408,80
488,80
90 GABY
138
35,88
100,00
125,00
80,00
150,00
260,88
340,88
410,88
490,88
91 GRESSONEY-SAINT-JEAN
156
40,56
100,00
150,00
96,00
180,00
290,56
386,56
470,56
566,56
92 GRESSONEY-LA-TRINITE'
169
43,94
100,00
150,00
96,00
180,00
293,94
389,94
473,94
569,94
Allegato n. 7 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3725 in data 30/12/2010
DISTANZE CHILOMETRICHE CRESCENTI DA AOSTA SULLA S.S. 26
N.
S.S. 26: direttrice Aosta - Traforo Monte Bianco
Km A/R da Osp.
(min. 10)
Costo/Km (benz.
€ 0,26/Km) (€)
Diritto fisso (€)
Equipaggi
Base (2 op.) (€)
+ Infermiere (€)
+Medico (€)
Totale Costo Base
Totale Costo Base Totale Costo Base Totale Costo Base
+ Inf.
+ Medico
+ Inf. + Medico
1 AOSTA
10
2,60
100,00
25,00
16,00
30,00
127,60
143,60
157,60
173,60
2 Bivio per SARRE
10
2,60
100,00
25,00
16,00
30,00
127,60
143,60
157,60
173,60
3 Bivio per COGNE
12
3,12
100,00
25,00
16,00
30,00
128,12
144,12
158,12
174,12
4 Bivio per SAINT-PIERRE
16
4,16
100,00
25,00
16,00
30,00
129,16
145,16
159,16
175,16
5 Bivio per SAINT-NICOLAS
17
4,42
100,00
25,00
16,00
30,00
129,42
145,42
159,42
175,42
6 Bivio per VILLENEUVE
20
5,20
100,00
25,00
16,00
30,00
130,20
146,20
160,20
176,20
7 Bivio per Valli di RHEMES - VALSAVARENCHE
22
5,72
100,00
25,00
16,00
30,00
130,72
146,72
160,72
176,72
8 Bivio per ARVIER
28
7,28
100,00
25,00
16,00
30,00
132,28
148,28
162,28
178,28
9 Bivio per INTROD - VALGRISENCHE
178,80
30
7,80
100,00
25,00
16,00
30,00
132,80
148,80
162,80
10 Bivio per AVISE
33
8,58
100,00
50,00
32,00
60,00
158,58
190,58
218,58
250,58
11 Bivio per DERBY
42
10,92
100,00
50,00
32,00
60,00
160,92
192,92
220,92
252,92
12 Bivio per LA SALLE
48
12,48
100,00
50,00
32,00
60,00
162,48
194,48
222,48
254,48
13 Bivio per MORGEX
52
13,52
100,00
50,00
32,00
60,00
163,52
195,52
223,52
255,52
14 Bivio per PRE-SAINT-DIDIER - LA THUILE
61
15,86
100,00
75,00
48,00
90,00
190,86
238,86
280,86
328,86
15 Bivio per COURMAYEUR
72
18,72
100,00
75,00
48,00
90,00
193,72
241,72
283,72
331,72
16 Piazzale Traforo Monte Bianco
82
21,32
100,00
75,00
48,00
90,00
196,32
244,32
286,32
334,32
N.
S.S. 26: direttrice Aosta - Pont-Saint-Martin
Km A/R da Osp.
(min. 10)
Costo/Km (benz.
€ 0,26/Km) (€)
Diritto fisso (€)
Equipaggi
Base (2 op.) (€)
+ Infermiere (€)
+Medico (€)
Totale Costo Base
Totale Costo Base Totale Costo Base Totale Costo Base
+ Inf.
+ Medico
+ Inf. + Medico
1 AOSTA
10
2,60
100,00
25,00
16,00
30,00
127,60
143,60
157,60
173,60
2 Bivio per SAINT-CHRISTOPHE
10
2,60
100,00
25,00
16,00
30,00
127,60
143,60
157,60
173,60
3 Bivio per POLLEIN
10
2,60
100,00
25,00
16,00
30,00
127,60
143,60
157,60
173,60
4 Bivio per QUART - VILLAIR
11
2,86
100,00
25,00
16,00
30,00
127,86
143,86
157,86
173,86
5 Bivio per BRISSOGNE
16
4,16
100,00
25,00
16,00
30,00
129,16
145,16
159,16
175,16
6 Bivio per SAINT-MARCEL
20
5,20
100,00
25,00
16,00
30,00
130,20
146,20
160,20
176,20
7 Bivio per NUS
23
5,98
100,00
25,00
16,00
30,00
130,98
146,98
160,98
176,98
8 Bivio per FENIS
25
6,50
100,00
25,00
16,00
30,00
131,50
147,50
161,50
177,50
9 Bivio per VERRAYES
32
8,32
100,00
50,00
32,00
60,00
158,32
190,32
218,32
250,32
10 Bivio per CHAMBAVE
36
9,36
100,00
50,00
32,00
60,00
159,36
191,36
219,36
251,36
11 Bivio per PONTEY
42
10,92
100,00
50,00
32,00
60,00
160,92
192,92
220,92
252,92
12 Bivio per CHATILLON
47
12,22
100,00
50,00
32,00
60,00
162,22
194,22
222,22
254,22
13 Bivio per SAINT-VINCENT
51
13,26
100,00
50,00
32,00
60,00
163,26
195,26
223,26
255,26
14 Bivio per MONTJOVET
64
16,64
100,00
75,00
48,00
90,00
191,64
239,64
281,64
329,64
15 Bivio per CHAMPDEPRAZ
72
18,72
100,00
75,00
48,00
90,00
193,72
241,72
283,72
331,72
16 Bivio per VERRES
75
19,50
100,00
75,00
48,00
90,00
194,50
242,50
284,50
332,50
17 Bivio per ISSOGNE
77
20,02
100,00
75,00
48,00
90,00
195,02
243,02
285,02
333,02
18 Bivio per ARNAD
82
21,32
100,00
75,00
48,00
90,00
196,32
244,32
286,32
334,32
19 Bivio per HONE - CHAMPORCHER
90
23,40
100,00
75,00
48,00
90,00
198,40
246,40
288,40
336,40
20 Bivio per BARD
92
23,92
100,00
100,00
64,00
120,00
223,92
287,92
343,92
407,92
21 Bivio per DONNAS
97
25,22
100,00
100,00
64,00
120,00
225,22
289,22
345,22
409,22
22 Capoluogo PONT-SAINT-MARTIN
102
26,52
100,00
100,00
64,00
120,00
226,52
290,52
346,52
410,52
23 Confine Regione Autonoma Valle d'Aosta - Piemonte
105
27,30
100,00
100,00
64,00
120,00
227,30
291,30
347,30
411,30