stampato vendita promozionale
Transcript
stampato vendita promozionale
Comunicazione al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima della data in cui deve avere inizio la vendita. AL SIGNOR SINDACO del Comune di MESAGNE OGGETTO: Comunicazione di vendita promozionale ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 15 Dicembre 2000, n° 27 integrato dal Regolamento Regionale n° 12 del 23.12.2004. Il /la sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a a _______________________il __________Cod.Fisc._________________________________ residente in _______________________via ____________________________________n°__________ tel._____________ titolare dell'esercizio: __________________________________________________ all'insegna:___________________________________________________________________________ sito in questo Comune alla via ___________________________________________________ n° ______ e dell'autorizzazione amministrativa n°______________ rilasciata dalla S.V. in data___________________ e della Comunicazione di Esercizio di commercio al dettaglio di vicinato Mod. COM. 1. Protocollato al nr. ___________ in data _______________a norma dell'art. 3 della Legge Regionale 15 Dicembre 2000, nr. 27; COMUNICA che effettuerà, una VENDITA PROMOZIONALE con il seguente calendario: PERIODO dal al ORARIO DI VENDITA ANNOTAZIONI dalle ore percentuale sconti: alle ore Che la vendita sarà effettuata nella sede dell'esercizio sopracitato ed è relativa alle merci di cui al prospetto seguente ed allegato. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo limitato nel tempo, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita salvaguardando la clausola del sottocosto. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di Natale. La durata massima della vendita promozionale non potrà superare i trenta giorni e non potrà, altresì, interessare articoli oggetto dell'immediata precedente vendita promozionale. Per l'effettuazione della vendita promozionale, l'esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l'esercizio almeno cinque giorni prima dell'inizio della vendita indicando: a) La data di inizio e la durata della vendita; b) I prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi; c) La sede dell'esercizio; d) Le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti gli altri. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo in premessa citati sono previste le sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 22 del D. Lgs. 114/98 che comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,46 a € 3098,74. Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. Mesagne lì___________________ IL DICHIARANTE ___________________________________