piano di controllo - Camera di Commercio di Imperia

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piano di controllo - Camera di Commercio di Imperia
CCIAA – ODC
LIGURI
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “RIVIERA LIGURE”
PIANO DI CONTROLLO
PDC
Rev. 03
CAMERE DI COMMERCIO
LIGURI
PIANO DI CONTROLLO
per la conformità
dell'Olio extravergine di oliva
rispondente ai requisiti della
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA (DOP)
(Regolamento CE n. 510/2006)
"RIVIERA LIGURE"
(Registrata con Regolamento CE n. 123/1997)
REV.
PREDISPOSTO
VAGLIATO
APPROVATO
00
Comitato di Coordinamento delle DOP Liguri
Camere di Commercio Liguri
MIPAAF D.M. 08.09.2005
01
Comitato di Coordinamento delle DOP Liguri
Camere di Commercio Liguri
MIPAAF Gruppo Valutazione del 19.09.2006
02
Comitato di Coordinamento delle DOP Liguri
Camere di Commercio Liguri
MIPAAF Gruppo Valutazione del 13.11.2007
03
Comitato di Coordinamento delle DOP Liguri
Camere di Commercio Liguri
MIPAAF D.M. 17.02.2009
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OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “RIVIERA LIGURE”
INDICE
1. SCOPO DEL DOCUMENTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.1
1.2
1.3
Scopo
Campo di applicazione
Normativa di riferimento
2. TERMINI E DEFINIZIONI
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
Disciplinare
Zona di produzione
Soggetti
Olivicoltori
Intermediari
Frantoiani
Confezionatori
Partita di olive
Partita di olio
Attestazione di conformità
Autocontrollo
Controllo di conformità
Non conformità gravi
Non conformità lievi
Azione correttiva
Lotto di confezionamento
Elenco Olivicoltori
Elenco Intermediari
Elenco Frantoiani
Elenco Confezionatori
Esclusione prodotto
Autorità di vigilanza
3. SEDE E ORGANIZZAZIONE
3.1
Sede
3.1.1 Sedi camerali
3.1.2 Sede Unioncamere Liguria
3.2
Organizzazione
3.2.1 Camere di Commercio
3.2.1.1 Presidente
3.2.1.2. Giunta Camerale
3.2.1.3 Segretario Generale e/o Dirigenza
3.2.1.4 Ufficio Certificazione
3.2.1.5 Ufficio Controlli
3.2.2 Unioncamere Liguria
3.2.2.1 Presidente
3.2.2.2 Comitato di Coordinamento
3.2.2.3 Comitato Ricorsi
4. REQUISITI DI CONFORMITÀ: INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI
4.1
Requisiti di base
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4.2
4.3
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Requisiti di conformità
Punti di conformità (PC) - Tabella 1
5. ATTIVITÀ DI AUTOCONTROLLO DEI SOGGETTI
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Soggetti
Adempimenti ed autocontrollo degli Olivicoltori
Adempimenti ed autocontrollo degli Intermediari
Adempimenti ed autocontrollo dei Frantoiani
Adempimenti ed autocontrollo dei Confezionatori
6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI SOGGETTI
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.2.1
6.4.2.2
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.2.1
6.5.2.2
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.2.1
6.6.2.2
Attività di controllo sui Soggetti
Obblighi dei Soggetti
Controllo sugli Olivicoltori
Controllo sugli Olivicoltori in fase di avvio
Controllo sugli Olivicoltori nelle fasi successive
Verifiche ispettive presso gli Olivicoltori nelle fasi successive
Verifiche documentali presso la sede
Controllo sugli Intermediari
Controllo sugli Intermediari in fase di avvio
Controllo sugli Intermediari nelle fasi successive
Verifiche ispettive presso gli Intermediari
Verifiche documentali presso la sede
Controllo sui Frantoiani
Controllo sui Frantoiani in fase di avvio
Controllo sui Frantoiani nelle fasi successive
Verifiche ispettive presso i Frantoiani
Verifiche documentali presso la sede
Controllo sui Confezionatori
Controllo sui Confezionatori in fase di avvio
Controllo sui Confezionatori nelle fasi successive
Verifiche ispettive presso i Confezionatori
Verifiche documentali presso la sede
7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL PRODOTTO
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
Identificazione della partita
Prelevamento dei campioni
Comitato di assaggio
Analisi organolettica
Procedimento di appello analisi organolettica
Analisi chimico-fisica
Procedimento di appello analisi chimico-fisica
Rilascio e validità autorizzazione al confezionamento
Procedure di approvazione delle etichette
Rilascio dei contrassegni di garanzia: garanzia sul prodotto
Chiusura delle operazioni di confezionamento
8. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
8.1 Non conformità
8.2 Gravità delle non conformità
8.3 Gestione delle non conformità
8.4 Trattamento non conformità
8.5 Azione correttiva
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9. RICORSI
10. ELENCO DEI DOCUMENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO
10.1 Tabella 2
____________________
ABBREVIAZIONI
CCIAA
C
MIPAAF
NC
ODC
PC
PDC
TC
- Camere di Commercio di Genova, Imperia, La Spezia, Savona (Liguri)
- Conformità
- Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
- Non conformità
- Organismo di controllo
- Punto di conformità della Tabella 1
- Piano dei controlli
- Tecnico Controllore delle CCIAA-ODC che effettua i controlli di conformità.
_______________________
MODULISTICA ALLEGATA
ODC1
ODC2
ODC3
ODC4
ODC5
Verbale di verifica ispettiva
Rapporto di non conformità
Verbale di prelievo
Autorizzazione al confezionamento
Autorizzazione stampa etichette
B1
B2
B3
B4
B5
Richiesta di inserimento sistema di controllo
Registro Acquisti/Conferimenti
Registro Vendite
Dichiarazione di accompagnamento prodotto
Registro gestione Contenitori – Recipienti
OL1
OL2
Comunicazione produzione realizzata
Registro operazioni colturali
FR1
FR2
Registro molitura
Comunicazione olive lavorate e olio prodotto
C1
C2
C3
C4
C5
Richiesta autorizzazione al confezionamento
Richiesta autorizzazione stampa etichette
Registro confezionamento
Richiesta di rilascio contrassegni
Denuncia di chiusura delle operazioni di confezionamento
____________________
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1. SCOPO DEL DOCUMENTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.1 Scopo
Scopo del presente Piano di Controllo è quello di illustrare le modalità procedurali e gestionali adottate
dalle Camere di Commercio di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, coordinate dall’Unioncamere
Liguria, quali Autorità di Controllo (di seguito denominate CCIAA-ODC) per svolgere l’attività di verifica
di conformità e certificazione della Denominazione di Origine Protetta per l'olio extravergine di oliva
(d’ora in poi DOP) "Riviera Ligure",
1.2 Campo di applicazione
Il presente Regolamento si applica a tutti i Soggetti che intendono far parte della filiera produttiva della
DOP "Riviera Ligure", conformandosi alle prescrizioni ed assoggettandosi ai controlli di conformità
effettuati dalle CCIAA-ODC, previsti dal presente Piano di Controllo.
1.3 Normativa di riferimento
-
Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Protetta per l'olio extravergine di
oliva "Riviera Ligure", allegato al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole dello 03.08.1998
pubblicato sulla GU n. 193 del 20.08.1998 e approvato in sede europea con Reg. (CE) n.
123/1997 della Commissione del 23.01.1997 - Relativo alla registrazione della DOP dell'olio
extravergine di oliva "Riviera Ligure".
-
Direttiva (CEE) n. 396/1989 del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono
di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
-
Regolamento (CEE) n. 2568/1991 dell’11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli
d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti”.
-
Decreto Legislativo n. 109 del 27 febbraio 1992, attuazione della direttiva 89/395/CEE e della
Direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari e successive modifiche.
-
Decreto del Ministero Politiche Agricole del 4 novembre 1993 n. 573 “Regolamento
concernente norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del
riconoscimento delle denominazioni di origine, dell’albo degli oliveti, della denuncia di
produzione delle olive e dell’attività delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione
di origine controllata”.
-
Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla
registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della
procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio.
-
Regolamento (CE) n. 1263/1996 della Commissione del 1° luglio 1996 relativo alla
registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della
procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/1992.
-
Regolamento (CE) n. 123/1997 della Commissione del 23 gennaio 1997 che completa
l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 relativo alla registrazione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/1992.
-
Nota Ispettorato Centrale Repressione Frodi del 24 marzo 1997 (prot. n. 2094300)
“Trasmissione delle note riguardanti l’etichettatura degli oli DOP”.
-
Decreto del Ministero Politiche Agricole 18 dicembre 1997 relativo alle strutture di controllo
delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai
sensi dell’art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992.
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-
Legge 24 aprile 1998, n. 128 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” – legge comunitaria 1995/1997 con
particolare riferimento all’art. 53.
-
Decreto del Ministero Politiche Agricole 29 maggio 1998 “Individuazione delle procedure
concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo in materia di indicazioni geografiche
protette e delle denominazioni geografiche protette.
-
Legge 3 agosto 1998, n. 313 “Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di
oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva”.
-
Regolamento (CE) n. 2815/1998 del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali
dell'olio d'oliva.
-
Circolare n. 5 del Ministero Politiche Agricole del 18 giugno 1999 relativa alle Legge 21
dicembre 1999, n. 526 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 – articolo 14" pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000 - Supplemento Ordinario n. 15 modalità di controllo
sugli oli DOP e IGP.
-
Legge 21 dicembre 1999, n. 526 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” - legge comunitaria 1999 con particolare
riferimento all’articolo 14.
-
Decreto del Ministero Politiche Agricole 29 dicembre 1999 “Designazione delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia per
l’effettuazione dei controlli sull’olio a denominazione di origine protetta “Riviera Ligure” registrato
in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento CEE n. 2081/1992.
-
Decreto del Ministero Politiche Agricole del 4 febbraio 2000 – Protezione transitoria a livello
nazionale accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta “Riviera Ligure”, riferita all’olio extravergine di oliva, registrata con Reg. (CE) n.
123/1997 della Commissione del 23 gennaio 1997.
-
Nota del Ministero delle Politiche Agricole del 6 dicembre 2000 (prot. n. 64338)
concernente la dicitura “Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi
dell’art. 10 del Reg. (CEE) 2081/1992”.
-
Regolamento (CE) n. 455/2001 del 6 marzo 2001 che modifica il regolamento (CEE) n.
2568/1991 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai
metodi di analisi ad essi attinenti.
-
Regolamento (CE) n. 1513/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001 che modifica il regolamento
(CEE) n. 136/1966 e il regolamento (CE) n. 1638/1998 in ordine alla proroga del regime di aiuto
e alla strategia della qualità dell’olio di oliva.
-
Regolamento (CE) n. 2152/2001 del 31 ottobre 2001 che modifica il regolamento (CE) n.
2815/1998 relativo alle norme commerciali dell’olio d’oliva.
-
Rettifica del Regolamento (CE) n. 2152/2001 del 31 ottobre 2001 che modifica il regolamento
(CE) n. 2815/1998 relativo alle norme commerciali dell’olio d’oliva.
-
Regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare.
-
Decreto Ministeriale del 22 aprile 2002, riconoscimento del Consorzio per la tutela dell'olio
extravergine d'oliva D.O.P. “Riviera Ligure” e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di
cui all'art. 14, comma 15, della L. 21 dicembre 1999, n. 526.
-
Regolamento (CE) n. 796/2002 del 6 maggio 2002, recante modifica del regolamento (CEE) n.
2568/1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai
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metodi a essi attinenti e le note complementari di cui all'allegato del regolamento (CEE) n.
2658/1987 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale
comune Gazzetta Ufficiale n. L 128 del 15.05.2002 pag. 0008 – 0028.
-
Regolamento (CE) n. 1019/2002
commercializzazione dell’olio di oliva.
del
13
giugno
2002
relativo
alle
norme
di
-
Lettera Circolare n. 65095 del 24 settembre 2002, concernente oli a Denominazione di
Origine Protetta e a Indicazione Geografica Protetta. Chiarimenti in merito all’entrata in vigore
dei Regolamenti n. 796/2002 e n. 1019/2002: loro interazione con i disciplinari di produzione
delle Denominazioni di Origine Protetta.
-
Decreto Ministeriale 30 luglio 2003 “Riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della
valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui
all'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 2568/1991 modificato dal Regolamento (CE) n. 796/2002
della Commissione del 6 maggio 2002”.
-
Regolamento (CE) n. 1989/2003 del 6 novembre 2003 che modifica il regolamento (CEE) n.
2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonché ai metodi
di analisi ad essi attinenti.
-
Decreto del Ministero Politiche Agricole 14 novembre 2003 “Disposizioni nazionali relative
alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 del
13 giugno 2002”.
-
Circolare del Ministero Politiche Agricole del 12 gennaio 2004 (n. H – 38), relativa al
riconoscimento dei Comitati di Assaggio ai fini della valutazione e del controllo delle
caratteristiche organolettiche degli oli vergini di cui all'art. 4 del Reg. (CEE) n. 2568/1991, come
modificato dal Reg. (CE) n. 796/2002 della Commissione del 6 maggio 2002.
-
Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel
settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n.
827/1968.
-
Rettifica del Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento
(CEE) n. 827/1968.
-
Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 297 - Disposizioni sanzionatorie in applicazione del
Regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle Indicazioni Geografiche e delle
Denominazioni di Origine dei prodotti agricoli e alimentari.
-
Nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 16 febbraio 2005 (prot. n.
61026), concernente l’apposizione di etichette recanti numerazione progressiva sui recipienti
utilizzati per il confezionamento e commercializzazione degli oli di oliva DOP.
-
Decreto Direttivo del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dell’8 settembre 2005
relativo al “Rinnovo della designazione delle “Camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia”, coordinate da un comitato all'uopo
costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della Regione Liguria, quali autorità
pubbliche incaricate di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta “Riviera
Ligure” riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del
regolamento CEE n. 2081/1992”.
-
Decreto ministeriale 10 ottobre 2005 riguardante la “Rettifica del Decreto ministeriale 8
settembre 2005, relativo al rinnovo della designazione delle “Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia”, coordinate dalla
Unioncamere liguri, quali autorità pubbliche incaricate di effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta “Riviera Ligure”, riferita all'olio extravergine di oliva, registrata
in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento CEE n. 2081/1992.
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-
Decreto Ministeriale 16 dicembre 2005 “Modifica del decreto 30 luglio 2003 relativo al
riconoscimento dei Panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle
caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva di cui all'art. 4 del Regolamento (CEE) n.
2568/1991 modificato dal Regolamento (CE) n. 796/2002 della Commissione del 6 maggio
2002”.
-
Regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle Indicazioni
Geografiche e delle Denominazioni d’Origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari.
-
Legge 11 Marzo 2006 n. 81 conversione in legge del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2,
recante interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in
materia di fiscalità d’impresa.
-
Nota del Ministero Politiche Agricole del 31 marzo 2006 (prot. n. 62307) avente per oggetto
“Reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle Indicazioni
Geografiche e delle Denominazioni d’Origine dei prodotti agricoli e alimentari. Articolo 10
controlli ufficiali”.
-
Regolamento (CE) n. 1044/2006 del 7 luglio 2006 che modifica il regolamento (CE) n.
1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.
-
Nota del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 luglio 2006 (prot. n.
65652), concernente precisazioni in merito alla traduzione della dicitura “Garantito dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento (CE)
510/2006 su prodotti destinati all’esportazione”.
-
Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006, recante modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle
Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d’Origine dei prodotti agricoli e alimentari.
-
Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria). Articolo 1, comma 1047 recante le funzioni di
vigilanza sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei regimi di
produzioni agroalimentari di qualità registrate, demandate all’Ispettorato Centrale per il Controllo
della Qualità dei prodotti agroalimentari.
-
Nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 febbraio 2007
(prot. n. 61229), concernente il controllo requisiti strutturali degli oliveti.
-
Nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 10 maggio 2007 (prot. n. 4588)
avente per oggetto “Piano standard olio. Revisione”.
-
Decreto Ministeriale del 15 novembre 2007, conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela
dell'olio extravergine d'oliva DOP “Riviera Ligure” a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14,
comma 15, della L. 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della DOP “Riviera Ligure”.
-
Nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 29 novembre 2007
(prot. n. 22897), avente per oggetto: piani di controllo sulle denominazioni protette italiane.
Provvedimenti di sospensione o revoca a seguito di inadempienza agli obblighi tariffari da parte
degli operati.
-
Nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 novembre 2007
(prot. n. 22966), avente per oggetto: separazioni delle produzioni agroalimentari a
Denominazione Protette da quelle generiche.
-
Regolamento (CE) n. 628/2008 della Commissione del 2 luglio 2008, che modifica il
Regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle Indicazioni geografiche e delle
Denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
-
Regolamento (CE) n. 632/2008 della Commissione del 2 luglio 2008, che modifica il
Regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.
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-
Decreto Direttivo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27
agosto 2008 relativo alla “Proroga dell’autorizzazione rilasciata alle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, coordinate da
Unioncamere Liguria, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta “Riviera
Ligure”.
-
Nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 14 novembre 2008
(prot. n. 0013901), avente per oggetto: piano di controllo DOP “Riviera Ligure” – approvazione
etichette.
-
UNI CEI EN 45011 marzo 1999 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi
di Certificazione di prodotti”.
-
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e
taratura”.
2. TERMINI E DEFINIZIONI
2.1 Disciplinare
Documento i cui contenuti sono definiti dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 510/2006 .
2.2 Zona di produzione
Zona delimitata per la produzione della DOP “Riviera Ligure” così come descritta al PC 1 della Tabella
1.
2.3 Soggetti
Olivicoltore, Frantoiano, Intermediario, Confezionatore che presenta alle CCIAA-ODC Ufficio Controlli
la richiesta di adesione al sistema dei controlli.
2.4 Olivicoltori
Si definisce Olivicoltore il responsabile della conduzione degli oliveti conformi alle specifiche del
presente PDC.
L’Olivicoltore può coincidere con gli altri soggetti della filiera citati ai paragrafi 2.5, 2.6, 2.7.
2.5 Intermediari
Si definisce Intermediario il soggetto che svolge attività di intermediazione su olive e/o olio
conformemente al presente PDC, con l’acquisizione del prodotto presso i propri impianti situati nella
zona di produzione.
L’Intermediario può coincidere con gli altri soggetti citati ai paragrafi 2.4, 2.6, 2.7.
2.6 Frantoiani
Si definisce Frantoiano il responsabile del frantoio che provvede alla molitura delle olive,
conformemente al presente PDC.
Il Frantoiano può coincidere con gli altri soggetti della filiera citati ai paragrafi 2.4, 2.5, 2.7.
2.7 Confezionatori
Si definisce Confezionatore il responsabile dell’azienda che confeziona l’olio extravergine d’oliva,
conformemente al presente PDC.
Il Confezionatore può coincidere con gli altri soggetti della filiera citati ai paragrafi 2.4, 2.5, 2.6.
2.8 Partita di olive
Quantità omogenea di olive per cui è possibile garantire l'identificazione e la rintracciabilità.
2.9 Partita di olio
Quantità omogenea di olio per cui è possibile garantire l'identificazione e la rintracciabilità. Il detentore
della partita di olio può considerare “partita” anche tutta la produzione dell’annata.
9
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PDC
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “RIVIERA LIGURE”
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2.10 Attestazione di conformità
Atto mediante il quale le CCIAA-ODC Ufficio Certificazione dichiarano che, con ragionevole
attendibilità un lotto di confezionamento di una partita di olio rispetta le prescrizioni riportate nel
presente Piano di controllo, approvato dalle Autorità competenti.
2.11 Autocontrollo
Verifica dei requisiti di conformità della DOP “Riviera Ligure” attuata e registrata da parte di tutti i
soggetti della filiera presso i propri siti produttivi.
2.12 Controllo di conformità
Atto mediante il quale le CCIAA-ODC Ufficio Controlli verificano il rispetto dei requisiti di conformità
della DOP “Riviera Ligure” specificati nel disciplinare di produzione e nel presente Piano di controllo ai
fini del rilascio dell’Attestazione di conformità.
2.13 Non conformità gravi
Per non conformità gravi si intendono le irregolarità che generano presupposti di non conformità per la
materia prima e per il prodotto.
2.14 Non conformità lievi
Per non conformità lievi s'intendono le irregolarità che non generano presupposti di non conformità per
la materia prima e per il prodotto.
2.15 Azione correttiva
Insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti.
2.16 Lotto di confezionamento
Partita di olio ritenuta omogenea, della stessa annata, contenuta in un unico o più recipienti collocati
nello stesso complesso aziendale, da destinare all'imbottigliamento e oggetto di attestazione di
conformità da parte delle CCIAA-ODC Ufficio Certificazione, che ne predispongono l'analisi. Dopo il
prelievo, se il lotto viene miscelato con altro olio dovrà essere identificato diversamente e subire nuove
analisi chimico-fisiche o organolettiche.
2.17 Elenco Olivicoltori
Elenco istituito e gestito presso le CCIAA-ODC Ufficio Certificazione sulla base della documentazione
fornita dagli Olivicoltori e tenuto da Unioncamere a livello regionale. Tale Elenco riporta i dati
identificativi dell’Olivicoltore, i dati catastali degli appezzamenti a oliveto, le superfici coltivate, il
numero e la varietà delle piante presenti.
2.18 Elenco Intermediari
Elenco istituito e gestito presso le CCIAA-ODC Ufficio Certificazione sulla base della documentazione
fornita dagli Intermediari e tenuto da Unioncamere a livello regionale. Tale Elenco riporta i dati
identificativi dell’Intermediario e quelli relativi all’ubicazione dei locali di stoccaggio.
2.19 Elenco Frantoiani
Elenco istituito e gestito presso le CCIAA-ODC Ufficio Certificazione sulla base della documentazione
fornita dai Frantoiani e tenuto da Unioncamere a livello regionale. Tale Elenco riporta i dati
identificativi del Frantoiano e quelli relativi all’ubicazione del frantoio.
2.20 Elenco Confezionatori
Elenco istituito e gestito presso le CCIAA-ODC Ufficio Certificazione sulla base della documentazione
fornita dai Confezionatori e tenuto da Unioncamere a livello regionale. Tale Elenco riporta i dati
identificativi del Confezionatore e quelli relativi all’ubicazione dell’impianto di confezionamento.
2.21 Esclusione prodotto
Atto mediante il quale le CCIAA-ODC Ufficio Certificazione escludono un lotto di prodotto dalla DOP
“Riviera Ligure”.
2.22 Autorità di vigilanza
Per Autorità di vigilanza si intendono il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
l’Ispettorato per il Controllo Qualità (ICQ), la Regione Liguria.
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3. SEDE E ORGANIZZAZIONE
3.1 Sede
La sede operativa dell’attività di controllo è rappresentata dalla sede delle singole Camere di
Commercio Liguri (CCIAA-ODC), quali Autorità di controllo, dove è organizzata come specificato al
punto 3.2.
Il coordinamento dell’attività delle singole Camere di Commercio nonché la tenuta degli elenchi dei
Soggetti a livello regionale è svolto presso l’Unioncamere Liguria tramite apposito Comitato di cui al
successivo punto 3.2.2 .
3.1.1 Sedi camerali
Camera di Commercio di Genova
Camera di Commercio di Imperia
Camera di Commercio di La Spezia
Camera di Commercio di Savona
Via Garibaldi 4
Via Matteotti 50
Via Veneto 28
Via Quarda Superiore 16
16124 Genova
18100 Imperia
19100 La Spezia
17100 Savona
3.1.2 Sede Unioncamere Liguria
Unioncamere Liguria
Via San Lorenzo 15
16123 Genova
3.2 Organizzazione
3.2.1 Camere di Commercio
Per lo svolgimento dell’attività di controllo ciascuna CCIAA-ODC si avvale delle funzioni esplicate a
ciascun livello dagli Organismi sottoriportati.
3.2.1.1 Presidente
Ha la firma e la rappresentanza legale dell’Ente.
Trasmette, o delega un funzionario con qualifica dirigenziale, ad Unioncamere, per l’invio al MIPAAF,
dei documenti ufficiali legati all’attività di Controllo.
3.2.1.2 Giunta Camerale
Approva i documenti di lavoro e di indirizzo ed in particolare il Piano di controllo.
Approva il budget gestionale e il tariffario dei controlli.
Propone eventuali azioni di miglioramento del sistema.
3.2.1.3 Segretario Generale e/o Dirigenza
Gestisce il budget gestionale.
Firma o può delegare un funzionario per l’approvazione dei certificati e degli Elenchi ufficiali.
3.2.1.4. Ufficio Certificazione
Emette e approva, su delega del Dirigente, i certificati.
Approva le azioni correttive nei confronti delle non conformità secondo quando definito dal Piano di
controllo.
È responsabile della gestione degli elenchi.
Elabora e propone i documenti pianificatori come il regolamento di certificazione e il Piano di controllo.
Sorveglia e verifica l’operato dell’Ufficio Controlli.
3.2.1.5 Ufficio Controlli
Gestisce i rapporti con il pubblico.
Raccoglie e conserva tutta la documentazione relativa alle pratiche di certificazione.
Gestisce e cura la conservazione degli elenchi.
Propone le azioni correttive nei confronti delle non conformità secondo quanto definito dal Piano di
controllo.
Predispone ed elabora i certificati.
Predispone ed esegue le verifiche documentali e di campo previste dal Piano di controllo, utilizzando
allo scopo personale qualificato.
Coordina e sorveglia l’operato dei Tecnici Controllori e dei Prelevatori e ne valuta l’efficacia.
Coordina e sorveglia le operazioni di analisi dei campioni atti alla certificazione.
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3.2.2 Unioncamere Liguria
Per l’attività di coordinamento dei controllo effettuati da ciascuna CCIAA -ODC si avvale delle funzioni
esplicate a ciascun livello dagli Organismi sottoriportati.
3.2.2.1 Presidente
Ha la firma e la rappresentanza legale dell’Ente.
Trasmette, o delega un funzionario con qualifica dirigenziale, al MIPAAF, i documenti ufficiali legati
all’attività di controllo delle quattro CCIAA - ODC.
3.2.2.2 Comitato di Coordinamento
Il Comitato di Coordinamento è composto da cinque membri, quattro rappresentanti delle singole
CCIAA e un rappresentante dell’Unioncamere Liguria con funzioni di Presidente, inoltre da un
funzionario Unioncamere con funzioni di Segretario. Possono intervenire alle sedute, con sola
funzione consultiva, rappresentanti del Consorzio di Tutela e della Regione Liguria.
Il Comitato di Coordinamento è l’interlocutore diretto per la corrispondenza con il MIPAAF, raccoglie e
tiene gli elenchi a livello regionale e i documenti ufficiali relativi all’attività di controllo trasmessi dalle
singole CCIAA -ODC e li invia al MIPAAF. Coordina l’attività amministrativa ed informatica degli Uffici
Certificazione e Controlli delle singole CCIAA - ODC. Cura inoltre i rapporti con l’esterno.
3.2.2.3 Comitato Ricorsi
Decide, entro trenta giorni dalla data di arrivo dell’istanza, il rigetto o l’accoglimento del ricorso al
provvedimento dell’Ufficio Certificazione camerale, anche parzialmente. Tale Comitato è composto da
tre membri con specifiche competenze legali, due rappresentanti delle singole CCIAA e un
rappresentante dell’Unioncamere Liguria con funzioni di Presidente, un funzionario Unioncamere
svolge funzioni di Segretario.
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4. REQUISITI DI CONFORMITÀ: INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI CRITICI
4.1 Requisiti di base
I Richiedenti che intendono far parte ed usufruire della DOP “Riviera Ligure” si assoggettano ai
controlli di conformità del presente Regolamento. A tale scopo inviano alle CCIAA - ODC Ufficio
Certificazione il Mod. B1 “Richiesta di inserimento sistema di controllo” corredato dei necessari
allegati.
Allo scadere del triennio dell’autorizzazione del sistema di controllo e certificazione DOP “Riviera
Ligure” a seguito della notifica da parte dell’ODC – CCIAA della nuova autorizzazione MIPAAF, i
soggetti restano inseriti negli Elenchi DOP “Riviera Ligure” nelle differenti figure per cui hanno
richiesto l’inserimento. l soggetti possono recedere dal sistema DOP “Riviera Ligure” trasmettendo
all’ODC – CCIAA la comunicazione di recesso.
4.2 Requisiti di conformità
In Tabella 1 viene riportato l’elenco dei requisiti di conformità individuati per ogni fase di processo o
procedura della filiera produttiva della DOP “Riviera Ligure” sulla base del Disciplinare e della
necessità di garantire l’identificabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tali requisiti sono obbligatori.
4.3 Punti di conformità (PC) - Tabella 1
PC
FASE DI PROCESSO/
PROCEDURA
SOGGETTO
REQUISITI DI CONFORMITA’
Gli oliveti devono essere situati all’interno dei territori dei
seguenti comuni:
1
Olivicoltore
COLTIVAZIONE
Zona di produzione
delle olive
(art. 3, del Disciplinare)
- per la menzione geografica aggiuntiva Riviera dei Fiori
tutto il territorio amministrativo della Provincia di Imperia
comprendente i comuni:
Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco, Camporosso,
Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di Teco, Aurigo,
Ventimiglia, Taggia, Costa Rainera, Pontedassio,
Civezza, San Bartolomeo al Mare, Diano San Pietro,
Vasia, Pietrabruna, Pornassio, Vessalico, Molini di
Triora, Borgomaro, Diano Castello, Imperia, Diano
Marina, Borghetto d'Arroscia, Cipressa, Castellaro,
Dolceacqua, Cesio, Chiasanico, Airole, Montalto Ligure,
Castel Vittorio, Isolabona, Vallebona, San Remo,
Baiardo, Diano Arentino, Badalucco, Ceriana,Perinaldo,
Prelà, Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Valle Crosia, S.
Biagio, Bordighera, Soldano, Ospedaletti, Seborga,
Olivetta, S. Michele, Rocchetta Nervina, Carpaso, San
Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure,
Pompeiana, Terzorio, Aquila d'Arroscia, Armo, Rezzo,
San Biagio della Cima, Cosio di Arroscia, Montegrosso
Pian Latte, Mendatica;
- per la menzione geografica aggiuntiva Riviera del
Ponente Savonese l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni nella provincia di Savona:
Orco Feglino, Finale Ligure, Quiliano, Vendone, Andora,
Boissano, Calice Ligure, Noli, Stellanello, Balestrino,
Arnasco, Tovo S. Giacomo, Alassio, Testico, Casanova
Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul Neva,
Giustenice, Villanova d'Albenga, Toirano, Celle Ligure,
13
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PDC
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Laigueglia, Onzo, Ortovero, Vado Ligure, Varazze,
Pietra
Ligure,
Garlenda,
Albisola
Superiore,
Castelbianco, Savona, Albissola Marina, Borghetto
Santo Spirito, Bergeggi, Borgio Verezzi, Castelvecchio
di Rocca Barbena, Erli, Magliolo, Nasino, Rialto,
Spotorno, Vezzi Portio, Stella, Zuccarello;
- per la menzione geografica aggiuntiva Riviera di
Levante l'intero territorio amministrativo dei seguenti
comuni della provincia di Genova:
Genova, Orero, Coreglia Ligure, Borzonasca, Leivi, Ne,
Carasco, Lavagna, Rapallo, San Colombano Certenoli,
Recco, Chiavari, Bogliasco, Castiglione Chiavarese,
Cogorno, Sestri Levante, Casarza Ligure, Moneglia,
Sori, Santa Margherita Ligure, Zoagli, Avegno, Pieve
Ligure, Camogli, Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna,
Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo,
Mezzanego, Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio, Mele,
Sant'Olcese;
della provincia della Spezia:
Ameglia, Vernazza, Framura, Deiva Marina, Follo,
Vezzano Ligure, La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino,
Pignone, Borghetto Vara, Ortonovo, Castelnuovo Magra,
Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto, Santo Stefano
Magra, Monterosso al Mare, Portovenere, Riomaggiore,
Calice al Cornoviglio, Ricco' del Golfo.
Le varietà presenti nell‘oliveto devono essere:
per la menzione geografica aggiuntiva Riviera dei Fiori:
varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per
almeno il 90%. Possono altresì concorrere altre varietà
in misura non superiore al 10%;
per la menzione geografica aggiuntiva Riviera del
Ponente Savonese:
COLTIVAZIONE
2
Varietà
Olivicoltore
(art. 2, del Disciplinare)
varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per
almeno il 50%. Possono altresì concorrere altre varietà
in misura non superiore al 50%;
per la menzione
Levante:
geografica aggiuntiva Riviera di
varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli
oliveti: Lavagnina, Razzola, Pignola e la popolazione
locale riconducibile alla varietà Frantoio per almeno il
55%. Possono altresì concorrere altre varietà in misura
non superiore al 45%.
COLTIVAZIONE
3
Densità di impianto
forme di allevamento
Olivicoltore
(art. 4, comma 2, del
Disciplinare)
COLTIVAZIONE
4
Periodo e modalità di
raccolta Produzioni
(art. 4, comma 7 ,8 e 9,
art. 5 comma 4 del
Disciplinare)
Olivicoltore
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle
olive e degli oli.
La raccolta delle olive deve essere effettuata entro il 31
marzo di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti non può
superare 7.000 kg per ettaro per gli impianti intensivi.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa
14
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PDC
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “RIVIERA LIGURE”
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dovrà essere riportata sui limiti predetti attraverso
accurata cernita purché la produzione globale non
superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati. La
raccolta delle olive deve avvenire direttamente dalla
pianta a mano o con mezzi meccanici.
COLTIVAZIONE
5
Identificazione e
tracciabilità
Olivicoltore
INTERMEDIAZIONE
6
Zona di ubicazione dello
stoccaggio
Intermediario
Lo stoccaggio deve essere ubicato all’interno del
territorio amministrativo dei comuni elencati al PC 1.
Intermediario
Deve essere istituito un sistema di registrazioni che
consenta identificazione e tracciabilità deI prodotto
fresco o semilavorato acquistato.
INTERMEDIAZIONE
7
Identificazione
separazione e
tracciabilità
Deve essere istituito un sistema di registrazioni che
consenta identificazione e tracciabilità delle olive
prodotte.
Il frantoio deve essere situato all’interno dei territori dei
seguenti comuni:
MOLITURA
8
Zona di ubicazione del
frantoio
Frantoiano
(art. 5, del Disciplinare)
MOLITURA
9
Tipologia costruttiva del
frantoio
per la menzione geografica Riviera dei Fiori, l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto PC1
nonché dei comuni di Alassio, Albenga, Andora,
Arnasco, Casanova Lerrone, Castelvecchio di Rocca
Barbena, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli,
Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Onzo, Nasino,
Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga e
Zuccarello in provincia di Savona;
per la menzione geografica Riviera del Ponente
Savonese, l'intero territorio amministrativo dei comuni
indicati al punto PC1;
per la menzione geografica Riviera di Levante, l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto
PC1.
Frantoiano
Molitura con processi meccanici e fisici atti a garantire
l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto .
Frantoiano
La resa massima delle olive in olio non può superare il
25%.
(art. 5, comma 5 , del
Disciplinare)
MOLITURA
10
Resa (art. 4, comma 8,
del Disciplinare)
MOLITURA
11
Identificazione
separazione e
tracciabilità
Frantoiano
Deve essere istituito un sistema di registrazioni che
consenta identificazione e tracciabilità delle olive molite
e dell’olio prodotto.
CONFEZIONAMENTO
12
Zona di ubicazione
dell’impianto di
confezionamento
L’impianto di confezionamento deve essere situato
Confezionatore all’interno del territorio amministrativo dei comuni
elencati al PC 1 e al PC 8.
(art. 7, comma 4, del
Disciplinare)
15
CCIAA – ODC
LIGURI
PDC
CONFEZIONAMENTO
13
Identificazione
separazione e
tracciabilità
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “RIVIERA LIGURE”
PIANO DI CONTROLLO
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Deve essere istituito un sistema di registrazioni che
consenta identificazione e tracciabilità delle olive
Confezionatore lavorate e dell’olio prodotto.
L’olio immesso al consumo deve possedere le seguenti
caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche:
14
IMMISSIONE AL
CONSUMO
Caratteristiche dell’olio
(art. 6 del Disciplinare)
Per la menzione geografica aggiuntiva Riviera dei Fiori:
colore: da giallo a giallo - verde;
odore: fruttato di lieve o media intensità;
sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce ed
Confezionatore eventuali: leggera sensazione di piccante e/o
sensazione appena percettibile di amaro;
punteggio al Panel test >= 6,5;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <= 17 MeqO2/Kg;
K 232 <= 2,30;
K 270 <= 0,16.
Per la menzione geografica aggiuntiva Riviera del
Ponente Savonese:
colore: da giallo a verde - giallo;
odore: fruttato di lieve o media intensità;
sapore: fruttato con sensazione decisa di dolce ed
eventuali: leggera sensazione di piccante e/o
sensazione appena percettibile di amaro;
punteggio al Panel test >= 6,5;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in
peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di
olio;
numero perossidi: <= 17 MeqO2/Kg;
K 232 <= 2,30;
K 270 <= 0,16.
Per la menzione geografica aggiuntiva Riviera di
Levante:
colore: da giallo a verde - giallo;
odore: fruttato di lieve o media intensità;
sapore: fruttato con sensazione apprezzabile di dolce ed
eventuale sensazione di piccante e/o di amaro;
punteggio al Panel test >= 6,5;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in
peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di
olio;
numero perossidi: <= 18 MeqO2/Kg;
K 232 <= 2,30;
K 270 <= 0,16.
IMMISSIONE AL
CONSUMO
15
Confezioni
(art. 7, comma 7, 8 , 9
del Disciplinare)
La DOP Riviera Ligure può essere immessa al consumo
solo confezionata in vetro di capacità non superiore a
litri 5 e con etichette su cui il nome della denominazione
di origine protetta figuri con caratteri chiari ed indelebili
con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore
Confezionatore
dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto
dal complesso delle indicazioni che compaiono su di
essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di
etichettatura previste dalla vigente legislazione. È
obbligatorio indicare in etichetta la campagna olivicola
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PDC
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da cui l’olio è ottenuto.
È altresì obbligatorio riportare in etichetta la dizione
“Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento (CE) n. 510/2006”.
In etichetta è vietata l’indicazione di qualsiasi
qualificazione diversa da quella prevista dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, “superiore”, “fine”,
“scelto”, “selezionato” e similari e di qualsiasi indicazione
avente significato laudativo ed atta a trarre in inganno il
consumatore.
IMMISSIONE AL
CONSUMO
16
Indicazioni aggiuntive
sulle confezioni
(art. 7, commi 1, 2 ,3,
del Disciplinare)
IMMISSIONE AL
CONSUMO
17
Grandezza caratteri
Menzione geografica
aggiuntiva
Altre indicazioni
geografiche sulle
confezioni
(art. 7, commi 5 e 6 del
Disciplinare)
18
IMMISSIONE AL
CONSUMO
Altre indicazioni
19
IMMISSIONE AL
CONSUMO
Contrassegni
Confezionatore
È consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali,
marchi privati, purché non abbiano significato laudativo
o non siano tali da trarre in inganno il consumatore .
L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale, nonché il riferimento al
confezionamento
nella
azienda
olivicola
o
nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa
olivicola situate nell’area di produzione è consentito solo
se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive
raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se
l’oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti
all’interno delle zone di cui al PC 8 e PC 12.
Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all’art. 1
del disciplinare devono essere riportate in etichetta con
dimensioni non superiori rispetto a quella dei caratteri
con cui viene indicata la denominazione di origine
protetta.
Confezionatore L’uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell’art. 1 punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre
1993 n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute e fattorie,
da cui l’olio effettivamente deriva, deve essere riportato
in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per
la designazione delle denominazioni di origine protetta.
Sotto il nome della DOP Riviera Ligure, deve essere
riportata la menzione geografica aggiuntiva obbligatoria
Confezionatore di cui all’art. 1 del disciplinare.
Va riportata altresì la dicitura “Denominazione d'origine
protetta” o il simbolo comunitario ad essa associato.
Ad ogni confezione di olio DOP immessa al consumo va
applicato un contrassegno identificativo, sotto forma di
Confezionatore
fascetta,
contenente
un
codice
alfanumerico
progressivo.
5. ATTIVITÀ DI AUTOCONTROLLO DEI SOGGETTI
5.1 Soggetti
I Soggetti individuati come potenzialmente presenti nella filiera produttiva della DOP “Riviera Ligure”
sono rappresentati dall’Olivicoltore, dall’Intermediario, dal Frantoiano e dal Confezionatore, come
definiti rispettivamente ai paragrafi 2.4, 2.5, 2.6, 2.7.
Il Piano di controllo con lo spirito di procedere ad un autocontrollo continuo presso i propri siti
produttivi, da parte dei Soggetti controllati.
17
CCIAA – ODC
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5.2 Adempimenti ed autocontrollo degli Olivicoltori
Requisito di base per l’inserimento dell’Olivicoltore nel sistema di controllo delle CCIAA - ODC è l’invio
all’Ufficio Certificazione della “Richiesta di inserimento sistema di controllo” (mod. B1) debitamente
compilata e firmata, corredata dei necessari allegati, entro il 30 giugno dell’anno a decorrere del
quale intende commercializzare il prodotto.
Le modifiche intervenute sui dati già comunicati devono essere oggetto di una Comunicazione di
Variazione da presentare anch’essa, con il medesimo mod. B1 “Richiesta di inserimento sistema di
controllo” entro 15 giorni dal loro verificarsi, allegando i documenti necessari.
La cessazione dell’attività deve essere anch’essa comunicata entro 15 giorni dal suo verificarsi
utilizzando il medesimo mod. B1, in caso l’operatore intenda riprendere l’attività ai fini della
denominazione in oggetto si rende necessario attuare un nuovo iter di riconoscimento presentando
nuovamente la “Richiesta di inserimento sistema di controllo” (mod. B1).
L’Olivicoltore avente gli oliveti regolarmente inseriti nel sistema di controllo delle CCIAA - ODC deve
identificare idoneamente il prodotto destinato alla denominazione d’origine protetta “Riviera Ligure”, in
modo da distinguerlo da quello destinato ad usi diversi. Durante i processi di lavorazione è necessario
mantenere separato temporalmente (registrare le date di lavorazione negli appositi modelli di
competenza previsti dal presente PDC) o spazialmente (identificare le linee di lavorazione, gli impianti,
i locali utilizzati) il prodotto atto alla denominazione da quello generico.
L’Olivicoltore quindi deve:
-
raccogliere le olive direttamente dall’albero a mano o con mezzi meccanici;
-
eseguire la raccolta entro il 31 marzo;
-
ottenere una produzione massima di 7.000 kg di olive per ettaro (anche in annate particolarmente
favorevoli tale resa dovrà essere riportata entro tale limite, attraverso accurata cernita, purché la
produzione globale non superi del 20% il limite massimo sopra riportato);
-
rilasciare all’acquirente, apposita “Dichiarazione di accompagnamento prodotto” (mod. B4) per le
olive cedute o lavorate in proprio e per ciascuna movimentazione del prodotto;
-
trasmettere alla CCIAA - ODC copia del modello (mod. B4) entro 7 giorni dalla movimentazione
del prodotto;
-
tenere registrazione sul “Registro operazioni colturali” (mod. OL2) o altro documento ad esso
conforme dei quantitativi di olive raccolte (es. quaderno di campagna);
-
tenere registrazione sul “Registro Acquisti/Conferimenti” (mod. B2), o altro documento ad esso
conforme, dei quantitativi di olive acquisite (è possibile sostituire il registro con la copia dei modelli
B4 nel caso di unico acquisto) identificando all’ingresso la partita di prodotto atto alla
trasformazione DOP;
-
tenere registrazione sul “Registro Vendite” (mod. B3), o altro documento ad esso conforme, dei
quantitativi di olive cedute (è possibile sostituire il registro con la copia dei modelli B4 nel caso di
unica cessione);
-
tenere registrazione sul “Registro gestione Contenitori - Recipienti” (mod. B5);
-
comunicare alla CCIAA - ODC entro il 30 aprile il quantitativo totale di olive raccolte, tramite invio
“Comunicazione produzione realizzata” (mod. OL1);
L’Olivicoltore è tenuto a conservare copia dei documenti prodotti ed acquisiti per almeno 5 anni.
5.3 Adempimenti ed autocontrollo degli Intermediari
Requisito di base per l’inserimento dell’Intermediario nel sistema di controllo delle CCIAA - ODC è
l’invio all’Ufficio Certificazione della “Richiesta di inserimento sistema di controllo” (mod. B1)
debitamente compilata e firmata, corredata dei necessari allegati, entro il 30 giugno dell’anno a
decorrere del quale intende commercializzare il prodotto.
Le modifiche intervenute sui dati già comunicati devono essere oggetto di una Comunicazione di
Variazione da presentare anch’essa, con il medesimo mod. B1 “Richiesta inserimento sistema di
controllo” entro 15 giorni dal loro verificarsi allegando i documenti necessari.
18
CCIAA – ODC
LIGURI
PDC
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “RIVIERA LIGURE”
PIANO DI CONTROLLO
Rev. 03
La cessazione dell’attività deve essere anch’essa comunicata entro 15 giorni dal suo verificarsi
utilizzando il medesimo mod. B1, in caso l’operatore intenda riprendere l’attività ai fini della
denominazione in oggetto si rende necessario attuare un nuovo iter di riconoscimento presentando
nuovamente la “Richiesta di inserimento sistema di controllo” (mod. B1).
L’Intermediario regolarmente inserito nel sistema di controllo delle CCIAA - ODC deve identificare
idoneamente il prodotto destinato alla denominazione d’origine protetta “Riviera Ligure”, in modo da
distinguerlo da quello destinato ad usi diversi. Durante i processi di lavorazione è necessario
mantenere separato temporalmente (registrare le date di lavorazione negli appositi modelli di
competenza previsti dal presente PDC) o spazialmente (identificare le linee di lavorazione, gli impianti,
i locali utilizzati) il prodotto atto alla denominazione da quello generico.
L’Intermediario quindi deve:
-
acquisire “Dichiarazione di accompagnamento prodotto” (mod. B4) per i prodotti acquisiti;
-
trasmettere alla CCIAA - ODC i mod. B4 - “Dichiarazione di accompagnamento prodotto”, entro 7
giorni dall’acquisto e/o movimentazione del prodotto;
-
rilasciare all’acquirente apposita “Dichiarazione di accompagnamento prodotto” (mod. B4) per la
partita di prodotto ceduto;
-
tenere registrazione sul “Registro Acquisti/Conferimenti” (mod. B2), o altro documento ad esso
conforme dei quantitativi di prodotto acquistato (è possibile sostituire il registro con la copia dei
modelli B4 nel caso di unico acquisto) identificando all’ingresso la partita di prodotto atto alla
trasformazione DOP;
-
tenere registrazione sul “Registro Vendite” (mod. B3), o altro documento ad esso conforme, dei
quantitativi ceduti;
-
identificare i contenitori contenenti l’olio a DOP “Riviera Ligure” e tenere apposito “Registro
gestione Contenitori – Recipienti” (mod. B5) o altro documento ad esso conforme.
L’Intermediario è tenuto a conservare copia dei documenti prodotti ed acquisiti per almeno 5 anni.
5.4 Adempimenti ed autocontrollo dei Frantoiani
Requisito di base per l’inserimento del Frantoiano nel sistema di controllo delle CCIAA - ODC è l’invio
all’Ufficio Certificazione della “Richiesta di inserimento sistema di controllo” (mod. B1) debitamente
compilata e firmata, corredata dei necessari allegati, entro il 30 giugno dell’anno a decorrere del
quale intende commercializzare il prodotto.
Le modifiche intervenute sui dati già comunicati devono essere oggetto di una Comunicazione di
Variazione da presentare anch’essa, con il medesimo mod. B1 “Richiesta di inserimento sistema di
controllo” entro 15 giorni dal loro verificarsi, allegando i documenti necessari.
La cessazione dell’attività deve essere anch’essa comunicata entro 15 giorni dal suo verificarsi
utilizzando il medesimo mod. B1, in caso l’operatore intenda riprendere l’attività ai fini della
denominazione in oggetto si rende necessario attuare un nuovo iter di riconoscimento presentando
nuovamente la “Richiesta di inserimento sistema di controllo” (mod. B1).
Il Frantoiano regolarmente inserito nel sistema di controllo deve identificare idoneamente il prodotto
destinato alla denominazione d’origine protetta “Riviera Ligure”, in modo da distinguerlo da quello
destinato ad usi diversi. Durante i processi di lavorazione è necessario mantenere separato
temporalmente (registrare le date di lavorazione negli appositi modelli di competenza previsti dal
presente PDC) o spazialmente (identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali utilizzati) il
prodotto atto alla denominazione da quello generico.
Il Frantoiano quindi deve:
-
provvedere alla molitura delle olive conformemente al disciplinare, con una resa massima del
25%;
-
acquisire dall’Olivicoltore conferente apposita “Dichiarazione di accompagnamento del prodotto
(mod. B4);
19
CCIAA – ODC
LIGURI
PDC
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “RIVIERA LIGURE”
PIANO DI CONTROLLO
Rev. 03
-
trasmettere alla CCIAA - ODC i mod. B4 - “Dichiarazione di accompagnamento prodotto”,
entro 7 giorni dall’acquisto e/o movimentazione del prodotto;
-
rilasciare all’acquirente apposita “Dichiarazione di accompagnamento prodotto” (mod. B4) per la
partita di olio ceduta;
-
tenere accurata registrazione sul “Registro molitura” (mod. FR1), o altro documento ad esso
conforme, per ogni conferente, dei quantitativi di olive prese in carico, delle operazioni di molitura
eseguite, dei quantitativi di olio ottenuti;
-
trasmettere settimanalmente alla CCIAA-ODC, dall’inizio delle operazioni di molitura sino al
termine delle stesse, in via telematica o in modalità cartacea, il “Registro molitura” (mod. FR1) o
modello similare;
-
tenere registrazione sul “Registro Acquisti/Conferimenti” (mod. B2) o altro documento ad esso
conforme dei quantitativi di prodotto acquisito (è possibile sostituire il registro con la copia dei
modelli B4 nel caso di unico acquisto) identificando all’ingresso la partita di prodotto atto alla
trasformazione DOP;
-
identificare i contenitori dell’olio DOP “Riviera Ligure”, tenerli separati dagli altri;
-
tenere apposito “Registro gestione Contenitori – Recipienti” (mod. B5);
-
tenere registrazione sul “Registro Vendite” (mod. B3), o altri documenti ad esso conformi dei
quantitativi ceduti;
-
comunicare alle CCIAA - ODC Ufficio Controlli i quantitativi totali di olive lavorate e olio prodotto al
termine delle operazioni di molitura e comunque non oltre il 30 aprile, tramite l’invio della
“Comunicazione olive lavorate ed olio prodotto” (mod. FR2).
Il Frantoiano è tenuto a conservare copia dei documenti prodotti ed acquisiti per almeno 5 anni.
5.5 Adempimenti ed autocontrollo dei Confezionatori
Requisito di base per l’inserimento del Confezionatore nel sistema di controllo delle CCIAA - ODC è
l’invio all’Ufficio Certificazione della “Richiesta di inserimento sistema di controllo” (mod. B1)
debitamente compilata e firmata, corredata dei necessari allegati, entro il 30 giugno dell’anno a
decorrere del quale intende commercializzare il prodotto.
Le modifiche intervenute sui dati già comunicati devono essere oggetto di una Comunicazione di
Variazione da presentare anch’essa, con il medesimo mod. B1 “Richiesta di inserimento sistema di
controllo” entro 15 giorni dal loro verificarsi, allegando i documenti necessari.
La cessazione dell’attività deve essere anch’essa comunicata entro 15 giorni dal suo verificarsi
utilizzando il medesimo mod. B1, in caso l’operatore intenda riprendere l’attività ai fini della
denominazione in oggetto si rende necessario attuare un nuovo iter di riconoscimento presentando
nuovamente la “Richiesta di inserimento sistema di controllo” (mod. B1).
Il Confezionatore regolarmente inserito nel sistema di controllo delle CCIAA-ODC deve identificare
idoneamente il prodotto destinato alla denominazione d’origine protetta “Riviera Ligure”, in modo da
distinguerlo da quello destinato ad usi diversi. Durante i processi di lavorazione è necessario
mantenere separato temporalmente (registrare le date di lavorazione negli appositi modelli di
competenza previsti dal presente PDC) o spazialmente (identificare le linee di lavorazione, gli impianti,
i locali utilizzati) il prodotto atto alla denominazione da quello generico.
Il Confezionatore quindi deve:
-
acquisire dal conferente apposita “Dichiarazione di accompagnamento del prodotto” (mod. B4);
-
trasmettere alla CCIAA - ODC i mod. B4 - “Dichiarazione di accompagnamento prodotto”, entro 7
giorni dall’acquisto e/o movimentazione del prodotto;
-
rilascio della “Dichiarazione di accompagnamento prodotto” (mod. B4) per il prodotto imbottigliato
conto terzi o movimentato;
-
identificare i contenitori di olio DOP “Riviera Ligure”, tenerli separati da altri non destinati alla DOP
e tenere apposito “Registro gestione Contenitori – Recipienti” (mod. B5) o altro documento ad
esso conforme;
-
identificare il lotto di confezionamento;
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CCIAA – ODC
LIGURI
PDC
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “RIVIERA LIGURE”
PIANO DI CONTROLLO
Rev. 03
-
tenere registrazione sul “Registro Acquisti/Conferimenti” (mod. B2) o altro documento ad esso
conforme, dei quantitativi di olio acquisiti (è possibile sostituire il registro con la copia dei modelli
B4 nel caso di unico acquisto) identificando all’ingresso la partita di prodotto atto alla
trasformazione DOP;
-
tenere registrazione sul “Registro Vendite ” (mod. B3) o altro documento ad esso conforme dei
quantitativi ceduti;
-
eseguire la “Richiesta autorizzazione al confezionamento” (mod. C1), dichiarando la relativa
rintracciabilità della partita ed attendere la “Autorizzazione al confezionamento” (mod. ODC4)
prima di procedere all’imbottigliamento; in caso di imbottigliamento conto terzi acquisire dal
conferente apposita “Dichiarazione di accompagnamento del prodotto” (mod. B4);
-
eseguire la “Richiesta autorizzazione stampa etichette” (mod. C2), prima della stampa delle
stesse, inviandone bozza al Consorzio di Tutela;
-
tenere registrazione sul “Registro Confezionamento” (mod. C3), o altro documento ad esso
conforme, delle operazioni di confezionamento eseguite e dei contrassegni utilizzati;
-
richiedere la consegna dei contrassegni numerati, tramite invio “Richiesta di Rilascio
Contrassegni” (mod. C4) al Consorzio per la tutela dell’olio extravergine d’oliva DOP “Riviera
Ligure";
-
comunicare alla CCIAA - ODC entro 7 giorni dal completamento dell’attività di confezionamento
della partita di olio certificato autorizzato, come da relativo mod. ODC4 rilasciato, il quantitativo
totale di olio confezionato e le modalità di imbottigliamento attuate, tramite invio “Denuncia di
chiusura delle operazioni di Confezionamento” (mod. C5).
Il Confezionatore è tenuto a conservare copia dei documenti prodotti ed acquisiti per almeno 5 anni.
6. ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI SOGGETTI
6.1 Attività di controllo sui Soggetti
Il presente Piano di Controllo prevede un controllo documentale sul 100% delle operazioni effettuate
ed un livello di controllo ispettivo pari al 35% annuo su olivicoltori, frantoiani, intermediari e
confezionatori, tale percentuale è da intendersi come controllo sul 33% dei Soggetti inseriti al quale si
somma un ulteriore 2% di controllo sui Soggetti già controllati.
Per quanto riguarda i requisiti strutturali degli oliveti, la percentuale di controllo è ridotta al 10% annuo
sugli olivicoltori.
Pertanto la CCIAA - ODC trasmetterà al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, entro
il 15 ottobre, gli elenchi degli olivicoltori iscritti al sistema dei controlli alla data del 30 settembre.
Da tale elenco il MIPAAF procederà ad estrarre annualmente, con il metodo dei numeri casuali, un
campione pari al 10% del totale degli oliveti iscritti. Negli impianti così individuati, la CCIAA - ODC
effettuerà visite ispettive finalizzate a verificare il mantenimento dell’idoneità degli stessi relativamente
ai requisiti strutturali previsti nel disciplinare di produzione quali varietà, modalità di impianto e forme di
allevamento.
Ogni altro adempimento previsto dal Piano dei controlli approvato rimane in vigore compreso in
particolare l’obbligo da parte dell’Olivicoltore di comunicare eventuali modifiche introdotte sui suddetti
requisiti strutturali la cui idoneità sarà verificata dalla CCIAA - ODC mediante verifica ispettiva.
6.2 Obblighi dei Soggetti
I Soggetti sottoposti a controllo devono:
-
rispettare quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di DOP;
-
rispettare quanto previsto dal presente Piano di controllo;
-
garantire al personale incaricato al sistema di controllo l’accesso ai luoghi ed alla documentazione
secondo quanto richiesto dal personale stesso;
-
rendere disponibile al personale incaricato al sistema di controllo il prodotto ed il materiale utile
per lo svolgimento del controllo;
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-
PDC
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adempiere agli obblighi finanziari ed amministrativi connessi all'attività di controllo.
6.3 Controllo sugli Olivicoltori
6.3.1 Controllo sugli Olivicoltori in fase di avvio
L’Ufficio Controlli esegue la valutazione preliminare della documentazione inviata dall’Olivicoltore
esaminando in particolare i seguenti aspetti:
- completezza e conformità della “Richiesta di inserimento sistema di controllo” (mod. B1) e dei suoi
allegati;
- collocazione degli oliveti e dei locali dichiarati entro i confini definiti nel PC 1 della Tabella 1;
- rispondenza degli oliveti agli standard previsti dai PC 2 e PC 3 della Tabella 1.
Nel caso di esito negativo per carenza o incongruenza della documentazione, ne informa il
Richiedente di tutte le carenze e di tutte le non conformità significative rispetto ai requisiti richiesti e
dei termini entro i quali deve essere presentata la documentazione integrativa.
Se entro i termini stabiliti il Richiedente non provvede all'adeguamento della documentazione, la
domanda di ingresso nel Sistema di Controllo delle CCIAA - ODC decade e potrà essere ripresentata
solo con conseguente nuovo addebito dell'importo relativo alla tariffa dovuta alla CCIAA - ODC.
Nel caso di esito positivo della valutazione documentale, l’Ufficio Controlli trasmette l’intera
documentazione al TC che provvede ad effettuare la visita ispettiva d’ingresso per la verifica dei
requisiti di conformità previsti dal Disciplinare e dal presente Regolamento, compilando l’apposito
“Verbale di verifica ispettiva ” (mod. ODC1).
In sede di visita d’ingresso il TC valuta la conformità relativa a:
-
ubicazione degli oliveti;
-
riferimenti catastali dichiarati;
-
superfici dichiarate;
-
rispetto delle percentuali delle varietà presenti in oliveto;
-
densità d’impianto;
redigendo, se necessario, uno o più “Rapporti di non conformità” (mod. ODC2).
L’Ufficio Controlli, dopo aver esaminato la documentazione presentata dal Richiedente e le risultanze
della visita ispettiva d’ingresso da parte del TC si pronuncia sull’ammissione o meno al sistema di
controllo delle CCIAA - ODC.
In caso di esito negativo informa il Richiedente di tutte le carenze e di tutte le non conformità
significative rispetto ai requisiti richiesti e dei termini entro i quali deve essere presentata eventuale
documentazione integrativa.
Se entro i termini stabiliti il Richiedente non provvede all'adeguamento della documentazione, la
domanda di ingresso nel Sistema di Controllo delle CCIAA - ODC decade e potrà essere ripresentata
solo con conseguente nuovo addebito dell'importo relativo alla tariffa dovuta alle CCIAA - ODC.
In caso di esito positivo l’Ufficio Controlli predispone l’atto di iscrizione che provvede a comunicare
all’Ufficio Certificazione al fine dell’inserimento dell’Olivicoltore nel Sistema di Controllo ed
all’iscrizione degli oliveti. L’Ufficio Certificazione comunica all’Olivicoltore l’avvenuta iscrizione
nell’Elenco Olivicoltori.
Ogni anno la CCIAA - ODC Ufficio Controlli procede alla verifica suddetta nelle percentuali previste
dallo Schema di controllo allegato.
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PDC
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “RIVIERA LIGURE”
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Rev. 03
6.3.2 Controllo sugli Olivicoltori nelle fasi successive
6.3.2.1 Verifiche ispettive presso gli Olivicoltori nelle fasi successive
Ogni anno i TC della CCIAA - ODC eseguono visite ispettive per il controllo in campo e/o documentale
degli Olivicoltori inseriti nel sistema di controllo della DOP “Riviera Ligure”.
Il TC incaricato esegue ispezioni per verificare la conformità relativa a:
-
periodo di raccolta;
-
produzioni;
-
rilascio delle Dichiarazioni di accompagnamento di prodotto (mod.B4);
-
acquisizione delle Dichiarazioni di accompagnamento prodotto (mod. B4);
-
tenuta del “Registro operazioni colturali” (mod. OL2);
-
tenuta del “Registro Acquisti/Conferimenti” (mod. B2);
-
tenuta del “Registro Vendite” (mod. B3);
-
tenuta del “Registro gestione Contenitori – Recipienti” (mod. B5);
-
separazione, durante i processi di lavorazione, temporale (registrare le date di lavorazione negli
appositi modelli previsti dal presente PDC) o spaziale (identificare le linee di lavorazione, gli
impianti, i locali utilizzati) del prodotto atto alla denominazione da quello generico;
e provvede a compilare l’apposito “Verbale di verifica ispettiva” (mod. ODC1) presso l’Olivicoltore e, se
necessario, uno o più “Rapporti di non conformità” (mod. ODC2).
Ogni anno la CCIAA - ODC procede alla verifica suddetta nelle percentuali previste dallo schema di
controllo allegato.
6.3.2.2 Verifiche documentali presso la sede
Presso la sede della CCIAA - ODC l’Ufficio Controlli verifica la conformità sui seguenti documenti:
-
Comunicazioni di Variazione (mod. B1);
-
Dichiarazioni di accompagnamento prodotto (mod. B4) trasmesse;
-
invio “Comunicazione produzione realizzata” (mod. OL1);
-
corrispondenza fra produzione consentita e quella realizzata;
pagamento quote di controllo;
e provvede a compilare la modulistica di segreteria e se riscontra delle non conformità a trattarle
secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente Piano di controllo.
Ogni anno la CCIAA - ODC procede alla verifica suddetta nelle percentuali previste dallo Schema di
controllo allegato.
6.4 Controllo sugli Intermediari
6.4.1 Controllo sugli Intermediari in fase di avvio
L’Ufficio Controlli esegue la valutazione preliminare della documentazione inviata dall’Intermediario,
esaminando in particolare i seguenti aspetti:
-
completezza e conformità della “Richiesta di inserimento sistema di controllo” (mod. B1) e dei suoi
allegati.
-
collocazione dei locali di stoccaggio dichiarati entro la delimitazione definita al PC 6.
Nel caso di esito negativo per carenza o incongruenza della documentazione, l’Ufficio Controlli
informa il Richiedente di tutte le carenze e di tutte le non conformità significative rispetto ai requisiti
richiesti e dei termini entro i quali deve essere presentata la documentazione integrativa.
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CCIAA – ODC
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Se entro i termini stabiliti il Richiedente non provvede all'adeguamento della documentazione, la
domanda di ingresso nel Sistema di Controllo delle CCIAA - ODC decade e potrà essere ripresentata
solo con conseguente nuovo addebito dell'importo relativo alla tariffa dovuta alla CCIAA - ODC.
Nel caso di esito positivo della valutazione documentale, l’Ufficio Controlli trasmette l’intera
documentazione al TC che provvede ad effettuare la visita ispettiva d’ingresso per la verifica dei
requisiti di conformità previsti dal Disciplinare e dal presente Regolamento, compilando l’apposito
“Verbale di verifica ispettiva” (mod. ODC1).
In sede di visita ispettiva d’ingresso il TC valuta la conformità dell’ubicazione dei locali di stoccaggio
redigendo, se necessario, un “Rapporto di non conformità” (mod. ODC2).
L’Ufficio Controlli, dopo aver esaminato la documentazione presentata dall’operatore e le risultanze
della visita ispettiva d’ingresso da parte del TC, si pronuncia sull’ammissione o meno al sistema di
controllo delle CCIAA - ODC.
In caso di esito negativo informa l’operatore di tutte le carenze e di tutte le non conformità significative
rispetto ai requisiti richiesti e dei termini entro i quali deve essere presentata eventuale documentazione integrativa.
Se entro i termini stabiliti il Richiedente non provvede all'adeguamento della documentazione, la
domanda di ingresso nel Sistema di Controllo delle CCIAA - ODC decade e potrà essere ripresentata
solo con conseguente nuovo addebito dell'importo relativo alla tariffa dovuta alla CCIAA-ODC.
In caso di esito positivo l’Ufficio Controlli predispone l’atto di iscrizione che provvede a comunicare
all’Ufficio Certificazione al fine dell’inserimento dell’Intermediario nel Sistema di Controllo. L’Ufficio
Certificazione comunica all’operatore l’avvenuta iscrizione nell’Elenco Intermediari.
Ogni anno le CCIAA - ODC procedono alla verifica suddetta nelle percentuali previste dallo schema di
controllo allegato.
6.4.2
Controllo sugli Intermediari nelle fasi successive
6.4.2.1 Verifiche ispettive presso gli Intermediari
Ogni anno i TC delle CCIAA - ODC eseguono visite ispettive per il controllo in campo, allo stoccaggio
e/o documentale degli Intermediari inseriti nel sistema di controllo della DOP “Riviera Ligure”.
Il TC incaricato nel corso delle visite ispettive verifica la conformità relativa a:
-
identificazione della materia prima relativa alla DOP;
-
tenuta del “Registro Acquisti/Conferimenti” (mod. B2);
-
acquisizione delle Dichiarazioni di accompagnamento prodotto (mod. B4);
-
rilascio delle Dichiarazioni di accompagnamento di prodotto (mod.B4);
-
tenuta del “Registro Vendite” (mod. B3);
-
tenuta del “Registro gestione Contenitori – Recipienti ” (mod. B5);
-
separazione, durante i processi di lavorazione, temporale (registrare le date di lavorazione negli
appositi modelli previsti dal presente PDC) o spaziale (identificare le linee di lavorazione, gli
impianti, i locali utilizzati) del prodotto atto alla denominazione da quello generico;
e provvede a compilare l’apposito “Verbale di verifica ispettiva ” (mod. ODC1) e, se necessario, uno o
più “Rapporti di non Conformità” (mod. ODC2).
Ogni anno le CCIAA - ODC procedono alla verifica suddetta nelle percentuali previste dallo schema di
controllo allegato.
6.4.2.2 Verifiche documentali presso la sede
Presso la sede delle CCIAA - ODC l’Ufficio Controlli verifica la conformità relativa a:
-
Comunicazioni di Variazione (mod. B1);
-
pagamento quote di controllo;
-
Dichiarazioni di accompagnamento prodotto (mod. B4) trasmesse;
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CCIAA – ODC
LIGURI
PDC
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e provvede a compilare la modulistica di segreteria, e se riscontra delle non conformità a trattarle
secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente Piano di Controllo.
Ogni anno le CCIAA - ODC procedono alla verifica suddetta nelle percentuali previste dallo schema di
controllo allegato.
6.5 Controllo sui Frantoiani
6.5.1
Controlli sui Frantoiani in fase di avvio
L’Ufficio Controlli esegue la valutazione preliminare della documentazione inviata dal frantoiano
Richiedente, esaminando in particolare i seguenti aspetti:
-
completezza e conformità della “Richiesta di inserimento sistema di controllo” (mod. B1) e dei suoi
allegati;
-
collocazione del frantoio dichiarato entro la delimitazione definita al punto PC 8.
Nel caso di esito negativo per carenza o incongruenza della documentazione, l’Ufficio Controlli
informa il Richiedente di tutte le carenze e di tutte le non conformità significative rispetto ai requisiti
richiesti e dei termini entro i quali deve essere presentata la documentazione integrativa.
Se entro i termini stabiliti il Richiedente non provvede all'adeguamento della documentazione, la
domanda di ingresso nel Sistema di Controllo delle CCIAA - ODC decade e potrà essere ripresentata
solo con conseguente nuovo addebito dell'importo relativo alla tariffa dovuta alla CCIAA - ODC.
Nel caso di esito positivo della valutazione documentale, l’Ufficio Controlli trasmette l’intera documentazione al TC che provvede ad effettuare la visita ispettiva d’ingresso per la verifica dei requisiti di
conformità previsti dal Disciplinare e dal presente Regolamento, compilando l’apposito “Verbale di
Verifica ispettiva” (mod. ODC1).
In sede di visita ispettiva d’ingresso il TC valuta la conformità:
-
della ubicazione del frantoio;
-
della adeguatezza degli impianti;
redigendo, se necessario, uno o più “Rapporti di non Conformità” (mod. ODC2).
L’Ufficio Controlli, dopo aver esaminato la documentazione presentata dal Richiedente e le risultanze
della visita ispettiva d’ingresso da parte del TC, si pronuncia sull’ammissione o meno al sistema di
controllo delle CCIAA - ODC.
In caso di esito negativo informa il Richiedente di tutte le carenze e di tutte le non conformità
significative rispetto ai requisiti richiesti e dei termini entro i quali deve essere presentata eventuale
documentazione integrativa.
Se entro i termini stabiliti il Richiedente non provvede all'adeguamento della documentazione, la
domanda di ingresso nel Sistema di Controllo delle CCIAA - ODC decade e potrà essere ripresentata
solo con conseguente nuovo addebito dell'importo relativo alla tariffa dovuta alla CCIAA - ODC.
In caso di esito positivo l’Ufficio Controlli predispone l’atto di iscrizione che provvede a comunicare
all’Ufficio Certificazione al fine dell’inserimento del Frantoiano nel Sistema di Controllo. L’Ufficio
Certificazione comunica all’operatore l’avvenuta iscrizione nell’Elenco Frantoiani.
Ogni anno la CCIAA - ODC procede alla verifica suddetta nelle percentuali previste dallo schema di
controllo allegato.
6.5.2
Controllo sui Frantoiani nelle fasi successive
6.5.2.1 Verifiche ispettive presso il Frantoiano
Ogni anno i TC della CCIAA - ODC eseguono visite ispettive per il controllo dei Frantoiani inseriti nel
sistema di controllo della DOP.
Il TC incaricato esegue ispezioni per verificare la conformità relativa a:
-
operazioni di molitura
-
identificazione delle partite in ingresso;
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CCIAA – ODC
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PDC
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP “RIVIERA LIGURE”
PIANO DI CONTROLLO
Rev. 03
-
acquisizione delle Dichiarazioni di accompagnamento prodotto (mod. B4);
-
rilascio delle Dichiarazioni di accompagnamento di prodotto (mod.B4);
-
tenuta del “Registro Molitura” (mod. FR1);
-
tenuta del “Registro Acquisti/Conferimenti” (mod.B2);
-
tenuta del “Registro Vendite” (mod. B3);
-
tenuta del “Registro gestione Contenitori – Recipienti” (mod. B5);
-
identificazione e separazione contenitori di olio DOP;
-
separazione, durante i processi di lavorazione, temporale (registrare le date di lavorazione negli
appositi modelli previsti dal presente PDC) o spaziale (identificare le linee di lavorazione, gli
impianti, i locali utilizzati) del prodotto atto alla denominazione da quello generico;
e provvede a compilare l’apposito “Verbale di verifica ispettiva” (mod. ODC1) e, se necessario, uno o
più “Rapporti di non Conformità” (mod. ODC2).
Ogni anno la CCIAA - ODC procede alla verifica suddetta nelle percentuali previste dallo schema di
controllo allegato.
6.5.2.2 Verifiche documentali presso la sede
Presso la sede della CCIAA - ODC l’Ufficio Controlli verifica la conformità relativa a:
-
Comunicazioni di Variazioni inviate (mod. B1);
-
invio “Comunicazione olive lavorate ed olio prodotto” (mod. FR2);
-
Dichiarazioni di accompagnamento prodotto (mod. B4) trasmessi;
-
trasmissione in via telematica o cartacea del “Registro di Molitura” (mod. FR1) o modello similare
settimanalmente dall’inizio delle operazioni di molitura sino al termine delle stesse;
e provvede a compilare la modulistica di segreteria e, se riscontra delle non conformità a trattarle
secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente Piano di Controllo.
Ogni anno la CCIAA - ODC procede alla verifica suddetta nelle percentuali previste dallo schema di
controllo allegato.
6.6 Controllo sui Confezionatori
6.6.1 Controllo sui Confezionatori in fase di avvio
L’Ufficio Controlli esegue la valutazione preliminare della documentazione inviata dal Confezionatore,
esaminando in particolare i seguenti aspetti:
-
completezza e conformità della “Richiesta di inserimento sistema di controllo” (mod. B1) e dei suoi
allegati;
-
collocazione dell’impianto dichiarato entro la delimitazione definita nel PC 12.
Nel caso di esito negativo per carenza o incongruenza della documentazione, l’Ufficio Controlli
informa l’operatore di tutte le carenze e di tutte le non conformità significative rispetto ai requisiti
richiesti e dei termini entro i quali deve essere presentata la documentazione integrativa.
Se entro i termini stabiliti l’operatore non provvede all'adeguamento della documentazione, la
domanda di ingresso nel Sistema di Controllo delle CCIAA - ODC decade e potrà essere ripresentata
solo con conseguente nuovo addebito dell'importo relativo alla tariffa dovuta alla CCIAA - ODC.
Nel caso di esito positivo della valutazione documentale, l’Ufficio Controlli trasmette l’intera
documentazione al TC che provvede ad effettuare la visita ispettiva d’ingresso per la verifica dei
requisiti di conformità previsti dal presente Regolamento, compilando l’apposito “Verbale di verifica
ispettiva” (mod. ODC1).
In sede di visita ispettiva d’ingresso il TC valuta la conformità dell’ubicazione dell’impianto di
confezionamento; redigendo, se necessario, un “Rapporto di non Conformità” (mod. ODC2).
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L’Ufficio Controlli, dopo aver esaminato la documentazione presentata e le risultanze della visita
ispettiva d’ingresso da parte del TC, si pronuncia sull’ammissione o meno al sistema di controllo delle
CCIAA - ODC.
In caso di esito negativo informa l’operatore di tutte le carenze e di tutte le non conformità significative
rispetto ai requisiti richiesti e dei termini entro i quali deve essere presentata eventuale documentazione integrativa.
Se entro i termini stabiliti l’operatore non provvede all'adeguamento della documentazione, la
domanda di ingresso nel Sistema di Controllo delle CCIAA - ODC decade e potrà essere ripresentata
solo con conseguente nuovo addebito dell'importo relativo alla tariffa dovuta alla CCIAA - ODC.
In caso di esito positivo l’Ufficio Controlli predispone l’atto di iscrizione che provvede a comunicare
all’Ufficio Certificazione al fine dell’inserimento del Confezionatore nel Sistema di Controllo. L’Ufficio
Certificazione comunica all’operatore l’avvenuta iscrizione nell’Elenco Confezionatori.
Ogni anno la CCIAA - ODC procede alla verifica suddetta nelle percentuali previste dallo schema di
controllo allegato.
6.6.2
Controllo sui Confezionatori nelle fasi successive
6.6.2.1 Verifiche ispettive presso il Confezionatore
Ogni anno i TC delle CCIAA - ODC eseguono visite ispettive per il controllo all’impianto di
confezionamento e/o documentale dei Confezionatori inseriti nel sistema di controllo della DOP.
Il TC incaricato esegue ispezioni per verificare la conformità relativa a:
-
operazioni di confezionamento;
-
identificazione delle partite in ingresso;
-
acquisizione delle Dichiarazioni di accompagnamento prodotto (mod. B4);
-
rilascio delle Dichiarazioni di accompagnamento di prodotto (mod.B4);
-
corretta tenuta del “Registro Confezionamento” (mod. C3);
-
corretta tenuta del “Registro Acquisti/Conferimenti” (mod. B2);
-
corretta tenuta del “Registro Vendite” (mod. B3);
-
corretta tenuta del “Registro gestione Contenitori – Recipienti “(mod. B5);
-
corretta identificazione e separazione dei contenitori di olio DOP;
-
separazione, durante i processi di lavorazione, temporale (registrare le date di lavorazione negli
appositi modelli previsti dal presente PDC) o spaziale (identificare le linee di lavorazione, gli
impianti, i locali utilizzati) del prodotto atto alla denominazione da quello generico;
-
presenza delle “Autorizzazione al confezionamento” ed “Autorizzazione alla stampa etichette”
(mod. ODC4 e ODC5);
-
corrispondenza fra le etichette autorizzate e quelle utilizzate;
-
corrispondenza fra quantitativi confezionati ed autorizzati;
-
corrispondenza fra le partite autorizzate e i contrassegni rilasciati (mod. C4);
e provvede a compilare l’apposito “Verbale di verifica ispettiva ” (mod. ODC1) e, se necessario, uno o
più “Rapporti di non Conformità” (mod. ODC2).
Ogni anno la CCIAA - ODC Ufficio Controlli procede alla verifica suddetta nelle percentuali previste
dallo schema di controllo allegato.
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6.6.2.2 Verifiche documentali presso la sede
Presso la sede della CCIAA - ODC Ufficio Controlli verifica la conformità:
-
Comunicazione Variazioni inviate (mod. B1);
-
del pagamento quote controllo;
-
delle Dichiarazioni di accompagnamento prodotto (mod. B4) trasmesse;
-
della “Denuncia di chiusura delle operazioni di confezionamento” (mod. C5) che deve essere
trasmessa entro 7 giorni dal completamento dell’attività di confezionamento dell’olio certificato
autorizzato come da relativo mod. ODC4 rilasciato;
e provvede a compilare la modulistica di segreteria e, se riscontra delle non conformità a trattarle
secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente Piano di Controllo.
La CCIAA – ODC emette, previa richiesta, a firma dell’Ufficio Certificazione:
-
“Autorizzazione al confezionamento” (mod. ODC4);
-
Autorizzazione al Consorzio di Tutela “Riviera Ligure” al rilascio dei contrassegni previa verifica di
conformità della “Richiesta di Rilascio Contrassegni” (mod. C4);
Ogni anno la CCIAA - ODC Ufficio Controlli procede alla verifica suddetta nelle percentuali previste
dallo schema di controllo allegato.
7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL PRODOTTO
7.1 Identificazione della partita e del lotto di confezionamento
Per partita si intende, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva del Consiglio n. 396789 del 14.06.89, “un
insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte fabbricate o condizionate in circostanze
praticamente identiche”. L’art. 3 della predetta Direttiva specifica che “la partita è determinata in
ciascun caso dal produttore, fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal
primo venditore stabilito all’interno della comunità”. Le indicazioni di cui all’art. 1 par. 1 sono
“determinate ed apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati produttori”.
Il Detentore della partita definisce il lotto di confezionamento e dichiara sotto la sua responsabilità
l’omogeneità chimico-fisica ed organolettica della partita costituente il lotto nonché la sua
rintracciabilità (Mod. C1). Le analisi sui lotti di confezionamento verranno effettuate dopo la “Richiesta
di Autorizzazione al Confezionamento” (Mod. C1).
7.2 Prelevamento dei campioni
Il prelievo dei campioni è effettuato da personale incaricato dalle CCIAA - ODC Ufficio Controlli entro 7
giorni lavorativi dal ricevimento della “Richiesta autorizzazione al confezionamento” (mod. C1),
prelevando sei esemplari di prodotto e redigendo l'apposito “Verbale di Prelievo” (mod. ODC3).
Il prelievo deve avvenire con le seguenti modalità:
- nel caso in cui il lotto di confezionamento sia contenuto in un solo contenitore, il prelevatore
procederà al prelievo di un solo campione, corrispondente ad una sola prova.
- nel caso in cui il lotto di confezionamento sia contenuto in più contenitori separati e non
comunicanti tra loro il prelevatore procederà al prelievo di almeno due campioni (da due serbatoi
non contigui, scelti in modo casuale), in modo da effettuare almeno due prove. In questo secondo
caso, se gli esiti delle due prove chimico – fisiche ed organolettiche sono discordanti, dovrà
essere prelevato ed esaminato un campione da ogni serbatoio facente parte della partita.
in alternativa al punto precedente, si potrà richiedere di effettuare un unico campione risultante
dal coacervo di aliquote di prodotto prelevate proporzionalmente al contenuto di ogni serbatoio. In
tal caso se il campione risulterà non conforme, l’intero lotto sarà non conforme.
Una confezione delle sei prelevate è custodita presso il confezionatore, quattro delle altre cinque sono
utilizzate per le analisi organolettiche e chimico - fisiche e le eventuali ripetizioni delle stesse, una è
conservata presso la CCIAA - ODC.
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7.3 Comitato di Assaggio
Per le attività di assaggio sono autorizzati i Comitati di Assaggio Professionali riconosciuti ai fini della
valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva, di cui all’art. 4
del Reg. (CEE) n. 2568/1991, come modificato dal Reg. (CE) n. 796/2002 della Commissione del
5.05.2002, così come previsto dal Decreto Ministeriale 30.07.2003 e successive modifiche.
Il Capo Panel del Comitato di Assaggio provvede a convocare per ciascuna seduta il Panel di
assaggiatori ed assicura il rispetto delle procedure tecniche di degustazione ai sensi del Reg. (CEE) n.
2568/1991 e successive modifiche.
7.4 Analisi organolettica
Le analisi organolettiche sui lotti di confezionamento sono effettuate entro 7 giorni lavorativi dal
prelevamento sul lotto oggetto del prelievo a seguito della “Richiesta di autorizzazione al
confezionamento (mod. C1) .
La degustazione è effettuata su campioni resi anonimi. Nel corso di una riunione non possono di
norma essere assoggettati ad esame più di 5 campioni. Per ogni campione degustato deve essere
compilata apposita scheda individuale di valutazione contenente le caratteristiche organolettiche con
le specifiche per le tre menzioni geografiche. Terminata l'analisi organolettica da parte di tutti i
componenti del Comitato di Assaggio, il Capo Panel raccoglie le singole valutazioni in una tabella
riassuntiva e procede al calcolo della mediana, nel rispetto della normativa comunitaria in materia.
L’esito negativo dell’esame organolettico, precludendo il successivo esame chimico-fisico, comporta la
dichiarazione di non idoneità della partita comunicata al Confezionatore. L'interessato può presentare
ricorso ad un Comitato di Assaggio di Appello.
7.5 Procedimento di appello analisi organolettica
La richiesta di riesame relativa alla non idoneità della partita può essere proposta dall'Operatore al
Comitato di Assaggio giudicante in appello entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, analisi
da effettuarsi da parte di un Panel riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, diverso da quello
che ha effettuato le prime analisi.
L'esito negativo dell'analisi organolettica di appello è definitivo.
7.6 Analisi chimico - fisica
Le analisi chimico - fisiche sono eseguite presso laboratori conformi alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025 e autorizzati dal Ministero e sono volte a determinare che le caratteristiche siano rispondenti a
quanto stabilito al PC 14, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dei campioni.
L'esito negativo dell'analisi chimico - fisica comporta che la partita sia dichiarata non idonea e
l'Operatore può presentare richiesta di riesame.
7.7 Procedimento di appello analisi chimico-fisica
Se il giudizio di non idoneità è espresso sulla base delle risultanze dell’analisi chimico-fisica,
l'interessato può richiedere la revisione di analisi, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione,
analisi da effettuarsi da parte di un laboratorio specializzato nella materia ed individuato dal Ministero
delle Politiche Agricole, diverso da quello che ha effettuato le prime analisi.
L'esito negativo dell'analisi chimico-fisica di appello è definitivo.
7.8 Rilascio e validità Autorizzazione al Confezionamento
Le CCIAA – ODC Ufficio Certificazione rilasciano la “Autorizzazione al confezionamento” (mod.
ODC4), entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento dei rapporti di prova del laboratorio, attestanti le
conformità del prodotto. Il rilascio dell’Autorizzazione è vincolato dal rispetto dei parametri chimici ed
organolettici del lotto, e della presenza dei documenti in grado di ricostruire la rintracciabilità del lotto
di confezionamento.
Il confezionamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data della comunicazione della
“Autorizzazione al confezionamento” (mod. ODC4) rilasciata a seguito delle prove di analisi
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(organolettiche e chimico – fisiche). Trascorso tale termine, ove non sia avvenuto confezionamento, i
controlli analitici dovranno essere ripetuti.
Tale limite può venir meno se si dimostra l’esistenza di idonee condizioni di conservazione ed in
particolare:
a) olio conservato sotto battente d’azoto o in alternativa argon a temperatura costantemente
compresa tra 13°C e 15°C, in recipienti di acciaio inossidabile (si possono utilizzare i
condizionatori in alternativa alle piastre refrigeranti interne);
b) stoccaggio in vasconi porcellanati chiusi posti in locali sotterranei, al buio, a temperatura
compresa tra 15°C e 18°C.
7.9 Procedure di approvazione delle etichette
Il Consorzio di Tutela dell’olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure, incaricato dal MIPAAF, è
competente ad esaminare ed approvare le bozze di etichette che ogni confezionatore intende
utilizzare.
È cura di ogni confezionatore presentare al Consorzio la “Richiesta di stampa etichette” (mod. C2),
allegando le bozze di etichette che si intendono impiegare per il confezionamento dell’olio
extravergine di oliva DOP Riviera Ligure.
Il Consorzio comunica al confezionatore entro 7 giorni lavorativi la conformità delle etichette
attraverso la “Autorizzazione Stampa Etichetta” (mod. ODC5) o le eventuali modifiche da apportare
alle bozze per renderle conformi al disciplinare, al presente piano dei controlli e alla normativa in
vigore.
Il confezionatore che ha ricevuto la “Autorizzazione Stampa Etichetta” (mod. ODC5) procederà alla
stampa e quindi invierà al Consorzio due copie originali per ciascuna delle etichette autorizzate entro
7 giorni dalla stampa.
Il Consorzio deve trasmettere alla CCIAA – ODC competente per territorio una copia dell’etichetta
originale stampata e della correlata “Autorizzazione Stampa Etichetta” rilasciata al confezionatore.
La CCIAA – ODC verifica in fase ispettiva presso i confezionatori che le etichette utilizzate per
l’imbottigliamento siano le stesse approvate dal Consorzio.
7.10 Rilascio dei contrassegni di garanzia: garanzia sul prodotto
Il soggetto che ha ottenuto la “Autorizzazione al confezionamento” (mod. ODC4) e la relativa
“Autorizzazione stampa etichette” (mod. ODC5), in fase di imbottigliamento, chiede, al Consorzio di
Tutela dell’olio extravergine di oliva DOP “Riviera Ligure” autorizzato, i contrassegni di garanzia
identificativi, tramite la “Richiesta di Rilascio Contrassegni” (mod. C4) che riporta i litri di olio
autorizzati, gli eventuali contrassegni detenuti, ed i contrassegni richiesti; questi saranno rilasciati dal
Consorzio stesso previa autorizzazione da parte della CCIAA – ODC presente nello stesso modello.
7.11 Chiusura delle operazioni di confezionamento
Il Confezionatore che ha ottenuto la “Autorizzazione al confezionamento” (mod. ODC4), entro 7 giorni
dal termine delle operazioni di confezionamento effettuate sul lotto di confezionamento certificato,
deve trasmettere alla CCIAA – ODC la “Denuncia di chiusura delle operazioni di confezionamento”
(mod. C5), con la quale vengono indicati i quantitativi di olio confezionati, la tipologia di confezioni
utilizzate nonché gli eventuali contrassegni impiegati.
8. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ
8.1 Non conformità
Per non conformità (NC) s’intende la non corrispondenza delle attività svolte dai Soggetti alle
disposizioni del disciplinare di produzione della DOP “Riviera Ligure” e del presente Piano di controllo,
riscontrate da parte della CCIAA – ODC nell’ambito dei controlli effettuati, documentali ed ispettivi, che
possono riguardare il processo, il sistema di gestione, la documentazione o il prodotto.
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8.2 Gravità delle non conformità
Le NC vengono distinte a seconda della gravità in due categorie: non conformità gravi e non
conformità lievi.
Non conformità gravi
Per non conformità gravi si intendono le irregolarità che generano presupposti di non conformità per la
materia prima e per il prodotto, tali da non permettere il ripristino delle condizioni di conformità previste
dal disciplinare. Esse sono causa di esclusione del prodotto dall’impiego in etichetta della DOP
“Riviera Ligure” se non sanabili. Il Soggetto interessato deve fornire sufficiente evidenza oggettiva che
il prodotto non è stato immesso nel sistema della DOP. Qualora ciò non sia avvenuto del fatto viene
informato il MIPAAF.
Non conformità lievi
Per non conformità lievi s'intendono le irregolarità che non generano presupposti di non conformità per
la materia prima e per il prodotto, tali da permettere il ripristino delle condizioni di conformità previste
dal disciplinare.
Esse non sono causa di esclusione del prodotto dal diritto alla dicitura in etichetta della DOP “Riviera
Ligure”.
Il Soggetto interessato deve provvedere a riportare all’interno dei requisiti di conformità del Piano dei
controlli la gestione del processo produttivo. Qualora ciò non avvenga è causa di esclusione del
prodotto.
8.3 Gestione delle non conformità
Lo scopo della gestione delle non conformità è quello di definire le modalità utilizzate dalle CCIAA ODC per assicurare che i prodotti non conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare della DOP
“Riviera Ligure” non siano confezionati e commercializzati con tale Denominazione di Origine, ed allo
stesso tempo come le CCIAA - ODC provvedano alla identificazione, documentazione, valutazione e
risoluzione delle eventuali NC riscontrate nei controlli.
Le NC gravi e lievi riscontrate vengono gestite come riportato nello Schema riepilogativo di controllo
allegato.
Le Non Conformità qualificate come “gravi” saranno comunicate ai soggetti interessati con
raccomandata e altresì rese note al MIPAAF – ICQ.
Tutti i provvedimenti di esclusione del prodotto dal circuito della denominazione saranno comunicati al
MIPAAF – ICQ, alla Regione Liguria e al Consorzio di Tutela.
8.4 Trattamento non conformità
Per trattamento della non conformità s’intende l’insieme delle azioni intraprese al fine di “risolvere” la
non conformità, tramite un’azione correttiva.
8.5 Azione Correttiva
Per azione correttiva s’intende l’insieme delle azioni intraprese al fine di eliminare le cause di non
conformità esistenti come esplicitato nello Schema di controllo allegato.
Nei casi in cui si adottino misure di esclusione del prodotto dal sistema di certificazione, tali decisioni
saranno comunicate al MIPAAF.
9. RICORSI
L'Operatore può proporre ricorso scritto da inviare alla CCIAA - ODC Ufficio Certificazioni, contro le
decisioni assunte dall’Ufficio Controlli, da inviare al Comitato Ricorsi, contro le decisioni assunte
dall’Ufficio Certificazione, esponendo le ragioni del suo dissenso e trasmettendo idonea
documentazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
La CCIAA - ODC Ufficio Certificazione, con eventuale azione consultiva del Comitato Ricorsi, o il
Comitato Ricorsi stesso, decide entro trenta giorni dalla data di arrivo dell’istanza, rigettandola od
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accogliendola, anche parzialmente. Del provvedimento deve essere data notizia all’Operatore, presso
l’azienda, mediante raccomandata da inviare entro i cinque giorni successivi all’assunzione dello
stesso.
Se l’azione di ricorso da parte dell’operatore prevede la presentazione di risultati analitici, questi
devono pervenire sotto forma di rapporto di prova da laboratori accreditati secondo le norme UNI CEI
EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei Laboratori di prova e di taratura” che
impiegano metodi di prova accreditati.
La CCIAA - ODC non è comunque competente a decidere in merito a provvedimenti sanzionatori
emanati dall'Autorità Competente ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.
10. ELENCO DEI DOCUMENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO
I documenti utilizzati nell’ambito del sistema di controllo e riportati in allegato sono descritti nella
seguente Tabella 2.
10.1 Tabella 2
MOD
SOGGETTO
DESCRIZIONE
Tecnico
Controllore
Verbale redatto dal TC nel corso della verifica ispettiva
sia d’ingresso che successive presso l’Olivicoltore/
Frantoiano / Intermediario / Confezionatore.
Tecnico
Controllore
Rapporto redatto dal TC a seguito di riscontro di una
non conformità. Il responsabile aziendale vi propone le
modalità di risoluzione.
Prelevatore
Verbale redatto dal Prelevatore per il prelievo di
campioni da avviare alle analisi di laboratorio.
Autorizzazione al
confezionamento
CCIAA-ODC
Documento emesso dalla CCIAA-ODC che autorizza il
Confezionatore
al
confezionamento
dell’olio
extravergine DOP “Riviera Ligure”.
Mod.
ODC5
Autorizzazione
stampa etichette
Consorzio di
Tutela
Documento emesso dal Consorzio per la Tutela
dell’olio extravergine di oliva DOP “Riviera Ligure” che
autorizza il confezionatore alla stampa delle etichette.
Mod.
B1
Richiesta di
inserimento
sistema di controllo
Olivicoltore,
Intermediario,
Frantoiano
Confezionatore
Documento con cui il soggetto interessato chiede alle
CCIAA-ODC l’inserimento nel sistema di controllo
della DOP “Riviera Ligure” o comunica eventuali
variazioni o l’uscita dal sistema di controllo.
Registro Acquisti/
Conferimenti
Olivicoltore,
Intermediario,
Frantoiano,
Confezionatore
Documento
in
cui
l’Olivicoltore/
Intermediario/Frantoiano/Confezionatore registra gli
acquisti/conferimenti
effettuati di prodotto DOP
“Riviera Ligure”.
Registro Vendite
Olivicoltore,
Intermediario,
Frantoiano,
Confezionatore
Documento
in
cui
l’Olivicoltore/Intermediario/
Frantoiano/Confezionatore
registra
le
vendite
effettuate di prodotto DOP “Riviera Ligure”.
Dichiarazione di
accompagnamento
prodotto
Olivicoltore,
Intermediario,
Frantoiano,
Documento
con
cui
l’Olivicoltore/Intermediario/
Frantoiano/Confezionatore dichiara, trasmettendolo
entro 7 giorni alla CCIAA - ODC, le cessioni ed i
trasferimenti di prodotto acquisito e/o movimentato ed
Mod.
ODC1
Mod.
ODC2
Mod.
ODC3
Mod.
ODC4
Mod.
B2
Mod.
B3
Mod.
B4
DOCUMENTO
Verbale di verifica
ispettiva
Rapporto di non
conformità
Verbale
di prelievo
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Confezionatore
inoltre dichiara la conformità del processo produttivo
da lui applicato, nell’ambito della DOP “Riviera Ligure”.
Mod.
B5
Registro gestione
Contenitori –
Recipienti
Olivicoltore,
Intermediario,
Frantoiano,
Confezionatore
Documento
in
cui
l’Olivicoltore/Intermediario/Frantoiano/ Confezionatore
identifica e registra le giacenze di
prodotto DOP
“Riviera Ligure”.
Mod
OL1
Comunicazione
produzione
realizzata
Olivicoltore
Comunicazione da parte dell’Olivicoltore della
produzione totale realizzata da trasmettere entro il 30
aprile della campagna in corso.
Registro operazioni
colturali
Olivicoltore
Documento in cui l’Olivicoltore registra le operazioni
colturali effettuate con particolare riguardo per la
raccolta.
Frantoiano
Documento in cui si registrano le operazioni di molitura
del prodotto DOP “Riviera Ligure”, che dovrà essere
trasmesso alla CCIAA - ODC in via telematica o
cartacea settimanalmente dall’inizio delle operazioni di
molitura sino al termine delle stesse.
Mod.
FR2
Comunicazione
olive lavorate ed
olio prodotto
Frantoiano
Documento in cui si registrano le quantità di olive
molite e olio prodotto, da trasmettere alla CCIAA –
ODC al termine delle operazioni di molitura e
comunque non oltre il 30 aprile della campagna in
corso.
Mod.
C1
Richiesta
autorizzazione al
confezionamento
Confezionatore
Documento con cui il Confezionatore richiede alla
CCIAA-ODC l’autorizzazione al confezionamento
dell’olio extravergine d’oliva DOP “Riviera Ligure”.
Confezionatore
Documento con cui il Confezionatore chiede al
Consorzio per la Tutela dell’olio extravergine di oliva
DOP “Riviera Ligure” l’autorizzazione alla stampa di
etichette dell’olio DOP “Riviera Ligure”.
Confezionatore
Documento in
cui il Confezionatore registra le
operazioni di confezionamento effettuate di prodotto
DOP “Riviera Ligure”.
Confezionatore
Documento in
cui il Confezionatore chiede al
Consorzio per la Tutela dell’olio extravergine di oliva
DOP “Riviera Ligure” l’utilizzo dei contrassegni
consortili, previa autorizzazione della CCIAA – ODC.
Confezionatore
Documento in cui il Confezionatore indica alla CCIAA
– ODC, entro 7 giorni dal termine concesso
dall’Autorizzazione al confezionamento (mod. ODC4)
rilasciata, il quantitativo di olio confezionato e la
tipologia di imbottigliamento contraddistinta in base ai
contrassegni consortili rilasciati.
Mod.
OL2
Mod.
FR1
Mod.
C2
Mod.
C3
Registro Molitura
Richiesta
Autorizzazione
stampa etichette
Registro
Confezionamento
Mod.
C4
Richiesta
contrassegni
Mod.
C5
Denuncia di
chiusura delle
operazioni di
confezionamento
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