schema di convenzione per l`installazione e la gestione di erogatori

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schema di convenzione per l`installazione e la gestione di erogatori
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI EROGATORI DI
ACQUA POTABILE TRATTATA E DELLA RELATIVA STRUTTURA SU AREA PUBBLICA
Nell’anno duemila__________ il giorno…….del mese di………. presso la sede del Palazzo
Municipale si sottoscrive la presente Convenzione
TRA
il COMUNE DI Santa Maria a Monte con sede in Piazza della Vittoria 47 – P.I. n. ___________
rappresentato
dal
________________
responsabile
del
Settore
3
–
________________________________________________ il quale interviene nel presente atto
non in proprio, ma in nome e per conto del Comune in esecuzione alla giusta deliberazione G.C. n.
__________________ e in forza del decreto sindacale n. ______________
E
La
società
……………………………..………………….
sede
legale
in
…………………………………… Via ………………………………………………, qui rappresentata
dal Sig.......................................... nato a ………………………….. il ……………………. in qualità di
legale rappresentante, nel cui nome ed interesse agisce, in seguito per brevità detto
CONCESSIONARIO PER
LA FORNITURA, POSA IN OPERA E GESTIONE DI TRE
STRUTTURE E RELATIVI IMPIANTI PER LA FILTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA
NATURALE E FRIZZANTE.
PREMESSO CHE
- con delibera di Giunta Comunale n. ___________ l’Amministrazione Comunale ha previsto di
affidare in concessione per anni _______ tre aree pubbliche, una presso ______________, una
presso
_____________________
e
una
presso
____________________________________________________________, per l’installazione in
ognuna di un erogatore di acqua potabile microfiltrata, refrigerata naturale e refrigerata
demandandone al Responsabile del settore gli adempimenti conseguenti;
- il Settore 3 ha provveduto alla pubblicazione di un avviso, attraverso il quale individuare l’offerta
economica più vantaggiosa per la concessione delle suddette aree comunali per l’installazione del
dispositivo di erogazione;
TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L'occupazione è limitata ad una superficie di massima di mq. ____. Le aree sono ubicate in:
-
parcheggio Montecalvoli via Lungomonte - angolo via Repubblica;
-
piazza S. Donato;
-
piazza Cerretti.
il tutto come meglio evidenziata nelle allegate planimetrie.
3. Le aree di cui al precedente comma 2 sono concesse esclusivamente ai fini di installazione e
gestione di un erogatore di acqua potabile trattata e relativa struttura fatto salvo quanto previsto al
successivo art. 5.
4. Il concessionario non può, a pena di decadenza della concessione, e salvo specifica
autorizzazione del Comune, modificare, neppure temporaneamente, l'originaria destinazione per la
quale l'area viene concessa, né installare attrezzature aggiuntive, di qualsiasi tipo.
ART. 2 - DURATA DEL RAPPORTO
1. La presente convenzione ha la durata di anni 10 (dieci) con efficacia a partire dalla data di
effettiva installazione dell’impianto di erogazione e distribuzione dell’acqua.
2. Le parti potranno prorogare o rinegoziare il rapporto, che rimane comunque subordinato alla
verifica della sussistenza di tutte le condizioni di cui alla presente convenzione. E' escluso il
rinnovo tacito.
ART. 3 - TARIFFE DI VENDITA E CORRISPETTIVI
1. Il concessionario gestirà gli impianti e ne introiterà i ricavi sopportando le spese di installazione
e gestione.
2. Le strutture dovranno possedere più sistemi di pagamento dell'acqua prelevata. È obbligatoria,
quale modalità di pagamento, la gettoniera pluri-moneta.
3. Le tariffe di vendita sono fissate:
- Acqua naturale: gratis
- Acqua refrigerata naturale: max 0,05 €/litro (5 centesimi di Euro al litro)
- Acqua refrigerata frizzante: max 0,05 €/litro (5 centesimi di Euro al litro).
4. Tali importi non potranno essere modificati durante il periodo di validità della convenzione, salvo
diverso accordo tra ditta e Comune.
5. Il concessionario dovrà stipulare in proprio i contratti con le ditte, esonerando da ogni onere e
responsabilità a tal riguardo il Comune.
ART. 4 - MODALITÀ' DI GESTIONE
1. L'impianto ed i relativi macchinari dovranno essere completi di garanzie e certificazioni emesse
dai produttori ed installatori e dovrà aver ottenuto il Marchio di Conformità Igienica ai sensi del
D.M. 174/2004 e dovranno essere conformi al DM 17/2/2012 N. 25.
2. Il concessionario provvederà inoltre a proprie spese:
- Fornitura e installazione dell'impianto di trattamento, completo di sistema di erogazione di acqua
naturale e refrigerata;
- Gestione del servizio CO2 alimentare;
- Pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, finalizzata a rendere efficiente il
suo funzionamento con l'erogazione costante di acqua trattata proveniente dall'acquedotto
pubblico.
- Analisi chimiche e batteriologiche periodiche dell’acqua potabile in distribuzione, con esposizione
dei risultati su apposita bacheca da installarsi a cura della ditta nei pressi dell’erogatore;
- Cambio filtri e lampade;
- Piano di autocontrollo HACCP;
- Assicurazione RCT e incendio / atti vandalici;
- Pulizia esterna periodica dell’area in concessione e la buona tenuta estetica della struttura.
ART. 5 - STATO DELL'AREA
1. L'area viene concessa con predisposizione di basamento per la posa della struttura ed allacci
realizzati per l'utenza idrica ed elettrica. Sull'area oggetto della concessione potranno essere
collocate esclusivamente installazioni di carattere mobile.
2. La struttura dovrà essere armonizzata dal punto di vista estetico-ambientale con il contesto
dell'area circostante.
3. Il distributore deve essere in condizioni di piena funzionalità, efficienza, sicurezza e decoro,
munito delle certificazioni previste dalle norme vigenti, nonché delle autorizzazioni, compresa
quella sanitaria, necessarie per la commercializzazione del prodotto e messa in esercizio del
distributore.
4. L'area concessa e la struttura devono essere mantenute in condizioni di perfetta pulizia e
decoro. Eventuali danni arrecati dovranno essere riparati tempestivamente e, comunque, entro il
termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, in relazione alla loro natura ed entità, pena
l'esecuzione in danno del concessionario.
ART. 6 - RESPONSABILITÀ' E GARANZIE
1. Il concessionario assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di darmi
eventualmente arrecati a persone e/o a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza
di colpa o negligenza nell'esecuzione delle proprie attività in connessione con la concessione
oggetto della presente Convenzione.
2. A tal fine il concessionario si impegna a mantenere indenne il Comune in relazione a qualsiasi
pretesa avanzata da terzi in relazione, diretta o indiretta, con la concessione oggetto della
presente Convenzione.
3. Il concessionario, inoltre, con l'accettazione delle condizioni di cui della presente Convenzione
dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile, per
l'intera durata della concessione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo
Concessionario in ordine allo svolgimento di tutte le attività svolte in relazione, diretta o indiretta,
con la concessione oggetto della presente Convenzione, in cui siano menzionati espressamente i
distributori di acqua.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al
presente articolo è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il Concessionario non
sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la
concessione è revocata ai sensi del successivo art. 9.
ART. 7 - CONTROLLI E ISPEZIONI
1. Periodicamente il distributore dovrà essere sottoposto a revisione e manutenzione, da parte di
tecnico abilitato, che accerti il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza e salubrità,
prevenendo ed individuando eventuali guasti o malfunzionamenti dovuti all'usura o alla non
corretta manutenzione.
2. Devono essere svolte analisi chimiche e batteriologiche e/o all'occorrenza (salvo controlli più
frequenti eventualmente richiesti dal competente organo di controllo), i cui risultati dovranno
essere comunicati al Comune.
3. Devono essere garantite le operazioni di manutenzione e disinfezione ordinarie e straordinarie e
quelle aggiuntive eventualmente prescritte, compreso il ricambio periodico dei filtri o all'occorrenza.
4. Il Comune potrà in qualunque momento compiere controlli e ispezioni per verificare lo stato di
manutenzione dell'area occupata, del distributore e sua struttura di ricovero, nonché, in generale, il
rispetto delle altre condizioni contenute nella presente concessione.
5. Il Comune terrà sollevato il concessionario da qualunque responsabilità o pretese relative alla
non potabilità dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, salvo che il Comune stesso non
dimostri di aver tempestivamente informato il concessionario stesso con apposita comunicazione
ufficiale. A tal proposito il Comune informerà tempestivamente il concessionario relativamente ad
eventuali problematiche di cui venisse a conoscenza e per le quali fosse costretto ad emettere
ordinanza relativa al divieto di utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto e destinata al
consumo umano.
ART. 8 - SUBCONCESSIONE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL
CONTRATTO
1. Il Concessionario non può sub-concedere, anche parzialmente o temporaneamente, l'area
concessa, salva espressa autorizzazione del Comune, che si riserva di accordarla sulla base di
proprie insindacabili valutazioni.
2. Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, le cessioni di azienda e gli atti di
trasformazione, fusione e scissione relativi al concessionario non hanno singolarmente effetto nei
confronti del Comune fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dell'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto a comunicare la vicenda al Comune e
non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla presente
Convenzione.
3. Nei sessanta giorni successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarità della concessione con effetti risolutivi sulla situazione in essere laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al comma precedente, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione
previsti dalla presente Convenzione.
ART. 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. Il Comune potrà, sulla base di proprio insindacabile giudizio, procedere alla revoca della
concessione qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
- frode nell’esecuzione dell’attività;
- grave inadempimento e/o grave irregolarità o reiterate inadempienze ovvero ogni altra fattispecie
che faccia venire meno il rapporto di fiducia;
- grave negligenza, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle attività;
- perdita del Concessionario dei requisiti per l’esecuzione di quanto richiesto, quali il fallimento o
l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, salvo il risarcimento dei danni imputabili;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sub-concessione abusiva, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi di legge e contrattuali in materia previdenziale, assicurativa,
antinfortunistica.
2. In tutti questi casi il Comune ha la facoltà di revocare la concessione per colpa del
concessionario e conseguentemente di procedere con semplice provvedimento amministrativo.
3. Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali altri danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune.
4. In caso di revoca della concessione il Comune si riserva la facoltà di interpellare altri operatori al
fine di stipulare un nuovo contratto di concessione. La concessione avverrà alle medesime
condizioni già proposte dall'originario concessionario.
5. Nessun indennizzo è dovuto al concessionario inadempiente.
ART. 10 - ADEMPIMENTI FINALI
1. Gli impianti sono di proprietà del concessionario.
2. Alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, nonché in caso di revoca, il
concessionario provvedere allo sgombero dell'area con spese a proprio carico entro trenta (30)
giorni. L'area dovrà essere riconsegnata nel pristino stato, in buone condizioni e libera da qualsiasi
occupazione.
ART. 11 - FORMA DEL CONTRATTO
1. La concessione sarà perfezionata con apposito atto, redatto con forma di scrittura privata non
soggetta a registrazione se non in caso d'uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.1986,
n° 131, in quanto tutte le prestazioni in esso contemplate sono soggette all’imposta sul valore
aggiunto.
ART. 12 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
1. Sono a carico del Concessionario le spese relative a diritti dì segreteria e spese di registrazione
dell'atto, che verranno quantificati in base all'importo contrattuale.
ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Il concessionario si obbliga a rispettare quanto previsto nel capitolato d’appalto e nell’offerta in
sede di gara.
2. Nel momento in cui siano disponibili, sulla base della normativa vigente, misuratori volumetrici
omologati e certificati, la ditta si impegna ad adeguare gli impianti di erogazione di cui alla presente
Convenzione entro 30 (trenta) giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Amministrazione
Comunale.
3. Nel caso di non funzionamento o mal funzionamento dell’impianto di erogazione la Ditta
garantisce l’intervento dei propri tecnici per il ripristino della funzionalità entro 12 ore dalla
segnalazione del guasto o della rottura da parte del Comune o dei fruitori del servizio.
4. La presente convenzione è rivedibile dal Comune, in qualsiasi momento per documentate
ragioni di pubblico interesse, fermo restando l’impegno di prendere accordi con la ditta
accordandole un periodo di tempo sufficiente, prima di procedere ad eventuali revisioni, affinché
vengano salvaguardati gli impegni assunti dalla stessa e del Comune verso i cittadini.
5. La competenza esclusiva è del Foro di Pisa per la risoluzione di qualsiasi controversia che
dovesse sorgere in dipendenza della presente convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto