Comune di Laterza

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Comune di Laterza
COMUNE DI LATERZA
PROVINCIA DI TARANTO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modif. ed integraz.;
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 novembre 2012;
Vista la legge 228/2012 (legge di stabilità);
Visto l’art. 1 del Decreto-Legge 21 maggio 2013, n. 54;
Visto l’art. 1 del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102;
Visto il Decreto Legge 30.11.2013, n. 133;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2013 relativa alla determinazione delle aliquote dell’imposta;
INFORMA
che entro il 16 DICEMBRE 2013 deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell’imposta municipale
propria (I.M.U.) pari al 50% dell’importo dovuto per l’anno d’imposta 2013.
Soggetti passivi: Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi o superficie su immobili siti nel territorio comunale.
Immobili per cui è dovuto il saldo:
- Fabbricati adibiti ad abitazione principale, limitatamente agli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 (si
applica quanto già stabilito dalla legge e dal regolamento comunale, circa la definizione di abitazione
principale, di pertinenza e di detrazioni);
- Fabbricati residenziali del gruppo catastale A che non costituiscono abitazione principale;
- Categoria A/10 – Uffici
- Fabbricati del gruppo C
- Fabbricati del gruppo D (ad esclusione dei fabbricati rurali in categoria D/10)
Immobili per cui non è dovuto il saldo:
Per effetto del Decreto-Legge 30 novembre 2013, n. 133 è stato disposto che, per l’anno 2013, il versamento del saldo
dell’IMU è abolito per le seguenti categorie di immobili:
- Fabbricati adibiti ad abitazione principale ad esclusione di quelli in categoria A/1, A/8 e A/9;
- Abitazione (non locata) di personale appartenente alle Forze armate residente, per ragioni d’ufficio, nel luogo
dove presta servizio e non nell’immobile di proprietà;
- Fabbricati di categoria C/2, C/6 e C/7 se pertinenze residenziali a fabbricati adibiti ad abitazione principale;
- Fabbricati di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze;
- Alloggi assegnati da IACP e da tutti gli enti di edilizia residenziale comunque denominati;
Per effetto dell’art. 2, comma 1, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 102 è stato disposto che, per l’anno 2013, è
abolito il versamento della sola seconda rata dell’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
Immobili esenti dall’imposta: il tributo non è dovuto per i terreni agricoli (ai sensi della lettera h dell’art. 7 del D.Lgs
504/92), per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 26/02/1994 n. 133
(cat D/10) (in quanto il Comune di Laterza è Comune individuato come parzialmente montano di cui all’elenco
predisposto dall’ISTAT), nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.
Base imponibile:
- Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del
5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
Cat. A (no A/10)
Cat. C/2-C/6-C/7
160
160
Cat. A/10
Cat. C/3-C/4-C/5
80
140
Cat. B
Cat. D (no D/5)
140
65
Cat. C/1
Cat. D/5
55
80
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
-
Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente
contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
-
Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5,
D.Lgs 504/92). A tal proposito si potrà continuare a fare riferimento ai valori consigliati dall’Ente ai fini ICI
con deliberazione della G.C. n. 114 del 10/06/2005 .
Aliquote: Si applicano le aliquote stabilite con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29/11/2013:
Fattispecie
Abitazione principale (Limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze)
Tutti gli altri immobili
Aliquota
0,40%
1,06%
Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata
l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione
alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il
possesso si è protratto per almeno 15 giorni.
L’importo della prima rata, scadente il 16/12/2013, è pari al 50% dell’imposta dovuta.
Pagamento: Ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali è prevista la riserva allo Stato del gettito ottenuto
con l'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76% (mentre il restante 0,3% va versato al comune), l'intero saldo
dell'Imu va versato al Comune. L'articolo 1, comma 380 della legge 228/2012 ha infatti abrogato la riserva in favore
dello Stato.
Versamento: Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali),
utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è E469. In aggiunta al modello F24 è possibile
utilizzare apposito bollettino di conto corrente postale, disponibile gratuitamente presso gli uffici postali, riportante
obbligatoriamente il numero di conto corrente 1008857615 valido indistintamente per tutti i comuni del territorio
nazionale, oppure tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane Spa. Non è ammesso il versamento unico per
conto di altri contitolari. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il
versamento se l’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno è inferiore a € 12,00.
Tipologia immobili
Abitazione principale e pertinenze
Aree fabbricabili
Altri fabbricati
Immobili di cat. D (escluso i D/10)
Codice IMU Comune
3912
3916
3918
3930
Codice IMU Stato
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3925
Dichiarazione: L’art. 10, comma 4, del decreto legge n. 85/2013, ha modificato il comma 12 ter dell’articolo 13 del
decreto legge n. 201/201, convertito con legge n. 214/2011, prevedendo che la Dichiarazione IMU debba essere
presentata entro fine giugno. La dichiarazione IMU, quindi, deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta. Di conseguenza, viene meno la regola di presentazione della dichiarazione entro 90
giorni dalla data di possesso dell’immobile o di significativa variazione, tornando di fatto alla scadenza unica già
prevista con l’ICI.
Sul sito istituzionale www.comune.laterza.ta.it sono pubblicate ulteriori informazioni sull’IMU e, al fine di
facilitare i contribuenti per il calcolo dell’imposta da pagare entro il 16/12/2013, è stato inserito un programma
per il calcolo automatico dell’imposta e stampa del modello di pagamento F24 .
Per maggiori informazioni:
Comune di Laterza - Ufficio Tributi - Piazza Plebiscito ,2.
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Tel. 099/8297929
Laterza, 02 dicembre 2013
Il Funzionario Responsabile
(Dott. Pietro Lucca)