i motivi aggiunti nel nuovo processo tributario
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i motivi aggiunti nel nuovo processo tributario
27/04/1996 NUOVO CONTENZIOSO n. 17 I MOTIVI AGGIUNTI NEL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO di Angelo Buscema e Carmela Lucariello La perentorietà del termine di impugnazione che caratterizza il nuovo processo tributario, comporta che una volta proposto il ricorso entro detto termine non si può successivamente ampliare il thema decidendum prospettando avverso l'atto impugnato nuove censure (es. nuovi vizi originari dell'atto impugnato) ossia nuove pretese giuridiche; nel nuovo processo tributario vige il divieto della mutatio libelli (modificazione della domanda principale) per cui alla parte ricorrente non è consentito ampliare l’oggetto della controversia dopo la proposizione del ricorso introduttivo. Da siffatto postulato deriva come corollario sia l’inammissibilità dei motivi proposti per la prima volta nelle memorie le quali hanno solo la funzione di svolgere, sviluppare illustrare e precisare i motivi già specificamente dedotti nel ricorso sia l'inammissibilità di motivi nuovi, integrativi o modificativi, contenuti in altri scritti (es. domanda istruttoria, domanda di sospensiva del provvedimento impugnato) o dedotti in sede di discussione orale durante l'udienza pubblica o dedotti tramite le brevi repliche scritte prima della camera di consiglio . Il ricorrente può presentare le memorie, ex art. 32 del D.Lgs 546/92, sino a 10 giorni liberi prima dell’udienza; con le memorie non si possono prospettare nuovi motivi, si possono sviluppare i motivi già proposti con il ricorso e si possono indicare nuove ipotesi interpretative della norma (emendatio libelli): è inammissibile la proposizione di nuove censure con memorie difensive non notificate alla parte resistente. Essendo inammissibile il motivo generico ossia non comprensibile dal contesto del gravame o dai fatti esposti nel ricorso non è possibile in sede di memo- ria defensionale fornire una diversa formulazione ai motivi di ricorso o dare per la prima volta concretezza ad un motivo genericamente preannunciato in sede di ricorso introduttivo. È incontrovertibile che il divieto di motivi aggiunti viene meno allorchè il ricorso sia notificato ma non siano ancora decorsi interamente i 60 giorni di cui il ricorrente dispone; in tal caso, il ricorrente può notificare un ulteriore atto, contenente altre censure o nuovi motivi, poiché l'azione giurisdizionale non si consuma al momento del suo primo esercizio. Il divieto di aggiungere nuove censure, nel corso del processo, non è assoluto poiché l’art. 24 del D.Lgs. 546/92 (vedi pag. 1734 - nota 1), ispirato all'esigenza di adeguare il thema decidendum alla realtà procedimentale nonchè alla necessità di garantire il diritto alla difesa ovvero la pienezza della tutela giurisdizionale, ammette in via eccezionale, ove siano presenti determinati presupposti oggettivi e soggettivi, i c.d. motivi aggiunti (integrazioni delle ragioni di doglianza inserite nel ricorso ) . Il fondamento dell'istituto dei motivi aggiunti è reperibile nell'originario diritto a ricorrere tutelato e garantito dalla carta costituzionale (vd. art. 24 e 113 della Costituzione); a comprova di tale assunto vi è la circostanza per la quale la disciplina formale prevista per i motivi aggiunti è quella analoga operante per la proposizione del ricorso. La ratio dell'art. 94 del D.Lgs. 546/92 è quella di consentire il contraddittorio qualora la parte resistente in giudizio produca documenti (es. P.V. di constatazione redatto dalla P.T. e non notificato al ricorrente ma ad altri soggetti) che rilevino nuovi vizi originari dell’atto impugnato (visione endoprocessuale dell’istituto dei motivi aggiunti) ovvero depositi docu- Finanza & Fisco 1730 27/04/1996 NUOVO CONTENZIOSO menti (es. perizia U.T.E.), relativi al procedimento tributario, non conosciuti dal ricorrente nel loro intero contenuto al momento della proposizione del ricorso. La precisa finalità dei motivi aggiunti consiste nell’ammettere al vaglio giurisdizionale nuove doglianze, eccepite oltre gli ordinari termini di impugnazione, relative a documenti la cui cognizione è acquisita nel corso del processo tributario; siffatte doglianze devono avere un collegamento logico e teleologico con l'atto impugnato. Presupposto indispensabile per l’ammissione di motivi aggiunti è la loro non proponibilità al momento di notificazione del ricorso in quanto il ricorrente non era a conoscenza del contenuto integrale o parziale di determinati atti; il ricorrente per essere legittimato a proporre motivi aggiunti deve venire a conoscenza di siffatti atti o documenti (elemento soggettivo) a seguito del deposito in giudizio (elemento oggettivo) ovvero tramite la visione diretta del fascicolo di causa: la C.T. non ha l’obbligo di comunicare alle parti il deposito degli atti. I motivi aggiunti possono riferirsi solo ad atti o documenti del procedimento non a fatti conosciuti o circostanze conosciute dopo la proposizione del ricorso (visione non extragiudiziale del vizio). A tal riguardo, va precisato che l’atto endoprocedimentale o preparatorio (es. perizia U.T.E.) è privo di contenuto provvedimentale lesivo ex art. 19 del D.Lgs. 546/92; peraltro, nell’ipotesi in cui l’atto finale risulti tempestivamente impugnato l’interessato, che successivamente alla proposizione del ricorso venga a conoscenza del contenuto integrale dell’atto preparatorio, ha l’onere di proporre i cd motivi aggiunti sollevando l’invalidità derivata dell’atto finale. Se è stata già fissata la trattazione della controversia a pena di inammissibilità, l’interessato deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal ipotesi, la trattazione o l’udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti formali sotto descritti. In sostanza, qualora avvenga il deposito di documenti e la relativa conoscenza, ad una distanza di tempo pari od inferiore a 60 giorni dalla data fissata per la trattazione della controversia, si riconosce al ricorrente, in ossequio alla garanzia del contradditto- n. 17 rio al diritto alla difesa e alla unitarietà del processo tributario, la possibilità di avvalersi in toto del termine perentorio di 60 giorni a condizione che lo stesso ricorrente dichiari, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. A nulla rileva che l'integrazione dei motivi contrasti con l'interesse ad una rapida definizione della controversia; i motivi aggiunti soddisfano, peraltro, esigenze di economia processuale poichè fanno confluire nel processo già instaurato tutte le censure non proponibili al momento della notificazione del ricorso introduttivo. Dall'interpretazione logico sistematica e non letterale del comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 546/92 si rileva l'ammissibilità dei motivi aggiunti desunti dalla produzione in giudizio autonoma da parte del ricorrente di documenti non conosciuti al momento del ricorso nonchè l'ammissibilità dei motivi aggiunti basata sulla sopravvenuta invalidità dell'atto impugnato (es. norma sopravvenuta retroattiva, sentenza ex tunc della corte costituzionale, decisione della C.T. che elimini l'atto presupposto etc.). L'invalidità sopravvenuta dell'atto impugnato in via principale (es. cartella di pagamento), conseguente all'annullamento dell'atto presupposto (es. avviso di accertamento) intervenuto dopo la proposizione del ricorso in seguito a separato processo, è deducibile come motivo aggiunto qualora si evinca a seguito di ordine della C.T. o a seguito di documentazione prodotta dalla parte resistente o dal ricorrente. Il termine perentorio di 60 giorni per la produzione dei motivi aggiunti decorre non dalla data del deposito dei documenti ma dalla data dell'effettiva conoscenza del deposito stesso: l'onere di provare l'eventuale tardività incombe alla parte resistente. Il nuovo motivo estende il ricorso introduttivo poichè si aggiunge a quelli originari sulla base dei soli documenti e non dei fatti nuovi appresi nel corso del processo; pertanto, esso è assoggettato alla stessa regola temporale vigente per la proposizione del ricorso. La proposizione dei motivi aggiunti deve avvenire mediante un atto che contenga gli elementi essenziali previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 546/92; poichè spetta al difensore il compito di decidere la linea difensiva e di organizzare la difesa è da ritenere che il difensore possa, indipendentemente da un mandato ad hoc o da una espressa autorizzazione nell'origi- Finanza & Fisco 1731 27/04/1996 n. 17 NUOVO CONTENZIOSO nario mandato, decidere di sua iniziativa di proporre i motivi aggiunti: il potere di proporre i motivi aggiunti è implicitamente conferito con la procura inserita nel ricorso introduttivo. L'atto che contiene i motivi aggiunti deve essere notificato, a pena di irricevibilità, entro 60 giorni nelle stesse forme previste per la notificazione del ricorso alla parte resistente anche non costituita affinchè quest'ultima, in ossequio al principio del contraddittorio, sia in grado di difendersi di fronte all'ampliamento del thema decidendum. Dopo la notificazione l'atto contenente i motivi aggiunti deve essere depositato entro il termine perentorio di 30 giorni in segreteria; peraltro, mentre per i ricorsi è previsto il registro generale (vd. art. 25 del D.Lgs. 546/92) per i motivi aggiunti è possibile soltanto l'annotazione nel predetto registro. I motivi aggiunti accedono al ricorso introduttivo per cui risultano inammissibili se quest'ultimo risulta inammissibile: ove risultino inammissibili tutte le doglianze corredanti il ricorso introduttivo anche la sua integrazione deve ritenersi viziata; in altri termini, i motivi aggiunti presuppongono l'avvenuta proposizione di un ricorso nel quale sia stato dedotto validamente almeno un motivo. L'atto contenente i motivi aggiunti non pone in essere un nuovo rapporto processuale ma si inserisce, ampliando le ragioni dedotte, in un rapporto processuale già sorto. I motivi aggiunti si possono rivolgere solo ed esclusivamente avverso l'atto impugnato (es. avviso di accertamento) con il ricorso introduttivo e mai contro un altro atto con effetto lesivo autonomo (inammissibilità di una sostituzione o integrazione del petitum originario): in tale ipotesi, si impone un nuovo ricorso poichè il motivo aggiunto non equivale sostanzialmente ad un ricorso autonomo; nel nuovo processo tributario il petitum deve essere definito nell'atto introduttivo e non può essere ampliato mediante la proposizione di motivi aggiunti la cui fun- zione è rigorosamente limitata ad arricchire la causa petendi: con i motivi aggiunti non si possono impugnare provvedimenti differenti da quello impugnato con il ricorso originario deducendo profili di invalidità riferiti ad un atto diverso da questo atteso che atto contenente i motivi aggiunti deve limitarsi a reiterare o a ribadire il petitum del ricorso originario. In ultima analisi, nel nuovo processo tributario, avente natura di impugnazione annullamento, non è configurabile l'estensione del petitum (es. passaggio dalla richiesta di annullamento parziale dell'atto alla richiesta di annullamento totale una volta trascorso il termine perentorio di impugnazione) in ossequio al divieto della sostanziale elusione del termine perentorio di impugnativa. Va precisato che la parte resistente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 546/92 può presentare controdeduzioni onde esporre le proprie difese in ordine ai motivi aggiunti. Giova rilevare che la parte resistente, tramite la produzione in giudizio di documenti, non può modificare o integrare la motivazione del provvedimento impugnato atteso che nel nuovo processo tributario l'oggetto del processo è l'atto impugnato e non il rapporto tributario; è preclusa alla parte resistente la possibilità di integrare nel corso del giudizio la motivazione dell'atto impugnato (divieto della motivazione successiva): il principio di inammissibilità della sanatoria processuale della motivazione dell'atto impugnato trova fondamento nella necessità di non porre la parte resistente in una posizione di ingiustificato privilegio. Concludendo la presente disamina si può sottolineare che la disciplina dell'art. 24 citato in tema di motivi aggiunti rileva una eccessiva rigidità che richiede l'adeguamento della strategia processuale del ricorrente ossia la necessità di evidenziare nel ricorso introduttivo tutti i motivi specifici di censura e la richiesta di annullamento totale dell'atto impugnato. ❑ Nelle pagine seguenti si riporta un formulario indicativo dell'Atto di integrazione dei motivi (art. 24 del D.Lgs. 546/92) Finanza & Fisco 1732 ➨ 27/04/1996 n. 17 NUOVO CONTENZIOSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ............................... REGISTRO GENERALE N. .......... SEZ. N. ............... ATTO DI INTEGRAZIONE DEI MOTIVI (art. 24 del D.Lgs. 546/92) La società ..............................., con sede in .......................... via ........................... C.F. ............................... nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore ............................... rappresentata e difesa, giusta procura in calce / in margine al presente atto, dall'avv./dott./rag. ........................................ presso il cui studio in ....................................... via ............................ è elettivamente domiciliata ai fini del presente processo. premesso - che in data ......................... ha depositato in segreteria della Commissione tributaria provinciale di ............................. ricorso (registro generale n. .........) avverso ........................................................ (specificare l'atto impugnato con gli estremi di identificazione) - che in data ............................. la parte resistente ha depositato in giudizio i seguenti documenti in precedenza non conosciuti: a) ........................................................................................................................................................ b) ........................................................................................................................................................ c) ........................................................................................................................................................ constatato che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 546/92 si rende necessario integrare i motivi del ricorso introduttivo n. ................., si formulano i seguenti motivi aggiunti: ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. P.Q.M. voglia cod. On. Consesso accogliere il ricorso introduttivo anche alla luce dei motivi aggiunti testé evidenziati. Firma del difensore ................................ Data ............................... (continua) Finanza & Fisco 1733 27/04/1996 n. 17 NUOVO CONTENZIOSO (segue) PROCURA SPECIALE (DA APPORRE IN CALCE O IN MARGINE) Egr. Avv./Dott./Rag. ............................................................. con il presente atto e con la sottoscrizione da Voi autenticata Vi conferisco mandato speciale con ogni e più ampia facoltà di legge alla sottoscrizione del presente atto di integrazione dei motivi ex art. 24 del D.Lgs. 546/92 Firma del contribuente .................................... Firma del difensore per autentica .................................... NOTE - redarre in quattro esemplari: 1 per la segreteria della C.T.; 1 per la parte resistente; 1 per il fascicolo di studio; 1 per il cliente; - l'atto di integrazione dei motivi deve essere notificato — a mezzo Ufficiale giudiziario o direttamente a mezzo del servizio postale tramite spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna all'Ufficio che ha emesso l'atto impugnato il quale rilascia ricevuta — e depositato in segreteria entro 30 giorni dalla data di notifica (nell'ipotesi di utilizzo del servizio postale vale la data di spedizione della raccomandata) - qualora si tratti di controversia superiore a L. 5.000.000 sussiste l'obbligo di essere assistiti da un difensore abilitato. - la sottoscrizione dell'atto di integrazione è quella del difensore del ricorrente. - in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato in C.T. a quello consegnato o spedito all'Ufficio è attestata conforme dal ricorrente che propone i cd. motivi aggiunti. - applicare una marca da bollo da L. 20.000 (se non è già steso in carta da bollo) per ogni annualità, per ogni imposta e 1 marca cicerone da L. 2.000. - la relata di notifica, necessaria nell'ipotesi in cui l'atto venga notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario, va trascritta in calce all'atto stesso. Nota (1) Stralcio Circolare n. 98/E del 23/04/1996 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 Art. 24 Produzione di documenti e motivi aggiunti 1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale e in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti. 2. L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti a opera delle altre parti o per ordine della Commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito. 3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l’interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l’udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente. 4. L’integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all’articolo 18 per quanto applicabile. Si applicano l’articolo 20, commi 1 e 2, l’articolo 22, commi 1, 2, 3 e 5 e l’articolo 23, comma 3. L’articolo in esame, dopo aver regolato le modalità di presentazione dei documenti (comma 1), introduce una rilevante novità in tema di proponibilità di nuovi motivi d’impugnazione ad integrazione di quelli già dedotti con il ricorso introduttivo. Rispetto al passato, la ammissibilità della cosiddetta «memoria integrativa» è subordinata al verificarsi di una condizione dipendente da una precisa attività processuale della controparte: il deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della Commissione (comma 2). Si rammenta in proposito che la norma «de qua» non prevede alcuna comunicazione dell’avvenuto deposito di documenti e memorie a cura della segreteria e che quindi la sua conoscenza rientra nel generale onere delle parti di seguire le reciproche attività processuali mediante la consultazione del fascicolo processuale. Si evidenzia che la «memoria integrativa», con gli elementi di novità che comporta in ordine ai motivi, ha più la struttura del ricorso che quella della «memoria illustrativa» di cui, ad esempio, all’articolo 32, comma 2. A norma dell’ultimo comma, l’integrazione dei motivi, debitamente sottoscritta dal difensore del ricorrente, deve essere perciò proposta con le stesse modalità previste per il ricorso introduttivo, con conseguente notifica a tutte le parti in causa e successivo deposito nella segreteria della commissione. Finanza & Fisco 1734