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Sul subcontratto, in particolare sul subappalto in ambito privato e pubblico
a cura della D. ssa Federica Federici
Fonti normative:
Artt. 34 e 118 D. Lgs. 2006/163 (Codice Appalti)
Art. 1656 cod. civ.
Introduzione
La nuova disciplina del subappalto è frutto del contemperamento tra le istanze
comunitarie (libertà di subappalto) e quelle nazionali di ordine pubblico e giuslavoristiche
che mirano ad evitare infiltrazioni di organizzazioni criminali nel mercato degli appalti
pubblici, nonché a garantire tutela alle piccole imprese.
Purtuttavia il nostro ordinamento si disinteressa dei profili privatistici del suddetto
rapporto, che si atteggia pertanto a contratto civilistico di subappalto, retto dal diritto
civile e soggetto a giurisdizione ordinaria1. Ai fini dell’appalto pubblico, in particolare,
l’art. 118 del codice appalti è norma di applicazione generale, riguardando lavori, servizi
e forniture, infrastrutture strategiche e settori speciali.2 Il subappalto si considera, in tale
contesto, qualsiasi contratto ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono
l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se di importo
superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000
euro e laddove l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50% dell’importo del contratto da affidare3.
Per aversi subappalto il requisito dell’inerenza della prestazione allo specifico oggetto
dell’appalto è fondamentale: si avrà subappalto solo se la prestazione del terzo
costituisce parte della medesima prestazione oggetto del contratto principale.
Il subappalto in linea generale rappresenta una species del genus subcontratto – o
contratto derivato – in cui l’appaltatore assume a sua volta la parte di appaltante - ergo
subappaltante. Il contratto di subappalto fa nascere un rapporto obbligatorio 4 tra
appaltatore e subappaltatore rispetto al quale il committente è estraneo perché non
acquista né diritti né assume obblighi nei confronti del subappaltatore. L'appalto, infatti,
resta immutato tra committente ed appaltatore originario, sul quale continua a far carico
la responsabilità esclusiva dell'esecuzione dei lavori 5.
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Giurisdizione che abbraccia anche le questioni inerenti al pagamento diretto della stazione appaltante nei confronti del subappaltatore e al
mancato pagamento dell’appaltatore inadempiente ai suoi obblighi inerenti il subappalto. IL T.A.R. Lazio, con sentenza n. 24 del 24 gennaio
2010, ha ribadito che spettano al giudice ordinario le liti sul rifiuto dell’ente di subappaltare i lavori, in quanto “per pacifica opinione
giurisprudenziale, le disposizioni recanti devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie relative
alle procedure di affidamento di appalti pubblici riguardano il solo segmento pubblicistico dell’appalto, inclusi i provvedimenti di non
ammissione alla gara o di esclusione dei concorrenti, e non anche la fase concernente l’esecuzione del rapporto, ove resta operante la
competenza giurisdizionale del giudice ordinario, come giudice dei diritti, al quale spetta verificare la conformità alla normativa positiva
delle regole attraverso cui i contraenti hanno disciplinato i loro contrapposti interessi e delle relative condotte attuative”.
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Vedi art. 206 codice appalti.
Ad eccezione della fornitura con installazione di beni prodotti ed installati da terzi, quando oggetto dell’appalto, costituisce subappalto sia
per il valore del bene che per l’attività di manodopera, se vengono superati entrambi i limiti del comma 11 dell’articolo 118: fornitura con
posa in opera di importo superiore al 2% delle prestazioni affidate o fornitura con posa in opera di importo superiore a 100.000 euro;
incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell’importo della quota di commessa da affidare in subappalto;
in caso di mancato superamento di uno dei due limiti, né l’istallazione né la fornitura del bene costituiscono subappalto.
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Obbligazione da considerarsi di mezzi e non di risultato, Cass. 2009, n. 3659.
CdS, Sez. V, 20 maggio 2003, n. 2755.
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A seguito della sua stipulazione vengono a coesistere due contratti di appalto, dei quali il
secondo è accessorio al primo in ordine sia cronologico che logico: nel senso che il
contratto di subappalto presuppone quello di appalto come ineliminabile presupposto e
condizione di esistenza, di validità e di efficacia6. Al contratto derivato si applica la stessa
disciplina del contratto base, non diversamente da quanto avviene negli altri subcontratti
(sublocazione, subcomodato, ecc.), escluse quelle disposizioni che fanno eccezione alla
regola e che concedono benefici particolari7. Al subappaltatore è riconosciuta una
autonomia nell'esecuzione delle opere.
Il subcontratto
Giova sicché soffermarsi in via preliminare sulla fattispecie subcontratto8. Quest’ultimo,
pur prevedendo una forma di cooperazione nel vincolo principale, non opera il
trasferimento della posizione contrattuale da un soggetto ad un altro: al contratto base
si aggiunge un nuovo contratto che ha per oggetto posizioni giuridiche derivanti dal
primo. Nel subcontratto gli elementi oggettivi possono anche variare rispetto a quelli del
contratto-base (ad esempio possono variare i termini di consegna delle opere, i prezzi
unitari delle lavorazioni, le penali per il ritardo, ecc.). Piuttosto, l’aspetto controverso
riguarda i rapporti tra i due contratti, mancando un solido ancoraggio normativo che
permetta di fissare alcune regole valevoli in generale, il che ha portato la dottrina a
spiegare la figura del subcontratto o considerandolo accessorio rispetto al contratto base
o riducendolo ad altre figure negoziali o, in ultimo, configurandolo quale sorta di
collegamento negoziale, il che va confutato, in quanto quest’ultimo si sostanzia in un
fenomeno di interdipendenza funzionale tra più contratti, tutti necessari per realizzare un
programma unitario. Nel subcontratto avviene un “reimpiego” della posizione
contrattuale derivante dal contratto base, nel senso che il titolare della posizione passiva
nel contratto base assume la posizione attiva nei confronti del subcontraente.
Dal codice civile l'unica norma di carattere generale che si ricava in materia di
subcontratto è l'azione diretta che spetta al creditore della prestazione nel contratto base
nei confronti del titolare della posizione passiva nel subcontratto. Infatti, il locatore ha
azione diretta contro il subconduttore per ottenere il pagamento del prezzo della
sublocazione e per costringerlo ad adempiere tutte le altre obbligazioni derivanti dal
contratto di sublocazione (art. 1595 cod. civ.); anche nel mandato il mandante può agire
direttamente contro la persona sostituita dal mandatario (art. 1717, comma 4, cod.
civ.).i
Legislatore
Non è questa la sede per un excursus storico sulla normativa legata alla fattispecie de
quo; importante però è ricordare che in ambito pubblico il subaffidamento dell'opera
appaltata dalla P.A. è stato da sempre visto con sospetto dal legislatore 9, in quanto il
subappalto non regolamentato può costituire un congegno di aggiramento del senso
ultimo della disciplina di evidenza pubblica, in quanto consente il subingresso
6
Ne deriva che la sorte del subcontratto è condizionata da quella del contrato principale (Cass. 1990, n. 8202).
Cass. 1975, n. 2429.
8
Cfr. G. Chiné, Il subcontratto tra teoria generale ed ipotesi tipiche, in Giust. Civ., 1993, 575: “... il subcontratto non può esistere in
assenza di un contratto cd. principale o base, dal quale il primo trae la sua linfa vitale e alla cui struttura, in tutto o in parte, si uniforma...
(omissis)... nell'ipotesi di subcontratto si ha la costituzione di un nuovo vincolo giuridico ad opera di un soggetto già parte di un precedente
negozio... (omissis)... il conduttore diviene sublocatore, l'appaltatore subcommittente, il mandatario submandante e così via. Il c.d.
intermediario si colloca, pertanto, in modo affatto anomalo come titolare di diritti e di obblighi nei confronti del primo contraente, e, in una
visione rovesciata ed invertita della situazione, come titolare di obblighi e diritti nei riguardi del subcontraente”.
9
Alle origini dell’istituto vi fu la legge Merloni, in sede di integrazione della normativa dettata dall'art. 18 della legge 55/1990, che mostrò
un netto sfavor per l'istituto. Mentre infatti gli artt. 21 e 22 della legge n. 646/1982 subordinavano l'autorizzazione al subappalto
semplicemente all'accertamento dei requisiti tecnici dell'appaltatore, dei requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori e all'insussistenza di
cause di decadenza o di sospensione dall'albo medesimo, lasciando per il resto una certa libertà valutativa alla P.A., l'art. 18 della legge n.
55/1990, in questo confermato dalla Merloni, restringeva notevolmente l'ambito entro cui era praticabile il subappalto, attraverso una
dettagliata tipizzazione, quantitativa e qualitativa.
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nell'espletamento dei lavori di un soggetto diverso da quello prescelto all'esito della gara,
nonché uno strumento di elusione alla normativa antimafia. Infine, si devono considerare
il rischio di speculazione che consegue all'inserimento di soggetti di pura
intermediazione, la rottura dell'elemento fiduciario tra committente ed esecutore dei
lavori, la mortificazione dell'interesse alla convenienza del contratto per la P.A. e la
frustrazione della regola della par condicio tra gli aspiranti, oltre che la "perdita di
trasparenza circa la destinazione soggettiva della spesa pubblica e di garanzia circa i
requisiti tecnici e morali dell'esecutore dei lavori”10.
Naturale precipitato del disvalore attribuito al subaffidamento è la previsione di sanzioni
penali, in caso di subaffidamento non autorizzato, a carico sia del funzionario che
dell'appaltatore e del subaffidatario. Per questi ultimi la norma fondamentale è tuttora
rappresentata dall'art. 21 della legge n. 646/1982, come modificato da ultimo dall'art. 2
del D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giungo 1995, n. 246, che
prevede la sanzione, a carico dell'appaltatore, dell'arresto da sei mesi ad un anno e di
un'ammenda non inferiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in
appalto, e, a carico del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo, dell'arresto da sei
mesi ad un anno e di un'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in
subappalto o in cottimo. Il funzionario è invece assai più pesantemente colpito ai sensi
dell'art. 10 quinquies della legge del 1965, n. 575, con la reclusione da due a quattro
anni.
Sul piano civilistico, di contro, l'art. 21 della legge n. 646/1982 conferisce alla stazione
appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione –assimilabile alla risoluzione per
inadempimento del contratto principale, alla luce della rottura del rapporto fiduciario. Il
contratto di subappalto in sé è invece insanabilmente nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. in
quanto contrario a norme imperative.
Rilievi critici in merito alla natura fiduciaria del contratto di subappalto
Il richiamo al rapporto fiduciario ci consente di sviluppare alcune considerazioni in
relazione al collegamento tra l'art. 1656 c.c. ed il presunto carattere fiduciario
dell'appalto. Secondo l’orientamento più consolidato, la necessità dell'autorizzazione del
committente relativa all'ingresso nell'esecuzione dell'opera di un soggetto diverso da
quello prescelto troverebbe la sua ratio nella particolare considerazione che assume la
persona dell'appaltatore nella stipulazione del contratto (c.d. intuitus personae). Più in
generale, si ritiene che nei contratti intuitu personae l'identità del contraente (rectius: le
sue qualità personali) è da ritenersi determinante del consenso della controparte.
Trattasi in realtà di posizione in parte da considerarsi anacronistica, in quanto l'attività
d'impresa ricorre nella prassi ad una continua integrazione "orizzontale " di competenze.
Depongono inoltre a favore di una lettura più attuale della normativa alcune recenti
elaborazioni dottrinali che negano, infatti, che l'intuitus personae incida sul profilo
causale del contratto di appalto in maniera tale da rappresentare un tassello
indispensabile della fattispecie de quo: da un lato, la disposizione dell'art. 1674 c.c. fissa
il principio secondo cui il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell'appaltatore,
salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante della sua
conclusione; dall'altro, l'art. 81 l. fall. dispone, per il caso di fallimento dell'appaltatore,
che il curatore possa subentrare nel rapporto in corso salva l'ipotesi, anche in questo
caso, che la considerazione della persona dell'appaltatore sia stata motivo determinante
del contratto. Le disposizioni richiamate testimoniano pertanto che la rilevanza, agli
effetti di legge, della persona dell'appaltatore non è un naturale negotii, bensì viene
rimessa ad una precisa manifestazione della volontà delle parti in tal senso.
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Severini, Commento all'art. 18 della legge n. 55/1990, in Leg. pen., 1991, 479.
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Alla luce delle suddette argomentazioni si potrebbe giungere ad affermare che la norma
di cui all'art. 1656 c.c. non sia riconducibile né ad un interesse proprio della collettività
né ad una rilevanza ex lege dell'identità dell'appaltatore.
L'interesse che si vuole garantire al committente non è, dunque, quello all'insostituibilità
dell'appaltatore ma, più semplicemente, quello al conseguimento dell'opera appaltata,
che tuttavia può essere compromesso qualora l'appaltatore ricorra ad un ausiliario
esterno non affidabile. Perciò può rinvenirsi nell'autorizzazione di cui all'art. 1656 c.c. la
ratio di offrire uno strumento di tutela all'interesse positivo del committente al
conseguimento dell'opera.
Caratteristiche del subappalto
Tranne per l’ipotesi di cui all’art. 37, co. 11 del codice appalti, che stabilisce un limite del
30% quanto alla categoria prevalente indicata dal bando11, tutte le altre categorie sono
interamente subappaltabili.12 Alle imprese in subappalto si estendono gli obblighi relativi
alla sicurezza nonché le condizioni economiche risultanti dall’aggiudicazione con un
ribasso massimo del 20%.1314
In materia di appalti di opere pubbliche la vigenza di un divieto di subappalto è
giustificata dalla necessità di evitare che i flussi di danaro pubblico vadano ad alimentare
le attività della criminalità organizzata15. Di contro, nel settore degli appalti privati non è
rinvenibile un'esigenza analoga. In realtà, la sussistenza del divieto di subappalto
sembra smentita dalla stessa dottrina che ne predica la vigenza. Se il precetto di cui
all'art. 1656 c.c. è posto a presidio di un interesse del committente, è proprio la natura
individuale di tale interesse che vale ad escludere la configurabilità di un divieto.
L’autorizzazione al subappalto16
Il subappalto necessita nel nostro ordinamento di un’autorizzazione da parte
dell’appaltante (art. 1656 cod. civ.) o della stazione appaltante in ambito pubblico17,
11
Il limite del trenta per cento dell'importo complessivo dell'appalto per forniture e servizi è stato introdotto dall'art. 118 D.Lgs. n. 163/06
non essendo previsto nella formulazione dell'art. 18 L. n. 55/90.
12
Se il bando omette di indicare la categoria prevalente, secondo alcuni opera il limite del 30%, secondo altri non opera alcun limite,
secondo altri ancora sussiste il divieto totale di subappalto.
13
Con la sentenza n. 32134 del 7 settembre 2010 la terza Sezione del TAR Lazio ha stabilito che il comma 4 dell'art. 118 del codice dei
contratti, secondo cui l'affidatario deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto "gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento", non presuppone una necessaria e totale corrispondenza tra le voci di
prezzo unitari del contratto principale e quelle del subappalto. Ciò significa che è possibile scomporre il prezzo unitario previsto nel
contratto d'appalto subappaltando soltanto una parte delle prestazioni (nel caso di specie la posa in opera) che compongono una determinata
lavorazione (fornitura di materiale e relativa posa in opera). Il Tribunale amministrativo ha dunque legittimato una prassi piuttosto diffusa
nei settori stradale, ferroviario ed immobiliare, riconoscendo la possibilità di subappaltare soltanto una delle prestazioni ricomprese in una
determinata lavorazione prevista nel contratto d'appalto.
14
In caso di avvalimento (art. 49 codice appalti) il subappalto è sottoposto ad un doppio limite: oltre alla soglia limite dle 30%, al limite dei
“requisiti prestati” di cui all’art. 49, comma 10, codice appalti.
Il subappalto non può essere vietato o limitato senza adeguata motivazione ai sensi del comma 2 art. 118 “(…) tutte le prestazioni nonché
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili (…)”, del 32° considerando della Direttiva 2004/18 e della sentenza
del Consiglio di Stato sez. VI, 19.8.2003 n. 4671.
15
Sulla natura e conseguenze della mancata autorizzazione si rimanda ad un’ulteriore trattazione da parte di chi scrive, in quanto meritevole
di approfondimento.
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17
Cons. St. Sez. V, 21 novembre approfondimento 2007, n. 5906 e Tribunale Regionale Amministrativo Lombardia, sez. III, 18 gennaio
2006, n. 99. In quest’ultima sentenza i giudici di Palazzo Spada hanno affermato: a) la piena giurisdizione del giudice amministrativo
relativamente ad una controversia avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 18, L. n. 55/90; b) la necessarietà dell'autorizzazione da parte
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mentre il diritto comunitario, preoccupandosi solamente della trasparenza
dell’operazione, non sancisce tale obbligo, né impone limiti qualitativi o quantitativi al
rapporto tra appaltatore e subappaltatore, rivelandosi meno severo. La ratio
dell’ingerenza del diritto nazionale nel suddetto rapporto si rinviene nell’esigenza di
tutelare l’ordine pubblico, il lavoro e la sicurezza18.
Secondo autorevole dottrina è ritenuta corretta la richiesta di autorizzazione al
subappalto che contenga le seguenti indicazioni: 1) l’importo del contratto di subappalto,
dove sia specificata la quota di oneri per la sicurezza; 2) la categoria che si intende
subappaltare;
3) il nominativo della ditta che eseguirà i lavori in subappalto, con la dichiarazione
dell’affidatario che il subappaltatore possiede i requisiti di qualificazioni necessari, la
dichiarazione del subappaltatore di non versare in ipotesi di divieto o esclusione previsti
dalla legge, la dichiarazione del subappaltatore di quale sia la propria composizione
societaria, la dichiarazione del subappaltante di assenza di forme di controllo del
subappaltatore, il DURC del subappaltatore, il modulo GAP, il certificato CCIAA antimafia.
L’autorizzazione ha lo scopo di verificare la ricorrenza dei presupposti soggettivi,
oggettivi e formali per il subappalto, potendo essere negata in loro difetto o per la
sussistenza di cause ostative. In dottrina si è sempre negata la possibilità di
autorizzazione tacita, stante la non configurabilità di fattispecie tacite in materia così
delicata per l'ordine pubblico. Com'è noto, l'art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei
contratti pubblici), subordina il rilascio dell'autorizzazione al subappalto alla condizione tra le altre - che il subappaltatore sia fornito dei requisiti tecnico-organizzativi e/o
economico-finanziari prescritti in relazione alla prestazione affidatagli.
Per quanto legittimo infatti, come si è detto in precedenza, il subappalto delle singole
prestazioni che compongono una determinata lavorazione può prestarsi a divenire un
insidioso strumento di elusione delle norme che disciplinano il subappalto di lavori
pubblici, tra cui quelle in tema di qualificazione dell'impresa subappaltatrice, verifiche
antimafia, limiti quantitativi al subappalto delle opere della categoria prevalente e di
quelle scorporabili superspecialistiche, rilascio dei certificati di esecuzione lavori.
In pratica, il rischio insito nel frazionamento delle prestazioni da subappaltare è quello di
scomputare dal valore delle opere subappaltate il valore dei materiali, mezzi ed
attrezzature forniti dall'appaltatore, per cui il valore del subappalto risulterà di gran
lunga inferiore a quello reale, il che consentirà ad imprese prive di alcuni requisiti o
attestazioni quali la qualificazione SOA (art. 28 D.P.R. n. 34/2000), di non produrre
l'informativa antimafia (art. 1, comma, 2 lett. e) D.P.R. n. 252/1998) e il valore del
subappalto potrebbe incidere infine sulla quota del 30% della categoria prevalente.
Purtuttavia, la previsione di requisiti di idoneità tecnico-economica è volta a far sì che il
rilascio o il diniego dell'autorizzazione non siano rimessi al mero arbitrio della stazione
appaltante, perché il ricorso all'esternalizzazione è un’esigenza dei traffici commerciali e,
ancor prima, una fondamentale articolazione della libertà d'iniziativa economica, tanto
della stazione appaltante per qualsiasi tipologia di subappalto a prescindere dall'importo (e in particolare con riferimento al caso deciso); c)
la titolarità della sola mandataria, in caso di riunione di imprese, alla stipula dei contratti di subappalto.
18
È da osservare che, nonostante la disciplina del 1994 non contemplasse apertis verbis la necessità di autorizzazione al subappalto la tesi
della permanenza della necessità di atto autorizzativo era corroborata da una serie di rilievi, primi fra tutti la mancata abrogazione dell'art. 21
della legge n. 646/1982, che prevedeva l'ipotesi di reato di subappalto non autorizzato e la disciplina dettata dall'art. 34, comma 2 della legge
n. 109, ora depennato dalla "Merloni-ter", la quale prevedeva la possibilità di prescegliere un subappaltatore diverso da quello
precedentemente indicato solo in caso di impossibilità sopravvenuta previa autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici. Quanto alla natura di detta autorizzazione, e soprattutto alla permanenza di effettivi margini di discrezionalità pur dopo
la tipizzazione rigorosa dei presupposti per il subaffidamento, la dottrina largamente prevalente reputava che la nuova impostazione
legislativa avesse adottato il criterio della doverosità del rilascio dell'autorizzazione in presenza dei requisiti prescritti, trasformando
l'autorizzazione in un mero controllo antimafia e consentendo la configurazione di una posizione di diritto soggettivo del privato al
subaffidamento.
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che parte della dottrina ritiene che, una volta accertata la sussistenza delle condizioni
richieste, il rilascio dell'autorizzazione al subappalto rappresenti un atto dovuto da parte
della P.A.
Allo stesso modo la disciplina del subappalto privato - altrettanto rispettosa delle
esigenze del mercato non potrà condurre a conclusioni dissimili da quelle appena
argomentate: il potere autorizzatorio del committente, in ambito privatistico, si configura
quale potere discrezionale, il cui esercizio è del tutto svincolato dalla sussistenza di
precise condizioni. E’ necessario, tuttavia, che tale potere venga esercitato dal titolare
secondo buona fede, in modo tale da salvaguardare l'utilità della controparte
compatibilmente con il proprio interesse.
Anche in ambito privatistico il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi può essere
individuato nella affidabilità tecnico-economica del subappaltatore, quale condizione
unica suscettibile di soddisfare, al contempo, tanto l'interesse del committente al
puntuale conseguimento dell'opera commissionata quanto quello dell'appaltatore al
ricorso ad ausiliari esterni al proprio apparato aziendale.
In ossequio al principio di buona fede, il committente sarà tenuto, pertanto, a concedere
la propria autorizzazione qualora il subappaltatore sia soggetto idoneo alla realizzazione
dell'opera; sarà legittimato a negarla in caso contrario.19
Bibliografia di riferimento:





De Nictolis R., Manuale degli appalti pubblici, Ed. EPC Libri, 2008, pp. 1077 e ss.
AA.VV., Il Codice dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi, a cura di R. De Nictolis, Milano,
Vol. III, 2007, pp. 231 e ss.
Valletti, Il subappalto, Milano, 2005.
D'Ambrosio F., SUBAPPALTO PRIVATO E MANCATA AUTORIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, in
Contratti, 3/2009, p. 297, IPSOA.
Massimario
AVCP,
in
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Massimario?portal:componentId=30445279&
portal:type=render&portal:isSecure=false&action=listaMassimePerNodoAlbero&idNodo=355&descrizio
neAlbero=Subappalto
19
Opportuna risulta una trattazione separata sulla natura e conseguenze della mancata autorizzazione cui si rimanda da parte di chi scrive, in
quanto meritevole di approfondimento.
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