INTRODUZIONE
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INTRODUZIONE Sommario: 1) Presupposti metodologici e fini della ricerca - 2) Cenni biografici degli Autori. 1) Presupposti metodologici Ritengo opportuno indicare, brevemente, i presupposti metodologici ed i fini della ricerca. Secondo il Paradisi mentre la sociologia procede dogmaticamente dalla realtà verso l’astrazione, per compiere della storia giuridica si deve percorrere il cammino inverso, ovvero partire dalle idee e dagli istituti giuridici e vedere se e come essi siano apparsi nel concreto divenire della storia1; questo Autore, dunque, ci indica un primo criterio con cui indagare nel divenire giuridico: quello della concretezza. Tuttavia la sola utilizzazione di questo mezzo d’indagine può anch’essa farci cadere nella tentazione di ‘concretizzare’ le nostre idee o gli istituti analizzati nel periodo storico prescelto, forzando, in certo qual modo, la realtà studiata per quell’amore della costruzione dogmatica sempre latente, almeno in parte, nel giurista che deve in ogni caso, per comprenderlo, riordinare il mondo delle regole in cui in quel momento si trova ad operare. A tale pericolo è però facile sottrarsi se si segue l’insegnamento di un altro grande Maestro, l’Orestano secondo cui: “Il problema della metodologia storica ed in particolar modo della storia del diritto è quello di valutare e comprendere per ciò che furono, per ciò che rappresentarono e per ciò che intesero realizzare nel loro tempo e per il loro tempo, gli schemi, le forme e i risultati 1 B. PARADISI, Storia del diritto, dogmatica e sociologia, in Apologia della storia giuridica, Bologna 1973, p. 378: “La sociologia è una scienza tendenzialmente dogmatica, che va dal concreto all’astratto e non dall’astratto al concreto, che è la via che noi crediamo si debba percorrere quando si fa della storia giuridica e si voglia superare il dogma nella storia.” INTRODUZIONE del passato”2. Naturalmente l’oggetto di una indagine compiuta con questi criteri non può essere che la società che necessariamente implica l’esistenza della norma3, attraverso la quale si attua il trasferimento dalla volontà dei singoli alla collettività, rendendo quest’ultima capace di regolare il comportamento di tutti4, e però la norma non si esaurisce nella società stessa, poiché: “Il legislatore formula esplicitamente un’esigenza che la società ha già posto a sé medesima, ne regola la modalità ma non la crea.. la estrae […]. Così la legge non è tutto il diritto, ma soltanto uno sviluppo e, di regola, un arricchimento del diritto […]. Per queste ragioni osiamo ritenere che il diritto non sia un’astrazione, perché si identifica con la società; e che un’astrazione sia soltanto la legge in quanto diretta a regolare le azioni future dei singoli, ma non in quanto sia espressione sociale, cioè in quanto corrisponda ad una realtà presente e non ad un’ipotesi per il futuro. Per cogliere il momento concreto del diritto […] non si deve guardare in avanti, verso il futuro che ancora non è, ma indietro, verso il passato, che è la società dalla quale la norma ha tratto la sua vita e nella quale essa fa consistere la sua esistenza5”. Ovviamente queste premesse di carattere generale sono anche alla base dell’indagine storica nel diritto canonico con le particolarità che derivano dall’ordinamento che viene studiato. 2 R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Torino 1961, rist. II ed., p. 313. 3 B. PARADISI, op. cit., p. 381: “Sappiamo che il concetto di società corrisponde ad un fatto fondamentale della vita e della storia umana ed è insieme essenziale alla natura del diritto. Non v’è esempio possibile di convivenza, di cooperazione, d’intesa tra gli uomini nel quale non si manifesti, contemporaneamente al fatto della convivenza, della cooperazione, dell’intesa, una norma, anche soltanto istintivamente e spontaneamente posta ed accettata”. 4 B. PARADISI, op. cit., pp. 381, 382: “Il passaggio dalla volontà dei singoli a quella della collettività ha una funzione essenziale e racchiude in sé qualcosa di misterioso. Perché è proprio in quel trasferimento dai singoli alla collettività […] che la norma diviene capace di regolare il comportamento di tutti e quindi il fondamento della società umana. Il concetto di norma giuridica è perciò contenuto in quello di società, ed in esso trova la sua attuazione”. 5 B. PARADISI, op. cit., p. 384, in precedenza l’A. aveva detto: “[…] non si può accettare la distinzione, fatta comunemente tra società e norma, l’una da considerarsi come fatto primario e l’altra come fatto secondario. È evidente, infatti che la norma diviene fatto secondario soltanto quando essa formalmente si distingua dalla società di cui ha formato sin dal primo momento il tessuto connettivo e con la quale sino ad allora si era confusa […]”. 8 INTRODUZIONE “Poiché la missione della Chiesa è la salvezza degli uomini, il diritto canonico non può trovare il suo fine ultimo che nell’aldilà. Esso si compie, così come affonda le proprie radici, nel soprannaturale”. Ma, “poiché la felicità temporale non è radicalmente scindibile da quella spirituale, il diritto canonico vi contribuisce per via di conseguenza: se esattamente osservati, la giustizia e i benefici che cerca di promuovere, garantirebbero a tutti la sicurezza e la pace in questo mondo. Di questi benefici, la Chiesa ha anche la preoccupazione diretta e costante, benché ne faccia la missione specifica della società civile”. Quindi “Contemplazione dell’eterno ed attenzione per il mondo […]. Questo dualismo di oggetti, si complica in un dualismo di soggetti. Comunità o individuo. Il diritto canonico è un diritto sociale… Ma ogni uomo possiede il valore inestimabile di una goccia di sangue divino e la promessa di un’eternità. Umanità-persona: quale diritto si muove tra una tale immensità ed una tale inezia, tra un oggetto così grandioso ed un soggetto così minuscolo6?” Partendo da tali presupposti, è facile comprendere l’importanza dell’argomento trattato non solo per la storia del diritto canonico, essendo intuitivo che l’argomento della fede è basilare in ordinamento che si fonda su di essa, ma anche per la storia del diritto in generale, una storia non limitata alla filologia secondo una visione corrente di essa, perché “il filologismo non è acquisizione di certezza […], è invece un modo di proporre il dubbio critico ed un tentativo di risolverlo7” ma ad una visione della stretta compenetrazione tra diritto e società quale abbiamo detto sopra. Ed appunto per la rappresentatività, l’influenza e l’ampiezza, l’analisi delle opere prescelte può condurci a questa visione. 2) Cenni biografici degli Autori Prima di parlare degli Autori, è opportuno tratteggiare in breve, dal punto di vista giuridico, il periodo in cui operarono. È noto che sino al secolo XII il diritto romano venne considerato il 6 G. Le BRAS, La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche, ed. it. a cura di F. MARGIOTTA BROGLIO, Bologna, 1975, pp. 28 e ss. 7 B. PARADISI, Storia del diritto e filologia in Apologia… cit., p. 456. 9 INTRODUZIONE modello del diritto civile anche se non venne conosciuto il Corpus Juris Civilis8; pertanto quando la scienza giuridica lo riscoprì, il suo “fu non lo studio del diritto del passato, ma semplicemente la prosecuzione di uno sviluppo, che, se non sotto l’aspetto cronologico, almeno sotto quello intellettuale veniva considerato come ininterrotto. Questa situazione mutò profondamente allorché i glossatori civilisti, abbandonando lo studio pressoché esclusivo del diritto giustinianeo, cominciarono a rivolgere la loro attenzione al diritto canonico, che era anch’esso divenuto universale […]. L’uso delle costruzioni concettuali del diritto canonico da parte dei civilisti, del resto largamente anticipato da quello che i canonisti avevano fatto del diritto civile, significò la conquista di una libertà di costruire le varie parti dell’edificio giuridico fino ad allora ignota. Se ciò non fu ancora un pieno trionfo della ragione sull’autorità del testo, fu certamente un passo decisivo per quella via [….]. Questo periodo intermedio e così importante, […] si colloca tra la fine del secolo XII ed il XV […]9”. Per dare un esempio delle relazioni intercorrenti tra diritto canonico e diritto romano Padoa Schioppa riferisce che: “Il maestro di arti liberali Boncompagno, scrivendo nella Bologna della prima metà del Duecento notava che lo ius canonicum camminava appoggiandosi ad un bastone non suo: «sustentatur baculo alieno». Egli si riferiva, naturalmente all’apporto determinante del diritto romano10.” Di questo clima culturale che ha il suo fulcro nei rapporti tra i due diritti: romano e canonico, sia Glossa ordinaria al Decretum di Giovanni Teutonico 8 Ove non diversamente specificato si cita dalle seguenti edizioni dell’opera giustinianea: Corpus Iuris Civilis, Insitutiones, Digesta, ed. P. KRUEGER, TH. MOMMSEN, Berolini MDCCCIC; Codex Iustinianus ed. P. KRUEGER, Berolini MCMIV ed infine Corpus Iuris Civilis, Novellae, ed. R. SCHOELL, G. KROLL, Berolini MCMIV; per il Corpus Iuris Canonici: Corpus Iuris Canonici, ed. AE. FRIEDBERG, Pars I, Decretum Magistri Gratiani, Pars II, Decretalium Collectiones, Leipzig 1879, n. ed. Graz 1955; per le Quinque Compilationes Antiquae: Quinque Compilationes Antiquae nec non Collectio Canonum Lipsiensis, ed. AE. FRIEDBERG, Leipzig 1882, n. ed. Graz 1959. 9 B. PARADISI, Questioni fondamentali per una moderna storia del diritto, in Apologia… cit., p. 462. 10 A. PADOA SCHIOPPA, Riflessioni sul modello del diritto canonico medievale, in A Ennio Cortese. Scritti promossi da D. MAFFEI, Roma 2001, t. III, p. 32. Per i rapporti tra diritto romano e diritto canonico, v. in precedenza R. MACERATINI, Ricerche sullo status giuridico dell’eretico nel diritto Romano-Cristiano e nel diritto Canonico Classico (da Graziano ad Uguccione), Padova 1994, cap. VI, §§ 1 e 2, oltre a quanto poi verrà detto specificamente nell’analisi delle opere. 10 INTRODUZIONE che di quella di Accursio al Codex, che sono degli apparati di glosse, ovvero costituiscono lo stadio evolutivo più avanzato di questo genere letterario11, rappresentano la massima espressione. Esse anche hanno un comune carattere: quello di raccogliere tutta la dottrina loro precedente, e al tempo stesso di riuscire a semplificare tutta la massa che era stata raccolta; inoltre, come vedremo, anche il loro modo di composizione ha evidenti affinità. Detto ciò, diamo alcuni dati biografici degli Autori iniziando da Giovanni Teutonico. Di questi sappiamo che fu, come dice il nome di nazione tedesca, che studiò a Bologna, ascoltando Azone per il diritto romano, e dopo aver ivi anche insegnato diritto canonico sino al 1218-1219, si ritirò ad Halberstadt dove fu prevosto e morì tra il 1245-124612. La sua glossa al Decretum, come abbiamo detto fu sempre da lui perfezionata, tuttavia possiamo anche dire che la maggior parte del suo lavoro venne svolta subito dopo il concilio Lateranense IV (1215). Bartolomeo da Brescia, che aggiunse le rifiniture al lavoro di Giovanni, fu allievo del civilista Ugolino de Presbiteri mentre per il diritto canonico di Tancredi. Probabilmente intraprese l’aggiornamento dell’apparato di Giovanni Teutonico tra il 1240-1246, quasi certamente intorno al 1245, e morì nel 125813. Accursio senza dubbio il più illustre allievo di Azone, “Accursio senza Azone non si concepirebbe14”, nacque nei dintorni di Firenze, da famiglia contadina agiata tra il 1181-1185, Savigny lo dice Bauernsohn15, e visse a Bologna, acquistando fama e ricchezze, sino alla morte avvenuta intorno al 1260. La sua Magna Glossa sembra sia stata iniziata da lui in età giovanile e terminata intorno al 11 Da ultimo v. A. ERRERA, Forme letterarie e metodologiche nella scuola bolognese dei glossatori civilisti: tra evoluzione ed innovazione, in Studi di storia del diritto medioevale e moderno, a cura di F. LIOTTA, Bologna 1999, p. 51 e ss. 12 E. CORTESE, Il Diritto nella Storia Medievale. II Il Basso Medioevo, Roma 1995, p. 234, n. 111 v. anche a cura di K. PENNINGTON, Johannis Teutonici Apparatus glossarum in Compilationem tertiam, (Monumanta Iuris Canonici, Series A Corpus Glossatorum vol.3), Città del Vaticano 1981 p. xi e ss. Sulla data della morte di Giovanni Teutonico J. F. VON SCHULTE, Die Geschichte der Quellen und der Literatur des Canonischen Rechts, Stuttgart 1875, (Nachdruck) Graz1956 I/II, I p. 172 che l’anticipa di qualche anno. 12 E. CORTESE, op. cit. n.112. 14 E. CORTESE, op. cit., p.179. 15 F. C. VON SAVIGNY, Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter, Bd. I-VII, Berlin 18342, 18502, 18512 rist. Bad Homburg 1961), Bd. V, p. 267. 11 INTRODUZIONE 1228; vi è molta incertezza di una seconda edizione di questa opera16, per Dolezalek ve ne sono molte di più17. 16 E. CORTESE, op. cit., p. 182, nn. 92, 93. G. DOLEZALEK, Repertorium Codicis Justiniani (Jus Commune Sonderhefte, 23), Frankfurt am Main 1985 Bd. I-II, Bd. I, p. 512, [...] daß es nicht um zwei Rezensionen des Accursichen Apparats zum Codex gibt, sondern viele. 17 12