INTRODUZIONE

Transcript

INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
Sommario: 1) Presupposti metodologici e fini della ricerca - 2) Cenni
biografici degli Autori.
1) Presupposti metodologici
Ritengo opportuno indicare, brevemente, i presupposti
metodologici ed i fini della ricerca.
Secondo il Paradisi mentre la sociologia procede
dogmaticamente dalla realtà verso l’astrazione, per compiere della
storia giuridica si deve percorrere il cammino inverso, ovvero partire
dalle idee e dagli istituti giuridici e vedere se e come essi siano
apparsi nel concreto divenire della storia1; questo Autore, dunque, ci
indica un primo criterio con cui indagare nel divenire giuridico:
quello della concretezza. Tuttavia la sola utilizzazione di questo
mezzo d’indagine può anch’essa farci cadere nella tentazione di
‘concretizzare’ le nostre idee o gli istituti analizzati nel periodo
storico prescelto, forzando, in certo qual modo, la realtà studiata per
quell’amore della costruzione dogmatica sempre latente, almeno in
parte, nel giurista che deve in ogni caso, per comprenderlo,
riordinare il mondo delle regole in cui in quel momento si trova ad
operare. A tale pericolo è però facile sottrarsi se si segue
l’insegnamento di un altro grande Maestro, l’Orestano secondo cui:
“Il problema della metodologia storica ed in particolar modo della
storia del diritto è quello di valutare e comprendere per ciò che
furono, per ciò che rappresentarono e per ciò che intesero realizzare
nel loro tempo e per il loro tempo, gli schemi, le forme e i risultati
1
B. PARADISI, Storia del diritto, dogmatica e sociologia, in Apologia della storia
giuridica, Bologna 1973, p. 378: “La sociologia è una scienza tendenzialmente
dogmatica, che va dal concreto all’astratto e non dall’astratto al concreto, che è la
via che noi crediamo si debba percorrere quando si fa della storia giuridica e si
voglia superare il dogma nella storia.”
INTRODUZIONE
del passato”2. Naturalmente l’oggetto di una indagine compiuta con
questi criteri non può essere che la società che necessariamente
implica l’esistenza della norma3, attraverso la quale si attua il
trasferimento dalla volontà dei singoli alla collettività, rendendo
quest’ultima capace di regolare il comportamento di tutti4, e però la
norma non si esaurisce nella società stessa, poiché: “Il legislatore
formula esplicitamente un’esigenza che la società ha già posto a sé
medesima, ne regola la modalità ma non la crea.. la estrae […].
Così la legge non è tutto il diritto, ma soltanto uno sviluppo e, di
regola, un arricchimento del diritto […]. Per queste ragioni osiamo
ritenere che il diritto non sia un’astrazione, perché si identifica con
la società; e che un’astrazione sia soltanto la legge in quanto diretta
a regolare le azioni future dei singoli, ma non in quanto sia
espressione sociale, cioè in quanto corrisponda ad una realtà
presente e non ad un’ipotesi per il futuro. Per cogliere il momento
concreto del diritto […] non si deve guardare in avanti, verso il
futuro che ancora non è, ma indietro, verso il passato, che è la
società dalla quale la norma ha tratto la sua vita e nella quale essa
fa consistere la sua esistenza5”.
Ovviamente queste premesse di carattere generale sono anche
alla base dell’indagine storica nel diritto canonico con le particolarità
che derivano dall’ordinamento che viene studiato.
2
R. ORESTANO, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Torino 1961,
rist. II ed., p. 313.
3
B. PARADISI, op. cit., p. 381: “Sappiamo che il concetto di società corrisponde ad
un fatto fondamentale della vita e della storia umana ed è insieme essenziale alla
natura del diritto. Non v’è esempio possibile di convivenza, di cooperazione,
d’intesa tra gli uomini nel quale non si manifesti, contemporaneamente al fatto della
convivenza, della cooperazione, dell’intesa, una norma, anche soltanto
istintivamente e spontaneamente posta ed accettata”.
4
B. PARADISI, op. cit., pp. 381, 382: “Il passaggio dalla volontà dei singoli a quella
della collettività ha una funzione essenziale e racchiude in sé qualcosa di misterioso.
Perché è proprio in quel trasferimento dai singoli alla collettività […] che la norma
diviene capace di regolare il comportamento di tutti e quindi il fondamento della
società umana. Il concetto di norma giuridica è perciò contenuto in quello di società,
ed in esso trova la sua attuazione”.
5
B. PARADISI, op. cit., p. 384, in precedenza l’A. aveva detto: “[…] non si può
accettare la distinzione, fatta comunemente tra società e norma, l’una da
considerarsi come fatto primario e l’altra come fatto secondario. È evidente, infatti
che la norma diviene fatto secondario soltanto quando essa formalmente si distingua
dalla società di cui ha formato sin dal primo momento il tessuto connettivo e con la
quale sino ad allora si era confusa […]”.
8
INTRODUZIONE
“Poiché la missione della Chiesa è la salvezza degli uomini, il
diritto canonico non può trovare il suo fine ultimo che nell’aldilà.
Esso si compie, così come affonda le proprie radici, nel
soprannaturale”. Ma, “poiché la felicità temporale non è
radicalmente scindibile da quella spirituale, il diritto canonico vi
contribuisce per via di conseguenza: se esattamente osservati, la
giustizia e i benefici che cerca di promuovere, garantirebbero a tutti
la sicurezza e la pace in questo mondo. Di questi benefici, la Chiesa
ha anche la preoccupazione diretta e costante, benché ne faccia la
missione specifica della società civile”. Quindi “Contemplazione
dell’eterno ed attenzione per il mondo […]. Questo dualismo di
oggetti, si complica in un dualismo di soggetti. Comunità o
individuo. Il diritto canonico è un diritto sociale… Ma ogni uomo
possiede il valore inestimabile di una goccia di sangue divino e la
promessa di un’eternità. Umanità-persona: quale diritto si muove
tra una tale immensità ed una tale inezia, tra un oggetto così
grandioso ed un soggetto così minuscolo6?”
Partendo da tali presupposti, è facile comprendere
l’importanza dell’argomento trattato non solo per la storia del diritto
canonico, essendo intuitivo che l’argomento della fede è basilare in
ordinamento che si fonda su di essa, ma anche per la storia del diritto
in generale, una storia non limitata alla filologia secondo una visione
corrente di essa, perché “il filologismo non è acquisizione di certezza
[…], è invece un modo di proporre il dubbio critico ed un tentativo
di risolverlo7” ma ad una visione della stretta compenetrazione tra
diritto e società quale abbiamo detto sopra. Ed appunto per la
rappresentatività, l’influenza e l’ampiezza, l’analisi delle opere
prescelte può condurci a questa visione.
2) Cenni biografici degli Autori
Prima di parlare degli Autori, è opportuno tratteggiare in
breve, dal punto di vista giuridico, il periodo in cui operarono. È
noto che sino al secolo XII il diritto romano venne considerato il
6
G. Le BRAS, La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni
ecclesiastiche, ed. it. a cura di F. MARGIOTTA BROGLIO, Bologna, 1975, pp. 28 e ss.
7
B. PARADISI, Storia del diritto e filologia in Apologia… cit., p. 456.
9
INTRODUZIONE
modello del diritto civile anche se non venne conosciuto il Corpus
Juris Civilis8; pertanto quando la scienza giuridica lo riscoprì, il suo
“fu non lo studio del diritto del passato, ma semplicemente la
prosecuzione di uno sviluppo, che, se non sotto l’aspetto
cronologico, almeno sotto quello intellettuale veniva considerato
come ininterrotto. Questa situazione mutò profondamente allorché i
glossatori civilisti, abbandonando lo studio pressoché esclusivo del
diritto giustinianeo, cominciarono a rivolgere la loro attenzione al
diritto canonico, che era anch’esso divenuto universale […]. L’uso
delle costruzioni concettuali del diritto canonico da parte dei
civilisti, del resto largamente anticipato da quello che i canonisti
avevano fatto del diritto civile, significò la conquista di una libertà
di costruire le varie parti dell’edificio giuridico fino ad allora
ignota. Se ciò non fu ancora un pieno trionfo della ragione
sull’autorità del testo, fu certamente un passo decisivo per quella via
[….]. Questo periodo intermedio e così importante, […] si colloca
tra la fine del secolo XII ed il XV […]9”. Per dare un esempio delle
relazioni intercorrenti tra diritto canonico e diritto romano Padoa
Schioppa riferisce che: “Il maestro di arti liberali Boncompagno,
scrivendo nella Bologna della prima metà del Duecento notava che
lo ius canonicum camminava appoggiandosi ad un bastone non suo:
«sustentatur baculo alieno». Egli si riferiva, naturalmente
all’apporto determinante del diritto romano10.” Di questo clima
culturale che ha il suo fulcro nei rapporti tra i due diritti: romano e
canonico, sia Glossa ordinaria al Decretum di Giovanni Teutonico
8
Ove non diversamente specificato si cita dalle seguenti edizioni dell’opera
giustinianea: Corpus Iuris Civilis, Insitutiones, Digesta, ed. P. KRUEGER,
TH. MOMMSEN, Berolini MDCCCIC; Codex Iustinianus ed. P. KRUEGER, Berolini
MCMIV ed infine Corpus Iuris Civilis, Novellae, ed. R. SCHOELL, G. KROLL,
Berolini MCMIV; per il Corpus Iuris Canonici: Corpus Iuris Canonici, ed.
AE. FRIEDBERG, Pars I, Decretum Magistri Gratiani, Pars II, Decretalium
Collectiones, Leipzig 1879, n. ed. Graz 1955; per le Quinque Compilationes
Antiquae: Quinque Compilationes Antiquae nec non Collectio Canonum Lipsiensis,
ed. AE. FRIEDBERG, Leipzig 1882, n. ed. Graz 1959.
9
B. PARADISI, Questioni fondamentali per una moderna storia del diritto, in
Apologia… cit., p. 462.
10
A. PADOA SCHIOPPA, Riflessioni sul modello del diritto canonico medievale, in
A Ennio Cortese. Scritti promossi da D. MAFFEI, Roma 2001, t. III, p. 32. Per i
rapporti tra diritto romano e diritto canonico, v. in precedenza R. MACERATINI,
Ricerche sullo status giuridico dell’eretico nel diritto Romano-Cristiano e nel
diritto Canonico Classico (da Graziano ad Uguccione), Padova 1994, cap. VI, §§ 1
e 2, oltre a quanto poi verrà detto specificamente nell’analisi delle opere.
10
INTRODUZIONE
che di quella di Accursio al Codex, che sono degli apparati di glosse,
ovvero costituiscono lo stadio evolutivo più avanzato di questo
genere letterario11, rappresentano la massima espressione. Esse
anche hanno un comune carattere: quello di raccogliere tutta la
dottrina loro precedente, e al tempo stesso di riuscire a semplificare
tutta la massa che era stata raccolta; inoltre, come vedremo, anche il
loro modo di composizione ha evidenti affinità.
Detto ciò, diamo alcuni dati biografici degli Autori iniziando
da Giovanni Teutonico. Di questi sappiamo che fu, come dice il
nome di nazione tedesca, che studiò a Bologna, ascoltando Azone
per il diritto romano, e dopo aver ivi anche insegnato diritto
canonico sino al 1218-1219, si ritirò ad Halberstadt dove fu prevosto
e morì tra il 1245-124612. La sua glossa al Decretum, come abbiamo
detto fu sempre da lui perfezionata, tuttavia possiamo anche dire che
la maggior parte del suo lavoro venne svolta subito dopo il concilio
Lateranense IV (1215). Bartolomeo da Brescia, che aggiunse le
rifiniture al lavoro di Giovanni, fu allievo del civilista Ugolino de
Presbiteri mentre per il diritto canonico di Tancredi. Probabilmente
intraprese l’aggiornamento dell’apparato di Giovanni Teutonico tra
il 1240-1246, quasi certamente intorno al 1245, e morì nel 125813.
Accursio senza dubbio il più illustre allievo di Azone,
“Accursio senza Azone non si concepirebbe14”, nacque nei dintorni
di Firenze, da famiglia contadina agiata tra il 1181-1185, Savigny lo
dice Bauernsohn15, e visse a Bologna, acquistando fama e ricchezze,
sino alla morte avvenuta intorno al 1260. La sua Magna Glossa
sembra sia stata iniziata da lui in età giovanile e terminata intorno al
11
Da ultimo v. A. ERRERA, Forme letterarie e metodologiche nella scuola
bolognese dei glossatori civilisti: tra evoluzione ed innovazione, in Studi di storia
del diritto medioevale e moderno, a cura di F. LIOTTA, Bologna 1999, p. 51 e ss.
12
E. CORTESE, Il Diritto nella Storia Medievale. II Il Basso Medioevo, Roma 1995,
p. 234, n. 111 v. anche a cura di K. PENNINGTON, Johannis Teutonici Apparatus
glossarum in Compilationem tertiam, (Monumanta Iuris Canonici, Series A Corpus
Glossatorum vol.3), Città del Vaticano 1981 p. xi e ss. Sulla data della morte di
Giovanni Teutonico J. F. VON SCHULTE, Die Geschichte der Quellen und der
Literatur des Canonischen Rechts, Stuttgart 1875, (Nachdruck) Graz1956 I/II, I
p. 172 che l’anticipa di qualche anno.
12
E. CORTESE, op. cit. n.112.
14
E. CORTESE, op. cit., p.179.
15
F. C. VON SAVIGNY, Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter, Bd. I-VII,
Berlin 18342, 18502, 18512 rist. Bad Homburg 1961), Bd. V, p. 267.
11
INTRODUZIONE
1228; vi è molta incertezza di una seconda edizione di questa
opera16, per Dolezalek ve ne sono molte di più17.
16
E. CORTESE, op. cit., p. 182, nn. 92, 93.
G. DOLEZALEK, Repertorium Codicis Justiniani (Jus Commune Sonderhefte, 23),
Frankfurt am Main 1985 Bd. I-II, Bd. I, p. 512, [...] daß es nicht um zwei
Rezensionen des Accursichen Apparats zum Codex gibt, sondern viele.
17
12