OGGETTO IMPEGNO ORARIO RIDOTTO QUESITO (posto in data 2

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OGGETTO IMPEGNO ORARIO RIDOTTO QUESITO (posto in data 2
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OGGETTO
IMPEGNO ORARIO RIDOTTO
QUESITO
(posto in data 2 aprile 2010)
Quali sono le norme contrattuali che regolano la possibilità di accedere
ad un rapporto di lavoro part time per un anestesista di ruolo?
A chi spetta la decisione finale: all'amministrazione, al primario?
Esistono valide motivazioni per cui l'amministrazione può rifiutarsi
di concederlo o è semplicemente discrezionale?
RISPOSTA
(inviata in data 2 aprile 2010)
L’accesso al part time per la dirigenza medica è disciplinato dal CCNL
22 febbraio 2001, integrativo del CCNL 1998_2001, nel quadro ovviamente dei vincoli posti dalla normativa generale vigente.
Il CCNL 22 febbraio 2001, pressoché integralmente riportato nel paragrafo successivo, precisa in modo chiaro alcuni aspetti:
1) l’accesso al part time può essere richiesto dal dipendente solo per
gravi e documentate esigenze familiari e sociali
2) la concessione del part time non è obbligatoria per l’azienda, ma
discrezionale e deve essere compatibile con le esigenze organizzative aziendali
3) il part time non può essere concesso in misura superiore al 3%
della dotazione organica, limite che può essere elevato al 5% solo
in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi e documentati
motivi
4) sono esclusi dalla concessione del part time i dirigenti titolari di un
incarico di struttura complessa o di struttura semplice che non sia
articolazione di una struttura complessa.
La normativa di carattere generale che disciplina l’istituto del part
time è il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, attuativo di una
direttiva comunitaria in materia, decreto che comunque demanda
ai contratti collettivi di lavoro di categoria la disciplina di dettaglio .
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Una norma di carattere generale di cui non si può non tener conto
è l’articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che rafforza
la discrezionalità aziendale nella concessione dell’accesso all’impegno
orario ridotto, precisando che è facoltà dell’azienda non concederlo
quando la concessione dello stesso comporti pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione (e non grave pregiudizio come precedentemente richiesto per non concedere l’accesso al part time secondo
l’articolo 1, comma 58 della legge 28 dicembre 1998, n. 662).
L’istituto del part time può essere oggetto di specifiche ulteriori regolamentazioni nell’ambito del contratto collettivo integrativo aziendale,
determinando così differenti comportamenti tra le diverse aziende di
una stessa regione, anche in relazione agli spazi possibili in relazione
alle diverse articolazioni organizzative, ed alle differenti dotazioni
organiche.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
le norme sono riportate nel testo vigente alla data della risposta
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 febbraio 2001
INTEGRATIVO DEL CCNL 1998_2001
TITOLO II – RAPPORTI DI LAVORO CON IMPEGNO RIDOTTO
ARTICOLO 2
ACCESSO AL REGIME AD IMPEGNO RIDOTTO
1. motivazioni per le quali è consentito l’accesso al part – time
Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o
sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere
l’accesso ad un regime di impegno orario ridotto.
2. casi nei quali è consentito l’accesso al part time
In via indicativa i casi di comprovate esigenze familiari o sociali di
cui al precedente comma 1 sono riconducibili ai seguenti:
assistenza ai figli sino agli otto anni di età
partecipazione ad un progetto di recupero e riabilitazione di soggetti affetti da dipendenza o disabilità o per assistere parenti
entro il secondo grado sottoposti a tale progetto
gravi e documentati motivi familiari, fra i quali l’assistenza
a parenti entro il secondo grado affetti da patologie di particolare
gravità che richiedano assistenza di particolare impegno
3. procedure per l’accesso al part – time
L’accesso al regime di impegno ridotto, anche per quanto attiene
la decorrenza, è concordato dall’azienda con il dirigente interessato,
tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali. L’azienda deve
concedere o meno l’accesso all’impegno ridotto entro quindici giorni
dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato
il mantenimento del rispetto del rapporto di lavoro esclusivo:
La modifica dell’impegno orario è perfezionata con la sua registrazione nel contratto individuale di lavoro. Il dirigente informa
dell’avvenuto accesso all’impegno ridotto il direttore o responsabile
della struttura di appartenenza.
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4. vincoli aziendali per la concessione dell’accesso al part – time
L’azienda ammette i dirigenti all’impegno ridotto in misura non
superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell’area
dirigenziale, incrementabile di un ulteriore 2% massimo in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale
di base. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare
comunque all’unità e va ripartita dall’azienda tra le varie discipline
in modo equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione alle organizzazioni sindacali aziendali.
5. criteri che devono essere seguiti nel fissare le priorità
Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene
data la precedenza:
ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o
parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore
al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti
dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti;
ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche
correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con
riferimento alla minore età.
ARTICOLO 3
ORARIO DI LAVORO DEL DIRIGENTE CON IMPEGNO RIDOTTO
1. percentuali di riduzione possibile dell’orario di lavoro
L’orario di lavoro settimanale del dirigente può essere ridotto da un
minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione
lavorativa rispetto alle 38 ore settimanali che costituiscono il debito
orario contrattuale del dirigente medico. In ogni caso, la somma
delle frazioni di posti ad impegno ridotto non può superare
il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.
2. modalità di articolazione dell’impegno lavorativo
L’impegno ridotto può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
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b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata
del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).
3. ulteriori possibilità di articolazione dell’impegno lavorativo
In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente
può concordare con l’azienda ulteriori modalità di articolazione
della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie individuate in base alle tipologie del
regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dell’attività
istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse discipline. La modifica dell’articolazione della prestazione lavorativa deve essere concordata con il
dirigente interessato entro quindici giorni dalla domanda dallo
stesso formulata ed inserita nel contratto individuale di lavoro.
4. periodi per i quali può essere richiesto l’accesso all’impegno ridotto
L’accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per
periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere
anticipato, su richiesta del dirigente o dell’azienda, al cessare delle
ragioni che lo hanno determinato, ed il ripristino del normale
impegno lavorativo deve essere perfezionato attraverso la registrazione dello stesso nel contratto individuale di lavoro..
5. possibilità per l’azienda di ricorrere ad assunzioni a tempo
determinato
In rapporto alla durata dell’impegno ridotto del dirigente, l’azienda,
su richiesta del responsabile della struttura, valuta la possibilità
di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, a condizione che
la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti
al completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilità organica, tenendo conto del fatto che i lavoratori a tempo
parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori
dipendenti in proporzione all'orario svolto.
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6. dirigenti esclusi dall’accesso al regime ad impegno ridotto
Non è consentito l’accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti
che siano titolari di incarico di direzione di una struttura
complessa o di una struttura semplice che non sia articolazione
interna di una struttura complessa.
ARTICOLO 4
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
DEI DIRIGENTI AD IMPEGNO RIDOTTO
1. principi generali che disciplinano il rapporto di lavoro ad impegno
ridotto
Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente
contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e
della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione.
2. prestazioni di lavoro supplementare in caso di impegno ridotto
orizzontale
Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, nella misura massima del 10%
della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad
un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso
al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate
esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale
non prevedibili ed improvvise.
3. remunerazione delle ore di lavoro supplementare
Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari
al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo per il trattamento
accessorio legato a partico-lari condizioni di lavoro.
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4. prestazioni di lavoro straordinario in caso di impegno ridotto
verticale
Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo
verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole
giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo
individuale annuo di 20 ore.
5. remunerazione di eventuali ulteriori ore di impegno lavorativo
Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l’azienda,
previo consenso del dirigente, chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto a quelle richieste ai sensi dei precedenti commi sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali ore non
possono superare il limite massimo individuale annuo di 20.
6. trattamento economico del dirigente con impegno di lavoro orario
ridotto
Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con
rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, la retribuzione
individuale di anzianità, l’indennità di specificità medica e
l’indennità di rischio radiologico ove spettante, corrisposte al
dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente
alla stessa posizione di incarico. L’indennità di esclusività è
percepita per intero.
7. retribuzione di posizione del dirigente con impegno orario ridotto
La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa, è
rideterminabile dalle parti, azienda e dirigente, in misura proporzionale all’impegno ridotto e, comunque, in ragione dell’eventuale
mutamento dell’incarico conseguentemente assegnato.
8. trattamenti accessori non legati all’impegno orario
La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate,
stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto
dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati
nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione
lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non
direttamente proporzionale al regime orario adottato.
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9. assegni familiari spettanti al dirigente ad impegno ridotto
Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto
sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
10. ferie e permessi retribuiti spettanti ai dirigenti con impegno
ridotto
I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad
un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo
pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto
ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse
proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio
di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio
previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per
malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque
riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro per maternità, anche per la parte non cadente in periodo
lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per
l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato
alla durata prevista per la prestazione giornaliera.
Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi
per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo
per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che
il relativo trattamento economico è commisurato alla durata
prevista per la prestazione giornaliera. Nell’impegno ridotto di tipo
verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
11. impossibilità di accesso all’impegno ridotto per i neo assunti
I dirigenti possono accedere all’impegno ridotto solo dopo i primi
sei mesi dall’assunzione.
12. attività precluse ai dirigenti con impegno ridotto
I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non
possono svolgere servizio di pronta disponibilità. L’attività libero
professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per
tutta la durata dell’ impegno ad orario ridotto.
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13. diritti del dirigente che rientra dall’impegno ridotto
Al dirigente che rientra dall’impegno ridotto viene ripristinato
l’intero trattamento economico nonché la retribuzione di posizione
minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è,
comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell’azienda dell’incarico
precedentemente ricoperto.
14. rinvio al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
Per tutto ciò che non è esplicitamente disciplinato dal presente
contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61 (recepimento della normativa comunitaria in
materia di lavoro part – time).
ARTICOLO 5
UTILIZZO DEI RISPARMI
DERIVANTI DALL’IMPEGNO RIDOTTO DEI DIRIGENTI
1. utilizzo dei risparmi derivanti dall’accesso all’impegno ridotto
I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti
di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo
pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie
di bilancio. Una quota pari al 70% dei predetti risparmi è destinata,
secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione
integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente
per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad
attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento
di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.
I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità
costituiscono ulteriori economie di bilancio (articolo 1, comma 59,
legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Le quote di retribuzione di posizione ridotte in conseguenza
dell’accesso all’impegno ridotto e della rideterminazione della retribuzione di posizione, rimangono nel fondo per la retribuzione di posizione e sono utilizzate a consuntivo tenendo conto del periodo
effettivo di impegno ridotto.
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LEGGE 23 dicembre 1996, n.662 (finanziaria 1997)
ARTICOLO 1, COMMA 58
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PART TIME)
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o
autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione,
entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso
in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti
un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta
dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti,
in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta
dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non
superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque
concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba
intercorrere con un'amministrazione pubblica.
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N.112
ARTICOLO 73
(part time)
All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono
sostituite dalle parole: "può essere concessa dall'amministrazione";
b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite
dalla parola: "pregiudizio";
c) al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato"
fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;
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INDICAZIONI OPERATIVE
Opportuno prima di tutto verificare se il contratto integrativo
aziendale, o altri atti aziendali a valenza organizzativa, contengono
indicazioni specifiche in materia di concessione dell’accesso all’impegno orario ridotto.
Verificato questo è altresì opportuno verificare se in relazione ai motivi
che determinano l’esigenza di un impegno orario ridotto non siano
disponibili altri istituti che consentano soluzioni comunque idonee
per rispondere alle proprie esigenze a condizioni economiche migliori e
con minori spazi di discrezionalità da parte dell’azienda (quali ad
esempio il congedo parentale, disciplinato dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della ma-ternità e della paternità).
Opportuno muoversi, anche per preservare la qualità dei rapporti
interpersonali, in una trasparente chiarezza con il proprio referente
diretto, che dovrebbe essere comunque informato anche quando
l’accesso all’ impegno ridotto fosse un diritto non soggetto a valutazioni discrezionali.
A maggior ragione sarà opportuno ottenerne il preventivo consenso
laddove vi sia una discrezionalità aziendale, che non potrà non tener
conto della valutazione del responsabile della struttura che per primo
sarà chiamato a giudicare se la concessione dell’orario ridotto possa o
no comportare pregiudizio per la funzionalità della stessa.
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