OGGETTO IMPEGNO ORARIO RIDOTTO QUESITO (posto in data 2
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OGGETTO IMPEGNO ORARIO RIDOTTO QUESITO (posto in data 2
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO IMPEGNO ORARIO RIDOTTO QUESITO (posto in data 2 aprile 2010) Quali sono le norme contrattuali che regolano la possibilità di accedere ad un rapporto di lavoro part time per un anestesista di ruolo? A chi spetta la decisione finale: all'amministrazione, al primario? Esistono valide motivazioni per cui l'amministrazione può rifiutarsi di concederlo o è semplicemente discrezionale? RISPOSTA (inviata in data 2 aprile 2010) L’accesso al part time per la dirigenza medica è disciplinato dal CCNL 22 febbraio 2001, integrativo del CCNL 1998_2001, nel quadro ovviamente dei vincoli posti dalla normativa generale vigente. Il CCNL 22 febbraio 2001, pressoché integralmente riportato nel paragrafo successivo, precisa in modo chiaro alcuni aspetti: 1) l’accesso al part time può essere richiesto dal dipendente solo per gravi e documentate esigenze familiari e sociali 2) la concessione del part time non è obbligatoria per l’azienda, ma discrezionale e deve essere compatibile con le esigenze organizzative aziendali 3) il part time non può essere concesso in misura superiore al 3% della dotazione organica, limite che può essere elevato al 5% solo in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi e documentati motivi 4) sono esclusi dalla concessione del part time i dirigenti titolari di un incarico di struttura complessa o di struttura semplice che non sia articolazione di una struttura complessa. La normativa di carattere generale che disciplina l’istituto del part time è il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, attuativo di una direttiva comunitaria in materia, decreto che comunque demanda ai contratti collettivi di lavoro di categoria la disciplina di dettaglio . HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 Una norma di carattere generale di cui non si può non tener conto è l’articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che rafforza la discrezionalità aziendale nella concessione dell’accesso all’impegno orario ridotto, precisando che è facoltà dell’azienda non concederlo quando la concessione dello stesso comporti pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione (e non grave pregiudizio come precedentemente richiesto per non concedere l’accesso al part time secondo l’articolo 1, comma 58 della legge 28 dicembre 1998, n. 662). L’istituto del part time può essere oggetto di specifiche ulteriori regolamentazioni nell’ambito del contratto collettivo integrativo aziendale, determinando così differenti comportamenti tra le diverse aziende di una stessa regione, anche in relazione agli spazi possibili in relazione alle diverse articolazioni organizzative, ed alle differenti dotazioni organiche. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 RIFERIMENTI NORMATIVI le norme sono riportate nel testo vigente alla data della risposta CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 febbraio 2001 INTEGRATIVO DEL CCNL 1998_2001 TITOLO II – RAPPORTI DI LAVORO CON IMPEGNO RIDOTTO ARTICOLO 2 ACCESSO AL REGIME AD IMPEGNO RIDOTTO 1. motivazioni per le quali è consentito l’accesso al part – time Nei casi in cui risultino comprovate particolari esigenze familiari o sociali il dirigente con rapporto di lavoro esclusivo può chiedere l’accesso ad un regime di impegno orario ridotto. 2. casi nei quali è consentito l’accesso al part time In via indicativa i casi di comprovate esigenze familiari o sociali di cui al precedente comma 1 sono riconducibili ai seguenti: assistenza ai figli sino agli otto anni di età partecipazione ad un progetto di recupero e riabilitazione di soggetti affetti da dipendenza o disabilità o per assistere parenti entro il secondo grado sottoposti a tale progetto gravi e documentati motivi familiari, fra i quali l’assistenza a parenti entro il secondo grado affetti da patologie di particolare gravità che richiedano assistenza di particolare impegno 3. procedure per l’accesso al part – time L’accesso al regime di impegno ridotto, anche per quanto attiene la decorrenza, è concordato dall’azienda con il dirigente interessato, tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali. L’azienda deve concedere o meno l’accesso all’impegno ridotto entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere specificato il mantenimento del rispetto del rapporto di lavoro esclusivo: La modifica dell’impegno orario è perfezionata con la sua registrazione nel contratto individuale di lavoro. Il dirigente informa dell’avvenuto accesso all’impegno ridotto il direttore o responsabile della struttura di appartenenza. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 4. vincoli aziendali per la concessione dell’accesso al part – time L’azienda ammette i dirigenti all’impegno ridotto in misura non superiore al 3% della dotazione organica complessiva dell’area dirigenziale, incrementabile di un ulteriore 2% massimo in presenza di idonee situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la copertura della percentuale di base. La percentuale è arrotondata per eccesso per arrivare comunque all’unità e va ripartita dall’azienda tra le varie discipline in modo equilibrato al fine di evitare disservizi, dandone informazione alle organizzazioni sindacali aziendali. 5. criteri che devono essere seguiti nel fissare le priorità Qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti fissati, viene data la precedenza: ai dirigenti che assistono il coniuge, o il proprio convivente, o parenti sino al primo grado, portatori di handicap non inferiore al 70%, ovvero in particolari condizioni psico-fisiche o affetti dalle patologie più gravi o anziani dichiarati non autosufficienti; ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero anche correlato allo stato di salute degli stessi e, in caso di parità, con riferimento alla minore età. ARTICOLO 3 ORARIO DI LAVORO DEL DIRIGENTE CON IMPEGNO RIDOTTO 1. percentuali di riduzione possibile dell’orario di lavoro L’orario di lavoro settimanale del dirigente può essere ridotto da un minimo del 30% ad un massimo del 50% della prestazione lavorativa rispetto alle 38 ore settimanali che costituiscono il debito orario contrattuale del dirigente medico. In ogni caso, la somma delle frazioni di posti ad impegno ridotto non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno. 2. modalità di articolazione dell’impegno lavorativo L’impegno ridotto può essere realizzato: a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b). 3. ulteriori possibilità di articolazione dell’impegno lavorativo In presenza di particolari e motivate esigenze il dirigente può concordare con l’azienda ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie individuate in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nelle diverse discipline. La modifica dell’articolazione della prestazione lavorativa deve essere concordata con il dirigente interessato entro quindici giorni dalla domanda dallo stesso formulata ed inserita nel contratto individuale di lavoro. 4. periodi per i quali può essere richiesto l’accesso all’impegno ridotto L’accesso al regime di impegno ridotto non può essere richiesto per periodi inferiori ad un anno; il rientro al regime pieno può essere anticipato, su richiesta del dirigente o dell’azienda, al cessare delle ragioni che lo hanno determinato, ed il ripristino del normale impegno lavorativo deve essere perfezionato attraverso la registrazione dello stesso nel contratto individuale di lavoro.. 5. possibilità per l’azienda di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato In rapporto alla durata dell’impegno ridotto del dirigente, l’azienda, su richiesta del responsabile della struttura, valuta la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, a condizione che la somma delle frazioni di orario rese utilizzabili e corrispondenti al completamento del tempo pieno, consentano la relativa disponibilità organica, tenendo conto del fatto che i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 6. dirigenti esclusi dall’accesso al regime ad impegno ridotto Non è consentito l’accesso al regime di impegno ridotto ai dirigenti che siano titolari di incarico di direzione di una struttura complessa o di una struttura semplice che non sia articolazione interna di una struttura complessa. ARTICOLO 4 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI DIRIGENTI AD IMPEGNO RIDOTTO 1. principi generali che disciplinano il rapporto di lavoro ad impegno ridotto Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, ivi compreso il diritto alla formazione. 2. prestazioni di lavoro supplementare in caso di impegno ridotto orizzontale Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare, nella misura massima del 10% della durata di lavoro concordata riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 3. remunerazione delle ore di lavoro supplementare Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico del fondo per il trattamento accessorio legato a partico-lari condizioni di lavoro. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 4. prestazioni di lavoro straordinario in caso di impegno ridotto verticale Il dirigente con rapporto di lavoro ad impegno ridotto di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore. 5. remunerazione di eventuali ulteriori ore di impegno lavorativo Le ore di lavoro supplementare o straordinario di cui l’azienda, previo consenso del dirigente, chieda occasionalmente lo svolgimento in eccedenza rispetto a quelle richieste ai sensi dei precedenti commi sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%. Anche tali ore non possono superare il limite massimo individuale annuo di 20. 6. trattamento economico del dirigente con impegno di lavoro orario ridotto Il trattamento economico, anche accessorio, dei dirigenti con rapporto di lavoro ad impegno ridotto è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, l’indennità di specificità medica e l’indennità di rischio radiologico ove spettante, corrisposte al dirigente con rapporto di lavoro ad impegno pieno appartenente alla stessa posizione di incarico. L’indennità di esclusività è percepita per intero. 7. retribuzione di posizione del dirigente con impegno orario ridotto La retribuzione di posizione, ferma restando la componente fissa, è rideterminabile dalle parti, azienda e dirigente, in misura proporzionale all’impegno ridotto e, comunque, in ragione dell’eventuale mutamento dell’incarico conseguentemente assegnato. 8. trattamenti accessori non legati all’impegno orario La contrattazione integrativa, nelle materie ad essa demandate, stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dirigenti ad impegno ridotto dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento dei risultati nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 9. assegni familiari spettanti al dirigente ad impegno ridotto Al ricorrere delle condizioni di legge, al dirigente ad impegno ridotto sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia. 10. ferie e permessi retribuiti spettanti ai dirigenti con impegno ridotto I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei dirigenti a tempo pieno. I dirigenti ad impegno ridotto di tipo verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per il tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dai CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di impegno ridotto verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Nell’impegno ridotto di tipo verticale il preavviso si calcola con riferimento ai periodi effettivamente lavorati. 11. impossibilità di accesso all’impegno ridotto per i neo assunti I dirigenti possono accedere all’impegno ridotto solo dopo i primi sei mesi dall’assunzione. 12. attività precluse ai dirigenti con impegno ridotto I dirigenti ad impegno ridotto di tipo orizzontale o verticale non possono svolgere servizio di pronta disponibilità. L’attività libero professionale intramuraria, comunque classificata, è sospesa per tutta la durata dell’ impegno ad orario ridotto. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 13. diritti del dirigente che rientra dall’impegno ridotto Al dirigente che rientra dall’impegno ridotto viene ripristinato l’intero trattamento economico nonché la retribuzione di posizione minima contrattuale ove fosse stata oggetto di riduzione ed è, comunque, fatto salvo il ripristino da parte dell’azienda dell’incarico precedentemente ricoperto. 14. rinvio al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 Per tutto ciò che non è esplicitamente disciplinato dal presente contratto, in materia di rapporto di lavoro con impegno ridotto si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 (recepimento della normativa comunitaria in materia di lavoro part – time). ARTICOLO 5 UTILIZZO DEI RISPARMI DERIVANTI DALL’IMPEGNO RIDOTTO DEI DIRIGENTI 1. utilizzo dei risparmi derivanti dall’accesso all’impegno ridotto I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 70% dei predetti risparmi è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio (articolo 1, comma 59, legge 23 dicembre 1996, n. 662). Le quote di retribuzione di posizione ridotte in conseguenza dell’accesso all’impegno ridotto e della rideterminazione della retribuzione di posizione, rimangono nel fondo per la retribuzione di posizione e sono utilizzate a consuntivo tenendo conto del periodo effettivo di impegno ridotto. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 LEGGE 23 dicembre 1996, n.662 (finanziaria 1997) ARTICOLO 1, COMMA 58 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PART TIME) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N.112 ARTICOLO 73 (part time) All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle parole: "può essere concessa dall'amministrazione"; b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite dalla parola: "pregiudizio"; c) al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse; HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 INDICAZIONI OPERATIVE Opportuno prima di tutto verificare se il contratto integrativo aziendale, o altri atti aziendali a valenza organizzativa, contengono indicazioni specifiche in materia di concessione dell’accesso all’impegno orario ridotto. Verificato questo è altresì opportuno verificare se in relazione ai motivi che determinano l’esigenza di un impegno orario ridotto non siano disponibili altri istituti che consentano soluzioni comunque idonee per rispondere alle proprie esigenze a condizioni economiche migliori e con minori spazi di discrezionalità da parte dell’azienda (quali ad esempio il congedo parentale, disciplinato dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della ma-ternità e della paternità). Opportuno muoversi, anche per preservare la qualità dei rapporti interpersonali, in una trasparente chiarezza con il proprio referente diretto, che dovrebbe essere comunque informato anche quando l’accesso all’ impegno ridotto fosse un diritto non soggetto a valutazioni discrezionali. A maggior ragione sarà opportuno ottenerne il preventivo consenso laddove vi sia una discrezionalità aziendale, che non potrà non tener conto della valutazione del responsabile della struttura che per primo sarà chiamato a giudicare se la concessione dell’orario ridotto possa o no comportare pregiudizio per la funzionalità della stessa. HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11