08 Nov 2010 Sport Judge
Transcript
08 Nov 2010 Sport Judge
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DELL’8 novembre 2010 A) RISULTATI DI GARE Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte: 1) SERIE A TIM Gare del 6-7 novembre 2010 - Decima giornata andata Bari-Milan 2-3 Bologna-Lecce 2-0 Fiorentina-Chievo Verona 1-0 Internazionale-Brescia 1-1 Juventus-Cesena 3-1 Lazio-Roma 0-2 Napoli-Parma 2-0 Palermo-Genoa 1-0 Sampdoria-Catania 0-0 Udinese-Cagliari 1-1 B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’8 novembre 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: 70/201 " " " N. 33 1) SERIE A TIM Gare del 6-7 novembre 2010 - Decima giornata andata In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: a) SOCIETA' Soc. BARI Soc. BOLOGNA Soc. INTERNAZIONALE Soc. MILAN Soc. PALERMO Il Giudice Sportivo premesso che: nel corso della gara Bari-Milan sostenitori della Soc. Bari accendevano tre fumogeni nel proprio settore; nel corso della gara Bologna-Lecce sostenitori della Soc. Bologna accendevano alcuni bengala nel proprio settore; nel corso della gara Internazionale-Brescia sostenitori della Soc. Internazionale facevano esplodere un petardo e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore; nel corso della gara Bari-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore; nel corso della gara Palermo-Genoa sostenitori della Soc. Palermo facevano esplodere due petardi e accendevano due fumogeni nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. ********* 70/202 Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 7° ed al 22° del primo tempo, indirizzato ad un calciatore avversario delle grida costituenti espressione di discriminazione razziale; per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere pieno di liquido; per avere infine, al termine della gara, indirizzato sul volto dell'Arbitro un fascio di luce-laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, primo dell'inizio della gara, lanciato numerosi oggetti di varia natura (bottigliette in plastica ed altro) contro la fanfara del corpo militare dei Bersaglieri mentre sfilava nel recinto di giuoco; per avere inoltre, nel corso della gara, acceso nel proprio settore e lanciato nel recinto di giuoco innumerevoli bengala e fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso una ventina di fumogeni e fatto esplodere due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza. Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva specifica. Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BRESCIA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti. b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA PELLEGRINO Maximiliano (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CASSETTI Marco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). GATTUSO Gennaro Ivan (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). POTENZA Alessandro (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). ZAPATA VALENCIA Cristian (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 70/203 PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE BROCCHI Christian (Lazio) CORVIA Daniele (Lecce) ZEBINA Jonathan (Brescia) PRIMA SANZIONE FOGGIA Pasquale (Lazio) PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE) ANDREOLLI Marco (Chievo Verona) HETEMAJ Perparim (Brescia) LICHTSTEINER Stephan (Lazio) MOTTA Marco (Juventus) AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE APPIAH Stephen (Cesena) ASTORI Davide (Cagliari) BOGDANI Erijon (Cesena) CAPUCHO NEVES Jedaias (Lecce) DONATI Massimo (Bari) GRAVA Gianluca (Napoli) MANTOVANI Andrea (Chievo Verona) NAINGGOLAN Radja (Cagliari) PASTORE Javier (Palermo) SISSOKO Mohamed Lamine (Juventus) PRIMA SANZIONE COUTINHO CORREIA Philippe (Internazionale) MARQUES MARTINEZ Jose Fernando (Parma) PINARDI Alex (Cagliari) RISPOLI Andrea (Lecce) SILVESTRE Matias Augustin (Catania) STENDARDO Guglielmo (Lazio) VITALE Luigi (Napoli) 70/204 PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE SECONDA SANZIONE BERTAGNOLI Julio Sergio (Roma) VUCINIC Mirko (Roma) PRIMA SANZIONE ARCARI Michele (Brescia) BORUC Artur (Fiorentina) MARILUNGO Guido (Sampdoria) AMMENDA DI € 7.000,00 KONE Gkergki Panagiotis (Brescia): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, rivolgendosi ad un Assistente, contestato l'operato arbitrale in termini irrispettosi. c) DIRIGENTI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2010 CAMPEDELLI Igor (Cesena): per avere, durante l'intervallo, negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale. Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel """ _________________________________________ Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società. PUBBLICATO IN MILANO L’8 NOVEMBRE 2010 IL PRESIDENTE Maurizio Beretta 70/205