08 Nov 2010 Sport Judge

Transcript

08 Nov 2010 Sport Judge
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DELL’8 novembre 2010
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali
decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) SERIE A TIM
Gare del 6-7 novembre 2010 - Decima giornata andata
Bari-Milan 2-3
Bologna-Lecce 2-0
Fiorentina-Chievo Verona 1-0
Internazionale-Brescia 1-1
Juventus-Cesena 3-1
Lazio-Roma 0-2
Napoli-Parma 2-0
Palermo-Genoa 1-0
Sampdoria-Catania 0-0
Udinese-Cagliari 1-1
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante
dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell’8 novembre 2010, ha assunto le
decisioni qui di seguito riportate:
70/201
" " " N. 33
1) SERIE A TIM
Gare del 6-7 novembre 2010 - Decima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,
con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di
gara:
a) SOCIETA'
Soc. BARI
Soc. BOLOGNA
Soc. INTERNAZIONALE
Soc. MILAN
Soc. PALERMO
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Bari-Milan sostenitori della Soc. Bari accendevano tre fumogeni nel proprio
settore;
nel corso della gara Bologna-Lecce sostenitori della Soc. Bologna accendevano alcuni bengala
nel proprio settore;
nel corso della gara Internazionale-Brescia sostenitori della Soc. Internazionale facevano
esplodere un petardo e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;
nel corso della gara Bari-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano alcuni fumogeni nel
proprio settore;
nel corso della gara Palermo-Genoa sostenitori della Soc. Palermo facevano esplodere due
petardi e accendevano due fumogeni nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine
al comportamento dei loro sostenitori.
*********
70/202
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 7° ed al 22° del primo
tempo, indirizzato ad un calciatore avversario delle grida costituenti espressione di
discriminazione razziale; per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, lanciato sul terreno di
giuoco un bicchiere pieno di liquido; per avere infine, al termine della gara, indirizzato sul volto
dell'Arbitro un fascio di luce-laser; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione
all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, primo dell'inizio della
gara, lanciato numerosi oggetti di varia natura (bottigliette in plastica ed altro) contro la fanfara
del corpo militare dei Bersaglieri mentre sfilava nel recinto di giuoco; per avere inoltre, nel corso
della gara, acceso nel proprio settore e lanciato nel recinto di giuoco innumerevoli bengala e
fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1
lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel
proprio settore, acceso una ventina di fumogeni e fatto esplodere due petardi; entità della
sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS per avere la Società
concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PALERMO a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva specifica.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BRESCIA a titolo di responsabilità oggettiva per aver
ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PELLEGRINO Maximiliano (Cesena): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei
confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASSETTI Marco (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quarta sanzione).
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
POTENZA Alessandro (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quarta sanzione).
ZAPATA VALENCIA Cristian (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
70/203
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BROCCHI Christian (Lazio)
CORVIA Daniele (Lecce)
ZEBINA Jonathan (Brescia)
PRIMA SANZIONE
FOGGIA Pasquale (Lazio)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
ANDREOLLI Marco (Chievo Verona)
HETEMAJ Perparim (Brescia)
LICHTSTEINER Stephan (Lazio)
MOTTA Marco (Juventus)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
APPIAH Stephen (Cesena)
ASTORI Davide (Cagliari)
BOGDANI Erijon (Cesena)
CAPUCHO NEVES Jedaias (Lecce)
DONATI Massimo (Bari)
GRAVA Gianluca (Napoli)
MANTOVANI Andrea (Chievo Verona)
NAINGGOLAN Radja (Cagliari)
PASTORE Javier (Palermo)
SISSOKO Mohamed Lamine (Juventus)
PRIMA SANZIONE
COUTINHO CORREIA Philippe (Internazionale)
MARQUES MARTINEZ Jose Fernando (Parma)
PINARDI Alex (Cagliari)
RISPOLI Andrea (Lecce)
SILVESTRE Matias Augustin (Catania)
STENDARDO Guglielmo (Lazio)
VITALE Luigi (Napoli)
70/204
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BERTAGNOLI Julio Sergio (Roma)
VUCINIC Mirko (Roma)
PRIMA SANZIONE
ARCARI Michele (Brescia)
BORUC Artur (Fiorentina)
MARILUNGO Guido (Sampdoria)
AMMENDA DI € 7.000,00
KONE Gkergki Panagiotis (Brescia): per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi,
rivolgendosi ad un Assistente, contestato l'operato arbitrale in termini irrispettosi.
c) DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE
A TUTTO IL 15 NOVEMBRE 2010
CAMPEDELLI Igor (Cesena): per avere, durante l'intervallo, negli spogliatoi, rivolto all'Arbitro
espressioni ingiuriose; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale.
Il Giudice Sportivo: dott. Gianpaolo Tosel
"""
_________________________________________
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato
saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO L’8 NOVEMBRE 2010
IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
70/205