Visite fiscali 2016

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Visite fiscali 2016
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Circolare n° 46
Manfredonia, 08/01/2016
Al personale Docente e ATA
Al DSGA
Al sito Web
Visite fiscali 2016: orari, regole e sanzioni - Vademecum
PREMESSE
La visita fiscale è un accertamento previsto dall’art. 5 della L. 300/70, predisposto dall’INPS o dal
datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di
salute (può essere praticata anche la visita ambulatoriale da parte dello stesso dipendente, purché
concordata con l’ASL). La visita fiscale, infatti, non è limitata a un controllo della presenza del
lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.
OBBLIGO DELLA SCUOLA DI DISPORRE LA VISITA
L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011
prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo
giorno SOLO nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o
successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada
subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).
La “giornata non lavorativa”, come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all’articolazione del turno cui il dipendente
è assegnato nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.
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Le regole per le visite fiscali per l’anno 2016: le novità, gli orari e le regole per non
incorrere in problemi e sanzioni.
Lo scorso anno sono cambiate le regole e gli orari per le visite fiscali cui i dipendenti
pubblici e privati sono sottoposti in caso di assenza dal lavoro per malattia.
L’INPS, attraverso un’apposita circolare, ha illustrato le modifiche entrate in vigore dallo scorso
anno: le regole diramate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale riguardano i Medici fiscali e i
lavoratori.
I lavoratori, in particolare, nel caso in cui al momento della visita fiscale non si trovassero nel
domicilio indicato nella documentazione, andranno incontro a sanzioni.
Visite fiscali dipendenti Statali, le regole per il 2016
Vengono raggruppati all’interno di questo gruppo: i dipendenti statali, gli insegnanti, personale
ATA, i lavoratori della Pubblica Amministrazione, i lavoratori degli Enti locali, i vigili del fuoco, la
Polizia di Stato, le Asl, i militari.
Si precisa che la visita fiscale è un accertamento previsto dall’art. 5 della L. 300/70, predisposto
dall’INPS o dal datore di lavoro per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente per
motivi di salute (può essere praticata anche la visita ambulatoriale da parte dello stesso
dipendente, purché concordata con l’ASL). La visita fiscale, infatti, non è limitata a un controllo
della presenza del lavoratore in malattia nel domicilio, ma a una vera e propria verifica di merito.
OBBLIGO DELLA SCUOLA DI DISPORRE LA VISITA
L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011
prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo
giorno SOLO nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o
successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada
subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).
La “giornata non lavorativa”, come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all’articolazione del turno cui il dipendente
è assegnato nonché alle giornate di permesso o ferie concesse.
FASCE DI REPERIBILITÀ (D.M. n. 206/2009)
La reperibilità è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, i festivi, i prefestivi e i
weekend (inclusi sabato, domenica, Natale, Capodanno, Pasqua, Santi ecc.). Per quanto riguarda
le fasce orarie, i lavoratori potranno ricevere una visita fiscale:
dalle ore: 09:00 alle ore: 13:00,
dalle ore: 15:00 alle ore: 18:00.
Nelle seguenti fasce orarie i dipendenti statali sono tenuti a restare presso l’indirizzo di residenza
indicato nella documentazione medica di malattia e attendere la visita del medico fiscale inviata dal
datore di lavoro o dall’INPS.
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In base al decreto 151/2015 il vincolo di reperibilità decade in presenza dei seguenti
motivi:
1) malattie di una certa entità di cui necessitano cure salvavita (Le patologie gravi che
richiedano terapie salvavita come l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per
l’infezione da HIV- AIDS sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia i
relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital e i giorni di assenza dovuti alle
citate terapie, debitamente certificati dalla competenze ASL o Struttura Convenzionata. In
tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione).
2) Infortuni di lavoro.
3) Patologie documentate e identificate le cause di servizio.
4) Quadri morbosi inerenti alla circostanza di menomazione attestata.
5) Gestazione a rischio.
Sono esenti anche i dipendenti che hanno già ricevuto la visita fiscale per il periodo di prognosi
indicato nel certificato.
Visite fiscali dipendenti privati, le regole per il 2016
Per quanto riguarda i dipendenti privati, permane l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, ma, rispetto
ai lavoratori pubblici, cambiano gli orari:
dalle ore: 10:00 alle ore: 12:00.
dalle ore: 17:00 alle ore: 19:00.
Le eccezioni e le esenzioni precedentemente elencate per i lavoratori pubblici, valgono anche per i
dipendenti privati.
Visite fiscali: le regole per il medico
Il medico fiscale ha il dovere di verificare le condizioni fisiche del paziente e di analizzare la
patologia riportata all’interno del documento di malattia. In caso di necessità, potrà protrarre la
diagnosi di 48 ore, variarla e sollecitare il dipende a sottoporsi ad un controllo specialistico.
Visite fiscali: le sanzioni
Se, al momento della visita fiscale, il lavoratore non si trovasse all’interno della residenza segnalata
nella certificazione e fosse sprovvisto di motivazione, non avrà più diritto al 100% retribuzione per i
primi 10 giorni di malattia. Per i giorni seguenti, invece, la retribuzione scenderà al 50%.
Il dipendente avrà, inoltre, 15 giorni di tempo per comprovare la propria assenza ed evitare la
sanzione sopra indicata.
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Lo stipendio durante il periodo di malattia
Nel corso del periodo di assenza per malattia, lo stipendio diminuisce progressivamente alle fasce
temporali:
dall’inizio della malattia e fino al nono mese (incluso) la retribuzione sarà del 100%,
dal 10° mese fino ad un anno di assenza la retribuzione sarà del 90%,
dal 13° al 18° mese, la retribuzione sarà pari al 50%.
N.B. - Le visite fiscali rappresentano una modalità di accertamento che l’INPS, l’ASL o il datore
di lavoro possono richiedere nel caso in cui il lavoratore si assenti dal lavoro per malattia.
Il lavoratore è tenuto ad essere reperibile, negli orari indicati dalla normativa, nel luogo riportato
sul certificato sanitario dal medico di famiglia.
La normativa riguardo alle visite fiscali è sancita dallo Statuto dei Lavoratori, dai CCNL e da
ulteriori disposizioni normative in materia.
NOTE
Visita fiscale scuola 2015/2016: insegnanti, docenti, personale scolastico e ATA:
Per il personale scolastico, insegnanti, docenti e ATA, sono partite con il nuovo anno
scolastico 2015 – 2016, le circolari riguardante l’assenza per malattia – Accertamenti visite fiscali
tempestive e gli orari visite fiscali 2015, in base alle disposizioni previste dalla L. 6/8/2008 n. 133
art. 71 comma 3. D.Lgs. n.98 del 2011 convertito in Legge 111 del 2011 art 16 comma 9 e 10. Nuove
Disposizioni Visite Mediche Dipendenti Pubblici – legge n. 111 del 15 luglio 2011.
Tali disposizioni, hanno infatti previsto per i dipendenti pubblici che:
•
l’assenza per malattia deve essere immediatamente comunicata all’amministrazione e nel
caso del personale scolastico, all’istituto entro la mattinata del primo giorno di assenza. Tale
obbligo, vige anche in caso di prolungamento della malattia.
•
La comunicazione dell’assenza, deve essere registrata come fonogramma che indichi
l’orario, il domicilio assunto dal dipendente per effettuare le visite fiscali e il presunto
periodo di malattia. Nel caso invece, che il dipendente si avvalga dell’informazione del
collega o del fiduciario deve comunque informare tempestivamente l’ufficio che può
provvedere sin dal primo giorno di dichiarazione malattia, ad inviare la visita fiscale.
•
Le visite fiscali, disposte dall’istituto o dall’ASL, possono essere effettuate entro specifici
orari visite fiscali distinte in due fasce orarie, indipendentemente dall’acquisizione del
certificato medico telematico che deve essere rilasciato esclusivamente da medici
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
•
Qualora il dipendente debba assentarsi dal domicilio durante gli orari visite fiscali per
effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
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motivi, è tenuto a dare preventiva comunicazione all’amministrazione che in caso può
richiedere la certificazione a giustificazione dell’assenza.
•
La certificazione a giustificazione dell’assenza, è valida solo se è rilasciata da medici
convenzionati con il SSN mentre non è valida quella rilasciata da medici professionisti.
•
Per quanto riguarda il trattamento economico per insegnanti, docenti e personale scolastico
ATA assenti per malattia, l’assenza inferiore a 10 giorni è pagata con il trattamento base,
fatta eccezione per la malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale
INAIL o causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie
salvavita.
Malattia Bimbo:
Gli Orari Visita Fiscale previsti per i dipendenti pubblici e privati assenti per malattia Bambino,
sono stabiliti dall’art. 47 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53, che dispongono il non obbligo da parte di
genitori e bambini di rispettare gli orari visite fiscali, in quanto per legge è previsto che
entrambi i genitori, alternativamente, abbiano il diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni.
Visita fiscale di Sabato o Domenica, festivi Natale, Capodanno e Pasqua:
Il Datore di Lavoro ha diritto a richiedere per i lavoratori privati il controllo medico domiciliare
all’Inps o all’ASL se l’ambito e pubblico,. tali richieste effettuate presso il servizio di medicina
fiscale, sono a pagamento e vengono fatturate al richiedente nel momento della richiesta fornendo
la sua esatta denominazione, indirizzo e Codice Fiscale.
La richiesta deve essere obbligatoriamente inoltrata via fax entro le ore 11.30 del giorno per cui si
richiede il controllo, compreso il sabato, al presidio distrettuale di residenza. Entro le 11.30 del
sabato devono altresì pervenire le richieste per i controlli da attuarsi nei giorni festivi come la
Domenica, Natale, Capodanno, Pasqua o Ferragosto.
Esito della visita di controllo del dipendente assente per malattia:
Il medico incaricato dall’Asl a effettuare la visita fiscale presso il domicilio del dipendente assente
per malattia, esamina il certificato medico rilasciato al lavoratore dal medico curante che ha
verificato lo stato di malattia e l’indicazione della prognosi. Il medico fiscale a seguito del controllo
di tale documentazione e la visita del paziente può prolungare la prognosi al massimo di ulteriori
48 ore, confermare la prognosi o modificarla in caso di miglioramento e mancata sussistenza di
sintomi tali da impedire la ripresa dell’attività lavorativa invitando il dipendente a tornare al
lavoro. Solo in caso di dubbio diagnostico e di patologie specifiche il Medico Fiscale può richiedere
una visita specialistica alla quale il lavoratore deve obbligatoriamente sottoporsi.
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Cosa succede se non vengono rispettate le fasce orarie di vista fiscale? Se il
lavoratore non si fa trovare a casa: Se il lavoratore assente per malattia non viene trovato a
casa durante le fasce orarie di reperibilità per sottoporsi al controllo fiscale, successivamente viene
tramite comunicazione ufficiale invitato a presentarsi presso l’ambulatorio della ASL osservando
rigorosamente il giorno e l’orario indicato dal medico fiscale per giustificare l’assenza.
Visite fiscali, nuova sentenza della Cassazione
L’obbligo di reperibilità del lavoratore, durate le fasce orarie prescritte dalla legge, è imposto
solo ai fini della cosiddetta visita fiscale: una volta, dunque, che il medico dell’Inps abbia
effettuato il controllo, il lavoratore può uscire liberamente di casa, a condizione che ciò non
comprometta la sua guarigione. Così, per esempio, chi è in malattia per un braccio ingessato,
ben potrebbe, dopo la visita fiscale, fare una passeggiata lungo il parco; non potrebbe però farlo
se, invece, la malattia consistesse in una grave bronchite. Infatti, costituisce applicazione del
dovere di fedeltà che lega il lavoratore all’azienda l’obbligo di guarire nel più ragionevole tempo
possibile, al fine di non pregiudicare le necessità aziendali. Insomma, il dipendente non deve
compiere attività che potrebbero rallentare la guarigione o comportare ricadute, pena il
possibile licenziamento per giusta causa.
La mancata reperibilità alla visita fiscale, anche se la malattia non è simulata, ma è effettivamente
esistente, è un fatto in sé sanzionabile (salvo valide giustificazioni), anche a prescindere dal
successivo comportamento del lavoratore che si presenti per la visita ambulatoriale.
Fermo il limite di non compromettere la guarigione e di non farsi trovare a casa per la visita fiscale,
nulla
vieta
di
uscire dopo
la
visita
fiscale.
Secondo
una
importante
sentenza
della Cassazione il medico dell’Inps non può effettuare più di una visita di controllo nell’arco
della stessa giornata. Quindi, è da escludere che, durante l’assenza, si possa presentare
nuovamente il medico.
La più recente giurisprudenza ha, inoltre, precisato che il datore di lavoro non potrebbe chiedere,
nell’arco della stessa malattia, più visite fiscali nell’ambito della stessa malattia al solo scopo di
molestare il dipendente.
Con una pronuncia recente, la Cassazione ha anche chiarito che le incombenze personali svolte
fuori casa non ritardano la guarigione, né si possono equiparare alle prestazioni di lavoro. Pertanto,
è illegittimo il licenziamento del dipendente che durante l’assenza per un infortunio si allontana da
casa per svolgere attività di natura privata. I giudici hanno dato torto a un datore di lavoro che
aveva licenziato una dipendente per essersi allontanata, durante una prolungata assenza dal lavoro
per via di un infortunio, dalla sua abitazione per svolgere alcune attività personali.
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Le attività devono essere compatibili con la malattia
Per considerare lecito il comportamento del lavoratore che esce di casa dopo la visita fiscale è
necessario accertare la compatibilità tra le attività extralavorative che questi svolge all’esterno e le
sue condizioni di salute; bisogna, cioè, verificare che tali incombenze di natura personale non
ritardino, in qualche modo, la guarigione del dipendente.
Inoltre, è necessario che tali attività, quanto all’impegno che richiedono, non si possano equiparare
alle normali prestazioni di lavoro, poiché queste ultime, prevedono vincoli e orari di maggior
rilievo. Per esempio, se il lavoratore, che svolge attività di autista, è in malattia per un intervento
agli occhi potrebbe mettersi ugualmente alla guida per svolgere compiti personali se ciò avviene
isolatamente e per un frangente breve. La Corte rileva, infatti, che il dipendente che esce di casa per
svolgere compiti personali (come per esempio fare la spesa) può gestire l’attività fisica con
maggiore elasticità rispetto al lavoro, magari alternando riposi ad intervalli regolari al fine di non
affaticare troppo l’organo o apparato interessato.
ASSENZE VISITA FISCALE SENTENZE CORTE DI CASSAZIONE
COSA SI INTENDE PER “ASSENZA ALLA VISITA FISCALE”
Si premette che con sentenza n. 5023 del 4 aprile 2001, la Cassazione ha affermato in materia di
assenza per malattia che incombe sul lavoratore, nel momento in cui invia il certificato all’INPS ed
al proprio datore, l’obbligo di verificare che sia stato indicato (ed, in difetto, lo deve indicare lui
stesso) il luogo del proprio domicilio durante la malattia e di rendersi reperibile alle visite di
controllo disposte dall’INPS.
La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 19/03/2010 conferma l’obbligo del dipendente
di comunicare all’Amministrazione l’indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza (o
domicilio abituale).
In via generale, qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato per effettuare
visite mediche, prestazioni o accertamenti diagnostici, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all’amministrazione e produrre come giustificativo l’attestazione rilasciata da struttura, pubblica o
privata, che ha erogato la prestazione.
Per “assente alla visita fiscale” deve intendersi non soltanto l’assenza ingiustificata dalla
abitazione, ma anche i casi in cui il lavoratore, benché ivi presente, renda per incuria,
negligenza o altro motivo non apprezzabile, impossibile o inattuabile la visita medica di
controllo (Corte di Cassazione, sentenza 25 marzo 2002 n. 4233).
L’assenza, inoltre, è tale non solo nei casi di assenza del dipendente in occasione delle visite di
controllo domiciliari, ma anche nei casi di mancata presentazione dello stesso alla visita di
controllo ambulatoriale.
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Il dipendente che affermerà di essere stato presente in casa, ma di non aver potuto
tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia, potrebbe non vedersi riconosciuta tale
giustificazione alla contestazione che gli verrà mossa di “assenza dal domicilio”.
In proposito anche la sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180 ha escluso che il mancato reperimento
del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si tratteneva sul balcone e non aveva
percepito il suono del campanello azionato dal medico di controllo; la sentenza del 14 settembre
1993 n. 9523, ha affermato che l’irreperibilità del lavoratore non potesse essere giustificata dalla
sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza
che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si
frapponevano all’incontro con il medico.
Recentemente la sentenza n. 620/2012 del Tribunale di Perugia ha, invece, accolto il ricorso di un
lavoratore al quale era stata negata dall’Inps l’indennità di malattia in quanto ritenuto assente dalla
visita fiscale, perché non era riuscito ad alzarsi dal letto e a rispondere al citofono poiché da solo a
casa e con febbre alta.
In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di
controllo:
non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi (anche se la sentenza del
Tribunale di Perugia dà in un caso ragione al dipendente);
mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
non funzionamento del citofono o del campanello;
mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi (es. accompagnare in auto la moglie,
sprovvista di patente, a fare la spesa).
È, dunque, ormai consolidata l’idea per cui per concretizzare la reperibilità durante le fasce
orarie prestabilite (9-13; 15-18) il lavoratore ha l’obbligo di predisporre diligentemente una
situazione tale da consentire il controllo domiciliare.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza 14 settembre 1993 n. 9523, ha precisato che una volta
che il dipendente sia risultato assente alla visita di controllo la successiva visita ambulatoriale non
ha lo scopo di “giustificare” l’assenza dal domicilio, ma solo quello di certificare la malattia e il suo
decorso.
Pertanto, la successiva dimostrazione del lavoratore di essere ancora malato (cosa che la visita
ambulatoriale potrà appunto confermare) non cancella la possibilità che il dipendente sia
sanzionato per essere risultato assente al proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.
La mancata presentazione alla visita ambulatoriale costituisce invece una seconda assenza.
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Sono esclusi i giorni in cui vi sia stato ricovero ospedaliero, o che siano stati accertati da una
precedente visita di controllo.
Riepilogando, a titolo esemplificativo la Cassazione ha dichiarato ingiustificata
l'assenza:
•
Per non aver sentito il citofono a causa del rumore della doccia (sentenza n. 2816/94)
•
Il ritardare l'apertura della porta (n. 4216/97)
•
Recarsi dall'Odontoiatra (n. 3642/94)
•
Trovarsi in casa ammalato, ma non sottoporsi alla visita (n. 6597/94)
•
Accompagnare la propria moglie priva di patente a fare la spesa (n. 8508/95)
•
Sopraggiungere quando il medico ha già constatato l'assenza (n. 1958/96)
•
Assentarsi l'ultimo giorno della malattia in ora successiva all'orario di lavoro (n. 9731/97)
•
Rendere, comunque, impossibile la visita medica (n. 2836/93).
Ha, invece, dichiarato giustificata l'assenza:
•
Recarsi presso il medico curante.
•
Sottoporsi a visite o analisi.
•
Solo se ciò sia necessario, per motivi di urgenza e di indifferibilità.
•
Per la cura della malattia.
•
Repentino aggravamento della malattia (n. 3642/94)
•
Sia impossibile osservare gli orari imposti dalle fasce orarie a causa degli orari di apertura
dello studio e della distanza dello studio medico dall'abitazione (n. 7254/98 - n. 12575/97 n. 9731/97)
•
Inoltre, l'abuso di controlli fiscali che abbia causato un aggravamento della patologia
psichica del lavoratore, obbliga il datore di lavoro al risarcimento del danno (n. 475/99).
Infine, l'I.N.P.S. con il messaggio n. 11628/99 ha fornito ulteriori precisazioni sulle
modalità di valutazione delle assenze del lavoratore alle visite di controllo.
•
Assenza per urgenza: valutata caso per caso ed il medico dovrà valutare anche le reali
possibilità del malato di accedere all'ambulatorio; in caso di coliche o di minaccia di aborto
è necessario l'intervento a domicilio.
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•
Assenza per visita specialistica: il medico legale dell'Istituto deve esaminare la
documentazione ed esprimere il giudizio professionale.
•
Inoltre, gli esami e le visite specialistiche, di massima, vanno effettuate fuori dalle fasce e
presso strutture pubbliche. Verranno valutate in concreto anche con riferimento alle
condizioni del paziente ed una più rapida ripresa della sua capacità lavorativa.
•
Per maggiore trasparenza, il medico ambulatoriale annoterà sull'anamnesi le motivazioni
dell'assenza addotte dal lavoratore, allegando la eventuale documentazione prodotta.
Il Dirigente Scolastico
Filippo QUITADAMO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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