1. Il presente regolamento disciplina i trasferimenti di personale

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1. Il presente regolamento disciplina i trasferimenti di personale
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1. Il presente regolamento disciplina i trasferimenti di personale tecnico-amministrativo tra
le strutture dell’Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Amministrazione.
2. Il procedimento di mobilità del personale tra le strutture costituisce esercizio del potere di
organizzazione del lavoro dell’Amministrazione, in un contesto di oggettive necessità di
funzionamento dei servizi e dei processi interni anche in considerazione del miglior
inserimento del personale nell’organizzazione del lavoro.
3. Il Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, informate le Organizzazioni Sindacali
e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, provvede alla ripartizione del personale tecnicoamministrativo tra le strutture dell’Ateneo.
4. Il procedimento di mobilità deve tener conto:
- delle dotazioni organiche del personale tecnico amministrativo e della programmazione
del fabbisogno di personale;
- della preventiva e motivata valutazione delle esigenze di servizio e della funzionalità
delle strutture interessate;
- dell’interesse del lavoratore ad una migliore collocazione per favorirne lo sviluppo
professionale;
- delle esigenze fondate su ragioni di salute accertate dall’Amministrazione;
- della preventiva audizione degli interessati;
- della categoria e dell’area professionale di appartenenza del dipendente, nonché delle
competenze professionali acquisite dal dipendente, nonché delle funzioni già attribuite
con atto formale, fermo restando la richiesta dell’interessato di rinuncia alle predette
funzioni.
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1. I trasferimenti su domanda sono disposti sulla base di una selezione effettuata a seguito
di bando di mobilità interna emanato con Decreto Rettorale.
2.
Il bando, emanato ogni qual volta si verifichi la necessità di assegnare personale ad una
struttura, è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Ateneo; dell’emanazione del
bando, informate OO.SS. e le R.S.U., verrà data pubblicità nella pagina Web.
3. I posti vacanti, prima di essere coperti da vincitori di concorso, dovranno essere messi a
bando di mobilità.
4. Gli interessati possono presentare al Rettore, entro i termini previsti dal bando, motivata
domanda di mobilità, allegando curriculum professionale del lavoro espletato presso
l’Università che consenta una utile valutazione in merito alla professionalità acquisita ed
alle aspirazioni personali.
5. Il Rettore dispone l’accoglimento o meno delle domande in base ai seguenti criteri:
a)
competenze professionali del dipendente in rapporto alle necessità della struttura di
destinazione;
b)
esigenze ed obiettivi di funzionalità delle strutture di provenienza e di destinazione;
c)
motivazioni rilevanti espresse dall’interessato tra cui i motivi di salute, di famiglia e di
relazione con l’ambiente lavorativo.
6. I provvedimenti di mobilità sono notificati ai dipendenti interessati ed ai responsabili delle
strutture interessate. Le decisioni assunte saranno rese pubbliche mediante affissione
all’albo dell’Ateneo e ne verrà data pubblicità nella pagina Web. Gli interessati potranno
proporre ricorso al Rettore entro 10 giorni dalla notifica.
7. Le domande non accolte saranno considerate decadute.
8. Non può essere presentata domanda di trasferimento prima di un anno dal
provvedimento di assunzione ovvero dall’ultimo provvedimento di assegnazione ad una
struttura.
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1) Potranno essere disposti, dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali
e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie, trasferimenti di personale conseguenti alla
riorganizzazione della struttura di appartenenza, garantendo comunque la possibilità agli
interessati di soluzione di mobilità presso strutture con posti liberi in organico e previo un
necessario aggiornamento o riqualificazione professionale mediante appositi percorsi
formativi
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1. I trasferimenti di ufficio sono disposti per motivate ed urgenti esigenze di servizio,
dandone preventiva informazione alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze
Sindacali Unitarie.
2. Si intende per motivata ed urgente esigenza di servizio una imprevista ed improvvisa
necessità di coprire un posto la cui non copertura pregiudica il funzionamento della
struttura.
3. Il trasferimento d’ufficio è provvisorio, della durata massima di un anno; il posto sarà
effettivamente coperto mediante mobilità interna
o assegnazione di personale
neoassunto nella tornata immediatamente successiva al trasferimento a condizione che
l’interessato inoltri istanza in tal senso.
4. I trasferimenti d’ufficio sono disposti inoltre per:
- sopravvenuta inidoneità alle mansioni cui il dipendente è adibito certificata dalla
Commissione Medico Collegiale competente;
- necessità di personale su posti in cui è prevalente lo svolgimento di funzioni implicanti
un elevato livello di riservatezza (Rettorato, Direzione Amministrativa), fermo restando il
mantenimento del posto di provenienza;
5. Gli interessati possono, entro dieci giorni dalla notifica, presentare ricorso al Rettore.
6. Agli interessati, e per conoscenza alle R.S.U., ai sensi della legge 241/90 e del
Regolamento di attuazione vigente presso l’Amministrazione, è data comunicazione
dell’inizio del procedimento amministrativo che condurrà all’adozione del provvedimento
di trasferimento.
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1. L’Amministrazione, per urgenti ed eccezionali esigenze di servizio può disporre
trasferimenti temporanei di personale tecnico-amministrativo con l’assenso degli
interessati ed informate le OO.SS. e le R.S.U..
2. Il provvedimento di trasferimento temporaneo deve essere motivato e contenere i termini
iniziali e finali del trasferimento. La durata del trasferimento non può essere superiore a
sei mesi, prorogabili fino a dodici.
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1. Entro sei mesi dall’emanazione del presente Regolamento, l’Amministrazione procederà
alla revisione delle precedenti assegnazioni temporanee.
2.
Entro lo stesso termine l’Amministrazione procederà alla valutazione delle domande di
mobilità giacenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, che verranno
tenute in considerazione in occasione del primo bando utile