Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei

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Corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 37 D.lgs. n°81/08 e smi
ASR 21/11/2011
Parte Generale Lavoratori
Bibbia (Deuteronomio 22-8)
“Quando costruirai una casa nuova, farai
un parapetto intorno alla tua terrazza, per
non attirare sulla tua casa la vendetta del
sangue, qualora uno cada di là”
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Definizione di salute (OMS 1948)
“ Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e
non la semplice assenza dello stato di malattia o di
infermità.”
Dichiarazione di Alma Ata (1978)
Riafferma che la salute è uno stato di completo benessere
fisico, mentale e sociale, non semplicemente assenza di
malattia o infermità.
La salute è un diritto fondamentale della società.
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Carta di Ottawa (1986)
Trae spunto dalla Dichiarazione di Alma Ata e
identifica una strategia per il raggiungimento
della salute fisica, mentale e sociale.
La promozione della salute è il processo che mette
in grado le persone di aumentare il controllo sulla
propria salute.
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LAVORATORE
(D.Lgs. 81/08 art.2 c.1 lett. A)
Persona che, indipendentemente dalla forma di contratto, svolge
un’attività lavorativa per un datore di lavoro, con o senza
retribuzione, anche ai fini dell’apprendimento.
OGNI ATTIVITA’ CHE ESPONE I LAVORATORI A
PERICOLI E A RISCHI
LA NATURA DEI PERICOLI E DEI RISCHI VARIA IN RELAZIONE
ALLA TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA
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PERICOLO (D.Lgs. 81/08 art.2 c.1 lett. R):
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore, (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro)
avente la potenzialità di causare danni.
(Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei
rischi di lavoro);
Fonte o situazione potenzialmente dannosa in
termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà,
all’ambiente di lavoro, all’ambiente circostante o
una combinazione di questi. (OHSAS 18001, 3.4)
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RISCHIO (D.Lgs. 81/08 art.2 c.1 lett. S): Insieme della
possibilità di un evento e delle sue conseguenze
sugli obiettivi. (UNI
(UNI 11230 – Gestione del rischio)
Combinazione della probabilità di accadimento di un
danno e della gravità di quel danno. (UNI
(UNI EN ISO
12100--1)
12100
Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di
danno. (Orientamenti
(Orientamenti CEE riguardo alla valutazione
dei rischi di lavoro)
Combinazione della probabilità e della conseguenza
del verificarsi di uno specifico evento pericoloso.
(OHSAS 18001, 3.4)
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L’art. 2 D.Lgs. 81/08 definisce IL RISCHIO come
LA PROBABABILITA’ DI RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO
POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO O DI
ESPOSIZIONE AD UN DETERMINATO FATTORE O AGENTE
OPPURE ALLA LORO COMBINAZIONE
I RISCHI POSSONO ESSERE, DI NATURA:
INFORTUNISTICA (SICUREZZA SUL LAVORO)
IGIENICO AMBIENTALE (SALUTE DEI LAVORATORI)
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IL RISCHIO
I RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA sono quelli
responsabili del possibile verificarsi di INCIDENTI O
INFORTUNI:
DURANTE UTILIZZO DI MACCHINE E
ATTREZZATURE
PER CONTATTO CON IMPIANTI ELETTRICI
PER LA PRESENZA Di SOSTANZE PERICOLOSE
PER INCENDI ED ESPLOSIONI ECC…
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IL RISCHIO
I RISCHI DI NATURA IGIENICO – AMBIENTALE SONO QUELLI CHE
RIGUARDANO LA SALUTE DEI LAVORATORI, OVVERO:
•
IL RISCHIO FISICO CHE DERIVA DALL’ESPOSIZIONE AL RUMORE,
ALLE VIBRAZIONI O ALLE RADIAZIONI
•
IL RISCHIO CHIMICO
CHIMICO,, CHE DERIVA DALL’ESPOSIZIONE A SOSTANZE
ORGANICHE VOLATILI E ALLE POLVERI;
POLVERI;
•
IL RISCHIO CANCEROGENO,
CANCEROGENO, CHE DERIVA DALL’ESPOSIZIONE AD
UNA SOSTANZA , UNA RADIAZIONE O A UN AGENTE CHE PUO’
PROVOCARE IL CANCRO O FAVORIRNE LA PROPAGAZIONE
•
IL RISCHIO BIOLOGICO,
BIOLOGICO, CHE DERIVA DALLA CONTAMINAZIONE DA
MATERIALE
ORGANICO
POTENZIALMENTE
INFETTO
O
DALL’ESPOSIZIONE A IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ECC…
ECC…
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In sintesi:
il pericolo e’ potenziale
il rischio e’ concreto
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DANNO
Il Danno è l’evento che
può chiudere il circuito
tra il pericolo e il rischio.
Pericolo (potenziale):
potrebbe succedere
Rischio
(quanto potrebbe succedere):
Condizioni d’uso,
esposizione, ecc.
Danno (è successo)
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IL DANNO
IL DANNO E’ L’EFFETTO NEGATIVO PRODOTTO DA UN EVENTO
DETERMINATOSI A SEGUITO DELL’ESPOSIZIONE A UN PERICOLO
CHE SI E’ TRADOTTO NELLA LESIONE PSICOFISICA DI UNO O PIU’
LAVORATORI
I DANNI POSSIBILI PER I LAVORATORI SONO LE LESIONI FISICHE
DOVUTE A CAUSE VIOLENTE O ALL’ESPOSIZIONE PROLUNGATA
A SOSTANZE PERICOLOSE.
NEL PRIMO CASO SI PARLA DI INFORTUNI SUL LAVORO
NEL SECONDO CASO SI PARLA Di MALATTIE PROFESSIONALI
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1.
2.
3.
INFORTUNI SUL LAVORO
SONO EVENTI CHE POSSONO PROVOCARE LA MORTE O
UN’INABILITA’, TEMPORANEA O PERMANENTE, OVVERO LA
RIDUZIONE PARZIALE O TOTALE DELLA CAPACITA’ LAVORATIVA ,
A SEGUITO Di UNA CAUSA VIOLENTA CHE SI VERIFICA IN O SUL
LAVORO (O SVOLGENDO ATTIVITA’ CONNESSE AL LAVORO
OCCASIONE Di LAVORO) .
LA MALATTIA PROFESSIONALE
E’ UN DANNO ALLA SALUTE CHE SI SVILUPPA NEL TEMPO A
CAUSA DELL’ESPOSIZIONE PROLUNGATA A SOSTANZE NOCIVE O
PERICOLOSE E AD AGENTI FISICI DURANTE IL LAVORO
LE MALATTIE PROFESSIONALI PIÙ DENUNCIATE
DANNI ALL’APPARATO UDITIVO
DANNI Di NATURA OSTEO -ARTICOLARE E MUSCOLO TENDINEA
AFFEZIONI DEI DISCHI INTERVERTEBRALI E TENDINITI
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COME MISURARE IL RISCHIO?
Stima del rischio: definizione della probabile gravità del danno
e della probabilità del suo accadimento UNI EN ISO 1210012100-1
R = f (P, D)
R = rischio
P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze
D = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori)
Spesso si usa la relazione
R=PxD
Uno dei metodi per esprimere P e D utilizza scale di probabilità
ed una analisi matriciale
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QUADRO NORMATIVO
COSTITUZIONE
⇒Art. 1 “L’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro”.
⇒Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività…”.
⇒Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme …”.
⇒Art. 38 “La Repubblica tutela il lavoratore colpito da infortunio”.
⇒ Art. 41 “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana”.
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CODICE CIVILE
Art. 2043 “Risarcimento per fatto illecito”
Art. 2087 ”L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Nel nostro ordinamento vige il principio della
massima sicurezza tecnologicamente fattibile . Il
Datore di Lavoro deve adottare gli accorgimenti
tecnici più avanzati.
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CODICE PENALE
DELITTO (arresto e ammenda)
REATO
CONTRAVVENZIONI (reclusione e multa)
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CODICE PENALE
Art. 437 “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro”.
Art. 451 “Omissione colposa di cautele o difese contro disastri
o infortuni sul lavoro”.
Art. 589 “Omicidio colposo” (aggravanti …).
Art. 590 “Lesioni personali colpose” (aggravanti …).
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Evoluzione normativa
Il complesso delle norme attualmente vigenti è stato emanato in periodi
storici diversi.
- Il primo gruppo di norme a carattere specifico fu emanato alla metà degli
anni 50.
( es. D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56, …)
- La prima norma di carattere generale è stata il D.Lgs. 626/94, emanata in
recepimento della direttiva quadro C.e.e. N. 391 del 1989, e di una serie di
direttive particolari che avevano lo scopo di uniformare i principi della
disciplina relativa alla sicurezza sul lavoro in tutti i paesi comunitari
- Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 81/08 (Cd.“Testo Unico”)
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PRINCIPALI NORME ABROGATE
-
-
D.P.R. 547/55;
-
D.P.R. 164/56;
D.P.R. 303/56 (tranne art. 64);
-
D.Lgs. 277/91;
-
D.Lgs. 626/94;
-
D.Lgs. 493/96;
-D.Lgs.
494/96;
“ Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia
disciplinata dal D.Lgs. incompatibile con lo stesso”
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D.Lgs.n°81/08 e s.m.i.
(Normativa generale di riferimento)
CAMPO DI APPLICAZIONE:
TUTTE LE ATTIVITÀ PRIVATE E PUBBLICHE
- INDIVIDUA NUMEROSE FIGURE ( D.DI L., DIRIGENTE, PREPOSTO,
LAVORATORE, …) PREVEDENDO:
- SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE,
- RESPONSABILE DEL SPP,
- RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA,
- MEDICO COMPETENTE.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
COMPLESSO DELLE VALUTAZIONI ANALITICHE RICHIESTE PER
INDIVIDUARE I RISCHI E LE MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE PER SALVAGUARDARE LA SICUREZZA
RISCHI
PER LA SICUREZZA (INFORTUNISTICI)
PER LA SALUTE (ES. MALATTIE PROF.)
TRASVERSALI (ORG. DEL LAV., FATTORI PSICOLOGICI,
ERGONOMICI,…)
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PREVENZIONE
Il D.Lgs. n°81/08 esplicita il principio della prevenzione
“Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro,l’esperienza e la tecnica per evitare o diminuire
i rischi professionali… (art 2 c.1 lett. n)”
La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la
probabilità che si verifichi un determinato evento dannoso
Più semplicemente intendiamo per “prevenzione” tutte quelle azioni
finalizzate ad impedire o a ridurre la probabilità che si verifichi un
evento dannoso o non desiderato.
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INTEGRAZIONE NELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEI
FATTORI LEGATI:
• alla produzione
• all’organizzazione del lavoro
e dei fattori peculiari per l’ambiente di lavoro
Esiste un legame evidente tra:
•Prevenzione tecnica
•Prevenzione organizzativa
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Protezione
La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la
gravità (le conseguenze) associata a un determinato evento dannoso
Una maschera è un intervento di protezione per il rischio
chimico.
Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore
- La prevenzione ha priorità rispetto alla protezione
- Le misure collettive (cappe,schermi) di protezione
hanno priorita’ sulle misure individuali di
protezione.
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TUTTE LE FIGURE INDIVIDUATE DAL D.Lgs. n° 81/08 PARTECIPANO AL
PROCESSO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
LINEA OPERATIVA
LINEA CONSULTIVA
D.L. e suoi collaboratori
SPP
RLS
MEDICO COMPETENTE
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
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IL PROCESSO DELLA SICUREZZA
La salute e la sicurezza dei lavoratori deve
essere assicurata da un SISTEMA di
azioni e persone e non da un insieme di
“cose” slegate l’una dall’altra.
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Organizzazione aziendale
Le responsabilità a cui sono chiamate tutte le figure di
garanzia in azienda sono i desumibili solo a seguito di
un attenta valutazione dell’organizzazione aziendale
Occorre valutare quali compiti organizzativi sono attribuiti
alle singole figure dirigenziali e quali compiti di vigilanza
e sovrintendenza sono realmente attribuite
dall’organizzazione aziendale ai preposti – da qui
scaturiscono direttamente gli obblighi giuridici attinenti
alla salute e sicurezza in capo ai vari soggetti
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RSPP
PREPOSTI
ADDETTI
EMERGENZE
ASPP
DL
ADDETTI
PRIMO
SOCCORSO
LAVORATORI
RLS
MEDICO
COMPETENTE
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LE FIGURE DELLA SICUREZZA
(D.Lgs. N°81/08)
Datore di lavoro
Dirigenti
Preposti
Lavoratori
Medico Competente
SPP (RSPP – ASPP)
Addetti all’emergenza
Addetti al primo soccorso
RLS
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IL DATORE DI LAVORO (DL)
D.Lgs. 81/08 art. 2 c.1 lett. B
È il soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e
l'organizzazione dell'impresa, ha la
responsabilità
dell'impresa
stessa
ovvero dell'unità produttiva, quale
definita ai sensi del T.U., in quanto
titolare dei poteri decisionali e di spesa.
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OBBLIGHI PRINCIPALI DEL DATORE DI LAVORO
D.Lgs. 81/08 art. 17-18
Redazione del Documento Valutazione Rischi
Istituzione del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP)
Nomina del Responsabile del
Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP)
Nomina del medico competente
Designazione degli addetti all’emergenza
Formazione e informazione dei dipendenti
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Obblighi non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare:
Art. 17 D.lgs. N°81/08
• la valutazione dei rischi
• l’elaborazione del Documento di Valutazione
• la designazione del RSPP
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RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO
Responsabilità Civili e Penali
Titolarità potere di
spesa
Responsabilità civile art.
2087 C.C.
CULPA IN ELIGENDO
Potere di gestione
Responsabilità civile art.
2087 C.C.
CULPA IN VIGILANDO
Responsabilità penale
COLPA, IMPRUDENZA ed IMPERIZIA
Art.li 41,113,589 C.P.
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I DIRIGENTI
D.Lgs. 81/08 art. 2 c.1 lett. D
Persona
che,
in
ragione
delle
competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa;
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Delega di funzioni
Oltre agli obblighi di carattere generale a carico del datore di lavoro, non delegabili ,
come previsto dall’art. 17 , comma 1 a), b), esiste un nucleo di obblighi che il datore di
lavoro può delegare , attraverso lo strumento della delega di funzioni.
La delega deve essere redatta in forma scritta e avere data certa, attribuire al delegato
tutti i poteri di organizzazione , gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate, nonché l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento di tali
funzioni.
La delega deve essere accettata dal delegato e adeguatamente resa pubblica.
Il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
natura delle funzioni delegate. In caso contrario, resta in capo al datore di lavoro una
responsabilità per colpa in eligendo.
eligendo. Permane in capo al datore di lavoro anche un
obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle
funzioni che gli sono state trasferite.
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La delega di cui all’articolo 16 del citato D.Lgs è quindi a
corollario di una definizione dei ruoli aziendali, una gestione
suppletiva ad un ruolo già delineato nel funzionigramma
aziendale dove, in aggiunta alle normali funzioni, le funzioni
suppletive attribuiscono al soggetto delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
funzione delegata
delegata..
Di fondamentale importanza è l’autonomia del potere di spesa
necessaria nello svolgimento delle funzioni delegate.
delegate.
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L’autonomia di spesa in organizzazioni aziendali complesse è uno dei
principali ostacoli all’efficace funzionamento delle funzioni attribuite delegate
e non.
Al fine di superare questo aspetto critico anche per l’attribuzione della
responsabilità personale delle figure di garanzia in caso di evento
avverso è necessario :
Una volta definito per il dirigente l’aspetto organizzativo porsi il problema
della sua reale attuazione sotto il profilo economico
Quantificando un tetto massimo di spesa che sia dimensionato alle
funzioni attribuite al dirigente
Assicurando la disposizione “certa” dei fondi attribuiti per la funzione svolta
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Inoltre è necessario verificare se :
È stato affrontato il problema di individuare i soggetti a cui va
notificata l’istanza della spesa e sono definiti tempi di risposta certi
da parte degli attori tenuti e coinvolti nel processo di spesa.
La valutazione delle scelte economiche messe in campo è
effettivamente insindacabile se pure nel rispetto delle leggi contabili
in particolare negli enti pubblici.
Esiste ed è resa nota agli onerati la metodica di rendicondazione
della spesa in ossequio alle norme contabili aziendali e/o pubbliche.
È stato definito in modo inequivocabile il ruolo partecipativo delle
strutture di supporto che “obbligatoriamente” devono prestare
assistenza tecnica anche di natura amministrativa contabile? E in
tal caso anche qui’ sono formalizzate le tempistiche di risposta agli
imput e le responsabilità di coloro che disattendono la risposta.
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Il Regolamento dell’Azienda ASL di Rieti
Il regolamento aziendale della ASL di Rieti per la tutela della salute e
sicurezza sul lavoratoro indirizza prevalentemente gli obblighi di sicurezza
sui Dirigenti di struttura definiti secondo l’organigramma aziendale
seguendo i precetti dell’art.18 del D.lgs n°81/08 e smi e attribuendo (per
effetto di delega) ad essi gli obblighi del datore di lavoro afferenti :
Il contributo alla valutazione tecnica dei rischi in caso di modifiche
organizzative
La gestione dei percorsi formativi in sinergia con i specifici ruoli deputati
dall’organizzazione aziendale
L’attuazione degli adempimenti in ambito sanitario attinenti ai doveri del
datore di lavoro.
Il controllo sull’attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite in
relazione agli esiti della valutazione dei rischi
La gestione delle Emrgenze
Emrgenze..
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IL PREPOSTO
D.Lgs. 81/08 art. 2 c.1 lett. E
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
L’ART. 299 D.Lgs 81 /08, pur partendo dal presupposto che il preposto è ,
in primo luogo il soggetto formalmente incaricato dal datore di lavoro,
puntualizza che il preposto è anche il soggetto che lo è “di fatto”.
Si riconosce in tal modo, in linea con la giurisprudenza, che un qualsiasi
soggetto , pur privo di formale investitura, in quanto eserciti in concreto i
poteri giuridici riferiti al preposto, è destinatario iure proprio del “debito di
sicurezza” e assume le relative responsabilità.
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Lavoratore art. 20
E’ la persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro
subordinato, anche “speciale”.
IL RAPPORTO CON I LAVORATORI
Il D. Lgs. 81/08 tende a sottolineare la partecipazione
attiva dei lavoratori alla realizzazione di una più efficace
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
- osservare le disposizioni aziendali in materia di
SSLL
-utilizzare correttamente le macchine e attrezzature
e non manometterle
-segnalare i difetti di funzionamento di macchine
impianti e attrezzature
-usare correttamente i DPC e DPI
-segnalare i rischi, nei limiti delle proprie
competenze
-sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria
-frequentare corsi di formazione in materia di SSLL
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DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria
sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro - su cui possono
ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1)
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può
subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia
commesso una grave negligenza (art. 44 comma 2)
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RESPONSABILE SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE(RSPP)
D.Lgs. 81/08 art. 2 c.1 lett. F
Persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
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ART. 33 Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
I componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto legislativo.
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
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IL MEDICO COMPETENTE (MC)
D.Lgs. 81/08 art. 2 c.1 lett. H
Medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto
previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al D.Lgs.81/08;
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