regolamento comunale di polizia mortuaria

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regolamento comunale di polizia mortuaria
CITTÀ DI SAN MARCO IN LAMIS
PROVINCIA DI FOGGIA
REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA
AGGIORNATO AL D.P.R. 285/1990 E ALLA LEGGE REGIONALE 34/2008
PARTE I
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Il presente Regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, le
concessioni relative alle sepolture nonché la tenuta e la pulizia del cimitero di San Marco
in Lamis in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.
285 del 10 settembre 1990, del Titolo VII del R.D. n. 1238 del 9 luglio 1939 sull’ordinamento
dello stato civile e del Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265
del 27 luglio 1934, della Legge Regionale n. 34 del 15 dicembre 2008, delle circolari del
Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, della Legge n. 130
del 30 marzo 2001, del Decreto del Ministero della Salute del 9 luglio 2002 e del D.P.R. n.
254 del 10 luglio 2003.
Art. 2
L’Amministrazione Comunale onora i defunti e ne favorisce il culto.
Art. 3
Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco,
quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, che vi provvede in attuazione del
presente Regolamento e delle disposizioni di Legge vigenti.
Art. 4
Nel cimitero comunale hanno diritto alla sepoltura:
a) le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la
residenza;
b) le salme delle persone residenti nel comune ma decedute fuori dal territorio comunale;
c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi
diritto alla sepoltura in tomba gentilizia ai sensi dell’art. 113 del presente Regolamento;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
Su esplicita domanda dei familiari o dei parenti, il Sindaco può autorizzare la sepoltura
nel cimitero comunale di persone che siano morte fuori dal Comune e residenti fuori da
esso purché nate nel Comune o ivi residenti al momento della nascita, oltre che ai religiosi
e persone con particolari legami alla comunità.
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Art. 5
L’Amministrazione Comunale cura che all’interno del cimitero siano evitate situazioni di
pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel
cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzo e strumenti a disposizione del
pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Art. 6
Nel cimitero è fatto assoluto divieto di acquisto o vendita di loculi tra privati sia che si
tratti di loculi concessi dall’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 96-97-100-101
del presente Regolamento sia che si tratti di loculi concessi da Confraternite, Parrocchie o
altri Enti aventi diritto.
Ogni abuso sarà punito con la revoca immediata della concessione in oggetto e con una
ammenda amministrativa comminata ai sensi dell’art. 154 del presente Regolamento.
Art. 7
Il cimitero rimane aperto al pubblico nel seguente orario:
ORARIO ESTIVO (dal 25 aprile al 21 settembre)
Feriale 7.00-13.00 // 16.00-19.00
Festivo 8.00-13.00 // 16.00-18.00
ORARIO INVERNALE (dal 22 settembre al 24 aprile)
Feriale 7.00-13.00 // 14.30-17.30
Festivo 8.00-13.00 // 15.00-17.00
In concomitanza con la solenne Commemorazione dei defunti, dal 24 ottobre al 6
novembre di ciascun anno, il cimitero sarà aperto dalle ore 7.00 alle ore 17.30 con orario
continuato.
In concomitanza con le festività di Pasqua, Assunta, Natale, Capodanno ed Epifania il
cimitero sarà aperto solo nelle ore mattutine.
Art. 8
Nel cimitero è vietato l’ingresso:
a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle
persone non vedenti;
b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni
comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
c) a coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua;
d) ai fanciulli di età inferiore ai 12 anni quando non siano accompagnati da adulti.
Art. 9
Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con
l’austerità del luogo ed in specie è vietato:
a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
c) introdurre oggetti irriverenti;
d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
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e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve
sui tumuli;
f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di servizi, di oggetti),
distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la
preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Affari Generali (per cortei ed
operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati);
j) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei
concessionari;
k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;
l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non
accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal
Responsabile dell’ufficio;
m) qualsiasi attività commerciale;
n) deporre vasi di piante e/o fiori davanti ai loculi posti in prima fila, all’infuori degli
appositi portavasi.
Chiunque tenesse, nell’interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo
verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai
dolenti, sarà, dal personale addetto alla sorveglianza, diffidato ad uscire immediatamente
e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all’autorità
giudiziaria.
Art. 10
Alle persone diversamente abili o alle persone anziane con difficoltà di deambulazione
sarà consentito di poter entrare nel cimitero con veicoli a motore previa autorizzazione
scritta del Comando di Polizia Municipale.
Art. 11
Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li
ha impiantati o deposti; qualora i fiori e le piante ornamentali fossero tenuti con
deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale
comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente e curerà la loro
distruzione.
È vietato, per motivi di igiene, mettere i fiori freschi nel periodo che va dal 1° luglio al 31
agosto; è consigliabile usare nel suddetto periodo fiori di seta, di plastica o simili.
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TITOLO II
COMMISSIONE CONSULTIVA CIMITERIALE
Art. 12
Per l’adozione dei provvedimenti previsti nel presente Regolamento, viene istituita una
Commissione consultiva cimiteriale composta dai seguenti membri:
a) il Sindaco, o Assessore/Consigliere delegato, che la presiede;
b) quattro rappresentanti del Consiglio Comunale, dei quali due designati dalle
minoranze;
c) un funzionario comunale del Settore Affari Generali addetto alla gestione delle
concessioni cimiteriali, senza diritto di voto, avente altresì funzioni di verbalizzante;
d) un rappresentante dei concessionari (Confraternite, Parrocchie o altri Enti riconosciuti
ai sensi delle vigenti normative) delle Cappelle private ma di uso pubblico;
e) il Presidente della Consulta delle Associazioni o, in mancanza, un rappresentante delle
Associazioni;
f) un funzionario dell’UTC o delegato.
La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale entro sette giorni dalle designazioni,
da parte del Consiglio, dei membri di cui alla lettera b).
I componenti della Commissione restano in carica cinque anni.
In caso di gestione commissariale dell’Ente comunale, la Commissione continua ad avere
la sua validità, mentre il Commissario prefettizio ne assume la presidenza.
Art. 13
Il Presidente convoca la commissione con avviso scritto recapitato almeno cinque giorni
prima di quello della riunione, salvo casi particolari di urgenza.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei presenti
aventi diritto al voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La Commissione cimiteriale esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti
provvedimenti:
a) proposte di modifica e di integrazioni al Regolamento cimiteriale;
b) revoca e decadenza delle concessioni di tombe private;
c) assegnazione di suolo per concessioni di tombe private;
d) contenzioso fra i privati o fra privati e Comune sulle modalità di utilizzo e di gestione
delle tombe;
e) altri provvedimenti previsti dal presente Regolamento o sui quali il Sindaco intenda
acquisire il parere della Commissione;
f) progetti e varianti.
Il parere espresso dalla Commissione deve essere sempre recepito, per iscritto, nelle
delibere della Giunta Comunale.
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Art. 14
La Commissione consultiva cimiteriale ha altresì il compito di relazionare annualmente
all’Amministrazione Comunale sullo stato del cimitero e del personale che in esso presta
servizio; in caso di anomalie o di irregolarità è tenuta a darne tempestiva comunicazione
scritta agli organi competenti.
TITOLO III
RITI FUNEBRI
Art. 15
All’interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto
che per la collettività dei defunti.
Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere
dato preventivo avviso al Custode del Cimitero, al Comando di Polizia Municipale e al
Comando Stazione dei Carabinieri.
Art. 16
I cortei funebri sono ammessi solo nei casi e alle condizioni previsti dal presente
Regolamento.
a) Tutti i servizi di trasporto mortuario devono essere eseguiti con l’impiego di
autofunebre e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da
personale dell’impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
b) Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato a spalla
per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma
precedente.
c) Il corteo funebre a passo d’uomo è consentito solo per la movimentazione del feretro
dall’abitazione del defunto – quando trovasi in loco – alla chiesa o altro luogo di culto per
la celebrazione delle esequie.
d) I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo agli autobus del servizio
pubblico urbano, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni
altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di
un corteo funebre.
e) Sono vietati i cortei funebri a passo d’uomo, dal luogo del rito religioso o laico, lungo le
strade della Città sino al cimitero.
Art. 17
Il Sindaco decreta il “lutto cittadino” per la morte dei cittadini che con le loro opere
abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il
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Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione
delle esequie pubbliche.
a) Il lutto cittadino consiste nell’esposizione delle bandiere a mezz’asta dai palazzi ed
edifici pubblici. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto
così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa
ora della giornata.
b) Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono
di norma nell’allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al
reverente saluto dei cittadini.
c) Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a
carico dell’Amministrazione comunale.
d) Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano
riguardato persone non residenti nel territorio di San Marco in Lamis ma che abbiano
colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
e) Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi.
Art. 18
Il Sindaco, sentito il parere della Commissione cimiteriale, disciplina gli orari per il
trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, gli orari e le modalità di
sepoltura.
I funerali si eseguono di regola nei giorni feriali, con esclusione della domenica e delle
festività, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco.
Art. 19
I sacerdoti della Chiesa Cattolica, i ministri degli altri culti di cui all’art. 8 della
Costituzione e gli officianti i riti civili, si conformino alle presenti disposizioni sui riti e
cortei funebri.
TITOLO IV
OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO
Art. 20
L’Amministrazione Comunale provvede alla gestione del cimitero o in amministrazione
diretta o mediante affidamento, di alcuni servizi, in gestione a ditta privata
sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo previa deliberazione del Consiglio
Comunale.
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Art. 21
Il personale del cimitero, sia di diretta dipendenza comunale che di ditte private, è tenuto
all’osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia
accesso nel cimitero. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
Art. 22
Al personale del cimitero è vietato:
a) eseguire all’interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia
all’interno dell’orario di lavoro sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del
pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero;
d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque
inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno del cimitero che al di fuori di esso ed in
qualsiasi momento;
e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti
anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti
disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di
malattie connesse con l’attività svolta.
Art. 23
Il Custode è il responsabile della cura del cimitero, nonché dei servizi che in esso si
svolgono, in particolare:
a) per ogni cadavere/salma ricevuto ritira e conserva l’autorizzazione al seppellimento
rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile; ritira, altresì, l’autorizzazione del Sindaco che gli
deve essere consegnata dall’incaricato al trasporto del feretro;
b) presenzia alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia
trascorso il periodo prescritto di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai
requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano
osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
c) custodisce i cadaveri trasportati nella camera mortuaria;
d) iscrive nell’apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le
cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché
le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti.
Tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta
degli organi di controllo; inoltre un esemplare del registro deve essere consegnato al
“Catasto Cimiteriale” rimanendo l’altro presso il servizio di custodia;
e) cura l’apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione, regola le
esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenzia a quelle straordinarie ordinate
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dall’autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al
Comune;
f) sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
g) durante l’orario di apertura al pubblico sorveglia che siano rispettate, da parte dei
visitatori e degli operatori cimiteriali, le norme ed i divieti stabiliti dal presente
Regolamento;
h) vigila e si accerta che le costruzioni dei sepolcri privati ed ogni altro intervento di
privati nel cimitero siano debitamente autorizzati;
i) è responsabile, del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione
necessaria per l’esecuzione del presente Regolamento;
j) sovraintende agli scavi delle fosse per le inumazioni, all’effettuazione delle esumazioni
ordinarie e straordinarie, delle traslazioni di salme, delle riduzioni e quant’altro secondo le
prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del Regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
k) durante le operazioni indossa i capi di vestiario, avuti in dotazione
dall’Amministrazione Comunale provvedendo, al termine, ad un’accurata pulizia;
l) è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l’esecuzione delle operazioni mortuarie
urgenti ordinate dalle autorità;
m) sovraintende alla pulizia dei locali e degli uffici cimiteriali, nonché dell’intero cimitero.
TITOLO V
ATTI PUBBLICI, RISERVATI E CATASTO CIMITERIALE
Art. 24
Presso l’Archivio Comunale è costituita, sotto la dipendenza del Responsabile del Settore
Affari Generali, una sezione speciale denominata “Catasto Cimiteriale”.
Tutti gli atti ed i registri afferenti a concessioni, contratti, appalti, progetti, manutenzione,
etc., terminato l’iter burocratico, dovranno essere trasferiti e conservati esclusivamente nel
Catasto Cimiteriale.
I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell’esistenza della concessione e delle
variazioni avvenute successivamente.
Art. 25
Presso il Catasto Cimiteriale sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne
interesse:
a) i registri di cui all’art. 52 del D.P.R. 285/1990;
b) copia del presente Regolamento;
c) l’elenco delle concessioni cimiteriali in atto con le generalità del concessionario, di altri
eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
d) l’elenco aggiornato o la planimetria delle concessioni in scadenza o non rinnovate.
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Art. 26
Presso l’Ufficio Anagrafe sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi
avvenuti nel territorio di San Marco in Lamis con indicate le cause del decesso.
Le notizie che riguardano le cause di morte e l’ammontare delle spese sostenute per i
servizi funebri sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto
d’ufficio.
I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in
copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.
Art. 27
L’Amministrazione Comunale garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il
trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
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PARTE II
TITOLO VI
DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CAUSE DI MORTE
Art. 28
La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, all’Ufficiale di Stato Civile del
luogo, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o, in mancanza, da persona
informata del decesso.
I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collegi, alberghi, fabbriche, collettività sono notificati
con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato della
rispettiva amministrazione.
Art. 29
Il medico che ha assistito il defunto, o, in mancanza, il medico necroscopo denuncia al
Sindaco, entro 24 ore dal decesso, la causa della morte, mediante la compilazione di
apposita scheda che deve essere inviata, a cura del Comune ove è avvenuto il decesso,
all’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio secondo quanto previsto
dall’ art. 1 del D.P.R. 285/1990.
L’elenco dei deceduti e la relativa causa di morte devono essere annotati ai sensi del D.P.R.
285/1990 in apposito registro da tenersi a cura dell’A.S.L. competente.
Art. 30
La morte sarà constatata a cura del medico necroscopo, secondo i termini fissati dalla
legge (e comunque non prima di 15 ore dal decesso, salvi i casi previsti dagli artt. 8-9-10
del D.P.R. 285/1990, e comunque non dopo le 30 ore), il quale ne rilascerà certificazione
scritta da allegarsi all’atto di morte compilato dall’Ufficiale di Stato Civile.
Art. 31
Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall’Azienda
Sanitaria Locale competente per territorio. I medici necroscopi dipendono, per tale attività,
dal Coordinatore Sanitario dell’A.S.L. competente per territorio o da un suo delegato.
Art. 32
Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane chi ne fa la
scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne da’ subito comunicazione
all’Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’A.S.L. competente per
territorio. L’A.S.L., salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, incarica il medico
necroscopo dell’esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla
stessa Autorità Giudiziaria per il rilascio del nulla osta di seppellimento.
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Art. 33
L’A.S.L. provvederà ad effettuare i trattamenti antiputrefattivi, nei casi previsti dalla
Legge Regionale 34/2008 e dall’art. 32 del D.P.R. 285/1990.
Art. 34
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a
trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato,
cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di
decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà
accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve
avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla
Legge 644/1975 e successive modificazioni.
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente,
l’osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non
accerti la morte nei modi sopra descritti. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia
infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell’A.S.L. deve adottare, a tutela della salute
pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici.
Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e conformi all’art.
18, comma 1, del D.P.R. 285/1990 e successive modificazioni.
In ogni caso, il personale addetto all’attività funebre è tenuto ad utilizzare,
indipendentemente dalla causa di decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire
eventuale contagio nell’evenienza di contatto con liquidi biologici.
Art. 35
Si osservino, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute
nel D.P.R. 285/1990 e nella Legge Regionale 34/2008, a cui si farà riferimento anche per
quanto non previsto nel presente Regolamento.
TITOLO VII
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Art. 36
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a
trattamenti conservativi, né inumato, tumulato, cremato oppure sottoposto a
conservazione in celle frigorifere prima che siano trascorse 24 ore dal momento del
decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti
dagli artt. 8 e 9 del D.P.R. 285/1990.
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Art. 37
Durante il periodo di osservazione al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza;
nello stesso periodo, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, il corpo
deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.
Art. 38
In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione,
le salme di persone:
a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto
periodo di osservazione;
b) morte in seguito ad accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.
Art. 39
Si osservino, in particolare per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute
nel Capo II e III del D.P.R. 285/1990.
TITOLO VIII
PERMESSO DI SEPPELLIMENTO E TRASPORTO DEI CADAVERI
Art. 40
L’autorizzazione per la sepoltura di un cadavere nel cimitero è rilasciata dall’Ufficiale di
Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di
cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria.
Art. 41
Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28
settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età
intrauterina e che all’Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i
permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’A.S.L.
Art. 42
A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche
prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane. Nei casi di cui sopra, i parenti
o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto,
domanda di seppellimento all’A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la
presunta età di gestazione ed il peso del feto.
Art. 43
Il trasporto della salma/del cadavere al cimitero viene effettuato come segue:
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a) a carico dei parenti del defunto fino al VI grado;
b) a carico del Comune nei casi in cui non vi siano parenti, o in caso di indigenza
certificata.
Nei casi di cui al primo paragrafo, i trasporti sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti
con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione cimiteriale.
Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti
dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
Art. 44
L’incaricato del trasporto di cadavere/salma, resti mortali e ossa umane, deve essere
munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al Custode
del cimitero.
Per il trasporto di salma: il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il
S.S.N., intervenuto in caso di decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire
senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta
a reato. La certificazione medica de qua è titolo valido per il trasporto della salma, purché
lo stesso si svolga interamente nell’ambito del territorio della Regione Puglia (art. 10 L.R.
34/2008).
All’atto della chiusura del feretro l’identità del defunto, l’apposizione dei sigilli e
l’osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli
addetti al trasporto, che ne attestano l’esecuzione (comma 7 art. 10 L.R. 34/2008). Il sigillo
dovrà essere firmato dal responsabile della conduzione dell’attività funebre.
Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio regionale è obbligatoria
l’effettuazione dell’iniezione conservativa prevista dall’art. 32 del D.P.R. 285/1990 e, nel
caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l’obbligo della doppia cassa previsto
dall’art. 30 del D.P.R. 285/1990 può essere assolto con l’utilizzo di un involucro di
materiale biodegradabile, da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca
l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della
pratica funeraria prescelta dal defunto.
Art. 45
Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l’ambito del Comune, in
luogo diverso dal cimitero, o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco.
L’autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il
seppellimento.
Art. 46
Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. competente per territorio potrà
delegare al proprio personale dipendente o convenzionato la verifica del rispetto delle
norme di cui all’art. 30 del D.P.R. 285/1990.
13
Art. 47
Per il trasporto dei cadaveri da o per l’estero si osservino le prescrizioni e le norme di
legge di cui all’art. 11 della Legge Regionale 34/2008 e agli artt. 27-28-29-30, del D.P.R.
285/1990.
Il passaporto mortuario, previsto dagli artt. 28-28-29 del D.P.R. 285/1990, per i cadaveri da
estradare dal territorio nazionale, compete al Sindaco del Comune ove trovasi il cadavere.
Per i cadaveri da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla
competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
Art. 48
Si osservino, in particolare, per quanto qui non espressamente disciplinato, tutte le
disposizioni contenute nel Capo IV del D.P.R. 285/1990, nonché i precetti di cui all’art. 10
della Legge Regionale 34/2008.
TITOLO IX
INUMAZIONE
Art. 49
Nel cimitero sono previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti
campi – vedi Allegati A, B e C – sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e
mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi
cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza
soluzione di continuità.
Le aree per l’inumazione vengono assegnate dal Responsabile del Settore Affari Generali,
in base e dopo i decessi, e secondo la disponibilità esistente.
Art. 50
Le aree per le inumazioni come indicate nella planimetria allegata – vedi Allegato A - non
possono subire cambio di destinazione d’uso; ne concerne che, quando non vi sono
inumazioni, devono essere curate come spazi verdi evitando, tuttavia, piantumazione di
alberi al proprio interno.
Art. 51
Le fosse di inumazione devono distare fra loro almeno cm 60.
Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una
profondità non inferiore a cm 200. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza
di cm 220 e una larghezza di cm 80.
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Le fosse per le inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere
una profondità non inferiore a cm 200. Nella parte più profonda devono avere una
lunghezza di cm 150 ed una larghezza di cm 50.
Art. 52
I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di
legno dello spessore non inferiore a cm. 2. Per la confezione delle casse non è consentito
l’uso di metalli o di altri materiali non biodegradabili.
Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa coloritura (preferibilmente di
abete, pioppo, pino, larice, etc.) I materiali dell’incassatura debbono essere biodegradabili,
come previsto dal D.P.R. 285/90 e dal Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002.
Art. 53
Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella
stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.
Art. 54
Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del
Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrici degli
agenti atmosferici e portare un numero progressivo e l’anno del seppellimento.
Sul cippo, a cura del Comune, va applicata una targhetta di materiale inalterabile con
indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
Art. 55
Si osservino, in particolare, le disposizioni contenute nel Capo XIV D.P.R. 285/1990 e nella
Legge Regionale 34/2008.
TITOLO X
TUMULAZIONI
Art. 56
I cadaveri possono essere, in luogo delle inumazioni, tumulati in loculi, tumuli o nicchie
per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali o per
famiglie.
Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all’altro.
Art. 57
I cadaveri destinati alla tumulazione devono essere racchiusi in duplice cassa, l’una in
legno e l’altra in metallo secondo quanto stabilito dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.
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La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura
o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo comunque
rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/90. In sostituzione
della cassa di metallo è autorizzato l’uso, in ambito nazionale, del materiale denominato
MASTER-BI-ZI01U e previsto dal Decreto Ministero della Salute del 07/02/2002.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l’indicazione del nome,
cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Per il trasporto dei cadaveri devono essere rispettate le norme dettate dal capo IV del
D.P.R. 285/1990.
Art. 58
La chiusura/apertura dei loculi, ossarietti e nicchie/mensole cinerarie individuali concessi
sia dall’Amministrazione Comunale che da Confraternite, Parrocchie o altri Enti aventi
diritto -compresi quelli presenti nelle cappelle gentilizie- deve essere eseguita da imprese
che abbiano i requisiti previsti dall’art. 131 ed è subordinata al versamento di una quota
stabilita dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione cimiteriale.
L’Amministrazione Comunale può affidare, in base a deliberazione del Consiglio
Comunale, a ditta sufficientemente attrezzata la gestione della chiusura/apertura dei loculi
nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 59
Per quanto qui non espressamente disciplinato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel
Capo XV del D.P.R. 285/1990, che detta anche le caratteristiche strutturali dei loculi,
nonché alla Legge Regionale 34/2008.
TITOLO XI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 60
L’Amministrazione Comunale, almeno tre mesi prima della scadenza delle sepolture come
risulta dalle situazioni in atto e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, provvede:
a) a collocare e a mantenere, fino al termine delle operazioni, apposite segnalazioni in
prossimità dei siti interessati;
b) ad affiggere all’ingresso del cimitero manifesti indicanti i siti interessati e gli anni di
decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;
c) a darne comunicazione agli interessati, nonché a diffondere la notizia attraverso i
circuiti informativi a disposizione del Comune.
Art. 61
Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
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Le prime si eseguono decorso un decennio dalla inumazione, le seconde possono essere
effettuate nei casi citati al successivo art. 63.
Le esumazioni vengono regolate dal Sindaco.
Le esumazioni ordinarie posso essere eseguite, senza speciali autorizzazioni, in qualsiasi
periodo dell’anno, senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R. 34/2008), da idoneo
personale comunale sotto la propria responsabilità, a seconda del bisogno, scaduto il
decennio di inumazione ovvero, nel più lungo periodo, qualora le caratteristiche
biologiche del terreno non consentano la mineralizzazione del cadavere nel termine
decennale.
Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri
risulti incompleta, il Sindaco, su parere dell’A.S.L. competente in relazione alle condizioni
dei terreni, all’entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le
caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei
fenomeni cadaverici, purché siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.
Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la
scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su
parere dell’A.S.L., può autorizzare l’abbreviazione del turno di rotazione, che non può
essere comunque inferiore a cinque anni.
In casi di necessità, i lavori di esumazione possono essere eseguiti, sotto la sorveglianza
del competente ufficio, mediante appalto a ditte specializzate, previa adozione di apposita
deliberazione in merito da parte del Consiglio Comunale.
I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle
esumazioni. Le esumazioni ordinarie sono soggette a pagamento della relativa tariffa
comunale.
Art. 62
Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine della
Autorità Giudiziaria per le indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione
del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle a condizione che, in tal caso,
non siano trascorsi più di sei mesi dal decesso.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dalla Autorità Giudiziaria le salme devono essere
trasportate in sala autoptica con l’osservanza delle norme da detta autorità eventualmente
suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell’A.S.L.
competente per territorio, o da un suo delegato e dall’incaricato del servizio o di custodia.
Art. 63
Le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno,
luglio, agosto e settembre.
Salvo i casi ordinati dalla Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni
straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva,
contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni della morte e il coordinatore sanitario
dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
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Art. 64
Le esumazioni/estumulazioni saranno eseguite preferibilmente nelle ore antimeridiane.
Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto.
Art. 65
Le ossa che si rinvengano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e
depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano
domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero
ed avuti in concessione previo pagamento dei relativi diritti.
In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall’art. 36
del D.P.R. 285/1990. Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti
speciali di cui al D.P.R. 915/1982 e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta
normativa.
Art. 66
Le salme sepolte per tumulazione si possono estumulare, a cura degli addetti agli impianti
cimiteriali e sotto la loro responsabilità, in via ordinaria alla scadenza della concessione del
loculo di cui all’art. 96 o dopo una permanenza nel manufatto non inferiore ai 25 anni.
Considerato che, nel cimitero comunale si verifica spesso una forte insufficienza di
loculi/tumuli rispetto al fabbisogno della Città, è fatto obbligo agli aventi diritto di cui
all’art. 95 di procedere alle estumulazioni delle salme, in caso di concessioni a 99 anni,
quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma.
Art. 67
Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell’anno e possono essere
eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R. 34/2008).
Le salme che risultano indecomposte, salvo che si possa rinnovare la concessione, vengono
inumate in campo comune per 5 anni, rimuovendo il coperchio metallico del feretro al fine
di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
Per i trasferimenti all’interno del cimitero si applicano le norme di questo articolo,
opportunamente coordinate con quelle dell’art. 109.
Art. 68
Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell’anno e
senza la presenza di operatori sanitari (art. 14 L.R. 34/2008).
Art. 69
È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro
contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al
momento della tumulazione.
Il Custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco
chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato
di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.
18
Art. 70
Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti
preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del
servizio al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia
eseguita.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene
redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e
l’altro conservato tra gli atti del Catasto Cimiteriale.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritti, gli oggetti preziosi o i ricordi
personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati
al Responsabile del Settore Affari Generali che provvederà a tenerli a disposizione degli
aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il
termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad
interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Art. 71
È consentita la collocazione nel loculo di un familiare di una sola cassettina contenente i
resti mortali di altro familiare, individuato ai sensi degli artt. 95 e 110.
Art. 72
Si osservino, in particolare, per quanto riguarda il seguente titolo le disposizioni contenute
nel Capo XVII del D.P.R. 285/1990 e nella Legge Regionale 34/2008.
TITOLO XII
CREMAZIONE
Art. 73
Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per
procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino.
La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della
volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione
testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più
prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del C.C. e, nel caso di concorrenza di
più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione
autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell’art. 21 del D.P.R.
445/2000. L’autenticità della sottoscrizione può essere garantita anche con le modalità di
cui all’art. 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000.
Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che
abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è
19
sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta
dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due
testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione
deve essere convalidata dal presidente dell’associazione.
L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia
corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo,
con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di
morte dovuta a reato.
Art. 74
Si osservino per la cremazione le disposizioni di cui al Capo XVI del D.P.R. 285/90, la
Legge 130/2001 e gli artt. 12 e 13 della Legge Regionale 34/2008.
TITOLO XIII
IMBALSAMAZIONI, TRATTAMENTI CONSERVATIVI
E RISCONTRI DIAGNOSTICI
Art. 75
Le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e l’applicazione di gesso o di materie
plastiche per la riproduzione dell’effige, devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti
sotto controllo del Coordinatore Sanitario, a norma degli artt. 8-32-46-47 del D.P.R.
285/1990.
Art. 76
Il riscontro diagnostico, il rilascio di cadaveri a scopo di studio e le autopsie avrà luogo e
vengono eseguiti a norma degli artt. 37-38-39-45 del D.P.R. 285/1990.
TITOLO XIV
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
Art. 77
Le ditte che intendono esercitare le attività funebri o l’impresa di pompe funebri devono
anzitutto ottenere la licenza commerciale per l’esercizio di vendita cofani, ai termini della
Legge 426/1971 e dei Decreti Ministeriali 14/01/1972 e 30/01/1975.
Per le incombenze funebri è inoltre richiesto il riconoscimento della idoneità della ditta da
parte del Sindaco.
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Per “attività funebre” si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma
congiunta, delle seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione del funerale;
c) trasporto di salma/cadavere, ceneri e ossa umane, previe le verifiche di cui al D.P.R.
285/1990.
Art. 78
Per l’espletamento dell’attività funebre le imprese esercenti devono disporre di mezzi,
risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
a) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per
la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi,
ubicata nel comune ove si richiede l’autorizzazione;
c) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche attinenti le specifiche
mansioni svolte;
d) un responsabile della conduzione dell’attività funebre, che deve essere specificamente
individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell’impresa.
Art. 79
Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto
dall’attività di onoranza funebre devono essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata
dal Comune e devono uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle
rimesse e del personale, a quanto previsto per l’esercente l’attività funebre.
Art. 80
La ditta nello svolgimento dell’attività funebre assume la rappresentanza degli aventi
titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.
Art. 81
Le ditte di pompe funebri curano, inoltre, l’esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto
funebre e in particolar modo:
a) composizione della salma con vestizione e toeletta;
b) fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
c) arredo camera mortuaria ove non vietato;
d) prelievo da parte di operatori qualificati nel rispetto della normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori;
e ) fornitura composizioni floreali;
f) comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
g) altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo;
h) trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero cittadino;
i) noleggio celle di refrigerazione e accessori di base – catafalco, tavolino portafirme, ecc. –
ove necessario.
21
Art. 82
L’impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di
servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde
solidalmente col fornitore.
Art. 83
L’impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che
ha ricevuto a causa del mandato.
Art. 84
L’esercizio dell’attività di impresa funebre si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza
e piena concorrenza sul mercato.
Responsabile dell’esercizio dell’attività funebre è il legale rappresentante dell’impresa, il
quale riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
È obbligo delle imprese certificare al Comune:
a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell’adeguatezza del
servizio;
b) l’assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
c) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
e) l’idoneità sanitaria delle autofunebri e delle rimesse di autofunebri;
f) l’assenza a carico del legale rappresentante di condanne penali comportanti
l’applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 32bis e 35bis del Codice Penale.
Le imprese sono tenute a comunicare al Comune ogni eventuale variazione di quanto
sopra certificato.
L’ufficio comunale competente provvede ai controlli, anche a campione, di quanto
certificato dall’impresa.
Art. 85
È obbligo dell’impresa:
a) informare preventivamente l’avente titolo delle possibilità di scelta di trasporto e di
sepoltura che risultino disponibili all’atto della definizione del contratto di mandato,
nonché dei relativi prezzi da essa praticati e delle tariffe comunali;
b) rispettare il segreto professionale e astenersi da qualsiasi diffusione di dati o notizie
confidenziali;
c) utilizzare una comunicazione pubblicitaria oggettiva.
L’impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l’espletamento dell’attività, salvo che il
committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
Art. 86
Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di
riferimento.
22
Il Responsabile del Servizio Cimiteriale, anche tramite scambi informativi con gli Enti
competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l’attività funebre.
Art. 87
La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione cimiteriale e delle Associazioni
portatrici di interessi afferenti alla materia, avuto riguardo ai relativi interessi:
a) formula il modello di listino dei servizi di attività funebre osservando criteri di
trasparenza, completezza e comparabilità;
b) promuove l’informazione comparativa sulle prestazioni e sui costi dell’offerta di servizi
funebri, in considerazione della particolare situazione emotiva in cui avviene la scelta
delle onoranze funebri;
c) favorisce accordi per la regolamentazione di costi e servizi standard tra imprese e
richiedenti, la cui operatività è subordinata al parere favorevole dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
Art. 88
È fatto divieto alle imprese e alle ditte anzidette:
a) di accaparrare servizi in modo molesto ed inopportuno;
b) di offrire servizi negli uffici e nei locali del Municipio e del cimitero;
c) di esigere onorari sproporzionati all’entità del servizio;
d) di sospendere i servizi assunti e già predisposti;
e) di esporre epigrafi funebri prima che sia trascorso il periodo di osservazione della
salma.
I titolari e i dipendenti delle imprese di pompe funebri possono trattenersi negli uffici, nei
locali del Comune e nel cimitero il solo tempo necessario per svolgere gli incarichi loro
affidati dai clienti.
Art. 89
I carri destinati ai trasporti funebri devono avere le caratteristiche indicate dall’art.
20 del D.P.R. 285/1990 ed essere riconosciuti idonei dalla A.S.L. la quale ne controlla
annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa
A.S.L. deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.
Art. 90
Le rimesse dei carri funebri devono rispondere ai requisiti prescritti dall’art. 21 del D.P.R.
285/1990.
Art. 91
Le casse mortuarie non posso essere esposte alla vista del pubblico nelle vetrine
fronteggianti vie, piazze, corsi od altri luoghi pubblici.
23
Art. 92
L’impresa funebre che operi nel territorio di San Marco in Lamis, indipendentemente da
dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente
Regolamento.
Art. 93
In caso di violazione delle presenti norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni
previste nel successivo art. 154, l’Amministrazione potrà sospendere le imprese
dall’esercizio delle loro incombenze per un periodo di tempo da 15 giorni ad un anno,
secondo la gravità e, per recidiva, potrà anche revocare la licenza di commercio o il
permesso per il servizio degli autoveicoli; potrà pure richiedere l’allontanamento di
determinati dipendenti che abbiano dato luogo a rilievi.
24
PARTE III
TITOLO XV
CONCESSIONE DI LOCULI E DI AREE PER TOMBE GENTILIZIE
Art. 94
La concessione cimiteriale costituisce una tipica figura di concessione demaniale e, quindi,
di concessione amministrativa; con la concessione cimiteriale, infatti, l’Amministrazione
Comunale concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un'area demaniale,
ubicata all'interno del cimitero e necessariamente finalizzata a riporvi le spoglie dei propri
defunti.
Il rilascio della concessione cimiteriale avviene previo pagamento della relativa tariffa,
stabilita dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione cimiteriale, e dà
diritto al concessionario di utilizzare l'area demaniale per un periodo di tempo variabile.
Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e intrasmissibile in
eredità. In quanto bene demaniale, l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla
sfera proprietaria dell'Amministrazione concedente.
La concessione di aree per la costruzione di cappelle gentilizie o pubbliche viene rilasciata
previa delibera della Giunta Comunale mentre, quella dei singoli loculi, viene rilasciata
direttamente dal Responsabile del Settore Affari Generali.
La concessione è subordinata alla osservanza delle norme, istruzioni, tariffe, attuali e
future di qualsiasi natura in materia di concessioni cimiteriali e di Polizia Mortuaria,
nonché alle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni.
Art. 95
Si intende per concessionario di un loculo o di una tomba gentilizia la persona fisica che
ha ottenuto la concessione.
Al decesso del concessionario gli subentra il primo successibile, ex art. 536 C.C.; salvo
diversa volontà del concessionario, nel caso di concorso di più persone successibili, esse
devono designare, mediante atto sottoscritto da tutti gli aventi diritto, una di loro quale
unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Nel caso di
mancata nomina entro un anno ovvero in caso di mancanza di successibili, si procede alla
revoca della concessione.
La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del predente
comma, abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionario o non sia stato notificato al
Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o
Istituti per curare la manutenzione della sepoltura.
Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall’ultima sepoltura ad inumazione o 50 se a
tumulazione, la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione cimiteriale,
provvede alla dichiarazione di presa d’atto della decadenza della concessione.
25
Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono
riunirsi per la costruzione di una cappella gentilizia, i concessionari ed i loro eredi
rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.
Art. 96
La concessione di cui agli artt. precedenti è a tempo determinato ai sensi dell’art. 92 del
D.P.R. 285/1990.
La durata è fissata:
a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie o Enti;
b) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
c) in 35 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta e per un periodo di
tempo non superiore ai 15 anni, dietro il pagamento del canone di concessione stabilito
dalla Giunta Comunale sentito il parere della Commissione cimiteriale, delle concessioni
di cui ai commi b) e c).
Nell’atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data
di emissione dell’atto stesso o della prima sepoltura se antecedente.
Le concessioni di cui al comma a) sono rinnovabili per un periodo di tempo non superiore
ai 99 anni.
Art. 97
Le concessioni di loculi comunali saranno assegnate in caso di decesso a condizione che il
defunto, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta nonché il coniuge non siano
concessionari di tomba gentilizia o non abbiano diritto alla sepoltura in tomba di famiglia
ai sensi dell’art. 113 del presente Regolamento.
Per ottenere la concessione deve essere presentata richiesta in carta semplice, su modello
da ritirare presso gli uffici di Segreteria, al Sindaco con l’indicazione dell’oggetto della
richiesta (area, loculo, celletta, etc.).
Il Responsabile del Settore Affari Generali rilascia le concessioni seguendo rigorosamente
l’ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale della Città di
San Marco in Lamis.
Nell’assegnare le concessioni è preferibile, quando vi è disponibilità, riservare i loculi della
prima e della seconda fila ai richiedenti aventi nel proprio nucleo familiare una persona
diversamente abile.
Art. 98
Non possono essere concessi più di due loculi nella stessa fila orizzontale o verticale.
Art. 99
L’atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale sentito il parere
della Commissione cimiteriale.
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Art. 100
Le concessioni a tempo determinato di durata uguale o eventualmente eccedente i 99 anni,
rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, possono essere revocate
quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una
grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile
provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
Art. 101
Le concessioni “perpetue” rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del
D.P.R. 803/1975 - per la costruzione di cappelle gentilizie o familiari - si trovano in
situazione di diritti acquisiti e non sono soggette a revoca; pertanto, nei loro confronti, in
via generale, non trovano applicazione le disposizioni dettate dal D.P.R. 285/1990 e quindi
rimangono assoggettate al regime giuridico vigente al momento del loro rilascio potendo
essere modificate solo da espressa disposizione di Legge, da novazioni consensuali o dal
concretarsi dei seguenti casi, ossia, quando si estingue la potestà di esercitare il diritto di
sepoltura una volta esaurita la capienza del sepolcro: in questo caso, infatti, qualora il
titolare della concessione intendesse successivamente procedere a nuove tumulazioni nello
stesso sepolcro, si dovrebbe procedere all'estumulazione di una delle salme presenti nel
sepolcro, per le quali dovrebbe essere richiesta una nuova concessione, integrativa della
precedente, di durata non superiore a 99 anni. Inoltre le concessioni “perpetue” perdono la
loro efficacia in caso di demolizione e ricostruzione della cappella gentilizia esistente ed in
caso di soppressione del cimitero: in entrambi i casi sarà stipulata una nuova concessione
di durata non superiore ai 99 anni.
Art. 102
Le concessioni “perpetue” rilasciate in data posteriore a quella di entrata in vigore del
D.P.R. 803/1975 devono essere adeguate ai seni dell’ art. 96 del presente Regolamento.
Art. 103
La concessione di loculi/tumuli cimiteriali di nuova costruzione, in assenza di salma, è
consentita con delibera di Giunta Comunale previo parere della Commissione cimiteriale,
solo dopo l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo; tuttavia, la prevendita
consentita non deve superare il 70 % dei loculi da edificare.
La prevendita, in assenza di salma, può essere esercitata a favore di:
a) cittadini residenti nella Città di San Marco in Lamis che abbiano compiuto i 60 anni di
età;
b) coniugi o conviventi, diversamente abili discendenti in linea retta e collaterale, fino al
secondo grado, dei cittadini di cui al comma a) del presente articolo che ne facciano
richiesta unitamente al congiunto.
Hanno diritto di precedenza, in caso di prevendita, sui loculi di nuova costruzione gli
aventi causa per le salme collocate in sepolture provvisorie.
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Art. 104
La tariffa dei loculi di nuova costruzione è determinata in base ai costi reali di costruzione
rivenienti dai documenti di progettazione e di contabilità finale, maggiorato del 25% per la
sistemazione della zona circostante, oltre l’incidenza del costo del suolo e delle spese di
manutenzione ed è differenziata in relazione all’ubicazione del loculo secondo il seguente
schema: I fila 90%; II fila 130%; III fila 130%; IV fila 80%; V fila 70% del costo unitario
ricavato dall’applicazione dei criteri di cui sopra.
Il corrispettivo per la concessione di nicchie-ossario di nuova costruzione è determinato
secondo il seguente schema: I fila 90%; II fila 130%; III fila 130%; IV fila 80%; V fila 70% del
costo unitario ricavato dall’applicazione dei criteri di cui sopra.
Art. 105
Ordinariamente il corrispettivo per la concessione dei loculi deve essere versato alla
Tesoreria comunale prima della stipula del contratto. Per ragioni di necessità il Sindaco
può stabilire la rateizzazione dell’importo dovuto; tuttavia, la rateizzazione non deve
superare i 12 mesi dalla data della concessione.
In caso di prevendita il corrispettivo per la concessione del loculo dovrà essere versato alla
Tesoreria comunale secondo il seguente schema: il 40% come acconto al momento
dell’assegnazione provvisoria, il 40% come seconda rata da versare all’inizio dei lavori o
entro 60 gg. dal versamento dell’acconto ed il restante 20% alla consegna del contratto
definitivo.
Art. 106
I loculi e le nicchie-ossario di concessione comunale sono già dotati di una lapide di
marmo bianco o di pietra locale; pertanto, il concessionario dovrà provvedere a far
incidere o inserire, a proprie spese, le iscrizioni che dovranno limitarsi al nome, cognome,
anno di nascita e di morte del defunto, eventuali foto e lumino. Trascorso il periodo della
concessione le lapidi restano di proprietà dei concessionari o degli eredi, i quali potranno
ritirarle entro il termine di un mese, dopodiché il Comune disporrà di tali beni.
È vietato sostituire le lapidi dei loculi e delle nicchie-ossario con altre di materiale o colore
diverso senza la preventiva autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Art. 107
Le tariffe dei loculi e degli ossari già esistenti, delle fosse di inumazione nonché dei terreni
e di tutto quanto concerne diritti cimiteriali sono stabilite dalla Giunta Comunale sentito il
parere della Commissione cimiteriale.
Le tariffe vengono aggiornate annualmente sulla base dell’indice ISTAT sul costo della
vita.
Art. 108
Per le sepolture del vecchio impianto cimiteriale che risultino non sistemate entro il
termine che verrà stabilito dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione
cimiteriale, o che si trovino in stato di completo abbandono, s’intenderà in ogni caso
decaduta la concessione.
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Ai concessionari verrà notificata, nelle forme previste dal Codice di Procedura Civile,
specifica diffida.
Nel caso di irreperibilità del concessionario, alla sepoltura viene apposto un
cartello/avviso. Decorso un anno dall’invio della diffida o dall’applicazione dell’avviso,
ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell’abbandono, è dichiarata la
decadenza, con atto del Sindaco, da notificarsi nelle forme di Legge.
Pronunciata la decadenza dei menzionati vincoli, si procede alla esumazione o alla
estumulazione necessaria, con l’osservanza delle norme relative. I resti mortali rimossi,
qualora consistano in sole ossa, sono traslati all’ossario comune ed il feretro verrà
distrutto. Le salme estumulate, qualora non risultino completamente mineralizzate,
saranno inumate a norma dell’art. 67 del presente Regolamento; trascorso il periodo
regolamentare, le ossa verranno trasferite nell’ossario comune.
Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente
indecoroso della sepoltura.
Rilevandosi consigliabile la demolizione della sepoltura, si provvederà di conseguenza,
disponendo dell’area per nuove concessioni.
Art. 109
La richiesta di trasferimento di salme da loculi individuali concessi dal Comune per
diversa sistemazione comporta, di regola, la rinuncia alla concessione e la restituzione al
Comune della sepoltura.
Il trasferimento di salme fra loculo e loculo nell’ambito del medesimo cimitero è consentito
solamente nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente
il coniuge, il genitore, figli, sorelle o fratelli anche se non conviventi.
Tuttavia, il trasferimento di cui sopra non è consentito quando siano trascorsi più di 25
anni dalla morte; in questo caso si provveda prima all’estumulazione e poi all’inserimento
della cassetta con i resti mortali all’interno del loculo ospitante la salme del congiunto.
Art. 110
I loculi individuali dati in concessione a tempo indeterminato o a perpetuità per la
tumulazione di una sola salma possono essere riutilizzati, dal titolare della concessione,
solo per una volta ed in presenza di salma di congiunti legati da vincoli di coniugio, di
parentela fino al IV grado o di affinità fino al II, con la rinuncia alla concessione originaria
e l’assegnazione gratuita di una nuova concessione di 35 anni. La rinuncia non comporta il
rimborso previsto dal presente articolo.
Nel caso in cui si tratti di concessioni a tempo determinato superiore ai 35 anni è possibile
il riutilizzo del loculo individuale, per una sola volta ed in presenza di salma di congiunti
legati da vincoli di coniugio, di parentela fino al IV grado o di affinità fino al II, con la
rinuncia alla concessione originaria e l’assegnazione a pagamento di una nuova
concessione di 35 anni.
La rinuncia espressa dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione che,
calcolato sulla base delle tariffe in vigore all’atto della rinuncia, viene fissato come di
seguito descritto:
29
a) per le concessioni trentacinquennali, stabilito il periodo d’uso dalla data della
concessione:
- dal 1° al 10° anno 2/3;
- dal 11° al 20° anno 1/3;
- dal 21° al 35° anno nessun rimborso;
b) per le concessioni cinquantennali, stabilito il periodo d’uso dalla data della concessione:
- dal 1° al 10° anno 2/3;
- dal 11° al 35° anno 1/3;
- dal 36° al 50° anno nessun rimborso;
c) per le concessioni a tempo determinato di durata superiore a cinquant’anni, fermo il
periodo d’uso dalla data di concessione:
- dal 1° al 10° anno 2/3;
- dal 11° al 50° anno 1/3;
- dal 51° anno 1/5.
d) per le concessioni a tempo indeterminato e a perpetuità, indipendentemente dal
periodo d’uso:
- 1/2.
Si dà luogo al rimborso o al conguaglio solo dopo che l’interessato ha provveduto a
rimettere in uso la sepoltura ed a sostituire la lapide usata con altra di eguale spessore e
qualità.
Art. 111
Quando per circostanze particolari una salma non può essere immediatamente tumulata
nella sepoltura riservatale, oppure quando ne deve essere eseguito, dopo poco tempo, il
trasporto in altro Comune o nel caso di ricostruzione di Edicole Funerarie o
ristrutturazioni di loculi, il feretro può essere tumulato in un loculo comunale concesso
provvisoriamente.
La concessione provvisoria dura un anno e può essere rinnovata per un periodo massimo
di due anni. Alla scadenza del triennio, ove gli interessati non abbiano ancora provveduto,
il Comune provvederà d’ufficio alla definitiva sistemazione in campo.
Nei paramenti dei loculi in concessione provvisoria sono consentite iscrizioni solamente
fatte con vernice nera facilmente eliminabile.
Il canone per concessione provvisoria deve essere versato, se vi è la disponibilità di loculi
liberi, per la durata di tre anni e nella misura prevista dal canone in vigore.
Art. 112
Il concessionario di un’area cimiteriale acquista il diritto ed assume l’obbligo di costruire
sull’area stessa un sepolcro.
La costruzione del sepolcro o della cappella gentilizia deve iniziare entro 1 anno dalla data
della relativa convenzione e terminare nel triennio successivo.
Allo scadere della concessione la costruzione rimane di proprietà del Comune.
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Art. 113
Nel sepolcro gentilizio o familiare l’identificazione degli aventi diritto alla sepoltura è fatta
in base alla volontà del fondatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in
considerazione come destinatari del sepolcro eretto: il diritto del singolo si acquisterà iure
proprio sin dal momento della nascita, non potrà essere trasmesso né per atto tra vivi né
per successione mortis causa, non si perde per prescrizione o rinunzia, e inoltre dà luogo a
una particolare forma di comunione tra i contitolari, che non va confusa con la comunione
di proprietà o di altro diritto reale del bene (cfr. Cass., Sez. II, 29 maggio 1990 n. 5015).
Lo ius sepulchri, inteso quale diritto reale ad essere inumati o tumulati nel sepolcro
gentilizio, si acquista per il solo fatto di trovarsi in quel determinato rapporto di parentela
col fondatore, previsto nell'atto di fondazione; in ogni caso esso si trasmette iure sanguinis
e non iure successionis ed è tutelabile con l'azione negatoria ex art. 949 C.C. (cfr. Cass., 30
maggio 1984 n. 3311).
Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco può autorizzare
l’accoglimento nella sepoltura di famiglia di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad
essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.
Art. 114
L’Amministrazione Comunale provvede, a proprie spese, alla fornitura del feretro, al
funerale e all’inumazione dei poveri e delle persone sconosciute decedute nell’ambito del
territorio comunale. Il costo del funerale viene recuperato ponendolo a carico dei familiari,
se rintracciati, tenuti agli alimenti ai sensi dell’art. 433 del C.C.
TITOLO XVI
MANUTENZIONE DEI LOCULI COMUNALI E DELLE CAPPELLE GENTILIZIE
Art. 115
I concessionari di loculi/tumuli, cappelle pubbliche e gentilizie sono tenuti a versare ogni
sette anni, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale sentito il parere della
Commissione cimiteriale, una quota definita una tantum per la manutenzione del cimitero.
I fondi incamerati con la quota una tantum devono essere utilizzati esclusivamente per lo
scopo richiesto.
Art. 116
La manutenzione delle cappelle gentilizie e di quelle pubbliche spetta ai concessionari, per
le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento
ordinario e straordinario, sia sulle parti strutturali sia sugli impianti, nonché l’esecuzione
di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile
od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
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Nei loculi costruiti dall’Amministrazione Comunale, l’Ente provvede alla manutenzione
ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.
Sono escluse dalla manutenzione di cui sopra:
− le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
− la lapide e le fasce circostanti ove esistenti;
− gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
− l’ordinaria pulizia;
− gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
Art. 117
È fatto obbligo alle Confraternite, Parrocchie, Istituti etc. di assicurare con polizza R.C. i
fabbricati di cui sono concessionari.
Copia della polizza deve essere annualmente inviata, per conoscenza, al Responsabile del
Settore competente ed archiviata nel Catasto cimiteriale.
In caso di mancata assicurazione dello stabile, a norma del presente Regolamento, il
Responsabile del Settore competente autorizza la chiusura della cappella.
Art. 118
I consigli di amministrazione degli Enti gestori di cappelle pubbliche sono tenuti a
richiedere ai concessionari di loculi e fosse o, in loro assenza a causa di decesso, ai parenti
fino al IV grado o di affinità fino al II, un canone annuale per la manutenzione ordinaria e
straordinaria dello stabile.
Il canone annuale deve essere uguale per tutte le cappelle pubbliche e può essere utilizzato
anche per le spese assicurative, per l’acquisto di scale, ponteggi, etc. oltre che per la quota
una tantum da versare alla Tesoreria comunale ai sensi dell’art. 115 del presente
Regolamento.
Art. 119
Gli Enti concessionari di cappelle pubbliche devono aggiornare, alla luce della presente
normativa, il Regolamento della cappella di cui sono responsabili.
I nuovi Regolamenti prima di entrare in vigore dovranno essere vistati dalla Commissione
cimiteriale, affissi per 30 giorni all’albo pretorio ed infine ratificati dall’Ordinario
diocesano o dal Delegato Episcopale competente.
Art. 120
Le tumulazioni e le estumulazioni che si effettuano nelle cappelle pubbliche devono essere
autorizzate dal legale rappresentante dell’Ente concessionario. È compito del Custode del
cimitero vigilare che ci sia sempre la dovuta autorizzazione.
Art. 121
In caso di Enti soppressi o quiescenti – nella fattispecie di Parrocchie o Confraternite l’Ordinario diocesano che vi subentra giuridicamente deve rimettere la concessione dello
stabile o degli stabili dell’Ente soppresso o quiescente nelle mani dell’Amministrazione
Comunale, la quale, in accordo con l’Ordinario stesso, concederà lo stabile o gli stabili, a
32
titolo gratuito fatte salve le spese di registrazione, ad Ente simile; tuttavia, in caso di stabili
fatiscenti, pericolanti e quindi non più riutilizzabili, l’Amministrazione Comunale è
tenuta, dopo la rinuncia dell’Ordinario diocesano, a non riassegnare lo stabile e a
procedere, ai sensi della normativa vigente, alla demolizione dello stesso. In questo caso
l’Amministrazione deve provvedere alla sistemazione dei resti mortali e delle salme
presenti nell’edificio da demolire.
Art. 122
I concessionari di cappelle gentilizie e pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal
Responsabile del Settore Affari Generali sentito il parere della Commissione cimiteriale,
devono inviare una copia della propria documentazione al Catasto cimiteriale.
TITOLO XVII
RINUNCIA CONCESSIONI DI AREE PER CAPPELLE GENTILIZIE
Art. 123
L’Amministrazione Comunale, salvo i casi di decadenza, ha facoltà di accettare con la
rinuncia a concessione di aree libere.
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre
alla eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
− per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al
momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o
frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
− per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della
presa d’atto della rinuncia da parte del Comune.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.
Art. 124
L’Amministrazione Comunale, salvo i casi di decadenza, ha facoltà di accettare la rinuncia
a concessione di aree per la destinazione di cappelle gentilizie quando:
a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme,
ceneri o resti.
In tali casi spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre
all’eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma
successivo, il rimborso di una somma:
− per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al
momento della presa d’atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o
frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
33
− per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della
rinuncia.
Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo
indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell’Ufficio Tecnico
Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti
disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del
valore dell’indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a
carico del concessionario.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
TITOLO XVIII
REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI
Art. 125
Salvo quanto previsto dall’art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/1990 è facoltà
dell’Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto
concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del
cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata direttamente dal
Responsabile del Settore Affari Generali se si tratta di loculi, in caso contrario previa
delibera della Giunta Comunale; la revoca della concessione dà diritto al concessionario o
agli aventi causa allo stesso trattamento previsto dall’art. 110 per la rinuncia volontaria;
inoltre, rimangono a carico dell’Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie
mortali dalla vecchia tomba alla nuova o quelle per le estumulazioni e la sistemazione
nelle nicchie-ossario.
Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, il Responsabile del Settore Affari
Generali dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione
all’Albo pretorio per la durata di 60 giorni, o almeno un mese prima, indicando il giorno
fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in
assenza del concessionario.
Art. 126
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i
quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o
estumulazione. Sono escluse dal presente comma le concessione effettuate con il sistema
della prevendita ai viventi;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura,
previsto all’art. 6;
d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all’art. 112, non si sia provveduto
alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
34
e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli
aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione
della sepoltura previsti dagli artt. 116 e 118;
f) quanto vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.
La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui
sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all’Albo pretorio per la durata di 30
giorni consecutivi.
La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete direttamente al
Responsabile del Settore Affari Generali se si tratta di loculi, in caso contrario previa
delibera della Giunta Comunale sentito sempre il parere della Commissione cimiteriale.
Art. 127
Pronunciata la decadenza della concessione il Sindaco disporrà la traslazione delle salme,
resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a
seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del
Comune.
Art. 128
Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione ai
sensi del precedente art. 126 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti
la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa,
ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto
nell’art. 98 del D.P.R. 285/1990.
Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per cappelle gentilizie o
pubbliche gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili,
ricordi, decorazioni e oggetti simili.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la
collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi,
previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario
comune.
TITOLO XIX
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO
Art. 129
Per l’esecuzione di nuove costruzioni di sepolture private, di modifiche, restauri,
ampliamenti di sepolture esistenti gli aventi titolo debbono richiedere la concessione al
Comune.
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L’istanza dovrà acquisire il parere preventivo del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L.
competente e sarà sottoposto al parere della Commissione cimiteriale.
Per opere inerenti inscrizioni, epigrafi, accessori, sistemazioni intorno al sepolcro ed
inoltre per l’abbattimento o posa di piante, siepi o similari su aree in concessione dovrà
essere richiesta al Comune autorizzazione all’intervento.
Art. 130
Le domande per effettuare opere di cui all’art. 129 dovranno essere redatte in carta legale
su apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Tecnico Comunale, compilato in ogni sua
parte e corredato dai seguenti documenti:
a) copia atto di concessione del terreno;
b) due copie del progetto contenente:
1) planimetria 1:200 in cui siano evidenziati il lotto interessato, le dimensioni,
l’ingombro del manufatto, gli scarichi e gli impianti;
2) pianta prospetti e sezioni in scala 1:50 con indicate quote e dimensioni e con
evidenziati i materiali utilizzati e gli spessori degli stessi;
c) relazione tecnica illustrativa contenente: tipologia dei materiali, calcolo della struttura e
dichiarazione asseverata di conformità alle norme del D.P.R. 285/90;
d) richiesta di occupazione di area pubblica per l’esecuzione dei lavori e di autorizzazione
all’accesso al cimitero con mezzi meccanici e all’utilizzo di acqua e di energia elettrica
etc.;
e) copia inscrizione della ditta esecutrice alla Camera di Commercio;
f) quant’altro richiesto dalla norma vigente in materia.
Le domande per effettuare le opere di cui all’art. 129 dovranno essere corredate dalla
documentazione di cui al precedente comma lettere c) d) e) e da eventuali schemi grafici
che si rendessero necessari in base alla tipologia d’intervento.
Art. 131
Le imprese che operano nel cimitero per conto dei privati certificano al Comune:
a) la capacità tecnica e di risorse umane a garanzia della continuità e dell’adeguatezza del
servizio;
b) l’assenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione
controllata o liquidazione coatta amministrativa a loro carico;
c) il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
d) il rispetto delle norme in materia di pubblicità e trasparenza dei prezzi;
e) l’avvenuta stipulazione di contratto assicurativo R.C. in corso di validità.
Le imprese sono tenute a comunicare al Comune ogni eventuale variazione di quanto
sopra certificato.
L’ufficio comunale competente provvede a controlli, anche a campione, di quanto
certificato dall’impresa.
36
Art. 132
Nell’area del cimitero è vietato impiantare cantieri e depositi di materiale, tuttavia, è
consentito, durante le lavorazioni, la sola presenza del fabbisogno di materiali d’uso
immediato.
I cantieri e i depositi dovranno essere collocati nell’area esterna, all’uopo identificata
dall’Ufficio Tecnico Comunale, a seguito della richiesta di occupazione di spazio pubblico
e previo pagamento della relativa tassa.
I cantieri esterni e le zone d’intervento entro l’area cimiteriale dovranno essere mantenuti
in ordine.
Durante i lavori non si potrà creare intralci o arrecare danni ai manufatti privati o
comunali.
Art. 133
È vietato occupare spazi attigui e creare depositi anche se temporanei sulle aree e tombe,
mentre i materiali di scavo e demolizione dovranno essere immediatamente allontanati e
trasportati, di volta in volta, alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o
danneggiare opere. In ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere
eventualmente danneggiate.
Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recintare a regola d’arte lo spazio
assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
Art. 134
È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli
articoli precedenti.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.
È vietato effettuare sull’area concessa accumulo di materiali che dovranno trovare posto
fuori dal cimitero in luogo concordato con l’Ufficio Tecnico Comunale.
Art. 135
I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni
recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell’imprenditore a cui sono
affidati i lavori.
Le autorizzazioni ed i permessi di cui agli articoli precedenti sono subordinati al
versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a
garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l’importo corrispondente ai consumi di acqua,
energia elettrica, etc. necessari per l’esecuzione delle opere stesse forfetizzati in un canone
giornaliero, come da tariffario approvato dalla Giunta Comunale, da applicarsi per l’intera
durata dei lavori.
Art. 136
È vietato lavorare nei giorni festivi; pertanto, in quei giorni il terreno adiacente alla
costruzione deve risultare riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, etc.
37
È vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all’interno del cimitero nel
periodo compreso tra il 24 ottobre ed il 6 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi
ed i luoghi interessati completamente riordinati prima del 24 ottobre di ogni anno.
Art. 137
L’Amministrazione Comunale, a mezzo di propri Responsabili dei Servizi competenti e
del Custode del cimitero, controlla che l’esecuzione delle opere sia conforme ai progetti
approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune
disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell’adozione da parte del Sindaco dei
provvedimenti previsti dalla legge.
Art. 138
Si osservino per la costruzione di edicole, tombe e loculi le disposizioni di cui al D.P.R.
285/90.
TITOLO XX
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
Art. 139
L’Amministrazione Comunale provvede al servizio dell’illuminazione votiva delle
sepolture comunali e private o in amministrazione diretta o mediante affidamento in
gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata ed idonea allo scopo, in base a
deliberazione del Consiglio Comunale che fisserà, in entrambi i casi, le norme di esercizio
e le relative tariffe di utenza.
Art. 140
Gli Enti gestori di cappelle pubbliche sono tenuti a concordare, tramite la Commissione
cimiteriale, con il Responsabile del Settore competente e con il Consiglio Comunale entro
90 giorni dalla scadenza del servizio vigente le modalità per il rinnovo dell’illuminazione
votiva di competenza.
TITOLO XXI
STRUTTURA CIMITERO
Art. 141
Il cimitero deve essere isolato dall’abitato mediante una zona di rispetto non edificata né
edificabile di m. 50 e, inoltre, deve essere recintato tutt’intorno da un muro alto non meno
di m 2,50 dal piano esterno di campagna.
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Il Comune può autorizzare l’eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di
rispetto sentito il parere preventivo dell’A.S.L. competente (art. 4, comma 2, L.R. 34/2008).
Art. 142
Per garantire il regolare funzionamento del cimitero le competenze degli uffici sono così
ripartite:
a) al Settore Affari Generali competono tutte le incombenze amministrative relative alle
assegnazioni di loculi, nicchie-ossario, fosse per inumazione; inoltre compete la gestione
del Catasto cimiteriale e di quanto esplicitamente stabilito nel presente Regolamento;
b) al Settore Manutenzione e Lavori Pubblici spettano tutti i compiti di Polizia Mortuaria
nonché tutte le attività ed incombenze amministrative relative ad inumazioni,
tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasferimenti di salme all’interno del cimitero;
inoltre, compete la cura e la manutenzione del cimitero e delle sue opere;
c) all’Ufficio Agricoltura spetta la cura e la manutenzione degli alberi e della vegetazione
di competenza comunale;
d) al Settore Tecnico e Urbanistica compete il rilascio di permessi a costruire e
autorizzazioni oltre che la verifica di tutte le costruzioni, all’interno del cimitero, e la loro
conformità ai relativi progetti.
Art. 143
Nel cimitero di San Marco in Lamis sono presenti gli spazi o zone destinati a:
a) campi per le inumazioni degli adulti;
b) campi per le inumazioni dei bimbi;
c) campo per le inumazioni comuni in caso di calamità naturale;
d) aree per la costruzione di loculi comunali;
e) loculi comunali già edificati;
f) cappelle gentilizie già edificate;
g) cappelle pubbliche già edificate;
h) area per l’edificazione del famedio;
i) aree o spazi verdi;
j) cellette ossario e nicchie cinerarie;
k) ossario comune;
l) cinerario comune;
m)deposito, strutture di commiato e uffici;
n) loculi, edifici e strutture fatiscenti, pericolanti o non idonee alla tumulazione.
Art. 144
Il cimitero è dotato di una sala per autopsie e di una camera mortuaria, che funziona anche
come deposito di osservazione, per l’eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento;
inoltre, le predette strutture devono essere sempre in possesso delle caratteristiche
igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali. Il Responsabile del Settore
competente ha il compito di vigilare e di adottare tutti gli adempimenti necessari per
attuare il rispetto di quanto prescritto.
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Art. 145
L’Amministrazione Comunale si assume la cura e la manutenzione delle lapidi e dei
monumenti storico-artistici di cui ha la proprietà e che verranno individuati in apposito
elenco in sede di redazione ed aggiornamento dell’inventario comunale, sentito il parere
della Commissione cimiteriale.
Tale elenco potrà essere modificato, sentito il parere della Commissione cimiteriale, allo
scopo di tutelare altre memorie significative delle onoranze tributate ai morti dai cittadini
di San Marco in Lamis.
Art. 146
Nel famedio, costruito a cura dell’Amministrazione Comunale, saranno collocate le salme
dei cittadini illustri o benemeriti, individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, in
assenza di diverse disposizioni del defunto, della sua famiglia o di ostacoli d’altra natura,
decorsi almeno cinque anni dalla morte.
Nel famedio potranno essere ricavate delle nicchie-ossario ove collocare, nel rispetto delle
normative vigenti, le ossa dei cittadini illustri.
Possono essere collocati di diritto, nel famedio, i resti mortali dei cittadini sammarchesi
deceduti, nell’espletamento del loro servizio, durante la I e la II Guerra Mondiale.
Art. 147
L’ossario comunale è destinato a raccogliere le ossa, non richieste dai familiari per altra
destinazione nel cimitero, provenienti dalle esumazione e dalle estumulazioni.
L’ossario deve essere costruito in maniera tale che le ossa siano sottratte alla vista del
pubblico.
Art. 148
È vietato costruire qualsiasi tipo di struttura sia sulle aree verdi che sul campo per le
inumazioni comuni in caso di calamità naturale.
Il campo per le inumazioni comuni deve essere curato, dagli addetti cimiteriali, come
spazio verde ed abbellito con piante floreali facilmente rimuovibili in caso di necessità.
Art. 149
I loculi, gli edifici e le strutture fatiscenti, pericolanti o non idonei alla tumulazione
dovranno essere demoliti a cura dell’Amministrazione Comunale, secondo l’ordine di
priorità stilato dal Responsabile del Settore competente, ed al loro posto saranno edificati
loculi o cappelle comunali.
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TITOLO XXII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 150
A partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento non saranno più concesse aree
cimiteriali per l’edificazione di cappelle gentilizie anche in caso di ingrandimento della
superficie cimiteriale.
Il Responsabile del Settore Urbanistico, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente
Regolamento, deve trasmettere al Sindaco l’elenco delle aree precedentemente concesse
per l’edificazione di cappelle gentilizie e sottoponibili al procedimento di decadenza ai
sensi dell’art. 126.
Le aree resesi libere rientreranno nella piena disponibilità dell’Amministrazione
Comunale.
Tutte le domande e le graduatorie esistenti sono annullate.
Art. 151
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento il Responsabile del
Settore Affari Generali curerà:
a) la creazione del Catasto cimiteriale;
b) la regolarizzazione di tutte le concessioni non risultanti da atti scritti.
Entro trentasei mesi della istituzione del Catasto cimiteriale il Responsabile del Settore
Affari Generali ne curerà, inoltre, l’informatizzazione.
Art. 152
I familiari dei defunti che occupano illegittimamente una sepoltura privata devono, entro
diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, provvedere all’acquisto di
apposita sepoltura ed attivare a proprie spese il trasferimento della salma.
Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui sopra non fossero disponibili sepolture per
il trasferimento, lo stesso termine può essere prorogato fino alla effettiva disponibilità.
Art. 153
Chi chiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, etc. od una
concessione aree, loculi, etc. o l’apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di
tombini, edicole, monumenti, etc.), s’intende agisca in nome e per conto e col preventivo
consenso di tutti gli interessati.
In caso di contestazione l’Amministrazione s’intenderà e resterà estranea all’azione che ne
consegue; essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto
fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una
sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
Art. 154
Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente
Regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 383/1934 e dell’art.
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344 del T.U. sulle Leggi sanitarie 1265/1934 e della Legge 689/1981 nonché dell’art. 16 della
Legge 3/2003.
Art. 155
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la
deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva. Con l’entrata in vigore del
presente Regolamento sono abrogati sia il precedente Regolamento del 1985 e successive
modificazioni che tutti gli atti emanati dall’Amministrazione Comunale in contrasto con il
nuovo testo. Gli Allegati A, B e C costituiscono parte integrante ed indivisibile del
presente Regolamento.
[L’area edificabile presente nell’Allegato A e contrassegnata con il simbolo (*) fungerà da
area per le inumazioni in caso di calamità naturali sino a quando nell’area prevista dal
presente Regolamento, come da Allegato A, non saranno completate le esumazioni atte a
rendere l’area indicata totalmente libera a norma delle vigenti normative in materia.]
Art. 156
Copia del presente Regolamento deve essere conservata in tutti gli uffici comunali cui è
affidato il servizio compreso, in ogni caso, il Comando di Polizia Municipale. Inoltre copia
del presente Regolamento deve essere inviata ai titolari delle Imprese di pompe funebri, ai
concessionari di cappelle pubbliche e a quanti afferiscono al servizio cimiteriale.
Art. 157
Tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 100-101-102 le concessioni assegnate prima
dell’entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda
la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di concessione stesso.
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed
ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Art. 158
Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento si rimanda al C.C. e alla
normativa richiamata nell’art. 1.
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