Città di Tortona - Comune di Tortona

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Città di Tortona
Provincia di Alessandria
Settore Sviluppo Economico
Attivita' Economiche
ORDINANZA SINDACALE N. 3 / 2017
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 299 (PROT. N. 35473) DEL 2 DICEMBRE 2008,
DISPOSIZIONI SU ORARI DI ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI PER IL
GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMI 6 E 7 DEL R.D. 773/1931 - T.U.L.P.S. CON
VINCITA IN DENARO, PROVVEDIMENTI SU ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA
DELLE SALE PER IL GIOCO LECITO AUTORIZZATE EX ARTT. 86 E 88 TULPS,
ALTRE INERENTI PRESCRIZIONI.
IL SINDACO
Premesso:
•
che la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare
giochi d'azzardo, attualmente denominata nel Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM –
5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di
salute pubblica che:
◦ colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente
ed economicamente;
◦ porta alla rottura dei legami familiari e sociali;
◦ conduce alla compromissione della posizione lavorativa e sociale giungendo, nei casi più estremi, al
compimento di gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti;
◦ induce al fenomeno dell'usura;
•
che il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle
dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcool ed è caratterizzato da sintomi
clinicamente rilevabili quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la
cosiddetta rincorsa delle perdite);
•
che, in conseguenza dell'incremento della presenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga
misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in
denaro, già con il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito in Legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012, n. 189, il Legislatore aveva
previsto di aggiornare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che
caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";
Visto:
•
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti locali) che all'art. 3, comma 2, così recita: "Il
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Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo" conferendo ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi del
successivo art. 50, comma 7: "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze
complessive e generali degli utenti";
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la Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno dell'Unione Europea
– cosiddetta Direttiva Bolkestein –, recepita con D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 il quale prevede, all'art. 12,
comma 1 che: "Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale l'accesso e l'esercizio di
un'attività (...) possono (...) essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti: a) restrizioni quantitative o
territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza
geografica minima tra prestatori; (...) h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri
servizi specifici";
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ancora il D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59 il quale definisce, all'art. 8, comma 1, lettera h) cosa s'intenda per
"motivi imperativi d'interesse generale" cioè: "(...) l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità
pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale
dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei
consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla
frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale,
la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica
culturale; (...)";
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il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14 settembre 2011,
n. 148, in particolare l'art. 3, commi 1, 7, 8 e 9, il quale, in sostanza, nel sancire il principio secondo cui
l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla legge nei soli casi, tra gli altri, di disposizioni indispensabili per la protezione della salute
umana nonché di quelle relative alle attività di raccolta di giochi pubblici; pertanto l'anzidetta normativa
nazionale consente di stabilire "restrizioni" in materia di accesso ed esercizio di specifiche attività
economiche (ad esempio: la raccolta del gioco pubblico) mediante il divieto di esercizio di un'attività
economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una
determinata area, qualora tale limitazione sia connessa a ragioni di pubblico interesse, come la tutela
della salute umana e rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile, ragionevolmente proporzionato
rispetto al grado di interferenza con la libertà di iniziativa economica sopramenzionata;
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il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) come modificato dalla Legge di conversione
22 dicembre 2011, n. 214, il quale, all'art. 31, comma 2, testualmente recita "Secondo la disciplina
dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi
commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi
quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. (...)";
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la Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del
23 giugno 2010, nonchè la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della
Pubblica Sicurezza con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività
autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S., cioè gli
esercizi dediti all'esercizio del gioco lecito con apparecchi da intrattenimento denominati "new slot" e
"videolottery terminal" nonché i negozi dediti all'attività prevalente di "raccolta scommesse", sono
regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri dettati dall'art. 50, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 – T.U.EE.LL. in quanto tutti i predetti esercizi rientrano nella categoria dei "pubblici esercizi";
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la Sentenza n. 300 emessa il 9 novembre 2011, con cui la Corte Costituzionale ha precisato,
respingendo il ricorso del Governo statale contro la Provincia autonoma di Bolzano, che le norme che
contingentano il gioco d'azzardo: "(...) sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti
maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio
assistenziale e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli
per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica. (...)";
•
la Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 emessa il 30 giugno
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2014, con la quale viene determinato che: "(...) La circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari
sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude
all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per
comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto
della quiete pubblica; tuttavia, ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi
pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale,
salute), interessi che non possono considerati violati aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna.
(...)";
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la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220 emessa il 18 luglio 2014 con la quale viene affermato che: "
(...) In particolare, è stato riconosciuto che - in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del
D.Lgs. n. 267 del 2000 - il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali
siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della
quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale. (...)";
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la Sentenza n. 534 emessa il 27 marzo 2015 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte stabilisce che: <<(...) l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare
concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle
amministrazioni locali da un apposito studio del "Dipartimento Patologia delle Dipendenze" dell'ASL
Torino 3 (...) nel quale si è evidenziata l'importanza di una "sensibilizzazione degli Enti locali per le
politiche di contenimento del gioco lecito in denaro" volta soprattutto a sollecitare l' "emanazione di
Regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati" che stabiliscano restrizioni all'accesso al
gioco sia mediante l'imposizione di distanze tra le sale giochi e i c.d. luoghi sensibili (in quanto frequentati
da soggetti maggiormente vulnerabili, in specie i minorenni e le persone anziane) sia mediante
l'introduzione di limiti orari anche per il mero funzionamento degli apparecchi da gioco.(...)" ed inoltre
afferma che, in tali casi, il potere di intervento dell'Amministrazione Comunale, e per essa del Sindaco,
trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
Unico degli Enti locali) e dell'art. 31, comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva
Italia) come modificato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto ne consegue la
legittimità dell'ordinanza sindacale relativa alla "(...) conformazione degli orari di apertura delle sale da
gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in
funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia.";
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la Sentenza n. 00811/2015 REG.PROV.COLL: emessa il 24 giugno 2015 con la quale il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), ha riconosciuto il potere sindacale in argomento
anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio Comunale così dichiarando: "(...) la giurisprudenza
più recente ha ripetutamente affermato sia la esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari
degli esercizi, ex art. 50 comma 7 TUEL, sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo
consiliare, (...), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli
indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di
fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio Comunale (cfr. TAR Lazio, sez. II,
02.04.2010, n. 5619). (...)";
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la Sentenza n. 3778 emessa il 19 maggio 2015 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), ha evidenziato che "(..) l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di merito
che di legittimità (Consiglio di Stato, sentenza n. 3271/2014; ordinanze n 2133, n. 996/2014 e n.
2712/2013; TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 1484/2012; TAR Campania, sentenza n. 2976 del 2011;
TAR Lazio, sentenza n. 5619/2010), secondo cui l'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000 è una
statuizione di carattere generale, nel cui ambito non vi sono ragioni preclusive a ritenere rientrante anche
il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco o di accensione e spegnimento degli
apparecchi durante l'orario di apertura degli esercizi, in cui i medesimi sono installati. Anzi la Corte
Costituzionale ha riconosciuto una maggiore estensione a tale potere anche in ordine alle limitazioni della
distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l'imposizione di distanze minime rispetto ai
cosiddetti luoghi sensibili, rilevando la sua riconducibilità alla potestà degli enti locali in materia di
pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono
al Comune le relative funzioni. A tal fine ha richiamato la giurisprudenza amministrativa (Cons. St. Sez. IV
sentenza n. 2710/2012), secondo cui l'esercizio del potere di pianificazione non può essere inteso solo
come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere
ricostruito come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo
complessivo ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia
di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli
abitanti.(...)";
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la Legge Regionale Piemonte 2 maggio 2016, n. 9 che all'art. 6 prevede testualmente: "I comuni, per
esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco
tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a
tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse,
degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera d).";
Posto che l'area urbana è stata nell'ultimo decennio capillarmente occupata da installazioni di gioco aleatorio sia
all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, e che tale realtà richiede particolare
attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale;
Rilevato che presso il Servizio delle Dipendenze Patologiche dell'ASL AL è stato attivato un Servizio
ambulatoriale che consente il trattamento del gioco d'azzardo patologico per le persone del territorio che ne
abbiano necessità;
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, adottare un provvedimento a tutela della comunità
tortonese, così come già avvenuto in vari Comuni situati in questa come in altre Regioni italiane, volto a limitare
l'uso degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito senza impedirne del tutto l'utilizzo al fine di non comprimere la
libertà d'impresa e fintanto tale attività sia annoverata tra quelle consentite dalla legge;
Reputato quindi opportuno intervenire per ridurre l'intervallo temporale in cui i giocatori accedono agli apparecchi
per il gioco in denaro, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato in particolari nelle fasce orarie nelle
quali è maggiormente probabile l'accesso degli anziani e degli adolescenti, nonché per ridefinire l'orario di
apertura delle sale pubbliche da gioco e da scommesse dopo la revoca dell'ordinanza sindacale N. 299 (Prot. N.
35473) del 2 dicembre 2008;
Considerato di dover procedere nel contempo alla revoca dell'ordinanza sindacale N. 299 (Prot. N. 35473) del 2
dicembre 2008 all'oggetto: "Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi e delle attività ad essi collegate ed
equiparate, nonché delle attività di pubblico spettacolo e trattenimento.", in quanto ormai superata dalla rilevante
evoluzione normativa di questi ultimi anni in materia di orari delle attività commerciali, di somministrazione, di
pubblico spettacolo e trattenimento, nonché di quelle ad esse collegate ed equiparate, di cui in narrativa del
presente provvedimento si possono apprezzare le linee essenziali;
ORDINA
i seguenti provvedimenti:
1. a decorrere dal 20 gennaio 2017, l’ordinanza sindacale N. 299 (Prot. N. 35473) del 2 dicembre 2008 E'
REVOCATA;
2. a decorrere dal 20 gennaio 2017, su tutto il territorio comunale, dalle ore 00:00 alle ore 14:00 di tutti i giorni
compresi quelli festivi E' VIETATO l'esercizio del gioco tramite apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S., ovunque collocati, così come:
- nelle SALE GIOCHI AUTORIZZATE ex art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S. come le
sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti comprese quelle per il gioco del bowling;
- negli ESERCIZI AUTORIZZATI ex art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S. come bar,
ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, edicole, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie del lotto,
ecc.;
- negli ESERCIZI AUTORIZZATI ex art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S. come agenzie
di scommesse, sale bingo, sale adibite al gioco lecito mediante VLT, ecc.;
3. è fatto obbligo agli esercenti di spegnere, nelle ore di sospensione dal funzionamento, i suddetti apparecchi per
il gioco tramite l'apposito interruttore elettrico o altro strumento analogo situato su ogni singolo apparecchio;
4. gli esercizi attivi ed operanti su tutto il territorio comunale, autorizzati come:
• SALE PUBBLICHE PER GIOCHI LECITI ai sensi dell'art. 86 e 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 –
T.U.L.P.S.;
• SALE BINGO ai sensi del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 88 del R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S.;
• SALE DI RACCOLTA SCOMMESSE ai sensi dell'art. 88 del R.D. 773/1931 – T.U.L.P.S.,
fermo restando quanto già previsto al punto 2. della presente ordinanza, DOVRANNO OSSERVARE IL
SEGUENTE ORARIO: apertura NON prima delle ore 8:00 e chiusura NON oltre le ore 24:00;
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5. fermo restando l'osservanza del divieto di cui al precedente punto 2, le attività di semplice divertimento ed
intrattenimento, poste all'interno di sale dedicate e non, riguardanti l'esercizio di apparecchi od impianti meccanici
od elettromeccanici a cui possono accedere anche i minorenni e che, pur funzionando con l'introduzione di
denaro oppure a fronte di pagamento per il loro utilizzo, non prevedono l'erogazione di vincite in denaro (ad es.:
videogiochi, calciobalilla, flipper, biliardo, biliardini, bowling, freccette ecc.) NON SONO SOGGETTE alle
disposizioni di cui al presente provvedimento;
6. gli esercizi di cui al precedente punto 2. DOVRANNO ESPORRE all'esterno del locale un cartello indicante
l'orario di loro apertura e chiusura, nonché quello di funzionamento degli apparecchi per i gioco;
7. gli esercizi di cui al precedente punto 2. DOVRANNO ESPORRE in modo ben visibile all'interno del locale il
materiale informativo che sarà reso disponibile dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della
legge 2 maggio 2016 n. 9, sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie
correlate al disturbo da gioco, il decalogo ed il test sul rischio di dipendenza;
8. la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico
attraverso i mezzi di comunicazione locali ed altre forme di pubblicità informativa;
9. copia del presente provvedimento sindacale sia inviato alla Regione Piemonte, alla Prefettura ed alla Questura
di Alessandria, al Comando-Stazione Carabinieri di Tortona, al Comando Guardia di Finanza, all'Agenzia delle
Dogane, alla sede dell'AAMS di Alessandria ed al Comando di Polizia Municipale.
AVVERTE
fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice Penale, la violazione alle
disposizioni previste ai punti 2 e 3 della presente ordinanza costituisce violazione all’art. 6 della L.R. Piemonte 2
maggio 2016, n. 9 e s.m.i. con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11, comma
2 della citata legge regionale da erogarsi con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.
689.
AVVERTE ALTRESI'
che l'inottemperanza alle disposizioni di cui ai punti 4, 6 e 7 della presente ordinanza comporta la sanzione
amministrativa di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.EE.L. con l'applicazione dei principi di
cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il Comando di Polizia Municipale e le forze di polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza
sull'applicazione della presente ordinanza sindacale.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i soggetti destinatari possono presentare
ricorso contro il presente atto:
• entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Tortona (AL) del presente
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei termini previsti dall’art. 29 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
• entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Tortona (AL) del presente
provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.
Visto il Dirigente di Settore
BAGNERA CLAUDIO
Tortona lì, 03/01/2017
IL SINDACO
BARDONE GIANLUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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