Maria Nicolais Nuovi Motivi di Ricorso alle Contravvenzioni del

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Maria Nicolais Nuovi Motivi di Ricorso alle Contravvenzioni del
Maria Nicolais
Nuovi Motivi di Ricorso
alle Contravvenzioni
del Codice della Strada
Con sentenze di accoglimento
di legittimità e di merito
Maria Nicolais
Nuovi Motivi di Ricorso
alle Contravvenzioni
del Codice della Strada
Con sentenze di accoglimento
di legittimità e di merito
Guida pratica
alla compilazione
dei ricorsi
Presentazione della I edizione
Il presente lavoro, aggiornato a sentenze di legittimità e di merito del 2015, approfondisce i
diversi motivi di opposizione alle sanzioni amministrative inflitte ai cittadini per le
contravvenzioni del Codice della Strada e le garanzie offerte agli stessi qualora intendano
proporre ricorso alle suddette sanzioni che presentino diversi profili di illegittimità.
Con la sua impostazione estremamente operativa, esso vuole essere un efficace prontuario
giuridico per l’avvocato che debba approntare un’efficace difesa per il suo assistito, per il
comune cittadino che intenda difendersi senza l’assistenza di un difensore, per i cultori della
materia, nonché per tutti gli operatori del settore (agenti accertatori) che si apprestino ad
elevare il verbale di contestazione nelle ipotesi in cui rilevino comportamenti violativi di regole
di condotta, quest’ultime contenute nel nostro Codice della Strada.
Il presente lavoro si suddivide in tre parti: la I parte, intitolata “I principali motivi di
opposizione”, approfondisce le diverse tipologie di nullità connesse ai verbali di
contravvenzione, alle ordinanze-ingiunzione e alle cartelle esattoriali. In particolare, tutti i
motivi contenuti nelle varie sezioni sono predisposti con taglio estremamente pratico, tale da
consentire sia all’avvocato che al comune cittadino di effettuare un rapido “copia e incolla”.
La II parte, intitolata “I possibili ricorsi”, approfondisce i diversi ricorsi che possono essere
proposti dagli utenti della strada nelle ipotesi di contravvenzioni considerate ingiuste dagli
stessi. All’interno di tale parte sono stati distinti, in base all’esperienza concreta dell’autrice, i
casi in cui è preferibile ricorrere al Prefetto dai casi in cui è preferibile ricorrere al Giudice di
Pace.
Nella III parte, infine, seguirà il “Formulario”, già pronto da utilizzare, che non si limita ad
indicare soltanto una vuota “formula”, ma va a sviluppare compiutamente all’interno della cd.
“cornice” gli argomenti già affrontati ed approfonditi nella prima parte, fornendone una valida
applicazione pratica.
L’Autrice
3
Indice
I parte
I principali motivi di opposizione
1. Nullità dei verbali connesse all’oggetto o alla forma ....................................................................... 14
1.1. Verbale incompleto: manca il nominativo dell’agente che ha contestato l’infrazione ..................................................... 14
1.2. Nullità del verbale per omessa autentica del capo dell’ufficio .......................................................................................... 15
1.3. Illegittimità del verbale per mancata conformità al modello VI.1 (IV comma art. 383 Reg.) ......................................... 15
1.4. Verbale incompleto: non imputa un fatto ma trascrive una norma (art. 201 C.d.S.; art. 383 del Reg.) ......................... 15
1.5. Verbale incompleto: non sono presenti gli elementi di riscontro dell’infrazione ............................................................ 16
1.6. Verbale incompleto: non specifica il comma della norma violata .................................................................................... 16
1.7. Verbale incompleto: manca l’indicazione del termine entro cui presentare ricorso ........................................................ 17
1.8. Verbale incompleto: manca la motivazione ....................................................................................................................... 17
1.9. Verbale nullo: la motivazione risulta contraddittoria ....................................................................................................... 18
1.10. Verbale nullo: la valutazione degli elementi di fatto risulta insufficiente ed illogica e la condotta sanzionata del tutto
generica ...................................................................................................................................................................................... 18
1.11. Verbale incompleto: manca la dichiarazione dell’interessato.......................................................................................... 19
1.12. Verbale incompleto: non leggibile in tutto o in parte ...................................................................................................... 19
1.13. Verbale incompleto: manca l’indicazione dell’importo da pagare e le modalità di pagamento della sanzione ........... 20
1.14. Verbale incompleto: mancano le informazioni obbligatorie per il pagamento in misura ridotta ................................. 21
1.15. Nullo il verbale che non avvisa il sanzionato della possibilità di ottenere una riduzione della multa del 30% se il
pagamento avviene entro i primi 5 giorni (art. 20, 5° comma bis lett. a) d.l. 69/2013) ......................................................... 21
1.16. Verbale contenente doppia data (art. 201 C.d.S.; art. 383 1° comma Reg.).................................................................... 21
1.17. Verbale nullo: per contestazioni contraddittorie in relazione alla contestazione immediata ........................................22
1.18. Verbale incompleto: mancano i motivi dell’obbligo della “contestazione immediata” (artt. 200, 201 e 384 C.d.S.) ...22
1.19. Violazione dell’obbligo di contestazione immediata nei casi in cui la stessa sia oggettivamente e concretamente
possibile .....................................................................................................................................................................................23
1.20. Omessa indicazione nel verbale dei motivi che hanno giustificato la contestazione differita in caso di sinistro
stradale mortale .........................................................................................................................................................................23
1.21. Omessa indicazione dell’autorità cui poter ricorrere ...................................................................................................... 24
2. Vizi di notifica dei verbali ............................................................................................................... 25
2.1. Nulla la notifica del verbale oltre i 90 giorni: decadenza del diritto a riscuotere la sanzione (art. 201 comma 1 del
C.d.S.) ......................................................................................................................................................................................... 25
2.2. Nulla la notifica del verbale avvenuta oltre i 90 giorni dalla data della commessa infrazione, quest’ultima accertata
mediante strumentazione elettronica (Nota del Min. Int. n. 001698 del 07.11.2014) ........................................................... 25
2.3. Nulla la notifica del verbale non prodotta in originale o in copia conforme .................................................................. 26
2.4. Nullità del verbale se la notifica è avvenuta dopo la morte del sanzionato ..................................................................... 27
2.5. Nullità del verbale se la notifica è avvenuta dopo il pagamento della sanzione ............................................................. 28
2.6. Nulla la notifica a mezzo posta senza la firma del ricevente ........................................................................................... 28
4
2.7. Nulla la notifica se l’amministrazione non dimostra di essere in possesso dell’avviso di ricevimento ......................... 28
2.8. Nulla la notifica effettuata a mezzo di società privata ..................................................................................................... 29
2.9. Omessa indicazione nella relata di notifica della qualità del notificatore....................................................................... 29
2.10. Notifica effettuata a mezzo posta senza indicazione della qualifica del consegnatario quando tale circostanza è
contestata .................................................................................................................................................................................. 30
2.11. Notifica della multa per compiuta giacenza in caso di assenza del destinatario ........................................................... 30
2.12. Notifica effettuata in violazione dell’art. 140 del c.p.c. ................................................................................................... 31
2.13. Notifica fondata sul mero tentativo .................................................................................................................................32
2.14. Notifica effettuata a persona di cui si ignora il rapporto con il destinatario (art. 139 c.p.c.) ........................................32
2.15. Nulla la notifica al portiere se l’ufficiale giudiziario non dà atto delle vane ricerche ....................................................33
2.16. Notifica effettuata al coinquilino......................................................................................................................................33
2.17. Notifica effettuata a familiare non convivente.................................................................................................................34
2.18. Notifica al portiere in assenza dei presupposti prescritti dall’art. 139 c.p.c...................................................................34
3. Nullità dei verbali relative agli agenti accertatori ........................................................................... 36
3.1. Incompetenza della polizia municipale ad elevare sanzione amministrativa su strada statale ......................................36
3.2. Sanzione comminata da ausiliario, dipendente della società di gestione dei parcheggi al di fuori delle strisce blu .....36
3.3. Sanzione comminata da ausiliario, dipendente comunale al di fuori dei luoghi di sua competenza ............................. 37
3.4. Nulla la multa degli ausiliari sul marciapiede .................................................................................................................. 38
3.5. Nulla la multa degli ausiliari del traffico per circolazione sulle corsie preferenziali ...................................................... 38
3.6. Nulla la multa degli ausiliari per sosta nello spazio riservato alla fermata del bus .........................................................39
3.7. Nulla la multa elevata dall’ausiliario in assenza della prescritta autorizzazione ............................................................ 40
3.8. Nulla la multa irrogata da Vigili fuori servizio e senza divisa ......................................................................................... 40
3.9. Nulla la multa irrogata in assenza dell’agente nell’ipotesi di rilevamento elettronico della velocità (art. 12 C.d.S., 345
co. 4 Reg.) .................................................................................................................................................................................. 41
4. Nullità dei verbali riguardanti i soggetti sanzionati ........................................................................ 42
4.1. Nulla la sanzione comminata nei riguardi dell’erede del contravventore della violazione ............................................ 42
4.2. Nulla la sanzione comminata nei riguardi del proprietario dell’auto oggetto di furto ................................................... 42
4.3. Nulla la sanzione comminata nei riguardi del precedente proprietario a seguito di vendita dell’autoveicolo ..............43
4.4. Nulla la sanzione comminata nei riguardi del conducente che ha agito per stato di necessità ......................................43
4.5. Nulla la sanzione comminata nei riguardi del conducente che ha agito in ottemperanza del principio informatore
della sicurezza stradale ............................................................................................................................................................. 44
4.6. Nulla la sanzione comminata nei riguardi del contravventore giustificato da un ordine del Vigile .............................. 44
4.7. Nulla la sanzione comminata al contravventore per l’omessa comunicazione dei dati del conducente a seguito di
accoglimento del ricorso proposto avverso la sanzione principale (atto presupposto) ..........................................................45
4.8. Nulla la perdita dei punti applicata al proprietario che non ha dichiarato il conducente ..............................................45
4.9. Nulla la decurtazione dei punti nei riguardi del conducente identificato se non notificata insieme alla sanzione
principale .................................................................................................................................................................................. 46
4.10. Nulla la decurtazione dei punti nei riguardi di chi ha preso l’auto a noleggio se non vi è la prova che si trovasse alla
guida .......................................................................................................................................................................................... 46
4.11. Nulla la sospensione della patente di guida nei riguardi del proprietario che ha omesso di dichiarare il conducente 47
5
5. Nullità connesse ai fatti oggetto di contestazione ........................................................................... 48
5.1. Illegittimità del verbale in quanto il fatto contestato risulta essere di lieve entità ......................................................... 48
5.2. Illegittimità del verbale per l’accertamento di guida pericolosa senza la descrizione delle circostanze oggettive ........ 48
5.3. Illegittimità dei verbali per rilevazione avvenuta a distanza non ragguardevole ........................................................... 49
5.4. Accertamento dell’infrazione sulla base della ricostruzione del fatto ex post e in mancanza di elementi oggettivi e
fattuali ....................................................................................................................................................................................... 49
5.5. Fatto contestato due volte con due distinti verbali .......................................................................................................... 50
5.6. Contestazione di un fatto diverso rispetto a quello reale ................................................................................................. 50
5.7. Genericità del fatto rispetto alle varie possibilità previste dalla norma ........................................................................... 51
5.8. Circolazione di veicolo con targa originale ma parzialmente coperta (art. 100 12° e 14° comma C.d.S.; art. 477 e 482
c.p.) ............................................................................................................................................................................................. 51
5.9. Errata trascrizione della targa e/o clonazione .................................................................................................................. 52
5.10. Nullità della sanzione comminata in caso di furto dell’autoveicolo ............................................................................... 52
5.11. Nullità della sanzione comminata a seguito di vendita dell’autoveicolo......................................................................... 53
6. Irregolarità connesse alla segnaletica stradale ............................................................................... 54
6.1. Violazione del principio di tipicità posto a fondamento della disciplina sulla segnaletica stradale ...............................54
6.2. Segnali stradali non conformi a quanto prescritto dal Codice della Strada (art. 77 C.d.S.; art. 45 1° comma C.d.S.) ...54
6.3. Errata dimensione del segnale stradale (art. 38 5° comma) ............................................................................................ 55
6.4. Segnaletica non visibile (art. 79, art. 81 1° comma; art. 104 3°comma del Reg.) ............................................................56
6.5. Apposizione del segnale sul lato sinistro della strada in difformità a quanto prescritto dall’art. 81 C.d.S. ...................56
6.6. Sanzione comminata nell’ipotesi di contrasto tra segnali stradali ................................................................................... 57
6.7. Sanzione comminata per comportamento tenuto in difformità della segnaletica orizzontale o verticale, ma in
conformità alle disposizioni del Vigile (art. 43 1° comma; art. 38 2° comma C.d.S.) ............................................................. 57
6.8. Prevalenza della segnaletica verticale rispetto a quella orizzontale (art. 38 C.d.S.) ...................................................... 58
6.9. Segnaletica confusa: abbinamento di segnali con cartelloni pubblicitari (art. 77 del Reg. 6° comma; art. 23 del C.d.S.) 58
6.10. Mancata apposizione del cartello stradale con il quale si dà informazione agli automobilisti che il tratto stradale è
soggetto a controllo elettronico della velocità ..........................................................................................................................59
6.11. Autovelox/Tutor non segnalato dal cartello almeno ad 1 km di distanza (art. 25 della legge 120/2010; Circ. del Min.
dell’Int. del 29.12.2010) ............................................................................................................................................................59
6.12. Nulla la multa se il cartello di preavviso è posizionato troppo a ridosso dell’autovelox .............................................. 60
6.13. Nulla la multa se il cartello indica solo “controllo elettronico” senza precisare che, trattandosi di tutor, la
misurazione della velocità verrà effettuata sia all’entrata che all’uscita ................................................................................. 61
6.14. Nulla la multa se il cartello che impone un limite di velocità inferiore rispetto a quello ordinario non viene ripetuto
dopo ogni incrocio o svincolo .................................................................................................................................................... 61
6.15. Cartello stradale mobile non visibile............................................................................................................................... 62
7. Irregolarità dei dispositivi elettronici che rilevano la velocità (autovelox, tutor ecc.) ..................... 63
7.1. Nulla l’infrazione accertata mediante strumentazione elettronica in assenza di una prova che attesti l’avvenuta
taratura periodica dello strumento ...........................................................................................................................................63
7.2. Nulla l’infrazione accertata mediante strumentazione elettronica quando il fatto è di lieve entità ...............................63
7.3. Nulla l’infrazione accertata mediante strumentazione elettronica oltre i 90 giorni dalla data della commessa
infrazione (Nota del Min. Int. n. 001698 del 07.11.2014) ....................................................................................................... 64
7.4. Nulla l’infrazione accertata mediante strumentazione elettronica oltre i 90 giorni dall’accertamento .........................65
6
7.5. Nulla la sanzione comminata quando l’autovelox non sia preceduto dalla segnaletica di preavviso .............................65
7.6. Nulla la sanzione comminata a mezzo autovelox in assenza dell’agente (art. 12 C.d.S., 345 4° comma Reg.) ............. 66
7.7. Nulla la sanzione comminata a mezzo autovelox in assenza dell’agente su strada erroneamente definita a scorrimento 67
7.8. Nulla la sanzione comminata a mezzo autovelox automatico su strada extraurbana che attraversa i centri abitati ..... 67
7.9. Nulla la sanzione comminata a mezzo autovelox automatico su strada urbana............................................................. 68
7.10. Multa elevata con il tutor/autovelox senza la produzione delle fotografie ................................................................... 69
7.11. Multa elevata con l’autovelox/tutor in mancanza di prova dell’avvenuta omologazione dell’apparecchio ................. 69
7.12. Omessa indicazione della percentuale della tolleranza che l’agente avrebbe applicato al misuratore di velocità........70
7.13. Nullità del verbale per l’applicazione di una tolleranza nella misura del 5%, non estensibile al sistema del tutor Sicve 70
7.14. Omessa indicazione del limite di velocità che avrebbe giustificato l’applicazione della sanzione di cui all’art. 142
C.d.S. .......................................................................................................................................................................................... 71
7.15. Nulla l’infrazione contestata su un tratto di strada che impone diversi limiti di velocità posti a breve distanza tra loro 71
7.16. Nulla l’infrazione contestata su un tratto di strada che impone un limite di velocità inferiore rispetto a quello
ordinario qualora lo stesso non venga ripetuto dopo ogni incrocio o svincolo....................................................................... 72
8. Motivi afferenti il divieto di transito (Ztl) contestato attraverso strumenti elettronici ................... 73
8.1. Nulla l’infrazione quando il cambio degli orari di accesso alla Ztl non è stato pubblicizzato mediante cartello ........... 73
8.2. Nulla l’infrazione per mancata esposizione del contrassegno idoneo a consentire l’accesso alla Ztl quando lo stesso è
comunque posseduto dal soggetto contravvenzionato ............................................................................................................ 73
8.3. Nulla l’infrazione contestata nella Ztl in assenza di prova fotografica............................................................................. 74
8.4. Nulla l’infrazione contestata nella Ztl se l’ordinanza relativa alla sua istituzione è stata emessa da organo
incompetente ............................................................................................................................................................................. 74
8.5. Nulla l’infrazione se nel verbale non è riportato l’orario di accesso nell’area Ztl ............................................................ 75
8.6. Illegittima l’infrazione contestata in assenza di un limite di tolleranza cronologico nella Ztl per chi si trovi a passare
pressappoco negli orari di attivazione o di disattivazione dei varchi ...................................................................................... 75
8.7. Nulla la multa nella Ztl in presenza di uno stato di necessità .......................................................................................... 76
8.8. Annullabile la multa nelle Ztl in caso di segnaletica inadeguata ..................................................................................... 76
8.9. Annullabile la multa su corsie riservate ai mezzi pubblici in caso di segnaletica poco visibile e confusa ...................... 77
9. Motivi afferenti la perdita di punti sulla patente di guida e all’omessa comunicazione dei dati del
conducente ............................................................................................................................................. 78
9.1. Autonoma impugnabilità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti, anche in seguito al pagamento della
sanzione principale ....................................................................................................................................................................78
9.2. La sanzione della decurtazione dei punti non è valida se non è verbalizzata (art. 126 bis. C.d.S.) .................................78
9.3. Illegittima la decurtazione dei punti in caso di opposizione contro la sanzione principale ............................................78
9.4. Illegittima la decurtazione dei punti applicata prima della scadenza dei termini di impugnazione della sanzione
principale ................................................................................................................................................................................... 79
9.5. Illegittima la perdita dei punti applicata al proprietario che non ha dichiarato il conducente ..................................... 80
9.6. Illegittima la decurtazione dei punti nei confronti di chi ha preso l’auto a noleggio se non vi è la prova che si trovasse
alla guida (art. 91 Cd.S.; art. 196 1° co.) ................................................................................................................................... 80
9.7. Illegittima la sanzione in caso di decurtazione dei punti superiore a quindici (art. 126 bis 1° comma C.d.S.) .............. 81
9.8. Illegittima la decurtazione dei punti in misura superiore ai limiti previsti dalla legge .................................................. 81
9.9. Illegittima la decurtazione dei punti quando nel verbale non è specificato a quale infrazione la stessa si riferisca ..... 81
9.10. Illegittima la decurtazione dei punti al conducente identificato se non notificata insieme alla sanzione principale . 82
9.11. Illegittima la perdita dei punti sulla patente già revocata o sospesa ............................................................................. 82
9.12. Illegittima la decurtazione dei punti cumulativa............................................................................................................ 83
7
9.13. Illegittima la sanzione comminata al proprietario per l’omessa comunicazione dei dati del conducente (art. 126 bis,
2° comma del C.d.S.) in quanto pende, dinanzi al Giudice di pace competente, procedimento per la violazione dell’art. 142
del C.d.S. (atto presupposto).................................................................................................................................................... 83
9.14. Illegittimo l’obbligo di comunicare i dati del conducente quando la sanzione principale relativa al primo verbale di
contestazione di cui all’art. 142 del C.d.S. è stata notificata oltre il termine di 90 giorni ..................................................... 84
9.15. Illegittima la sanzione comminata per l’omessa comunicazione dei dati del conducente a seguito di accoglimento del
ricorso proposto avverso la sanzione principale (atto presupposto)...................................................................................... 85
10. Motivi attinenti alla patente di guida (sospensione, revisione) .................................................... 86
10.1. Illegittima la sospensione della patente di guida applicata al proprietario che ha omesso di dichiarare il conducente . 86
10.2. Illegittima la sospensione della patente di guida nei confronti di chi ha preso l’auto a noleggio se non vi è la prova
che lo stesso si trovasse alla guida ............................................................................................................................................87
10.3. Illegittima la sospensione della patente di guida se comminata dopo molto tempo dall’incidente .............................87
10.4. Illegittima la sospensione della patente di guida se adottata oltre il termine di 90 giorni dall’incidente ................... 88
10.5. Illegittima la sospensione della patente di guida se applicata oltre i termini di prescrizione...................................... 88
10.6. Illegittima la revisione della patente di guida se al sanzionato non viene preventivamente comunicata la progressiva
decurtazione dei punti .............................................................................................................................................................. 89
11. Irregolarità relativa al divieto di sosta in genere e alla sosta a pagamento nelle strisce blu .......... 90
11.1. La violazione del divieto di sosta non può essere contestata in mancanza del segnale di divieto................................. 90
11.2. La violazione del divieto di sosta non può essere comminata due volte nello stesso luogo e nell’ambito delle 24 ore 90
11.3. Verbale incompleto: manca l’indicazione dell’orario in cui l’infrazione sarebbe stata commessa ................................ 91
11.4. Verbale incompleto: non specifica il comma della norma violata................................................................................... 91
11.5. Nullità del verbale per fatto diverso da quello contestato (fermo, non sosta) ............................................................... 92
11.6. Nulla la multa se il divieto di sosta è contestato a mezzo telecamera senza la presenza degli agenti .......................... 92
11.7. Nulla la multa in mancanza di preavviso del divieto di sosta temporaneo .................................................................... 92
11.8. Sosta sulla corsia di emergenza: giustificata da colpo di sonno del conducente ............................................................93
11.9. Sosta in luogo vietato: giustificata da avaria dell’autoveicolo ........................................................................................ 94
11.10. Illegittimità della multa se nelle vicinanze della zona a pagamento, ove è stata contestata l’infrazione, non vi sono
parcheggi gratuiti.......................................................................................................................................................................95
11.11. Illegittimità della multa se la zona della sosta a pagamento è stata ubicata lungo la carreggiata ................................95
11.12. Illegittimità della multa in caso di ticket scaduto ......................................................................................................... 96
12. Nullità relative agli atti o procedimento ordinanza-ingiunzione al Prefetto ................................. 98
12.1. Nulla l’ordinanza-ingiunzione emessa oltre i termini decadenziali di legge ................................................................. 98
12.2. Nulla l’ordinanza-ingiunzione emessa oltre il termine prescrizionale di 5 anni........................................................... 98
12.3. Nulla l’ordinanza-ingiunzione non adeguatamente motivata ....................................................................................... 99
12.4. Nulla l’ordinanza-ingiunzione senza la preventiva audizione del presunto trasgressore ............................................ 99
12.5. Nulla l’ordinanza-ingiunzione priva dell’indicazione della somma dovuta e/o modalità di pagamento................... 100
12.6. Nulla l’ordinanza-ingiunzione che violi il principio di corrispondenza tra fatto contestato e norma applicata ....... 100
12.7. Il pagamento cautelativo dell’ordinanza-ingiunzione prefettizia non impedisce la proposizione del ricorso ............ 101
12.8. L’ordinanza-ingiunzione che non indica le modalità di opposizione impedisce il verificarsi di preclusioni processuali 101
8
13. Motivi di opposizione alla Cartella esattoriale ............................................................................. 102
13.1. Nullità della cartella per omessa notifica del verbali contestanti l’infrazioni al C.d.S. ................................................ 102
13.2. Nullità della cartella che non si fonda sulla sentenza di rigetto del Giudice che ha confermato la sanzione irrogata ... 103
13.3. Nullità della cartella che si limita ad indicare un “omesso o carente versamento” senza un’adeguata motivazione . 104
13.4. Nullità della cartella senza l’indicazione del responsabile del procedimento .............................................................. 104
13.5. Nullità della cartella se la stessa è stata notificata con posta privata ........................................................................... 105
13.6. Nullità della cartella in quanto priva dell’indicazione di come è avvenuto il calcolo della maggiorazione per ritardato
pagamento ............................................................................................................................................................................... 106
13.7. Nullità della cartella per mancata indicazione della data di consegna del ruolo ......................................................... 106
13.8. Nullità della cartella qualora la stessa non venga esibita in giudizio dalla P.A. resistente ......................................... 107
13.9. Nullità della cartella a seguito di intervenuta prescrizione del credito richiesto nell’atto presupposto ..................... 107
13.10. Nullità della cartella non consegnata al concessionario della riscossione e notificata al trasgressore oltre 2 anni
dall’esecutività del ruolo..........................................................................................................................................................108
13.11. Nullità della cartella in pendenza di ricorso relativo all’atto presupposto ..................................................................108
13.12. Nullità della cartella se la notifica è avvenuta dopo il pagamento della sanzione ...................................................... 110
13.13. Nullità della cartella se il coobbligato al pagamento ha ottenuto l’annullamento della stessa.................................. 110
13.14. Nullità della cartella se le maggiorazioni scaturenti dal ritardato pagamento della sanzione siano state calcolate in
base ad una norma non applicabile al caso di specie ............................................................................................................. 110
13.15. Nullità della cartella calcolata su un importo errato e non corrispondente al reale atto presupposto....................... 111
13.16. Invalidità della cartella in ordine alla entità e determinabilità delle sanzioni richieste ed in relazione alla normativa
applicabile ................................................................................................................................................................................ 112
13.17. La cartella che non indica le modalità di opposizione impedisce il verificarsi di preclusioni processuali ................ 112
13.18. Illegittimo il rifiuto di rateizzazione della cartella in quanto basato su una norma interna che non costituisce fonte
di diritto ................................................................................................................................................................................... 113
14. Motivi di nullità attinenti i principi e le regole generali................................................................114
14.1. Prescrizione dell’azione (art. 209 C.d.S. e 28 l. 689/1981)............................................................................................ 114
14.2. Decadenza del diritto (art. 201 C.d.S) ............................................................................................................................ 114
14.3. Estinzione della sanzione per morte del trasgressore: in trasmissibilità della sanzione principale agli eredi (art. 199
C.d.S.; art. 7 della legge 689 del 1981) .....................................................................................................................................115
14.4. Intrasmissibilità delle sanzioni accessorie agli eredi (art. 210 4° comma C.d.S.) .........................................................115
14.5. Estinzione della sanzione in capo all’obbligato solidale a seguito di notifica tardiva .................................................. 116
14.6. Nullità della sanzione se il coobbligato al pagamento ne ha ottenuto l’annullamento................................................ 116
14.7. Insussistenza della sanzione in capo all’obbligato solidale in caso di omessa notifica del verbale di accertamento
(atto presupposto) ................................................................................................................................................................... 116
14.8. Inapplicabilità della sanzione in capo all’obbligato solidale nel caso di violazioni a carattere soggettivo ..................117
14.9. Estinzione della sanzione a carico dell’obbligato solidale per morte dell’autore della violazione ...............................117
14.10. Principio di specialità ................................................................................................................................................... 118
14.11. Violazione del principio del favor rei ............................................................................................................................ 118
14.12. Più violazioni della stessa disposizione dalle quali scaturiscono più sanzioni pecuniarie impongono un’unica
sanzione ................................................................................................................................................................................... 119
14.13. Verbale nullo se il trasgressore è incapace di intendere e volere ................................................................................ 119
14.14. Verbale nullo se elevato nei confronti di minorenne ................................................................................................... 120
14.15. Verbale nullo in presenza di cause di esclusione della responsabilità (art. 4 legge 689/1981) ................................. 120
9
II parte
I possibili ricorsi
1. Il Ricorso al Prefetto ..................................................................................................................... 123
1.1. Termini di proposizione e natura giuridica ...................................................................................................................... 123
1.2. Modalità di proposizione del ricorso e modalità di deposito .......................................................................................... 123
1.3. Casi di improponibilità del ricorso ................................................................................................................................... 124
1.4. Legittimazione ad impugnare........................................................................................................................................... 124
1.5. Contenuto del ricorso........................................................................................................................................................ 125
1.6. Motivi di impugnazione .................................................................................................................................................... 125
1.7. Casi di inammissibilità...................................................................................................................................................... 126
1.8. Possibili esiti del ricorso ................................................................................................................................................... 126
1.9. Ricorso avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia di rigetto ....................................................................................... 127
2. Il Ricorso al Giudice di Pace ......................................................................................................... 128
2.1. Legittimazione attiva ........................................................................................................................................................ 129
2.2. Legittimazione passiva ..................................................................................................................................................... 130
2.3. Contenuto del ricorso ....................................................................................................................................................... 130
2.4. Procedura ex artt. 204 bis del C.d.S. e 7 del D.lgs. n. 150/2011 ..................................................................................... 131
2.5. Casi di inammissibilità o di rigetto dell’opposizione proposta ....................................................................................... 131
2.6. Decisione del Giudice ....................................................................................................................................................... 132
3. I Ricorsi alle cartelle esattoriali .................................................................................................... 133
3.1. Il Ricorso in autotutela ..................................................................................................................................................... 133
3.2. Le Opposizioni alla cartella esattoriale ............................................................................................................................ 134
a)
L’opposizione ex lege 689/1981 (ora regolata dal D.lgs. n. 150/2011)...............................................................134
b)
L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 del c.p.c. ................................................................................................134
c)
L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. .................................................................................................135
10
III parte
Formulario
1. Ricorso al Prefetto per decadenza del diritto a riscuotere la sanzione (art. 201 comma 1° del C.d.S.). ...................... 137
2. Ricorso al Prefetto a seguito di sanzione comminata per l’omessa comunicazione dei dati del conducente (art. 126
bis 2° comma del C.d.S.) ......................................................................................................................................................... 139
3. Ricorso al Giudice di Pace avverso multe seriali comminate dagli agenti accertatori attraverso lo strumento
elettronico del tutor Sicve ....................................................................................................................................................... 141
4. Ricorso al Giudice di Pace a seguito di rigetto del ricorso proposto innanzi al Prefetto competente......................... 145
5. Istanza di autotutela avverso la cartella esattoriale in quanto pende, dinanzi al Giudice di Pace competente,
procedimento di impugnazione del verbale da cui è scaturita la cartella stessa................................................................... 147
6. Ricorso avverso la cartella esattoriale per omessa notifica del verbale di violazione al C.d.S. ................................... 150
7. Atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale innanzi al Giudice di Pace ex art. 615 c.p.c. ............................ 153
8. Atto di citazione in opposizione a cartella esattoriale innanzi al Tribunale ex art. 617 c.p.c. ..................................... 158
BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................................................................... 162
SITOGRAFIA ........................................................................................................................................................................... 163
Biografia ................................................................................................................................................................................... 164
11
Abbreviazioni
art./artt. articolo/articoli
co. comma/commi
conv. in l. convertito in legge
Cass. corte di cassazione
civ. civile
Circ. circolare
C.d.S. codice della strada
Contra sentenza contraria
conv. convertito
Corte Cost. corte costituzionale
c.c. codice civile
cfr. confronta
Comm. Trib. Commissioni Tributarie
c.p. codice penale
c.p.c. codice di procedura civile
Cost. Costituzione
D.l. decreto legge
D.lgs. decreto legislativo
D.M. decreto ministeriale
D.p.r. decreto del presidente della repubblica
G. di P. Giudice di Pace
Giust. Giustizia
gg. giorni
lav. lavoro
l. legge
Mass. massima
Min. Ministero
mod. modificazioni
ord. ordinanza
P.A. pubblica amministrazione
pen. penale
PRA pubblico registro automobilistico
Pol. Strad. polizia stradale
Reg. di Esec. C.d.S. regolamento di esecuzione al Codice della Strada
sent. sentenza
sez. sezione
S.U. Sezioni Unite
ss. seguenti
Tar Tribunale Amministrativo Regionale
Trib. Tribunale
Ztl zona/zone a traffico limitato
12
I parte
I principali motivi
di opposizione
13
I parte
I principali motivi di opposizione
1. Nullità dei verbali connesse all’oggetto o alla forma
1.1. Verbale incompleto: manca il nominativo dell’agente che ha contestato
l’infrazione
Il verbale di contestazione è illegittimo in quanto risulta sprovvisto dell’indicazione del nome
di colui che ha provveduto ad irrogare la sanzione e che era presente nel momento in cui il
sanzionato avrebbe commesso l’infrazione.
L’omessa indicazione del nome dell’agente costituisce un elemento che inficia la correttezza e
la trasparenza del verbale in questione, in quanto il cittadino, in mancanza di tale
precisazione, non potrà effettuare un controllo sulla esatta qualifica e legittimazione
dell’agente verbalizzante in parola.
Né, tanto meno, la mancata indicazione nel verbale del nome dell’agente potrà essere
giustificata facendo un improprio riferimento alla legge 675/1996 sulla privacy. L’anzidetta
legge, infatti, non impedisce agli agenti accertatori di indicare le loro generalità. In sostanza,
il verbale in parola dovrà essere conforme a quanto prescritto dagli artt. 383 e 385 del
Regolamento di esecuzione al C.d.S. e, pertanto, non potrà non contenere in calce
l’indicazione del nominativo dell’agente che ha provveduto ad elevare il verbale di
accertamento dell’infrazione. In altri termini, se è vero che sul verbale redatto con strumenti
informatici non è più necessario apporre la sottoscrizione dell’agente, è, invece, necessario
indicare a stampa il nominativo del soggetto “responsabile” dell’emissione del documento
(art. 3 del D.lgs. 39/1993).
In mancanza, la sanzione irrogata dovrà essere annullata e resa inefficace dal Giudice adito.
14
1.2. Nullità del verbale per omessa autentica del capo dell’ufficio
Il verbale di contestazione è viziato in quanto risulta privo della certificazione autentica del
capo dell’ufficio.
In particolare l’art. 385 3° comma del Regolamento di esecuzione al C.d.S. precisa che il
verbale redatto dall’organo accertatore deve essere inviato in originale o copia autenticata a
cura del responsabile dello stesso ufficio o comando o da un suo delegato (Cass. civ., sez. I,
sent. n. 16204 del 28.12.2000).
In mancanza, non potendo essere considerato un valido titolo esecutivo per l’eventuale
recupero delle somme attraverso la fase esecutiva, esso si appalesa illegittimo e come tale va
annullato.
1.3. Illegittimità del verbale per mancata conformità al modello VI.1 (IV comma
art. 383 Reg.)
Il verbale in questione utilizzato dagli agenti accertatori deve essere annullato e reso
inefficace in quanto non è conforme al modello previsto dalla legge per la redazione dei
verbali di accertamento.
Nel caso di specie, infatti, gli agenti hanno utilizzato il modello 352 Pol. Strad. che appare
alquanto generico e poco comprensibile nell’indicazione del fatto e del luogo preciso oggetto
di contestazione, contravvenendo agli obblighi di chiarezza imposti dall’art. 200 C.d.S. in
rapporto all’art. 383 del Regolamento al C.d.S. Per il che devono ritenersi inefficaci le
sanzioni comminate.
1.4. Verbale incompleto: non imputa un fatto ma trascrive una norma (art. 201
C.d.S.; art. 383 del Reg.)
Il verbale notificato si presenta viziato in quanto lo stesso non specifica il fatto commesso cui
viene ricollegata una norma.
In particolare l’art. 201 del C.d.S. precisa che il verbale di contestazione deve contenere gli
estremi precisi e dettagliati della violazione; l’art. 383 del Regolamento stabilisce, altresì, che
lo stesso deve contenere, tra gli altri elementi, anche la sommaria esposizione del fatto.
15
La semplice trascrizione della norma violata non è infatti sufficiente ad individuare la
violazione che si assume commessa, atteso che le norme suddette impongono un minimo di
specificazioni.
1.5. Verbale
incompleto:
non
sono
presenti
gli
elementi
di
riscontro
dell’infrazione
Il verbale di accertamento impugnato è illegittimo in quanto privo dei necessari elementi di
riscontro dell’infrazione.
L’accertatore ha omesso di indicare nello stesso: il numero civico/il luogo/la chilometrica
precisa, l’ora della presunta infrazione ecc.
Va precisato che il verbale non costituisce contestazione della prefata infrazione qualora
risulti privo degli “elementi precisi e dettagliati della violazione”, così come prescritto dagli
artt. 201 C.d.S. e 383/1 del Regolamento.
In tema di infrazioni amministrative, l’atto di notifica degli estremi della violazione deve,
infatti, contenere indicazioni sufficienti ad assicurare la tempestiva difesa dell’interessato
(Cass. civ., sez. I, sent. n. 2767 del 27.03. 1996).
Pertanto deve considerarsi invalido, perché non sufficientemente specifico, il verbale
notificato al presunto autore dell’infrazione privo di qualsiasi indicazione con riguardo al
giorno, all’ora e alla località dell’avvenuta violazione, né sarebbe configurabile una sanatoria
di detta invalidità per il fatto che il verbale separatamente notificato al proprietario
dell’autovettura, nella qualità di responsabile in solido, rechi detti elementi (Cass. civ., sent.
dell’08.06.2010).
1.6. Verbale incompleto: non specifica il comma della norma violata
Il verbale de quo deve considerarsi generico ed errato in quanto non specifica il comma della
norma violata.
In particolare l’art. 383 1° comma del Regolamento è chiaro nel precisare che il verbale di
contestazione redatto dai verbalizzanti deve contenere la citazione della norma violata.
Nel caso di specie l’indicazione dell’articolo contestato, senza la specificazione del comma
violato, non consente di individuare chiaramente il comportamento posto in essere in
violazione delle norme del Codice della Strada poiché il predetto articolo prevede varie ipotesi
e dalla descrizione del fatto non è possibile desumere l’esatta ipotesi normativa a cui i
16
verbalizzanti intendono fare riferimento. Secondo la giurisprudenza il verbale privo
dell’indicazione del comma violato è causa di nullità qualora infici il diritto di difesa del
ricorrente (Cass. 8885/2009).
1.7. Verbale incompleto: manca l’indicazione del termine entro cui presentare
ricorso
Il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada presenta una irregolarità in
quanto non indica il termine entro cui l’interessato può presentare ricorso.
In particolare l’art. 3 comma 4 della legge 241/90 (Legge sul procedimento amministrativo)
precisa che “In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e
l’Autorità cui è possibile ricorrere”. Detta norma è stata emanata per tutti i procedimenti
amministrativi e risponde all’esigenza del rispetto della regola di trasparenza dell’attività
della Pubblica Amministrazione, anche con riferimento all’esercizio del diritto di difesa del
cittadino nei confronti dei provvedimenti amministrativi.
Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che tale irregolarità impedisce il verificarsi delle
preclusioni processuali, consentendo al ricorrente di poter proporre ricorso anche oltre il
termine di 30 giorni (TAR Lazio, sez. II, sent. n. 195 del 23.01.2013; Cass., sent. n. 27283 del
09.12.2005; Cass., sent. n. 12320 del 07.07. 2004).
1.8. Verbale incompleto: manca la motivazione
Le contestazioni elevate dagli agenti accertatori, per essere giuridicamente opponibili al
cittadino, devono contenere l’esplicita individuazione del comportamento negligente posto a
fondamento della contestazione stessa.
In particolare l’art. 3 della legge 241 del 1990 (Legge sul procedimento amministrativo)
enuncia in via generale l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi,
siano o meno discrezionali, fatta salva l’eccezione prevista per i provvedimenti aventi
contenuto generale che seguono la loro disciplina. La motivazione deve indicare i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in
base a quanto è stato desunto dall’istruttoria.
Pertanto le contravvenzioni che non individuano specifiche violazioni al Codice della Strada
risultano del tutto prive di motivazione e come tali vanno annullate dal Giudice adito (G. di P.
17
di Giarre, sent. n. 278 del 2009; G. di P. di Monza, sez. II, sent. n. 1916 del
20.10/20.12.2003).
1.9. Verbale nullo: la motivazione risulta contraddittoria
Il verbale di contestazione deve essere annullato in quanto gli agenti accertatori, nel rilevare
l’infrazione per circolazione sprovvista del prescritto contrassegno di assicurazione, hanno
riportato la seguente contraddittoria motivazione: “circolava alla guida del veicolo indicato
sprovvisto del prescritto contrassegno di assicurazione da esporsi sul parabrezza” e poi nel
contempo affermavano “di non aver potuto procedere alla contestazione immediata a causa
dell’assenza del trasgressore”.
Tale suesposta motivazione risulta contraddittoria ed inficia nella sua totalità il verbale de
quo in quanto non è ipotizzabile contestare la “circolazione” del veicolo sprovvisto del
tagliando assicurativo e nel contempo affermare che non si è potuto procedere alla
contestazione immediata in quanto il trasgressore risultava “assente”.
Tale principio è stato ampiamente affermato anche dal Giudice di Pace di Ottaviano nella
sentenza del 04.03.2011, il quale, in una ipotesi analoga al caso di specie, ha dichiarato
l’infondatezza del verbale di contestazione per contraddittoria motivazione, “atteso che non è
ipotizzabile l’assenza del trasgressore nel caso di veicolo in circolazione”.
Lo stesso Giudice sul punto, facendo riferimento alla sentenza della Cassazione a Sez. Un. n.
17355 del 24.07.2009, ha ritenuto opportuno osservare che la doglianza de quo relativa al
verbale in esame in tanto è possibile in quanto la stessa riguardi delle circostanze di fatto che
non siano state attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del
pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non sia suscettibile di fede privilegiata per una sua
irrisolvibile oggettiva contraddittorietà.
1.10. Verbale nullo: la valutazione degli elementi di fatto risulta insufficiente ed
illogica e la condotta sanzionata del tutto generica
Il verbale di contestazione, per la presunta violazione dell’art. 145 1° e 10 comma del C.d.S., va
annullato in quanto gli agenti accertatori, nell’irrogare la contravvenzione, si limitavano
soltanto a rilevare che “approssimandosi all’intersezione il sanzionato non usava la
massima prudenza al fine di evitare incidenti”, senza specificare in che cosa consistesse il
prefato comportamento violativo della predetta regola cautelare. La motivazione resa dai
18
verbalizzanti risulta insufficiente e generica; gli elementi riportati nel verbale appaiono infatti
privi di qualsiasi iter logico idoneo a ricostruire i fatti determinanti la contestazione.
Sul punto anche il Giudice di Pace di Foggia, nella sentenza n. 282 del 26.03.2014, in una
fattispecie analoga al caso di specie, ha dichiarato l’infondatezza del verbale di contestazione
affermando, altresì, che “il verificarsi dell’incidente non determina alcuna presunzione di
colpevolezza in capo al conducente favorito, occorrendo che la P.A. provi comunque in cosa
sia consistita l’inosservanza al precetto di legge”.
1.11. Verbale incompleto: manca la dichiarazione dell’interessato
Si rileva l’illegittimità del verbale de quo in quanto l’organo accertatore, nel contestare
immediatamente la presunta infrazione, non ha consentito al presunto autore della violazione
di esercitare il diritto di difesa attraverso il rilascio di dichiarazioni, così come prescritto dalla
normativa vigente.
In particolare l’art. 200 del C.d.S., nell’indicare la necessità della contestazione immediata,
quando possibile, al 2° comma precisa che “dell’avvenuta contestazione deve essere redatto
verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite”.
Anche l’art. 383 del Regolamento precisa al 1°comma che “il verbale deve contenere […] la
sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali
dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione”.
La contestazione immediata, quindi, rappresenta un momento importantissimo finalizzato a
consentire una immediata difesa da parte del presunto trasgressore, che può esercitare tale
diritto rilasciando o meno dichiarazioni (G. di P. di Campobasso, sent. del 06.05.2006; G. di
P. di Roma, sez. VIII, sent. del 01.07.2004). Il mancato esercizio di tale diritto rende
illegittima la validità del verbale che andrà annullato, con ogni conseguenza di legge.
1.12. Verbale incompleto: non leggibile in tutto o in parte
Il verbale impugnato è illegittimo in quanto si presenta, per la gran parte, materialmente
illeggibile nell’indicazione dei fatti, del luogo e dei tempi di infrazione.
In proposito la giurisprudenza ha più volte sottolineato che il verbale di contestazione, per
essere valido, deve essere chiaro e leggibile,
al fine di garantire il diritto di difesa del cittadino.
19
Pertanto qualsiasi compromissione del predetto diritto rende nullo il verbale in parola, con la
conseguente inefficacia delle sanzioni irrogate (G. di P. di Rovigo, sent. n. 476 del 2011; Cass.
civ., sent. n. 3536 del 17.02.2006).
Lo stesso si dica qualora il verbale si presenti illeggibile negli elementi che consentano
l’identificazione dell’agente accertatore, in particolare nella firma.
A tal proposito il Giudice di Pace di Faenza, con sentenza n. 318 del 2006, ha avuto modo di
affermare: “in un pubblico documento la firma è preordinata a conferire certezza all’atto circa
la sua provenienza soggettiva”; pertanto è necessario che “la firma apposta in calce all’atto da
colui che lo emana o l’autore sia comunque identificabile attraverso timbri o altre idonee
indicazioni. Qualora ciò non sia possibile, venendosi a creare una situazione di incertezza
relativamente all’identità del sottoscrittore, l’atto è illegittimo, perché non consente di
verificare che la determinazione autoritativa ivi contenuta provenga da un soggetto dotato del
necessario potere.
1.13. Verbale incompleto: manca l’indicazione dell’importo da pagare e le
modalità di pagamento della sanzione
Il verbale di violazione deve considerarsi illegittimo poiché risulta sprovvisto dell’indicazione
dell’importo da pagare in misura ridotta, nonché delle modalità e dei termini entro i quali
effettuare il pagamento.
In particolare, l’art. 383, secondo comma, del D.p.r. n. 495 del 16 dicembre 1992
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) stabilisce che,
nell’ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta,
l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando
l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o il comando presso il
quale questo potrà essere effettuato ecc.
Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che la contestazione dell'infrazione, determinando
la decorrenza del termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, deve
consentire l'esercizio del diritto di oblazione, sicché il verbale deve contenere tutti gli
elementi che consentano di pervenire all'entità della sanzione, non essendo sufficiente
l'indicazione del minimo della sanzione edittale (Cass. civ., sez. II, sent. n. 23506 del 29
maggio – 12 novembre 2007; G. di P. di Avellino, sent. del 17.07.2003).
20
1.14. Verbale
incompleto:
mancano
le
informazioni
obbligatorie
per
il
pagamento in misura ridotta
Il verbale elevato dagli agenti accertatori nei confronti del presunto autore dell’infrazione è
illegittimo in quanto risulta sprovvisto delle informazioni obbligatorie per l’effettuazione del
pagamento della sanzione in misura ridotta.
In particolare il presunto contravventore deve poter beneficiare della sanzione irrogata nel
minimo previsto dalla norma qualora il pagamento della stessa avvenga tempestivamente
entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o, nel caso di contestazione
differita, entro il termine di 30 giorni dell’avvenuta notifica, ciò al fine di evitare la doppia
sanzione, qualora il pagamento in parola avvenga oltre il termine designato.
Si ritiene in giurisprudenza che nell’ipotesi in cui il contravventore non venga reso edotto
della possibilità del pagamento ridotto, attraverso l’informazione data nel verbale, lo stesso
potrà pagare la sanzione fissata nel minimo senza limiti di tempo.
1.15. Nullo il verbale che non avvisa il sanzionato della possibilità di ottenere
una riduzione della multa del 30% se il pagamento avviene entro i primi 5 giorni
(art. 20, 5° comma bis lett. a) d.l. 69/2013)
Il verbale di contestazione risulta viziato in quanto non avvisa il presunto contravventore
della possibilità di ottenere una riduzione della sanzione del 30% qualora lo stesso decida di
pagare entro 5 giorni dalla notifica (art. 202 del C.d.S. così come modif. dall’art. 20, 5°
comma bis lett. a) del D.l. 69/2013).
Né, tanto meno, il verbale di contestazione contiene indicazioni precise circa l’importo
scontato del 30% qualora il contravventore in parola decidesse di pagare entro i primi 5
giorni. Pertanto lo stesso non può che essere dichiarato inefficace da parte del Giudice adito,
con ogni conseguenza di legge.
1.16. Verbale contenente doppia data (art. 201 C.d.S.; art. 383 1° comma Reg.)
Il verbale di contestazione deve essere annullato in quanto lo stesso presenta una doppia data
che genera incertezza circa il giorno della commessa infrazione.
21
In particolare l’art. 383 1° comma del Reg., in conformità a quanto prescritto nell’art. 201
C.d.S., precisa che il contenuto del verbale deve essere comprensivo del giorno, dell’ora e
della località nei quali la violazione è avvenuta.
Nel caso di specie la contestazione risulta improbabile nonché contraddittoria in quanto essa,
essendo unica, non può che riguardare uno dei due giorni indicati. Per il che il verbale de quo
va annullato e reso inefficace.
1.17. Verbale
nullo:
per
contestazioni
contraddittorie
in
relazione
alla
contestazione immediata
L’art. 201 del C.d.S. precisa che il verbale, qualora non possa essere immediatamente
contestato, deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione nonché le ragioni
addotte per cui non si possa procedere alla contestazione immediata.
Nell’ipotesi di contestazione differita il verbale deve considerarsi nullo qualora si evidenzi una
palese contraddittorietà tra l’infrazione contestata e la motivazione che avrebbe impedito agli
agenti accertatori di procedere alla contestazione immediata dell’infrazione.
Nel caso di specie l’agente sostiene “di non aver potuto procedere alla contestazione
immediata per la mancanza di condizioni di sicurezza e per essere impegnato nella
regolamentazione della circolazione”: tale ultima motivazione non è congrua e presenta delle
contraddizioni poiché non è plausibile regolare il traffico e contestualmente prendere nota
della targa del veicolo considerato (G. di P. di Roma, sent. n. 37686 del 20.08.2003).
1.18. Verbale incompleto: mancano i motivi dell’obbligo della “contestazione
immediata” (artt. 200, 201 e 384 C.d.S.)
L’art. 200 del C.d.S. dispone che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente
contestata; il successivo art. 201 chiarisce, altresì, che la contestazione va fatta mediante
notifica del verbale qualora la predetta violazione non possa essere immediatamente
contestata e prosegue precisando che nel verbale debbano essere indicati i motivi che hanno
reso impossibile la contestazione immediata.
L’art. 384, infine, indica, sia pure a titolo esemplificativo, i casi di impossibilità della
contestazione immediata.
Il rispetto del detto principio della contestazione immediata della violazione assume un
rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, per cui essa non può
22
essere assolutamente omessa, tranne nei casi contemplati dal prefato art. 384, pena la
declaratoria di illegittimità di tutti i successivi atti del procedimento (Cass. civ., sez. I, sent. n.
13774 del 20.09.2002, in AFCSS 2002, 916; Cass. civ., sez. III, sent. n. 10107 del 02.08.2000;
Cass. civ., sez. III, sent. n. 10240 del 04.08.2000).
Detta contestazione costituisce il momento educativo fondamentale del procedimento
sanzionatorio, poiché soltanto attraverso il rispetto del principio di immediata contestazione
si potrà dare seguito alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore (Cass.
1184/01; 15392/03; 13774/02; 8837/05). In ogni caso, delle ragioni della omessa immediata
contestazione deve essere necessariamente data motivazione e non mera menzione, nel
verbale di contestazione (ex. multis. cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 8087 del 28.04.2004, in
AGCSS 2004, 975).
1.19. Violazione dell’obbligo di contestazione immediata nei casi in cui la stessa
sia oggettivamente e concretamente possibile
Il verbale di contestazione va annullato, unitamente alle sanzioni comminate, in quanto gli
agenti, in dispregio di quanto prescritto dagli artt. 200 e 201 del C.d.S., non hanno
provveduto a contestare in via immediata l’infrazione, pur in assenza di una velocità eccessiva
in senso oggettivo (11 Km/h) e di altre difficoltà (maltempo) ritenute dalla giurisprudenza
impeditive della contestazione (Prefetto della Provincia di Brindisi, Ord. n. M_IT_ PR BRSPC
00014694 17/12/2013 Area III).
In particolare il predetto art. 200 è chiaro nell’enunciare come la contestazione debba
costituire la regola generale, mentre soltanto nei casi in cui ciò non sia concretamente
possibile, come nei casi indicati, sia pure a titolo esemplificativo dell’art. 384, dovrà
procedersi alla contestazione differita dando atto dei motivi che l’hanno resa necessaria.
1.20. Omessa indicazione nel verbale dei motivi che hanno giustificato la
contestazione differita in caso di sinistro stradale mortale
Il verbale di contestazione va annullato in quanto lo stesso è stato elevato dagli agenti
soltanto successivamente all’incidente occorso.
In particolare il 1° comma dell’art. 200 del C.d.S. precisa che l’infrazione al C.d.S. deve essere
immediatamente contestata sia al trasgressore che all’obbligato in solido.
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L’art. 201 chiarisce, altresì, sia che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale
qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, sia che nel verbale
debbano essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
In tema di contestazione differita, la Cassazione, con la sentenza n. 16555 del 02.07.2013, ha
stabilito che in seguito ad un sinistro stradale mortale occorre “… in ogni caso motivare le
ragioni della contestazione differita, ancorché con motivazione sintetica”.
Alla luce della suindicata sentenza gli agenti avrebbero dovuto motivare le ragioni della
contestazione differita ai fini di un legittimo accertamento.
1.21. Omessa indicazione dell’autorità cui poter ricorrere
Il verbale è irregolare in quanto non rende edotto il destinatario della presunta violazione
della possibilità di poter ricorrere all’autorità Prefettizia o al Giudice di Pace competenti.
L’art. 383 del Reg. di Esecuzione, infatti, specifica chiaramente l’obbligo dell’ agente
accertatore di indicare tutte le possibili autorità competenti a decidere ove si proponga
ricorso.
Anche l’art. 3 comma 4 della legge 241/90 specifica l’obbligo della P.A. di dover indicare il
termine e le possibili autorità cui è possibile ricorrere.
Detta norma è dettata per tutti i procedimenti amministrativi e risponde all’esigenza del
rispetto della regola di trasparenza dell’attività della P.A. in funzione dell’esercizio del diritto
di difesa del cittadino nei confronti dei provvedimenti amministrativi (contra: Cass. civ., sez.
II, n. 06388 del 16.03.2010).
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