ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

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ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
Gruppo di BERGAMO
Bergamo, 01/07/10
Agli ASSOCIATI
A.I.A.C. di Bergamo e Lecco
Loro Sedi
Si è appena conclusa la stagione sportiva, speriamo abbia portato a tutti soddisfazioni e risultati
positivi non solo dal punto di vista numerico ma specialmente dal punto di vista umano e tecnico con la
crescita dei ragazzi a noi affidati. Complimenti quindi a chi ha vinto e auguri di un pronto riscatto chi ha
conseguito risultati meno felici.
La nostra stagione si è conclusa con il Torneo “Provincial Parade” abbinato al 14° Trofeo Riccardo
Vavassori a.m., manifestazione riservata ai giovani calciatori selezionati da allenatori indicati dalla nostra
Associazione delle categorie del calcio provinciale.
L’impegno del nostro direttivo è quello di essere a contatto degli allenatori, degli associati perché
trovino motivo per restare nell’associazione, di coloro che non sono iscritti per stimolare i motivi per
associarsi, come siamo pronti a recepire i suggerimenti che ci vengono proposti.
Iniziando la nuova stagione si cerca e si trova squadre da allenare, accordi tecnici da programmare
ed economici da sottoscrivere, per questo, pensiamo di fare cosa gradita, dando alcuni suggerimenti in
merito alla sottoscrizione degli accordi economici per evitare situazioni controverse nel caso di esonero.
Al momento dell’assunzione, prima di iniziare qualsiasi attività sportiva, è obbligo:
fare la richiesta di tesseramento come tecnico valido per una sola stagione sportiva;
sottoscrivere l’accordo economico.
Tesseramento
Richiesto con modulo di colore bianco “Richiesta emissione tessera di tecnico”, da compilare in
ogni sua parte, compresa la qualifica e l’incarico all’interno della società, sottoscritto dall’Allenatore e dal
Presidente della Società stessa e depositato con l’accordo economico.
Se il tesseramento venisse inoltrato senza accordo economico, dove è richiesto il deposito
obbligatorio, la pratica non verrà inoltrata al settore tecnico é quindi ritenuta nulla.
Per gli allenatori che conducono squadre di seconda categoria e del Settore Giovanile, il
tesseramento va inviato direttamente al Settore Tecnico a Coverciano
Accordo economico
- Definizione del compenso: l’incarico può essere a titolo oneroso o gratuito; l’importo stabilito fra le
parti deve essere riportato sull’accordo come “premio di tesseramento” o “accordo economico” solo con
una di questa definizioni può essere risarcito in caso di esonero, altrimenti cessa con l’esonero o le
dimissioni.
- La forma: deve essere scritta, da redigere in conformità all’ ACCORDO TIPO fra Società aderenti alla
Lega Nazionale Dilettanti e Allenatore Dilettanti, su carta intestata come da modello allagato.
I compensi pattuiti con accordi verbali, o fuori dall’accordo tipo, in caso di vertenza economica, non
vengono riconosciuti dal Collegio Arbitrale.
- Numero esemplari: da compilare su carta intestata della Società in tre originali, 1° per l’allenatore,
2° per la Società, 3° per il deposito, (una 4° copia per A.I.A.C. se Socio).
- Importo massimale: vanno rispettate le cifre massimali per categoria stabilite dall’accordo A.I.A.C. –
Lega Nazionale Dilettanti come da tabella riportata.
L’accordo per una cifra superiore ai massimali non verrà riconosciuta in caso di ricorso al Collegio Arbitrale
e comporterà il deferimento alla Commissione Disciplinare per stipula di accordo non regolamentare.
- Numero rate: la cifra complessiva pattuita può essere suddivisa in un massimo di dieci rate.
- Rimborsi chilometrici o a piè di lista: se pattuite eventuali rimborsi quantificate la cifra in base alla
distanza e alle spese da sostenere (costo benzina, rimborso autostrada, ristoranti, etc.), tali rimborsi cessano
di essere erogati al momento di un eventuale esonero o dimissioni da parte dell’allenatore.
Deposito: Gli accordi economici (onerosi o gratuiti) formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega
Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, devono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di
appartenenza, (C.R.L. per le società di eccellenza, promozione e prima categoria lombarde) unicamente se
riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia
della richiesta di emissione tessera di tecnico e della ricevuta di versamento della quota annuale valida per
la stagione di richiesta del tesseramento al S.T..
Gli accordi economici degli allenatori delle Società partecipanti al Campionato di 2ªcategoria e per
tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è
obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della
loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.
Esonero o dimissioni
L’esonero deve essere comunicato per scritto, se viene comunicato verbalmente, va richiesto alla società di
farlo in forma scritta. Se la Società non soddisfa la richiesta, si scrive una raccomandata alla medesima dove
si comunica la presa d’atto dell’esonero e che si rimanere a disposizione fino al termine della stagione come
da accordo sottoscritto e in conformità dell’incarico stabilito nel tesseramento.
Con l’esonero i compensi devono essere corrisposti tutti come pattuito.
In caso di dimissioni, da comunicare per scritto, si ha diritto al pagamento di quanto spettante solo fino al
momento delle dimissioni stesse.
Ricorsi al Collegio Arbitrale
Se la società non rispetta il pagamento delle spettanze si può fare ricorso al Collegio Arbitrale seguendo le
modalità stabilite e chiedendo il pagamento della cifra non percepita del premio di tesseramento, gli interessi
di mora e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Prima di ricorrere al Collegio Arbitrale si procede al tentativo di sollecito e ricomposizione bonaria della
controversia.
In caso di ricorso al Collegio Arbitrale, debitamente firmato, va allegata tutta la documentazione necessaria.
Il ricorso al Collegio può essere presentato fino al 30 giugno della stagione successiva a quella in cui si è
firmato l’accordo.
Se nel frattempo si trova accordo soddisfacente con la controparte, la vertenza in atto può venire a cessare
dopo la comunicazione liberatoria da parte dell’allenatore.
Alleghiamo copia dell’ACCORDO, alcune note regolamentari in merito agli accordi tra allenatori e Società,
obbligo dell’allenatore patentato e il secondo tesseramento stagionale. Il gruppo con i componenti del
Direttivo è a disposizione per chiarimenti in merito e note possono essere trovate sul nostro sito
www.aiacbergamo.it/ .
Buone vacanze e in bocca al lupo per la prossima stagione.
A.I.A.C. Gruppo di Bergamo
PREMIO DI TESSERAMENTO ANNUALE
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli allenatori dilettanti per la stagione sportiva 2010-2011
è
stabilito
negli
importi
massimi
che
riportiamo
nella
tabella
allegata.
TABELLA MASSIMALI
Campionato
Compenso
Campionato Nazionale Serie D
€
14.000,00
Campionato di Eccellenza
€
11.500,00
Campionato di Promozione
€
9.500,00
Campionato di 1a Categoria
€
7.500,00
Campionato di 2a Categoria
€
3.000,00
Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie A
€
12.500,00
Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie A/2
€
9.500,00
Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie B
€
7.800,00
Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie A
€
14.000,00
Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie A/2
€
10.500,00
Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie B
€
7.800,00
Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque
€
3.000,00
Campionato Juniores Nazionale o Regionale
€
3.000,00
Allenatore “squadre minori”
€
3.000,00
Allenatori Professionisti
Tenuto conto che sono ancora in corso trattative con la Lega Nazionale Dilettanti e in attesa che vengano
definiti i termini di nuovi accordi con la medesima Lega si è convenuto quanto segue: limitatamente alla
corrente stagione 2006/2007, ai fini del riconoscimento degli accordi economici tra allenatori professionisti e
Società dilettantistiche, gli stessi dovranno essere redatti in forma scritta e depositati presso i competenti
Comitati o Divisioni. Tali accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo
annuale di 25.822.00 Euro.
In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli allenatori dilettanti ed agli accordi economici
per gli allenatori professionisti, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale
Dilettanti.
ACCORDO TIPO
FRA SOCIETA’ ADERENTI ALLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI E ALLENATORI DILETTANTI
Con la presente scrittura redatta in (1)……originali, tra la Società ………………………………
………………………………………………..con
Sede
a
……………………………………………
rappresentata dal Sig. ……………………………………………………. legale rappresentante della
medesima, ed il Signor ………..………………………………………… allenatore dilettante iscritto nei
ruoli del S.T.F., matr. …………… residente e/o domiciliato in ………………………………..……. Via
………………………………. si conviene quanto segue:
1. La Società affida al Sig. …………………………………………………… la conduzione tecnica
della squadra ………………………………………….. partecipante al Campionato di
………………………………………….. in qualità di allenatore responsabile a decorrere dal
……………… fino al ……………….. (numero ……….. allenamenti settimanali).
2. All’assunzione dell’incarico la Società riconosce al Sig. ………………………………………
2a) Un premio di tesseramento annuale massimo lordo in €. ………………………
(…………………………………………………) da pagarsi in unica soluzione oppure alle seguenti
scadenze:
1)
Al ……………………. per €. ………………………………………..
2)
Al ……………………. per €. ………………………………………..
3)
Al ……………………. per €. ………………………………………..
4)
Al ……………………. per €. ………………………………………..
5)
Al ……………………. per €. ………………………………………..
6)
Al ……………………. per €. ………………………………………..
7)
Al ……………………. per €. ………………………………………..
8)
Al ……………………. per €. ………………………………………..
9)
Al ……………………. per €. ………………………………………..
10) Al ……………………. per €. ………………………………………..
2b) Un rimborso spese limitato all’importo dell’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo della
benzina moltiplicato per il numero dei chilometri fra residenza e/o domicilio dell’allenatore e il
campo di gioco della Società nonché alle eventuali spese autostradali debitamente documentate,
per ciascuna presenza in occasione di allenamenti, partite amichevoli o ufficiali.
Data …………………………
La Società
…………………………
Timbro e Firma
Originale per l’Allenatore
L’Allenatore
…..…………………..
Firma
ACCORDO TRA SOCIETÀ ED ALLENATORI
In riferimento al Protocollo d’intesa con l’A.IA.C. si riporta di seguito il testo integrativo degli accordi tra
Società ed Allenatori:
1. il premio di tesseramento dovrà essere corrisposto sempre integralmente anche in caso di esonero fatte
salve le ipotesi di dimissioni dell’allenatore o di sanzioni irrogate dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale
Dilettanti su proposte della Società (art. 46 punto 1 del Regolamento della L.N.D.);
2. il rimborso delle spese sostenute di cui al punto 2b) sarà riconosciuto per la effettiva durata dell’incarico e
andranno a cessare in caso di eventuale esonero o dimissioni;
3. eventuali dimissioni dell’allenatore o eventuale esonero dello stesso, dovranno essere comunicate dalla
parte agente alla controparte a mezzo raccomandata A.R. (avviso di ricevimento). In difetto di ciò:
a) la Società che non abbia ricevuto la comunicazione scritta di dimissioni da parte dell’allenatore, entro il
termine di dieci giorni dalla prima assenza ingiustificata del tecnico, con le formalità indicate all’art. 23 punto
6) del Codice di Giustizia Sportiva avvierà la procedura di cui all’art. 46 punto 1) del Regolamento della
L.N.D. notificandola per conoscenza al Settore Tecnico, al C.R. L.N.D. di competenza ed all’A.I.A.C.
nazionale;
b) l’allenatore esonerato che ne abbia ricevuto comunicazione scritta da parte della Società, entro dieci
giorni dovrà comunicarlo agli Organi competenti con le formalità indicate dall’art. 23 punto 5) del Codice di
Giustizia Sportiva;
4. il trasferimento di mansioni per la conduzione di altra squadra della stessa Società, rispetto a quelle
indicate al punto 1) del presente accordo o per lo svolgimento di altri compiti come quello di osservatore
tecnico potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell’allenatore;
5. oggetto del rapporto tra le Società ed allenatori è quello dell’insegnamento e dell’addestramento allo sport
del calcio anche mediante il conseguimento di risultati sportivi utili. L’allenatore dà atto alla Società che tutte
le prestazioni derivanti dal presente accordo hanno carattere dilettantistico e perciò verranno rese senza che
ciò comporti alcun vincolo di lavoro subordinato. La Società riconosce e garantisce all’allenatore,
nell’espletamento delle sue funzioni relative al presente accordo, autonomia iniziativa e discrezionalità;
6. qualsiasi controversia sollevata in merito all’interpretazione ed esecuzione degli accordi sopra riportati
sarà risolta dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti. La Società e l’allenatore si
danno reciproco atto che la pronuncia del Collegio Arbitrale sarà considerata come diretta ed irrevocabile
espressione della volontà delle parti;
7. il premio di tesseramento annuale previsto dal protocollo d’intesa, viene stabilito dalla L.N.D. in accordo
con l’A.I.A.C.
OBBLIGO DELL’ALLENATORE ABILITATO
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di
Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di
Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei
ruoli ufficiali dei tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è
obbligatorio conseguire l abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un eventuale deroga
può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2ª Categoria
o al Campionato di Serie “B” di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l allenatore
non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del
primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società,
successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che
partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo
di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei
ruoli ufficiali dei tecnici.
E fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale, di affidare la
conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E fatto obbligo alle Società Nazionali che partecipano al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a
Cinque di affidare la conduzione della squadra a un allenatore abilitato dal Settore Tecnico e iscritto nei ruoli
ufficiali dei tecnici.
E fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato
avente la funzione di allenatore “squadre minori”.
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore
tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente
iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.
SECONDO TESSERAMENTO
D’intesa tra la L.N.D. e l A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima
dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione
sportiva.