COMUNE DI BURCEI CAPITOLATO D`ONERI

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COMUNE DI BURCEI CAPITOLATO D`ONERI
COMUNE DI BURCEI
Provincia di Cagliari
Settore Tecnico
Servizio Manutenzione Verde Pubblico cittadino
CAPITOLATO D’ONERI
PARTE NORMATIVA
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto, descrizione sommaria delle opere
L’oggetto dell’appalto consiste in un servizio di gestione della manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino. In
particolare i lavori previsti dal servizio comprendono indicativamente lo sfalcio periodico di tappeti erbosi, con raccolta,
le spollonature, la pulizia sotto siepi e arbusti, la pulizia di aree pubbliche e di parchi, ancorché non dotate di prato
verde, la potatura delle siepi, le potature degli arbusti, i trattamenti antiparassitari, la manutenzione degli impianti di
irrigazione, i diserbi.
2. Tali lavori dovranno essere eseguiti dalla Cooperativa affidataria in qualsiasi zona delle aree poste in appalto e
consegnate all’Appaltatore all’inizio del servizio, senza che l’Appaltatore stesso possa avanzare eccezioni o pretese di
qualsiasi genere.
3. Non sono compresi nell’appalto, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e
secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto;
4. L’esecuzione del Servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
1.
Art. 2 – Ammontare e durata dell’appalto
1.
L'importo del servizio oggetto dell’Appalto, compensato a corpo, ammonta a € 39.999,00 (euro
trentanovemilanovecentonovantanove/00) + IVA 22%, di cui € 500,00 per oneri della sicurezza + IVA 22%, non
soggetti a ribasso. Segue prospetto con importi in dettaglio:
Designazione delle diverse categorie di servizi
4.
NOTE
€ 39.499,00
€ 8.689,78
Importo soggetto a
ribasso d’asta
A1 Oneri sicurezza su manutenzione ordinaria
€
500,00
€ 110.00
Importo non soggetto
a ribasso d’asta
€ 39.999,00
€ 8.799,78
IMPORTO COMPLESSIVO I.V.A. COMPRESA
3.
I.V.A.
A Manutenzione ordinaria, per mesi 12
Sommano
2.
Imponibile a base di gara
€ 48.798,78
Il servizio viene appaltato secondo quanto prescritto dal presente Capitolato, con l'applicazione dei prezzi a corpo su
elencati. Tali prezzi tengono conto di tutti gli oneri a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte del
servizio appaltato, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato.
L'Impresa dovrà eseguire, se ordinati dall’Amministrazione appaltante, anche lavori in economia, quando non altrimenti
valutabili.
L’appalto avrà la durata di mesi 12 (dodici) complessivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio accertata dal
verbale di cui al successivo art. 9;
Art. 3 - Affidamento del servizio. Modalità di stipulazione del contratto
1. L’appalto in oggetto è definito “Appalto di Servizi” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
2. Il servizio oggetto del presente capitolato viene appaltato con affidamento tramite gara da esperirsi col metodo della
procedura aperta riservata alle cooperative di tipo “B”, ai sensi dell’art. 5 della L. 08.11.1991, n. 381, come sostituito
dall’art. 20 della L. 56/96.
3. Il contratto è stipulato “a corpo” ; l’importo del contratto NON può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantità effettivamente e seguite. Gli interventi di manutenzione straordinaria verranno eventualmente concordati e
autorizzati, previa presentazione di preventivo di spesa, sul quale preventivo verrà effettuata una valutazione d i
congruità da parte dell’ufficio preposto.
Art. 4 – Designazione delle opere comprese nell’appalto, opere escluse e riservate
1. I servizi e le opere che formano l'oggetto dell'Appalto possono riassumersi come sotto specificato, salvo più precise
indicazioni fornite dagli altri articoli del presente Capitolato e quelle, ancor più particolareggiate, che potranno essere
impartite dall’Amministrazione appaltante all'atto esecutivo:
- pulizia periodica dei prati, delle aiuole e delle zone verdi;
- lavorazioni periodiche del terreno;
- irrigazioni ordinarie e di soccorso;
- potatura di allevamento, riforma delle alberate;
- potature e sagomature periodiche degli arbusti e siepi;
- sfalcio e scerbatura periodica dei prati;
- espianto delle piante morte;
- controllo dei parassiti animali e vegetali e difesa dalla vegetazione infestante;
- controllo e rinnovo dei tutori;
- ripristino della verticalità della pianta;
- sistemazione dei tutori;
- espianto e trapianto di esemplari arborei;
- espianto e trapianto di esemplari arbustivi;
- spollonatura;
- mantenimento delle fioriere e delle aiuole stagionali;
- mantenimento degli impianti di irrigazione;
- taglio erbe da cunette e cigli stradali antistanti zone a verde pubblico.
2.
Gli interventi a carattere straordinario potranno comprendere le eventuali sistemazioni a verde di aree attualmente
incolte di proprietà comunale; tali interventi possono così essere riassunti (elenco non esaustivo):
- prelievo di campioni ed esecuzione di prove per il materiale agrario (es. substrati di coltivazione, fertilizzanti, acqua,
ecc.);
- preparazione agraria del terreno (es. pulizia generale, lavorazione, correzione, ammendamento, concimazione,
drenaggi, preparazione delle buche e dei fossi, ecc.);
- fornitura dei materiali necessari per l'esecuzione delle opere (edili, impiantistici, di arredo, agrari e vegetali);
- messa a dimora delle piante e formazione dei prati;
- potature straordinarie di alberi e tosature straordinarie siepi;
- sfalcio erbe infestanti da aree non previste in appalto;
- manutenzione per il periodo di garanzia;
- eventuale fornitura di mano d'opera, di materiali e di mezzi per lavori in economia.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo
luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del servizio; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente capitolato D’0neri;
b) il piano operativo di sicurezza di cantiere, redatto dall’impresa appaltatrice;
c) il verbale di consegna e di inizio del servizio, qualora venga redatto sotto le riserve di legge, nelle more della
stipula del contratto medesimo;
d) cartografia nella quale vengono evidenziate le aree interessate, con relativa legenda contenente l’elenco delle aree e
viali alberati (all. 1 al Capitolato);
e) il cronoprogramma delle manutenzioni ordinarie (all. 2 al Capitolato);
Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1.
2.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalto
di pubblici servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata del contratto, un numero di maestranze da adibire ai singoli lavori
costituenti nel complesso l’intervento manutentivo, che dovrà essere proporzionale all’importo dei medesimi.
Art. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore, ai fini dell’esecuzione del contratto, deve eleggere domicilio presso la Casa Comunale di Burcei; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.
2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico di provata capacità ed esperienza
nel settore, al quale verranno comunicati gli ordini impartiti dall’Amministrazione appaltante. Il Direttore Tecnico di
Cantiere, dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione. L’appaltatore, ove necessario, avrà facoltà di nominare un
capo cantiere, assistente del Direttore Tecnico.
3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei lavori
compresi nel servizio. L’Amministrazione appaltante ha la facoltà di chiedere l’allontanamento del direttore di cantiere e
del personale dell’appaltatore per gravi motivi di disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente
notificata alla Stazione appaltante.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
1.
Art. 9 - Consegna e inizio del servizio
Contestualmente alla firma del verbale di consegna del servizio, l’Impresa appaltatrice assumerà immediatamente tutte
le obbligazioni derivanti dal contratto e dal presente capitolato d’oneri. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di
richiedere la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d’appalto.
Art. 10 - Termini per l'esecuzione del servizio
1. Tutte le lavorazioni previste dal servizio devono essere eseguite nei tempi previsti dal presente capitolato speciale
d’appalto. L’appaltatore, inoltre, si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma delle manutenzioni
ordinarie e ad eseguire le manutenzioni e le lavorazioni straordinarie che vengano ordinate dall’Amministrazione
appaltante nei tempi e con le modalità stabilite dall’Amministrazione medesima.
Art. 11 - Sospensioni e proroghe
1. Non sono previste sospensioni, in virtù della natura eccezionale e derogatoria dell’affidamento del servizio.
2. Il servizio potrà essere prorogato alla scadenza solo ed esclusivamente per un periodo non superiore a 4 mesi nelle more
della conclusione del procedimento per il nuovo affidamento.
Art. 12 - Penali
1. Nel caso in cui le lavorazioni previste nel servizio vengano eseguite senza seguire la regola dell’arte e/o le indicazioni del
capitolato verranno applicate le seguenti penali:
a. Area con tappeto erboso che si presenti di altezza non omogenea (anche perché ad esempio eseguito per zone in
periodi di tempo diversi): € 100,00 (Cento/00);
b. Area tagliata non completamente: € 100,00 (Cento/00);
c. Disseccamento di albero, arbusto o essenza a seguito di errata potatura, concimazione o trattamento fitosanitario:
ripristino di esemplare identico per specie e dimensioni con spese di fornitura e posa in opera a totale carico
dall’appaltatore e garanzia di un anno dal reimpianto;
d. Mancata irrigazione (nelle aree non dotate di impianto automatico): € 100,00 (cento/00); qualora la mancata
irrigazione determini il disseccamento di alberi, arbusti o essenze, la penale viene triplicata.
2.
Per le seguenti mancanze in caso di mancato rispetto delle misure di sicurezza verrà applicata la relativa penale:
a. Mancata segnalazione dei cantieri o segnalazione non conforme a quella prevista dal Vigente Codice della Strada e
dal relativo Regolamento: € 100,00 (Cento/00);
b. Mancato utilizzo dei mezzi di protezione individuale da parte della manodopera: € 150,00 (Centocinquanta/00);
c. Mancato rispetto di quanto previsto dalle norme generali e particolari sulla sicurezza dei lavoratori (L. 547/55,
303/56, D.Lgs. 626/94, 494/96, ecc.): 10% (dieci per cento) del valore massimo dell’ammenda o della sanzione
amministrativa stabilita dalla relativa norma.
3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa manchevolezza segnalata.
4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale; qualora le manchevolezze segnalate siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore
alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 14, in materia di risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
6. Restano salve le altre ipotesi di risoluzione del contratto previste dalla normativa vigente e qui non contemplate.
7. Le penali sono cumulabili.
Art. 13 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga della decorrenza del contratto, né della mancata regolare o continuativa conduzione
del servizio secondo il relativo programma:
a. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione appaltante o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
b. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato d’oneri e dalle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza e assicurazione;
c. le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori;
d. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 14 - Risoluzione del contratto
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini di esecuzione delle lavorazioni fissati allo scopo dal
cronoprogramma delle manutenzioni ordinarie superiore ad un’intera stagione (ordinariamente, tre mesi) produce la
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un
termine per compiere le lavorazioni e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Il Comune, oltre ai casi già previsti nel presente capitolato, ha il diritto di risolvere il contratto (oltre a escludere l'Impresa
appaltatrice dalla partecipazione alle gara d’appalto per un periodo di 3 anni) se l'Impresa appaltatrice si rende colpevole
di frode o negligenza grave o, comunque, nei seguenti casi:
- Presenza sul lavoro di persone non autorizzate o assunte irregolarmente;
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- Mancato adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei lavoratori;
- Esecuzione non a regola d’arte delle prestazioni poste in appalto;
- Accumulo di penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto;
- Altri casi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. In tal caso
l'Impresa appaltatrice ha diritto al pagamento della parte di servizio eseguito regolarmente, ma è tenuta al risarcimento
dei danni causati dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio del servizio appaltato, o da altri
oneri quali interessi passivi, ecc..
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 15 - Pagamenti
1. Le prestazioni, regolarmente effettuate dall'Impresa, verranno compensate con il prezzo d’appalto fissato all’art. 2 del
presente capitolato, che verrà liquidato in rate mensili posticipate, tutte di uguale importo, previa presentazione di
apposita fattura elettronica. Il pagamento verrà effettuato nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della
fattura al protocollo generale del Comune.
Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016, anche con richiamo alla legge 21
febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
tempestivamente alla Stazione appaltante per l’autorizzazione (v. art. 22, comma 3, del presente Capitolato).
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 17 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
La cauzione definitiva è pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale;
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata
non inferiore a sei mesi oltre la scadenza contrattuale; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della
formale sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell’inizio del servizio.
La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’affidamento.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita, nell’osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 10/6/82, n° 348,
esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente
autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato
con D.P.R. 13/2/59, n° 449.
La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante attraverso un’esplicita clausola, per la
quale la Banca o la Compagnia d’Assicurazione si impegnano a versare l’importo della fideiussione al Comune a prima
richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni.
Decorso il termine di cui al comma 2, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente,
senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. È, comunque,
facoltà dell’impresa appaltatrice richiedere la restituzione della fideiussione svincolata.
7. L’Amministrazione può avvalersi parzialmente o totalmente della garanzia fideiussoria, oltre che nei casi previsti dalla
legge, per le spese di mancate lavorazioni da eseguirsi d’ufficio; l’incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
8. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dall’Amministrazione; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo originario.
Art. 18 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. L’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa
di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di scadenza
contrattuale; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del
servizio. Tale polizza deve essere stipulata nella forma ”Contractors All Risks“ (C.A.R.), deve preve dere una somma
assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni ai materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in
possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o
perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi
propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti
e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che
essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata
non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei fornitori per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa
debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini,
o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti sul luogo di svolgimento del
servizio e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al luogo delle lavorazioni, i componenti dell’ufficio tecnico
dell’Amministrazione appaltante, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. E’ ammessa l’estensione di polizze idonee già sottoscritte dall’appaltatore purché estese all’appalto in oggetto mediante
apposita appendice.
CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1.
2.
3.
4.
Art. 19 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene,
per quanto attiene la gestione dei cantieri delle singole lavorazioni.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente
articolo.
Art. 20 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del
1994 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 21 – Piani di sicurezza
1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, il Piano operativo di sicurezza predisposto ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 50/2016;
2. Il piano deve contenere almeno i seguenti dati:
a. L’Identificazione dell’Impresa e dei responsabili della sicurezza;
b. La descrizione del servizio per singole fasi;
c. L’organizzazione del servizio;
d. Le attrezzature e le macchina necessarie alla realizzazione del servizio;
e. Le modalità operative;
f. Le misure di protezione collettive e individuali;
g. L’estratto del piano sanitario aziendale redatto dal Medico Competente ove si riscontrino gli accertamenti sanitari
prescritti per legge riferiti nominativamente agli operatori che verranno impiegati nel servizio.
CAPO 7 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 22 – Subappalto
1. Per il presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs n° 50 del 18/04/2016.
2. Non sono considerati subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre Ditte specializzate per la fornitura a pié
d'opera di materiali, noli di automezzi e attrezzature, nonché per la fornitura anche in opera di manufatti speciali, in
conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1643 del 22.06.1967.
3. È vietata qualunque cessione di credito o procura, se non autorizzata preventivamente dall'Amministrazione Comunale
e/o se non rispettosa delle condizioni poste nell’art. 16, comma 2, del presente Capitolato.
CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 23 – Controversie
1. In caso di controversie, ove non si possa procedere ad un accordo bonario, la definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Cagliari ed è
esclusa la competenza arbitrale.
2. In caso di divergenza fra la Stazione appaltante e l'Impresa appaltatrice, qualunque esame, apprezzamento o giudizio
tecnico sui servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardante il contratto deve essere comunicato dalla
Stazione Appaltante all'Impresa appaltatrice per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa,
quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60
giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero
dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l’esecuzione del
servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 24 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dell’esecuzione del servizio, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente servizio, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui
3.
4.
5.
6.
pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della
richiesta, la stazione appaltante accantonerà le somme necessarie fino a quando non sia stato accertato l’adempimento
degli obblighi da parte dell’impresa
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti sopra riportate l’impresa non può opporre eccezioni al Comune, né ha
titolo per richiedere risarcimento di danni.
L’impresa è tenuta a:
a) Fornire al proprio personale una divisa omogenea idonea per l’alta visibilità contraddistinta dalle insegne della
Impresa appaltatrice;
b) Assicurarsi che il proprio personale indossi continuativamente i dispositivi di protezione individuale;
c) Ottemperare a tutte le disposizioni prescritte da Leggi e Regolamenti per la prevenzione degli infortuni; alla stessa
fanno carico le protezioni e qualsiasi altro onere ed attrezzatura necessarie per l’esecuzione delle operazioni;
d) Garantire l’adozione, nell’esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e
l’incolumità del personale impiegato e dei terzi, nonché ogni azione volta ad evitare danni ai beni pubblici e privati;
e) Assumere la responsabilità, nei confronti del Comune, della osservanza delle norme del presente articolo da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l’ipotesi del subappalto ed anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli
altri diritti del Comune.
Per l’esecuzione dell’appalto l’Impresa appaltatrice può procedere ad assunzioni specifiche nelle forme previste dalla
vigenti norme anche dopo la firma del contratto.
Art. 25 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di
15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali riguardanti il cronoprogramma delle manutenzioni ordinarie o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’appaltatore, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento delle lavorazioni comprese nel servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il
servizio stesso nel suo complesso;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del
1994 e ss.mm.ii. o ai piani di sicurezza di cui all’art. 21 del presente capitolato, integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fatte all’appaltatore.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione
appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale
indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle lavorazioni eseguite.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la Stazione
appaltante e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di consistenza delle lavorazioni eseguite, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi
d’opera esistenti sui luoghi di lavoro, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
CAPO 9 - NORME FINALI
Art. 26 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al
perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla data
di consegna a quella di conclusione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori
e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi
citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 27 – Disposizioni finali
1. Il Contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni enunciate nel presente Capitolato d’Oneri
nonché al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. L'appaltatore è tenuto, comunque, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente
all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle
nuove normative di cui al comma precedente.
4. L’Amministrazione Comunale concede gratuitamente all’Appaltatore l’uso temporaneo del suolo pubblico per le
attrezzature, i materiali e la mano d’opera necessari per l’esecuzione degli interventi previsti nel presente capitolato, nei
limiti di tempo strettamente necessario alla esecuzione dei singoli lavori, anche nelle zone dove esiste il divieto della
sosta e della fermata, con la collaborazione, laddove sia richiesta, di personale del Comando di Polizia Municipale per la
sicurezza del traffico e degli operatori.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si intendono richiamate, in quanto compatibili,
le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia
PARTE TECNICA
CAPO 10 – CONDIZIONI TECNICHE
SERVIZI ASSEGNATI A CORPO
DEFINIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSEGNATO A
BASE ANNUA.
CORPO SU
Art. 28 – Condizioni tecniche manutenzione ordinaria
A) Servizio di gestione e manutenzione ordinaria a corpo delle aree verdi.
L'Impresa dalla data di consegna del servizio fino alla data di scadenza del medesimo avrà cura della manutenzione
ordinaria delle aree elencate nella planimetria Generale delle Aree Verdi ;
il compenso per l'esecuzione di tale servizio è stabilito a corpo ed è riportato all’art. 2 del presente Capitolato d’Oneri.
La manutenzione ordinaria assegnata a corpo delle aree verdi comprende la serie di lavori che, periodicamente o
continuativamente secondo i termini indicati dalla presente Parte Tecnica, devono essere sempre garantiti dall'Impresa
senza eccezione alcuna.
LAVORI DI MANUTENZIONE AFFIDATI A CORPO:
a) Pulizia periodica dei prati e delle altre aree sistemate a verde;
b) Raccolta periodica delle foglie e dei rifiuti dai prati e delle altre aree sistemate a verde;
c) taglio erbe da cunette e cigli stradali antistanti zone a verde pubblico;
d) Sfalciatura e scerbatura dei prati ornamentali;
e) Sagomatura periodica delle siepi;
f) Irrigazione ordinarie e di soccorso dei prati, fioriture, arbusti ed alberi.
g) Concimazione di fondo e di copertura
h) Diserbo meccanico/manuale delle aree sistemate a verde entro i termini indicati;
i) Ripristino verticalità delle piante;
j) Rinnovo annuale delle legature ed, eventualmente, dei tutori;
k) Controllo e lotta alle parassitosi;
l) Controllo e cura delle altre fitoterapie in genere;
m) Vangatura periodica delle siepi e degli arbusti;
n) Mantenimento delle aiuole fiorite e delle fioriere;
o) Potature di formazione e di allevamento degli arbusti;
p) Spollonature periodiche;
q) Espianto ed allontanamento degli arbusti secchi o morti;
r) Rinnovo delle parti di siepe e delle bordure morte;
s) Espianto delle alberature morte;
t) Pulizia e svuotamento dei cestini portarifiuti, nei parchi e nelle piazze sistemate a verde, compreso il ritiro dei
sacchi e il loro smaltimento. I sacchi necessari saranno forniti periodicamente dall’Amministrazione.
u) Pulizia periodica dei rifiuti (Bottiglie, vetro, cartacee, ecc) nei prati e nelle aiuole del Parco e della Pineta Comunale,
nei giardini e nelle aree di pertinenza scolastica e cimiteriale;
B) Elenco delle aree oggetto servizio di manutenzione ordinaria a corpo.
L'Impresa sarà obbligata a garantire il servizio di manutenzione ordinaria di cui alla presente Parte Tecnica in tutte le aree
indicate nelle aree elencate nella planimetria Generale delle Aree Verdi (Allegato n. 1).
Le principali aree di intervento sono le seguenti:
Area verde “Parco Comunale”
Area verde “Pineta Comunale”
Area verde “Aiuole Via Roma”
Area verde “Piazza La Madonnina -Via Roma”
Area verde “Piazza IV Novembre”
Area verde “ Aiuole Via Rettorale”
Area Verde “Piazza Mercato”
Area Verde “Municipio”
Area Verde “Via Progresso”
Area Verde “Scuole Elementari”
Area Verde “Piazza Repubblica”
Area Verde “Via Marconi”
Area Verde “Aiuole Via Pacinotti”
Area Verde “Aiuole Via Trento”7
Area Verde “Aiuole Via Gorizia”
Area Verde “ Aiuole Via Cagliari”
Area Verde “ N.S. di Monserrat”
Area Verde “Aiuole Via Degli Orti”
Area Verde “Aiuole Via Delle Ciliegie”
Area Verde “Aiuole Via Nuova”
Area Verde “Aiuole Via Sassari”
Area Verde “Aiuole Via Amendola”
Area Verde “Aiuole Via Turati”
Area Verde “Aiuole Via Moro”
Area Verde “Scuole Medie”
Area Verde “Aiuole Via Gramsci”
Area Verde “Aiuole Via Del Tramonto”
Area Verde “Cimitero”
Area Verde “Aiuola Via Municipio Via Roma”
Area verde “Piazzetta Maria Carta -Via Roma/Via Mascagni”.
La planimetria Generale delle Aree Verdi potrà essere soggetto a modifiche, dovute a dimenticanze o errori, introdotte
dall’Amministrazione o su richiesta dell’Impresa entro il primo mese dalla consegna del servizio. Successivamente a tale
periodo potranno essere introdotte solamente le modifiche dovute alla consegna all’Amministrazione di nuove aree verdi
derivanti da nuove lottizzazioni o al reperimento di aree per servizi pubblici. L’affidamento di tali nuove aree all’Impresa
per la manutenzione ordinaria dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio e del tutto simile al verbale
di consegna del servizio di cui all’art. 9. L’Impresa potrà chiedere l’adeguamento del prezzo d’appalto conseguente
all’aumento dell’impegno della manodopera e dei mezzi solo al superamento del quinto d’obbligo.
C) Condotta dei lavori. Manodopera e Attrezzature.
L'Impresa alla data di consegna del servizio, deve garantire la presenza continuativa, per tutta la durata dell'Appalto, nel
numero e nelle qualifiche richieste, degli operai necessari per le prestazioni richieste.
Detta manodopera dovrà espletare tutti i vari tipi di lavoro indicati per la manutenzione ordinaria con particolare priorità
per la pulizia, il diserbo, l'irrigazione e la falciatura dei prati.
L'Impresa è obbligata a dotare detto personale, di volta in volta, secondo le diverse esigenze manutentive, in relazione al
clima, alla stagione, alle caratteristiche botaniche ed ornamentali delle piantagioni, alle evenienze accidentali ed
incidentali, ecc. di idonei materiali, attrezzi strumenti e macchine.
L'Impresa, ove necessario, affiancherà a detta manodopera altro personale per lo sgombero immediato dei rifiuti o dei
residui di lavorazione, Soddisfatte le prioritarie esigenze manutentive (pulizia, diserbo, irrigazioni, falciature), il personale
si occuperà degli altri lavori di manutenzione ordinaria: sagomatura delle siepi e degli arbusti, spollonature, controllo dei
tutori (verticalità delle piante, legature, rinnovo tutori, ecc.), sbottonature, zappettature, riformazione delle conche,
concimazioni, trattamenti fitosanitari, allontanamento delle parti vegetali secche, ecc., riassunti nel precedente art. 4 e
meglio descritti nei successivi articoli.
Sono a carico dell’affidatario tutte le attrezzature occorrenti per il servizio quali tosaerba, mezzi di innaffiamento, scale,
cesoie, vanghe e ogni altro attrezzo che dovesse rendersi necessario. Gli utensili e le attrezzature devono risultare
funzionanti ed efficienti.
E’ previsto l’affidamento in comodato d’uso alla Cooperativa affidataria del mezzo meccanico autocarro munito di
piattaforma aera a bracci telescopici mod. S130T-BASIC, abbinata ad autotelaio tipo NISSAN Cabstar, di proprietà
della stazione Appaltante. L’affidamento sarà regolato da apposito contratto di comodato d’uso tra la stazione
Appaltante e la Cooperativa affidataria.
L’affidatario è obbligato a fare intervenire il proprio personale, festivi compresi (previo accorso sul costo derivante da tale
maggiore lavoro), a seguito di eventi climatici particolari, incidenti ed altro ancora. Il personale dovrà presentarsi entro
un’ora dalla chiamata nei luoghi indicati dall’Amministrazione Comunale o dalle Autorità competenti. L’affidatario è
tenuto all’intervento esclusivamente nell’ambito Urbano di Burcei
D) Pulizia e raccolta delle foglie e dei rifiuti.
L'Impresa è tenuta alla pulizia ed alla raccolta delle foglie da tutte le aiuole, i parchi e le aree verdi di cui all’elenco
allegato al presente Capitolato, con frequenza n. 3 volte a settimana.
La frequenza potrà aumentare nel periodo autunnale e potrà essere diminuita su istanza dell’Impresa, in presenza di
quantità di materiale vegetale estremamente ridotte o pressoché nulle.
E) Modalità di esecuzione dei lavori di pulizia e raccolta delle foglie e rifiuti.
L'intervento di pulizia e raccolta delle foglie, e rifiuti comprendente:
le parti di chioma delle alberature staccatesi dalle piante per qualsiasi causa in merito a tutte le aree verdi di cui al
Allegato n. 1), le buche di dimora delle alberate, comprese quelle aree aperte al pubblico di proprietà comunale non
piantate, recintate e non, tutte le porzioni di aree adibite a stradello non pavimentate (salvo a riguardo disposizioni
contrarie indicate dall’Amministrazione), le chiome degli alberi e degli arbusti.
L'operazione di pulizia, implica l'allontanamento di tutto quel materiale, di origine abiotica, quale che sia la quantità e la
sua distribuzione. All'occorrenza l'Impresa rifinirà il lavoro con una leggera rastrellatura utilizzando attrezzi a pettine
elastico; per le aree non prative e non tappezzate con specie trapiantate di portamento strisciante, all'operazione di
pulizia e della raccolta delle foglie seguirà una rastrellatura superficiale del terreno, allontanando eventualmente il
pietrame che dovesse risalire in superficie.
La raccolta delle foglie dalle aiuole sistemate a prato dovrà essere eseguita con rastrello a pettine.
I rifiuti dovranno essere raccolti, trasportati e smaltiti a cura dell'Impresa direttamente presso luogo indicato
dall'Amministrazione.
Il materiale di origine abiotica dovrà essere smaltito come rifiuto secco, mentre le foglie come rifiuto organico.
I materiali terrosi e gli inerti in genere dovranno essere trasportati e smaltiti a cura e spese dell'Impresa, smaltiti a cura
dell'Impresa direttamente presso luogo indicato dall'Amministrazione.
L'Impresa è obbligata a informare tempestivamente la Stazione Appaltante del ritrovamento di tutti quei rifiuti
particolarmente inquinanti e tossici (es: batterie d'auto, vernici, solventi, ecc.) che dovessero essere rinvenuti durante le
operazioni di pulizia.
I sacchetti di raccolta, gli oneri di conferimento, sono a carico della Stazione Appaltante.
Qualora, occasionalmente, vengano rinvenuti materiali abiotici di una certa mole o quantità, per cui si renda necessario
l'uso di pala caricatrice, o gru, l'Impresa dovrà immediatamente segnalare tale necessità all’Amministrazione.
Eventuali accatastamenti dei rifiuti, racchiusi o meno nelle buste, abbandonati oltre gli orari di lavoro della medesima
giornata lavorativa saranno oggetto di sanzione amministrativa ai sensi della precedente Parte Normativa.
F) Altri obblighi e divieti.
Il servizio di pulizia e di raccolta delle foglie è sempre obbligatorio, quando occorra, prima degli interventi di irrigazione
delle superfici prative, pena l'applicazione delle sanzioni previste alla Parte Normativa. Pertanto l'operaio incaricato della
bagnatura dei prati sarà obbligato ad effettuare l'eventuale raccolta dei rifiuti, prima della distribuzione dell'acqua.
Lo spazzamento dei marciapiedi e delle strade cittadine, è affidato ad altro Servizio Comunale ed è assolutamente vietato
rivoltare e depositare su di essi, se non temporaneamente per le operazioni di allontanamento, i rifiuti raccolti nelle
aiuole. Qualora i tecnici o gli operai comunali, riscontrino l’esecuzione di operazioni non consentite, sarà applicata
all'Impresa la sanzione amministrativa prevista dalla precedente Parte Normativa.
G) Concimazioni.
I concimi saranno forniti dalla Stazione Appaltante nei titoli e nelle quantità necessarie tali da coprire le esigenze nutritive
periodiche del patrimonio floristico presente nelle aree la cui manutenzione ordinaria è assegnata a corpo.
L'Impresa dovrà comunque rispettare la quantità a seconda della situazione pedotrofica e vegetazionale del patrimonio
Comunale.
a) Prati
Saranno distribuiti (con tre interventi annuali) concimi a base di Fosforo, Potassio e Azoto a lenta cessione e concimi
organici nella stagione autunnale invernale.
b) Arbusti
La concimazione verrà effettuata a mano o meccanicamente, nel terreno interessato dagli apparati radicali
(indicativamente la proiezione della chioma) preferibilmente in autunno. In concomitanza della lavorazione si
provvederà alla concimazione (indicativamente azoto a lenta cessione e, letame).
c) Alberi
Per i soggetti allevati su formelle in aree pavimentate o comunque impermeabili, i necessari apporti di macro e
microelementi verrà svolto con la fertirrigazione, o con la l'irrigazione fogliare.
Per i soggetti allevati su superfici libere, la distribuzione dei concimi dovrà avvenire nel terreno interessato dagli
apparati radicali.
Sia per i prati che gli arbusti e le alberature l'Impresa dovrà distribuire all'inizio della stagione primaverile un composto
che riduca il fenomeno della clorosi ferrica nelle quantità opportune.
H) Prati.
L'Impresa sarà obbligata al buon mantenimento dei prati che dovranno risultare sempre liberi dalle piante infestanti e
continuamente ed omogeneamente di un colore verde intenso (salvo quei prati composti da specie erbacee che durante
la stagione fredda vanno in riposo vegetativo: macroterme).
L'Impresa dovrà compiere tutti gli interventi preventivi e curativi contro gli attacchi parassitari animali e vegetali.
Verrà applicata sanzione pecuniaria, senza preavviso di mora, qualora si riscontrassero prati levati oltre i 6-7cm. Lo sfalcio
dovrà risultare uniforme, prevedendo la rifilatura dei cigli anche se da eseguirsi a mano. Il materiale di risulta dovrà essere
immediatamente allontanato lasciando le aree circostanti prive di qualsiasi residuo derivante dalle operazioni di sfalcio.
L'Impresa dovrà ripristinare tempestivamente le parti di prato deteriorate o mal riuscite, stagione climatica permettendo,
rispettando il medesimo miscuglio originario.
All'inizio della primavera o nel periodo autunnale, quindi almeno per una volta in un anno, l'Impresa, per garantire
l'effetto decorativo dei prati, eseguirà una risemina nei punti indicati dall’Amministrazione, ovvero la distribuzione dei
miscugli di seme miscelati con sabbia fine previa idonea lavorazione del terreno (vangatura o erpicatura), compreso
l'eventuale apporto di ottima terra di coltura, accorpando dei concimi di fondo.
Comunque sia, le parti di prato che, per qualsiasi evenienza, dovessero risultare, durante il corso dell'Appalto, difformi o
rade dovranno essere prontamente rigenerate dall'Impresa senza necessaria indicazione dall’Amministrazione.
L'Impresa sarà inoltre obbligata all'inizio della stagione autunnale all’arieggiamento dei prati con specifiche macchine
bucatrici oppure con erpice a mano, salvo indicazioni contrarie dell’Amministrazione.
I) Trattamenti antiparassitari.
L'Impresa ha l'obbligo di segnalare prontamente all’Amministrazione tutti gli attacchi parassitari che riscontrasse sulle
piante di qualsiasi genere, presenti nelle aree verdi assegnate a corpo.
È competenza dell'Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla vegetazione delle superfici sistemate
provvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni
accertati.
Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione.
I trattamenti con fitofarmaci dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale specializzato che dovrà attenersi per il
loro uso alle istruzioni specificate dalla casa produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed usare ogni possibile misura
preventiva atta ad evitare danni alle persone, cose e animali.
Nei casi di maggiore gravità si potrà rendere necessario preavvisare a mezzo stampa la cittadinanza, i presidi sanitari,
nonché la chiusura temporanea al pubblico delle aree interessate. L'Impresa dovrà quindi raccordarsi con i competenti
uffici comunali preposti alla diffusione degli avvisi alla popolazione.
L'uso di sostanze chimiche di sintesi per i trattamenti preventivi e curativi in genere non è ammesso. A seconda dei casi,
l’Amministrazione potrà disporre l'effettuazione di lotte alternative (es. biologica) alla lotta chimica.
Quando risultasse necessario, l'Impresa applicherà i fitofarmaci, anche chimici (non oltre la categoria irritante), per le
quantità, i principi attivi, i modi e i tempi decisi dall’Amministrazione.
I materiali necessari e i mezzi per la loro distribuzione sono a carico dell'Impresa, manodopera compresa.
L) Mantenimento degli arbusti e siepi.
I cespugli dovranno essere regolarmente potati sia per la soppressione del vecchio e del secco, sia per regolarne la forma
di sviluppo, tenendo conto che periodo e modalità di taglio sono in stretto rapporto con l'epoca e le caratteristiche di
fioritura.
Per le siepi s'intende che esse dovranno essere tosate a perfetta regola d'arte, mantenendo ad esse la forma loro
impressa.
La tosatura delle siepi dovrà essere eseguita su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, mantenendo invariate le
dimensioni delle siepi adulte e consentendo il normale sviluppo a quella in fase di accrescimento. La Stazione Appaltante
si riserva il diritto di chiedere, senza ulteriori compensi, la riduzione delle dimensioni delle siepi adulte o invecchiate o
comunque quando lo ritenga necessario per esigenze tecniche o di viabilità, ecc.
Il numero di tagli non sarà inferiore a tre nel corso dell'annata, e cioè uno primaverile, uno all'inizio dell'estate ed uno a
fine estate.
Nel corso dell'appalto potrà essere richiesta alla Ditta Appaltatrice la zappatura o la scerbatura a mano lungo la fascia di
incidenza delle siepi, compresa la raccolta e l'asporto dei materiali e delle erbacce di risulta della scerbatura.
L'Appaltatore, durante i lavori di potatura, è inoltre obbligato:
a) a non intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici;
b) a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità e
adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e pedoni gli incombenti pericoli;
c) ad evitare di occupare suolo pubblico se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori. Nei casi di forza
maggiore, riconosciuti tali a giudizio della Direzione dei Lavori, si dovesse lasciare durante la notte, nelle sedi
suddette, attrezzi o materiali, l'Appaltatore dovrà apporre le opportune segnalazioni luminose atte ad evitare
incidenti e danni a terzi;
d) a ritirare giornalmente, tutto il materiale di risulta dalla potatura, nonché a lasciare, al termine della giornata
lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi che la sede stradale.
N) Spollonature.
L'Impresa, una o più volte l'anno dovrà effettuare il taglio e l'allontanamento di tutti i polloni basali che a seconda della
specie e delle forme di sviluppo ornamentale prestabilite, risultano superflui. In particolare l'Impresa è obbligata ad
intervenire entro e non oltre 15-20 cm di sviluppo dei getti superflui. Specifica cura, inoltre, dovrà essere prestata a
specie tipo l'alianto, provvedendo, salvo diverse disposizioni dell’Amministrazione, all'eliminazione delle giovani piante
originatesi dalla pianta madre (agamicamente o gamicamente) che si dovessero riscontrare nelle immediate vicinanze
della pianta madre.
I tagli devono essere accurati e netti, senza sfilacciature, e scortecciamenti del fusto e del colletto. A seconda dei casi,
l'Impresa spalmerà sulle ferite un mastice cicatrizzante antifungino.
O) Aiuole a fiore e fioriere.
Il terreno delle aiuole a fiore e delle fioriere si dovrà mantenere sgombro dalle erbe infestanti e zappettato ogni qual
volta si constati la formazione della crosta superficiale. Le piante non vegete o danneggiate dovranno essere
immediatamente allontanate e, su richiesta dell’Amministrazione, sostituite con esemplari analoghi. L'Impresa curerà
inoltre il ripristino delle piantine eventualmente asportate. In particolare, le piante si dovranno mondare delle foglie
secche e dei fiori appassiti onde permettere una più ricca ed abbondante fioritura e mantenere l'effetto estetico.
L'irrigazione si dovrà eseguire con cautela, con leggera pioggia o con deflusso localizzato per le specie sensibili al contatto
con l'acqua. Quando è necessario si dovrà procedere alle spuntature ed alle sbottonature, nonché alla somministrazione
di concimi in forma liquida, completi di microelementi.
P) Piante tutorate.
L'Impresa sarà tenuta, almeno una volta all'anno, al rinnovo delle legature alle modalità prescritte, utilizzando fettuccia di
diverso colore da quello originale, per facilitarne il riconoscimento. Quando necessario, oltre a ripristinare la verticalità
delle piante e dei tutori l'Impresa sarà obbligata alla sostituzione dei tutori spezzati, marcescenti o comunque non più
idonei alle loro funzioni di sostegno. La fornitura dei pali tutori sono a carico della Stazione Appaltante. Posa e
manutenzione a carico dell’impresa.
Altresì, l'Impresa, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione dovrà allontanare a proprie spese i sistemi di
tutorazione che risultassero ormai non più necessari per uno sviluppo corretto delle piante.
L'Impresa sarà obbligata dopo giornate particolarmente ventose, al rapido controllo di tutti i sostegni presenti nelle aree
la cui manutenzione ordinaria è affidata a corpo.
Q) Irrigazione dei prati e degli arbusti.
L'Impresa dovrà garantire in qualunque periodo dell'anno il giusto livello idrico del terreno. Le operazioni di irrigazione,
effettuate a manichetta, manovrando gli impianti di irrigazione o, all’occorenza, con autobotte, dovranno essere eseguite
nei modi e nelle quantità, nonché entro le fasce orarie prescritte dal cronoprogramma delle manutenzioni ordinarie e
dall’Amministrazione.
A titolo indicativo i prati andranno irrigati ogni 2 giorni nel periodo estivo, ogni 4-5 giorni nel periodo autunnaleprimaverile, ogni 7-10 giorni nel periodo invernale, salvo minori o maggiori esigenze idriche delle cotiche erbose in
funzione degli andamenti climatici.
Non è consentita l'operazione di irrigazione dei prati su cui siano presenti rifiuti di qualsiasi tipo: l'Impresa sarà obbligata
senza indennità alcuna ad effettuarne la pulizia preliminare.
L'Impresa sarà obbligata al perfetto mantenimento, degli impianti di irrigazione realizzati nelle aree assegnate a corpo.
La fornitura della parti finali dell’impianto di riigazione, pop up, sono a carico della Stazione Appaltante. Posa e
manutenzione a carico dell’impresa.
R) Manutenzione delle alberate.
Tutte le operazioni sulle piante dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte.Tutti i tagli dovranno essere ben
eseguiti. La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare liscia, senza slabbrature e trattata con i prodotti specifici di
volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori. L'eliminazione di rami o di branche non dovrà in nessun caso originare
tronconi di legno sporgenti.
Le eventuali piante secche dovranno essere abbattute, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, a cura e spese
dell'Appaltatore effettuando il taglio del tronco radente al piano campagna. Il lievo della ceppaia può essere eseguito con
mezzi meccanici o manualmente a seconda delle circostanze e sarà cura dell'Appaltatore di provvedere all'immediato
riempimento delle buche corrispondenti al lievo delle ceppaie con della buona terra.
Il legname ed il frascame proveniente dalla potatura dovrà essere prontamente eliminato a cura e spese dell'Appaltatore.
E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di appropriarsi per qualsiasi motivo e titolo del materiale risultante dalle operazioni
di potatura.
L’Amministrazione indicherà il sito dove stoccare il legname e il frascame proveniente dalla potatura.
Per potatura ordinaria si intende l'eliminazione del seccume presente sulla chioma; oltre a questo si dovrà eliminare o
ridurre anche tutti i rami o branche spezzati, lesionati, affetti da patologie, cresciuti in maniera anomala o eccessivamente
sporgenti dalla chioma.
Per potatura straordinaria si intende l'insieme delle operazioni comprese nella potatura ordinaria alle quali vanno
aggiunti tutti quegli interventi ritenuti necessari per ridurre la chioma in volume e in altezza, o per alleggerirne la massa.
La potatura dovrà essere effettuata in modo che la superficie del taglio risulti liscia, aderente all'attaccatura dei rami
secondari per evitare ristagni d'acqua; non deve comunque essere lesionata la zona del collare.
Riguardo il periodo dell'anno in cui effettuare le potature, occorre distinguere le latifoglie, per le quali è opportuno
intervenire nella fase di riposo vegetativo, dalle conifere, per le quali il periodo più indicato è quello estivo; in tutti i casi
nel periodo di schiusura delle gemme e della fioritura è bene non procedere con le operazioni di potatura.
Tutte le attrezzature utilizzate per la potatura dovranno essere disinfettate con prodotti antisettici.
La manodopera addetta ai lavori dovrà essere tutta specializzata. Il personale eventualmente non idoneo dovrà essere
immediatamente sostituito dall'Appaltatore a richiesta della Stazione Appaltante.
Durante l'abbattimento di rami od alberi morti, dovrà essere usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a
persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare ed i tronchi
eventualmente da abbattere, dovranno essere preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da
rendere agevole e sicura la discesa o l'abbattimento.
E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di bruciare ramaglie o legna di risulta sul posto di lavoro.
L'Appaltatore è inoltre obbligato:
- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia possibile (a
giudizio dell’Amministrazione;
- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;
- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.
Nei casi di forza maggiore, riconosciuti tali, nei quali si dovessero lasciare durante la notte, nelle sedi suddette,
attrezzature o materiali, l'Appaltatore dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad evitare danni a persone e cose:
- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta della potatura nonché a lasciare
libero perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà
depositato nei punti di discarica a spese dell'Appaltatore.
E' fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice dei lavori di procedere, dopo la potatura di ogni pianta, alla disinfezione di tutti gli
attrezzi di taglio, in apposita soluzione indicata dalla Direzione dei Lavori. Tale operazione dovrà essere eseguita
scrupolosamente in presenza di piante malate o reputate tali, od in caso di abbattimento di piante morte o deperienti.
La Ditta Appaltatrice è obbligata a ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione
dei lavori e di eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.
In nessun caso l'Appaltatore potrà operare sulle piante senza il parere e l'autorizzazione della Direzione dell’Esecuzione
del Servizio che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento i lavori stessi e di procedere all'applicazione di
una adeguata penalità per ogni pianta potata non in conformità con le norme impartite.
Durante il corso dei lavori si potrà presentare la necessità di adottare particolari tecniche preventive (raccolta con teloni
di segatura, ramaglie, ecc.; lievo di ceppaie e radici, ecc.), o trattamenti con prodotti anticrittogamici o insetticidi, sia sulle
piante che sul materiale di lavoro (motoseghe, accettini, coltellacci, ecc.), sia sull'area contigua all'intervento. In casi
particolari, ritenuti tali dalla Direzione dei Lavori, è indispensabile la disinfezione degli indumenti ed attrezzi utilizzati dagli
addetti ai lavori.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali e di segnaletica che si rendessero necessarie per l'esecuzione
degli interventi.
DEFINIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AIUOLE
COMUNALI ASSEGNATO A CORPO SU BASE ANNUA
Art. 29 – Manutenzione ordinaria a corpo degli impianti di irrigazione presenti nelle aree verdi comunali
L'Impresa dovrà garantire la piena efficienza degli impianti di irrigazione in consegna, in tutte le sue parti di distribuzione
per tutta la durata dell'Appalto.
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio l'Impresa, è obbligata al controllo ed eventuale ripristino di tutti gli
impianti, senza eccezione alcuna, non più o poco funzionali rispetto allo stato originario, qualunque sia la natura dei
guasti e la consistenza delle parti mancanti o difettose. Il compenso per tale impegno iniziale obbligatorio è compreso nel
prezzo dell'Appalto a corpo del presente servizio.
Fin dall'inizio del Servizio, la Cooperativa affidataria provvederà alla gestione degli impianti in consegna funzionanti anche
parzialmente, sostituendo anche le parti mancanti o difettose, la cui fornitura è a carico della stazione Appaltante, e
seguendo le varie regolazioni, nonché tutte quelle riparazioni che consentono una loro piena e perfetta funzionalità.
Il servizio comprende anche la manutenzione ordinaria delle semplici prese d'adduzione che servono le aiuole comunali
con le quali, di norma, si possono eseguire solo irrigazioni con manichetta.
È esclusa la manutenzione straordinaria, che resta di competenza dell’Amministrazione.
Sarà cura dell'Impresa mettersi in contatto con l'ufficio tecnico del Comune per ogni esigenza ed evenienza riguardante la
disponibilità idrica, i lavori in corso, segnalazioni di intervento, ecc., informandolo di ogni notizia particolare per fatti non
dipendenti dall'Impresa che limitino o blocchino il funzionamento degli impianti di irrigazione.
Il materiale impiantistico dovrà essere di ottima qualità e rispondente ai requisiti funzionali richiesti.
A) Impianti di irrigazione
Rientra negli obblighi dell'Impresa la garanzia della regolarità in termini periodici e quantitativi, delle adacquate.
L’Amministrazione potrà richiedere all'Impresa di modificare gli orari di bagnatura.
Nel caso di mancato turno irriguo, per fatti dipendenti dall'Impresa, saranno applicate le medesime penali previste per
volumi di irrigazione, oltre gli eventuali danni accessori.
È fatto obbligo all'Impresa, in caso di guasti informare tempestivamente la Stazione Appaltante, che potrà provvedere, al
fine di all'irrigazione all’uso di apposita autobotte. L’impresa dovrà manualmente con proprio personale provvedere alle
fasi di innaffiamento
B) Blocco parziale o totale temporaneo degli impianti di irrigazione.
Quando gli impianti di irrigazione dovessero risultare inefficienti anche parzialmente per cause dipendenti dal ritardato o
mancato intervento da parte dell'Impresa e la medesima, tramite gli altri servizi di affidamento, non fosse in grado di
soddisfare le esigenze idriche previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, verrà applicata la penale prevista alla
precedente Parte Normativa.
Saranno infine a carico dell'Impresa ogni altro danno che il mancato o ritardato intervento dovesse causare al patrimonio
comunale.