CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA CONVENZIONE INCENDIO
N. 463/01/197858 Stipulata fra Barclays Bank PLC e
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per L’Italia
DEFINIZIONI
Società:
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.
Assicurazione:
il contratto di assicurazione.
Polizza:
il documento che prova l’assicurazione che può
essere
costituito
anche
dal
certificato
“Comunicazione di copertura Incendio” in possesso
dell’Assicurato/Mutuatario.
Assicurato:
la persona fisica o giuridica, il cui interesse è
protetto dal contratto di assicurazione, proprietaria
del fabbricato indicato nel certificato “
Comunicazione di copertura Incendio“, che abbia
aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il
relativo modulo di adesione “Richiesta di adesione
alla polizza incendio”, proposto dalla Banca
Contraente.
Contraente:
Barclays Bank PLC.
Mutuatario:
la persona fisica o giuridica col la quale il
Contraente stipula il contratto di mutuo.
Premio:
la somma dovuta dall’Assicurato/ Mutuatario alla
Società per il tramite della Contraente.
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è
prestata la garanzia assicurativa.
Franchigia:
importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico
dell’Assicurato.
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Incendio:
combustione, con fiamma, di beni materiali al di
fuori
di
appropriato
focolare,
che
può
autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e
pressione, dovuto a reazione chimica che si
autopropaga con elevata velocità.
Scoppio:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di
pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione.
Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono
considerati scoppio.
Fabbricato:
la costruzione edile relativa alla pratica di mutuo
compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni od
interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale
termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi,
alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade
private), purché realizzate nel fabbricato stesso o
nelle sue adiacenze e, in particolare, gli impianti
idrici ed igienici, elettrici, di riscaldamento e di
condizionamento d’aria, come pure altri impianti
ed installazioni, considerati immobili per natura o
destinazione. Qualora si assicuri una sola porzione
di immobile in condominio, sono comprese le
rispettive quote millesimali di proprietà comune.
Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti
che alla temperatura di 750° C non danno luogo a
manifestazioni di fiamma né a reazione
esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal
centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Tetto:
l’insieme delle strutture, portanti e non portanti,
destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato
dagli agenti atmosferici.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono esser provate per
iscritto.
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione (ogni singolo certificato in
applicazione
alla
polizza
convenzione)
sono
a
carico
dell’Assicurato/Mutuatario.
Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, sarà quello dell’Autorità
Giudiziaria ove ha sede la Società o quello dove ha sede il Contraente.
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di
legge.
Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza:
I.
i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di
terzi:
a) direttamente causati da:
incendio;
fulmine;
esplosione e scoppio non causati da ordigni
esplosivi;
caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti, loro
parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri
corpi celesti;
rovina di ascensori e montacarichi;
b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a), che abbiano
colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20
m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da
mancata od anormale produzione o distribuzione di energia
elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale
funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di
riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o
fuoriuscita di liquidi;
II.
i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità
allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio.
III.
Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare
alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro sino
alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile
a termini di polizza, fermo quanto disposto
dall’art. Limite massimo dell’indennizzo.
IV.
Le maggiori spese, effettivamente sostenute e documentate,
per mancato godimento per perdita delle pigioni, per spese
di trasloco, nonché i costi ed oneri che dovessero comunque
gravare sul Mutuatario e che lo stesso dovesse pagare a
qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione,
degli immobili o loro porzioni oggetto del mutuo, in base alle
disposizioni di legge al momento del sinistro, o per altri oneri
conseguenti al sinistro. Ciò sino alla concorrenza del
10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza,
fermo quanto disposto dall’art. Limite massimo
dell’indennizzo.
Per qualsiasi informazione, Helvetia Assicurazioni mette a disposizione il servizio clienti: numero verde 800.052.482
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a.
causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti
popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare,
invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
b.
causati da esplosione o emanazione di calore o di
radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c.
causati con dolo dell’Assicurato/Mutuatario,
d.
causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche,
alluvioni o inondazioni;
e.
di smarrimento o di furto delle cose assicurate
avvenuti in occasione degli eventi per i quali è
prestata l’assicurazione;
f.
alla macchina od all’impianto nel quale si sia
verificato uno scoppio se l’evento è determinato da
usura, corrosione o difetti di materiale;
g.
di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti,
anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i
quali è prestata l’assicurazione;
h.
subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di
mancato od anormale produzione o distribuzione del
freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se
conseguenti ad eventi per i quali è prestata
l’assicurazione;
i.
indiretti, quali cambiamenti di costruzione; mancanza
di locazione o di godimento (salvo quanto previsto
dall’art. 10 che precede); o di reddito commerciale od
industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno
che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono
essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in
particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed
alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni
così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato/Mutuatario,
restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato
a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti
o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate
ed il Contraente e/o l’Assicurato/Mutuatario ha l’obbligo di
fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro:
L’Assicurato/Mutuatario deve:
a)
fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il
danno; le relative spese sono a carico della Società secondo
quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 C.C.;
b)
darne avviso al Contraente, entro 3 giorni da quando
ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 C.C.;
c)
fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,
precisando, in particolare, il momento dell’inizio del
sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità
approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione
deve essere trasmessa al Contraente;
d)
conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a
liquidazione del danno senza avere, per questo,
diritto ad indennità alcuna.
Il Contraente deve:
e)
darne avviso alla Società, entro 20 giorni da quando
ne ha avuto conoscenza;
f)
mettere
a
disposizione
della
Società
la
documentazione relativa al mutuo erogato, nonché ai
relativi piani di ammortamento dello stesso ed alla
documentazione prevista dal punto c).
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti b), c)
o d) ed e), può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.
Per le informazioni inerenti la gestione dei sinistri, la
Società mette a disposizione il proprio Servizio Clienti
(Numero Verde 800.052.482).
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a
richiesta di una di esse, mediante periti nominati una dalla Società ed
uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo
fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito
interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti
controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre
persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza
però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i
Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su
istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del
Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito;
quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Mandato dei Periti
I Periti devono:
a)
indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b)
verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni
risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro
esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non
fossero state comunicate;
c)
verificare se il Contraente e l’Assicurato/Mutuatario hanno
adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 14;
d)
verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate
parzialmente o totalmente;
e)
procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le
spese di salvataggio in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure
dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere
raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da
redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. I risultati
delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti,
le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di
dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali,
impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un
Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli
altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati
dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Valore delle cose assicurate e determinazione
del danno
Premesso che l’attribuzione del valore che le cose
assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al
momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa
necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il
fabbricato
assicurato, escludendo soltanto il valore
dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in
relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione,
al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione,
all’uso
ed a ogni altra circostanza concomitante,
l’ammontare del danno si determina stimando la spesa
necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per
riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale
risultato il valore dei recuperi. L’importo massimo
liquidabile non potrà, comunque essere superiore alla
somma assicurata come definita all’Oggetto della
Convenzione. Da tale indennizzo saranno detratte le
franchigie previste dalle disposizioni di polizza. Nel caso in
cui la Contraente abbia avviato azioni legali per il recupero
del proprio credito, anche ove ciò abbia determinato la
risoluzione del contratto di mutuo, la Società rimborserà il
debito residuo al momento del sinistro come risultante dal
piano
di
ammortamento
originario.
La
copertura
assicurativa non potrà comunque superare la scadenza
originari del mutuo e decadrà nel momento in cui il
fabbricato passi in proprietà di terzi sia a seguito di azioni
esecutive che di vendita.
Per qualsiasi informazione, Helvetia Assicurazioni mette a disposizione il servizio clienti: numero verde 800.052.482
Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 C.C., per nessun
titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma
maggiore di quella assicurata.
Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società
provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non
sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale
sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal
procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsto
dall’articolo 11 lettera c). E’ data facoltà al Contraente di autorizzare
la
Società
a
pagare
l’indennizzo
direttamente
all’Assicurato/Mutuatario.
Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono
più assicurazioni, l’Assicurato/Mutuatario deve dare a
ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti
stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato/Mutuatario deve
darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere
a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo
contratto autonomamente considerato. Qualora la somma
di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto
dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del
danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota
proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo
il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione
solidale con gli altri assicuratori.
Anticipata estinzione del mutuo
In caso di anticipata estinzione del mutuo da parte del Mutuatario, le
coperture assicurative di cui al presente contratto cessano dalla data di
estinzione del mutuo stesso.
Ai fini del rimborso del premio, il mutuatario deve inviare ad Helvetia
Assicurazioni tramite :
Fax al numero 02.5351546
o, in alternativa
Lettera raccomandata indirizzata a:
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Area Consulenza Persone - Via Cassinis, 21 - 20139 Milano (MI)
apposito modulo di “Richiesta di Rimborso Premio per anticipata
estinzione del mutuo” che potrà essere richiesto a Helvetia
Assicurazioni al numero verde n. 800.052.482.
Entro 60 giorni dal ricevimento del Modulo di cui sopra,
Helvetia rimborsa al mutuatario il premio pagato e non goduto - al netto
di imposte - relativo al periodo temporale intercorrente tra la data di
estinzione del mutuo e il termine del periodo di assicurazione per il
quale è stato corrisposto il premio stesso.
Vincolo
La presente polizza viene vincolata a favore di Barclays
Bank PLC, ed a seguito di ciò viene convenuto tra le parti
che, in caso di sinistro, l’indennizzo che sarà liquidato a
termini di polizza non sarà pagato dalla Società senza il
preventivo consenso scritto di Barclays Bank PLC stessa.
Similmente non potranno avere luogo diminuzioni di
somme assicurate, storni o disdetta del contratto senza
preventivo consenso scritto del suddetto istituto di credito.
Il presente vincolo si intenderà automaticamente decaduto
alla data della scadenza della polizza, salvo diversa
comunicazione scritta che dovesse essere inviata da
Barclays Bank PLC alla Società.
GARANZIE INTEGRATIVE
Sempre operanti ed in aggiunta a quanto previsto
dall’articolo - Oggetto dell’assicurazione - che precede.
Eventi atmosferici
Si assicurano i danni:
1.
causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria o
dal peso della neve;
2.
causati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere,
abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi suindicati;
3.
da bagnamenti che si verificassero all’interno del fabbricato,
purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi di
opere od impianti, causata da uno degli eventi suindicati.
Sono esclusi i danni alle costruzioni (e relativi contenuti) realizzate
prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica,
vetro e simili, aperte o incomplete.
La presente condizione è prestata mediante applicazione,
di una franchigia fissa di € 160,00 per singolo mutuo
assicurato.
Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero
nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti
compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a
qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici se garantiti dalla
presente polizza.
La Società non risponde dei danni causati da usura,
corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione,
inadeguata manutenzione e quant'altro già espressamente
escluso dall'art. 11. g) delle Condizioni Generali di
Assicurazione. La presente garanzia è prestata per
macchinari ed impianti di pertinenza degli immobili
assicurati. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia,
che:
• il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, per singolo sinistro inerente il singolo mutuo
assicurato, dell'importo di € 160,00;
• in nessun caso la Società risarcirà, per singolo mutuo,
per uno o più sinistri che avvengano nell’anno
assicurativo, somma superiore al 10% della somma
assicurata, col massimo di € 7.800,00.
Implosione
Premesso che per "implosione" si intende il repentino dirompersi o
cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o
carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni
derivanti da "implosione", verificatasi in relazione alle attività
dichiarate in polizza, agli enti assicurati alle partite tutte. Se l'evento è
determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è
operante limitatamente agli enti non facenti parte delle macchine o
impianto in cui si è verificata l'implosione.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale
deroga dell'art. 11. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione,
quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per
effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali
eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a)
causati da mareggiate, marea, maremoto, umidità
stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o
rottura degli impianti automatici di estinzione;
b)
causati da mancata o anormale produzione o
distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,
salvo che tali circostanze siano connesse al diretto
effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli
enti assicurati;
c)
di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il
pagamento
dell'indennizzo
sarà
effettuato
previa
detrazione, dell'importo di € 1.550,00 per singolo mutuo
assicurato.
Sovraccarico di neve
La Società risponde dei danni materiali diretti causati agli enti assicurati
da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si
verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti
a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente
provocato dal peso della neve.
La Società non risponde dei danni causati:
• da valanghe e slavine;
• da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla
presente estensione di garanzia;
• ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai
sovraccarichi di neve D.M. del Ministero dei Lavori
Pubblici del 12 febbraio 1982 (G. U. n. 56 del
26.02.82), aggiornamento delle norme tecniche relative
ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle
costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive
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Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di
incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di
terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino
della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della
presente garanzia, l'art. 11. d) delle Condizioni Generali di
Assicurazione allegate alla presente polizza, si intende annullato ed
integralmente sostituito come segue:
Esclusioni
La Società non risponde dei danni:
• causati da esplosione, emanazione di calore o
radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo
dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione
artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni
medesimi risultassero originati da terremoto;
• causati da eruzioni vulcaniche, da inondazione e da
maremoto;
• causati da mancata o anormale produzione o
distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,
salvo che tali circostanze siano connesse al diretto
effetto del terremoto sugli enti assicurati;
• di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili
ad ammanchi di qualsiasi genere;
• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di
locazione, di godimento o di reddito commerciale o
industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che
non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono
garantite se e in quanto assicurate nella polizza incendio di base.
Resta convenuto, agli effetti della presente garanzia che le scosse
registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al
sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico
e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.
Resta inoltre convenuto, ai fini della presente garanzia,
che:
• il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa
detrazione, dell'importo di € 1.550,00 per singolo
mutuo assicurato.
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o
dolosi, terrorismo o sabotaggio
La Società risponde:
1.
dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da
incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o
cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto
popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio
organizzato;
2.
degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati
anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non
del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti
popolari, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o
in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di
terrorismo o sabotaggio.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra
richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di
occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti
assicurati, con avvertenze che, qualora l’occupazione medesima si
protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde
dei danni di cui al punto 2. del presente articolo anche se verificatisi
durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei
residuati del sinistro sono assicurati nei limiti previsti.
La presente condizione è prestata mediante applicazione,
di una franchigia fissa di € 155,00 per singolo mutuo
assicurato.
Onda sonica
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti
assicurati, da onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in
genere in moto a velocità supersonica.
Urto di veicoli stradali
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose
assicurate, esistenti nell'ambito dell'esercizio indicato, da urto di veicoli
stradali non in uso o di proprietà del Mutuatario.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Anticipo indennizzi
L'Assicurato/Mutuatario ha diritto di ottenere, prima della liquidazione
del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo
minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a
condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del
sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno
di € 26.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90
giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi
almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Buona fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della
stipulazione della polizza, così come la mancata
comunicazione da parte dell'Assicurato/Mutuatario o del
Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non
comporteranno, agli effetti degli articoli 1893 e 1898 del
Codice Civile, decadenza dal diritto al risarcimento ne'
riduzione dello stesso, semprechè tali inesattezze od
omissioni non investano le caratteristiche essenziali e
durevoli
del
rischio
e
il
Contraente
e/o
l’Assicurato/Mutuatario abbiano agito senza dolo e colpa
grave.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio
corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la
circostanza si e' verificata.
L'ammontare di detto insoddisfatto credito residuo, sarà pari alla
differenza tra l’importo risultante dal conteggio di estinzione del mutuo
e le somme che il Contraente ha realizzato sullo stesso.
Dolo del Mutuatario
Relativamente alle garanzie prestate e limitatamente al dolo del
Mutuatario, la Società indennizzerà comunque il danno nei confronti
del Contraente, nei termini e nei limiti stabiliti dalla polizza.
Resta fermo il diritto della Società a rivalersi anche in via di surroga
sino alla concorrenza dell’indennizzo pagato, nei confronti del
responsabile del danno doloso.
Guasti prodotti dall'assicurato o da terzi
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 10. delle Condizioni
Generali di Assicurazione, resta convenuto che oltre ai guasti causati
agli enti assicurati per ordine dell'Autorità, la Società risponde anche di
quelli causati dall’Assicurato/Mutuatario o da terzi, allo scopo di
impedire o di arrestare l'incendio o altro evento garantito dalla presente
polizza.
Limite di indennizzo
Fermi restando i limiti minori fissati per le singole garanzie,
in nessun caso la Società pagherà per ciascun anno di
durata della presente Convezione e per uno o più sinistri
che coinvolgano una o più porzioni immobiliari o loro
porzioni, somma superiore a € 5.200.000,00.
Somma assicurata
Per somma assicurata si intende il credito residuo in linea capitale che il
Contraente/Assicurato vanta nei confronti del singolo Mutuatario, come
risulta dal piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al
momento del sinistro.
Estensione territoriale
I fabbricati e/o porzioni, oggetto della presente polizza convenzione
possono essere ovunque ubicati nell’ambito del territorio della
Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello
Stato del Vaticano.
Per qualsiasi informazione, Helvetia Assicurazioni mette a disposizione il servizio clienti: numero verde 800.052.482
Mod. Bar. 1 – Ed. 12/2008
modifiche e/o eventuali disposizioni locali ed al loro
contenuto;
• ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a
meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della
presente garanzia) ed al loro contenuto;
• a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché
all'impermeabilizzazione,
a
meno
che
il
loro
danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale
dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il
pagamento
dell'indennizzo
sarà
effettuato
previa
detrazione, di un importo di € 160,00 per singolo mutuo
assicurato.