CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA CONVENZIONE INCENDIO N. 463/01/197858 Stipulata fra Barclays Bank PLC e Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per L’Italia DEFINIZIONI Società: Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Polizza: il documento che prova l’assicurazione che può essere costituito anche dal certificato “Comunicazione di copertura Incendio” in possesso dell’Assicurato/Mutuatario. Assicurato: la persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione, proprietaria del fabbricato indicato nel certificato “ Comunicazione di copertura Incendio“, che abbia aderito alla copertura assicurativa sottoscrivendo il relativo modulo di adesione “Richiesta di adesione alla polizza incendio”, proposto dalla Banca Contraente. Contraente: Barclays Bank PLC. Mutuatario: la persona fisica o giuridica col la quale il Contraente stipula il contratto di mutuo. Premio: la somma dovuta dall’Assicurato/ Mutuatario alla Società per il tramite della Contraente. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Franchigia: importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. Fabbricato: la costruzione edile relativa alla pratica di mutuo compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle sue adiacenze e, in particolare, gli impianti idrici ed igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, come pure altri impianti ed installazioni, considerati immobili per natura o destinazione. Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune. Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono esser provate per iscritto. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione (ogni singolo certificato in applicazione alla polizza convenzione) sono a carico dell’Assicurato/Mutuatario. Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, sarà quello dell’Autorità Giudiziaria ove ha sede la Società o quello dove ha sede il Contraente. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Oggetto dell’assicurazione La Società indennizza: I. i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi: a) direttamente causati da: incendio; fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti; rovina di ascensori e montacarichi; b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a), che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; II. i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio. III. Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto disposto dall’art. Limite massimo dell’indennizzo. IV. Le maggiori spese, effettivamente sostenute e documentate, per mancato godimento per perdita delle pigioni, per spese di trasloco, nonché i costi ed oneri che dovessero comunque gravare sul Mutuatario e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica, in caso di ricostruzione, degli immobili o loro porzioni oggetto del mutuo, in base alle disposizioni di legge al momento del sinistro, o per altri oneri conseguenti al sinistro. Ciò sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto disposto dall’art. Limite massimo dell’indennizzo. Per qualsiasi informazione, Helvetia Assicurazioni mette a disposizione il servizio clienti: numero verde 800.052.482 Esclusioni Sono esclusi i danni: a. causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio; b. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; c. causati con dolo dell’Assicurato/Mutuatario, d. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni o inondazioni; e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; f. alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g. di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; h. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancato od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione; i. indiretti, quali cambiamenti di costruzione; mancanza di locazione o di godimento (salvo quanto previsto dall’art. 10 che precede); o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato/Mutuatario, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato. Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente e/o l’Assicurato/Mutuatario ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro: L’Assicurato/Mutuatario deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 C.C.; b) darne avviso al Contraente, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 C.C.; c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al Contraente; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. Il Contraente deve: e) darne avviso alla Società, entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; f) mettere a disposizione della Società la documentazione relativa al mutuo erogato, nonché ai relativi piani di ammortamento dello stesso ed alla documentazione prevista dal punto c). L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti b), c) o d) ed e), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C. Per le informazioni inerenti la gestione dei sinistri, la Società mette a disposizione il proprio Servizio Clienti (Numero Verde 800.052.482). Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure a richiesta di una di esse, mediante periti nominati una dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente e l’Assicurato/Mutuatario hanno adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 14; d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che l’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante, l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi. L’importo massimo liquidabile non potrà, comunque essere superiore alla somma assicurata come definita all’Oggetto della Convenzione. Da tale indennizzo saranno detratte le franchigie previste dalle disposizioni di polizza. Nel caso in cui la Contraente abbia avviato azioni legali per il recupero del proprio credito, anche ove ciò abbia determinato la risoluzione del contratto di mutuo, la Società rimborserà il debito residuo al momento del sinistro come risultante dal piano di ammortamento originario. La copertura assicurativa non potrà comunque superare la scadenza originari del mutuo e decadrà nel momento in cui il fabbricato passi in proprietà di terzi sia a seguito di azioni esecutive che di vendita. Per qualsiasi informazione, Helvetia Assicurazioni mette a disposizione il servizio clienti: numero verde 800.052.482 Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsto dall’articolo 11 lettera c). E’ data facoltà al Contraente di autorizzare la Società a pagare l’indennizzo direttamente all’Assicurato/Mutuatario. Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato/Mutuatario deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato/Mutuatario deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Anticipata estinzione del mutuo In caso di anticipata estinzione del mutuo da parte del Mutuatario, le coperture assicurative di cui al presente contratto cessano dalla data di estinzione del mutuo stesso. Ai fini del rimborso del premio, il mutuatario deve inviare ad Helvetia Assicurazioni tramite : Fax al numero 02.5351546 o, in alternativa Lettera raccomandata indirizzata a: Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Area Consulenza Persone - Via Cassinis, 21 - 20139 Milano (MI) apposito modulo di “Richiesta di Rimborso Premio per anticipata estinzione del mutuo” che potrà essere richiesto a Helvetia Assicurazioni al numero verde n. 800.052.482. Entro 60 giorni dal ricevimento del Modulo di cui sopra, Helvetia rimborsa al mutuatario il premio pagato e non goduto - al netto di imposte - relativo al periodo temporale intercorrente tra la data di estinzione del mutuo e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. Vincolo La presente polizza viene vincolata a favore di Barclays Bank PLC, ed a seguito di ciò viene convenuto tra le parti che, in caso di sinistro, l’indennizzo che sarà liquidato a termini di polizza non sarà pagato dalla Società senza il preventivo consenso scritto di Barclays Bank PLC stessa. Similmente non potranno avere luogo diminuzioni di somme assicurate, storni o disdetta del contratto senza preventivo consenso scritto del suddetto istituto di credito. Il presente vincolo si intenderà automaticamente decaduto alla data della scadenza della polizza, salvo diversa comunicazione scritta che dovesse essere inviata da Barclays Bank PLC alla Società. GARANZIE INTEGRATIVE Sempre operanti ed in aggiunta a quanto previsto dall’articolo - Oggetto dell’assicurazione - che precede. Eventi atmosferici Si assicurano i danni: 1. causati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria o dal peso della neve; 2. causati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento per effetto degli eventi suindicati; 3. da bagnamenti che si verificassero all’interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o ingorghi di opere od impianti, causata da uno degli eventi suindicati. Sono esclusi i danni alle costruzioni (e relativi contenuti) realizzate prevalentemente in materiali leggeri o fragili come eternit, plastica, vetro e simili, aperte o incomplete. La presente condizione è prestata mediante applicazione, di una franchigia fissa di € 160,00 per singolo mutuo assicurato. Fenomeno elettrico La Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, a qualunque causa dovuti, compresi eventi socio-politici se garantiti dalla presente polizza. La Società non risponde dei danni causati da usura, corrosione, difetti di materiale o di fabbricazione, inadeguata manutenzione e quant'altro già espressamente escluso dall'art. 11. g) delle Condizioni Generali di Assicurazione. La presente garanzia è prestata per macchinari ed impianti di pertinenza degli immobili assicurati. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che: • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro inerente il singolo mutuo assicurato, dell'importo di € 160,00; • in nessun caso la Società risarcirà, per singolo mutuo, per uno o più sinistri che avvengano nell’anno assicurativo, somma superiore al 10% della somma assicurata, col massimo di € 7.800,00. Implosione Premesso che per "implosione" si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione", verificatasi in relazione alle attività dichiarate in polizza, agli enti assicurati alle partite tutte. Se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte delle macchine o impianto in cui si è verificata l'implosione. Inondazioni, alluvioni, allagamenti La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi, a parziale deroga dell'art. 11. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione, quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto. La Società non risponde dei danni: a) causati da mareggiate, marea, maremoto, umidità stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione; b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati; c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, dell'importo di € 1.550,00 per singolo mutuo assicurato. Sovraccarico di neve La Società risponde dei danni materiali diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve. La Società non risponde dei danni causati: • da valanghe e slavine; • da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; • ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 (G. U. n. 56 del 26.02.82), aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive Per qualsiasi informazione, Helvetia Assicurazioni mette a disposizione il servizio clienti: numero verde 800.052.482 Terremoto La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai soli effetti della presente garanzia, l'art. 11. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione allegate alla presente polizza, si intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Esclusioni La Società non risponde dei danni: • causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; • causati da eruzioni vulcaniche, da inondazione e da maremoto; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; • di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono garantite se e in quanto assicurate nella polizza incendio di base. Resta convenuto, agli effetti della presente garanzia che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. Resta inoltre convenuto, ai fini della presente garanzia, che: • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, dell'importo di € 1.550,00 per singolo mutuo assicurato. Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio La Società risponde: 1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatesi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; 2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, sciopero, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenze che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2. del presente articolo anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurati nei limiti previsti. La presente condizione è prestata mediante applicazione, di una franchigia fissa di € 155,00 per singolo mutuo assicurato. Onda sonica La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, da onda sonica determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica. Urto di veicoli stradali La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, esistenti nell'ambito dell'esercizio indicato, da urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà del Mutuatario. CONDIZIONI PARTICOLARI Anticipo indennizzi L'Assicurato/Mutuatario ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno di € 26.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Buona fede Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato/Mutuatario o del Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto al risarcimento ne' riduzione dello stesso, semprechè tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e il Contraente e/o l’Assicurato/Mutuatario abbiano agito senza dolo e colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si e' verificata. L'ammontare di detto insoddisfatto credito residuo, sarà pari alla differenza tra l’importo risultante dal conteggio di estinzione del mutuo e le somme che il Contraente ha realizzato sullo stesso. Dolo del Mutuatario Relativamente alle garanzie prestate e limitatamente al dolo del Mutuatario, la Società indennizzerà comunque il danno nei confronti del Contraente, nei termini e nei limiti stabiliti dalla polizza. Resta fermo il diritto della Società a rivalersi anche in via di surroga sino alla concorrenza dell’indennizzo pagato, nei confronti del responsabile del danno doloso. Guasti prodotti dall'assicurato o da terzi Ad integrazione di quanto previsto all'art. 10. delle Condizioni Generali di Assicurazione, resta convenuto che oltre ai guasti causati agli enti assicurati per ordine dell'Autorità, la Società risponde anche di quelli causati dall’Assicurato/Mutuatario o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio o altro evento garantito dalla presente polizza. Limite di indennizzo Fermi restando i limiti minori fissati per le singole garanzie, in nessun caso la Società pagherà per ciascun anno di durata della presente Convezione e per uno o più sinistri che coinvolgano una o più porzioni immobiliari o loro porzioni, somma superiore a € 5.200.000,00. Somma assicurata Per somma assicurata si intende il credito residuo in linea capitale che il Contraente/Assicurato vanta nei confronti del singolo Mutuatario, come risulta dal piano di ammortamento finanziario del mutuo stesso, al momento del sinistro. Estensione territoriale I fabbricati e/o porzioni, oggetto della presente polizza convenzione possono essere ovunque ubicati nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano. Per qualsiasi informazione, Helvetia Assicurazioni mette a disposizione il servizio clienti: numero verde 800.052.482 Mod. Bar. 1 – Ed. 12/2008 modifiche e/o eventuali disposizioni locali ed al loro contenuto; • ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; • a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito al sovraccarico di neve. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, di un importo di € 160,00 per singolo mutuo assicurato.