La Circolare per i clienti

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La Circolare per i clienti
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9/2016
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
Alle tutte le Aziende Clienti
Loro Sedi
www.fiscopiu.it
La Circolare per i clienti
15 maggio 2016
Anteprima
MISE: agenti immobiliari e tessera professionale Europea
Oneri detraibili, sì alle spese per mensa scolastica e procreazione assistita
Polizze dormienti, in arrivo nuovi rimborsi
IVA e prodotti agricoli, l’Agenzia spiega le nuove percentuali di compensazione
Le Dogane illustrano le novità del nuovo Codice in vigore dal 1° maggio
Riscossione, largo al lieve inadempimento
Rent to buy e leasing abitativo, on - line le Guide del CNN
Dal MISE i chiarimenti operativi sulla Sabatini-ter
Esercizio della revisione legale, il Regolamento approda in G.U.
Canone RAI, il modello di esenzione per convenzioni internazionali
pag. 2
pag. 2
pag. 3
pag. 3
pag. 4
pag. 5
pag. 6
pag. 7
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Adempimenti
Patent box: entro il 30 maggio presentazione della documentazione integrativa
pag. 9
Guide operative
Agenzia delle Entrate: disposizioni per la lotta all’evasione
pag. 11
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Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca
Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected]
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FISCO
Agenti e rappresentanti
Registro delle imprese
MISE: Agenti immobiliari e tessera professionale Europea
La direttiva 2013/55/UE, entrata in vigore il 18 gennaio 2016 e definitivamente recepita con il
D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, introduce tra le altre novità, l’istituto della tessera
professionale europea (EPC – European Professional Card). In sede di prima applicazione
della direttiva, è stato stabilito a livello comunitario che, in via sperimentale, è soggetta alla
disciplina la sola attività di real estate - agente immobiliare, secondo la nomenclatura
unionale.
Proprio a questo tema, alle novità introdotte con la direttiva 2013/55/UE, con particolare
riferimento alle modalità di iscrizione nel registro delle imprese degli agenti immobiliari (real
estate) in diritto di stabilimento e gli effetti del rilascio della tessera per gli agenti in libera
prestazione di servizi, è dedicata la Circolare n. 3688/C diffusa dal Ministero dello Sviluppo
Economico lo scorso 3 maggio.
Nel documento, dopo aver precisato che a livello di legislazione nazionale si deve ritenere
che la fattispecie dell’agente immobiliare verifichi le ipotesi di agente di affari in mediazione,
sezione “agenti immobiliari” e sezione “agenti muniti di mandato a titolo oneroso”, il MISE ha
evidenziato che la tessera professionale europea è rilasciata a seguito di una procedura
elettronica, compiuta dal richiedente esclusivamente sulla base del form compilabile on line
nel portale dell’Unione a ciò dedicato. Tale procedimento, precisa il Ministero, “è e resta
alternativo alle ordinarie modalità di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti
all’estero ed alla dichiarazione preventiva di libera prestazione di servizi”. Ma, rispetto alle
tradizionali modalità di riconoscimento, “il procedimento EPC appare più facile e più rapido
da gestire e consente al migrante di seguire l'andamento della domanda on line ed
eventualmente riutilizzare i documenti già caricati per presentare nuove domande in altri
paesi”. Inoltre, tramite la procedura dell’EPC è possibile per il cittadino comunitario sia
richiedere il riconoscimento dei documenti ai fini dello stabilimento in un paese unionale, sia
ai fini della mera prestazione occasionale di servizi.
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MISE, Circolare 3 maggio 2016 n. 3688
D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15
Oneri detraibili e deducibili
Modello 730
Dichiarazione precompilata
CAF
Oneri detraibili, sì alle spese per mensa scolastica e procreazione assistita
Spese per la mensa scolastica detraibili anche se il servizio non è reso dalla scuola, a
condizione che nel bollettino/bonifico si indichi il nome dell’alunno e dell’istituto scolastico.
Chi non l’ha fatto nel 2015 può ancora rimediare. Spese connesse alla procreazione assistita
detraibili anche se sostenute all’estero.
Sono questi solo due dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 18/E del 6 maggio 2016
con cui l’Amministrazione Finanziaria ha fornito un’altra tranche di risposte ai quesiti dei CAF
sugli oneri detraibili. Le indicazioni diramate riguardano le spese sanitarie, di istruzione e
altre questioni relative alla detraibilità. Ecco nel dettaglio le risposte delle Entrate che
riguardano i costi per la scuola e la sanità:
•
mensa scolastica: il Fisco riconosce la detrazione anche se il servizio mensa non è reso
dalla scuola ma per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi. “Non è, quindi,
necessario – specifica l’Agenzia - che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato
dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per
tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo
grado”. Per l’ottenimento del beneficio è richiesto che la spesa sia documentata con la
ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestati al soggetto destinatario del
pagamento (scuola, Comune o altro fornitore), la cui causale dovrà riportare
“l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome
dell’alunno”. In caso di pagamento in contanti, con bancomat o tramite buoni mensa
cartacei o elettronici, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione del
soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola “che certifichi l’ammontare della
spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente”. L’attestazione in questione non
è soggetta all’imposta di bollo come pure l’istanza presentata dal genitore per richiederla
(dovrà però riportare l’uso per cui è destinata).
La detraibilità è garantita anche per chi nel 2015 non abbia annotato sul documento di
spesa i dati della scuola e dell’alunno: si è sempre in tempo per indicarli.
Sul fronte della spettanza, la detrazione è riconosciuta al genitore cui è intestato il
documento di spesa. In caso di intestazione al figlio “spetta ad entrambi i genitori nella
misura del 50 per cento ciascuno”. Ma se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei
genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50% “nel documento comprovante la
spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima”;
•
spese scolastiche: vengono illustrate le condizioni per godere della detraibilità delle
spese per la frequenza di istituti universitari stranieri e corsi di teologia e delle spese per
le università telematiche. In entrambi i casi, oltre all’importo massimo stabilito, si dovrà
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tenere presente l’area tematica del corso e l’area geografica. Ai fini dell’individuazione di
quest’ultima si dovrà considerare, rispettivamente: per la frequenza all’estero di corsi
universitari, la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente; per la
frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie, la regione in cui si
svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del
Vaticano; per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche, la regione in cui ha sede
legale l’università;
•
procreazione assistita: si dà il via libera al bonus in relazione a tutta una serie di spese
connesse alla procreazione assistita.
Agenzia delle Entrate, Circolare 6 maggio 2016, n. 18/E
Assicurazione per invalidità e vecchiaia
Polizze dormienti, in arrivo nuovi rimborsi
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto sapere che dal 9 maggio all’1 luglio 2016 è
possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) la richiesta
di rimborso parziale delle polizze dormienti che sono andate in prescrizione prima del 1°
luglio 2010.
Per richiedere il rimborso delle polizze dormienti, precisano dal Ministero, bisogna possedere
i seguenti requisiti:
1. l’evento (es. morte dell’assicurato) o la scadenza della polizza che determinano il
diritto a riscuotere il capitale assicurato sono avvenuti dopo il 1° gennaio 2006;
2. la prescrizione di tale diritto deve essere avvenuta prima del 1° luglio 2010;
3. la compagnia di assicurazione o la banca (l’intermediario) che ha venduto la polizza
non ha liquidato il capitale perché la polizza era prescritta e già trasferita al Fondo
rapporti dormienti;
4. il beneficiario non ha già avuto alcun rimborso anche parziale dalle precedenti
iniziative.
Il MISE ricorda che, per presentare la domanda, è consultabile l’“Avviso di rimborsabilità”
che descrive in dettaglio come fare per riscuotere la polizza e quali documenti allegare e
chiarisce anche come si stabilisce il rimborso parziale (fino ad un massimo del 70%)
dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti.
IVA
Impresa agricola
Legge dì Stabilità
IVA e prodotti agricoli, l’Agenzia spiega le nuove percentuali di compensazione
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Con la Circolare 19/E del 6 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in
merito alle novità sulle percentuali di compensazione IVA per latte, bovini e suini,
contenute nell’art. 1, comma 908, della Legge n. 208/2015.
La gamma di prodotti per i quali le percentuali di compensazione sono state modificate, in
aumento, per il solo 2016 sono:
1. animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo: la percentuale sale
dal 7 al 7,65%;
2. animali vivi della specie suina: la percentuale sale dal 7,3 al 7,95%.
Se tali soglie sono aumentate per il solo anno corrente, diversamente è per un’altra categoria
di prodotti, per i quali la percentuale si considera permanente al 10%. Essi sono:
1. il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al
minuto (esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello o latte battuto e
altri tipi di latte fermentati o acidificati);
2. altri prodotti contenuti nel n. 9) della tabella A, parte I, allegata al D.P.R. sull’IVA,
escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo
alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad
altri trattamenti previsti dalle leggi sanitarie.
Nella circolare viene inoltre specificato che nel caso di “passaggi dei prodotti agricoli ed
ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972 da parte dei produttori
agricoli soci, associati o partecipanti [3], alle cooperative o agli altri organismi associativi, il
momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore
agricolo associato. [3] Di conseguenza, anche per le consegne effettuate nel corso
dell’anno 2015, con pagamento del prezzo dopo il 1° gennaio 2016, troveranno applicazione
le nuove percentuali di compensazione in sede di liquidazione dell’imposta”.
Invece, laddove le cessioni degli stessi prodotti avvengano senza passaggi intermedi a
cooperative o ad altri enti associativi, il momento impositivo seguirà le generali regole
dell’IVA: “ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione e quindi
della misura dell’aliquote delle percentuali di compensazione applicabili, rileva il momento
della consegna o spedizione dei beni, quando la fatturazione è immediata”. Laddove vi sia
fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, a rilevare sarà la
fattura successivamente emessa.
Agenzia delle Entrate, Circolare 6 maggio 2016, n. 19_E
art. 1, comma 908, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Regimi doganali
Bollette doganali
Operazioni con l’estero
Le Dogane illustrano le novità del nuovo Codice in vigore dal 1° maggio
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L’Agenzia delle Dogane ha fornito un aiuto a tutti gli operatori per riuscire a muoversi tra le
molte novità legislative appena divenute operative lo scorso 1° maggio, dopo l’entrata in
vigore, , del Codice Doganale dell’Unione Europeo.
Come evidenziato nel documento, la prima informazione da dare è relativa al periodo
transitorio, istituito sino al 1° maggio 2019, che consentirà l’adattamento alle nuove
disposizioni giuridiche delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della
pregressa normativa doganale (cd. reassessment). Entro il 2020, invece, stimano le
Dogane, si compirà “presumibilmente” il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici
degli Stati membri alle nuove modalità operative. Fino ad allora, il generale obbligo di
scambio delle informazioni tra autorità doganali e tra queste e gli operatori economici tramite
procedimenti informatici, potrà essere derogato mediante utilizzo di strumenti diversi da
quelli elettronici.
Sul fronte delle novità normative, del lunghissimo elenco redatto dall’Agenzia, meritano di
essere sottolineate le più rilevanti. A cominciare dall’ampliamento della rappresentanza
doganale: con le nuove regole viene meno la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, del
D.P.R. n. 43/1973, che ha riservato agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale la
presentazione della dichiarazione in dogana con la modalità della rappresentanza diretta.
Dal 1° maggio chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le
sue relazioni con le autorità doganali.
Altra novità riguarda il contraddittorio: è ora disciplinato a livello di regolamentazione
generale unionale, a tutela del destinatario della decisione, il “diritto ad essere ascoltati” che
deve precedere, salvo espressa deroga (come per il rilascio di ITV e IVO, le minacce alla
safety&security, il pregiudizio al contrasto della frode, ecc), l’adozione delle decisioni
sfavorevoli alla parte, compresi i casi di sospensione, revoca o annullamento dei
provvedimenti adottati.
In materia di dichiarazioni doganali, da trasmettersi solo per via telematica una volta
realizzati i sistemi informatici, meritano di essere segnalati i vantaggi offerti dalla soluzione
“ponte” dell’Agenzia che consentirà la conversione, senza aggravi od oneri per gli operatori,
delle attuali dichiarazioni di import/export in procedura domiciliata nella nuova procedura di
dichiarazione “normale presso luoghi autorizzati” (artt. 139 e 162 CDU), “salvaguardando ed
accrescendo – si legge nel documento - le semplificazioni e le agevolazioni già fruite dagli
operatori autorizzati alla domiciliazione”.
Agenzia delle Dogane, Quadro normativo di riferimento, 19 aprile 2016
Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio_Codice doganale dell'Unione
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
BUSSOLE CORRELATE
Rateazione
Avviso di accertamento
Riscossione, largo al lieve inadempimento
L’inadempimento verso il Fisco per le somme dovute a seguito di accertamento si sdoppia e
assume una veste nuova. Tra coloro che non versano alla scadenza, l’Erario ora distingue e
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applica una disciplina di favore in caso di cd. “lieve inadempimento”, ovvero in caso di ritardo
breve o di errori di limitata entità nel versamento. La novità, contenuta al riformulato art. 15ter D.P.R. n. 602/73, è stata anch’essa oggetto della corposa Circolare n. 17/E del 29 aprile
2016 che illustra e fornisce chiarimenti sull’intera nuova disciplina dei pagamenti dovuti a
seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate, recata dal D.Lgs. n. 159/2015.
Il documento di prassi chiarisce innanzitutto quando ricorre il lieve inadempimento, e
precisamente:
1.
se il versamento della prima rata o in un’unica soluzione è effettuato con ritardo non
superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento. Secondo le
indicazioni fornite, qualora il settimo giorno cada di sabato o festivo, anche se il
pagamento è effettuato con modalità telematiche, il tempo a disposizione sarà sino al
primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, in relazione al versamento opera la cd.
proroga di ferragosto: se la scadenza ricade nel periodo compreso dal 1° al 20 agosto, i
setti giorni decorrono dal 20 agosto.
2.
se il contribuente effettua il pagamento di una rata (la prima o le successive) o in
un’unica soluzione in misura carente, per una frazione non superiore al 3% e
comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.
I benefici riconosciuti consistono nel non perdere il diritto alla definizione e alla rateazione
delle somme. L’inadempimento in sé, sebbene lieve, resta comunque – chiarisce la
Circolare- una violazione, in quanto tale sanzionabile dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, che
può essere regolarizzata tramite ravvedimento.
Il contribuente può, infatti, evitare l’iscrizione a ruolo se decide di versare direttamente le
somme dovute a titolo di ravvedimento entro il termine di:
1.
90 giorni dalla scadenza, in caso di versamento in un’unica soluzione;
2.
di scadenza della rata successiva, in caso di versamento rateale;
3.
90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata.
Agenzia delle Entrate, Circolare 29 aprile 2016, n.17
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159
Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Rent to buy
Leasing
Immobili
Legge di Stabilità 2016
Rent to buy e leasing abitativo, on - line le Guide del CNN
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato due specifiche Guide inerenti
rispettivamente all’istituto del rent to buy e al leasing immobiliare abitativo. Le succitate
guide sono scaricabili dall’area download dello stesso sito del CNN.
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Il contratto di rent to buy (godimento in funzione della successiva alienazione), disciplinato
dalla Legge di Stabilità 2014 e il leasing immobiliare abitativo, introdotto dalla Legge di
Stabilità 2016 (co. dal 76 all’84 dell’art. 1), sono gli strumenti giuridici che il legislatore ha
adottato al fine di uscire dalla grave crisi in cui da anni versa il settore immobiliare.
Questi nuovi schemi contrattuali, allo scopo di consentire l’acquisto di un immobile a soggetti
che non dispongono della liquidità immediata a ciò necessaria, sono entrambi
caratterizzati da due periodi temporali: in un primo momento, al futuro possibile acquirente
dell’immobile viene attribuito unicamente il godimento del medesimo, a fronte del pagamento
di un canone, ma il contratto prevede sin dall’inizio che al termine del periodo di godimento il
conduttore possa (ma non sia obbligato) optare per l’acquisto definitivo dell’immobile,
versando un prezzo residuo predeterminato.
Art. 1, comma 908, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Legge 27 dicembre 2013, n.147
CNN, Guida_Rent to buy e altri modi per comprare casa
CNN, Guida_Leasing Immobiliare
Dal MISE i chiarimenti operativi sulla Sabatini-ter
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale
alcune FAQ relative alla Sabatini-ter, attiva dallo scorso 2 maggio 2016. Numerosi sono i
chiarimenti riguardanti gli investimenti agevolabili.
Tra le altre cose è stato chiarito che:
•
la domanda, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della
pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, secondo lo schema di
cui all’allegato n. 1 della circolare, utilizzando l’ultima versione del modulo resa
disponibile nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)”;
•
gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a
mezzo PEC, della domanda. Per avvio dell’investimento si intende “la data di inizio dei
lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda
irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.”. Nel caso
specifico di locazione finanziaria, la data di avvio sarà determinata dalla prima conferma
d’ordine dei beni agevolati, indipendentemente che sia effettuata da parte dell’impresa
alla società di leasing o dalla società di leasing al fornitore;
•
il tasso di interesse della banca è influenzato dal costo della provvista, dal grado di
rischiosità dell’impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche
che private. Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca
e il contributo che viene concesso dal Ministero, che è sempre pari all’ammontare
complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% sull'importo di finanziamento
deliberato, indipendentemente dal tasso del finanziamento;
•
è possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento
bancario/locazione finanziaria. La concessione del contributo è condizionata
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all’adozione di una delibera di finanziamento e alla conseguente erogazione da parte di
una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero
dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti
S.p.a. (Art. 4, D.M. 25 gennaio 2016)
•
sono esclusi i seguenti settori:
∝ delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività
economiche ATECO 2007);
∝ delle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego
preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto
previsto dall’art. 1, co. 2, del regolamento GBER.
Art. 4, D.M. 25 gennaio 2016
Revisore legale dei conti
Esercizio della revisione legale, il Regolamento approda in G.U.
È approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2016, il nuovo Regolamento
recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale
per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale disciplinato dal Decreto n. 63/2016 del
Ministero della Giustizia.
L'esame verte in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze
teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di
applicare concretamente tali conoscenze.
Il Decreto, inoltre, dopo aver individuato i requisiti richiesti per l’ammissione all’esame,
specifica le modalità di presentazione della domanda.
Infatti, il succitato Regolamento prevede, in relazione alla domanda d’ammissione all’esame,
la presentazione con modalità telematiche o digitali, ovvero a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento.
Alla domanda di ammissione devono essere allegati:
•
i titoli attestanti il possesso dei requisiti;
•
l’attestazione del versamento del contributo esame ammontante a € 100,00.
Gazzetta Ufficiale, 4 maggio 2016, n. 103
D.M. 19 gennaio 2016, n. 63
Canone RAI
Canone RAI, il modello di esenzione per convenzioni internazionali
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Come è noto, è possibile evitare di pagare il canone televisivo se si è sprovvisti di televisore.
Basta un’autocertificazione. E se l’esonero dal Canone RAI avviene per effetto di
convenzioni internazionali? L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello per
far valere l’esenzione, con il Provvedimento pubblicato ieri, 4 maggio 2016.
Il modello è destinato ad agenti diplomatici, funzionari od impiegati consolari, funzionari di
organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana e personale civile non
residente in Italia di cittadinanza non italiana membri della NATO.
Il provvedimento è stato emanato “al fine di una generale razionalizzazione delle modalità di
richiesta di esenzione dal pagamento del canone”. Le Entrate affermano ancora che “la
presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di
esenzione anche al fine di evitare l’addebito del canone sulla fattura dell’utenza di energia
elettrica intestata al dichiarante o a un componente della sua stessa famiglia anagrafica”.
Il modello è disponibile sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della RAI. Si tratta di una
dichiarazione che potrà essere presentata ogni giorno dell’anno ma, in virtù della novità del
canone “in bolletta”, solo per il 2016 andrà presentata entro il 23 maggio, per evitare
l’addebito del canone sulle fatture emesse da parte delle imprese elettriche a partire dal
mese di luglio 2016. Rimane comunque “impregiudicato il diritto al rimborso del canone
eventualmente versato in eccedenza”.
Agenzia delle Entrate, Provvedimento 04 maggio 2016
ADEMPIMENTI
Marchi e brevetti
Ruling internazionale
Know how
Patent box: entro il 30 maggio la presentazione della documentazione integrativa
Con Provvedimento del 23 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha connesso un mese di
più per l’invio della documentazione relativa al Patent box, cioè per avvalersi del
beneficio fiscale sui brevetti già dal 2015, con uno slittamento del termine a fine maggio.
In pratica, i contribuenti che entro il 31 dicembre scorso hanno presentato domanda per il
Patent box, la detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (brevetti,
marchi e via dicendo), hanno tempo fino alla fine di maggio per presentare l’ulteriore
documentazione richiesta.
Come noto il decreto conosciuto come “Investment Compact”, ha istituito un regime
opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent Box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo di
software, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di
ricerca e sviluppo.
Si ricorda brevemente che l’agevolazione fiscale sui brevetti consiste in una detassazione
IRES, IRPEF e IRAP sui redditi derivanti da uso diretto o in concessione a terzi sui beni
immateriali, con una percentuale di esenzione che cambia a seconda dell’anno fiscale di
riferimento, in base alle seguenti percentuali:
•
30% nel 2015;
10
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Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467
•
40% nel 2016;
•
50% dal 2017.
Con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, 30 luglio 2015, sono state emanate le disposizioni di
attuazione dell’art. 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Infine per la completa attuazione a quanto previsto dall’’art. 1, commi 39 e 40, della Legge
di Stabilità 2015 nonché dall’art. 12 del D.M. 30 luglio 2015, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state emanate apposite disposizioni per
stabilire le modalità ed i termini della procedura.
Lo schema di comunicazione da utilizzare per la domanda è stato pubblicato a novembre
dall’Agenzia delle Entrate, e si utilizza anche in questo 2016, mentre dal 2017 l’opzione
verrà esercitata direttamente in dichiarazione dei redditi.
La domanda presentata in dicembre oltre l’indicazione di avvalersi dell’opzione,
conteneva sostanzialmente le indicazioni relative all’impresa che esercita l’opzione, con
l’indicazione dei relativi periodi d’imposta. L’opzione aveva più che altro l’effetto di censire
le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e che potrebbero beneficiare del
regime di vantaggio derivante dall’applicazione della disciplina in commento a far data dal
2015.
Ovviamente, l’Agenzia ha disposto che, se a seguito dell’esercizio dell’opzione non
dovesse poi risultare possibile o conveniente operare alcuna variazione in diminuzione
nella dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione dell’agevolazione, il contribuente non
avrà alcuna conseguenza.
È del dicembre scorso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del dicembre scorso
prevedeva la presentazione di un’istanza per l’accesso alla procedura di ruling entro il
31 dicembre, con la possibilità poi di integrarla entro i successivi 120 giorni. Quindi, entro
fine aprile termine prorogato, come detto, di 150 giorni, quindi l’integrazione dei documenti
deve avvenire entro il 30 maggio 2016.
La documentazione integrativa, riguarda la rappresentazione analitica dei beni dal cui
utilizzo deriva la quota di reddito agevolabile: bisogna indicare metodi e criteri di calcolo
del reddito d’impresa o della perdita derivante dall’utilizzo dei beni oggetto dell’opzione, le
ragioni alla base della selezione di tali metodi e criteri.
Nel dettaglio le eventuali memorie integrative e la documentazione di supporto, il cui
contenuto varia a seconda della tipologia di istanza, devono fornire una rappresentazione
analitica dei beni immateriali dal cui utilizzo diretto o indiretto deriva la quota di reddito di
impresa agevolabile, del vincolo di complementarietà, qualora esistente tra tali beni
immateriali, e della ricerca e sviluppo effettuata.
La documentazione integrativa deve contenere, quindi, l’illustrazione chiara e dettagliata
dei metodi e dei criteri di calcolo:
1. del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa, o della perdita,
derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali;
2. o del reddito d’impresa, o della perdita, derivante dalla concessione in uso dei beni
immateriali;
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3. o della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni immateriali;
4. e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.
Se carente degli elementi essenziali, l’istanza verrà rigettata, entro 30 giorni (180 giorni se
presentata entro il 30 giugno 2016).
Sono semplificati gli adempimenti per le PMI, che non hanno l’obbligo di illustrare metodi
e criteri di calcolo.
Competenza degli uffici
Si segnala, inoltre, che con Provvedimento n.67014 del 6 maggio 2016, l’Agenzia delle
Entrate, vista la mole di domande di accesso al regime fiscale agevolato del Patent Box,
ha quindi deciso di gestire le istanze attraverso diverse strutture: a seconda del fatturato,
quindi, le imprese devono inviare la richiesta a differenti uffici, e precisamente:
1. i titolari di reddito d’impresa con volume d’affari o ammontare dei ricavi (in base
all’ultima dichiarazione dei redditi presentata) superiore a 300 milioni di euro,
presentano l’istanza alla Direzione Centrale Accertamenti, settore
internazionale, ufficio accordi preventivi e controversie internazionali;
2. le imprese che fatturano meno di 300 milioni di euro presentano l’istanza alla
Direzione Regionale di competenza (o alla direzione provinciale di Trento e
Bolzano).
Le domande già inviate saranno automaticamente indirizzate all’ufficio di competenza dai
funzionari del Fisco, mentre dal 6 maggio in poi bisogna seguire la nuova procedura.
Le istanze di concordato preventivo per l’accesso al Patent Box, in base al
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’1° dicembre 2015, vanno presentate in carta
libera utilizzando l’apposito modello, inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno
oppure consegnate direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e quindi, anche la
documentazione integrativa va inviata allo stesso ufficio a cui viene presentata la
domanda.
GUIDE OPERATIVE
Verifiche fiscali
Voluntary disclosure
Ruling internazionale
Agenzia delle Entrate: disposizioni per la lotta all’evasione
di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia
L’evasione fiscale è un grave problema per il Paese, toglie risorse importanti, altera la libera
concorrenza e distorce le scelte economiche, creando inefficienze nel mercato e situazioni di
non equità.
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Da questa premessa, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 16/E del 28 aprile 2016, ha
illustrato le linee guida strategiche per la prevenzione e il contrasto all’evasione al fine di
orientare le azioni di controllo degli uffici relative all’anno 2016.
L’attività di prevenzione e contrasto all’evasione, tenendo comunque conto di quanto sia
importante continuare nell’evoluzione positiva del rapporto Fisco-contribuente, basato su
fiducia reciproca, trasparenza e semplificazione, sarà finalizzata a:
1. ridurre il tax gap;
2. migliorare la qualità delle attività di accertamento e verifica;
3. ridurre l’invasività dei controlli;
4. favorire l’integrazione dei processi automatizzati di controllo tra più amministrazioni;
5. favorire la tracciabilità dello stato dei procedimenti.
La Circolare fornisce alcune precisazioni finalizzate a delineare un quadro dei principali
ambiti di attività del 2016.
Svolgimento della ordinaria attività di prevenzione e contrasto, ivi inclusa la gestione
delle richieste di voluntary disclosure ed il presidio del territorio.
Tutte le strutture coinvolte dalla procedura di collaborazione volontaria saranno
impegnate nelle attività di accertamento fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Gli Uffici
competenti alla lavorazione delle pratiche di collaborazione volontaria dovranno effettuare,
contestualmente allo svolgimento delle fasi istruttorie, un’attività di raccolta digitale dei
principali dati e informazioni contenuti nelle istanze presentate per l’adesione alla procedura,
strumentale a successive analisi ed elaborazioni per future attività mirate di contrasto
all’evasione. Le informazioni raccolte, in particolare, consentiranno, di procedere con le
successive attività di analisi e rilevazione statistica delle condotte evasive più diffuse
(soprattutto quelle che prevedono lo spostamento all’estero di risorse e investimenti) e di
profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale.
Dal punto di vista generale, tutta l’attività dovrà essere caratterizzata da un miglioramento
qualitativo. I controlli dovranno mirare a far emergere la reale capacità contributiva del
contribuente, concentrando l’attenzione su concrete situazioni di rischio ed evitando di
disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare
che, oltre a creare inefficienze, possono determinare una percezione errata dell’operato
dell’Agenzia. Tale scopo può essere raggiunto con un uso appropriato delle banche dati e
delle applicazioni di ausilio a disposizione, poiché ciò, oltre a garantire controlli efficaci,
determina anche una minore invasività dell’azione grazie ai riscontri effettuabili attraverso
l’incrocio delle informazioni.
Gli uffici dovranno ricorre preventivamente alla collaborazione del contribuente ed alle
dimostrazioni addotte per giustificare eventuali anomalie e quindi, le presunzioni fissate dalla
legge a salvaguardia della pretesa erariale dovranno essere applicate dagli uffici secondo
logiche di proporzionalità e ragionevolezza.
In quest’ottica la circolare precisa che devono essere assolutamente evitate ricostruzioni
induttive, soprattutto se di ammontare particolarmente rilevante, effettuate senza valutare in
modo attento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo del contribuente e con
l’attività dallo stesso svolta. Le attività di controllo degli adempimenti in materia di imposte
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di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni sono
eseguite tenendo conto delle consuete linee operative:
- controlli sulla corretta dichiarazione delle basi imponibili, finalizzati all’accertamento di
eventuali maggiori valori sottratti alla imposizione;
- controlli sull’eventuale occultazione del corrispettivo di cui all’art. 72 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 (T.U.R.);
- controlli sulla corretta fruizione delle agevolazioni in materia.
Il confronto preventivo, infatti, costituisce la modalità istruttoria più valida, poiché consente
al contribuente di fornire chiarimenti e documentazione utili a inquadrare in modo più
realistico la fattispecie oggetto di stima e, nello stesso tempo, permette all’Amministrazione
finanziaria di pervenire a valutazioni più trasparenti e sostenibili.
Il coordinamento con altri enti
L’Agenzia delle Entrate sottolinea la necessità di mantenere e sviluppare in maniera
strutturata i rapporti di collaborazione e coordinamento tra l’Agenzia delle entrate e gli
altri soggetti istituzionali quali la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
l’INPS, l’INAIL, la SIAE e gli enti territoriali, per individuare le strategie comuni di contrasto
all’evasione e alle frodi fiscali attraverso un costante scambio di dati ed informazioni e per
selezionare con sempre maggiore tempestività ed efficacia situazioni potenzialmente a
rischio.
Si rende opportuna altresì una valida collaborazione con le Procure delle repubblica in
relazione a quegli atti che presentano risolti penali ma anche il consolidamento della sinergia
con Equitalia sulla base di regole più efficaci per la gestione delle reciproche attività e di una
più rapida completa disponibilità dei flussi di informazioni nelle rispettive banche dati
Contrasto ai fenomeni di frode ed agli illeciti fiscali internazionali
La lotta alle frodi fiscali rappresenta un obiettivo primario dell’Agenzia, che deve modulare la
risposta amministrativa all’effettiva gravità dei comportamenti, investendo sempre maggiori
risorse nel contrasto a quei fenomeni connotati da comportamenti simulatori, artificiosi e
fraudolenti, ritenuti più insidiosi per le attività di controllo.
Con la modifica dell’assetto delle strutture antifrode avvenuta a seguito dell’unificazione delle
attività nell’apposito ufficio della Direzione Centrale Accertamento, operante attraverso sette
sezioni territoriali e una sezione centrale di Analisi e strategie, il nuovo Ufficio Antifrode
assume il controllo dell’attività su tutto il territorio nazionale, superando i problemi legati al
coordinamento di più uffici, e pianificando coordinando sezioni territoriali rispettivamente
ubicate nelle aree geografiche del Paese con maggiore significatività per il contrasto alle
frodi; nello stesso opera, inoltre, una sezione dedicata alla definizione delle strategie ed
all’analisi delle fenomenologie di maggiore rilevanza.
Per l’individuazione tempestiva dei soggetti a rischio nell’ambito delle frodi intracomunitarie,
saranno pure valorizzati i dati e le informazioni scambiate all’interno del network di
EUROFISC e proseguirà infine, la collaborazione nell’ambito della Cabina di regia operativa
con gli altri organismi impegnati nella lotta alle frodi fiscali, quali l’Agenzia delle dogane e la
Guardia di finanza.
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Promuovere l’adempimento spontaneo
In linea con le indicazioni Ocse, l’Agenzia continuerà il percorso intrapreso nel corso del
2015 nel contrasto all’evasione, mettendo a disposizione dei contribuenti nelle comunicazioni
inviate, gli elementi di cui è in possesso con l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo
degli obblighi tributari. In questo modo l’Amministrazione continuerà a dare l’opportunità al
cittadino di rimediare prima ancora che parta l’accertamento vero e proprio.
In particolare, nel corrente anno saranno trasmesse, prediligendo l’utilizzo della PEC e, in via
residuale, della posta ordinaria, differenziate tipologie di comunicazioni nei confronti dei
seguenti contribuenti:
1. soggetti passivi IVA che nel corso del periodo d’imposta 2011 risulterebbero aver
percepito, in qualità di “esercenti”, ma non dichiarato, somme raccolte per mezzo
degli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro di cui al comma 6 dell’articolo
110 del TULPS 11 (slot machine);
2. soggetti passivi IVA che, dal confronto con le somme certificate dai propri sostituti
d’imposta nel modello 770 Semplificato, risulterebbero aver omesso, in tutto o in
parte, di dichiarare i compensi percepiti per il periodo d’imposta 2012;
3. soggetti passivi IVA che presentano anomalie derivanti dall’incrocio dei dati dichiarati
nel 2013 e quelli acquisiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni (c.d. spesometro).
Ulteriori comunicazioni verranno trasmesse:
1. entro il primo semestre 2016, nei confronti dei soggetti passivi IVA per i quali
emergeranno particolari anomalie nel triennio 2012, 2013 e 2014 sulla base dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
2. entro il secondo semestre 2016, nei confronti dei soggetti passivi IVA per i quali, dal
confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA
relativa al periodo d’imposta 2015 con quelli relativi alla presentazione della
dichiarazione ai fini IVA riferita al medesimo periodo d’imposta, risulterebbe o la
mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA o la presentazione della stessa
con la compilazione del solo quadro IVA.
Sarà inoltre sperimentata una nuova comunicazione unica destinata a persone fisiche e
imprese individuali, per cui, nel 2012, sono emerse anomalie legate, tra l’altro, a redditi da
locazione immobiliare, di lavoro dipendente, di partecipazione, di capitale, o plusvalenze di
beni relativi all’impresa.
Attuazione del programma di cooperative compliance
Con l’implementazione del programma di “Cooperative compliance”, coerentemente alle
indicazioni fornite nel documento OCSE del 2013 “Cooperative Compliance: A Framework from enhanced relationship to cooperative compliance”, l’Agenzia delle entrate si propone
l’obiettivo di sviluppare una nuova forma di interlocuzione con i contribuenti, basata su
conoscenza reciproca, rispetto e cooperazione fattiva.
In fase di prima applicazione tale regime sarà riservato:
1. ai contribuenti che realizzano un volume di affari o ricavi non inferiore a dieci
miliardi di euro;
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2. ai contribuenti che realizzano un volume di affari o ricavi non inferiore a un miliardo
di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime
di Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013;
3. alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle entrate,
fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’art. 2 del
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, fermo restando l’obbligo, per ciascuna di tali
categorie di contribuenti, di dotarsi di un efficacie sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale.
Attuazione dei nuovi accordi di ruling internazionale e gestione delle richieste di
patent box
In ultimo, la circolare richiama l’attenzione sulle nuove procedure relative agli accordi di
ruling internazionale. Gli accordi preventivi, che sono stati attualmente estesi anche al
regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (“Patent
box”), sono gli strumenti utili ad evitare manovre elusive da parte delle imprese che hanno
una struttura internazionale e che, in un’ottica di protezione dai rischi fiscali, può regolare in
anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni internazionali.
La fase propedeutica alla stipula dell’accordo preventivo nonché quella successiva sono
caratterizzate da una procedura articolata. In entrambe, gli uffici dovranno verificare le
circostanze di fatto e di diritto che sono poste a base dell’accordo e i mutamenti sostanziali
che possono incidere sulla validità dello stesso.
Bisogna sottolineare che la circolare ha individuato altresì i controlli che saranno indirizzati:
1. al contrasto alle false realtà “non profit”, ossia dei soggetti che, pur dichiarando
scopo non lucrativo, operano sul mercato svolgendo di fatto attività commerciale
oppure prendono parte a fenomeni di frode in campo immobiliare o di false
fatturazioni. In questo contesto, i controlli del 2016 daranno prioritaria attenzione alle
organizzazioni che non hanno sede legale sul territorio nazionale;
2. al contrasto sul fronte internazionale alle frodi relative a Iva intracomunitaria,
circolazione di fatture false mediante l’azione di società cartiere, compensazioni di
crediti inesistenti mediante deleghe di versamento F24 contenenti dati non veritieri;
3. a far emergere il ruolo del consulente che assume la veste di “ideatore/facilitatore”
del comportamento evasivo, poiché in questo caso è necessario procedere ad ampio
raggio nei confronti dei soggetti che hanno adottato il comportamento indebito, ivi
incluso il consulente, la cui condotta rischia di mettere in cattiva luce una categoria
che, al contrario, è in larghissima parte attiva per garantire il corretto adempimento
degli obblighi fiscali.
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La Circolare per i clienti
31 maggio 2016
Anteprima
Finanziamenti per i professionisti, ecco come fare per accedere
Riforma procedure esecutive, le osservazioni del CNDCEC
Cultura e agevolazioni fiscali: tutti i chiarimenti delle Entrate
In Gazzetta Ufficiale il nuovo accordo Italia-Svizzera
Linee guida CNDCEC sul calcolo dell'assegno di mantenimento
Contatori individuali, detrazione del 65% solo in caso di sostituzione
Accesso al Fondo di garanzia per PMI innovative, il decreto approda in G.U.
Il punto della FNC sulla responsabilità tributaria del cessionario di azienda
Standard sui contratti assicurativi, lo IASB annuncia le modifiche
In G.U. il Decreto su premi di risultato e partecipazione agli utili
pag. 2
pag. 2
pag. 3
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 6
pag. 6
pag. 7
pag. 7
Adempimenti
IMU e TASI: scadenza prima rata al 16 Giugno
pag. 8
Guide operative
Codice delle Sanzioni per i commercialisti: in consultazione la bozza
pag. 12
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FISCO
Legge di Stabilità 2016
Finanziamenti per i professionisti, ecco come fare per accedere
Accesso dei professionisti ai Fondi Europei, istruzioni per l’uso. Come si ricerca un bando?
Come si prepara la domanda e quale documentazione occorre allegare? Come vengono
valutate e rendicontate le domande?
A queste domande risponde il Documento “Istruzioni per l’accesso ai finanziamenti per i
professionisti”, della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Come noto, la Legge di
Stabilità 2016 (art. 1, co. 821, L. 208/2015) ha equiparato i liberi professionisti alle imprese
nell’accesso ai fondi europei, consentendogli così di accedere come le PMI ai Piani
Operativi Regionali e Nazionali dei Fondi Sociali Europei (FSE) e del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR), rientranti unicamente nella programmazione 2014-2020. Da qui
la volontà della FNC di fornire ai Commercialisti le istruzioni pratiche operative per accedere
ai finanziamenti europei sia direttamente che per il tramite delle proprie aziende clienti.
Molti gli spunti all’interno del Documento a cominciare dai confini della misura. “Sebbene
l’accesso ai fondi europei sia libero e diretto -è evidenziato- quello ai fondi nazionali dedicati
alle imprese, non legati al FSE ed al FESR, dipende da un’espressa indicazione contenuta,
per l’appunto, nel bando stesso. Questo rappresenta, evidentemente, un gap importante che
necessita di essere ridotto, perché lascia i professionisti esclusi da numerosi interventi”. In
calce all’elaborato è riportato uno schema riepilogativo dei bandi attivi per i liberi
professionisti con tutti link di riferimento. I bandi nazionali segnalati sono: Fondo di Garanzia
microcredito, Superammortamenti, SELFIEmployment..
FNC, Documento 15 maggio 2016
Art. 1, co. 821, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
CNDCEC
Comunicazioni PEC nelle procedure concorsuali
Curatore fallimentare
Fallimento
Riforma procedure esecutive, le osservazioni del CNDCEC
La prima richiesta fatta dai Commercialisti riguardo il D.L. 59/2016 che riforma le procedure
esecutive è quella di non aver troppa fretta ad applicarlo. “L’entrata in vigore di disposizioni
tanto rilevanti per la nostra economia possa essere rinviata quanto meno a data successiva
all’entrata in vigore della legge di conversione”. Così si legge nel Documento presentato il 17
maggio scorso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti alla Commissione Finanze
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e Tesoro del Senato, in occasione dell’audizione informale al disegno di legge di
“Conversione in legge del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia
di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche di
liquidazione”.
L’elaborato, inviato a tutti gli Ordini tramite l’Informativa n. 61/2016, contiene le osservazioni
e le proposte al D.L. 59/2016, a cominciare dall’eliminazione della disposizione, contenuta
alla lett. c) comma 1 dell’art. 6 D.L. 59/2016, che, modificando la legge fallimentare, inserisce
una nuova causa di giusta revoca del curatore. La nuova norma, se passa senza
modifiche, fa scattare la giusta causa in caso di mancato rispetto dell’obbligo di presentare
un progetto di ripartizione delle somme disponibili ogni quattro mesi a partire dalla data di
emissione del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 110, comma 1, L.F.). “Non si
considera – scrivono i Commercialisti nel Documento presentato in Commissione - che non
sempre è possibile procedere al riparto nei termini suddetti e che il curatore risulta essere
ulteriormente gravato da adempimenti importanti che ne complicano sensibilmente l’attività.
Del resto con la manovra della scorsa estate (D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 132/2015) sono state già previste nuove ipotesi di giusta causa di revoca del
pubblico ufficiale nei casi di mancato rispetto dei termini previsti per la predisposizione del
programma di liquidazione e di mancato rispetto dei termini previsti nello stesso programma
per la realizzazione della liquidazione dell’attivo”.
CNDCEC, Informativa 18 maggio 2016, n. 61
D.L. 3 maggio 2016, n. 59
D.L. 27 giugno 2015, n. 83
Art. 110, R.G. 16 marzo 1942, n. 267
Art Bonus
Legge di Stabilità 2016
Credito d’imposta per le persone fisiche
Crediti d'imposta per società di persone
Cultura e agevolazioni fiscali: tutti i chiarimenti delle Entrate
La cultura al centro delle agevolazioni fiscali, tra art e school bonus e esenzione IRPEF per
le borse di studio del progetto Erasmus+. Una panoramica delle principali novità è stata
fornita dalla dettagliata Circolare 20/E del 18 maggio 2016, che ha esaminato i vari bonus
fiscali introdotti dalla Legge di Stabilità 2016.
Come da dettami della Legge di Stabilità per il 2016, è prevista l’esenzione dall’IRPEF per le
borse di studio che partecipano al programma Erasmus+, in merito alla mobilità
internazionale; l’agevolazione viene estesa a fini IRAP per i soggetti che erogano le borse di
studio. Un trattamento di favore non esteso, dalla norma, alle erogazioni agli studenti di
grado non universitario; spiega la circolare: “Deve tuttavia ritenersi che tale omissione non
risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli
studenti delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà
del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni
sono comunque prive di requisiti reddituali”.
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La Circolare delle Entrate esamina anche le novità in merito al credito di imposta (pari al
65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017 e al 50% di quelle
effettuate nel periodo d’imposta 2018) riconosciuto alle persone fisiche, agli enti non
commerciali e ai soggetti titolari di reddito di impresa che ergano delle sovvenzioni agli istituti
di istruzione per la realizzazione di nuove strutture, per la loro manutenzione e per il
sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. E, osserva la prassi, “la
misura agevolativa non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese
ed è previsto un tetto massimo di euro 100.000 di spese agevolabili per ciascun periodo
d’imposta”.
Anche l’Art Bonus, introdotto inizialmente dal D.L. 31 maggio 2014, n. 83, è stato oggetto
della circolare. Il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura,
era originariamente vincolato a limiti temporali, poi eliminati, rendendo l’agevolazione
permanente: “la Legge di Stabilità 2016, oltre ad eliminare il limite temporale, ha fissato
un’unica misura di spettanza del credito di imposta, pari al 65%. Pertanto, per tutte le
erogazioni liberali effettuate a partire dal 1° gennaio 2014, il credito di imposta spetta nella
misura del 65% del valore dell’erogazione”.
Agenzia delle Entrate, Circolare 18 maggio 2016, n. 20/E.pdf
D.L. 31 maggio 2014, n. 83
Convenzione Italia Svizzera
Fiscalità internazionale
In Gazzetta Ufficiale il nuovo accordo Italia-Svizzera
La Svizzera e l’Italia si stringono la mano ufficialmente sul tema della fiscalità. Con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 4 maggio 2016, n. 69, entra in vigore la
Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione in tema di doppie imposizioni
firmata a Milano il 23 febbraio 2015.
Le Amministrazioni fiscali delle due nazioni si scambieranno le informazioni ritenute
verosimilmente rilevanti: tali informazioni saranno tenute segrete analogamente alle
informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di ognuno dei due Stati e
saranno comunicate soltanto alle persone o autorità che si occupano dell'accertamento o
della riscossione.
Il documento si riferisce a informazioni ritenute rilevanti, ma non consente comunque di
intraprendere una ricerca indiscriminata di informazioni (la cosiddetta fishing expedition); è
anche vietato richiedere informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un
contribuente non è verosimile. La condizione di verosimiglianza, si legge nel protocollo, “può
essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome
oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome
oppure altrimenti).”
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Va inoltre evidenziato che le disposizioni del rinnovato Protocollo si applicano anche
retroattivamente: le domande di informazioni fiscali presentate possono riferirsi infatti fino al
23 febbraio 2015, giorno della firma del documento.
Legge 4 maggio 2016, n. 69 - G.U. 18 maggio 2016, n. 115
CNDCEC
Linee guida CNDCEC sul calcolo dell'assegno di mantenimento
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha messo a punto le prime “Linee guida
sulla consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti in materia di rapporti familiari”.
Il documento intende fornire una puntuale definizione delle pratiche per la determinazione
della posizione reddituale e patrimoniale dei coniugi da parte dei professionisti cui venga
richiesto di stabilire, nella loro qualità di ausiliari del Giudice, l’an e il quantum dell’assegno di
mantenimento nell’ambito delle controversie di separazione o divorzio.
Il CNDCEC specifica, inoltre, che le indicazioni in commento sono riferibili anche ai casi di
scioglimento delle unioni civili, da pochi giorni regolamentate per Legge e, nei limiti di
compatibilità, alla cessazione della convivenza di fatto.
CNDCEC, Linee guida sulla consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti in materia di
rapporti familiari
Detrazioni per risparmio energetico
Condominio
Contatori individuali, detrazione del 65% solo in caso di sostituzione
Ai fini delle detrazioni IRPEF la sostituzione del vecchio con il nuovo fa da spartiacque anche
per le spese relative all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore. Chi oltre ad
installare i nuovi dispositivi sostituirà i vecchi impianti di climatizzazione invernale godrà della
detrazione del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica; chi si limiterà a
installare i nuovi sistemi godrà della detrazione pari al 50% intervento spettante per gli
interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico.
La precisazione, contenuta nella Circolare 6 maggio 2016, n. 18/E , è di particolare rilevanza
dato l’obbligo di installare questi sistemi di contabilizzazione dei consumi individuali del
calore nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016. L’obbligo in
questione, previsto dall’art. 9, comma 5, D.Lgs. 102/2014, scatta per tutti i condomini riforniti
da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di
teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di
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edifici e che, dunque, non consentono di misurare l’effettivo consumo di calore o di
raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. In caso di impossibilità a
utilizzare tali contatori individuali, perché non tecnicamente possibile o inefficiente in termini
di costi, dovranno essere installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto
all’interno delle unità immobiliari.
Ritornando alle detrazioni IRPEF, la Circolare precisa che in relazione a tali spese si ha
diritto:
1. alla detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, se i dispositivi
in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale,
di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a
condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero
con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia;
2. alla detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio
energetico, se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia
sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero
nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le
caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di
riqualificazione energetica.
Agenzia delle Entrate, Circolare 6 maggio 2016, n. 18/E
Art. 9, comma 5, D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102
Finanziamenti agevolati
Imprese Start Up innovative
Accesso al Fondo di garanzia per PMI innovative, il decreto approda in G.U.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016 il Decreto
interministeriale 23 marzo 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce i criteri e le modalità di accesso semplificato al
Fondo centrale di garanzia in favore delle PMI innovative.
Come noto, il provvedimento è emanato in attuazione del D.L. 3/2015, il quale estende alle
PMI innovative gran parte delle agevolazioni previste in favore delle start-up innovative, tra
cui l’accesso gratuito e semplificato all’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI.
Inoltre, in deroga a quanto previsto nei "Criteri di valutazione economico-finanziaria delle
imprese per l'ammissione delle operazioni" riportati in allegato al decreto del MISE 27
dicembre 2013, le richieste di garanzia riferite a PMI innovative possono accedere al Fondo
mediante procedura "semplificata" anche nel caso in cui l'impresa rientri nella "fascia 2" di
valutazione..
Decreto interministeriale 23 marzo 2016.pdf
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3
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FNC
Cessione d’azienda
Il punto della FNC sulla responsabilità tributaria del cessionario di azienda
La Fondazione Nazionale Commercialisti, con l'allegato Documento diramato il 13 maggio
2016, ha voluto fornire alcune risposte alle diverse problematiche sorte in sede di
interpretazione pratica del "Decreto Sanzioni".
Il Legislatore attraverso l’art. 16, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 158/2015 (il cosiddetto "Decreto
Sanzioni"), ha modificato l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/1997 (titolato: “Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per la violazione di norma tributarie”). La modifica,
concernente la portata applicativa della norma, si sostanzia nell’aggiunta di due nuovi commi
alla succitata disposizione (5-bis e 5-ter), la quale disciplina un istituto ben preciso, ovvero la
"responsabilità tributaria del cessionario di azienda".
Nel fornire i succitati chiarimenti, la Fondazione si prevalentemente soffermata sui seguenti
aspetti:
1. cessione di azienda e la responsabilità del cessionario in ottica civilistica;
2. responsabilità tributaria del cessionario di azienda.
FNC, La responsabilità tributaria del cessionario di azienda e la nozione di trasferimento di
azienda
Art. 16, co. 1, lett. g), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Art. 14 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
IAS/IFRS
Organismo italiano di contabilità
Standard sui contratti assicurativi, lo IASB annuncia le modifiche
Alla base della decisione diffusa tramite il portale dell’OIC (Organismo che già aveva
evidenziato l’opportunità di procedere in tal senso), vi è la necessità di risolvere le
problematiche che le imprese assicurative si troverebbero ad affrontare qualora
dovessero applicare il nuovo standard sugli strumenti finanziari, l’IFRS 9, prima dell’entrata
in vigore del futuro principio sui contratti assicurativi, che sostituirà l’IFRS 4.
Fin dalla propria lettera di commento, l’OIC non supportava la proposta dello IASB di
escludere tutti i First-time adopters dalla possibilità di applicare il Deferral Approach o
l’Overlay Approach. Tale previsione, se confermata, avrebbe escluso anche quei First-time
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adopters che, facendo parte di un gruppo che applica uno degli approcci proposti nell’ED, già
preparano il reporting package secondo gli IFRS a livello di gruppo.
Inoltre, l’OIC sollevava anche la problematica connessa al caso in cui una collegata è
un’impresa assicurativa che decide di avvalersi del deferral approach, mentre l’investor
applica l’IFRS 9. La collegata si sarebbe trovata a dover preparare un reporting package
secondo l’IFRS 9 solo per consentire all’investor di applicare l’equity method. Per risolvere
tale problema, l’OIC proponeva, nella lettera di commento all’ED, di introdurre nello IAS 28
un’eccezione simile a quella presente al par. 36A per le Investment Entities: in altre parole,
suggeriva di non obbligare l’investor a uniformare l’accounting policy della collegata
alla sua accounting policy nell’applicazione dell’equity method.
Retribuzione di produttività
In G.U. il Decreto su premi di risultato e partecipazione agli utili
Approda in G.U. n. 112/2016 il Comunicato del Ministro del Lavoro che rende nota la
pubblicazione del D.M. 25 marzo 2016, attuativo dell' art. 1, co. da 182 a 191, della Legge di
Stabilità 2016, che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di
impresa con tassazione agevolata.
In particolare, il Decreto disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la
corresponsione di premi di risultato, nonché i criteri di individuazione delle somme
erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Stabilite, inoltre, le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali e territoriali, da
effettuarsi utilizzando il modello di dichiarazione allegato al Decreto
Art. 1, co. 182-191, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
ADEMPIMENTI
IMU
TASI
TARI
Prima casa
Immobili
Catasto
IMU e TASI: scadenza prima rata al 16 giugno
Anche per il 2016 non cambiano termini e modalità di pagamento della prima rata dell’IMU
e della TASI. i due tributi comunali dovranno essere pagati con bollettini postali ovvero
compilando il modello F24, salvo che l’importo non superi i 1.000 euro in quanto, in tal
caso, è obbligatorio procedere al pagamento per via telematica.
Le scadenze sono: 16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per la seconda.
IMU
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Presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile ed i soggetti passivi dell’imposta sono i
possessori a titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale (es. usufrutto, diritto d’uso,
d’abitazione, etc.).
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso.
Le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di
lusso” ricomprese nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8
(abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) non sono
soggette all’IMU, mentre le pertinenze dell’abitazione principale che possono beneficiare
dell’esclusione dal prelievo sono esclusivamente un’unità immobiliare per ciascuna delle
seguenti categorie: C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse e posti auto), C/7 (tettoie).
Sono assimilate all’abitazione principale:
1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa
assegnate ai soci e da questi adibite ad abitazione principale;
2. gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e da altri enti
di edilizia residenziale pubblica;
3. l’abitazione assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto, posseduto e non concesso in
locazione, dal personale in servizio presso le Forze armate, di polizia, il Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco;
5. l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti all’AIRE, a condizione che risultino già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza e che l’immobile non sia locato o concesso in comodato d’uso.
È lasciata facoltà ai Comuni, tramite regolamento, di assimilare all’abitazione principale:
1. l’unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente;
2. l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale.
Il calcolo della base imponibile è differente a seconda della tipologia dell’immobile:
1. in caso di fabbricati, iscritti al catasto, il valore è costituito dalla rendita catastale,
rivalutata del 5% e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti in ragione della
categoria catastale di appartenenza;
2. in caso di aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in
comune commercio, fissata al 1° gennaio 2015;
3. in caso di fabbricati rurali ad uso strumentale, l’imposta non è poi dovuta;
4. in caso di terreni posseduti in Comuni diversi da quelli classificati come montani, la
base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato
del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli
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imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, il
moltiplicatore è pari a 75.
Per il 16 giugno, l’importo da versare è pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le
aliquote e le detrazioni in vigore lo scorso anno, tenendo però conto della situazione del
primo semestre del 2016. Le eventuali variazioni di aliquote e detrazioni deliberate nel
corso del 2016 avranno rilevanza esclusivamente in sede di versamento del saldo, con
eventuale conguaglio sulla prima rata.
Il versamento con il prevede i seguenti codici tributo:
•
3912 abitazione principale e relative pertinenze;
•
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale;
•
3914 terreni;
•
3916 aree fabbricabili;
•
3918 altri fabbricati;
TASI
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati,
compresa l’abitazione principale, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi
uso adibiti.
La base imponibile delle TASI, come per l’IMU è basata sulla rendita catastale
assunta ai fini del calcolo è quella risultante al catasto rivalutata del 5%, il risultato sarà
moltiplicato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni).
Su questo valore si applica l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni.
Il primo acconto da versare come detto, il 16 giugno è determinato facendo riferimento
alle aliquote stabilite per il 2015 ed è pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le
aliquote e le detrazioni in vigore per lo scorso anno, tenendo però conto della situazione
relativa ai primi sei mesi del 2016.
Per il versamento tramite modello F24 i codici tributi stabiliti sono:
•
3958 - TASI su abitazione principale e relative pertinenze;
•
3959 - TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale;
•
3960 - TASI per le aree fabbricabili;
•
3961 - TASI per altri fabbricati.
Particolarità
Si ricordano le seguenti particolarità per il pagamento della TASI:
1. in presenza di una pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono tenuti in solido
al pagamento dell’imposta, che costituisce un’unica obbligazione tributaria.
2. in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla
data della stipula e per tutta la durata del contratto.
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3. nell’ipotesi contratto di locazione stagionale, cioè di locazione temporanea che
abbia una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la
TASI è dovuta solamente dal possessore dell’immobile.
4. per le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e per quelle
condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, è prevista l’esclusione dalla
TASI.
5. per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune
commercio. La base imponibile, determinata con le regole appena descritte, è
ridotta nella misura del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
Novità per l’anno 2016
L’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 ha portato importanti novità, in
particolare:
1. per la TASI, dall’anno 2016 è stata cancellata quella dovuta sulle prime case e
relative pertinenze (anche nel caso di immobili di lusso);
2. per quanto riguarda l’IMU, le novità interessano:
a)
gli immobili in comodato d’uso;
b) l’esenzione dei terreni agricoli e degli immobili delle cooperative edilizie;
c) la riduzione per i contratti a canone concordato.
Nel dettaglio la principale novità riguarda dunque la riduzione del 50% dell’IMU e della
TASI, nel caso di immobili in comodato d’uso gratuito concessi nei confronti di parenti
di primo grado in linea retta (quindi genitori-figli; figli-genitori).
Le condizioni per ottenere la riduzione sono le seguenti:
−
l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del comodante, quindi
prima casa;
−
il comodante deve avere dunque, la residenza e il domicilio nello stesso Comune in
cui l’immobile è concesso in comodato;
−
il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione
principale non di lusso concessa in comodato d’uso;
−
non deve trattarsi di una casa di lusso né avere pregio artistico o storico, quindi non
deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
−
il comodato d’uso deve essere regolarmente registrato tramite contratto presso
l’Agenzia delle Entrate, compilando e presentando il modello 69/2016;
−
il comodante deve presentare la dichiarazione Imu 2016 che attesti il possesso di
tutti i requisiti richiesti per usufruire della riduzione.
Anche gli immobili locati a canone concordato godono di uno sconto su Imu e Tasi
2016; in questo caso si tratta di una riduzione del 75% che si va ad applicare sull’aliquota
che il Comune delibera per l’acconto Imu 2016.
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Per quanto riguarda i terreni agricoli, sono esenti dal pagamento IMU 2016, purché
sussistano le seguenti condizioni
−
terreni destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
−
terreni agricoli che rientrano nell’elenco MEF comuni montani esenti IMU
pubblicato nella Circolare Ministeriale n. 9/1993;
−
terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e imprenditori agricoli
professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dalla sua
posizione geografica;
−
terreni siti nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi,
Isole Eolie, Isole Suscitane, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole
Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d’Iseo).
Infine si ricorda che la legge di stabilità ha incluso, tra gli immobili per cui nel 2016 non è
previsto il pagamento dell’IMU, le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica.
Inoltre in caso di immobili costruiti e rimasti invenduti, le cooperative edilizie non sono
tenute a pagare l’imposta municipale propria.
GUIDE OPERATIVE
CNDCEC
Codice deontologico
Codice delle Sanzioni per i commercialisti: in consultazione la bozza
di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia
Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice deontologico, avvenuta a marzo, il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti, con l’Informativa n. 60 divulgata il 17 maggio 2016 ha
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Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca
Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected]
Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU)
Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467
pubblicato una bozza del Codice delle sanzioni sottoponendolo ad una pubblica
consultazione riservata agli Ordini territoriali della categoria che si concluderà il 30 giugno.
Il Presidente Nazionale, Gerardo Longobardi, ha comunicato che il Codice delle Sanzioni
sarà uno strumento finalmente in grado di agevolare l’applicazione uniforme su tutto il
territorio nazionale delle sanzioni disciplinari comminate per la medesime violazioni
deontologiche.
Dal punto di vista della operatività il Codice, spiega il Consigliere nazionale delegato alla
materia, Giorgio Luchetta, “reca, in conformità con quanto già previsto dall’Ordinamento
professionale, disposizioni generali su natura e tipologia delle sanzioni nonché sulle
circostanze aggravanti o attenuanti da considerare nella valutazione delle fattispecie e
ulteriori disposizioni relative alle sanzioni da comminare in corrispondenza di specifiche
condotte in violazione delle norme deontologiche.”
Di seguito si analizzano le principali novità.
Il codice si compone di due Titoli:
•
Titolo I contiene gli artt. da 1 a 10, che riguardano le disposizioni generali dall'ambito di
applicazione, alla potestà disciplinare, alla definizione delle tre tipologie di sanzioni
(censura, sospensione e radiazione), fino alle circostanze aggravanti e attenuanti e alla
motivazione del provvedimento sanzionatorio.
•
Titolo II contiene gli artt. da 11 a 28 e si occupa invece più nel dettaglio delle sanzioni
disciplinari da comminare in caso di violazioni del Codice deontologico delle professioni,
emanato il 17 dicembre 2015.
Soggetti interessati
Il Codice si applicherà, in sede di procedimento disciplinare;
1. agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili;
2. alle Società tra professionisti;
3. agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti;
4. ai tirocinanti.
La potestà di applicare sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di Disciplina territoriale
dell'Ordine nel cui Albo, elenco speciale ovvero Registro del tirocinio l’interessato è iscritto.
Le sanzioni previste
Tre le diverse tipologie di sanzioni contemplate:
1. la censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo ed è applicata nei casi
più lievi e in assenza di precedenti che fanno presupporre che il professionista non
incorrerà in altra infrazione. In caso di violazione particolarmente tenue l’organo
disciplinare può decidere per l’archiviazione.
2. la sospensione consiste nell’inibizione all’esercizio della professione e può essere
comminata per un periodo di tempo massimo di due anni.
3. la radiazione consiste nella cancellazione dall’Albo o dall'elenco speciale e
impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro Albo/elenco speciale. Essa è inflitta per
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violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenze dell’iscritto dell’Albo.
Il radiato comunque può essere riammesso dopo sei anni se ha tenuto un
comportamento irreprensibile.
Il codice prevede altresì le eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti.
Circostanza aggravanti
Costituiscono circostanze aggravanti ai fini dell’applicazione di una più grave sanzione:
1. la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto,
2. la sussistenza di dolo,
3. la significatività della violazione o del danno arrecato,
4. la recidività nel comportamento dell’iscritto.
Quando sussistono tali comportamenti, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel
suo massimo:
a) fino alla sospensione dall’esercizio professionale a due mesi, nel caso in cui sia prevista la
sanzione disciplinare della censura;
b) fino alla sospensione dall’esercizio professionale non superiore a un anno, nel caso sia
prevista la sanzione della censura e ricorra l’ipotesi di recidiva;
c) fino alla sospensione dall’esercizio professionale superiore ad un anno, nel caso sia
prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale sino a un
anno;
d) fino alla radiazione, in ipotesi di particolare gravità per fatti per i quali sia altrimenti
applicabile la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale non
inferiore ad uno e fino a due anni.
Circostanze attenuanti
Quando dal comportamento del professionista si nota un’assenza di dolo o di danno
rilevante a terzi, nei casi meno gravi, o quando l’iscritto abbia riparato il danno arrecato
oppure si sia attivato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le
conseguenze dannose del suo operato o in presenza di contesti particolari che di fatto
attenuino la responsabilità dell’iscritto, la sanzione disciplinare può essere contenuta:
a) nella censura, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione
dall’esercizio professionale fino a un anno;
b) nella sospensione dall’esercizio professionale per più di due mesi e fino a sei mesi
nel caso sia prevista la sospensione dell’esercizio professionale fino a un anno;
c) nella sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno nel caso sia
prevista la sospensione dall’esercizio professionale da uno a due anni.
Le sanzioni sono comminate tramite provvedimento disciplinare che deve contenere la
motivazione e deve essere redatto tenendo conto delle eventuali circostanze aggravanti o
attenuanti.
Violazione dell’obbligo di formazione professionale
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Per ogni violazione agli articoli del codice deontologico, il Codice delle Sanzioni provvede a
determinare la pena soffermandosi in particolare modo alla violazione dell’obbligo di
formazione professionale.
Si ricorda che iI comma 5 dell’art. 8 del Codice deontologico prevede che ”l’adempimento
degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti
emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce obbligo del professionista
per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori
attività formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività
prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di
adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.”
Secondo il nuovo codice disciplinare, la violazione di tale previsione comporta l’applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari:
−
assenza totale di crediti
professionale fino a 6 mesi;
formativi
professionali:
sospensione
dall’esercizio
−
conseguimento di meno di trenta crediti formativi: sospensione fino a 3 mesi;
−
conseguimento di numero crediti formativi da trenta a sessanta: sospensione fino a 1
mese;
−
conseguimento di numero crediti formativi oltre sessanta: censura.
L’iscritto che incorre nella medesima violazione dell’obbligo formativo, anche nel triennio
successivo, è punito con la sospensione dall’esercizio professionale fino al doppio di quanto
detto sopra.
Inoltre il professionista che non ha assolto l’obbligo di formazione professionale non può
accogliere alcun tirocinante, mentre per coloro che sono iscritti nell’Elenco speciale la
violazione dell’obbligo formativo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della
censura.
Sanzioni disciplinari più ridotte sono previste per gli iscritti nell’Albo che abbiano compiuto il
65° anno di età:
−
assenza totale di crediti
professionale fino a 6 mesi;
formativi
professionali:
sospensione
dall’esercizio
−
conseguimento di meno di dieci crediti formativi: sospensione fino a 3 mesi;
−
conseguimento di numero crediti formativi da dieci a venti: sospensione fino a 1
mese;
−
conseguimento di numero crediti formativi oltre venti: censura.
Il Codice prevede inoltre che gli iscritti ai quali sia irrogata una sanzione per il mancato
adempimento dell’obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da
specifiche normative, o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità giudiziaria,
della pubblica amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell’assegnazione di incarichi o della
designazione di Commissario in esame.
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