La Circolare per i clienti
Transcript
La Circolare per i clienti
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 9/2016 Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi Alle tutte le Aziende Clienti Loro Sedi www.fiscopiu.it La Circolare per i clienti 15 maggio 2016 Anteprima MISE: agenti immobiliari e tessera professionale Europea Oneri detraibili, sì alle spese per mensa scolastica e procreazione assistita Polizze dormienti, in arrivo nuovi rimborsi IVA e prodotti agricoli, l’Agenzia spiega le nuove percentuali di compensazione Le Dogane illustrano le novità del nuovo Codice in vigore dal 1° maggio Riscossione, largo al lieve inadempimento Rent to buy e leasing abitativo, on - line le Guide del CNN Dal MISE i chiarimenti operativi sulla Sabatini-ter Esercizio della revisione legale, il Regolamento approda in G.U. Canone RAI, il modello di esenzione per convenzioni internazionali pag. 2 pag. 2 pag. 3 pag. 3 pag. 4 pag. 5 pag. 6 pag. 7 pag. 7 pag. 7 Adempimenti Patent box: entro il 30 maggio presentazione della documentazione integrativa pag. 9 Guide operative Agenzia delle Entrate: disposizioni per la lotta all’evasione pag. 11 1 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 FISCO Agenti e rappresentanti Registro delle imprese MISE: Agenti immobiliari e tessera professionale Europea La direttiva 2013/55/UE, entrata in vigore il 18 gennaio 2016 e definitivamente recepita con il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, introduce tra le altre novità, l’istituto della tessera professionale europea (EPC – European Professional Card). In sede di prima applicazione della direttiva, è stato stabilito a livello comunitario che, in via sperimentale, è soggetta alla disciplina la sola attività di real estate - agente immobiliare, secondo la nomenclatura unionale. Proprio a questo tema, alle novità introdotte con la direttiva 2013/55/UE, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione nel registro delle imprese degli agenti immobiliari (real estate) in diritto di stabilimento e gli effetti del rilascio della tessera per gli agenti in libera prestazione di servizi, è dedicata la Circolare n. 3688/C diffusa dal Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 3 maggio. Nel documento, dopo aver precisato che a livello di legislazione nazionale si deve ritenere che la fattispecie dell’agente immobiliare verifichi le ipotesi di agente di affari in mediazione, sezione “agenti immobiliari” e sezione “agenti muniti di mandato a titolo oneroso”, il MISE ha evidenziato che la tessera professionale europea è rilasciata a seguito di una procedura elettronica, compiuta dal richiedente esclusivamente sulla base del form compilabile on line nel portale dell’Unione a ciò dedicato. Tale procedimento, precisa il Ministero, “è e resta alternativo alle ordinarie modalità di riconoscimento dei titoli professionali acquisiti all’estero ed alla dichiarazione preventiva di libera prestazione di servizi”. Ma, rispetto alle tradizionali modalità di riconoscimento, “il procedimento EPC appare più facile e più rapido da gestire e consente al migrante di seguire l'andamento della domanda on line ed eventualmente riutilizzare i documenti già caricati per presentare nuove domande in altri paesi”. Inoltre, tramite la procedura dell’EPC è possibile per il cittadino comunitario sia richiedere il riconoscimento dei documenti ai fini dello stabilimento in un paese unionale, sia ai fini della mera prestazione occasionale di servizi. 2 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 MISE, Circolare 3 maggio 2016 n. 3688 D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15 Oneri detraibili e deducibili Modello 730 Dichiarazione precompilata CAF Oneri detraibili, sì alle spese per mensa scolastica e procreazione assistita Spese per la mensa scolastica detraibili anche se il servizio non è reso dalla scuola, a condizione che nel bollettino/bonifico si indichi il nome dell’alunno e dell’istituto scolastico. Chi non l’ha fatto nel 2015 può ancora rimediare. Spese connesse alla procreazione assistita detraibili anche se sostenute all’estero. Sono questi solo due dei chiarimenti contenuti nella Circolare n. 18/E del 6 maggio 2016 con cui l’Amministrazione Finanziaria ha fornito un’altra tranche di risposte ai quesiti dei CAF sugli oneri detraibili. Le indicazioni diramate riguardano le spese sanitarie, di istruzione e altre questioni relative alla detraibilità. Ecco nel dettaglio le risposte delle Entrate che riguardano i costi per la scuola e la sanità: • mensa scolastica: il Fisco riconosce la detrazione anche se il servizio mensa non è reso dalla scuola ma per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi. “Non è, quindi, necessario – specifica l’Agenzia - che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado”. Per l’ottenimento del beneficio è richiesto che la spesa sia documentata con la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestati al soggetto destinatario del pagamento (scuola, Comune o altro fornitore), la cui causale dovrà riportare “l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno”. In caso di pagamento in contanti, con bancomat o tramite buoni mensa cartacei o elettronici, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola “che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente”. L’attestazione in questione non è soggetta all’imposta di bollo come pure l’istanza presentata dal genitore per richiederla (dovrà però riportare l’uso per cui è destinata). La detraibilità è garantita anche per chi nel 2015 non abbia annotato sul documento di spesa i dati della scuola e dell’alunno: si è sempre in tempo per indicarli. Sul fronte della spettanza, la detrazione è riconosciuta al genitore cui è intestato il documento di spesa. In caso di intestazione al figlio “spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno”. Ma se la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50% “nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima”; • spese scolastiche: vengono illustrate le condizioni per godere della detraibilità delle spese per la frequenza di istituti universitari stranieri e corsi di teologia e delle spese per le università telematiche. In entrambi i casi, oltre all’importo massimo stabilito, si dovrà 3 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 tenere presente l’area tematica del corso e l’area geografica. Ai fini dell’individuazione di quest’ultima si dovrà considerare, rispettivamente: per la frequenza all’estero di corsi universitari, la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente; per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie, la regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano; per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche, la regione in cui ha sede legale l’università; • procreazione assistita: si dà il via libera al bonus in relazione a tutta una serie di spese connesse alla procreazione assistita. Agenzia delle Entrate, Circolare 6 maggio 2016, n. 18/E Assicurazione per invalidità e vecchiaia Polizze dormienti, in arrivo nuovi rimborsi Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto sapere che dal 9 maggio all’1 luglio 2016 è possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti che sono andate in prescrizione prima del 1° luglio 2010. Per richiedere il rimborso delle polizze dormienti, precisano dal Ministero, bisogna possedere i seguenti requisiti: 1. l’evento (es. morte dell’assicurato) o la scadenza della polizza che determinano il diritto a riscuotere il capitale assicurato sono avvenuti dopo il 1° gennaio 2006; 2. la prescrizione di tale diritto deve essere avvenuta prima del 1° luglio 2010; 3. la compagnia di assicurazione o la banca (l’intermediario) che ha venduto la polizza non ha liquidato il capitale perché la polizza era prescritta e già trasferita al Fondo rapporti dormienti; 4. il beneficiario non ha già avuto alcun rimborso anche parziale dalle precedenti iniziative. Il MISE ricorda che, per presentare la domanda, è consultabile l’“Avviso di rimborsabilità” che descrive in dettaglio come fare per riscuotere la polizza e quali documenti allegare e chiarisce anche come si stabilisce il rimborso parziale (fino ad un massimo del 70%) dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo rapporti dormienti. IVA Impresa agricola Legge dì Stabilità IVA e prodotti agricoli, l’Agenzia spiega le nuove percentuali di compensazione 4 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 Con la Circolare 19/E del 6 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità sulle percentuali di compensazione IVA per latte, bovini e suini, contenute nell’art. 1, comma 908, della Legge n. 208/2015. La gamma di prodotti per i quali le percentuali di compensazione sono state modificate, in aumento, per il solo 2016 sono: 1. animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo: la percentuale sale dal 7 al 7,65%; 2. animali vivi della specie suina: la percentuale sale dal 7,3 al 7,95%. Se tali soglie sono aumentate per il solo anno corrente, diversamente è per un’altra categoria di prodotti, per i quali la percentuale si considera permanente al 10%. Essi sono: 1. il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto (esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello o latte battuto e altri tipi di latte fermentati o acidificati); 2. altri prodotti contenuti nel n. 9) della tabella A, parte I, allegata al D.P.R. sull’IVA, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti dalle leggi sanitarie. Nella circolare viene inoltre specificato che nel caso di “passaggi dei prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972 da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti [3], alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato. [3] Di conseguenza, anche per le consegne effettuate nel corso dell’anno 2015, con pagamento del prezzo dopo il 1° gennaio 2016, troveranno applicazione le nuove percentuali di compensazione in sede di liquidazione dell’imposta”. Invece, laddove le cessioni degli stessi prodotti avvengano senza passaggi intermedi a cooperative o ad altri enti associativi, il momento impositivo seguirà le generali regole dell’IVA: “ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione e quindi della misura dell’aliquote delle percentuali di compensazione applicabili, rileva il momento della consegna o spedizione dei beni, quando la fatturazione è immediata”. Laddove vi sia fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, a rilevare sarà la fattura successivamente emessa. Agenzia delle Entrate, Circolare 6 maggio 2016, n. 19_E art. 1, comma 908, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Regimi doganali Bollette doganali Operazioni con l’estero Le Dogane illustrano le novità del nuovo Codice in vigore dal 1° maggio 5 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 L’Agenzia delle Dogane ha fornito un aiuto a tutti gli operatori per riuscire a muoversi tra le molte novità legislative appena divenute operative lo scorso 1° maggio, dopo l’entrata in vigore, , del Codice Doganale dell’Unione Europeo. Come evidenziato nel documento, la prima informazione da dare è relativa al periodo transitorio, istituito sino al 1° maggio 2019, che consentirà l’adattamento alle nuove disposizioni giuridiche delle decisioni adottate e delle autorizzazioni rilasciate in vigenza della pregressa normativa doganale (cd. reassessment). Entro il 2020, invece, stimano le Dogane, si compirà “presumibilmente” il progressivo adeguamento dei sistemi elettronici degli Stati membri alle nuove modalità operative. Fino ad allora, il generale obbligo di scambio delle informazioni tra autorità doganali e tra queste e gli operatori economici tramite procedimenti informatici, potrà essere derogato mediante utilizzo di strumenti diversi da quelli elettronici. Sul fronte delle novità normative, del lunghissimo elenco redatto dall’Agenzia, meritano di essere sottolineate le più rilevanti. A cominciare dall’ampliamento della rappresentanza doganale: con le nuove regole viene meno la disposizione di cui all’art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973, che ha riservato agli spedizionieri doganali iscritti all’albo professionale la presentazione della dichiarazione in dogana con la modalità della rappresentanza diretta. Dal 1° maggio chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali. Altra novità riguarda il contraddittorio: è ora disciplinato a livello di regolamentazione generale unionale, a tutela del destinatario della decisione, il “diritto ad essere ascoltati” che deve precedere, salvo espressa deroga (come per il rilascio di ITV e IVO, le minacce alla safety&security, il pregiudizio al contrasto della frode, ecc), l’adozione delle decisioni sfavorevoli alla parte, compresi i casi di sospensione, revoca o annullamento dei provvedimenti adottati. In materia di dichiarazioni doganali, da trasmettersi solo per via telematica una volta realizzati i sistemi informatici, meritano di essere segnalati i vantaggi offerti dalla soluzione “ponte” dell’Agenzia che consentirà la conversione, senza aggravi od oneri per gli operatori, delle attuali dichiarazioni di import/export in procedura domiciliata nella nuova procedura di dichiarazione “normale presso luoghi autorizzati” (artt. 139 e 162 CDU), “salvaguardando ed accrescendo – si legge nel documento - le semplificazioni e le agevolazioni già fruite dagli operatori autorizzati alla domiciliazione”. Agenzia delle Dogane, Quadro normativo di riferimento, 19 aprile 2016 Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio_Codice doganale dell'Unione D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 BUSSOLE CORRELATE Rateazione Avviso di accertamento Riscossione, largo al lieve inadempimento L’inadempimento verso il Fisco per le somme dovute a seguito di accertamento si sdoppia e assume una veste nuova. Tra coloro che non versano alla scadenza, l’Erario ora distingue e 6 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 applica una disciplina di favore in caso di cd. “lieve inadempimento”, ovvero in caso di ritardo breve o di errori di limitata entità nel versamento. La novità, contenuta al riformulato art. 15ter D.P.R. n. 602/73, è stata anch’essa oggetto della corposa Circolare n. 17/E del 29 aprile 2016 che illustra e fornisce chiarimenti sull’intera nuova disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate, recata dal D.Lgs. n. 159/2015. Il documento di prassi chiarisce innanzitutto quando ricorre il lieve inadempimento, e precisamente: 1. se il versamento della prima rata o in un’unica soluzione è effettuato con ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento. Secondo le indicazioni fornite, qualora il settimo giorno cada di sabato o festivo, anche se il pagamento è effettuato con modalità telematiche, il tempo a disposizione sarà sino al primo giorno lavorativo successivo. Inoltre, in relazione al versamento opera la cd. proroga di ferragosto: se la scadenza ricade nel periodo compreso dal 1° al 20 agosto, i setti giorni decorrono dal 20 agosto. 2. se il contribuente effettua il pagamento di una rata (la prima o le successive) o in un’unica soluzione in misura carente, per una frazione non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro. I benefici riconosciuti consistono nel non perdere il diritto alla definizione e alla rateazione delle somme. L’inadempimento in sé, sebbene lieve, resta comunque – chiarisce la Circolare- una violazione, in quanto tale sanzionabile dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97, che può essere regolarizzata tramite ravvedimento. Il contribuente può, infatti, evitare l’iscrizione a ruolo se decide di versare direttamente le somme dovute a titolo di ravvedimento entro il termine di: 1. 90 giorni dalla scadenza, in caso di versamento in un’unica soluzione; 2. di scadenza della rata successiva, in caso di versamento rateale; 3. 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata. Agenzia delle Entrate, Circolare 29 aprile 2016, n.17 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 Rent to buy Leasing Immobili Legge di Stabilità 2016 Rent to buy e leasing abitativo, on - line le Guide del CNN Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato due specifiche Guide inerenti rispettivamente all’istituto del rent to buy e al leasing immobiliare abitativo. Le succitate guide sono scaricabili dall’area download dello stesso sito del CNN. 7 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 Il contratto di rent to buy (godimento in funzione della successiva alienazione), disciplinato dalla Legge di Stabilità 2014 e il leasing immobiliare abitativo, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (co. dal 76 all’84 dell’art. 1), sono gli strumenti giuridici che il legislatore ha adottato al fine di uscire dalla grave crisi in cui da anni versa il settore immobiliare. Questi nuovi schemi contrattuali, allo scopo di consentire l’acquisto di un immobile a soggetti che non dispongono della liquidità immediata a ciò necessaria, sono entrambi caratterizzati da due periodi temporali: in un primo momento, al futuro possibile acquirente dell’immobile viene attribuito unicamente il godimento del medesimo, a fronte del pagamento di un canone, ma il contratto prevede sin dall’inizio che al termine del periodo di godimento il conduttore possa (ma non sia obbligato) optare per l’acquisto definitivo dell’immobile, versando un prezzo residuo predeterminato. Art. 1, comma 908, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Legge 27 dicembre 2013, n.147 CNN, Guida_Rent to buy e altri modi per comprare casa CNN, Guida_Leasing Immobiliare Dal MISE i chiarimenti operativi sulla Sabatini-ter Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso disponibili sul proprio sito istituzionale alcune FAQ relative alla Sabatini-ter, attiva dallo scorso 2 maggio 2016. Numerosi sono i chiarimenti riguardanti gli investimenti agevolabili. Tra le altre cose è stato chiarito che: • la domanda, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della circolare, utilizzando l’ultima versione del modulo resa disponibile nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)”; • gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda. Per avvio dell’investimento si intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.”. Nel caso specifico di locazione finanziaria, la data di avvio sarà determinata dalla prima conferma d’ordine dei beni agevolati, indipendentemente che sia effettuata da parte dell’impresa alla società di leasing o dalla società di leasing al fornitore; • il tasso di interesse della banca è influenzato dal costo della provvista, dal grado di rischiosità dell’impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo che viene concesso dal Ministero, che è sempre pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% sull'importo di finanziamento deliberato, indipendentemente dal tasso del finanziamento; • è possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria. La concessione del contributo è condizionata 8 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 all’adozione di una delibera di finanziamento e alla conseguente erogazione da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a. (Art. 4, D.M. 25 gennaio 2016) • sono esclusi i seguenti settori: ∝ delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007); ∝ delle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 2, del regolamento GBER. Art. 4, D.M. 25 gennaio 2016 Revisore legale dei conti Esercizio della revisione legale, il Regolamento approda in G.U. È approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2016, il nuovo Regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale disciplinato dal Decreto n. 63/2016 del Ministero della Giustizia. L'esame verte in prove scritte e orali dirette ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze. Il Decreto, inoltre, dopo aver individuato i requisiti richiesti per l’ammissione all’esame, specifica le modalità di presentazione della domanda. Infatti, il succitato Regolamento prevede, in relazione alla domanda d’ammissione all’esame, la presentazione con modalità telematiche o digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Alla domanda di ammissione devono essere allegati: • i titoli attestanti il possesso dei requisiti; • l’attestazione del versamento del contributo esame ammontante a € 100,00. Gazzetta Ufficiale, 4 maggio 2016, n. 103 D.M. 19 gennaio 2016, n. 63 Canone RAI Canone RAI, il modello di esenzione per convenzioni internazionali 9 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 Come è noto, è possibile evitare di pagare il canone televisivo se si è sprovvisti di televisore. Basta un’autocertificazione. E se l’esonero dal Canone RAI avviene per effetto di convenzioni internazionali? L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il modello per far valere l’esenzione, con il Provvedimento pubblicato ieri, 4 maggio 2016. Il modello è destinato ad agenti diplomatici, funzionari od impiegati consolari, funzionari di organizzazioni internazionali, militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana membri della NATO. Il provvedimento è stato emanato “al fine di una generale razionalizzazione delle modalità di richiesta di esenzione dal pagamento del canone”. Le Entrate affermano ancora che “la presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l’addebito del canone sulla fattura dell’utenza di energia elettrica intestata al dichiarante o a un componente della sua stessa famiglia anagrafica”. Il modello è disponibile sui siti dell’Agenzia delle Entrate e della RAI. Si tratta di una dichiarazione che potrà essere presentata ogni giorno dell’anno ma, in virtù della novità del canone “in bolletta”, solo per il 2016 andrà presentata entro il 23 maggio, per evitare l’addebito del canone sulle fatture emesse da parte delle imprese elettriche a partire dal mese di luglio 2016. Rimane comunque “impregiudicato il diritto al rimborso del canone eventualmente versato in eccedenza”. Agenzia delle Entrate, Provvedimento 04 maggio 2016 ADEMPIMENTI Marchi e brevetti Ruling internazionale Know how Patent box: entro il 30 maggio la presentazione della documentazione integrativa Con Provvedimento del 23 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha connesso un mese di più per l’invio della documentazione relativa al Patent box, cioè per avvalersi del beneficio fiscale sui brevetti già dal 2015, con uno slittamento del termine a fine maggio. In pratica, i contribuenti che entro il 31 dicembre scorso hanno presentato domanda per il Patent box, la detassazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (brevetti, marchi e via dicendo), hanno tempo fino alla fine di maggio per presentare l’ulteriore documentazione richiesta. Come noto il decreto conosciuto come “Investment Compact”, ha istituito un regime opzionale di tassazione agevolata (c.d. “Patent Box”) per i redditi derivanti dall’utilizzo di software, brevetti industriali, marchi, disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Si ricorda brevemente che l’agevolazione fiscale sui brevetti consiste in una detassazione IRES, IRPEF e IRAP sui redditi derivanti da uso diretto o in concessione a terzi sui beni immateriali, con una percentuale di esenzione che cambia a seconda dell’anno fiscale di riferimento, in base alle seguenti percentuali: • 30% nel 2015; 10 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 • 40% nel 2016; • 50% dal 2017. Con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 luglio 2015, sono state emanate le disposizioni di attuazione dell’art. 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Infine per la completa attuazione a quanto previsto dall’’art. 1, commi 39 e 40, della Legge di Stabilità 2015 nonché dall’art. 12 del D.M. 30 luglio 2015, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state emanate apposite disposizioni per stabilire le modalità ed i termini della procedura. Lo schema di comunicazione da utilizzare per la domanda è stato pubblicato a novembre dall’Agenzia delle Entrate, e si utilizza anche in questo 2016, mentre dal 2017 l’opzione verrà esercitata direttamente in dichiarazione dei redditi. La domanda presentata in dicembre oltre l’indicazione di avvalersi dell’opzione, conteneva sostanzialmente le indicazioni relative all’impresa che esercita l’opzione, con l’indicazione dei relativi periodi d’imposta. L’opzione aveva più che altro l’effetto di censire le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e che potrebbero beneficiare del regime di vantaggio derivante dall’applicazione della disciplina in commento a far data dal 2015. Ovviamente, l’Agenzia ha disposto che, se a seguito dell’esercizio dell’opzione non dovesse poi risultare possibile o conveniente operare alcuna variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi ai fini della fruizione dell’agevolazione, il contribuente non avrà alcuna conseguenza. È del dicembre scorso il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del dicembre scorso prevedeva la presentazione di un’istanza per l’accesso alla procedura di ruling entro il 31 dicembre, con la possibilità poi di integrarla entro i successivi 120 giorni. Quindi, entro fine aprile termine prorogato, come detto, di 150 giorni, quindi l’integrazione dei documenti deve avvenire entro il 30 maggio 2016. La documentazione integrativa, riguarda la rappresentazione analitica dei beni dal cui utilizzo deriva la quota di reddito agevolabile: bisogna indicare metodi e criteri di calcolo del reddito d’impresa o della perdita derivante dall’utilizzo dei beni oggetto dell’opzione, le ragioni alla base della selezione di tali metodi e criteri. Nel dettaglio le eventuali memorie integrative e la documentazione di supporto, il cui contenuto varia a seconda della tipologia di istanza, devono fornire una rappresentazione analitica dei beni immateriali dal cui utilizzo diretto o indiretto deriva la quota di reddito di impresa agevolabile, del vincolo di complementarietà, qualora esistente tra tali beni immateriali, e della ricerca e sviluppo effettuata. La documentazione integrativa deve contenere, quindi, l’illustrazione chiara e dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo: 1. del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa, o della perdita, derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali; 2. o del reddito d’impresa, o della perdita, derivante dalla concessione in uso dei beni immateriali; 11 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 3. o della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni immateriali; 4. e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati. Se carente degli elementi essenziali, l’istanza verrà rigettata, entro 30 giorni (180 giorni se presentata entro il 30 giugno 2016). Sono semplificati gli adempimenti per le PMI, che non hanno l’obbligo di illustrare metodi e criteri di calcolo. Competenza degli uffici Si segnala, inoltre, che con Provvedimento n.67014 del 6 maggio 2016, l’Agenzia delle Entrate, vista la mole di domande di accesso al regime fiscale agevolato del Patent Box, ha quindi deciso di gestire le istanze attraverso diverse strutture: a seconda del fatturato, quindi, le imprese devono inviare la richiesta a differenti uffici, e precisamente: 1. i titolari di reddito d’impresa con volume d’affari o ammontare dei ricavi (in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata) superiore a 300 milioni di euro, presentano l’istanza alla Direzione Centrale Accertamenti, settore internazionale, ufficio accordi preventivi e controversie internazionali; 2. le imprese che fatturano meno di 300 milioni di euro presentano l’istanza alla Direzione Regionale di competenza (o alla direzione provinciale di Trento e Bolzano). Le domande già inviate saranno automaticamente indirizzate all’ufficio di competenza dai funzionari del Fisco, mentre dal 6 maggio in poi bisogna seguire la nuova procedura. Le istanze di concordato preventivo per l’accesso al Patent Box, in base al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’1° dicembre 2015, vanno presentate in carta libera utilizzando l’apposito modello, inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnate direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e quindi, anche la documentazione integrativa va inviata allo stesso ufficio a cui viene presentata la domanda. GUIDE OPERATIVE Verifiche fiscali Voluntary disclosure Ruling internazionale Agenzia delle Entrate: disposizioni per la lotta all’evasione di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia L’evasione fiscale è un grave problema per il Paese, toglie risorse importanti, altera la libera concorrenza e distorce le scelte economiche, creando inefficienze nel mercato e situazioni di non equità. 12 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 Da questa premessa, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 16/E del 28 aprile 2016, ha illustrato le linee guida strategiche per la prevenzione e il contrasto all’evasione al fine di orientare le azioni di controllo degli uffici relative all’anno 2016. L’attività di prevenzione e contrasto all’evasione, tenendo comunque conto di quanto sia importante continuare nell’evoluzione positiva del rapporto Fisco-contribuente, basato su fiducia reciproca, trasparenza e semplificazione, sarà finalizzata a: 1. ridurre il tax gap; 2. migliorare la qualità delle attività di accertamento e verifica; 3. ridurre l’invasività dei controlli; 4. favorire l’integrazione dei processi automatizzati di controllo tra più amministrazioni; 5. favorire la tracciabilità dello stato dei procedimenti. La Circolare fornisce alcune precisazioni finalizzate a delineare un quadro dei principali ambiti di attività del 2016. Svolgimento della ordinaria attività di prevenzione e contrasto, ivi inclusa la gestione delle richieste di voluntary disclosure ed il presidio del territorio. Tutte le strutture coinvolte dalla procedura di collaborazione volontaria saranno impegnate nelle attività di accertamento fino al 31 dicembre dell’anno in corso. Gli Uffici competenti alla lavorazione delle pratiche di collaborazione volontaria dovranno effettuare, contestualmente allo svolgimento delle fasi istruttorie, un’attività di raccolta digitale dei principali dati e informazioni contenuti nelle istanze presentate per l’adesione alla procedura, strumentale a successive analisi ed elaborazioni per future attività mirate di contrasto all’evasione. Le informazioni raccolte, in particolare, consentiranno, di procedere con le successive attività di analisi e rilevazione statistica delle condotte evasive più diffuse (soprattutto quelle che prevedono lo spostamento all’estero di risorse e investimenti) e di profilazione di fenomeni ad alta pericolosità fiscale. Dal punto di vista generale, tutta l’attività dovrà essere caratterizzata da un miglioramento qualitativo. I controlli dovranno mirare a far emergere la reale capacità contributiva del contribuente, concentrando l’attenzione su concrete situazioni di rischio ed evitando di disperdere energie in contestazioni di natura essenzialmente formale o di esiguo ammontare che, oltre a creare inefficienze, possono determinare una percezione errata dell’operato dell’Agenzia. Tale scopo può essere raggiunto con un uso appropriato delle banche dati e delle applicazioni di ausilio a disposizione, poiché ciò, oltre a garantire controlli efficaci, determina anche una minore invasività dell’azione grazie ai riscontri effettuabili attraverso l’incrocio delle informazioni. Gli uffici dovranno ricorre preventivamente alla collaborazione del contribuente ed alle dimostrazioni addotte per giustificare eventuali anomalie e quindi, le presunzioni fissate dalla legge a salvaguardia della pretesa erariale dovranno essere applicate dagli uffici secondo logiche di proporzionalità e ragionevolezza. In quest’ottica la circolare precisa che devono essere assolutamente evitate ricostruzioni induttive, soprattutto se di ammontare particolarmente rilevante, effettuate senza valutare in modo attento e preciso la coerenza del risultato ottenuto con il profilo del contribuente e con l’attività dallo stesso svolta. Le attività di controllo degli adempimenti in materia di imposte 13 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni sono eseguite tenendo conto delle consuete linee operative: - controlli sulla corretta dichiarazione delle basi imponibili, finalizzati all’accertamento di eventuali maggiori valori sottratti alla imposizione; - controlli sull’eventuale occultazione del corrispettivo di cui all’art. 72 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.); - controlli sulla corretta fruizione delle agevolazioni in materia. Il confronto preventivo, infatti, costituisce la modalità istruttoria più valida, poiché consente al contribuente di fornire chiarimenti e documentazione utili a inquadrare in modo più realistico la fattispecie oggetto di stima e, nello stesso tempo, permette all’Amministrazione finanziaria di pervenire a valutazioni più trasparenti e sostenibili. Il coordinamento con altri enti L’Agenzia delle Entrate sottolinea la necessità di mantenere e sviluppare in maniera strutturata i rapporti di collaborazione e coordinamento tra l’Agenzia delle entrate e gli altri soggetti istituzionali quali la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’INPS, l’INAIL, la SIAE e gli enti territoriali, per individuare le strategie comuni di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali attraverso un costante scambio di dati ed informazioni e per selezionare con sempre maggiore tempestività ed efficacia situazioni potenzialmente a rischio. Si rende opportuna altresì una valida collaborazione con le Procure delle repubblica in relazione a quegli atti che presentano risolti penali ma anche il consolidamento della sinergia con Equitalia sulla base di regole più efficaci per la gestione delle reciproche attività e di una più rapida completa disponibilità dei flussi di informazioni nelle rispettive banche dati Contrasto ai fenomeni di frode ed agli illeciti fiscali internazionali La lotta alle frodi fiscali rappresenta un obiettivo primario dell’Agenzia, che deve modulare la risposta amministrativa all’effettiva gravità dei comportamenti, investendo sempre maggiori risorse nel contrasto a quei fenomeni connotati da comportamenti simulatori, artificiosi e fraudolenti, ritenuti più insidiosi per le attività di controllo. Con la modifica dell’assetto delle strutture antifrode avvenuta a seguito dell’unificazione delle attività nell’apposito ufficio della Direzione Centrale Accertamento, operante attraverso sette sezioni territoriali e una sezione centrale di Analisi e strategie, il nuovo Ufficio Antifrode assume il controllo dell’attività su tutto il territorio nazionale, superando i problemi legati al coordinamento di più uffici, e pianificando coordinando sezioni territoriali rispettivamente ubicate nelle aree geografiche del Paese con maggiore significatività per il contrasto alle frodi; nello stesso opera, inoltre, una sezione dedicata alla definizione delle strategie ed all’analisi delle fenomenologie di maggiore rilevanza. Per l’individuazione tempestiva dei soggetti a rischio nell’ambito delle frodi intracomunitarie, saranno pure valorizzati i dati e le informazioni scambiate all’interno del network di EUROFISC e proseguirà infine, la collaborazione nell’ambito della Cabina di regia operativa con gli altri organismi impegnati nella lotta alle frodi fiscali, quali l’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza. 14 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 Promuovere l’adempimento spontaneo In linea con le indicazioni Ocse, l’Agenzia continuerà il percorso intrapreso nel corso del 2015 nel contrasto all’evasione, mettendo a disposizione dei contribuenti nelle comunicazioni inviate, gli elementi di cui è in possesso con l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In questo modo l’Amministrazione continuerà a dare l’opportunità al cittadino di rimediare prima ancora che parta l’accertamento vero e proprio. In particolare, nel corrente anno saranno trasmesse, prediligendo l’utilizzo della PEC e, in via residuale, della posta ordinaria, differenziate tipologie di comunicazioni nei confronti dei seguenti contribuenti: 1. soggetti passivi IVA che nel corso del periodo d’imposta 2011 risulterebbero aver percepito, in qualità di “esercenti”, ma non dichiarato, somme raccolte per mezzo degli apparecchi che distribuiscono vincite in denaro di cui al comma 6 dell’articolo 110 del TULPS 11 (slot machine); 2. soggetti passivi IVA che, dal confronto con le somme certificate dai propri sostituti d’imposta nel modello 770 Semplificato, risulterebbero aver omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i compensi percepiti per il periodo d’imposta 2012; 3. soggetti passivi IVA che presentano anomalie derivanti dall’incrocio dei dati dichiarati nel 2013 e quelli acquisiti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni (c.d. spesometro). Ulteriori comunicazioni verranno trasmesse: 1. entro il primo semestre 2016, nei confronti dei soggetti passivi IVA per i quali emergeranno particolari anomalie nel triennio 2012, 2013 e 2014 sulla base dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore; 2. entro il secondo semestre 2016, nei confronti dei soggetti passivi IVA per i quali, dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA relativa al periodo d’imposta 2015 con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA riferita al medesimo periodo d’imposta, risulterebbe o la mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro IVA. Sarà inoltre sperimentata una nuova comunicazione unica destinata a persone fisiche e imprese individuali, per cui, nel 2012, sono emerse anomalie legate, tra l’altro, a redditi da locazione immobiliare, di lavoro dipendente, di partecipazione, di capitale, o plusvalenze di beni relativi all’impresa. Attuazione del programma di cooperative compliance Con l’implementazione del programma di “Cooperative compliance”, coerentemente alle indicazioni fornite nel documento OCSE del 2013 “Cooperative Compliance: A Framework from enhanced relationship to cooperative compliance”, l’Agenzia delle entrate si propone l’obiettivo di sviluppare una nuova forma di interlocuzione con i contribuenti, basata su conoscenza reciproca, rispetto e cooperazione fattiva. In fase di prima applicazione tale regime sarà riservato: 1. ai contribuenti che realizzano un volume di affari o ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro; 15 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 2. ai contribuenti che realizzano un volume di affari o ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013; 3. alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, fermo restando l’obbligo, per ciascuna di tali categorie di contribuenti, di dotarsi di un efficacie sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Attuazione dei nuovi accordi di ruling internazionale e gestione delle richieste di patent box In ultimo, la circolare richiama l’attenzione sulle nuove procedure relative agli accordi di ruling internazionale. Gli accordi preventivi, che sono stati attualmente estesi anche al regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (“Patent box”), sono gli strumenti utili ad evitare manovre elusive da parte delle imprese che hanno una struttura internazionale e che, in un’ottica di protezione dai rischi fiscali, può regolare in anticipo il trattamento fiscale di alcune operazioni internazionali. La fase propedeutica alla stipula dell’accordo preventivo nonché quella successiva sono caratterizzate da una procedura articolata. In entrambe, gli uffici dovranno verificare le circostanze di fatto e di diritto che sono poste a base dell’accordo e i mutamenti sostanziali che possono incidere sulla validità dello stesso. Bisogna sottolineare che la circolare ha individuato altresì i controlli che saranno indirizzati: 1. al contrasto alle false realtà “non profit”, ossia dei soggetti che, pur dichiarando scopo non lucrativo, operano sul mercato svolgendo di fatto attività commerciale oppure prendono parte a fenomeni di frode in campo immobiliare o di false fatturazioni. In questo contesto, i controlli del 2016 daranno prioritaria attenzione alle organizzazioni che non hanno sede legale sul territorio nazionale; 2. al contrasto sul fronte internazionale alle frodi relative a Iva intracomunitaria, circolazione di fatture false mediante l’azione di società cartiere, compensazioni di crediti inesistenti mediante deleghe di versamento F24 contenenti dati non veritieri; 3. a far emergere il ruolo del consulente che assume la veste di “ideatore/facilitatore” del comportamento evasivo, poiché in questo caso è necessario procedere ad ampio raggio nei confronti dei soggetti che hanno adottato il comportamento indebito, ivi incluso il consulente, la cui condotta rischia di mettere in cattiva luce una categoria che, al contrario, è in larghissima parte attiva per garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali. 16 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 La Circolare per i clienti 31 maggio 2016 Anteprima Finanziamenti per i professionisti, ecco come fare per accedere Riforma procedure esecutive, le osservazioni del CNDCEC Cultura e agevolazioni fiscali: tutti i chiarimenti delle Entrate In Gazzetta Ufficiale il nuovo accordo Italia-Svizzera Linee guida CNDCEC sul calcolo dell'assegno di mantenimento Contatori individuali, detrazione del 65% solo in caso di sostituzione Accesso al Fondo di garanzia per PMI innovative, il decreto approda in G.U. Il punto della FNC sulla responsabilità tributaria del cessionario di azienda Standard sui contratti assicurativi, lo IASB annuncia le modifiche In G.U. il Decreto su premi di risultato e partecipazione agli utili pag. 2 pag. 2 pag. 3 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 6 pag. 6 pag. 7 pag. 7 Adempimenti IMU e TASI: scadenza prima rata al 16 Giugno pag. 8 Guide operative Codice delle Sanzioni per i commercialisti: in consultazione la bozza pag. 12 17 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 FISCO Legge di Stabilità 2016 Finanziamenti per i professionisti, ecco come fare per accedere Accesso dei professionisti ai Fondi Europei, istruzioni per l’uso. Come si ricerca un bando? Come si prepara la domanda e quale documentazione occorre allegare? Come vengono valutate e rendicontate le domande? A queste domande risponde il Documento “Istruzioni per l’accesso ai finanziamenti per i professionisti”, della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Come noto, la Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 821, L. 208/2015) ha equiparato i liberi professionisti alle imprese nell’accesso ai fondi europei, consentendogli così di accedere come le PMI ai Piani Operativi Regionali e Nazionali dei Fondi Sociali Europei (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), rientranti unicamente nella programmazione 2014-2020. Da qui la volontà della FNC di fornire ai Commercialisti le istruzioni pratiche operative per accedere ai finanziamenti europei sia direttamente che per il tramite delle proprie aziende clienti. Molti gli spunti all’interno del Documento a cominciare dai confini della misura. “Sebbene l’accesso ai fondi europei sia libero e diretto -è evidenziato- quello ai fondi nazionali dedicati alle imprese, non legati al FSE ed al FESR, dipende da un’espressa indicazione contenuta, per l’appunto, nel bando stesso. Questo rappresenta, evidentemente, un gap importante che necessita di essere ridotto, perché lascia i professionisti esclusi da numerosi interventi”. In calce all’elaborato è riportato uno schema riepilogativo dei bandi attivi per i liberi professionisti con tutti link di riferimento. I bandi nazionali segnalati sono: Fondo di Garanzia microcredito, Superammortamenti, SELFIEmployment.. FNC, Documento 15 maggio 2016 Art. 1, co. 821, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 CNDCEC Comunicazioni PEC nelle procedure concorsuali Curatore fallimentare Fallimento Riforma procedure esecutive, le osservazioni del CNDCEC La prima richiesta fatta dai Commercialisti riguardo il D.L. 59/2016 che riforma le procedure esecutive è quella di non aver troppa fretta ad applicarlo. “L’entrata in vigore di disposizioni tanto rilevanti per la nostra economia possa essere rinviata quanto meno a data successiva all’entrata in vigore della legge di conversione”. Così si legge nel Documento presentato il 17 maggio scorso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti alla Commissione Finanze 18 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 e Tesoro del Senato, in occasione dell’audizione informale al disegno di legge di “Conversione in legge del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche di liquidazione”. L’elaborato, inviato a tutti gli Ordini tramite l’Informativa n. 61/2016, contiene le osservazioni e le proposte al D.L. 59/2016, a cominciare dall’eliminazione della disposizione, contenuta alla lett. c) comma 1 dell’art. 6 D.L. 59/2016, che, modificando la legge fallimentare, inserisce una nuova causa di giusta revoca del curatore. La nuova norma, se passa senza modifiche, fa scattare la giusta causa in caso di mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme disponibili ogni quattro mesi a partire dalla data di emissione del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 110, comma 1, L.F.). “Non si considera – scrivono i Commercialisti nel Documento presentato in Commissione - che non sempre è possibile procedere al riparto nei termini suddetti e che il curatore risulta essere ulteriormente gravato da adempimenti importanti che ne complicano sensibilmente l’attività. Del resto con la manovra della scorsa estate (D.L. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2015) sono state già previste nuove ipotesi di giusta causa di revoca del pubblico ufficiale nei casi di mancato rispetto dei termini previsti per la predisposizione del programma di liquidazione e di mancato rispetto dei termini previsti nello stesso programma per la realizzazione della liquidazione dell’attivo”. CNDCEC, Informativa 18 maggio 2016, n. 61 D.L. 3 maggio 2016, n. 59 D.L. 27 giugno 2015, n. 83 Art. 110, R.G. 16 marzo 1942, n. 267 Art Bonus Legge di Stabilità 2016 Credito d’imposta per le persone fisiche Crediti d'imposta per società di persone Cultura e agevolazioni fiscali: tutti i chiarimenti delle Entrate La cultura al centro delle agevolazioni fiscali, tra art e school bonus e esenzione IRPEF per le borse di studio del progetto Erasmus+. Una panoramica delle principali novità è stata fornita dalla dettagliata Circolare 20/E del 18 maggio 2016, che ha esaminato i vari bonus fiscali introdotti dalla Legge di Stabilità 2016. Come da dettami della Legge di Stabilità per il 2016, è prevista l’esenzione dall’IRPEF per le borse di studio che partecipano al programma Erasmus+, in merito alla mobilità internazionale; l’agevolazione viene estesa a fini IRAP per i soggetti che erogano le borse di studio. Un trattamento di favore non esteso, dalla norma, alle erogazioni agli studenti di grado non universitario; spiega la circolare: “Deve tuttavia ritenersi che tale omissione non risponda alla finalità di ricondurre a tassazione le somme utilizzate per la mobilità degli studenti delle scuole nell’ambito dell’Erasmus Plus, anche in considerazione della unitarietà del programma comunitario, ma sia piuttosto dovuta alla considerazione che tali erogazioni sono comunque prive di requisiti reddituali”. 19 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 La Circolare delle Entrate esamina anche le novità in merito al credito di imposta (pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017 e al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018) riconosciuto alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito di impresa che ergano delle sovvenzioni agli istituti di istruzione per la realizzazione di nuove strutture, per la loro manutenzione e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti. E, osserva la prassi, “la misura agevolativa non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è previsto un tetto massimo di euro 100.000 di spese agevolabili per ciascun periodo d’imposta”. Anche l’Art Bonus, introdotto inizialmente dal D.L. 31 maggio 2014, n. 83, è stato oggetto della circolare. Il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, era originariamente vincolato a limiti temporali, poi eliminati, rendendo l’agevolazione permanente: “la Legge di Stabilità 2016, oltre ad eliminare il limite temporale, ha fissato un’unica misura di spettanza del credito di imposta, pari al 65%. Pertanto, per tutte le erogazioni liberali effettuate a partire dal 1° gennaio 2014, il credito di imposta spetta nella misura del 65% del valore dell’erogazione”. Agenzia delle Entrate, Circolare 18 maggio 2016, n. 20/E.pdf D.L. 31 maggio 2014, n. 83 Convenzione Italia Svizzera Fiscalità internazionale In Gazzetta Ufficiale il nuovo accordo Italia-Svizzera La Svizzera e l’Italia si stringono la mano ufficialmente sul tema della fiscalità. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 4 maggio 2016, n. 69, entra in vigore la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione in tema di doppie imposizioni firmata a Milano il 23 febbraio 2015. Le Amministrazioni fiscali delle due nazioni si scambieranno le informazioni ritenute verosimilmente rilevanti: tali informazioni saranno tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di ognuno dei due Stati e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione. Il documento si riferisce a informazioni ritenute rilevanti, ma non consente comunque di intraprendere una ricerca indiscriminata di informazioni (la cosiddetta fishing expedition); è anche vietato richiedere informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un contribuente non è verosimile. La condizione di verosimiglianza, si legge nel protocollo, “può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti).” 20 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 Va inoltre evidenziato che le disposizioni del rinnovato Protocollo si applicano anche retroattivamente: le domande di informazioni fiscali presentate possono riferirsi infatti fino al 23 febbraio 2015, giorno della firma del documento. Legge 4 maggio 2016, n. 69 - G.U. 18 maggio 2016, n. 115 CNDCEC Linee guida CNDCEC sul calcolo dell'assegno di mantenimento Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha messo a punto le prime “Linee guida sulla consulenza tecnica d’ufficio nei procedimenti in materia di rapporti familiari”. Il documento intende fornire una puntuale definizione delle pratiche per la determinazione della posizione reddituale e patrimoniale dei coniugi da parte dei professionisti cui venga richiesto di stabilire, nella loro qualità di ausiliari del Giudice, l’an e il quantum dell’assegno di mantenimento nell’ambito delle controversie di separazione o divorzio. Il CNDCEC specifica, inoltre, che le indicazioni in commento sono riferibili anche ai casi di scioglimento delle unioni civili, da pochi giorni regolamentate per Legge e, nei limiti di compatibilità, alla cessazione della convivenza di fatto. CNDCEC, Linee guida sulla consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti in materia di rapporti familiari Detrazioni per risparmio energetico Condominio Contatori individuali, detrazione del 65% solo in caso di sostituzione Ai fini delle detrazioni IRPEF la sostituzione del vecchio con il nuovo fa da spartiacque anche per le spese relative all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore. Chi oltre ad installare i nuovi dispositivi sostituirà i vecchi impianti di climatizzazione invernale godrà della detrazione del 65% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica; chi si limiterà a installare i nuovi sistemi godrà della detrazione pari al 50% intervento spettante per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico. La precisazione, contenuta nella Circolare 6 maggio 2016, n. 18/E , è di particolare rilevanza dato l’obbligo di installare questi sistemi di contabilizzazione dei consumi individuali del calore nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016. L’obbligo in questione, previsto dall’art. 9, comma 5, D.Lgs. 102/2014, scatta per tutti i condomini riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di 21 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 edifici e che, dunque, non consentono di misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. In caso di impossibilità a utilizzare tali contatori individuali, perché non tecnicamente possibile o inefficiente in termini di costi, dovranno essere installati sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari. Ritornando alle detrazioni IRPEF, la Circolare precisa che in relazione a tali spese si ha diritto: 1. alla detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica, se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - ovvero con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia; 2. alla detrazione del 50% per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmio energetico, se, invece, i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica. Agenzia delle Entrate, Circolare 6 maggio 2016, n. 18/E Art. 9, comma 5, D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 Finanziamenti agevolati Imprese Start Up innovative Accesso al Fondo di garanzia per PMI innovative, il decreto approda in G.U. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2016 il Decreto interministeriale 23 marzo 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che stabilisce i criteri e le modalità di accesso semplificato al Fondo centrale di garanzia in favore delle PMI innovative. Come noto, il provvedimento è emanato in attuazione del D.L. 3/2015, il quale estende alle PMI innovative gran parte delle agevolazioni previste in favore delle start-up innovative, tra cui l’accesso gratuito e semplificato all’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI. Inoltre, in deroga a quanto previsto nei "Criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese per l'ammissione delle operazioni" riportati in allegato al decreto del MISE 27 dicembre 2013, le richieste di garanzia riferite a PMI innovative possono accedere al Fondo mediante procedura "semplificata" anche nel caso in cui l'impresa rientri nella "fascia 2" di valutazione.. Decreto interministeriale 23 marzo 2016.pdf D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 22 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 FNC Cessione d’azienda Il punto della FNC sulla responsabilità tributaria del cessionario di azienda La Fondazione Nazionale Commercialisti, con l'allegato Documento diramato il 13 maggio 2016, ha voluto fornire alcune risposte alle diverse problematiche sorte in sede di interpretazione pratica del "Decreto Sanzioni". Il Legislatore attraverso l’art. 16, co. 1, lett. g), del D.Lgs. n. 158/2015 (il cosiddetto "Decreto Sanzioni"), ha modificato l’art. 14 del D. Lgs. n. 472/1997 (titolato: “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norma tributarie”). La modifica, concernente la portata applicativa della norma, si sostanzia nell’aggiunta di due nuovi commi alla succitata disposizione (5-bis e 5-ter), la quale disciplina un istituto ben preciso, ovvero la "responsabilità tributaria del cessionario di azienda". Nel fornire i succitati chiarimenti, la Fondazione si prevalentemente soffermata sui seguenti aspetti: 1. cessione di azienda e la responsabilità del cessionario in ottica civilistica; 2. responsabilità tributaria del cessionario di azienda. FNC, La responsabilità tributaria del cessionario di azienda e la nozione di trasferimento di azienda Art. 16, co. 1, lett. g), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 Art. 14 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 IAS/IFRS Organismo italiano di contabilità Standard sui contratti assicurativi, lo IASB annuncia le modifiche Alla base della decisione diffusa tramite il portale dell’OIC (Organismo che già aveva evidenziato l’opportunità di procedere in tal senso), vi è la necessità di risolvere le problematiche che le imprese assicurative si troverebbero ad affrontare qualora dovessero applicare il nuovo standard sugli strumenti finanziari, l’IFRS 9, prima dell’entrata in vigore del futuro principio sui contratti assicurativi, che sostituirà l’IFRS 4. Fin dalla propria lettera di commento, l’OIC non supportava la proposta dello IASB di escludere tutti i First-time adopters dalla possibilità di applicare il Deferral Approach o l’Overlay Approach. Tale previsione, se confermata, avrebbe escluso anche quei First-time 23 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 adopters che, facendo parte di un gruppo che applica uno degli approcci proposti nell’ED, già preparano il reporting package secondo gli IFRS a livello di gruppo. Inoltre, l’OIC sollevava anche la problematica connessa al caso in cui una collegata è un’impresa assicurativa che decide di avvalersi del deferral approach, mentre l’investor applica l’IFRS 9. La collegata si sarebbe trovata a dover preparare un reporting package secondo l’IFRS 9 solo per consentire all’investor di applicare l’equity method. Per risolvere tale problema, l’OIC proponeva, nella lettera di commento all’ED, di introdurre nello IAS 28 un’eccezione simile a quella presente al par. 36A per le Investment Entities: in altre parole, suggeriva di non obbligare l’investor a uniformare l’accounting policy della collegata alla sua accounting policy nell’applicazione dell’equity method. Retribuzione di produttività In G.U. il Decreto su premi di risultato e partecipazione agli utili Approda in G.U. n. 112/2016 il Comunicato del Ministro del Lavoro che rende nota la pubblicazione del D.M. 25 marzo 2016, attuativo dell' art. 1, co. da 182 a 191, della Legge di Stabilità 2016, che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata. In particolare, il Decreto disciplina i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione ai quali i contratti aziendali o territoriali legano la corresponsione di premi di risultato, nonché i criteri di individuazione delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Stabilite, inoltre, le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali e territoriali, da effettuarsi utilizzando il modello di dichiarazione allegato al Decreto Art. 1, co. 182-191, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ADEMPIMENTI IMU TASI TARI Prima casa Immobili Catasto IMU e TASI: scadenza prima rata al 16 giugno Anche per il 2016 non cambiano termini e modalità di pagamento della prima rata dell’IMU e della TASI. i due tributi comunali dovranno essere pagati con bollettini postali ovvero compilando il modello F24, salvo che l’importo non superi i 1.000 euro in quanto, in tal caso, è obbligatorio procedere al pagamento per via telematica. Le scadenze sono: 16 giugno per la prima rata e 16 dicembre per la seconda. IMU 24 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 Presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile ed i soggetti passivi dell’imposta sono i possessori a titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale (es. usufrutto, diritto d’uso, d’abitazione, etc.). L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso” ricomprese nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) non sono soggette all’IMU, mentre le pertinenze dell’abitazione principale che possono beneficiare dell’esclusione dal prelievo sono esclusivamente un’unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie: C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse e posti auto), C/7 (tettoie). Sono assimilate all’abitazione principale: 1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci e da questi adibite ad abitazione principale; 2. gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e da altri enti di edilizia residenziale pubblica; 3. l’abitazione assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 4. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio presso le Forze armate, di polizia, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 5. l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, a condizione che risultino già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e che l’immobile non sia locato o concesso in comodato d’uso. È lasciata facoltà ai Comuni, tramite regolamento, di assimilare all’abitazione principale: 1. l’unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 2. l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Il calcolo della base imponibile è differente a seconda della tipologia dell’immobile: 1. in caso di fabbricati, iscritti al catasto, il valore è costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti in ragione della categoria catastale di appartenenza; 2. in caso di aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, fissata al 1° gennaio 2015; 3. in caso di fabbricati rurali ad uso strumentale, l’imposta non è poi dovuta; 4. in caso di terreni posseduti in Comuni diversi da quelli classificati come montani, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli 25 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. Per il 16 giugno, l’importo da versare è pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore lo scorso anno, tenendo però conto della situazione del primo semestre del 2016. Le eventuali variazioni di aliquote e detrazioni deliberate nel corso del 2016 avranno rilevanza esclusivamente in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Il versamento con il prevede i seguenti codici tributo: • 3912 abitazione principale e relative pertinenze; • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale; • 3914 terreni; • 3916 aree fabbricabili; • 3918 altri fabbricati; TASI Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La base imponibile delle TASI, come per l’IMU è basata sulla rendita catastale assunta ai fini del calcolo è quella risultante al catasto rivalutata del 5%, il risultato sarà moltiplicato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni. Il primo acconto da versare come detto, il 16 giugno è determinato facendo riferimento alle aliquote stabilite per il 2015 ed è pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per lo scorso anno, tenendo però conto della situazione relativa ai primi sei mesi del 2016. Per il versamento tramite modello F24 i codici tributi stabiliti sono: • 3958 - TASI su abitazione principale e relative pertinenze; • 3959 - TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale; • 3960 - TASI per le aree fabbricabili; • 3961 - TASI per altri fabbricati. Particolarità Si ricordano le seguenti particolarità per il pagamento della TASI: 1. in presenza di una pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell’imposta, che costituisce un’unica obbligazione tributaria. 2. in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. 26 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 3. nell’ipotesi contratto di locazione stagionale, cioè di locazione temporanea che abbia una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solamente dal possessore dell’immobile. 4. per le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e per quelle condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, è prevista l’esclusione dalla TASI. 5. per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio. La base imponibile, determinata con le regole appena descritte, è ridotta nella misura del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili. Novità per l’anno 2016 L’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 ha portato importanti novità, in particolare: 1. per la TASI, dall’anno 2016 è stata cancellata quella dovuta sulle prime case e relative pertinenze (anche nel caso di immobili di lusso); 2. per quanto riguarda l’IMU, le novità interessano: a) gli immobili in comodato d’uso; b) l’esenzione dei terreni agricoli e degli immobili delle cooperative edilizie; c) la riduzione per i contratti a canone concordato. Nel dettaglio la principale novità riguarda dunque la riduzione del 50% dell’IMU e della TASI, nel caso di immobili in comodato d’uso gratuito concessi nei confronti di parenti di primo grado in linea retta (quindi genitori-figli; figli-genitori). Le condizioni per ottenere la riduzione sono le seguenti: − l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale del comodante, quindi prima casa; − il comodante deve avere dunque, la residenza e il domicilio nello stesso Comune in cui l’immobile è concesso in comodato; − il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre all’abitazione principale non di lusso concessa in comodato d’uso; − non deve trattarsi di una casa di lusso né avere pregio artistico o storico, quindi non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9; − il comodato d’uso deve essere regolarmente registrato tramite contratto presso l’Agenzia delle Entrate, compilando e presentando il modello 69/2016; − il comodante deve presentare la dichiarazione Imu 2016 che attesti il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della riduzione. Anche gli immobili locati a canone concordato godono di uno sconto su Imu e Tasi 2016; in questo caso si tratta di una riduzione del 75% che si va ad applicare sull’aliquota che il Comune delibera per l’acconto Imu 2016. 27 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 Per quanto riguarda i terreni agricoli, sono esenti dal pagamento IMU 2016, purché sussistano le seguenti condizioni − terreni destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; − terreni agricoli che rientrano nell’elenco MEF comuni montani esenti IMU pubblicato nella Circolare Ministeriale n. 9/1993; − terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti del fondo (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, a prescindere dalla sua posizione geografica; − terreni siti nelle isole minori (Isole Tremiti, Pantelleria, Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Eolie, Isole Suscitane, Isole del Nord di Sardegna, Isole Partenopee, Isole Ponziane, Isole Toscane, Isole del Mar Ligure, Isola del Lago d’Iseo). Infine si ricorda che la legge di stabilità ha incluso, tra gli immobili per cui nel 2016 non è previsto il pagamento dell’IMU, le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. Inoltre in caso di immobili costruiti e rimasti invenduti, le cooperative edilizie non sono tenute a pagare l’imposta municipale propria. GUIDE OPERATIVE CNDCEC Codice deontologico Codice delle Sanzioni per i commercialisti: in consultazione la bozza di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice deontologico, avvenuta a marzo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con l’Informativa n. 60 divulgata il 17 maggio 2016 ha 28 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 pubblicato una bozza del Codice delle sanzioni sottoponendolo ad una pubblica consultazione riservata agli Ordini territoriali della categoria che si concluderà il 30 giugno. Il Presidente Nazionale, Gerardo Longobardi, ha comunicato che il Codice delle Sanzioni sarà uno strumento finalmente in grado di agevolare l’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle sanzioni disciplinari comminate per la medesime violazioni deontologiche. Dal punto di vista della operatività il Codice, spiega il Consigliere nazionale delegato alla materia, Giorgio Luchetta, “reca, in conformità con quanto già previsto dall’Ordinamento professionale, disposizioni generali su natura e tipologia delle sanzioni nonché sulle circostanze aggravanti o attenuanti da considerare nella valutazione delle fattispecie e ulteriori disposizioni relative alle sanzioni da comminare in corrispondenza di specifiche condotte in violazione delle norme deontologiche.” Di seguito si analizzano le principali novità. Il codice si compone di due Titoli: • Titolo I contiene gli artt. da 1 a 10, che riguardano le disposizioni generali dall'ambito di applicazione, alla potestà disciplinare, alla definizione delle tre tipologie di sanzioni (censura, sospensione e radiazione), fino alle circostanze aggravanti e attenuanti e alla motivazione del provvedimento sanzionatorio. • Titolo II contiene gli artt. da 11 a 28 e si occupa invece più nel dettaglio delle sanzioni disciplinari da comminare in caso di violazioni del Codice deontologico delle professioni, emanato il 17 dicembre 2015. Soggetti interessati Il Codice si applicherà, in sede di procedimento disciplinare; 1. agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili; 2. alle Società tra professionisti; 3. agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti; 4. ai tirocinanti. La potestà di applicare sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di Disciplina territoriale dell'Ordine nel cui Albo, elenco speciale ovvero Registro del tirocinio l’interessato è iscritto. Le sanzioni previste Tre le diverse tipologie di sanzioni contemplate: 1. la censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo ed è applicata nei casi più lievi e in assenza di precedenti che fanno presupporre che il professionista non incorrerà in altra infrazione. In caso di violazione particolarmente tenue l’organo disciplinare può decidere per l’archiviazione. 2. la sospensione consiste nell’inibizione all’esercizio della professione e può essere comminata per un periodo di tempo massimo di due anni. 3. la radiazione consiste nella cancellazione dall’Albo o dall'elenco speciale e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro Albo/elenco speciale. Essa è inflitta per 29 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenze dell’iscritto dell’Albo. Il radiato comunque può essere riammesso dopo sei anni se ha tenuto un comportamento irreprensibile. Il codice prevede altresì le eventuali circostanze aggravanti ed attenuanti. Circostanza aggravanti Costituiscono circostanze aggravanti ai fini dell’applicazione di una più grave sanzione: 1. la commissione di più violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto, 2. la sussistenza di dolo, 3. la significatività della violazione o del danno arrecato, 4. la recidività nel comportamento dell’iscritto. Quando sussistono tali comportamenti, la sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo: a) fino alla sospensione dall’esercizio professionale a due mesi, nel caso in cui sia prevista la sanzione disciplinare della censura; b) fino alla sospensione dall’esercizio professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della censura e ricorra l’ipotesi di recidiva; c) fino alla sospensione dall’esercizio professionale superiore ad un anno, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale sino a un anno; d) fino alla radiazione, in ipotesi di particolare gravità per fatti per i quali sia altrimenti applicabile la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale non inferiore ad uno e fino a due anni. Circostanze attenuanti Quando dal comportamento del professionista si nota un’assenza di dolo o di danno rilevante a terzi, nei casi meno gravi, o quando l’iscritto abbia riparato il danno arrecato oppure si sia attivato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose del suo operato o in presenza di contesti particolari che di fatto attenuino la responsabilità dell’iscritto, la sanzione disciplinare può essere contenuta: a) nella censura, nel caso sia prevista la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a un anno; b) nella sospensione dall’esercizio professionale per più di due mesi e fino a sei mesi nel caso sia prevista la sospensione dell’esercizio professionale fino a un anno; c) nella sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno nel caso sia prevista la sospensione dall’esercizio professionale da uno a due anni. Le sanzioni sono comminate tramite provvedimento disciplinare che deve contenere la motivazione e deve essere redatto tenendo conto delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti. Violazione dell’obbligo di formazione professionale 30 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467 Per ogni violazione agli articoli del codice deontologico, il Codice delle Sanzioni provvede a determinare la pena soffermandosi in particolare modo alla violazione dell’obbligo di formazione professionale. Si ricorda che iI comma 5 dell’art. 8 del Codice deontologico prevede che ”l’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce obbligo del professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalenti, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.” Secondo il nuovo codice disciplinare, la violazione di tale previsione comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: − assenza totale di crediti professionale fino a 6 mesi; formativi professionali: sospensione dall’esercizio − conseguimento di meno di trenta crediti formativi: sospensione fino a 3 mesi; − conseguimento di numero crediti formativi da trenta a sessanta: sospensione fino a 1 mese; − conseguimento di numero crediti formativi oltre sessanta: censura. L’iscritto che incorre nella medesima violazione dell’obbligo formativo, anche nel triennio successivo, è punito con la sospensione dall’esercizio professionale fino al doppio di quanto detto sopra. Inoltre il professionista che non ha assolto l’obbligo di formazione professionale non può accogliere alcun tirocinante, mentre per coloro che sono iscritti nell’Elenco speciale la violazione dell’obbligo formativo comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura. Sanzioni disciplinari più ridotte sono previste per gli iscritti nell’Albo che abbiano compiuto il 65° anno di età: − assenza totale di crediti professionale fino a 6 mesi; formativi professionali: sospensione dall’esercizio − conseguimento di meno di dieci crediti formativi: sospensione fino a 3 mesi; − conseguimento di numero crediti formativi da dieci a venti: sospensione fino a 1 mese; − conseguimento di numero crediti formativi oltre venti: censura. Il Codice prevede inoltre che gli iscritti ai quali sia irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità giudiziaria, della pubblica amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame. 31 Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s. Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca Tel. 0583.70.99.36 (nº2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: [email protected] Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU) Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467