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I. C. “I. C. S. Todaro” - Augusta (SR)
NORME COMUNI
2012/2013
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SALVATORE TODARO"
 96011 AUGUSTA (SR) - Via Gramsci -  0931/993733 -  0931/511970
C.F. 90004080892
Cod. Scuola SRIC830009
Email: [email protected]
Sito internet: www.scuolatodaro.it
Prot. N. 7242/A32
Augusta, 30/11 /2012
Comunicazione n. 74
p.c.
A tutti i docenti
Al DSGA
Al personale ATA
LORO SEDI
All’Albo della scuola
Al Sito web della scuola
Oggetto: Norme comuni finalizzate ad un ordinato e corretto svolgimento dell’attività
didattica.
1. ORARIO SCOLASTICO
Tutti i docenti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
I collaboratori scolastici, al suono della campanella, faranno entrare ordinatamente gli alunni e li
avvieranno nelle aule. Non sono ammessi scostamenti dall’orario stabilito.
Le lezioni dovranno iniziare puntualmente, pertanto, il personale in servizio avrà cura di
allontanare con cortesia e con fermezza i genitori che, non espressamente autorizzati, dovessero
trattenersi ulteriormente a scuola.
2. VIGILANZA ALUNNI
Il personale docente e non docente in servizio nella scuola è responsabile dell’integrità fisica degli
alunni durante la loro permanenza nella scuola.
Il dovere di vigilanza del docente è ininterrotto: dal momento dell’entrata degli alunni (5 prima
dell’inizio delle lezioni), durante le lezioni, nell’intervallo, durante la mensa (ove prevista) e fino
all’uscita degli alunni a conclusione dell’attività scolastica.
Durante l’intervallo la vigilanza va opportunamente organizzata e intensificata in considerazione
della particolarità della situazione. In caso di emergenza (alunni che giungono a scuola in ritardo,
ecc. …) l’insegnante non può considerarsi esonerato dall’assumere i provvedimenti più opportuni
per evitare di esporre gli alunni a situazioni di pericolo, tenuto conto degli artt. 591 e 593 c.p. e
degli artt. 2043 e 2049 c.c. relativamente alla tutela dei minori.
L’uscita degli alunni dall’aula durante le lezioni per motivate esigenze va considerata come un fatto
eccezionale che non solleva il docente dalla responsabilità di vigilanza sul minore, che, com’è
noto, va esercitata in maniera diretta e continuativa.
Ad evitare che gli insegnanti si rendano responsabili di infortuni occorsi agli alunni a seguito di
attività dagli stessi svolte in ambienti non compatibili, si rende necessaria una scrupolosa
programmazione delle attività scolastiche, specie quelle ludiche e ricreative.
Si ricorda che la ricreazione/intervallo non costituisce momento di deroga dall’obbligo di vigilanza e
dalla necessità di evitare situazioni di pericolo.
Tutto il personale della scuola, docente e non docente, qualora ravvisi situazioni di pericolo
nell’ambiente scolastico, è tenuto a comunicarlo con sollecitudine al Dirigente Scolastico e/o al
Docente 1° collaboratore ovvero al responsabile di plesso, per gli eventuali provvedimenti di
competenza.
Qualora un alunno debba lasciare la scuola prima del termine delle lezioni (previa richiesta scritta
che dovrà rimanere agli atti), il personale ATA ovvero il docente accerterà che a prelevarlo sia un
genitore o una persona adulta formalmente autorizzata ed identificata.
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3. INTERVENTI DISCIPLINARI
Gli interventi disciplinari nei confronti degli alunni NON possono caratterizzarsi per
frequenza e ripetitività. Ogni eccesso in tal senso crea assuefazione nell’alunno e tende a
consolidare più che a eliminare in lui comportamenti negativi; inoltre, costituisce la denuncia
indiretta di una situazione di disagio, che va attentamente valutata.
La somministrazione di detti interventi deve in ogni caso costituire un evento educativo, quindi
intenzionale, pensato prima, in relazione agli effetti che si intendono ottenere.
È opportuno, tra i docenti della medesima classe, concordare modalità comuni inerenti le sanzioni
disciplinari, coinvolgendo per quanto possibile anche i genitori, specialmente nei casi più gravi.
4. INFORTUNIO – MALORE DELL’ALUNNO
Al verificarsi di un infortunio o malore di un alunno sotto la propria custodia un insegnante deve
attivarsi per:
1) valutare la gravità dell’accaduto e intervenire, direttamente e/o attraverso i collaboratori
scolastici e/o i colleghi a disposizione, per quanto possibile;
2) richiedere l’intervento del Pronto Soccorso in caso di temuta gravità;
3) avvertire subito la famiglia in caso di temuta gravità (dopo il termine delle lezioni per le
situazioni più lievi);
4) comunicare verbalmente l’accaduto all’ufficio alunni della Segreteria al più presto nei casi
più gravi (dopo il termine delle lezioni per le situazioni più lievi);
5) comunicare verbalmente l’accaduto al Dirigente Scolastico e/o al Docente 1° collaboratore
ovvero al responsabile di plesso, al più presto nei casi più gravi (dopo il termine delle
lezioni per le situazioni più lievi);
6) stendere, da parte dell’insegnante presente all’accaduto, la relazione scritta sull’apposita
modulistica fornita dall’ufficio alunni della Segreteria, con cui si avrà cura di descrivere
sinteticamente la dinamica del fatto e giustificarne la non prevedibilità, precisando nel
contempo che l’alunno è stato prontamente soccorso e la famiglia avvertita.
5. ASSENZA DI UN DOCENTE
Qualora, per malattia o altro impedimento grave, un docente non possa prestare servizio, è tenuto
a darne comunicazione, anche tramite fax/e-mail, alla Segreteria della scuola (tel. 0931/993733
- fax: 0931/511970 - [email protected]) al più presto e, comunque, entro le ore 8,00 per
consentire l’attuazione dei dovuti provvedimenti.
Detta comunicazione dovrà precisare, per quanto possibile, se si tratta di assenza inferiore o
superiore ai 10 giorni.
In ogni caso l’insegnante assente è tenuto a produrre entro 5 giorni successivi all’inizio della
malattia idonea certificazione.
Nel frattempo, gli alunni privi temporaneamente di insegnante verranno accompagnati in classe da
un docente a disposizione o, in casi eccezionali, da un collaboratore scolastico, che li vigilerà fino
all’arrivo di un insegnante. Tutto ciò con il minor disagio possibile.
Le medesime modalità verranno applicate anche nei casi in cui un insegnante debba
improvvisamente allontanarsi da scuola.
Le sostituzioni dei colleghi assenti non possono in alcun modo limitarsi al solo servizio di
sorveglianza della classe. Durante le sostituzioni è necessario coinvolgere gli alunni in attività
didattico-educative, eventualmente in relazione con le discipline del giorno.
Relativamente alla concessione di congedi si ricorda quanto segue:
le assenze vanno tutte documentate,
le assenze per malattia devono essere giustificate con un certificato medico;
i permessi per motivi di studio vanno richiesti con sufficiente anticipo e saranno, quindi,
documentate da apposita dichiarazione;
le richieste di permesso per particolari motivi familiari o personali vanno rivolte allo scrivente
specificandone i motivi.
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qualsiasi richiesta riguardante ferie o permessi retribuiti va consegnata al protocollo, in tempi
congrui e possibilmente non meno di 5 giorni prima, opportunamente corredata da
autocertificazione, e consegnata in copia ai referenti di plesso al fine di organizzare le opportune
sostituzioni, accertata la specifica autorizzazione da parte dello scrivente.
 si invita inoltre, laddove possibile, nel rispetto dei diritti del lavoratore ad assistere il disabile e del
disabile ad una effettiva assistenza (art 33 comma 3 L 104/92), a voler individuare e comunicare
preventivamente le giornate di assenza; resta inteso che tale programmazione non intende in
alcun modo compromettere il diritto del disabile ad una effettiva assistenza né precluderebbe il
diritto del dipendente a modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del
permesso, essendo assolutamente prevalente l’esigenza di assistenza e di tutela del disabile
sulle esigenze organizzative.
6. PERMESSI BREVI
Si ricorda che i docenti hanno diritto a fruire di permessi brevi, per esigenze personali, nel rispetto
di quanto segue:
i permessi, “attribuiti compatibilmente con le esigenze di servizio” e“subordinatamente, per il
personale docente, alla possibilità di sostituzione con personale in servizio”, non possono
eccedere, nel corso dell’anno scolastico, l’orario settimanale d’insegnamento;
le ore di permesso devono essere recuperate entro due mesi;
per il recupero, da concordare con la scrivente ovvero con i docenti collaboratori del DS, da
comunicare alla Segreteria, si dovrà tener conto dell’organizzazione e delle esigenze del servizio
scolastico;
la durata massima del permesso è pari alla metà dell’orario di servizio e, comunque, non può
eccedere le due ore giornaliere.
Il personale docente, in aggiunta ai permessi retribuiti e/o ai permessi brevi, può usufruire del
cambio dell’orario di servizio, per motivi personali, concesso dal D.S., previa valutazione della
salvaguardia del diritto degli studenti ad avvalersi delle idonee prestazioni.
La motivazione della richiesta di un cambio di orario sarà fornita mediante autodichiarazione da
parte del richiedente ed accompagnata da una dichiarazione scritta del collega che assicura il
cambio.
Il cambio dell’orario di servizio può essere richiesto per un massimo di sei volte nel corso dell’anno
scolastico e l’eventuale rifiuto dovrà essere comunicato per iscritto.
7. USCITE DEGLI ALUNNI DALL’EDIFICIO SCOLASTICO
Il personale ausiliario è responsabile della chiusura dei locali scolastici durante le lezioni.
Le uscite per motivi didattici, anche nell’ambiente prossimo alla scuola, vanno comunque
autorizzate cumulativamente dai genitori all’inizio dell’anno scolastico su apposito modulo e di
volta in volta comunicate al Dirigente Scolastico.
Successivamente, per ogni uscita, l’insegnante avrà cura di darne comunicazione scritta ai genitori
precisando: data, orario, luogo dello spostamento e scopo.
Le uscite effettuate con mezzi di trasporto devono avere il consenso scritto della famiglia di volta in
volta, su apposito modulo. Inoltre tutti i partecipanti a visite guidate o viaggi d’istruzione
(insegnanti, personale ATA, alunni) devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli
infortuni.
8. INFORMAZIONE A SCUOLA
Tutti gli insegnanti hanno l’obbligo di leggere e firmare, per presa visione, tutte le circolari per cui è
prevista o si renda opportuna la notifica. Dette circolari vanno conservate in apposita cartella onde
verificare la presenza di tutte le firme. I fogli di firma delle circolari relative a scioperi ed assemblee
devono essere restituiti tassativamente alla segreteria entro il termine fissato per poter prendere i
dovuti provvedimenti.
Le circolari relative a premi, concorsi, corsi o disposizioni varie verranno raccolte in un fascicolo
apposito predisposto in sala docenti ovvero affisse all’albo. È responsabilità di ciascun docente
tenersi aggiornato.
Nessun tipo di stampa, tranne le informazioni riguardanti gli Organi Collegiali o quelli degli Enti
Locali e delle ULSS, può essere fatto circolare tra gli alunni senza previa autorizzazione di questa
Direzione.
Anche gli Opuscoli ed i volantini potranno essere consegnati agli studenti soltanto dopo
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.
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9. IGIENE E PREVENZIONE
In occasione di festeggiamenti in classe evitare accuratamente la somministrazione di cibi o
bevande che non siano preconfezionati e che non riportino la data di scadenza; in ogni caso
l’insegnante non potrà sottrarsi alla responsabilità per incidenti occorsi in seguito alla
consumazione di alimenti in dette circostanze.
Nessun medicinale va somministrato a scuola senza la preventiva autorizzazione dell’autorità
medica, preventivamente consegnata presso i nostri Uffici.
È fatto divieto assoluto di fumare a scuola e nelle sue pertinenze (corridoi, cortili, aule
temporaneamente vuote, ecc. …) sia durante che al termine delle lezioni, sia in presenza che in
assenza di alunni o di altro personale.
10. LOCALI SCOLASTICI – MATERIALI – SUSSIDI
Tutti i locali scolastici vanno utilizzati con il massimo rispetto, evitando con cura che dopo l’uso
risultino in disordine, disseminati di cartacce o sporchi.
La conservazione in buono stato di quanto è in uso nella scuola dipende unicamente dai docenti e,
oltre che costituire una precisa responsabilità, è un modo per educare al rispetto dei beni della
collettività. Va precisato che gli insegnanti incaricati della tenuta delle diverse aule speciali, dei
laboratori e dei sussidi sono chiamati a rispondere anche in solido di quanto loro affidato; di
conseguenza sono pregati di richiamare anche per iscritto i colleghi circa eventuali negligenze o
inadempienze nell’utilizzo della strumentazione didattica.
11. USO DEL TELEFONO
L’uso del telefono della scuola è consentito per esclusive esigenze di servizio.
Non è consentito l’uso del telefono cellulare in classe e durante le riunioni collegiali (Consigli di
Classe, Collegio dei Docenti, ecc. …)
12. UTILIZZO DEL REGISTRO DI CLASSE
Ogni docente avrà cura di firmare nell’apposito spazio all’inizio di ciascuna ora di lezione.
Per le attività in compresenza (comprese quelle svolte con l’insegnante di Sostegno) sono
necessarie le firme di tutti gli insegnanti impegnati.
I docenti avranno sempre cura di verificare che gli alunni assenti ricevano le comunicazioni della
scuola.
Il docente della prima ora scriverà il cognome degli alunni assenti e provvederà a registrare le
giustificazioni. Il nominativo dell’alunno che avrà dimenticato di giustificare sarà trascritto sul
registro. Il docente della prima ora del giorno successivo richiederà nuovamente la giustificazione.
Assenze o ritardi frequenti o ingiustificati sono segnalati al D.S. dal coordinatore per gli
accertamenti e i provvedimenti del caso.
Verranno annotati sul registro anche quegli alunni che usciranno anticipatamente con il permesso
del Dirigente Scolastico o di un suo delegato e quelli che, con giustificazione (la procedura è
analoga alla precedente), entreranno a scuola in ritardo o in un’ora successiva alla prima.
Per coloro che, privi di permesso, entreranno in ritardo, si procederà come per le assenze, cioè il
ritardo dovrà essere giustificato il giorno successivo.
Il docente dovrà annotare con qualche giorno di anticipo, nell’apposito spazio corrispondente al
giorno di effettuazione, la data di una verifica scritta in classe, portando così ciò a conoscenza dei
colleghi. Sarà compito del docente annotare le lezioni da studiare e i “compiti” da svolgere per
casa nelle apposite caselle in corrispondenza del giorno per il quale vengono assegnati.
In tal modo gli alunni, soprattutto quelli precedentemente rimasti assenti, potranno verificare
quanto svolto in classe e quali “compiti a casa” sono stati assegnati.
Chi lo riterrà opportuno, potrà trascrivere anche gli argomenti trattati negli spazi corrispondenti allo
stesso giorno nel quale sono stati affrontati, così come li annoterà nel registro personale
dell’insegnante.
Nello spazio apposito saranno trascritti anche i nomi degli alunni che non avranno fatto firmare ai
genitori, per presa visione, le comunicazioni che lo richiedono..
E’ appena il caso di ricordare che il controllo sarà completato solo quando tutte le firme saranno
registrate. Tale operazione, salvo casi particolari (uscite didattiche e simili), spetterà all’insegnante
della prima ora.
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13. COMPITI IN CLASSE
I compiti in classe, corretti e firmati dal docente, verranno depositati nell’apposito armadio ovvero,
ad anno scolastico terminato, depositati negli appositi spazi della Segreteria.
Si ritiene opportuno depositare anche quelle verifiche scritte che, sebbene non obbligatorie,
vengono eseguite per diversi obiettivi didattici, talvolta in luogo di quelle orali, al fine di non lasciare
incustodite in sala insegnanti delle prove che, comunque, sono sempre ufficiali.
I compiti in classe non vanno consegnati agli alunni perché li portino a casa per mostrarli ai
genitori. Il docente avrà invece cura di far trascrivere la valutazione della verifica sul libretto o sul
diario dell’alunno e di controllare successivamente se è stata posta la firma di un genitore per
presa visione.
In base alla legge sulla trasparenza, i genitori che volessero visionare i compiti dei figli possono
farlo in occasione dei colloqui individuali con i docenti. Su richiesta scritta e protocollata i genitori
potranno avere copia di quelle verifiche di cui riterranno opportuno prendere visione.
Si rammenta infine che è obbligatoria la conservazione in archivio dei compiti in classe fino
all’anno successivo al compimento dell’esame di licenza media.
Gli insegnanti sono tenuti a svolgere il numero di verifiche scritte stabilite dai singoli dipartimenti
ovvero concordate nel corso dei consigli di classe.
14. VERBALI CONSIGLIO DI CLASSE
L’insegnante coordinatore dovrà annotare con precisione il giorno dell’incontro, l’ora di inizio e l’ora
in cui termina la riunione, la sede in cui si svolge, il nome degli insegnanti presenti e di quelli
assenti, giustificati o meno. Dovrà specificare dettagliatamente la discussione dei punti presenti
nell’ordine del giorno, fornendo informazioni esaustive soprattutto sugli alunni che presentano
difficoltà di apprendimento o situazioni particolari.
Si devono pure segnalare i provvedimenti disciplinari presi dal Consigli di Classe nei confronti degli
studenti e le comunicazioni scritte inviate alle famiglie, per informare della situazione di difficoltà
del figlio.
Nel verbale si devono precisare gli interventi dei rappresentanti dei genitori.
Lo stesso deve essere redatto, firmato e presentato entro 8 giorni dalla data del Consiglio.
Il docente coordinatore è tenuto a controllare che il registro dei verbali sia compilato e firmato in
ogni sua parte. I registri vengono custoditi negli Uffici di Segreteria.
15. PROGRAMMAZIONI
Per le singole discipline i Dipartimenti disciplinari avranno cura di predisporre programmi comuni, a
cui tutti gli insegnanti devono attenersi.
La programmazione dei Consigli di classe e le programmazioni disciplinari dovranno essere
presentate secondo il calendario stabilito e comunicato.
F.to: Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Elisa Colella
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