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Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata
Aspetti civilistico-amministrativi
Aspetti generali
Inizio dell'attività
Quote e azioni
Nelle cooperative il capitale può essere diviso in quote o in azioni.
L'art. 2525 c.c. novellato stabilisce che il valore nominale di ciascuna azione o quota non può
essere inferiore a 25 euro, ne superiore a 500 euro. Nessun socio può avere, di regola, una
quota superiore a 100.000 euro, ne tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
Tuttavia, nelle società cooperative con più di 500 soci, l'atto costitutivo può elevare tale soglia
fino al 2% del capitale sociale. Le azioni eccedenti il limite in questione potranno essere
riscattate o alienate, nell'interesse del socio, da parte degli amministratori. In ogni caso i
relativi diritti patrimoniali saranno destinati a riserva indivisibile.
I limiti di partecipazione sopra richiamati non si applicano tanto nel caso di conferimenti in
natura di beni o di crediti quanto nei confronti di soci diversi dalle persone fisiche o dei
sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi.
L'ultimo comma dell'art. 2525 c.c. dispone che nelle azioni di cooperative non è indic ato
l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente
liberate.
Azioni
Alle azioni di cooperativa si applica larga parte della disciplina dettata in tema di società per
azioni, per il rinvio operato dall'ultimo comma dell'art. 2525 c.c.
La legge n. 59/92 ha esteso alle cooperative l'applicabilità anche del secondo comma dell'art.
2348 c.c. (prima, infatti, non era richiamato dall'art. 2521 c.c.): quindi, è possibile la presenza
di categorie differenziate di azioni.
Le azioni sono indivisibili e, nel caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono
essere esercitati da un rappresentante comune. Se il rappresentante comune non è stato
nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari
sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle
obbligazioni da essa derivanti.
Acquisto di azioni proprie
Una disciplina particolare è prevista per l'acquisto di quote o azioni proprie.
L'attenuazione delle condizioni poste per l'acquisto di azioni o quote proprie è
tradizionalmente spiegata con la funzione della cooperativa di ve nire incontro ai soci che si
trovino in stato di bisogno.
Il novellato art. 2529 non introduce rilevanti modifiche rispetto alla disciplina previgente (di
cui all'art. 2522 c.c., così come modificato dal D.P.R. n. 30 del 1986), ove già si stabiliva un
regime sensibilmente diverso da quello previsto per le società per azioni. In primo luogo,
l'acquisto è possibile solo se espressamente previsto nell'atto costitutivo, ma non è necessario
che gli amministratori siano poi di volta in volta autorizzati dall'assemblea ordinaria, né che
quest'ultima fissi le modalità di acquisto.
In giurisprudenza si è ritenuta legittima la c.d. clausola di garanzia tipica degli statuti delle
banche popolari, in forza della quale la società può acquistare o rimborsare in tutto o in parte
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le azioni del socio debitore al prezzo stabilito dalla più recente delibera del consiglio di
amministrazione e portare il ricavato in compensazione dei propri crediti (Trib. Treviso 27
novembre 1995, in Banca, borsa e tit. cred. 1998, II, 734).
Inoltre, è posta come sola condizione sostanziale che l'acquisto (o il rimborso) sia fatto nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato. In questo senso devono considerarsi "distribuibili" gli utili che
residuano una volta adempiute le destinazioni obbligatorie per legge (cioè quelle a favore
della riserva legale e dei fondi mutualistici per la promozione cooperativa) ed eventualmente
per statuto. Analogamente devono considerarsi "disponibili" le riserve che non siano
sottoposte ad un vincolo civilistico di indisponibilità, ciò che avviene invece per la riserva
legale, per la riserva da sovrapprezzo delle azioni, ed ancora per la riserva in cui vanno iscritte
le plusvalenze su partecipazioni.
Come ha precisato la giurisprudenza, il socio non ha un diritto incondizionato di rivendere
alla società le azioni di questa (né essa ha l'obbligo di acquistarle), bensì una mera facoltà
(Trib. Catania 15 luglio 1996, in Vita notar. 1997, 356).
Trasferimento di azioni e quote
Alquanto peculiare è la disciplina del trasferimento delle quote e delle azioni perché nelle
società cooperative acquista rilievo la persona dei soci, potenziali fruitori dell'attività
dell'impresa mutualistica; tuttavia la no vella ha, per più aspetti, avvicinato la disciplina in
questione a quella delle società di capitali.
Rimane fermo il principio per cui le quote e le azioni non possono essere cedute, con effetto
verso la società, senza l'autorizzazione degli amministratori. Autorizzazione che in ogni caso
non potrà essere validamente concessa qualora l'acquirente non possegga i requisiti soggettivi
fissati per legge o dall'atto costitutivo. In giurisprudenza si è anzi precisato che gli
amministratori potrebbero motivatamente rifiutare l'autorizzazione anche quando l'acquirente
possieda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa (Cass. 9 marzo 1968, n. 775, in Dir. fall.
1968, II, 539; contra Trib. Milano 17 gennaio 1985, in Le Società 1985, 511).
In precedenza, si affermava che, mancando il placet degli amministratori, il trasferimento
fosse valido fra le parti, salvo clausola risolutiva espressa (Trib. Milano 5 giugno 1986, in Le
Società 1986, 1226), ancorché inopponibile alla società, con la conseguenza che verso
quest'ultima il cedente avrebbe conservato la qualità di socio, con i corrispondenti diritti ed
obblighi (Cass. 23 febbraio 1985, n. 1610, in Giur. it. 1986, I, 1, 1406; Trib. Milano 21
settembre 1987, in Banca e borsa 1989, II, 226).
Il novellato art. 2530 prevede ora che il socio, il quale intenda trasferire la propria quota o le
proprie azioni, deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il
relativo provvedimento, che concede o nega l'autorizzazione, deve essere comunicato al socio
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Il provvedimento, che nega
l'autorizzazione, deve essere motivato; contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. In ogni caso,
decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione al trasferimento delle
quote o azioni, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve
iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. L'atto
costitutivo può anche vietare del tutto la cessione sia delle quote, sia delle azioni, salvo in
questo caso il diritto del socio di recedere dalla società. Il recesso non può essere esercitato
prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.
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Tipologie peculiari di azioni
La 59 del 92, oltre ad aver significativamente elevato i limiti massimi della partecipazione di
ciascun socio ed i limiti massimi dei prestiti dei soci ammessi a godere delle agevolazioni
fiscali, ha consentito nuove e più incentivanti forme di raccolta del capitale sociale, sia fra i
soci cooperatori sia da terzi, con la previsione della figura dei soci sovventori (art. 4) e delle
azioni di partecipazione cooperativa (artt. 5 e 6).
Le azioni di partecipazione cooperativa costituiscono una particolare categoria di azioni, che
presenta spiccate affinità con le azioni di risparmio: sono infatti prive del diritto di voto e
sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.
Queste azioni possono essere emesse dalle società cooperative che abbiano adottato
"procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento
aziendale". Possono essere emesse per ammontare non superiore al valore contabile delle
riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio. Devono essere offerte
in opzione almeno alla metà dei soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa, che
possono sottoscriverle anche superando i limiti massimi di partecipazione.
Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse al portatore, se interamente
liberate.
Sono quindi liberamente trasferibili e godono dell'anonimato, ma le azioni sono prive del
diritto di voto.
Le azioni di partecipazione cooperativa sono nel contempo privilegiate sotto il profilo
patrimoniale, in quanto:
a) assicurano ex lege una partecipazione agli utili maggiorata del due per cento rispetto a
quella delle quote o delle azioni dei soci cooperatori;
b) hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale, in sede di
scioglimento della società;
c) sono postergate nella partecipazione alle perdite.
E', infine, prevista un'organizzazione di gruppo dei possessori di tali azioni, per la tutela degli
interessi comuni. Tale organizzazione si articola nell'assemblea speciale di categoria e nel
rappresentante comune, con funzioni e poteri sostanzialmente coincidenti con quelli a suo
tempo visti per le azioni di risparmio.
L'assemblea speciale è chiamata anche ad esprimere un parere motivato sullo stato di
attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo, che devono essere annualmente approvati
dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio di esercizio (artt. 5, terzo
comma, e 6, secondo comma).
Divieto di emettere obbligazioni
Si ritiene, pur in assenza di una disposizione che ne faccia espresso divieto, che le società
cooperative non possano emettere obbligazioni.
Ciò si deduce non solo dal fatto che né il codice civile né la Relazione ministeriale includono
le cooperative fra le società che possono emettere obbligazioni (restando tale facoltà una
prerogativa della società per azioni), ma, soprattutto, dalla considerazione che il capitale
sociale delle cooperative varia col variare del numero dei soci, di conseguenza, non è in grado
di offrire alcuna certezza di solvibilità ai creditori (in giurisprudenza, cfr. Trib. Napoli 7
agosto 1983, in Le Società 1984, 194).
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Conferimenti dei soci
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro. E'
comunque possibile conferire beni in natura.
Chi conferisce beni in natura deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
Presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a
ciascuno di essi attribuito ed i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore
attribuito non è inferiore al valore nominale.
La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società,
controllare le valutazioni contenute nella relazione di cui sopra e, se sussistono fondati motivi,
procedere alla revisione della stima. Se risulta che il valore dei beni conferit i era inferiore di
oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni o le quote che risultano scoperte. Tuttavia il
socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società
Strumenti finanziari
L'atto costitutivo della cooperativa può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo
la disciplina prevista per le società per azioni (art. 2526 c.c.): la disciplina si propone
l'obiettivo di consentire una più agevole raccolta di mezzi finanziari sul mercato dei capitali,
tipicamente precluso alle società cooperative. L'atto costitutivo infatti può prevedere i diritti
di partecipazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali
condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. Saranno inoltre previsti privilegi a favore di
tale categoria di finanziatori nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, essendo
in tali casi inapplicabili le norme relative alle riserve indivisibili.
Prestazioni accessorie
L'atto costitutivo della società può anche prevedere l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni
accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità ed il
compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Detti obblighi non
possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
Lo stesso atto costitutivo potrebbe, peraltro, attribuire agli organi della cooperativa il potere di
chiedere ai soci contributi finanziari per l'espletamento dello scopo sociale; in difetto di tale
previsione, deve escludersi che gli organi sociali possano imporre ai soci versamenti in
denaro, ulteriori rispetto all'iniziale conferimento. In tale senso, si è espressa di recente la
Suprema Corte, osservando che "diversamente opinando il socio si troverebbe
finanziariamente esposto - senza che assuma alcuna rilevanza la maggiore o minore entità
dell'esborso richiesto - sulla base di una volontà da lui non preventivamente manifestata con
l'adesione ad un'eventualità del genere (quale espressione, sia pure indiretta, della finalità
mutualistica, propria della cooperativa), ma formatasi successivamente in virtù di contingenti
maggioranze assembleari, ossia disancorata da un preciso parametro di riferimento".
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