EU261 Diritti Passeggeri ITA

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EU261 Diritti Passeggeri ITA
Informazioni ai Passeggeri ai Sensi del Regolamento (CE) N. 261/04
GENTILE PASSEGGERO
se il Suo volo è stato cancellato o è soggetto ad un lungo ritardo, o Le è stato negato l’imbarco su un volo per il quale Lei aveva una prenotazione confermata, Lei
può beneficiare dei diritti previsti dal Regolamento (CE) N. 261/2004, entrato in vigore il 17/02/2005. La compagnia aerea che opera il volo irregolare è responsabile
a garantirLe i diritti suddetti.
Applicabilità e requisiti
Il regolamento si applica:
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Europea se operati da un vettore europeo;
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almeno 45 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato;
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Secondo il Regolamento (CE) il passeggero non ha la possibilità di richiedere quanto sarà riportato ai punti seguenti se l’irregolarità è causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Per esempio condizioni meteorologiche avverse,
instabilità politica, scioperi, sicurezza, circostanze inaspettate tali da compromettere la sicurezza del volo. Non sono inoltre garantiti i diritti suddetti quando vi siano
ragionevoli cause per negare l’imbarco quali motivi di salute, sicurezza, o inadeguatezza della documentazione di viaggio.
Ritardo
Secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) N. 261/04, si considera ritardo quando un volo è ritardato rispetto all’orario di partenza previsto:
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e bevande in quantità ragionevole in funzione dell’attesa, sistemazione in albergo se necessario e la possibilità di effettuare due brevi chiamate telefoniche, o messaggi via telex, fax o posta elettronica. L’assistenza ai passeggeri durante l’attesa potrebbe essere negata qualora essa stessa dovesse determinare ulteriore ritardo.
Per ritardo superiori a 5 ore, il passeggero ha diritto all’assistenza, ha diritto a richiedere il rimborso del suo biglietto entro 7 giorni per le parti del viaggio non effettuate o per quelle parti già utilizzate quando il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero e, quando necessario, un
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passeggero avrà diritto alla compensazione pecuniaria in relazione alla tratta aerea e alla distanza in KM. La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la
Compagnia aerea possa provare che il ritardo del volo sia causato da circostanze eccezionali (ad. esempio condizioni metereologiche incompatibili con l’effettuazione
del volo, improvvise carenze del volo dal punto di vista della sicurezza, scioperi).
Negato imbarco
Nel caso di negato imbarco, volontario o involontario su un volo con prenotazione confermata, il passeggero ha il diritto all’assistenza e al rimborso come previsto nella
precedente sezione relativa ai ritardi. Inoltre, ha il diritto al riavviamento fino alla destinazione finale mediante il primo volo disponibile. A seconda della disponibilità dei
posti, il passeggero può anche scegliere che il riavviamento fino a destinazione avvenga in data successiva a lui conveniente, in tal caso le spese per pasti, albergo e
trasferimenti saranno a suo carico. Se viene negato l’imbarco contro la sua volontà, il passeggero ha inoltre diritto ad una compensazione pecuniaria. La forma di pagamento (contanti, assegno, trasferimento bancario o, con consenso, sotto forma di voucher) è a discrezione della compagnia aerea; l’importo della compensazione
dipende dalla distanza del volo pubblicato o del volo alternativo proposto.
La compensazione pecuniaria ammonta a:
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ed operativa o per inadeguata documentazione di viaggio.
Cancellazione
Se il volo per cui il passeggero ha una regolare prenotazione viene cancellato, ha diritto al riavviamento, all’assistenza, al rimborso e alla compensazione pecuniaria,
come già sopra menzionato. Il passeggero non avrà diritto alla compensazione qualora la cancellazione sia da attribuire a circostanze eccezionali che non si sarebbero
comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Gli esempi includono condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione
del volo, instabilità politica, scioperi, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza.
Allo stesso modo, non è prevista compensazione quando il passeggero è stato informato della cancellazione:
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entro le 4 ore dall’orario di arrivo previsto originariamente;
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entro le due ore dall’orario di arrivo previsto originariamente.
Secondo quanto previsto dal Regolamento (CE), l’Organismo Nazionale responsabile del Regolamento CE N. 261/04 è
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